Problemi della mezzadria
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1946
Problemi della mezzadria
«Nuova antologia», gennaio 1946, pp. 15-45
In estratto: Roma, s.t., 1946
«Rivista di economia agraria», marzo 1946, pp. 3-34
La mezzadria, recita l’art. 2141 del vigente codice civile, è quel contratto per cui il «concedente ed il mezzadro, in proprio e quale capo di una famiglia colonica si associano per la coltivazione di un podere e per l’esercizio delle attività connesse al fine di dividere a metà prodotti e utili».
I connotati essenziali del contratto di mezzadria sono dunque: 1) il podere; 2) la famiglia colonica; 3) l’associazione fra il proprietario del podere e il capo della famiglia colonica; 4) la divisione a metà dei prodotti.
I primi tre connotati sono pacifici. Non v’è mezzadria dove non esista un podere, fornito di casa, compiuto in se stesso, atto cioè a dar lavoro ed a fornire casa e mezzi di vita ad una famiglia colonica, associata al proprietario nella coltivazione del podere. Un campo od una vigna non sono un podere; e la concessione del campo o della vigna ad un coltivatore non dà luogo al contratto di mezzadria, sibbene a meri espedienti. Questi possono essere forse necessari temporaneamente, come quando il podere, divenuto piccolo per la famiglia colonica, troppo numerosa, tormentata da discordia interna e disadatta a procacciar lavoro esterno alle unità esuberanti, viene spezzato in due o tre parti. Le camere di abitazione, le stalle, i magazzini vengono divisi empiricamente; il proprietario aggiunge alla quota meno estesa qualche appezzamento separato, forse lontano dal corpo del podere; nascono servizi di passaggio, si annunciano, fra le famiglie divise, litigi per i conigli, per il pollame, per i pascoli, per l’acqua; gran tempo si perde nell’andare e venire tra la casa ed i campi lontani. Qui non ci sono più poderi, e non esiste più mezzadria. La situazione è instabile ed i contadini sono malcontenti, sinché una nuova casa non sia costrutta, nuove piantagioni e nuove migliorie non siano compiute, atte a dar vita duratura ai due poderi distinti.
Talvolta invece l’espediente è razionale. Là dove la coltura ha carattere industriale in una tenuta vasta ed amministrata dal centro, dove il proprietario provvede con mezzi suoi, di macchinario, di buoi da lavoro e di salariati, a compiere i lavori fondamentali di aratura, di sistemazione dei canali di scolo e di irrigazione, di mietitrebbiatura, di trasporti dei prodotti al mercato od al centro di trasformazione, ivi non esiste mezzadria. Esistono contratti misti di compartecipazione e di salariato, per i quali ai lavoratori vengono assegnati la casa, l’orto, il pollaio, il porcile, viene pagato un salario per i lavori in economia e viene data una partecipazione a taluni prodotti: il granoturco, il frumento, l’uva, la barbabietola, gli ortaggi, con quote diversissime a seconda delle proporzioni variabili in cui il lavoro, la terra e la direzione intervengono nella produzione. Giova la divisione del prodotto ad ambe le parti: al proprietario, il quale evita il pagamento di un salario fisso per lavori minuti, per i quali non è possibile una sorveglianza sicura; al colono il quale col lavoro diligente si assicura, invece del salario in denaro, una derrata di suo consumo. Qui non esiste podere; esiste l’appalto di dati lavori ad un prezzo fissato, invece che in denaro, in una quota, aleatoria e variabile da caso a caso, del prodotto totale. L’appaltatore del lavoro, detto colono, stima la produttività lorda del campo, le spese e le fatiche della coltivazione ed adatta variabilmente la quota dovuta al proprietario alla differenza fra lo sperato prodotto e l’importo delle spese e fatiche. Se il proprietario consegna il campo già arato colle sue trattrici o con i suoi buoi e provvede, oltreché alla fornitura dei concimi, alla mietitura e trebbiatura con le sue mietitrebbiatrici, il colono si contenta della quinta, o quarta, o terza parte del prodotto, bastevole a remunerarlo per la fatica della concimazione, semina, sarchiatura, manutenzione degli scoli, ed aiuto alla mietitrebbiatura; ma se il proprietario fornisce il mero campo sodo ed i lavori le semenze ed i concimi sono intieramente a carico del colono, questi pretenderà ed otterrà i due terzi od i tre quarti od i quattro quinti del prodotto.
Anche nella mezzadria si osservano scarti dalla regola della metà nella divisione del prodotto e di essi discorrerò in seguito; ma la consuetudine dominante vuole che la divisione a metà sia la conseguenza logica dei connotati essenziali: un podere, una famiglia ed un’associazione fra il proprietario ed il capo della famiglia colonica.
Un podere non è un campo nudo, su cui il proprietario dà al colono il diritto di semina e di raccolta. Il podere non è un dono della natura; è una creazione, anzi una costruzione, diceva Carlo Cattaneo, operata dall’uomo in passato. Podere, significa casa colonica sufficiente ad albergare la famiglia colonica, a ricoverare il bestiame occorrente alla coltivazione ed alla utilizzazione dei prodotti del fondo (stalle, porcili, pollai), a custodire i prodotti (magazzini, sili, fienili), ed a consentire la prima elaborazione; significa strade poderali, concimaie, fossi di scolo per le acque dannose, canali per quelle utili all’irrigazione, mezzi di estrazione delle acque sotterranee, vigneti od oliveti o frutteti od agrumeti; od orti, forniti, ove occorra, di siepi e chiudende. Il sostantivo «podere» richiede l’aggettivo «istrutto», ossia implica l’assenza del concetto di qualcosa che esistesse originariamente in natura, e suppone invece il concetto di risparmio investito ed immedesimato col terreno naturale. Il podere è un opificio aperto sì alle piogge, ai venti ed alle grandinate, esposto al sole che feconda a o brucia; ma opificio in nulla diverso da quello coperto da un tetto, riparato da mura e munito di macchine. Nelle parti d’Italia appoderate non si conoscono terreni, i quali sul mercato siano negoziati a prezzi superiori al costo che oggi si dovrebbe sopportare per trasformare l’originaria terra vergine nuda nell’odierno fondo istrutto. Della terra vergine e della sua rendita si leggono mirabili notizie soltanto nei romanzi, i quali trasportano nella realtà i casi astratti che Ricardo e prima di lui Malthus, West ed Anderson avevano immaginato a scopo di ragionamento. In Italia se ne vedono qua e là pallide tracce nelle terre dilavate e depauperate da millenni di distruzione nelle zone degli Appennini e delle isole. Ma le terre a risaia od a marcita della pianura padana, meraviglia non uguagliata in nessuna parte del mondo, giardini ad agrumeto della Conca d’oro, i terreni a fiori costrutti artificialmente sulla viva roccia ligure non valgono in media sul mercato il costo della loro ricostruzione.
Il contratto di mezzadria è dunque una associazione fra colui il quale fornisce l’uso del podere creato dal risparmio, l’uso cioè del frutto del lavoro passato e colui il quale fornisce il lavoro presente. La consuetudine vuole che il riparto del prodotto si compia per giusta metà fra il fornitore del frutto del lavoro passato ed il fornitore del lavoro presente; e la consuetudine, oltrecché ad un’ingenua spontanea applicazione dell’idea di società, è il risultato di una esperienza antica.
Sarebbe erroneo dire che l’esperienza sia quella dell’agricoltura estensiva. Ogni agricoltura, anche perfezionata, è estensiva rispetto ad un tipo più moderno, più complicato, più capitalizzato. Direi che due sieno i tipi caratteristici dell’economia agricola: quello nel quale gli agricoltori tendono ad avvicinarsi al tipo medio normale ordinario e quello nel quale i coltivatori si sforzano di andare al di là. Vi è un terzo tipo, nel quale l’agricoltore sta al disotto del normale e fa decadere il fondo. Ne discorrerò poi, trattandosi di un tipo il quale tende ad essere eliminato e per il quale si può discutere solo dei mezzi atti ad accelerare un’eliminazione in atto.
Nel primo tipo quel che l’uno fa e gli altri fanno; le pratiche agricole, anche buone, sono universalmente conosciute ed osservate; i terreni si sono via via adattati alle esigenze della coltivazione normale; hanno assorbito all’incirca quella quantità di risparmio la quale è richiesta dai metodi dominanti di cultura. Lentamente, le coltivazioni scelte, le rotazioni agricole, le concimazioni, gli edifici hanno trovato un equilibrio stabile.
La dimensione del podere è divenuta tale che la normale famiglia colonica ottiene una remunerazione complessiva uguale a quella che la stessa famiglia otterrebbe, secondo le consuetudini del paese, con altri mezzi di conduzione, a bracciantato od a fitto. Là dove la terra è sterile o male esposta od umida o lontana dal mercato, l’estensione del podere è più ampia ed invece si restringe là dove imperano le condizioni opposte. Il podere a coltura mista con oliveto o vigneto o frutteto si restringe a 10, a 6, a 2 ettari, laddove si allarga a 20 od a 30 se nell’alto colle o nella mezza montagna dominano i seminativi semplici od i prati. Quando la superficie scende sotto un certo limite, la coltura mista, alla quale è sovratutto adatta la mezzadria, vien meno e nasce la monocultura ad orto, a giardino di agrumi, a fiori. Questo è il regno dell’impresa di estensione minima coltivata direttamente dal proprietario, sia col proprio lavoro manuale, sia con salariati. Al disotto di un paio di ettari; il podere a mezzadria normalmente non esiste. Sino a quel limite, l’equilibrio nelle remunerazioni è quasi perfetto. Il colono, facendo sua la metà del prodotto, riceve quasi tutto reddito netto, ché egli non ricorre mai a salariati, da cui rifugge come l’acqua dal fuoco. Tuttalpiù, egli consente, nei momenti eccezionali, come la trebbiatura, a scambi d’opere coi vicini. Pagate le imposte locali sulla quota del bestiame di sua proprietà, e la sua quota delle spese della sementa e della concimazione, tutto il resto è reddito netto, compenso del lavoro della famiglia colonica. È reddito netto quel frumento che egli porta al mulino e che, macinato, converte in pane; son reddito netto gli ortaggi raccolti nell’orto od i polli ai quali ogni tanto tira il collo o le uova di cui si serve per dar forza e sapore alle tagliatelle di casa; son reddito netto il vino e l’olio prodotti con i frutti del fondo. E sono reddito netto il sale e l’olio e i filati ed i tessuti e le scarpe ed i vestiti ed i cappelli ed il tabacco o le medicine che la donna e l’uomo acquistano sul mercato con il ricavo della vendita della parte disponibile della quota mezzadrile dei prodotti del fondo. E è anche, finalmente, reddito netto quel che il mezzadro o la moglie sua riescono a mettere a parte, dopo soddisfatte le spese familiari.
Il contadino, in verità, usa dar nome di «reddito» esclusivamente a quest’ultima parte; mero indizio di sane consuetudini di vita, le quali identificano reddito e risparmio. Ma noi sappiamo che più propriamente la «spesa», quando non sia di produzione, bene intesa al sostentamento e perfezionamento della persona è, per antonomasia, «reddito».
