Opera Omnia Luigi Einaudi

Quesiti sulla complementare

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/05/1925

Quesiti sulla complementare

«Corriere della Sera», 21 maggio 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 282-287

 

 

 

Sono dolente di non potere rispondere personalmente a tutte le cortesi persone le quali si rivolgono a me per avere risposta a quesiti relativi all’imposta complementare sul reddito. Dovrei disporre di un ufficio di corrispondenza; e probabilmente correrei pericolo di trarre, senza volerlo, in errore i richiedenti, per la ignoranza in cui mi trovo delle circostanze peculiari a ciascun caso, che solo la viva voce può mettere in luce. Del resto, mi consta che quasi tutti gli uffici delle imposte si sono organizzati in modo tale da soddisfare alle legittime esigenze di informazioni del pubblico. A Torino, dove vivo, l’alacre direttore locale, V. Sampieri – Mangano, risponde pubblicamente a quesiti rivoltigli; e tanto a Torino, come a Milano – qui per iniziativa dell’egregio direttore cav. Rasi – furono destinati due uffici diversi, l’uno al ricevimento delle dichiarazioni e l’altro alla consulenza gratuita e riservata dei contribuenti; ed il secondo ufficio non comunica al primo le impressioni od informazioni ottenute in sede di consulenza. Dappertutto, gli uffici stanno dando prova della maggior buona volontà per facilitare ai contribuenti l’adempimento del loro dovere fiscale.

 

 

Mi limiterò qui a chiarire taluni punti fondamentali, tra quelli che più frequentemente ricorrono nelle lettere che ricevo. Avverto espressamente, per non generare equivoci, che, se negli articoli precedenti mi sono limitato ad esporre la legge come è, in questo manifesterò delle impressioni personali sul modo con cui la legge dovrebbe essere applicata per rispondere allo spirito di essa. Entro dunque in un campo disputabile; ed i contribuenti tengano presente che non solo essi ma anche gli uffici delle imposte possono essere di opinione diversa dalla mia.

 

 

Tassazione dei titoli di debito pubblico. È il tasto più frequentemente toccato dai lettori; i quali non sanno capacitarsi che la solenne promessa di esenzione da ogni imposta o tassa presente e futura debba rimanere lettera morta rispetto alla complementare. La mia opinione è che non solo la legge, così come è, assoggetta alla complementare gli interessi dei titoli di debito pubblico, di qualunque specie; ma che essa non poteva fare a meno di così assoggettarli.

 

 

Debbo confessare che i ministri del tesoro del tempo di guerra e del dopo-guerra avrebbero fatto bene ad avvertire espressamente i sottoscrittori, prima della emissione, che la promessa esenzione, come non riguardava le vecchie imposte personali (di famiglia e di successione) così non si sarebbe riferita alle future (patrimoniale e complementare). Non ricordo che essi tale esplicita dichiarazione abbiano fatto. Probabilmente non dissero niente, rimettendosi ai principii generali della scienza e del diritto tributario, i quali affermano che l’esenzione riguarda soltanto le imposte le quali colpiscono gli interessi o il capitale del titolo (imposte reali) non mai le imposte personali le quali colpiscono l’insieme dei redditi goduti o del patrimonio posseduto od ereditato dal contribuente, qualunque sia la fonte del reddito o la natura dell’investimento.

 

 

Per conto mio, non ho il rimorso di aver taciuto, come pubblicista, quando avevo il dovere di parlare. Ripetutamente, su queste colonne, avvisai i sottoscrittori dei prestiti nazionali che la clausola della esenzione dalle imposte presenti e future non valeva per le imposte personali. Cito, ad esempio, un articolo che il 19 gennaio 1918 pubblicai col titolo «La immunità dei titoli di stato dall’imposta e le imposte possibili future sul reddito e sul patrimonio»; nel quale dimostravo che, come in passato nessuno aveva mai immaginato di poter pretendere l’esenzione dall’imposta comunale di famiglia o dall’imposta di successione, fondandosi su ciò che tutto o parte del reddito familiare o del patrimonio ereditato derivasse da o consistesse in titoli esenti, così nessuno avrebbe potuto sperare esenzione da imposte patrimoniali o sul reddito che in futuro potessero essere istituite. Riproduco la conclusione dell’articolo:

 

 

