Opera Omnia Luigi Einaudi

Lodi e concordati di lavoro. Per una terminologia chiara ed univoca

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 05/08/1911

Lodi e concordati di lavoro. Per una terminologia chiara ed univoca

«Corriere della Sera», 5 agosto 1911

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 354-358

 

 

 

 

Il lodo del prefetto di Ferrara nella contesa tra la federazione agraria e la camera del lavoro ha dato luogo a molti commenti di lode e di biasimo, a seconda del diverso punto di vista dei commentatori. Ora che l’eco di quei commenti si è acquetata e che si è data la dovuta lode a chi sovratutto ha voluto salvare il raccolto pendente di un’intiera provincia, si riconosce però quasi universalmente essere vana la speranza che il lodo abbia a durare, come ne suona la lettera, dal 29 settembre 1911 al 29 settembre 1915. Sul «Corriere della Sera» l’on. Poggi ha già messo in luce come le agitazioni agrarie siano connesse e quasi inseparabili da una forma speciale di impiego della mano d’opera, l’avventiziato, ed ha perciò augurato l’appoderamento del suolo e la formazione di una classe di affittuari e di mezzadri. Concetto, dal quale mi sembra non si discostino molto, salvo le inevitabili differenze nella formulazione, anche alcuni buoni conoscitori socialisti delle Romagne; ad esempio, l’on. Antonio Graziadei, il quale ritiene anch’egli l’avventiziato un tipo inferiore di colono in confronto al mezzadro, all’affittuario ed al piccolo proprietario, insieme consorziati in cooperative, ecc.

 

 

Ma non è sulla soluzione sostanziale dei problemi agrari del Ferrarese e delle Romagne, soluzione la quale deve riconnettersi a tutta una lenta trasformazione dell’economia agraria di quei paesi, che voglio intrattenermi, bensì sulla sua soluzione formale. Spesse volte nei conflitti del lavoro e nelle loro soluzioni la forma esteriore reagisce sulla sostanza ed è causa di nuovi conflitti e di nuove agitazioni; ed è quindi opportuno richiamare l’attenzione sugli elementi formali, non per trarne pretesto a critiche, che sarebbero fuor di luogo, ma incitamento a perfezionare la forma dei concordati e dei lodi in guisa da renderla più atta a rispecchiare nitidamente la volontà delle parti ed impedire equivoci funesti e futuri conflitti.

 

 

Spesso accade che, tratti dal desiderio di comporre momentaneamente i dissidi, parti contendenti ed arbitri si acconcino a formule vaghe, a parole dal significato equivoco, che lasciano per un istante tutti contenti, salvo a far risorgere intatte e forse peggio rate le cagioni del conflitto a non lontana scadenza. Il lodo del prefetto di Ferrara offre di ciò un esempio calzante. Ambe le parti gridarono vittoria, e sui medesimi punti: segno che il lodo si prestava ad essere interpretato in due opposte maniere.

 

 

Disse invero il prefetto intorno alla questione capitale della scelta della mano d’opera:

 

 

Premesso che la Federazione agraria, mentre afferma il principio della libera scelta della mano d’opera, prende atto dei desiderata della Camera del lavoro di Ferrara che sia data la preferenza alla mano d’opera organizzata…

 

 

Dalla quale premessa subito i proprietari trassero la conseguenza che la federazione manteneva integro il diritto di scegliere liberamente la mano d’opera nella maniera che più le talentasse, mentre prendeva semplicemente atto, ossia notizia del desiderio della camera del lavoro che la scelta venisse di preferenza (ossia non esclusivamente) fatta tra gli organizzati. Al che ribatté la camera del lavoro che l’affermazione del principio della libera scelta è puramente teorica; ma praticamente gli agrari sono costretti ad impiegare solo gli organizzati, perché non si prende atto di un desiderio per semplice notizia accademica, ma col proposito di tenerne conto; e «tener conto del desiderio degli organizzati ad avere la preferenza» ha il significato univoco che prima si debbano impiegare gli organizzati e poi, se rimarrà ancor posto, i lavoratori liberi.

 

 

Fin qui si trattava però soltanto di una «premessa» al lodo vero e proprio, di cui importa appurare la sostanza relativa al problema della libera scelta o del monopolio degli organizzati.

 

 

I proprietari e conduttori di fondi consociati, tenendo conta che da molti anni esistono nei singoli comuni organizzazioni operaie e che anche a molte di esse è stato ed è normalmente attribuibile mano d’opera per la conduzione agricola, si varranno delle organizzazioni aderenti alla camera del lavoro analogamente ed allo stesso scopo di occupare la mano d’opera organizzata.