In regime normale, la quota padronale è anch’essa tutto «reddito»: dello stato e degli altri enti pubblici per la quota detta imposta; dei fornitori delle sementi, dei concimi, degli strumenti di coltivazione facenti carico al proprietario; dei contabili guardiani lavoranti addetti alla amministrazione ed alla conservazione del fondo. Nei fondi bene istrutti ed altamente produttivi è reddito netto la remunerazione che occorre pagare all’amministratore o fattore, per lo più cointeressato nel ricavo dell’impresa. Non di rado questa quota è alta e può assorbire da 10 a 20 parti delle 50 spettanti al proprietario. Ma questi le paga volentieri perché sa che il prodotto lordo totale, senza la cura assidua del dirigente e dei suoi sottofattori, invece di 100 discenderebbe ad 80, o 70, o 60. Talvolta il proprietario è l’amministratore di se stesso: primo a togliersi dal letto, innanzi al levar del sole, ed ultimo ad andare a riposare; ma le 10 o 20 parti da lui percepite sono pur sempre compenso di lavoro. Sulle cinquanta parti spettanti al proprietario, varia il numero assorbito da siffatte quote che sono spese per il proprietario e reddito per i percipienti. Dove la terra è poco capitalizzata, forse 10 su 50 bastano a coprire siffatte quote; dove gli investimenti sono maggiori e maggiori le spese di imposte, concimazioni, sementi, amministrazione e custodia bisognerà spendere da 20 a 40 parti su 50; e non è detto che il resto spettante al proprietario come tale sia minore se egli spende 40, invece che 20, sulle 50 di quota padronale. In un’impresa bene amministrata i 10 cinquantesimi sono per lo più una quantità assoluta in lire maggiore dei 30 cinquantesimi. Anche qui chi, spendendo bene, più spende, guadagna. Due vie conducono alla rovina i proprietari e con essi la terra: la taccagneria nello spendere ed il lasciarsi portar via la roba propria dai dipendenti infedeli ed adulatori. Il proprietario «avaro» ed i proprietario «buon uomo» sono ambedue una sciagura per la terra, per i mezzadri e per la famiglia. Quel che rimane al proprietario che cosa è? Null’altro che l’annualità sufficiente a pagare l’interesse corrente e la rata d’ammortamento sul capitale investito nel podere. In condizioni normali di capitalizzazione ed alla lunga le 10 o 20 o 30 parti su 100 rimaste in mano del proprietario bastano a fornire l’interesse corrente e la rata d’ammortamento necessaria e il risparmio investito solo perché, ragionando inconsapevolmente in maniera corretta, i rustici si contentano del 3 o del 2 o dell’1 per cento e talvolta meno sui risparmi da essi investiti, là dove i cittadini non sono paghi del 5 per cento. Essi non sanno ma sentono che il 5 per cento dei cittadini è un’apparenza e contiene parecchie unità di rischio delle più svariate specie, là dove i loro 1 o 2 o 3 per cento è veramente reddito perché meno soggetto a rischi di scomparsa del capitale. Se, dopo avere speso sulle loro 50 da 20 a 40 parti a remunerare i fattori estranei al podere, stato, dirigenti, fornitori di concimi, uso di macchine, ecc. essi non restassero con da 30 a 10 parti del prodotto totale del podere, anche i proprietari più attaccati alla terra vedrebbero scemare l’intensità del loro attaccamento, sicché il podere lentamente degraderebbe, le piantagioni e le case e le strade ed i fossi non sarebbero più curati; ed il prodotto lordo totale a poco a poco si ridurrebbe da 100 a 90 ad 80 a 70 e meno, con danno del proprietario e del colono. La terra è una macchina che deve essere buttata via come rottame ove non sia mantenuta, riparata ed alla lunga sostituita con una macchina nuova. Perché essa non si riduca ad una sterpaia simile alla vigna di Renzo, fa d’uopo che la terra sia continuamente ricostrutta. Quota di ammortamento vuol dire prelievo dal prodotto lordo della somma occorrente a rifare i tetti della casa, ripiantare le viti deperite, ringiovanire gli olivi, spurgare i fossi, mantenere le strade e gli argini. Chi di ciò non si cura, è rassegnato fin dal principio alla scomparsa del podere ed alla propria miseria. Alla lunga, la regola della divisione del prodotto a metà si combina con la variabile estensione del podere, con la diversa intensità della sua «istruzione» ossia con la quantità maggiore o minore dei risparmi usati nella trasformazione della terra per ottenere il risultato di dare la remunerazione corrente al lavoro della famiglia colonica, secondo le tariffe normali del paese e l’annualità corrente, come sopra definito, di interesse e di ammortamento al proprietario.
Poiché il saggio presente vuole porre problemi di carattere generale, mi sono ristretto a dichiarare che la quota del 50 per cento spettante al proprietario è tutta composta di redditi netti: ma sono redditi netti spettanti a persone diverse: lo stato e gli enti locali ed istituzionali (imposte, tasse, diritti, quote assicurative e diverse), i fornitori di sementi e concimi per la quota spettante al proprietario, i fornitori delle macchine ed attrezzi padronali, i fornitori dei lavori di sostituzione (riparazioni ai fabbricati e sostituzione degli impianti fondiari esistenti). Dissi già essere incerto quanto delle 50 parti rimanga di netto al proprietario. Si può fondatamente asserire che è la minor parte. Nelle polemiche recenti, i contendenti hanno ignorato l’unica fonte attendibile esistente in materia, che è il catasto. Grazie alle stime rinnovate ai prezzi del 1937-39, sarebbe possibile, dai conti culturali istituiti dagli ingegneri e periti catastali, ricostruire per scandagli distribuiti su un numero sufficiente di poderi tipici, nelle diverse regioni italiane, quale fosse nel 1937-39 la ripartizione, nelle zone a mezzadria, del prodotto totale fra «compenso del lavoro dei coloni», «rendita fondiaria al lordo da imposte», ed altri compensi degli altri fattori di produzione: dell’imprenditore agricolo, dove c’è, e dei mezzi produttivi estranei al fondo. Sarebbe un’indagine di grandissimo interesse, atta a portare la disputa attuale sul terreno dei fatti veri. Ho sott’occhio un prospetto relativo a 52 poderi situati in una delle zone più travagliate dalle agitazioni agrarie: tutti a non grande distanza da Firenze. Il podere più ampio, in Barberina Val d’Elsa, ha una superficie catastale produttiva di 15 ettari ed 86 are; il più piccolo, in Figline, copre 2 ettari, 79 are e 98 centiare. Trattasi di tipici poderi toscani.
Ai prezzi del 1938-39 la percentuale del totale prodotto vendibile (non è prodotto vendibile la paglia, che fa doppio col letame, il quale a sua volta fa doppio col frumento in più ottenuto grazie alla letamazione) rimasta al proprietario va da un minimo dell’8,5 per cento del prodotto lordo ad un massimo del 23 per cento. Le frequenze maggiori si aggirano attorno al 15 per cento. Da questo 15 per cento il proprietario deve ancora dedurre le imposte e tasse allo stato ed agli enti locali. Il catasto non dà i mezzi per valutare le imposte e tasse, perché queste sono un fatto «posteriore» alla determinazione del reddito. L’analisi delle leggi vigenti fa ritenere che non meno di un terzo del reddito del proprietario sia assorbito dalle imposte e tasse, restando al massimo al proprietario il 10 per cento del prodotto lordo. Quando, perciò, la Confederazione degli agricoltori afferma che lo spostamento dal 50 al 60% della quota spettante ai proprietari, abolirebbe l’intiero reddito padronale, fa un’affermazione confortata dai dati ufficiali catastali dei 52 poderi toscani considerati. A favore di chi andrebbe l’abolizione? Qui, i medesimi dati dicono che il compenso dell’unità lavorativa mezzadrile per giornata andava nel 1937-39 da un minimo di lire 7,10 ad un massimo di lire 19,05, con le maggiori frequenze sulle 15 lire; e ciò in un epoca nella quale la tariffa del salario del bracciante nelle stesse zone era di lire 9,70. Ai prezzi del 1945, il compenso dell’unità lavorativa mezzadrile va da un minimo di lire 113,70 ad un massimo di lire 489,20, con le maggiori frequenze sulle 500 lire. Anche se si vogliono considerare eccezionali i casi di chiusura di conti colonici con accrediti da 300 a 500 mila lire nell’anno in corso a favore di mezzadri i quali hanno già consumato la loro quota legale di frumento, hanno goduto senza pagamento l’abitazione, hanno fatti propri i frutti del pollaio, della conigliera, dell’orto, del taglio ordinario della legna, del maiale, sembra conforme ai fatti asserire che la richiesta di un aumento nella quota mezzadrile dal 50 al 60 per cento annullerebbe il reddito netto padronale a favore di una classe sociale la quale ha visto le sue condizioni di vita ed i suoi redditi aumentare al di sopra della media delle remunerazioni correnti per il lavoro in un momento nel quale la guerra ha certamente diminuito il reddito medio degli italiani ed ha costretto questi ad un abbassamento notabile del tenor di vita. Fa d’uopo perciò constatare che l’agitazione per il mutamento delle percentuali di distribuzione del prodotto lordo a favore dei mezzadri ha avuto inizio in un momento storico nel quale:
- essendo massimo il fabbisogno dello stato, non pare conveniente distruggere una delle massime basi imponibili esistenti a favore di una quale classe, la quale oggi non è chiamata a pagare se non tenuissime imposte, e certamente porrebbe ostacoli insuperabili ad una maggiore tassazione, ove nonostante la mancanza di adatti strumenti tecnici, questa fosse ordinata;
- essendo urgente promuovere maggiori investimenti nella terra, si toglie al proprietario il reddito netto, che è l’unica base sulla quale gli istituti di credito agrario e fondiario si possono fondare per concedere ai proprietari le necessarie anticipazioni. In una sessione tenuta in agosto presso la Cassa di risparmio di Firenze, i rappresentanti dei principali istituti di credito della Toscana e cioè del Monte dei Paschi di Siena, della Banca toscana, dell’Istituto federale di credito agrario per la Toscana e delle Casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, Pisa, Prato, S. Miniato, Livorno, Volterra e Carrara, hanno dovuto prendere in esame «il problema dei crediti da concedersi sia per l’esercizio che per la trasformazione e la ricostruzione agraria e si sono chiesti se la proprietà fondiaria poteva offrire le garanzie indispensabili per la difesa del risparmio che fosse investito in operazioni di credito agrario; e poiché l’onere del pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento grava di fatto solo sul reddito dominicale hanno manifestato la loro più seria perplessità sulla situazione nella quale verrà a trovarsi la detta proprietà se, oltre agli inevitabili aggravi fiscali che la colpiranno, dovessero venire cambiate le attuali condizioni e basi del reddito con uno sconvolgimento di valori tale da rendere problematica non solo la restituzione dei capitali mutuati o da mutuarsi in ingente misura a seguito degli alti costi attuali, ma anche il pagamento dei soli interessi».
«Poiché questo grave problema, che investe anche quelli della ricostruzione e della disoccupazione, ha certamente importanza non solo regionale ma nazionale, tutti i convenuti istituti di credito, pur dichiarando di voler restare assolutamente estranei alle controversie riguardanti la proprietà terriera, debbono preoccuparsi delle eventuali, profonde, ripercussioni economiche che dalla soluzione delle controversie stesse possono derivare nella distribuzione del credito. Hanno quindi prospettato l’opportunità di procedere solo in via eccezionale alla concessione di nuovi crediti a medio e lungo termine, fino a che non siano stati dati dagli organi competenti precise istruzioni ed assicurazioni al riguardo».
Il monito dei distributori del credito chiarisce quanto grave sia l’ostacolo che alla ricostruzione agraria del paese oppone la previsione di una generale impronta variazione delle quote tradizionali di reparto nel contratto di mezzadria.
Una mutazione del rapporto, 50 a 50, di ripartizione del prodotto del fondo suppone dunque mutata l’ipotesi di normalità, di conformità agli usi ed ai metodi culturali invalsi tra i buoni agricoltori. L’ipotesi della normalità è fondata sulla osservazione dei fatti, perché gli uomini viventi sulla terra sono consuetudinari ed aborrono dalle novità, se prima non sieno suffragate dalla esperienza altrui. Ma non è la sola ipotesi pensabile; non è la sola reale. I rustici amano la quiete; ma sono forzati a muoversi.
Trascurisi il moto verso il basso, verso la decadenza, di cui le conseguenze dannose ad ambo le parti sono note e deprecabili. Il tipo interessante di moto è quello verso l’alto. Si vuole che la terra renda di più, che essa remuneri più largamente coloro che la coltivano. Or, qui, è pressoché concorde l’opinione dei dotti e dei pratici: la mezzadria non è un contratto propizio alle trasformazioni agricole; è un impedimento, un ostacolo sulla via del progresso economico. Da Sismondo de Sismondi nel celebre libro del 1802 su L’Agricoltura in Toscana ai georgofili fiorentini che ebbero i nomi illustri dei Lambruschini, dei Ridolfi, dei Capei, dei Ricasoli ecc., questo vizio della mezzadria fu sempre riconosciuto. Ridolfi, sin da un secolo addietro, propugnava la necessità di ridurre temporaneamente il mezzadro alla condizione di salariato o di cointeressato parziario durante i momenti di trasformazioni agricole rilevanti nell’assetto dei poderi. Le ragioni sono evidenti. Il contratto di società a mezzadria riposa su un equilibrio faticosamente ottenuto lungo il tempo, che non si può turbare senza provocare malcontento e discordia.
