Opera Omnia Luigi Einaudi

Una scritta colonica

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/03/1903

Una scritta colonica

«Corriere della Sera», 12 marzo 1903

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 21-24

 

 

Nelle campagne spira oggi un vento di rinnovazione. Le masse contadine reclamano anch’esse un miglioramento nelle loro condizioni di vita. Alle nuove domande dei lavoratori rispondono i proprietari, organizzandosi per respingere le pretese esagerate, e concedendo spesso quando il concedere è necessario e non dannoso alla vita dell’azienda. II dissidio fra le due classi sociali stimola a pensare se non sia possibile statuire una forma di contratto che, tutelando gli interessi dei lavoratori e dei proprietari, li affratelli nell’opera comune della conquista sulla natura.

 

 

Subito torna alla mente l’antico esempio della mezzadria toscana, che oggi alcuni socialisti deridono, ma che fu ciononostante strumento di mirabili progressi agrari sui ridenti colli toscani nel secolo XIX. Progressi davvero mirabili che ci si presentano alla mente, mentre sfogliamo il buon libro che il conte Giovannangelo Bastogi ha voluto pubblicare di questi giorni col titolo Una scritta colonica (Ricci, Firenze 1903), nel quale si commentano ad uno ad uno gli articoli del contratto di mezzadria che in Val di Chiana i conti Giovannangelo e Giovachino Bastogi hanno stipulato coi loro numerosi coloni. Leggendo gli articoli ed i commenti sembra di ritornare ad una età oramai passata da tre quarti di secolo, quando intorno al 1831 uomini insigni che rispondevano ai nomi di Gino Capponi, Lapo dei Ricci, Pietro Capei, Cosimo Ridolfi, Michelangelo Bonarroti, Ignazio Malenotti gravemente discutevano, nelle aule solenni dell’Accademia dei georgofili di Firenze, intorno ai contratti agrari; e sembra di rileggere le lettere che nel 1871 si scambiavano intorno alla mezzeria toscana il marchese Luigi Ridolfi ed il letterato Lambruschini, abate e senatore. Parlavano e scrivevano quei vecchi nostri gloriosi in buona e forbita lingua italiana, come oggi più non si parla né si scrive nei parlamenti e nei comizi ove si discute intorno al contratto di lavoro; e nel tempo stesso dicevano cose che anche oggi vanno meditate. Leggano i legislatori, che oggi si affannano intorno agli articoli del nuovo codice del lavoro, leggano questo libro di un patrizio, degno continuatore delle nobili tradizioni avite; e vi impareranno di molte cose che forse non sanno. Vi leggeranno le cause per cui talvolta i contadini mezzadri prestano facile l’orecchio ai propagandisti del socialismo, i quali vanno predicando come la mezzadria consacri lo sfruttamento del colono colla divisione del prodotto a metà. Vi vedranno come sia infatti improvvido sancire sempre la divisione a metà; «poiché – ammoniva l’avv. Galgonetti sin dal 1843 – come in ogni cosa umana l’agire con rigoroso sistema universale è pericoloso, così nella mezzeria colonica può riuscire pernicioso. Infatti come può bene sperarsi di quel podere, i cui prodotti debbano dividersi a perfetta metà, quando questa metà è assolutamente insufficiente ad offrire sussistenza alla famiglia dei coloni?». Variano i terreni per fertilità, per posizione, per ampiezza, per culture; e ad ogni singolo podere deve sapersi adattare la partecipazione colonica, la quale sarà di un terzo, di una metà, dei due terzi o di quell’altra qualsiasi quota che meglio appaia conveniente. Trascurare queste circostanze, come vorrebbero fare i legislatori frettolosi ed i proprietari incuranti, vuol dire spesso dannare i contadini alla rovina e stimolarli alla trascuranza. «Verità lucidissima» aggiungeva il marchese Cosimo Ridolfi, ma pure poco intesa. Ed altrettanto poco intesa è un’altra verità che sin dal 7 ottobre del 1772 era stata messa in chiaro in una adunanza dell’Accademia dei georgofili, discutendosi della utilità delle leggi intese a regolare il patto agrario. Utili furono dette allora – e rimangono ancora adesso – le leggi direttive, le quali regolano la interpretazione delle convenzioni private, che ne determinano la minima durata in un anno almeno, che stabiliscono i termini di disdetta ed i modi di definire all’amichevole le quistioni insorgenti. Dannose quelle leggi invece che costringono i contraenti a regolare i loro patti nel modo voluto dalla legge; e, non tenendo conto della molteplice diversità dei casi singoli, sottopongono l’industria agraria ad una legge uniforme e tolgono ogni iniziativa agli imprenditori. Fecondo ammonimento che dai dotti del tempo del primo Leopoldo giunge ai legislatori moderni di null’altro preoccupati fuorché della uniformità legislativa!