I portatori dei titoli di debito pubblico non potranno mai per qualsiasi ragione essere tassati né sull’interesse né sul capitale del titolo; lo stato dovrà ad essi pagare integralmente l’interesse pattuito o rimborsare il capitale dovuto. Nessuno però, sia proprietario di terreni, o di case o di industrie o di azioni industriali o di titoli di stato dovrà potersi sottrarre all’imposta che, ad imitazione all’imposta di famiglia nei comuni, lo stato volesse in avvenire istituire sul debito o sul patrimonio complessivo del contribuente. Ognuno dovrà pagare o non pagare a seconda del reddito della sua famiglia o del suo patrimonio, senza riguardo all’indole dei capitali posseduti. Non pagheranno gli umili, i modesti gravati di numerosa prole; pagheranno gli agiati e più ricchi. Ma sempre in relazione al reddito ed al patrimonio complessivo, detratti i carichi di famiglia, senza preoccuparsi se il reddito derivi in tutto od in parte da titoli di stato.

 

 

A più di sette anni di distanza non mi resta se non confermare che tale e non diverso è lo spirito della legge. Se una imposta progressiva sul reddito complessivo deve vivere, essa deve colpire tutto il reddito, senza badare all’origine di esso. Se qualche reddito si esentasse, l’imposta complementare sarebbe senz’altro morta. Rimarrebbe un troncone di un qualcos’altro, che io non saprei come definire ed il cui significato sarei affatto incapace di intuire. A che cosa si ridurrebbe infatti una imposta progressiva sul reddito, intesa cioè ad aggravare i contribuenti in relazione all’agiatezza totale, ai mezzi complessivi di vita, se, di tre contribuenti provveduti dello stesso reddito di 50.000 lire, colpisse il primo con 1.525 lire, perché egli non possiede alcun titolo di stato, ma è un puro professionista, il secondo con 580 lire, perché metà del suo reddito è ricavato da titoli di stato ed il terzo con zero perché tutto il reddito viene da titoli di stato? Ad un tessuto di assurdità.

 

 

Dimostrazione delle detrazioni. I contribuenti temono di dovere dare prove complicate per ottenere le detrazioni a cui hanno diritto. Per esempio, certificati di famiglia per le persone a carico; ma come può il certificato tener conto delle persone a carico, le quali vivono lontane dal contribuente? Per le imposte, copie delle cartelle esattoriali. Per gli interessi passivi, estratti dei contratti di mutuo, ecc. ecc. Sarebbe questo, a parer mio, un impazzimento fuor di luogo: uffici comunali, esattoriali, ipotecari, notarili affollati di contribuenti in cerca di certificati; equivoci; certificati da rifare. Una vera babilonia. A facilitare l’attuazione della legge, direi che i contribuenti indichino essi stessi, con tutta la migliore esattezza possibile, le circostanze atte ad illuminare la finanza: nome e cognome, paternità e data di nascita delle persone a carico, ragione per cui sono a carico; numero della cartella esattoriale, numero dell’articolo di ruolo a cui la cartella si riferisce, reddito imponibile, imposta accertata; nome e cognome del creditore, atto da cui deriva il debito. Se il contribuente è debitore verso banche, casse di risparmio, indicare le somme pagate nel 1924 a titolo di interessi, e la ragione del debito (per esempio anticipazioni su titoli o su merci o sconto di cambiali ecc. ecc.). La finanza dovrebbe accogliere le dichiarazioni e riservarsi di fare le opportune indagini. Se qualche dubbio sorgerà, dovrebbe la finanza indicare al contribuente quali documenti eventualmente debbano essere presentati.

 

 

Come detrarre le imposte o sovrimposte di cui non si conosce ancora l’ammontare? Domanda frequentissima; ché a tutt’oggi i comuni non hanno ancora inviato le cartelle per l’imposta di famiglia; e potranno venir fuori ruoli suppletivi per le sovrimposte provinciali, comunali, camerali, ecc. ecc.

 

 

Certamente questo è un guaio, a cui negli anni venturi si dovrà provvedere, stabilendo, come regola generale ed assoluta, che ognuno paghi nel 1926 sui redditi riscossi nel 1925 e abbia diritto di dedurre le spese, le imposte, gli interessi passivi ed i carichi di famiglia del 1925. Ogni anno od ogni triennio, in base ai fatti avvenuti, e perciò ben conosciuti, nell’anno precedente. Solo così si eviteranno incertezze ed accavallamenti.