 

 

Quale dei due principii opposti, libertà di scelta o monopolio degli organizzati, sancisce il lodo? Mistero. I proprietari affermano che il lodo non fa altro che prendere notizia di due situazioni di fatto: 1) l’esistenza di organizzazioni di contadini; 2) l’uso di ricorrere, in molti casi, ad esse per la provvista normale della mano d’opera. Ed, in base a questa situazione di cose, sentenzia che i proprietari si debbano rivolgere alla camera del lavoro per riceverne la mano d’opera organizzata; liberi di ricorrere ad altra mano d’opera, se già prima non si servivano degli organizzati, e di assumere lavoratori liberi in via eccezionale pure nei casi in cui prima ricorrevano agli organizzati. Ma i lavoratori rispondono che il dispositivo del lodo va letto in congiunzione colla premessa; e da amendue risulta che i proprietari, dopo aver preso atto del desiderio della camera del lavoro di provvedere essa sola la mano d’opera, sono stati dal lodo obbligati a ricorrere normalmente alle organizzazioni del lavoro per riceverne la mano d’opera necessaria alla conduzione agricola. Che significato avrebbe la parola normalmente se i proprietari potessero impiegare a loro arbitrio la mano d’opera disorganizzata? Quel «normalmente» vuol dire che solo in via eccezionale si potranno impiegare i non organizzati; e l’eccezionalità non deve essere capricciosa, dipendente dalla pura volontà di una delle due parti; ma oggettiva, constatabile per segni certi, come l’assoluto difetto o la incapacità fisica o mentale degli organizzati.

 

 

Non è compito di chi scrive indagare da quale parte stiano la ragione o il torto. Ho voluto citare il lodo ferrarese ad esempio delle incertezze che presentano le formule spesso adottate per risolvere i conflitti del lavoro. Sembra che le parti contendenti e gli arbitri non si siano persuasi della necessità assoluta di adoperare una terminologia chiara, rigorosa, univoca. Sembra che essi cerchino appositamente i termini ambigui, le frasi complicate che sembrano risolutive al momento; ma si rivelano ben presto feconde di aspre controversie. Vi sono parole specialmente care a quelli che hanno il non facile compito di stendere lodi o convenzioni collettive di lavoro. In tema di libera scelta o di monopolio della mano d’opera le parole meglio accette sono «di preferenza», «in via normale» e simili. Parole equivoche, che converrebbe scartare ad ogni costo. La tariffa vigente nell’industria tipografica torinese – per citare un caso che fu già minaccioso di grave conflitto – reca all’articolo 1 che «per l’assunzione del personale gli industriali si rivolgeranno di preferenza alla federazione dei lavoratori del libro». Gli industriali, prima e dopo la firma della convenzione di tariffa, sostennero che le parole di preferenza non importavano menomamente l’obbligo per essi di rivolgersi soltanto al personale organizzato, e che esse significavano soltanto l’impegno di dare una certa preferenza agli organizzati in confronto ai non organizzati, liberi però sempre i principali di ammettere anche i lavoratori indipendenti nei loro stabilimenti, purché in numero proporzionatamente minore degli organizzati. I lavoratori per contrapposto sostennero che le stesse parole «di preferenza» non avrebbero alcun significato, sarebbero una parola vuota, senza contenuto, se non volessero significare che i principali debbono innanzi tutto occupare il personale organizzato, dando a questo sempre la preferenza finché vi siano operai organizzati in confronto a non organizzati, e che solo in mancanza di operai organizzati si possa ricorrere ai lavoratori liberi. Due concezioni profondamente diverse, le quali si fondano amendue sulla stessa parola. Parola equivoca, che male si illumina con i precedenti, con le discussioni preliminari, con la volontà delle parti, di cui non rimane forse alcuna traccia scritta.

 

 

Onde si rafforza la convinzione che sia necessario dare il bando a tutte queste parole e frasi insidiose a doppio significato. È necessario nell’interesse di amendue i contendenti, ai quali importa certamente risolvere la controversia attuale, ma più deve importare non lasciare strascichi ed addentellati a controversie future. La controversia attuale, in fondo, quando si è già arrivati allo stadio del lodo o della formulazione definitiva del concordato, è una controversia per nove decimi risoluta. Gli animi sono già stanchi, e già le masse contendenti sono in quella speciale disposizione favorevole dello spirito che spinge a cercare la via della concordia. Val meglio far durare il conflitto ventiquattr’ore di più; ma trovare la parola giusta, che si presenti alla mente di tutti con lo stesso significato. Invece del «di preferenza» si usino le parole «esclusività» per gli organizzati o «libera scelta» fra organizzati e non organizzati ed altre ugualmente chiare. Non monta, per il discorso attuale, quale parte vinca, purché la vittoria sia chiara nel testo del lodo o del concordato. E se si vuole dare un po’ di vittoria ad amendue le parti, si dica chiaramente qual è la soluzione voluta. Le parole sono tante e così varie e così ricche nel vocabolario italiano che non deve essere impresa troppo difficile esprimere chiaramente un concetto che dovrebbe essere nitido nella mente delle parti e degli arbitri. Altrimenti, si preparano nuovi conflitti, che, per essere nuovi, sono sempre più lunghi e più accaniti di quelli che già dalla stanchezza sono stati condotti al loro naturale termine.

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