Opera Omnia Luigi Einaudi

Ridare la fiducia ai costruttori di case

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 14/02/1923

Ridare la fiducia ai costruttori di case

«Corriere della Sera», 14 febbraio 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 105-108

 

 

 

Un distinto ed importante imprenditore di costruzioni edilizie mi scrive una lunga lettera, da cui estraggo un brano il quale tocca il vessato punto del cambiamento delle date a cui si riferiscono le promesse esenzioni tributarie per le nuove case. Torno a manifestare il convincimento che occorra unificare tutta la materia, indicando chiaramente che quel che conta è solo il decreto di abitabilità o titolo equipollente. Tutte le costruzioni rese abitabili a partire dal primo gennaio 1921 (od altra data più giusta, per tener conto praticamente di tutte le costruzioni iniziate dopo il 5 luglio 1918) fino al 31 dicembre 1925 (od altra data più conveniente) devono godere un’unica, generale, assoluta esenzione per 25 anni. Ma la lettera dimostra chiaramente altresì la necessità di promettere a tutte le costruzioni iniziate dopo il 5 luglio 1918 (io, per semplicità, direi dichiarate abitabili od utilizzabili dal primo gennaio 1921) la estensione delle eventuali maggiori esenzioni che fossero per essere concesse in avvenire. La dimostrazione è calzante e porta alla conclusione logica che o non si dà nulla o bisogna rendere la legge retroattiva fino al momento in cui ebbe inizio la legislazione in materia, ossia fino al 5 luglio 1918. È vero, bensì, che si potrebbe obiettare avere in passato i costruttori deciso di costruire sulla base di 10 anni e non di 25 di esenzione; ma ciò fecero nella persuasione che un atto di governo – maggior esenzione – non svilisse nelle loro mani la costruenda casa. Ma su tal punto lascio la parola al mio corrispondente:

 

 

La serie dei provvedimenti emanati par l’industria edilizia, dal 1918 fino all’ottobre 1922, costituisce uno di quei casi tipici di politica incerta, dannosa anziché benefica ed inconcludente allo scopo, perché viziata dal fondamentale difetto di concedere e provvedere a gradi a gradi, senza mai affrontare e risolvere il problema in relazione alle sue sostanziali esigenze tecniche e economiche.

 

 

Se fin dal 1918 coll’emanare i primi provvedimenti, si fosse fin da allora sanzionato che le nuove costruzioni avrebbero goduto di quei benefici che soltanto nel 1922 risultarono sanciti in conseguenza di un combinato disposto di ben sette successive leggi o decreti, non vi è dubbio invero che fin dal 1918 ben altrimenti numerose sarebbero state le iniziative e le costruzioni, e ben più semplificato si presenterebbe oggi il problema stesso degli alloggi.

 

 

Ma invece questi provvedimenti vennero sempre emanati con incertezza di criteri: brevi dapprima, e poi a gradi a gradi aumentati, i periodi di promessa e di incerta esenzione dalle imposte; brevi i termini successivamente via via prorogati, relativi all’epoca entro cui le costruzioni avrebbero dovuto ultimarsi; proroghe resesi d’altronde necessarie dalla realtà che veniva imponendosi contro l’assurda tesi che presupponeva possibile il crearsi e lo svolgersi di importanti programmi edilizi entro brevissimi spazi di tempo.

 

 

Ed aggiungasi, quale altro coefficiente di arresto e limitazione di programmi, il continuo incubo nei costruttori di perdere, per il ritardo nelle ultimazioni dei lavori, quei modesti benefici che le varie successive disposizioni man mano per contro allargavano.

 

 

Principio immutato in tutti i successivi provvedimenti, dal 1918 in avanti, fu sempre quello di estendere i benefici, successivamente così ampliati, anche alle costruzioni iniziate nei periodi anteriori alle date di promulgazione delle singole disposizioni, e la ragione di ciò è evidente.

 

 

I benefìci che si possono accordare alle nuove costruzioni (consistano essi soltanto in esenzioni dalle imposte, o in altri provvedimenti quali quelli di creazione di istituti di credito ad hoc, ecc.) si risolvono sostanzialmente, economicamente parlando, nel dar modo che le costruzioni si possano collocare sul mercato (sia in vendita che in affitto) a minor prezzo; essendo evidente il vantaggio economico per chi ha costruito, sia che egli abbia ottenuto il danaro a prestito più facilmente e meno onerosamente, o abbia ottenuto uno sgravio dal pagamento delle imposte che altrimenti la casa dovrebbe sopportare, o abbia ottenuto e l’una e l’altra cosa.

