Ottima iniziativa
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 22/05/1901
Ottima iniziativa
«La Stampa», 22 maggio 1901
Gli onorevoli Turati e Majno hanno presentato, come i lettori hanno visto in un telegramma da Roma, un disegno di legge per modificare la legislazione penale relativa alle diffamazioni verso i membri del Parlamento. Come è noto, il Codice penale esistente non ammette l’imputato del delitto di diffamazione a provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa, a meno che per lo stesso fatto sia aperto un giudizio penale contro il querelante, o il querelante stesso invochi la prova dei fatti, o finalmente – ed è il caso per noi più importante – quando la persona offesa non via un pubblico ufficiale, e il fatto ad esso attribuito si riferisca all’esercizio delle sue funzioni. Il motivo per cui si volle stabilire che contro i pubblici ufficiali vi sia sempre la facoltà della prova, sempre quando si tratti di atti relativi all’esercizio delle loro funzioni, si è appunto il carattere pubblico di tali atti e la necessità di impedire che i funzionari dello Stato si giovino delle propria posizione per commettere atti disonorevoli.
Sorse ben presto questione se tra i pubblici funzionari dovessero comprendersi altresì i membri del Parlamento; ma dopo qualche oscitanza la giurisprudenza concluse in senso negativo, sovratutto per il riflesso che pubblici ufficiali a servizio dello Stato sono soltanto coloro che esercitano una funzione relativa al potere esecutivo, mentre i membri del Parlamento sono insigniti di un ufficio di carattere puramente legislativo.
Da questa interpretazione derivò che un membro del Parlamento, dando una querela per diffamazione, era sempre in facoltà di concedere oppure di negare la facoltà della prova del fatto diffamatorio a lui attribuito. Da ciò le conseguenze più strane e più repugnanti al buon senso e ad ogni sentimento di onestà pubblica e privata.
Si videro dei membri del Parlamento incolpati non di fatti di indole privata, ma di fatti attinenti alla loro vita pubblica, di brogli e di manovre elettorali disoneste, trincerarsi dietro la negazione della prova dei fatti; e si videro i giudici – osservatori troppo letterali della legge – condannare quelle persone o quei giornali che coraggiosamente avevano osato denunciare all’opinione pubblica fatti riprovevoli della vita pubblica di uomini politici.
Ora tutto ciò deve avere un termine. Sia pure il santuario della vita privata e famigliare dell’uomo politico sottratto alle indiscrezioni dei partiti avversari e della stampa. Per quanto non si possa ammettere nessuna separazione tra la morale pubblica e la morale privata, è da ritenersi opportuno che tutto quanto si riferisce alla vita privata non possa formar oggetto di commenti critici o di insinuazioni malevole. Ma è chiaro che invece gli atti di un membro del Parlamento, relativi alla sua vita pubblica, alle sue lotte ed ai suoi metodi elettorali, nei suoi precedenti pubblici, devono essere nel più assoluto dominio del pubblico.
La stampa deve avere il più ampio potere di sindacato su tutte l’operato degli uomini politici, se non si vuole trasformare costoro in membri di una casta; e se non si vuole che l’opinione pubblica possa esercitare il suo sindacato unicamente sui degni e sugli onesti e sia obbligata ad arretrarsi dinanzi agli atti dei pochi prevaricatori che si giovano della potenza derivante dalla dignità legislativa di cui sono investiti ad incremento di loschi interessi privati. Si aggiunga che, se è vero che i deputati non sono funzionari del potere esecutivo, ma dell’ordine legislativo, è vero altresì – e la più volgare osservazione basta a dimostrarlo – che il meccanismo del potere esecutivo è siffattamente congegnato che i membri del Parlamento esercitano su di esso una influenza grandissima e spesso abusiva. Di qui la necessità di un controllo ancor più vigilante dell’opinione pubblica e della critica giornalistica sugli atti dei deputati e dei senatori.
Per questi motivi noi saremmo lieti che il Parlamento approvasse il disegno di legge degli onorevoli Turati e Majno, secondo cui i membri del Parlamento sono considerati come pubblici ufficiali, e dei fatti a loro addebitati si può dar prova, quando essi si riferiscono all’esercizio delle funzioni pubbliche dei deputati e dei senatori, e quando la diffamazione consista nella attribuzione al querelante di fatti commessi come candidato politico ed amministrativo.
I giornali e le Associazioni della stampa dovrebbero condurre una energica campagna in favore di questa riforma, la quale varrà a ricondurre un po’ di onestà e di coraggio nel Sindacato che dovrebbe esercitarsi intorno alla vita politica dei membri del Parlamento.
E poiché abbiamo detto che si dovrebbe iniziare una campagna in tal senso, aggiungiamo che la campagna dovrebbe estendersi altresì a volere una riforma completa od almeno una interpretazione autentica della legislazione penale relativa alla diffamazione.
Nel suo concetto informatore il Codice penale è stato spinto certo dal nobilissimo intendimento di porre un argine alla fiumana di ingiurie e di diffamazioni che cominciava a recare danni gravi; ma è notorio come la giurisprudenza, dando alla legge una interpretazione troppo rigida e formalistica, abbia condotto ad altri inconvenienti non meno gravi. I giornali sono quelli che da codesta interpretazione severa furono e sono più rudemente colpiti. Basta dare una semplice notizia di fatti veri, conosciuti per lettera o per telegramma, per far nascere il pericolo di una querela per diffamazione.
Gli onesti si acquetano alle spiegazioni che i direttori dei giornali forniscono; i disonesti si giovano della pubblicazione avvenuta in perfetta buona fede per tentare dei ricatti. Ogni giornale sa quanto insistenti e numerosi siano divenuti oggidì questi tentativi di ricatto; e come si sia creata quasi una vera e propria industria a danno di chi attende coscienziosamente al proprio ufficio di illuminare la pubblica opinione.
Tutto ciò deve avere un termine; ed è, quindi dovere dei giornali tutti e delle Associazioni della stampa di agitarsi per ottenere una riforma del Codice penale, sia nel senso del disegno di legge Turati-Majno, sia nel senso di ottenere una interpretazione autentica dell’intiera legislazione, la quale valga a ricondurla al suo genuino concetto informatore, al senso, cioè, che pei reati commessi col mezzo della stampa sia elemento essenziale il dolo, come lo è per tutti i reati, e venga una buona volta esclusa la teoria, che fa a pugni con tutte le riforme zanardelliane, del dolo in re ipsa.
Si può uccidere una persona per isbaglio, e non essere condannati come omicida doloso, ma non si può per errore, sia pure, per esempio, di trasmissione telegrafica, dire male di una persona senza essere un diffamatore!
A questi assurdi è venuta la giurisprudenza italiana: ed è bene che la Associazioni della stampa si rivolgano all’attuale presidente del Consiglio affinché voglia disciplinare meglio una materia così importante e così delicata.