Una trasformazione qualsiasi lede abitudini ed interessi legittimi, sia pure momentanei, della famiglia colonica. Non si può spiantare il vecchio vigneto senza perdere il raccolto che esso può ancora fruttare. Non si può impiantare un nuovo vigneto senza rinunciare per quasi tre anni ad ogni raccolto; ché seminare frumento od altre piante annuali negli interfilari equivale, in molta parte d’Italia, a provocare la morte delle novelle viti. Non si possono sostituire le arature profonde a quelle superficiali, non si possono colmare bassure e spianare gobbe senza portare alla superficie, strati vergini di terreno, i quali col tempo, per l’azione dei geli invernali e del sole estivo, diverranno fecondi, ma per una stagione almeno procurano, a cagione della loro crudezza, spiacevoli sorprese al contadino.
La resistenza del mezzadro alle novità, le quali turbano l’equilibrio presente delle spese e dei redditi a vantaggio dell’avvenire, di un avvenire nel quale egli forse non godrà più i frutti della trasformazione avvenuta, è irrazionale ma è umana. Può stupire vedere il mezzadro, il quale da dieci o vent’anni vive sul fondo ed è certo di restarvi sinché volontariamente non ne esca, ragionare come se domani dovesse andarsene. Ma è umano che l’agricoltore alla pari della grande maggioranza degli altri uomini, guardi all’oggi invece che al domani e che il mezzadro, a conforto di siffatta umana antipatia verso il rilevante vantaggio futuro ottenuto con la rinuncia allo scarso utile presente, invochi il pretesto del possibile prossimo escomio. Irrazionale ed umana, la resistenza del mezzadro alle novità è un ostacolo al progresso agrario.
A queste ragioni addotte dagli economisti agrari, importa aggiungerne un’altra fondamentale, propria di tutti i contratti nei quali un prelievo, una divisione ha luogo in ragione del prodotto lordo, invece che del reddito netto. Per questa stessa ragione dovette essere abolito il tipo di imposta a decima. Se la terra viene coltivata dalla famiglia del proprietario, senza ricorrere a salariati; se la società umana è cioè composta di famiglie patriarcali numerose, tutto il prodotto lordo della terra, il frumento, la lana delle pecore, il latte ed i vitelli e gli agnelli, è anche reddito netto trasformato in seno della famiglia e da essa consumato.
Se lo stato preleva il 10% del frumento, della lana, del latte, dei vitelli ed agnelli esso preleva altresì uniformemente il 10% del reddito netto delle famiglie e tratta tutte alla medesima stregua; perché, in quelle condizioni di economia agricola, prodotto lordo e reddito netto sono quantità uguali. Ma se i rapporti sociali si complicano e le famiglie si frazionano; e due famiglie vicine ed identiche ottengono l’una, coltivando con scarso impiego di risparmio, deficienti concimazioni, arature superficiali, 100 quintali di frumento; laddove l’altra fa uso di aratri moderni, noleggia motoaratrici, compie, con opere di salariati estranei dei lavori di spianamento dei terreni e regolazioni di acque superficiali, e perciò raccoglie 200 quintali; dalla decima esse sono chiamate a pagare l’una 10 e l’altra 20 quintali. Ma l’una poco spese per ottenere 100 quintali, sicché 60 possono dirsi reddito netto; e l’altra dovette anticipare invece 120, rimanendo con 80 quintali netti. L’imposta di 10 su 60 è uguale al 16,66% del reddito netto; ma quella di 20 su 80 giunge al 25 per cento. Ecco l’imposta sul prodotto lordo (decima) percuotere il reddito netto tanto più fortemente quanto più questo cresce in conseguenza del crescere delle anticipazioni; quindi è un tributo differenziale sui coltivatori progressivi; è uno strumento fiscale antiquato, il quale deve alla lunga essere messo da parte in favore dell’imposta sul reddito netto.
Per la stessa ragione le ferrovie italiane dal 1885 al 1905 furono travagliate dalle conseguenze di un errore commesso all’atto della concessione dell’esercizio alle tre società delle reti mediterranea, adriatica e sicula. Fu convenuto nel 1885 che, oltre ad un certo livello base di prodotto, gli «incrementi» futuri di prodotto lordo fossero attribuiti ad esse solo per una quota parte, calcolata distintamente per ogni società, in compenso delle «maggiori» spese di esercizio. Se alla società esercente spettano solo 60 parti dell’incremento 100, il problema è: bastano i 60 a legittimare l’impiego del «maggior» capitale necessario a procurare il «maggior» traffico? Se l’incremento di traffico costa 70 ed 80, esso non è remunerato abbastanza dalla quota 60 del maggior prodotto, laddove lo sarebbe da una quota di 70 od 80. L’esperienza del ventennio dal 1885 al 1905 parve negativa ed il «disservizio» ferroviario, di cui erano piene le cronache dei giornali del 1904 e del 1905, rende testimonianza della scarsità di nuovi investimenti atti a fronteggiare l’incremento del traffico.
Parimenti, la mezzadria non è atta ad incoraggiare e remunerare i nuovi investimenti. Adatta per i tipi di agricoltura sia pur buona, ma normale e lentamente progressiva, essa tarpa le ali all’agricoltore intraprendente od innovatore. Guardate camminare il contadino e voi avrete immediata la percezione dell’impossibilità assoluta di vederlo correre. Ha ragione lui di muovere i passi misuratamente, l’uno dopo l’altro, senza mai, per nessuna ragione al mondo, affrettarli. L’esperienza gli ha insegnato che a camminare a passo regolato egli va lontano e non si stanca; gli ha appreso che a smuovere la terra a colpi uguali di zappa o di vanga, egli durerà alla fatica dieci o dodici ore, laddove il cittadino, il quale freme a contemplare tanta flemma, dopo un’ora sarebbe stanco morto. Ma vi sono momenti nei quali occorre buttare all’aria vecchie case, per ricostruirle, spianar terreni, livellarli, prosciugarli, zapparli, ripiantarli. Quando viene quel momento, i due uomini che si trovano di fronte, si palesano di razza diversa. Proprietario e mezzadro non sono più i due soci, i quali stanno contenti alla ordinaria buona coltivazione della terra istrutta esistente ed a piccole, graduali migliorie. Lentamente il proprietario, il quale si era così contentato, aveva visto il reddito netto scemare, per il crescere delle imposte e di altri oneri; aveva rinunciato prima ad una parte delle quote di ricostruzione e poi a tutto. La terra a poco a poco si era degradata ed era giunto il momento nel quale egli od il figlio, o il nuovo proprietario, resosi acquirente dagli eredi del vecchio proprietario deceduto, si era dovuto decidere a far casa nuova, ad immettere cioè nella terra, in tempo relativamente breve, quei risparmi, che non si erano investiti nei dieci o venti o cento anni precedenti. Di fronte al socio proprietario, deciso a mediare alla trascuratezza del passato, il socio mezzadro rappresenta lo stesso passato. Di che cosa potrebbe vivere durante il tempo della trasformazione, quando la terra è ancora una macchina infruttifera? Si possono escogitare espedienti, gradualità; ma la ragione oggettiva del dissenso rimane: da una parte il mezzadro, il quale deve vivere «oggi» coi frutti del podere, tale quale è; e dall’altra parte il proprietario, il quale deve rendere per qualche anno improduttivo il podere, almeno in parte, affinché possa «in avvenire» dare un prodotto maggiore. In quel momento, in quella fase di trasformazione, il contratto di mezzadria è un impedimento, che deve essere messo da parte.
Vano è immaginare che si possa trovare la conciliazione dei due interessi, del passato e dell’avvenire, affidando al mezzadro, il carico di piantare ogni anno, normalmente, tanti piedi di vite, tanti olivi, tanti fruttiferi, bene numerati nel contratto colonico, compilato secondo antiche consuetudini. Siffatti obblighi, immaginati per la mera conservazione del fondo istrutto, non giovano neppure a questa; che, nella economia di lavoro del colono all’opera del ricostruttore sovrasta ragionevolmente quella del conduttore. Il mezzadro deve ripiantare, migliorare soltanto se e quando egli abbia tempo libero dagli ordinari lavori del fondo. Non credo esista un proprietario di fondo mezzadrile il quale sia riuscito a strappare al socio nulla più della sacramentale promessa: «faremo, pianteremo, scasseremo, ripareremo, se ci sarà tempo». Ma, ragionevolmente, quel tempo d’avanzo non si trova mai. Troppe cose quotidiane urgono che non lasciano libera neppure un’ora, nonché un giorno, per i lavori di lunga lena.
L’ipotesi che le trasformazioni agrarie, che le migliorie siano mai state in passato, o possono essere mai in avvenire compiute, in terre di mezzadria, dal mezzadro, è ipotesi la quale tradisce a prima vista il cittadino dilettante e, per congenita incompatibilità del suo cervello di passeggiatore di strade con marciapiedi, innocente, anzi impervio a qualunque conoscenza del mondo agrario. Può essere, quell’ipotesi, istrumento di vociferazione demagogica. Nessun organizzatore di mezzadri venuto su da un vero podere farà mai quella ipotesi senza essere convinto che essa è propria del mondo della luna.
L’agricoltore, che vuol bonificare, che vuol costruire o ricostruire la terra distrutta, sa dunque che, se vuole ricostruire sul serio, deve fidarsi solo in se stesso, dei suoi risparmi, dei suoi investimenti. Soltanto proprietari a corta veduta i quali «non» vogliono bonificare, «non» vogliono rifare e ricostruire, fanno i lavori in conto capitale in società con i mezzadri; li fanno straccamente, a pezzi e bocconi, quando i mezzadri scoprono, miracolosamente, di avere un po’ di tempo libero. Non ci si può sbagliare, chi ci abbia fatto l’occhio, nel distinguere il lavoro fatto in società fra proprietario e mezzadro e quello fatto, a proprie spese, dal proprietario senza l’aiuto del mezzadro. Se si tratta, ad es., del reimpianto di un vigneto fillosserato, ambedue, proprietario che non vuol tirar fuori troppi quattrini e mezzadro a cui rincresce di non sfruttare durante quei tre anni le viti vecchie superstiti, vanno facilmente d’accordo su una via di mezzo: «faremo un bel fosso di un metro di larghezza per un metro di profondità, in mezzo ai filari esistenti ed in quello pianteremo le viti nuove su ceppo americano. Mentre le nuove crescono, le vecchie, sollecitate da quel po’ di rincalzo di terra venuta su, per il crescere che fa la terra mossa, dal fosso intermedio, faranno un ultimo sforzo e prima di morire ci daranno ancora un buon raccolto». Così ragionano i due soci, e così ragionano i nove decimi dei piccoli proprietari ansiosi di non «perdere» nemmeno un grappolo del frutto delle viti vecchie. «Dopo i tre anni di vita, spianteremo i filari vecchi e lasceremo vivere solo i nuovi». Ma poi la vecchia avarizia contadina sussurra all’orecchio ai soci: perché spiantare quel che è ancora vivo e può ancora fruttare? E così si veggono campioni miserandi di vigne, nelle quali il vecchio non si distingue dal nuovo; e le nuove viti, male aerate, sovra l’innesto delle quali son cresciute le radicette del domestico, ben presto sono fillosserate anch’esse; sicché proprietari e mezzadri vanno in giro lamentandosi della truffa delle viti innestate su piede americano e narrano a tutti essere una frottola la pretesa immunità di quelle viti porta innesto dalla fillossera.
Questi sono i frutti del lavoro fatto in società. Invece il proprietario, deciso sul serio a rinnovare, estromette dall’appezzamento destinato alla trasformazione mezzadri coloni fittavoli ed altre volontà diverse dalla sua. Se sia possibile, egli farà in modo che una parte soltanto del podere sia avulsa dall’insieme ed il resto basti ancora alle esigenze di vita della famiglia colonica. Se il mezzadro accetta, lo preferirà come lavorante a salario nell’opera di bonifica e lo pagherà con salario uguale a quello di ogni altro lavorante, così da rendergli meno sensibile la perdita, od anzi possibilmente vantaggiosa la crisi del rinnovamento. Ma in ogni caso lo deve estromettere; ché durante quel periodo di spesa e di assenza di ricavi, la volontà deve essere una sola ed uno solo colui il quale comanda. Niente sfruttamento delle viti vecchie ancora vive; sieno spiantate e tutto l’appezzamento sia scassato a profondità di un metro dal basso all’alto.