 

 

È evidente pertanto che se Tizio otterrà una somma di questi benefici per una entità di 100, egli potrà vendere o affittare la sua casa a minor prezzo di Caio se questi ha ottenuto questi benefici soltanto per una entità di 80.

 

 

Così se a Tizio è stato concesso il beneficio dell’esonero di imposta per 25 anni, è evidente che egli potrà vendere o affittare le costruzioni da lui eseguite a minor prezzo di Caio, se a questi è stato consentito l’esonero d’imposta per soli dieci anni.

 

 

Onde la conseguenza per Caio, cioè per il costruttore di ieri, per immutabile legge economica, di dover vendere o affittare in perdita per effetto della concorrenza del produttore a minor costo, ma a minor costo in quanto a quest’ultimo il legislatore ha consentito maggiori e più larghi benefici che non all’altro produttore.

 

 

E nella realtà si ha questa strana conseguenza: che l’industriale più meritevole, diremmo quasi il «pioniere», che ha sentito ed ha obbedito negli anni peggiori della nostra vita nazionale alla spinta ed all’incitamento del legislatore, che ha arrischiato il proprio lavoro e la sua operosità esclusivamente fidando nel sincero avvenire della nazione, raggiungerebbe oggi questo bel risultato: di veder rovinata ipso facto l’opera sua, deprezzate le sue costruzioni, rovinata insomma la sua azienda, soltanto perché ai tardi ed ai pigri, o ai più prudenti, sarebbero concessi maggiori premi e benefici.

 

 

Ora ciò non può essere, perché se questa non è equità, non è nemmeno convenienza politica: se non si estende a tutte le costruzioni precedenti, dal 1918 in avanti, siano esse compiute o in corso di compimento, il godimento degli stessi benefici che si accordano alle future costruzioni, si crea necessariamente la rovina economica, il fallimento, delle iniziative che dettero vita alle precedenti costruzioni.

 

 

Il ragionamento vale anche per i compratori e finanzieri di queste costruzioni, e in ispecie per gli istituti fondiari che le hanno finanziate stimandone il valore in base al reddito non gravato da imposta.

 

 

Il principio del dare e togliere o del dare di più a chi costruirà domani in confronto di quanto promesso a chi ha costruito ieri, sarebbe, ai fini stessi della legge, il più deleterio che si possa concepire.

 

 

In tutti i precedenti provvedimenti, salvo qualche errore di termini che creò equivoci e confusioni, permase sempre saldo infatti il principio che ogni beneficio consentito, cioè reso più lato, si applicava a tutte le nuove costruzioni iniziate nel dopoguerra, cioè dal 1918 in avanti.

 

 

Invero chi crederebbe oggi rischiare lavoro e capitale per costruire case, quando restasse l’eventualità (resa temibile dai precedenti) che in prosieguo altri, non già per abile capacità o migliorie di mercato, ma soltanto per fatto proprio del legislatore, possano esser soli a godere maggiori benefici e conseguire quindi essi soli, perché ritardatari, la costruzione di altre case a minor costo, causando con ciò, come si è dimostrato, la rovina del programma di lavoro di chi in precedenza oggi si sarebbe accinto a costruire?

 

 

Sarebbe lo stesso concetto secondo cui lo stato, nell’emettere i vari prestiti di guerra, avesse negato il principio, che invece fu fondamentale, di far godere ai sottoscrittori gli stessi benefici che venissero concessi ai sottoscrittori nei nuovi prestiti (un caso solo nella legislazione italiana, fu doloroso; quello del consentito esonero dalla imposta dei sovraprofitti di guerra per gli armatori che avessero investito il doppio dei sovraprofitti nell’acquisto di navi, esonero che poscia fu negato; ma è noto il beneficio che da ciò conseguì alla industria armatoriale!)

 

 

L’osservanza di questo principio è fondamentale canone di governo ed infatti uno dei più immediati atti del governo nazionale fu la pronta proclamazione inequivoca della non colpibilità d’imposta dei titoli di stato che lo stato stesso aveva emesso colla premessa della esenzione.

 

 

Perciò alle nuove norme regolatrici della materia dovrebbe, per analogia a quanto si praticava in occasione dei prestiti di guerra, essere aggiunto un articolo il quale suppergiù dicesse: «Qualora in avvenire nuove disposizioni legislative concedessero alle nuove costruzioni un’esenzione tributaria più lunga o più ampia di quella concessa dalla presente legge, le più favorevoli norme si intenderanno estese senz’altro alle costruzioni contemplate dalla presente legge».

 

 

L’articolo sarebbe chiaro e rassicurante. Oggi i costruttori dicono tutti, in coro: «Non costruiamo perché non ci fidiamo». Si faccia rinascere la fiducia e l’attività edilizia riprenderà.

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