Opera Omnia Luigi Einaudi

Quesiti sulla complementare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/05/1925

Quesiti sulla complementare

«Corriere della Sera», 27 maggio 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 293-296

 

 

 

Poiché, nell’imminenza del 31 maggio, le richieste di spiegazioni intorno alla complementare spesseggiano, aggiungo, nella impossibilità assoluta di dare risposte personali ai singoli richiedenti, qualche cenno su taluni quesiti, i quali possono avere interesse generale.

 

 

Spese deducibili. Ricordo che non si possono dedurre una seconda volta le spese già esplicitamente od implicitamente dedotte in altra sede. Così, ad esempio, le spese che il proprietario di una casa sostiene per amministrare, assicurare, mantenere, riparare ecc. l’edificio da lui posseduto non si possono detrarre in sede di complementare, perché si sono già detratte in sede di imposta fabbricati. Se una casa dà il reddito di 10.000 lire, il reddito imponibile ai fini dell’imposta fabbricati è di 7.500 lire, deducendosi appunto il 25% in contemplazione di tutte le citate spese.

 

 

Quindi il proprietario denuncerà ai fini della complementare lire 7.500, già nette di spese. Egli però avrà diritto di dedurre le imposte e sovrimposte fabbricati, perché queste imposte non sono comprese nel 25% come sopra e le lire 7.500 sono al lordo di esse.

 

 

Imposta terreni e imposta redditi agrari. Si devono, con le sovrimposte terreni, dedurre amendue, perché a loro volta i proprietari hanno dovuto denunciare i due redditi: quello terreni o dominicale fondiario, moltiplicato per tre, nella pagina dei redditi immobiliari e quello agrario nella pagina dei redditi mobiliari.

 

 

Del moltiplicatore tre si lagnano i proprietari, i quali hanno affittato i loro terreni ad un canone basso, inferiore a quanto risulta dalla moltiplicazione per tre del reddito imponibile scritto sulla cartella esattoriale. «Dobbiamo pagare su un reddito che non abbiamo e che un contratto bollato e registrato ci vieta di pretendere?».

 

 

Il problema dovrà certamente essere esaminato a fondo. La soluzione che personalmente riterrei più giusta sarebbe la seguente: il reddito imponibile, supponiamo di lire 10.000, sia mantenuto fermo e, moltiplicando per tre, si paghi su 30.000. Ma se da un contratto registrato risulta che il proprietario riceve solo un canone di lire 15.000, egli abbia diritto di ottenere la detrazione delle 15.000 lire che non riscuote e queste siano accollate al fittuario, in aggiunta ai suoi redditi di industria agraria, ove già in sede di imposta di ricchezza mobile non si sia tenuto conto della circostanza che il fittuario, pagando un canone basso, ha un reddito specialmente elevato. Trattasi però di un semplice desiderio in occasione di una legge futura. In base alla legge vigente, il proprietario deve denunciare il reddito imponibile moltiplicato per tre, qualunque sia il canone da lui di fatto riscosso.

 

 

A quale anno si riferiscono le imposte detraibili? Il punto dà luogo a qualche incertezza, perché a loro volta i redditi a denunciare ora sono quelli del 1924 ed ora quelli del 1925. Per giungere ad una soluzione razionale, io direi che si detraggano le imposte del 1925 per i redditi che si devono denunciare nella cifra del 1925, e quelle del 1924 per i redditi denunciabili nell’ammontare riscosso nel 1924.

 

 

Quanto alle imposte le quali non hanno un riferimento preciso ad un dato reddito, ma hanno carattere personale o generale, il contribuente le detragga sempre, purché una volta sola: nella cifra del ’24 o in quella del ’25. Se nel 1925 l’imposta non c’è più, e l’imposta ha carattere generale o personale, la detragga ugualmente. La finanza ed, eventualmente, le commissioni decideranno sulla ammissibilità della detrazione. Il contribuente non va incontro ad alcuna penalità in caso di detrazioni non ammesse, perché la richiesta sua, sebbene forse infondata, non può cagionare alcun danno alla finanza.