Scasso reale, a piccone e vanga maneggiati dalla mano dell’uomo, ovvero con aratri giganti mossi da trattori, i quali rivoltino il terreno da sotto in su, interamente. E poi, piantagione regolare, a regola d’arte, dopo fatta la pulizia del terreno dalle radici marce delle viti vecchie; ed in seguito per tre lunghi anni cura meticolosa delle giovani piantine, ad una ad una, per lo sbarbettamento delle radicette spuntate sopra la linea dell’innesto, per il reimpianto delle barbatelle morte e per l’amorosa solforatura e ramatura delle delicate viti novelle. Tutto ciò costa, senza alcuna speranza di alcun ricavo; ed ancor poco tempo fa, sentii far conti di 500.000 lire di spesa ad ettaro alla fine del terzo anno, calcolando a zero il valore del terreno nudo.
Qui nasce il problema dell’ammortamento e della remunerazione delle 500.000 lire od altra somma spesa in conto capitale. Nasce in apparenza a posteriori; ma logicamente nasce prima che la spesa si faccia. Se non si spera di remunerare ed ammortizzare la spesa fatta nelle migliorie, queste non si fanno. Talvolta capita che il costo scemi perché si è ottenuto un mutuo agrario, col contributo statale; ma si dovrà pur sempre pagare, oltre la rata di ammortamento, un interesse del 3 o del 4 per cento. Nella grande maggioranza dei casi non capita niente ed il calcolo deve essere fatto sul costo totale.
Razionalmente, il calcolo come si dovrebbe impiantare, nell’ipotesi della riconsegna dell’appezzamento istrutto al mezzadro? A questi dovrebbe spettare una quota del ricavo nuovo totale sufficiente a soddisfare nel tempo stesso alle seguenti condizioni: di non essere inferiore al salario totale che il proprietario dovrebbe nell’anno pagare se conducesse l’appezzamento ad economia; 2) di non essere minore del valore che in media il mezzadro ricavava dalla sua quota uva innanzi che il vigneto cadesse ammalato di fillossera. Non è possibile dare al riguardo regole generali, ma poiché la produttività dei vigneti di nuovo impianto è nel primo decennio, dopo il triennio di formazione, notevolmente superiore alla produttività antica, spesso il doppio od il triplo, così è probabile che là dove il 50% del prodotto antico era sufficiente a remunerare le fatiche del mezzadro, il 25% del prodotto nuovo sia anch’esso sufficiente e tanto più lo sia una quota che si avvicini a quella normale, anche se non l’uguaglia. Perciò è difficile trovare mezzadri buoni per i poderi, i quali si avviano al decadimento e sono invece numerosi gli aspiranti alla conduzione dei poderi rinnovati. Qual nome dare al fatto che una quota del 40% del prodotto uva nei vigneti nuovi remunera più largamente il mezzadro di una quota del 50 e del 60 e più per cento nei vigneti antichi, anche se non ancora fillosserati?
Il nome si chiama «quota di conguaglio» e risponde ad un principio il quale in una economia progressiva dovrebbe essere attuato a favore ora dell’uno ora dell’altro tra i due soci. Se si parte dal concetto fondamentale che la regola del 50% è empirica, che essa è il frutto di un adattamento secolare alle dimensioni del podere, alle sue culture; alla composizione della famiglia colonica, segue logicamente che in qualunque momento storico ed in tutte le zone agrarie esiste un nucleo centrale, probabilmente la maggior parte delle imprese agrarie condotte a mezzadria, che si è adattato alla regola empirica; ed esistono al tempo stesso, ai due margini opposti, poderi i quali si allontanano in peggio od in meglio dalla media ordinaria.
All’un margine, vi sono poderi decadenti, nei quali il 50% non basta a compensare la fatica del mezzadro. Di solito nei poderi decadenti ai proprietari neghittosi si accoppiano i mezzadri poltroni, dei quali non mancano, come dei primi, insigni esemplari. D’accordo, essi conducono il podere all’ultima rovina, alla vendita e per questa via, lenta in apparenza, ma rapidissima in paragone a quelle che fossero ordinate da leggi e decreti, alla rinnovazione. Badisi che io dico: poderi «decadenti» e non poderi «poveri». Vi possono essere poderi poveri per altitudine, per indole del terreno, per acclività od esposizione, per ristagno di acque. Qui, normalmente, non ha luogo razionale la quota di conguaglio. Il podere si è già adattato, grazie alla sua estensione ed ai suoi metodi di coltivazione, ai suoi pregi e vizi naturali e fornisce in media al coltivatore normale la remunerazione ordinaria del lavoro. Il podere decadente è quello invece nel quale l’estensione, l’indole del terreno, l’esposizione, la lontananza o vicinanza al mercato non sono utilizzati razionalmente, nel quale gli investimenti non sono curati e rinnovati, nei quali la terra, invece che istruirsi, a poco a poco si distrugge. Qui fa d’uopo usare un rimedio simigliante a quello che ottimamente il catasto introdusse nel regolamento dell’imposta fondiaria. Questa tassa non il reddito effettivo, ma quello ordinario; sicché il proprietario il quale per la sua negligenza si contenta del reddito 500, laddove il reddito ordinario del coltivatore medio è di 1000, paga l’imposta come se il suo reddito fosse 1000. Il mezzadro, nei poderi decadenti, dovrebbe ricevere una quota di conguaglio uguale alla differenza fra la quota che egli riceve di fatto e quella che riceverebbe se il podere non fosse lasciato deperire.
Conviene riconoscere che il principio, se agevolmente si annuncia, difficilissimamente si può applicare. Di chi la colpa della decadenza? Dissi sopra che per lo più cattivo proprietario e cattivo mezzadro si accoppiano volentieri. La quota di conguaglio è una quantità difficile da determinare perché è difficile distinguere le ragioni obbiettive da quelle subbiettive di scarto dal normale. La distinzione è essenziale, perché dalla sua esatta determinazione dipende il sapere se la quota di conguaglio sia dannosa o vantaggiosa all’interesse generale, definito come coincidente con un ottimo di produzione lorda. Si naviga nel terreno malsicuro di concetti incertamente definiti e definibili; e fa d’uopo rassegnarsi più ad esporre dubbi e suggerimenti che a fare affermazioni perentorie.
Dico che deve essere accettata quella quota di conguaglio la quale favorisce ed invita la trasformazione del podere verso il tipo ottimo e respinta quella che allontana dall’ottimo; e all’uopo sembra possa giovare la distinzione già fatta fra il povero ed il decadente, fra il ricco ed il progressivo. Se la quota di conguaglio fosse stabilita a favore del colono nel podere povero e dal proprietario nel podere ricco; se, a cagion d’esempio, la quota colonica fosse cresciuta dal 50 al 60% nel podere povero e scemata dal 50 al 40% nel podere ricco, il risultato sarebbe contrario all’interesse pubblico. Mancherebbe, in parte, almeno, l’interesse nel proprietario di modificare, con nuovi acquisti o frazionamenti diversi, l’estensione del podere, sì da rendere il 50% bastevole in ambo i casi alla vita della famiglia colonica. Se il podere di 20 ettari, per le sue condizioni obbiettive di esposizione al sole, di composizione del terreno agrario, di altitudine, di mercato è inetto a dare, nelle condizioni normali di tecnica agricola, il bastevole, aumentare la quota dal 50 al 60% significa perpetuare una situazione antieconomica, utilizzare male, ai fini produttivi, la mano d’opera del colono e il capitale del proprietario. La soluzione buona del problema non sta nel variare la quota, ma nell’ampliare il podere, nel crescerne la superficie da 20 a 25 ettari, nel variare la superficie a seminativo, squilibrata in meno o in più rispetto a quella dei prati stabili o delle culture arboree. Il podere è, sì, il frutto di vicende storiche di eredità, di matrimoni; ma altresì di acquisti o di vendite e cioè di atti compiuti per ragioni economiche. Gli arrotondamenti e le riduzioni non sono, per fermo, agevoli; ma non sono neppure troppo ardui e nei paesi dove la proprietà non è addirittura fossilizzata da residui di feudalesimo, l’esame delle volture catastali può fornire indici suggestivi sulla frequenza dei trasferimenti economici. Spingere le due parti a manovrare la quota di reparto equivale ad allontanarle dal manovrare la superficie. È preferibile adattare le dimensioni del podere alle esigenze della famiglia agricola, sì da consentirle di ricavare da 25 ettari quel reddito che non riceverebbe da 20; ovvero indurre artificiosamente la famiglia colonica a contentarsi di 20 ettari, ossia a non utilizzare al massimo la propria forza di lavoro, grazie al rialzo della quota di reparto dal 50 al 60 per cento?
Un valoroso economista agrario (Gino Valentini, Mezzadria e riparto in «Il Globo» dell’8 settembre 1945) così obbiettò a questo ragionamento, da me altrove esposto: «Sta di fatto che nei poderi poveri -per es. di alta collina – il mezzadro è spesso in miseria e accumula debiti: quando ciò dipende non da sua inettitudine o negligenza, ma da povertà del terreno, non vedo ragione che questa debba tradursi in peggiore retribuzione del lavoro colonico, anziché in minore reddito del proprietario. Dare al podere maggiore ampiezza nei terreni poveri attenua, ma non elimina il male, perché non v’è proporzionalità tra fertilità e fabbisogno di lavoro: una famiglia colonica sufficiente ad un podere ricco, di dieci ettari, generalmente non basta ad un podere povero che con doppia superficie dà la stessa produzione complessiva del primo».
Ho l’impressione che la controversia derivi dalla difficoltà di definire un concetto così vago come quello del ricco e del povero e della tendenza a supporre invariabili alcuni fattori, come: «superficie del podere» – «numero dei componenti la famiglia colonica» – «metodi di coltivazione» – «tipo delle culture adottate» e variabile invece il fattore: «quota colonica del prodotto lordo vendibile».
Non vi è nulla di sacro nel tipo del reparto; ma parimenti non vi è nulla di sacro nelle dimensioni degli altri fattori di produzione ed il problema si risolve nell’indagine della soluzione economicamente e socialmente più conveniente. A favore della variazione della quota di reparto dal 50 al 60 per cento a favore del colono nei terreni poveri sta, se ho bene compreso gli scritti in proposito, la grande facilità della manovra: il colono, il quale viveva male col 50 per cento, può vivere meglio o tollerabilmente bene, col 60 per cento. Ma il terreno era e rimane povero e, poiché la terra simili a sé gli abitator produce, atto soltanto a consentire l’insediamento di gente povera. Se la tesi fosse corretta, logica sarebbe la illazione che quanto più la terra è povera, tanto maggiore deve essere la quota spettante al colono, sino a giungere al 100 per cento nelle terre poverissime. L’esperienza, confermando, dice che la proprietà coltivatrice così diffusa nelle colline alte e nelle montagne, ambe schivate dagli investitori di capitali in terre, è tra le più povere maniere di conduzione della terra. Di fatto, il proprietario coltivatore, che già gode il 100 per cento del prodotto, non può rivolgersi, per ottenere un aumento automatico nel reddito, ad alcun proprietario; e la mancanza di mezzi e lo scarso frutto del terreno gli vietano di ampliare o migliorare il podere. Anzi, l’istinto del proprietario e la consuetudine dell’uguaglianza delle quote ereditarie tra fratelli spingono alla polverizzazione della proprietà, tipico flagello della montagna. Scema il numero degli abitanti, la terra è abbandonata; e l’occhio del visitatore il quale ritorna dopo anni nella medesima valle, contempla, tra le molte particelle incolte e tenacemente conservate dalle vecchie famiglie di contadini, le poche ancora messe a coltura.
