Lo schema della tassazione post-bellica
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1920
Lo schema della tassazione post-bellica
Il problema della finanza post-bellica, Fratelli Treves, Milano 1920, pp. 144-188
Il problema della nostra finanza post-bellica torna dunque a ridursi al punto iniziale. Scarsa la produttività probabile del tributo sugli incrementi di reddito o di patrimonio dovuti alla guerra; grandemente dubbia la convenienza di un’imposta straordinaria sul capitale, risorge la domanda: in qual modo trovare i 3 miliardi di lire che mancano per saldare l’attivo col passivo del bilancio italiano futuro? Credo che nessuno in questo momento sia in grado di dare una risposta precisa, di indicare una soluzione assolutamente sicura del problema. Tutto ciò che si può fare è di vedere i mezzi che si possono tentare, le vie che si possono seguire per poter giungere alla meta, se non subito in un certo periodo di tempo. Mi conforta alla conclusione che, più che indicare soluzioni precise, è opportuno segnalare le vie le quali più probabilmente ci faranno raggiungere la meta, l’insuccesso evidente di quelle proposte che finora sono state messe innanzi.
La più importante era quella della commissione per il dopo guerra, la quale, essendosi proposta il problema alquanto più modesto di cercare una somma di 2660 milioni circa, confessava anzi tutto l’impossibilità di trovare coll’imposta questo ammontare, lasciava per 500 milioni all’anno il problema insoluto, ricorrendo per qualche anno ancora per altrettanta somma all’accensione di nuovi debiti. La metà dei 2100 milioni rimanenti la commissione li trovava con una proposta che non ha incontrato molto favore nell’opinione pubblica e cioè colla istituzione di un monopolio sul vino. Poiché questa proposta deve essere recisamente scartata – ed anche il ministro delle finanze ha pubblicato in proposito un reciso comunicato governativo – e poiché la commissione palesa gravi dubbi intorno alla produttività ed alla convenienza di un’imposta generale sulle vendite, messa innanzi solo come surrogato del monopolio del vino, in definitiva essa riesce solo a mettere innanzi proposte che sì e no daranno un miliardo di lire. Siamo molto distanti dalla somma che occorre.
Anch’io non ho uno schema preciso con cui ottenere senz’altro l’enorme somma occorrente; tutto ciò che posso fare è di indicare le vie maestre per la soluzione dell’assillante quesito. Sono le solite. Non è possibile trovare nulla di assolutamente nuovo in fatto di imposte; comunque esse si congegnino e qualunque nome prendano, le imposte vanno a cadere in definitiva sul flusso della ricchezza che via via va formandosi ogni anno e ogni anno va consumandosi. Abbiamo veduto ieri la quasi impossibilità di poter far pagare un’imposta patrimoniale, quando si pretendesse sul serio di prelevarla sul capitale, essendo impossibile dare allo Stato una parte in natura delle cose esistenti, e non essendo conveniente costringere i possessori a vendere e perciò a svalutare le varie entità patrimoniali. Di qui la necessità di convertire, per la massima parte dei contribuenti, il tributo sul capitale in un’imposta da pagarsi a rate, in un periodo più o meno lungo di anni. La sola fonte effettiva della ricchezza è dunque sempre e solo quella che ho sopra indicato: il flusso della ricchezza. Esso può essere colpito in diverse maniere: o all’atto del consumo (imposta sui consumi), ovvero all’atto della percezione del reddito, nel qual caso avremo tutte le imposte variamente chiamate sul reddito o sul patrimonio o sulle successioni. Tanto le imposte sui consumi quanto le imposte sul reddito si prestano a dare un gettito maggiore di quello che danno oggidì.
PRIMO GRUPPO: imposte sui consumi. Io scarterei, come del resto in fondo scarta anche la commissione per il dopo guerra, l’imposta generale sui pagamenti od imposta generale sulle vendite. Essa è già stata stabilita in Francia, forma oggetto di un progetto di legge in Inghilterra e dicono sia stata applicata in Germania. In Francia di questi giorni poco mancò fosse revocata dal Parlamento, tanto grande è la sua impopolarità e dubbio il suo rendimento. Essa funzionerebbe con due percentuali, una minore sulle vendite in generale ed una maggiore sulla vendita degli oggetti di lusso. L’imposta è di difficilissima applicazione pratica. È sul serio sostenibile l’opinione che si possano organizzare senza spese eccessive il controllo e la sorveglianza indispensabili per accertare tutte le vendite e prelevare sopra di esse una imposta a favore dello Stato? O l’aliquota si mantiene molto bassa, l’1, il 2, il 3 per 100 sull’ammontare delle vendite e allora probabilmente il gettito dell’imposta risulta troppo basso e insufficiente a compensare le spese di esazione; oppure mettiamo aliquote abbastanza elevate, tali da far sperare un reddito sufficiente e diamo un premio enorme alla frode, alle collusioni fra negozianti e consumatori, per non far risultare da nessun documento l’avvenuta vendita e frodare il fisco.