 

 

Cumuli. In generale si parta dal principio che non si fanno mai cumuli. Ogni persona dichiara i suoi redditi, non quelli dei figli, o sorelle o fratelli o genitori o parenti, sebbene con lui conviventi. Il cumulo è dannoso al contribuente, perché spinge il reddito in su e lo fa diventare imponibile, laddove da solo forse sarebbe esente o certamente pagherebbe una aliquota minore. Il cumulo tuttavia è obbligatorio, per eccezione non estensibile, in due soli casi: 1) i redditi della moglie, dotali o parafernali o qualunque natura abbiano, si cumulano sempre con quelli del marito, a meno che la moglie sia legalmente ed effettivamente separata dal marito; 2) con quelli del dichiarante si cumulano i redditi di altre persone, quando il dichiarante abbia di essi la libera disponibilità, l’amministrazione o l’uso, senza obbligo della resa dei conti. È il caso del genitore, il quale abbia l’usufrutto legale di beni spettanti ai figli minorenni, non emancipati. In questo caso si fa il cumulo. Ma se il figlio, anche minorenne, lavora e guadagna, il suo reddito è tassato, se deve esserlo, separatamente.

 

 

Redditi in formazione. Il caso tipico è quello di una casa in via di costruzione. Se all’1 gennaio 1925 non era dichiarata abitabile e non poteva dar reddito, è chiaro che il contribuente non deve dichiarar nulla entro il 31 maggio corrente. In seguito, a me pare che i casi possano essere due: 1) il contribuente non aveva oggi dichiarato nulla perché il suo reddito non raggiungeva le 6.000 lire; ed in tal contingenza quando la casa sarà abitabile e produttiva di reddito, se tal reddito, unito con gli altri da lui allora posseduti, giungerà alle lire 6.000, egli dovrà fare la dichiarazione complessiva entro 6 mesi dall’avvenuta consecuzione, per qualunque causa, del reddito di lire 6.000; 2) o il contribuente ha già fatto oggi dichiarazione, perché fin d’ora il suo reddito superava le lire 6.000; ed in tal caso egli dovrà denunciare i nuovi suoi redditi solo nel 1927 per il 1928. Denuncerà i nuovi, detrarrà i vecchi cessati, farà le variazioni occorrenti a quelli tuttora esistenti. Farà insomma allora una nuova dichiarazione.

 

 

Cessazione di redditi. Resta ferma la regola che per tre anni 1925, 1926, e 1927, il reddito imponibile rimane invariato, se esso non si riduca complessivamente a meno della metà. Non basta dunque che uno dei redditi sia cessato; occorre che la cessazione o la riduzione di esso abbia ridotto a meno della metà il reddito complessivo. Fra le cause di cessazione di reddito si novera il passaggio dell’impiegato dallo stato di servizio attivo a quello di quiescenza. Se l’impiegato, andando in pensione, perde più di metà del suo reddito, ha diritto alla revisione dell’imponibile, anche prima della scadenza del triennio. A parer mio, egli dovrebbe inoltre aver diritto in ogni caso al vantaggio ben maggiore che gli può derivare dall’applicazione dell’aliquota di favore concessa agli impiegati di cat. D con stipendio o pensione non superiore a 25.000 lire.

 

 

L’obbligo della denuncia a qual punto comincia? Dalle 6.000 lire in su. Quindi colui il quale, fatti i suoi conti, detratte le passività, le imposte, ma non i carichi di famiglia, riscontri di non possedere il reddito di 6.000 lire, non si muova. Ad esempio, un proprietario di fabbricato, con reddito imponibile netto di lire 20.000, il quale, non avendo altra sostanza, ha denunciato e concordato e riscattato l’imposta patrimoniale su un patrimonio di lire 400.000, è probabilissimo che non debba fare alcuna denuncia. Infatti, egli ha diritto di detrarre dalle lire 20.000 l’imposta e le sovrimposte sul fabbricato, suppongo nella somma di circa lire 5.000, l’imposta patrimoniale, che dovrebbe pagare se non l’avesse riscattata, in lire 1.740, il due per cento sul patrimonio riscattato in lire 8.000. Totale 14.740 lire. Reddito residuo lire 5.260. Essendo il reddito inferiore a 6.000 lire, non occorre cercar altro: il contribuente è esente dal presentare la dichiarazione. Conservi presso di sé i documenti da cui risulta la esattezza dei calcoli in base a cui egli è giunto alla conclusione di essere esente dall’obbligo della dichiarazione, per presentarli all’ufficio delle imposte, se venisse chiamato a dare spiegazioni.

 

 

Torna su