La manovra della variazione negli altri fattori di produzione è più difficile, ma sembra più feconda: l’aumento nelle dimensioni dei poderi è lento, ma non ignoto. Alla lunga, se non vi fanno ostacolo le imposte sui trasferimenti a titolo oneroso, purtroppo in Italia nefaste ad ogni razionale distribuzione della proprietà, la convenienza economica favorisce nell’alta collina e nel monte gli arrotondamenti dei fondi e la riunione dei piccoli appezzamenti in proprietà compatte. La terra frutta di più, se meglio appoderata ed il medio compratore può pagare per le terre prezzi più elevati del piccolo, contrariamente a quanto accade nella collina bassa e nelle piane ricche delle valli dove prevalgono culture arboree od irrigue ed il piccolo coltivatore paga prezzi più alti del grande; ma l’aumento nella dimensione del podere non è fatto isolato, essendo connesso con la trasformazione delle culture. Non più costretto dalla necessità di soddisfare alle esigenze di alimentazione diretta della famiglia colonica, ad alternare frumento o segala col granoturco, con scarsa dotazione di magri prati stabili, il podere può restringere la superficie destinata a cereali e crescere quella coperta a foraggere. Aumenta il bestiame grosso e cresce il gregge delle pecore. Il prodotto totale vendibile aumenta; e correlativamente varia, in meno od in più, a seconda delle esigenze del podere, il numero dei componenti la famiglia colonica.
Se ben si riflette, la manovra della variazione della quota colonica è irrazionale e dannosa all’interesse collettivo, se sia concepita isolatamente. Può diventare feconda, se è invece concepita come una leva per conseguire una trasformazione dell’assetto produttivo del terreno; ossia se noi reputiamo che non il podere «povero» richiegga l’aumento della quota colonica dal 50 al 60 per cento, ma il podere «povero male coltivato», ossia coltivato in maniera deteriore in confronto a quella che sarebbe consigliata dalle buone regole agricole nell’ipotesi di un podere tendente alla dimensione ottima e coltivato dalla famiglia colonica la cui composizione sia in equilibrio con le buone norme culturali in un podere bene costrutto.
La logica della quota di conguaglio a favore del colono impone inoltre che essa non sia, come parrebbe partendo dalla mera premessa del podere «povero», perpetua. L’aumento della quota colonica dal 50 al 60 per cento nei poderi poveri scoraggia dagli investimenti di capitale e dalle trasformazioni agricole se esso è permanente, perché la riduzione od addirittura la scomparsa del reddito netto vieta quegli investimenti; ma scoraggia dall’ignavia se esso è temporaneo, se agisce cioè come una multa contro i proprietari negligenti e li stimola ad investir capitali od a vendere a gente più intraprendente.
Quel che vi è di razionale nella quota di conguaglio a favore del colono nei terreni poveri non è dunque proprio dell’ipotesi della «povertà», ma è preso a prestito dall’ipotesi della «povertà decadente». Trattasi di un caso particolare dell’ipotesi che soltanto è corretta: quella del contrasto fra agricoltura decadente ed agricoltura progressiva.
C’è tuttavia, qualcosa che resiste nelle osservazioni del Valentini ed è formulato chiaramente dal professor Giuseppe Medici: «Nel fatto vi sono nell’Appennino migliaia e migliaia di poderi dove il contratto di mezzadria ha trovato il suo luogo economico in tempi di scarsa viabilità e di limitati scambi commerciali. Ma negli ultimi cinquant’anni questo contratto ha palesato sempre più le sue costituzionali debolezze. Invero, vi sono intere zone agrarie dove, nel podere ordinario, il contratto di mezzadria, se applicato rigorosamente, non dà da mangiare al mezzadro. Si presenta, quindi, un problema che ha una sua grande importanza, ed è questo: nelle zone dove per un complesso di nuove circostanze la divisione a metà non può sostenersi, si deve abolire completamente il rapporto di società mezzadrile, oppure si può ripiegare su un contratto che mantenga il podere, la famiglia, il rapporto sociale, ecc., e che differisca dalla classica mezzadria soltanto per il reparto dei prodotti?». Ed il Medici ricorda la «terzeria», che in alcune contrade è a favore del proprietario ed in altre del colono, e il contratto misto delle Langhe, che è di mezzadria, salvo per la stalla condotta ad esclusivo rischio e vantaggio del colono (da una lettera del 18 ottobre 1945).
Non credo che la terzeria pura e cioè un terzo al proprietario e due al colono risolva il problema delle terre povere dell’alta collina e dell’Appennino; ché essa non tocca il punto fondamentale: quale spinta diamo con quel contratto agli investimenti atti ad aumentare la produzione del fondo e quindi il benessere del contadino? Sicuro di ottenere il bastevole alla vita coi due terzi del prodotto in frumento, il contadino si adagia sulla depauperatrice cultura cerealicola ed oppone una insormontabile forza d’inerzia agli eventuali sforzi di trasformazione desiderati dal proprietario, i quali minacciassero il prediletto frumento. Né il «tutta la stalla al mezzadro» delle Langhe sembra esempio calzante da proporre altrui, ché quel metodo tenacemente difeso dai mezzadri per attaccamento alle consuetudini, e, fa d’uopo riconoscerlo, male ostacolato dai pochi proprietari, i quali tentarono di passare al metodo della mezzadria pura toscana senza possedere la capacità tecnica necessaria, è in parte responsabile delle condizioni arretrate dell’industria zootecnica in quella regione.
Fa d’uopo affrontare il problema delle terre povere richiamandosi ai principii. Due sono le esigenze a cui bisogna soddisfare: dar da mangiare al mezzadro e non ostacolare le migliorie agricole, ossia gli investimenti. Ho dimostrato sopra che quanto più è bassa la proporzione del prodotto lordo, assegnata al proprietario, tanto minore è l’incitamento alla produzione. Se noi diciamo ad un uomo, sia lavoratore od imprenditore o investitore: quanto più lavori, quanto più organizzi, quanto più investi, tanto minor quota riceverai del prodotto, noi scoraggiamo certamente i suoi sforzi ed suoi investimenti. Fa d’uopo, se lo si vuole incoraggiare, dirgli invece: «la quota che ti è assegnata crescerà col crescere dei tuoi sforzi», coll’aggiunta: «crescerà a partir da un certo punto».
Qui, forse, è la chiave della soluzione. Se al proprietario si dicesse:
«sul prodotto del frumento (o segala o granoturco od altro cereale usato per l’alimentazione umana), dopo il prelievo della sementa, il mezzadro avrà diritto a prelevare i due quintali per ogni membro della famiglia colonica che la legislazione sugli ammassi ha riservato ai lavoratori della terra; ed il resto sarà diviso per un terzo al mezzadro e per due terzi al proprietario, noi avremmo nel tempo stesso assicurato al mezzadro il mezzo principale di sussistenza e dato impulso alle migliorie agricole; ché il mezzadro avrebbe pur sempre interesse a produrre più del minimo assegnato a lui per godere del terzo del sovrappiù; ed il proprietario sarebbe interessato per i due terzi a crescere il sovrappiù medesimo. È ovvio che il mezzadro dovrebbe sempre avere la facoltà di dichiarare ogni anno al momento opportuno (ad es. dopo la mietitura) che per l’anno agrario seguente egli intende dividere anche il prodotto dei cereali a metà; il che egli farebbe sicuramente non appena la accresciuta fertilità del fondo e le migliorie apportate ad esso avessero abbastanza cresciuta la produzione dei cereali.
Potrebbe darsi che in conseguenza del diritto di prelievo dei due quintali a testa, il mezzadro non abbia interesse a spingere la produzione dei cereali al di là del necessario a garantire la sementa e quel minimo e preferisse dedicare tutti i suoi sforzi ad altre culture. Non vedo in ciò alcun male; ché la condotta del mezzadro sarebbe indizio della convenienza maggiore, per ragioni di mercato, di natura e positura del terreno ed altre, di culture diverse da quella cerealicola. Quel che monta è produrre beni che valgano, non produrre beni purchessia; è crescere la produzione totale, non quella di un bene particolare. Se i contadini, per tradizione e per lunga esperienza desiderosi di produrre sul fondo il pane che mangiano, indulgono talvolta irrazionalmente alle culture cerealicole, possiamo indulgere ancor noi; ma non elevare a criterio razionale di condotta quella indulgenza. Se il mezzadro, liberandosi dall’ossequio alla tradizione, ridurrà le culture cerealicole a pro di altre più redditizie, potrà essere conveniente consentirgli ancora il prelievo (che è cosa diversa dalla garanzia, la quale trasforma il socio in salariato, dei due quintali per testa, allo scopo di non scemare quel senso di sicurezza di vita che incoraggia a lavorare ed a rischiare.
Ogni variazione della quota colonica è dunque razionale quando sia strumento di progresso. Ove sia invece imposta in modo generale e permanente essa diventa economicamente dannosa perché attenua ed annulla la spinta a dare ai poderi la migliore dimensione possibile ed a coltivarli ai fini dell’ottima produzione ed è anche antisociale perché rallenta il moto delle famiglie numerose verso i poderi ampi e delle famiglie piccole verso i poderi meno estesi.
Parimenti è condannabile la quota di conguaglio che si potrebbe dire «temporale» e vorrebbe garantire al mezzadro negli anni avversi per male vicende atmosferiche un reddito sufficiente alla vita. L’esperienza secolare ha già scoverto il rimedio: l’indebitamento nel conto corrente mezzadrile senza interessi del colono verso il proprietario e il compimento di lavori straordinari affidati e pagati dal proprietario al mezzadro. La garanzia di una quota percentuale colonica che non sia nel tempo stesso inferiore ad una quantità minima fissa di frumento, granoturco, vino, olio, legna, ecc., snatura il contratto di mezzadria, trasforma il mezzadro in salariato fisso e lo persuade a non usare quella diligenza e quegli avvedimenti di gestione, che sono il massimo pregio del contratto di mezzadria e lo rendono, in situazioni normali, il modello dei contratti agricoli immaginabili nell’interesse delle due parti della produzione. Se il complesso consiste in una quota del raccolto, il mezzadro si astiene dall’impiegare mano d’opera estranea. I ragazzi custodiscono al pascolo pecore e mucche e frattanto giocano tra loro, e fanno, giocando, buon sangue; le donne curano la bassa corte e badano ai rumori della stalla. Chi pensa al salario? Introducasi il veleno della garanzia di un minimo; ed ecco spuntare l’animo dell’impiegato, che non fa nulla se non è pagato e finisce per considerare lo stipendio come un diritto quesito a cagione della sola presenza e dovuto un sovrappiù non appena si muova un passo più veloce del solito o si sia chiamati a lavorare un’ora di più di quella stabilita dall’uso, anche se questo sia abusivo. Il contratto di mezzadria è un contratto tra soci, i quali corrono ambedue la medesima alea.
Assicurate l’un socio contro le variazioni delle stagioni ed il contratto di società vien meno. Il mezzadro si muta in salariato fisso, e repugna ad ogni lavoro il quale richiegga una fatica superiore a quella minima che egli ritiene equamente dovuta in compenso del reddito minimo a lui garantito. Data la nuova impostazione del contratto, forse il mezzadro ragiona come perfetto uomo economico; ma la morta mezzadria serba tanta forza da vietare all’altro socio di far cosa che imponga al colono uno sforzo superiore al minimo garantito. All’ibrido istituto creato dalla quota di conguaglio «temporale» è preferibile l’economia diretta, colla quale almeno il conduttore è libero di seguire le migliori regole di coltivazione, col solo vincolo di pagare i salari convenuti in franche discussioni con le organizzazioni sindacali contadine.
Tutta diversa è la distinzione fra il decadente ed il progressivo. Nei poderi nei quali la produzione scema al disotto del normale, dell’ordinario, quel che si può ottenere, nelle postulate condizioni oggettive di fertilità, di esposizione, di dotazione del soprasuolo, di fabbricati, di strade poderali, di canali di scolo e di irrigazione, dal coltivatore buon padre di famiglia, la quota di conguaglio a favore del mezzadro agisce come uno stimolo alla espulsione del cattivo proprietario. Qui essa non va a cozzare contro quella che si può ben chiamare la natura delle cose, non riduce l’interesse del proprietario a conservare i capitali investiti. Essa è una multa «temporanea» contro colui il quale non sa utilizzare bene e conservare capitali esistenti, e perciò lascia degradare il podere. Poiché costui andrà sicuramente in rovina o vi andranno i suoi figli, eredi di un patrimonio dilapidato, meglio è accelerare il processo. La società non è danneggiata, anzi avvantaggiata se dall’aumento della quota colonica i proprietari negligenti sono indotti a vendere il podere qualche anno prima, innanzi che esso sia del tutto distrutto.