Tuttavia nel concetto ispiratore dell’imposta generale sui pagamenti c’è qualche cosa di buono e precisamente l’idea che certi speciali pagamenti possono esser oggetto di una tassazione particolare anche ragguardevole. Il nostro governo negli ultimi anni si è messo su questa via e con discreto successo. Le imposte sulla vendita dei gioielli ed oggetti preziosi, delle profumerie e specialità medicinali, sui biglietti di cinematografo e spettacoli di varietà, le accresciute imposte sui motocicli, automobili e motoscafi, l’aumento dell’imposta sui domestici, sui pianoforti, i biliardi, ecc., appartengono a queste categorie di imposte sui pagamenti. Invece di stabilire una imposta unica, colossale su tutti i pagamenti, il nostro legislatore con molta opportunità ha cercato di scegliere per la tassazione quelle vendite che si prestano meglio ad una imposizione e per cui il controllo fiscale può essere reso efficace e via via perfezionato. I risultati sono già discreti e col tempo diverranno migliori. Ragguardevole è stato il provento dato nell’ultimo semestre dalla tassa sulle profumerie e specialità medicinali e sulla tassa sui gioielli. L’imposta sulle entrate dei cinematografi e spettacoli di varietà, che dapprincipio sembrava dover avere un esito meschino, dopo le modificazioni introdotte nel suo assetto ha dato un rendimento discreto.
Posso qui ricordare alcune particolarità interessanti. La tassa sulle vendite di oggetti preziosi colpisce la vendita al pubblico di gemme, gioielli, perle, vasellami e posaterie d’oro e d’argento, orologi d’oro e in genere di oggetti confezionati con metalli preziosi, eccetto quelli d’argento, che abbiano un prezzo non superiore a lire 25. Fino a 100 lire l’aliquota è del 3 per 100; da 101 a 1000 del 6 per 100, da 1001 a 5000 del 9 per 100, al disopra delle 5000 del 12 per 100. L’imposta è suscettibile di un ulteriore miglioramento potendo le aliquote essere ancora aumentate. Essa ha ottenuto l’approvazione di uno dei più insigni economisti viventi, il professor Marshall, che la proponeva per l’Inghilterra, dando anche un’indicazione non priva di pregio sul metodo per farla funzionare bene. Egli osserva che l’imposta non sarà sostanzialmente sentita dai consumatori di gioielli in quanto ciò che il consumatore di gioielli desidera non è tanto di portare gioielli per sé stesso ma di aver potuto dare la dimostrazione della sua capacità a spendere quella determinata somma. Ora questa dimostrazione si può dare sia comperando un brillante che valga 10.000 lire in assenza di imposta, sia comperando un brillante che valga 9.000 lire ma su cui si debbano pagare 1.000 lire d’imposta. Anche col brillante più piccolo si dà la dimostrazione della capacità di spendere quella determinata somma ed in fondo è ciò solo che il consumatore desidera. Aggiungeva il Marshall non senza finezza che se l’amministrazione finanziaria comunicasse ogni settimana o ogni mese a tutti i giornali la lista delle imposte percepite sulla vendita di gioielli al di sopra di una certa somma, probabilmente vi sarebbe un certo interesse da parte del cliente a far sapere al pubblico di aver comperato quel certo oggetto e magari di averlo pagato una somma superiore al suo valore. In Inghilterra molti giornali pubblicano settimanalmente la lista delle eredità che si sono aperte, col nome del defunto e l’indicazione degli eredi; è una delle rubriche più lette ed apprezzate ed è un coefficiente non del tutto trascurabile di buon rendimento delle imposte di successione, molti, in virtù della pubblicità, astenendosi dal frodare la finanza. Lo stesso, dice il Marshall, avverrebbe per la tassa sugli oggetti preziosi.