 

 

In questo primo anno, era impossibile, per ragioni diverse lunghe da esporre, seguire la regola che si potrebbe dire «dell’anno precedente». Epperciò ogni contribuente faccia la riserva, nell’ultima e sesta pagina della dichiarazione, là dove è scritto «Osservazioni del contribuente», di invocare a suo tempo la detrazione delle nuove imposte che gli capitassero addosso nel 1925. Gli uffici dovranno, poi, eseguire le rettifiche e i conguagli opportuni.

 

 

A proposito di detrazioni, è sorto il dubbio se sia detraibile la imposta comunale di famiglia. Taluno dice di no, perché la imposta di famiglia non tassa il reddito, ma l’agiatezza del contribuente. Ritengo che si tratti di una sottigliezza sofistica, a cui gli uffici non dovrebbero dare il minimo peso. Si può dare a un’imposta una qualsiasi base verbale; ma certa cosa è che l’agiatezza si presuppone dal reddito o dai mezzi di consumo e che l’imposta di famiglia si paga col reddito ed è perciò deducibile.

 

 

Sono deducibili, a parer mio, in generale tutte le imposte, pagate nel 1924 o nel 1925 – non amendue contemporaneamente – le quali abbiano decurtato il reddito che il contribuente dichiara: di famiglia, di esercizio e rivendita, sui domestici, sui cani, cavalli, vetture, ecc. Ciò che si è pagato come imposta, non lo si possiede più come reddito e non deve essere tassato.

 

 

Come dimostrare che non si posseggono più i titoli denunciati agli effetti dell’imposta straordinaria sul patrimonio come esistenti all’1 gennaio 1920? Molti contribuenti hanno letto a pagina 65 del volumetto n. 207 (che mi si dice esauritissimo e che le ristampe del Perrella di Napoli, del Pirotta di Milano e i riassunti della Biblioteca di legislazione amministrativa di Viareggio pare non facciano a tempo a surrogare) che occorrerebbe «una prova diretta a dimostrare se e come questa fonte di reddito sia ora venuta a mancare». Come faremo noi, dicono, a dimostrare, con prove, che non possediamo più i titoli allora dichiarati? Li abbiamo venduti, reinvestiti, consumati. Come trovare le prove, spesso inesistenti in tema di titoli al portatore, trasmissibili da mano a mano senza documenti?

 

 

Certamente, non pare sarebbe sufficiente, a dimostrare la scomparsa dei titoli, dire di esserseli giocati a Montecarlo od in borsa. Non consiglierei a nessuno di addurre questa o simili circostanze, perché i funzionari delle imposte sono fin d’ora apparecchiati ad ascoltarle con il più amabile scetticismo. Tuttavia, sarebbe irragionevole pretendere, per ogni titolo non più posseduto, la prova provata notarile della ragione della scomparsa. Nella maggior parte dei casi basteranno prove indirette. Tizio ha denunziato al 1° gennaio 1920 il possesso di 500.000 lire di buoni del tesoro al portatore e nient’altro? Oggi egli non denuncia nulla come reddito dei buoni; ed invece denuncia un tal reddito ricavato da azioni industriali o da fondi rustici o dall’esercizio di un’industria che all’incirca uguaglia o supera il reddito che oggi ricaverebbe se ancora denunciasse soltanto il mezzo milione di buoni? Sarebbe evidente che in tal caso trattasi di trasformazioni patrimoniali; e sarebbe fuor di luogo chiedere la dimostrazione storica di ognuno dei trapassi. Il reddito c’è ancora, e ciò dovrebbe bastare.

 

 

Altri ha subito, dopo il 1920, disgrazie di famiglia o disavventure economiche? Possedeva e denunciò azioni della Banca italiana di sconto o dell’Ansaldo; e queste gli si volatilizzarono in mano? Parmi che l’ufficio non dovrebbe aver bisogno di altre spiegazioni. Se quel reddito non c’è più, la ragione è troppo chiara e dolorosa per rimestarla oggi con l’esigenza di inutili prove. Interpretato giudiziosamente, il confronto con le dichiarazioni fatte al 1° gennaio 1920 non dovrebbe cagionare timori e fastidi ai contribuenti di buona fede. È un’arma di cui la finanza farà bene a servirsi solo nei pochi casi in cui esistessero evidenti indizi di mala fede; contro, per intenderci, i contribuenti i quali allegassero di avere perso tutto a Montecarlo e constasse frattanto che, ciononostante, essi vivono e spendono largamente.

 

 

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