Affinché la quota di conguaglio operi efficacemente nell’interesse generale ad impedire la degradazione delle culture fa d’uopo che essa sia un provvedimento temporaneo, destinato a durare sinché la produzione sia subnormale. La sua efficacia è limitata nel tempo. Se si sapesse che essa permarrà anche quando la produttività del fondo sia restaurata, i nuovi investimenti sarebbero scoraggiati ed alla lunga il danno del minor prodotto divisibile ricadrebbe sui mezzadri. Del pari l’aumento della quota padronale dovrebbe essere temporaneo, durando il breve tempo, al massimo di dieci anni, necessario per consentire il rapido ammortamento di quella parte delle spese di impianto e di rinnovamento del podere che non possa ragionevolmente sperare di vedere compensate da un permanente rialzo nel prezzo di mercato del fondo istrutto.
La norma perfetta della ripartizione del prodotto nei poderi a mezzadria pare dunque stia nella costituzione di una zona intermedia fra il 40 ed il 60%, manovrabile nell’interesse della produzione. Ad opera di chi? Di un tribunale arbitrale, i cui membri siano designati dalle associazioni sindacali dei proprietari e dei mezzadri o scelti dal magistrato, traendoli da un elenco di periti? Se si parte dalla premessa che il contratto di mezzadria è un contratto di società e che nessuna società dura a lungo senza reciproca fiducia tra i due soci, si resta grandemente perplessi dinnanzi a qualunque introduzione di estranei nella determinazione della quota di manovra. La legge o l’accordo sindacale potrebbe sancire soltanto il principio che la quota possa essere temporaneamente ridotta al disotto del cinquanta per cento nei poderi nei quali i metodi di conduzione siano inferiori a quelli comunemente osservati nella medesima zona agraria dal coltivatore buon padre di famiglia; e possa invece essere aumentata per breve periodo di anni, non superiore a dieci, nei poderi nei quali si ravvisi l’opportunità di ammortizzare una parte delle spese straordinarie di trasformazione del podere.
Nel primo caso la riduzione della quota padronale dovrebbe essere compiuta per iniziativa estranea alle due parti. Dissi sopra che il cattivo padrone genera il pessimo mezzadro. La dichiarazione di podere «decadente» o, meglio, «subnormale» deve perciò essere opera di un magistrato indipendente: non un ispettore venuto dalla capitale, non un impiegato dei cosiddetti ispettorati dell’agricoltura, nuova specie di burocrazia addetta a statistiche, ad ammassi, a regolamentazioni, odiatissima da proprietari e contadini, un po’ meno forse dei consorzi agrari, da creazione volontaria spontanea degli agricoltori in servizio proprio divenuti organizzazione coattiva di distributori dall’alto, in pro di questo o quel partito o banda; non un diplomato o un laureato fresco di studi e digiuno di esperienza. Si pensa ai professori ambulanti di agricoltura, dei quali qualche campione ancora vive, che andavano per campi e villaggi predicando la buona parola, e si assidevano nelle cucine degli agricoltori ed assaggiando il vino o condendo l’insalata coll’olio del luogo, tra le ambite lodi, trovavano maniera di insinuare utili ammaestramenti intorno alla maniera di migliorare vino ed olio e crescerne il pregio. Si pensa ai «notabili» del villaggio, notabili per dignità di vita e per l’esempio dato altrui di maturati sicuri miglioramenti introdotti nelle pratiche agricole. Si troveranno i cattedratici ambulanti conosciuti in tutta la zona dagli agricoltori, la cui parola è ascoltata e seguita? Sapranno i consigli comunali o meglio i consigli della «comunità», ossia dell’insieme dei comuni facenti capo alla cittadina, al borgo, al mercato, dove tutti si conoscono e l’estimazione nasce dallo spontaneo consenso universale, sapranno quei consigli scegliere i veri «notabili» ossia le persone ascoltate per l’esperienza acquistata nelle cose agricole e per dirittura morale? Se sì le dichiarazioni di podere «decadente» saranno infruttuose.
Se no, diverranno strumento di vendette partigiane e di ricatti.
Quando si tratti di elevare temporaneamente, la quota del proprietario al 60 per cento, la premessa necessaria è il fatto della trasformazione agraria, prima dichiarata e poi compiuta, secondo un piano di massima che il cattedratico ambulante, od il notabile agronomo scelto dal consiglio della comunità giudichi vantaggiosa all’incremento della produzione. La trasformazione deve essere preceduta dalla disdetta totale o parziale del contratto di mezzadria, a seconda che esso si riferisca a tutto il podere o solo a parte della superficie di esso. Se la disdetta sia parziale, al mezzadro deve essere offerta, non mai imposta, la possibilità di allogarsi, a preferenza di altri, quando egli ritenga di essere libero dai lavori ordinari del podere a giornata sullo stesso podere a salario normale per l’esecuzione dei lavori di miglioria. Il cattedratico o il notabile agrario locale fissi, ad opera compiuta, il lasso di tempo, non mai superiore a dieci anni, durante il quale la quota padronale possa essere cresciuta fino al 60 per cento. S’intende che il residuo 45 o 40 per cento spettante al mezzadro deve soddisfare alla condizione che esso non sia presumibilmente inferiore ed anzi si possa ritenere superiore al 50 per cento del podere «normale». Chi, se non un uomo perito nelle cose agricole locali e circondato della universale spontanea stima pubblica, oserebbe accollarsi fardello così grave? Perciò, dopo avere chiarito, meglio che potei, l’unica significazione razionale del concetto di quota di conguaglio fondata sulla distinzione fra podere decadente e podere progressivo, significazione opposta a quelle irrazionali e dannose che si fondano sulla distinzione fra poderi ricchi e poderi poveri, annate buone ed annate cattive, rimango esitante nel trarne le logiche illazioni legislative. I rimedi efficaci ad un male pur noto traggono virtù solo in piccola parte dalla legge. Questa dà l’avvio e perciò, se bene maturata, è un primo passo. Ma i risultati possono essere a volta buoni ed a volta cattivi. Saranno dannosi, se le sentenze siano date da capi scelti con criteri politici o classistici; saranno vantaggiosi se gli uomini siano quelli sopra descritti ed operino con l’occhio intento ad ottenere il massimo di produzione lorda economicamente conveniente. Dicesi di produzione «lorda» perché, nel contratto di mezzadria, è arduo immaginare in che sostanzialmente la consecuzione del massimo lordo contrasti con quella del massimo netto. Netto, di quale dei due soci ? Se di ambedue, il netto non equivale di fatto al lordo?
Vi è un punto assai discusso, rispetto al quale le probabilità che la norma legale produca un risultato soddisfacente sono minime ed è quello del diritto del proprietario a disdettare il mezzadro. Il contratto di mezzadria vive esclusivamente se a ciascuno dei due soci sia concesso il diritto illimitato, senza alcuna restrizione, di disdettare l’altro socio. Il diritto ha un principalissimo scopo: la tutela dei buoni mezzadri, delle famiglie coloniche operose, oneste, concordi, bene affiatate, amanti del podere, orgogliose di essere rimaste da lunghi anni sul medesimo fondo. La preoccupazione maggiore continua del proprietario è di essere disdettato dal buon mezzadro, non mai viceversa. La disdetta opera esclusivamente rispetto al mezzadro negligente, fannullone, giocatore, il quale trascura la famiglia propria ed i campi altrui. Stabilire l’obbligo di sottoporre le disdette al giudizio di commissioni paritetiche nominate dai sindacati od altrettali corpi giudiziari significa l’impossibilità pratica di eliminare mezzadri cattivi od anche solo i pessimi.
«Come si fa a dimostrare in concreto e non sui libri, che un mezzadro coltiva male, ruba sui raccolti, è pelandrone, insolente? Qualunque dimostrazione più evidente fornita dal proprietario sarebbe considerata come atto di sopraffazione del forte a danno del povero lavoratore sfruttato, carico di famiglia. Come impedire che un mezzadro, il quale ha diritto di insistenza sul fondo, lo coltivi male allo scopo di ridurre alla disperazione il proprietario e costringerlo a fuggire, lasciando lui fare il comodo suo di vero proprietario utile, esente dal pagamento delle imposte, od a vendere male, a lui o ad un suo compare? Il contratto di mezzadria è imperniato tutto e soltanto sul diritto del proprietario di licenziare “senza motivazione” il mezzadro. Sta con quel principio. Cade senza di esso. Ed in certe colture e regioni, per le quali non esiste altro contratto pensabile, la produzione sta o cade con quel diritto.
«Se un proprietario è così fortunato da trovare una buona famiglia mezzadrile, non lo va a raccontare in piazza, perché un altro proprietario gliela porterebbe via subito; ma se la tiene cara come la pupilla degli occhi suoi e ad ogni costo non la lascia andar via. Quando parla a tu per tu col fattore, il discorso non verte sul modo di aumentare la propria quota a danno del mezzadro; ma sulla probabilità che non venga fuori qualche fattaccio a costringere il mezzadro ad andarsene. Si sposa il figliuolo? Chi sarà la nuora? Andrà d’accordo con la suocera o con l’altra nuora? Se si può, e senza ficcar il naso nelle faccende altrui, procuri il fattore di mettere pace, di dar qualche aiuto straordinario, affinché in casa siano contenti. Manca una stanza per gli sposi novelli? Facciamola. Purché non se ne vadano.
«Chi è il forte e chi è il debole? Il proprietario si sente ed è debole di fronte ai mezzadri buoni ed anche a quelli appena mediocri. Se li cova coll’occhio e ad ogni giorno con ansia si chiede: se ne vanno? che cosa posso fare per trattenerli? La sua forza la esercita, in sua malora, solo quando si è accorto, dopo aver perso raccolti ed aver visto la sua terra invasa dalla gramigna e le piante deperite, che era stato informato male è che quel brav’uomo, il quale pure, da chi aveva interesse a lasciarlo andar via con Dio, aveva referenze di ottimo lavoratore, ha gran propensione per fiere e mercati ed una particolare intolleranza per il solleone della campagna; la moglie fa borsa per proprio conto dei denari delle uova e delle galline; i figli non lavorano mai insieme, ma uno qua e l’altro là, mangiano a tutte le ore e perciò in casa non c’è mai niente ed i creditori vengono alla trebbiatura a sequestrare il frumento di parte mezzadrile sull’aia e l’esattore intima precetti per l’imposta colonica, ecc. ecc.. Allora il proprietario deve decidersi a far atto di forza e mandare a spasso il debole; ma la debolezza aveva sostanza di poltronite, gioco, disordine familiare, incapacità a comandare dei genitori, disubbidienza dei figli e talora condotta moralmente cattiva di qualcheduno dei membri della famiglia».[1]
Fa d’uopo giungere agli estremi della degradazione conclamata del podere per ottenere il consenso alla disdetta da una qualunque magistratura. I pretesti per giustificare il mal fatto od il non fatto sono infiniti: la pioggia, il vento, la brina, la grandinata dell’anno prima, il bue azzoppato, la terra malvagia e compatta. Innanzi di potere estromettere il contadino malvagio, il proprietario se ne va all’altro mondo dopo essersi roso il fegato ed arriva la settimana dei tre giovedì. Non è concepibile la persistenza del contratto di mezzadria senza il diritto assoluto della disdetta. Al posto di un contratto poggiato sulla fiducia di due soci, noi avremmo il trapasso di fatto della proprietà a favore del mezzadro, divenuto inamovibile, e soggetto a pagare un canone variabile in natura al proprietario, canone determinato in funzione della sua voglia di lavorare.
A che pro il trapasso? A dare la terra a chi, col fatto della sua negligenza, ha dimostrato di essere un cattivo agricoltore? A creare un nuovissimo tipo di manomorta, in virtù del quale il mezzadro forte della sua inamovibilità, impedisce al proprietario di compiere qualunque miglioria, di tentare e esperimentare metodi nuovi?