 

 

È sperabile che di questi precetti si faccia tesoro, così come ne fecero tesoro i conti Bastogi nel compilare il loro contratto colonico. Il quale non sorse d’un tratto; ma si andò lentamente formando negli anni, dopoché si gittarono le prime basi nelle convenzioni verbali strette fra i «capoccia» delle famiglie di mezzadri e Bettino Ricasoli, antico proprietario dei fondi ora pervenuti agli attuali possessori. Il conte Pietro Bastogi perfezionò e completò quel contratto, che ora i figli suoi tradussero in iscritto.

 

 

I limiti imposti dallo spazio disponibile vietano di fermarci a lungo, come vorremmo, su codesto contratto, il quale resisté già alla prova del fuoco degli scioperi agrari che infierirono negli anni scorsi dappertutto nella Val di Chiana, eccettuati i possedimenti dei conti Bastogi. I quali non chiamano più se stessi padroni, ma accogliendo un’usanza moderna, diffusa prima in Inghilterra, si dicono semplicemente proprietari (cfr. preambolo della scrittura colonica), vogliono, ad evitare abusi frequenti, che la semente sia provveduta metà dal capoccia e metà dal proprietario e non tutta dal primo (art. 13); riconoscono il fatto moderno della introduzione delle macchine; e mentre l’antica mezzadria metteva a carico del colono tutte le spese della trebbiatura, essi si contentano di una somma che rimuneri all’interesse corrente, il capitale impiegato dai proprietari nella compra delle trebbiatrici (art. 17). Essi sanciscono pure che i contadini non paghino fitto per la casa colonica, e non paghino alcuna parte delle imposte gravanti sui campi (art. 46). Equa disposizione; ma pure violata in molte parti d’Italia.

 

 

Tutto il contratto è accortamente inteso a dirimere la possibilità di quistioni fra le parti contraenti; sicché molte cose che il codice civile lascia in dubbio o risolve male, come le stime delle scorte, i termini della disdetta, la direzione dell’azienda sono contemplate e risolte nel contratto Bastogi. Anche contro gli scioperi si sono i compilatori premuniti, stabilendo che ogni domanda di modificazione al contratto debba presentarsi al momento in cui si forma il saldo colonico annuale. La domanda presentata in altro tempo dà diritto al licenziamento immediato. Il che, se non toglie la possibilità di garantire forse meglio gli interessi dei lavoratori, dimostra una cosa: che non è necessario ricorrere alle clausole penali e considerare la mietitura come un servizio pubblico; e che i proprietari posseggono mezzi sufficienti per tutelare i proprii interessi.

 

 

La mezzadria è dunque una cosa viva e che ognora si trasforma, adattandosi ai tempi. Dagli antichi contratti verbali ai 60 articoli della scritta Bastogi il passo è lungo. Forse all’antico contratto è riservato ancora di compiere altri progressi, quando si ponga mente agli ammonimenti che vengono dalla realtà.

 

 

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