Anche i buoni mezzadri, fatti sicuri di non essere licenziati mai, diventano, alla lunga, cattivi o mediocri. La spinta a coltivar bene viene anche, inconsapevolmente, dal desiderio di rimanere sul fondo che, grazie all’opera comune, al lavoro del mezzadro ed agli investimenti del proprietario, frutta più dei poderi vicini. Se invece si è sicuri, per la difficoltà di essere licenziati se non in seguito a solenne giudizio, di restare in perpetuo sul podere, comincia il lasciar andare, il rinviare il lavoro urgente oggi a «quando si potrà»; comincia la decadenza. La migliore, più certa garanzia del mezzadro buono è morale. Solo un pazzo, un fantastico capriccioso si induce a licenziare il colono buono od anche mediocre. Dobbiamo far leggi per i pazzi ed i fantastici?
Un solo argomento si può invocare a favore della regolamentazione delle disdette, ed è la tutela dei capi dei sindacati mezzadrili, i quali corrono il rischio di essere licenziati, anche se ottimi, dai proprietari per reazione vendicativa contro l’opera loro di organizzatori. Non è escluso che vendette di questo genere possano essersi verificate negli anni dal 1919 al 1922 ma farebbe d’uopo esaminare quali e quante siano state e da quali motivi determinate. Se le associazioni sindacali mezzadrili sono davvero vive, indirizzate al bene dei mezzadri e perciò della produzione, si può concludere a priori che il buon organizzatore sa tutte le verità, le quali furono esposte dianzi, e per esperienza ne sa tante altre che io non conosco. Una organizzazione sindacale, la quale intenda a risultati permanenti e non a quelli effimeri, è necessariamente, come furono le leghe operaie inglesi sino ad epoca recente e anche durante la guerra ultima – non oserei tradurre il giudizio storico in un giudizio dommatico, per cui molti elementi di giudizio difettano – e come furono le leghe italiane prima del 1914, un fermento di novità, di progresso. Lotta e stimola. Alla lunga, i capi sono i migliori tra gli operai ed i contadini; epperciò non gli agitati, gli eloquenti, i concionanti, i violenti, i profittatori che si sarebbero fatti licenziare in ogni caso perché cattivi mezzadri; ma i più stimati dai compagni, i migliori ragionatori, coloro che sanno scegliere il punto debole nella tesi avversaria. È assurdo pensare si possano nel clima odierno di pubblicità e di discussione, esercitare vendette contro gente stimata, che difende gli interessi del gruppo nei limiti in cui l’interesse può essere difeso senza nuocere al bene comune.
Se l’organizzazione mezzadrile è davvero necessaria, se procaccia il vantaggio degli associati, il mezzadro che ne è capo non può alla lunga, continuare a fare il vecchio mestiere. I compagni dovranno convincersi ed avranno convenienza a convincersi dell’opportunità di offrirgli un assegno che lo indennizzi del reddito perduto abbandonando il podere e dedicandosi interamente all’organizzazione. Quando una lega operaia o contadina diviene forte, essa deve stipendiare i capi; e con ciò stesso li rende moderati e buoni ragionatori. Pensano non più ai trionfi effimeri, dopo i quali i capi ritornano all’officina od al podere; ma al successo duraturo, che garantisce la persistenza della lega e fornisce a questa i mezzi di pagare i dirigenti stipendiati. Ma il successo duraturo non si ottiene se non quando il vantaggio degli operai e dei contadini è contemporaneo all’incremento del prodotto totale dell’impresa.[2] I capi presto imparano la lezione dell’esperienza e finiscono di accogliere e propugnare tesi conformi all’interesse comune.
Perciò non vedo argomenti decisivi i quali valgano a contrastare, accanto al pacifico diritto dei mezzadri ad organizzarsi allo scopo di meglio regolare i proprii rapporti sia con i proprietari sia con i salariati da loro dipendenti, l’accoglimento della domanda dei mezzadri di aver voce nella gestione della «fattoria». In molta parte d’Italia non esiste «fattoria»; ché il proprietario possiede uno o parecchi poderi distinti, non legati da alcuna amministrazione centrale. In siffatti casi, il controllo reciproco si esaurisce nella quotidiana discussione fra due soci di quel che si deve o non si deve fare e nella divisione dei prodotti, secondo la regola convenuta. Dove la stalla è di proprietà comune, si può discutere sulla convenienza e sul momento del comprare o vendere vitelli o buoi; ma è discussione la quale verte sul fatto singolo e non sull’insieme dell’impresa. Questa è vissuta giorno per giorno dai due soci ed il controllo reciproco è pieno in se stesso e non si saprebbe in cos’altro potrebbe consistere. Nei poderi singoli non ha senso il controllo inteso come premessa alla partecipazione del mezzadro ai profitti dell’impresa. Qui non vi è dubbio sulla quantità del prodotto totale divisibile; ché esso è consegnato o dichiarato non dal proprietario mezzadro, ma dal mezzadro al colono. Il concetto della divisione del profitto netto ossia di una parte del tutto è assorbito in quello della divisione del prodotto lordo ossia del tutto. Un ulteriore controllo da parte del mezzadro sulla quota padronale significherebbe controllo: 1) sulla somma pagata a titolo di imposte, tasse e contributi diversi, cosa inutile perché risultante da documenti pubblici; 2) sulle somme pagate per semenze, concimi, rimedi cuprici, che sono note anch’esse ad ambo le parti e risultano dai libretti colonici; 3) sulle spese di riparazioni ai fabbricati rustici, conservazione e ricostituzione e rinnovazione delle strade, piantagioni, fossi di scolo e di irrigazione, che sono anch’esse quantità, di cui ogni contadino sa fare il conto al centesimo; 4) impiego del residuo reddito. Ma, che si sappia, nessuno opinò sinora che il controllo operaio si dovesse estendere sino all’uso privato fatto dai proprietari della loro quota di reddito. Se un controllo pubblico si esercita in siffatta materia, esso ha nome «imposta» sui consumi di lusso a favore o contro il risparmio e simili. Sarebbe incongruo mutar nome e sostanza a questo tipo di controllo. Se il controllo sulla gestione dell’impresa è dunque implicito per i poderi singoli, ha esso invece un contenuto degno di nota per le «fattorie» le quali, particolarmente in Toscana, raggiungono cinque, dieci e fin trenta e quaranta poderi in una amministrazione unica, con edifici centrali per la confezione del vino e dell’olio, con magazzini per la conservazione ed il miglioramento del prodotto, con laboratori per le riparazioni al macchinario? Taluni problemi, quali sono discussi direttamente tra proprietario e mezzadro nei poderi amministrati singolarmente nella fattoria debbono essere esaminati, con criteri uniformi, fra il fattore ed i mezzadri? Una discussione tra il rappresentante del proprietario e quello dei mezzadri è utile alla migliore distribuzione nel tempo del macchinario, delle trattrici, delle mietitrici, tra i diversi poderi, utile al più conveniente apporto nel tempo delle uve o delle ulive; e se il vino e l’olio è confezionato per conto comune, alla scelta del momento e del prezzo di vendita?
Il problema merita un’analisi accurata, la quale non saprei quale punto di partenza possa avere se non quella tratta dalla diversa natura economica dei prodotti della terra. Questi possono invano essere divisi tra il proprietario ed il mezzadro nel loro stato naturale, ovvero dopo una prima manipolazione, ovvero ancora dopo una vera e propria trasformazione industriale.
Della prima categoria fanno parte i prodotti tradizionali, come il frumento, il granoturco, i cereali in genere, i frutti della stalla, della bassa corte, dell’orto, del vigneto, dell’oliveto, del frutteto quando siano divisi in natura. Qui l’operazione è semplice: sull’aia, nel cortile, in cucina i prodotti vengono divisi a giusta metà, ed il controllo di ambi i soci sul totale e sulle quote è chiuso. Per taluni prodotti, l’esperienza secolare ha consigliato di adottare metodi più semplici di liquidazione; metodi a quali disgraziatamente sono stati dati nomi i quali ricordano antichi costumi feudali, i quali non hanno nulla a che fare con la sostanza del patto. Si dà nome di «onoranze» alle uova ed ai polli e capponi che il mezzadro deve consegnare al proprietario a date fisse; ed i patti in virtù di cui le «onoranze» sono pagate si chiamano anche «angarici»; e, come al solito, il nome tramandato dagli atti notarili del medio evo ha dato brutta fama ad istituzioni economiche ovvie, e per lo più grandemente favorevoli alla parte mezzadrile. In regime di mezzadria pura, invero, gli abitatori del pollaio vivono sul fondo; ed il prodotto del pollaio dovrebbe essere diviso per giusta metà fra le due parti; ed anche supponendo che in talune epoche dell’anno quei volatili debbono essere alimentati nel chiuso del pollaio a spese prevalenti od esclusive del mezzadro, la quota di questi potrebbe forse essere spinta ai due terzi od ai tre quarti; non mai, ove si ricordi il fatto fondamentale che il pollaio vive sul fondo comune, più in là. L’onoranza è un espediente per eliminare le contese inevitabili nella divisione di un prodotto, il cui conteggio o pesatura o misura non è evidente come la pesatura del frumento uscito dalla trebbiatrice o dell’uva che si carica sulla bigoncia. Le uova sono depositate dalle galline qua e là, nei luoghi più reconditi; la massaia sa quei luoghi e le sue mani trovano alla prima le uova invisibili alle mani altrui. Come può il proprietario o il fattore contarle? Sarebbero liti e graffiamenti di viso e strappi di capelli a non dirsi. L’esperienza dice che una gallina fa in media, in un pollaio ben tenuto, da 80 a 100 uova all’anno. La consuetudine fa obbligo al mezzadro di consegnare non la metà, non la quarta, ma forse l’ottava parte: una dozzina di uova all’anno. È come se l’una parte rinunciasse alla metà grossa ed incerta e litigiosa per contentarsi di un fisso piccolo certo e pacifico. Accadde un giorno che un aspirante mezzadro, il quale rapidamente si era messo d’accordo sulle cose grosse essenziali, a lungo, per ore ed ore, repugnasse, per timore di rimostranze donnesche, al quantum delle onoranze: dieci dozzine di uova, sei polli e due capponi. Stanco, il fattore fece una proposta: «tu non darai nulla al proprietario; anzi il proprietario darà a te le dieci dozzine di uova, i sei polli ed i due capponi. Ad un patto: che sul fondo non si vedrà neppure una gallina a razzolare e danneggiare, non si udirà cantare il gallo; e la messe, l’orto, le uve, i seminati non saranno danneggiati, con vantaggio comune, da questa gente abituata a ingozzare ad ogni istante qualcosa». Subito ebbe termine la querela, ché il mezzadro ben sapeva le galline non usano fare 24 uova l’anno, ma vanno fino alle 80 ed alle 100; e ben sapeva essere impossibile limitare le galline alle dieci contrattuali; e che la conta si fa solo quando la massaia fa l’appello delle sue allieve colla pala del granoturco ed in quell’istante le galline da dieci diventano le trenta e le quaranta. Negli altri momenti le galline, a sentirla, sono sempre morte ammazzate dai cani, furate dai ladri o guaste dalle malattie; salvo a vederle accorrere da lontano nel momento solenne della pala del granoturco. Così per l’orto, i cui prodotti non possono essere divisi. Il proprietario sennato ben sa che le sue onoranze non giungono né alla decima o forse neppure alla ventesima parte del prodotto. Non solo sa, ma approva, ché si tratta di prodotto non divisibile senza rodimento di fegato e cattivo sangue. Chi non sa e non approva, è un litigioso, il quale bada alle piccole cose e lascia frattanto andare alla malora il podere.
L’onoranza del prosciutto e del lardo per il porco? È un surrogato della divisione di un prodotto, il quale pure è tratto quasi tutto da alimenti tratti dal fondo. Ma il proprietario di buon senso preferisce l’onoranza la quale equivale ad una ottava o sedicesima parte del valore del porco ingrassato, perché sa che quegli alimenti sarebbero andati sprecati e che è vantaggioso a lui dare al mezzadro la quota di gran lunga migliore, piuttosto che privare di ogni cosa se stesso insieme col socio.
Diversa è la natura dei prodotti ottenuti dopo una prima manipolazione: tipici il vino e l’olio. Se la divisione dell’uva e delle olive non presenta alcuna difficoltà può talvolta l’equità essere violata se si scelga, per effettuare la divisione, proprio il momento della vendemmia o dell’abbacchiatura. Uve ed olive sono deperibili; e se in quella zona agricola non esiste mercato delle uve o delle olive, o se queste non si possono trasportare nelle città, o se, a causa di pioggia, è urgente mettere le uve nelle tine e le olive nei frantoi, il produttore costretto a vendere passa la mala ora. Per non vendere il prodotto naturale a prezzi rotti, fa d’uopo aspettare e correre l’alea di vendere, invece delle uve e delle olive, il vino o l’olio. Ma non sempre i mezzadri posseggono le botti, i tini, i torchi necessari alla trasformazione separata della propria quota. Se essa si fa in comune, la divisione non è più così agevole come quella del prodotto naturale. Il vino e l’olio di prima son diversi da quello di seconda torchiatura ed amendue dal vinello. Chi custodisce il prodotto serbato in comune? Non avverrà qualche mescolanza o trasposizione a danno dell’una parte od a vantaggio dell’altra? Chi controlla se il calo denunciato è davvero un calo naturale o qualcos’altro? Le difficoltà ed i sospetti crescono al momento della vendita. Il fattore avrà dichiarato il prezzo veramente riscosso? Le spese e le provvigioni sono state davvero sostenute? Nelle fattorie composte di pochi poderi o nei poderi singoli, il problema non sorge, perché, anche quando la prima manipolazione viene fatta in comune, e ciò accade raramente, le parti dividono vino ed olio appena fatto e non di rado il mezzadro sa come e dove allogare il vino e l’olio in locali separati; e più spesso il mezzadro ha venduto la propria quota al proprietario, a prezzi medi o di riferimento consuetudinari, i quali evitano i sospetti ed i danni reciproci. In una fattoria grande, dove la fabbricazione del vino o dell’olio ha già assunto carattere industriale, dove si fa uso di macchinari, dove il vino è serbato a lungo e talvolta invecchiato, dove esiste una clientela privata, alla quale si fanno spedizioni in piccole botti e damigiane, a prezzi che non coincidono sempre con quelli di mercato, perché a vecchi clienti non si cambia il prezzo ad ogni stormir di fronda nei prezzi, con addebiti di spese di spedizione e di imposta di consumo, con regolamento di conti a lunga scadenza, occorre impiantare una contabilità; ed il netto ricavo da ripartire è il risultato di migliaia di accreditamenti e di addebitamenti, tra i quali male si raccapezza la gente rustica. A cose fatte, è facile ed inevitabile constatare errori di previsione. Se si fosse venduto prima o dopo, si sarebbe spuntato un prezzo maggiore; ed in anni, come gli attuali, di grandi sbalzi, maggiori anche di qualche decina di lire al litro. Che cosa sono quegli addebiti per fusti non restituiti, per provvigioni o sconti, per quote di ammortamento del macchinario o del fustame? Il macchinario non è intatto e pronto a lavorare l’anno prossimo? Il fustame, invecchiando, non migliora? Era indispensabile spendere tutti quei quattrini, per ripulire i fusti dentro e fuori, per dipingerli sui piani col minio a preservarli dalla muffa e dalle tarme? Perché dare tante mance ad accelerare le spedizioni e ad affrettare pratiche di bollette di viaggio o di sdaziamento? Il contadino, che legge le cifre della contabilità, cominci a rimuginarci sopra ed a sospettare.
Peggio quando non si tratta più di sola prima manipolazione, ma di vera e propria elaborazione industriale. La quale può essere di varia specie. È elaborazione industriale quella per cui il vino si trasforma in marsala o vermut, a mezzo di concentramenti, invecchiamenti, naturali od artificiali, e di combinazioni e tagli di vini diversi e di droghe e sostanze adatte. O quella per cui i vini fini, di gran marca, vengono versati in bottiglie o mezze bottiglie, con etichette e tappi speciali, e spediti in cassette confezionate con cura da mezza dozzina, da una o due dozzine. Il numero dei clienti aumenta; sono sparpagliati in Italia od all’estero. La contabilità si complica; si parla di rese, di valute estere, di permessi di esportazione, di diritti e spese di cambio, di rifiuti di accettazione della merce e di vendite alla meglio fatte per conto dello speditore.
Ovvero si tratta di prodotti ortofrutticoli; che occorre raccogliere giorno per giorno, scernere, imballare, spedire d’urgenza sui mercati vicini, o su treni speciali, i quali partono la sera per viaggiare di notte. Spese su spese, di selezione, di imballaggio, di spedizione, noli ferroviari, trasporto sul mercato all’ingrosso nelle città di destinazione, provvigioni agli agenti, rischio di non vendere o di dover vendere le rimanenze a prezzi ribassati; rifiuti di merce giunta in cattive condizioni o giunta in momenti di saturazione del mercato.
Ovvero ancora si tratta di prodotti deperibili, che occorre trasformare d’urgenza: frutta e verdure che si devono convertire in conserve. Le spese spesso di gran lunga sopravanzano il valore del prodotto che le due parti hanno portato dai campi. La contabilità diventa inaccessibile al mezzadro ordinario. Alla fine dell’anno, il contabile gli comunica il valore netto della sua quota trasformata. Come si è giunti alla cifra? Perché 200.000 lire e non 150.000 o 300.000? Mistero.
Ovvero ancora si tratta di prodotti aleatori: foglia di tabacco, barbabietole. Le foglie sono contate, pesate, apprezzate coll’occhio e coll’olfatto; e da partita a partita i ricavi sono variabilissimi. Chissà se la guardia di finanza ed il fattore non si sono messi d’accordo? Il sospetto, entrato nella testa del mezzadro, lavora ad inacerbire gli animi. Quest’anno, chi seminò barbabietole subì la mala ventura. Gli zuccherifici non ritirarono nulla, perché bombardati od occupati; ed il contadino giustamente pensa: perché il proprietario decise di coltivare barbabietole quando si sapeva che la guerra si avvicinava e si poteva prevedere che gli zuccherifici non avrebbero ritirato il prodotto? In verità, al momento della semina tutti speravano il contrario: ma gli uomini ragionano sempre col senno di poi.
Non parlisi dell’industria dei fiori recisi freschi. Tutti i giorni, il floricoltore taglia fiori freschi e li spedisce o porta sul mercato. Vanno sempre insieme proprietario e mezzadro, a tagliare, a numerare, a portare sul mercato, ad assistere alla schermaglia dei prezzi che a Ventimiglia, a San Remo, ad Oneglia vanno su e giù, da un’ora all’altra? Se va uno solo, avrà dichiarato il vero prezzo all’altra parte?
Si potrebbe continuare a lungo; ma la conclusione è una sola: la mezzadria è un contratto di società che va bene sino al momento della divisione sull’aia o nella stalla dei prodotti tradizionali semplici naturali; tutt’al più può spingersi sino alla «prima manipolazione dei prodotti medesimi nei poderi singoli o nelle piccole fattorie, dove la prima manipolazione ha luogo con metodi tradizionali, con rapporto quotidiano dell’opera di ambo le parti. Là dove la divisione porta su fatti semplici, evidenti, univoci: due sacchi di grano, due quintali di uva, il prezzo di un vitello, ivi la fiducia reciproca esiste e la società vive. Non appena sorge la necessità di una contabilità ed a mano a mano che questa si complica nasce la diffidenza, si insinua il sospetto, e col malcontento, gli animi si dividono. Non a caso, le agitazioni agrarie sono oggi, e furono in passato, spontanee sovratutto nelle zone agrarie dove i rendimenti della terra sono massimi a causa della perfezionata industrializzazione della terra. I mezzadri sono inquieti non nei poderi tradizionali, dove la loro quota nel 1944-45 è di 100.000 lire, ma in quelli industrializzati, dove il contabile della grande impresa li convoca per consegnare quote che vanno dalle 200 alle 400 e 500 mila lire. Ma là hanno consegnato essi sull’aia al proprietario la quota che gli spettava e sanno per cosa certissima che la loro propria non era inferiore a quella dominicale; laddove chi toglie loro di testa che quelle 200 o 400 o 500 mila lire dei poderi industrializzati sono qualcosa che è attribuita ad essi d’autorità? Perché non il doppio?
Essi hanno in testa esattissimo il peso della frutta portata al magazzino; e sanno che a Roma quella frutta fu venduta «anche» a 20, o 30, o 40 lire al chilogrammo. Fanno le moltipliche ed il conto non torna. Essi non ricordano che quelli furono prezzi di punta, che la media ponderata fu solo di 18 lire, che le spese di trasporto, che le rotture di gomme, che i furti di ruote, che i prezzi di mercato nero della benzina, che i diritti pagati ai magazzini generali furono tali e tanti. Farebbe d’uopo verificare la contabilità; e questa chi l’ha compilata? Perché furono scritte quelle cifre e non altre su quei libracci così spessi e con le pagine tanto larghe e alte?
Ogni contratto ha il suo clima economico; e quello delle colture industriali non è adatto alla mezzadria. A partire da un certo momento, che è la produzione della derrata agraria naturale od, al più, della sua prima manipolazione, cessa l’impresa agraria e prende inizio l’impresa industriale. Non giova, anzi nuoce la confusione fra l’una e l’altra. Il contadino mezzadro è qualcuno sinché vive sulla terra e la coltiva. A rendere la produzione migliore e più abbondante nei periodi ordinari di vita del podere, non in quelli di trasformazione, giova il contratto di società detto mezzadria; ma la sua efficacia ha termine a questo punto.
Là dove comincia l’industria, ci troviamo di fronte ad imprenditori industriali, a dirigenti amministrativi e tecnici ad operai specializzati o manovali. È un altro mondo. Possiamo discutere di salari, a tempo, a cottimo, con premi, con partecipazione ai profitti, con controllo da parte delle maestranze sulla gestione. Tutte questioni delicatissime le quali non hanno nulla a che fare con la mezzadria. Nell’industria agricola industrializzata parlare di divisione del prodotto in quote del 40, del 50, del 60 e del 70 per cento è un non senso. La divisione sul lordo è logica quando una delle parti conferisce tutto il lavoro, eccetto alcune specie di lavoro anch’esse note e tradizionali: lavoro dello stato (imposte), dei produttori di rimedi anticrittogamici, di sementi e di concimi; lavoro degli addetti alle riparazioni (in fabbricati rustici), alle sostituzioni (delle piantagioni), alle migliorie; specie di lavoro delle quali è nota e tradizionale la ripartizione a metà per le sementi e concimi e l’accollo totale al proprietario per tutto il resto. Ma quella divisione non è più logica, quando gran parte delle spese di lavoro deve essere fatta per mezzo di salariati e quando l’opera del mezzadro si riferisce ad una parte sola, e spesso non la più importante, del complesso lavoro dell’industria agricola.
Se le associazioni dei proprietari e dei mezzadri si ostinano a trasportare i concetti della divisione del prodotto lordo, proprio della mezzadria, nel campo industriale, battono amendue falsa strada. Combattono per salvare od abbattere un’ombra, che sfugge loro di mano. La realtà è un’altra e fa d’uopo inoltrarsi sul campo, ben diverso, dell’industria agricola o dell’agricoltura industrializzata. I problemi qui sono del miglior tipo di salario, di cooperazione, di accertamento di profitti netti. Sono i problemi dell’industria; e sono tanto ardui e complessi che davvero non giova alla loro risoluzione imbrogliarli con quelli proprii della mezzadria.
[1] Il brano chiuso tra virgolette è tratto da certi miei Dialoghi rurali in Nuovi saggi, p. 113-15, (Torino, Giulio Einaudi, 1937).
[2] Vi è un’altra specie di successo la quale suscita vive preoccupazioni tra gli studiosi dei più diversi paesi; ed è quello fondato sull’accordo, espresso o tacito, tra i sindacati padronali e sindacati operai, per creare condizioni monopolistiche di mercato e fondare la prosperità comune sul danno della collettività. Possiamo trascurare il fenomeno grave e preoccupante nel caso presente, perché l’industria agraria è, per ora, lontana da situazioni monopolistiche, ove si faccia astrazione dagli ammassi, dai consorzi agricoli coercitivi e da altre specie di governo d’impero dei prezzi dei prodotti agrari. Il legame fra i sindacati nell’agricoltura ed i monopoli imposti dallo Stato è per ora tenue e può essere ragionevolmente trascurato.