Un’altra buona imposta istituita in Italia è quella delle profumerie e specialità farmaceutiche che ha dato un rendimento forse doppio di quello che i proponenti si immaginavano; esito discreto ha pure avuto la tassa di bollo sui conti dei ristoratori e trattorie.
Altra ottima imposta suscettibile di ulteriore sviluppo è quella sui motocicli, automobili e autoscafi. Il professor Marshall fa, rispetto ad essa, una proposta degna di nota; vorrebbe che, anziché graduata in ragione del numero dei cavalli di forza, l’imposta fosse graduata in ragione della velocità virtuale cosicché pagassero di più le automobili che hanno velocità virtuale maggiore; concetto ragionevole se si considera che gli automobili più veloci consumano di più il suolo stradale e danno luogo a maggiori spese di manutenzione.
Durante la guerra ha avuto altresì un certo sviluppo da noi un’imposta che prima era quasi trascurata, voglio dire quella sui domestici. Avanti la guerra essa era stabilita quasi dappertutto nella ragione uniforme di 5 lire per domestico, qualunque ne fosse il sesso e le mansioni. Essa venne graduata e inasprita con D.L. 31 ottobre 1915 e poi di nuovo con D.L. del 5 agosto 1917. La tariffa è ora stabilita coi seguenti massimi, che sono divenuti di fatto quelli applicati nei diversi comuni. La prima domestica paga 10 lire, la seconda e le successive 20 lire; il primo domestico ne paga 30, il secondo 50, il terzo e i successivi ne pagano 80. Anche questa imposta, sicura nella sua esazione, essendo difficile e pericoloso occultare il numero dei domestici, potrebbe essere suscettibile di ulteriori aumenti. Altri decreti hanno creato nuove imposte per i pianoforti, i biliardi, ecc.
Un difetto di siffatti tributi, considerati nel loro insieme, è di non essere abbastanza coordinati fra loro. Sarebbe utile conglobare tutti i tributi suntuari in una imposta unica in guisa da poter tassare quello che è il presuntivo consumo in oggetti di lusso da parte delle famiglie. In proposito potrebbe essere utilizzata una delle migliori imposte che esistono nella nostra finanza locale, l’imposta sul valore locativo. Finora essa ha avuto in Italia poco sviluppo per la maniera con cui è regolata, potendo essere stabilita o soltanto in maniera proporzionale con un’aliquota del 2 per 100 e quindi troppo bassa e poco produttiva, ovvero con un’aliquota progressiva la quale comincia dal 4 e va fino al 10 per 100. L’imposta potrebbe invece essere congegnata con altre aliquote, avendo alla base l’esenzione degli appartamenti di poco valore, in modo da far variare l’ammontare dell’imposta a seconda del numero dei componenti la famiglia. Non di rado, l’imposta com’è attualmente ha un carattere odioso perché è dello stesso ammontare sia che un determinato affitto sia pagato da uno scapolo come dal capo di numerosa famiglia. Oltre ad essere progressiva dovrebbe dunque questa imposta comportare attenuazione ed inasprimenti a seconda del numero dei componenti la famiglia; e dovrebbe inoltre essere soggetta ad ulteriori inasprimenti quando colui che occupasse un appartamento di un dato valore locativo avesse contemporaneamente persone di servizio in numero superiore ad un numero determinato, l’uso di vetture, di cavalli, di automobili, di ville, ecc. Tutti questi indizi messi insieme potrebbero sorreggersi gli uni cogli altri e dar luogo ad un congegno di imposte che fosse tale da perseguire l’effettiva spesa complessiva fatta da contribuenti al di là di un certo limite.
Nell’ambito dell’imposta sui consumi bisognerà però fare affidamento su altre fonti. La commissione per il dopo guerra prese in considerazione l’imposta sul vino; e sebbene l’abbia scartata, per dare la preferenza ad un immaginoso monopolio del vino, vale la pena di trattenersi brevemente su questo argomento.
Il vino in Italia è soggetto ad una tassazione sperequatissima, essendovi grande differenza fra l’imposta che paga il cittadino e quella che paga il residente in campagna e nelle minori città e nei borghi; il che porta poi all’inconveniente, che nelle città, per quanta sorveglianza si eserciti, grande è lo stimolo, per sfuggire al dazio, ad artefare i vini. Oggidì il reddito della tassa sul vino non arriva a 200 milioni; è quindi evidente la possibilità di rimaneggiarla e renderla più redditizia. Persone tecniche che si occupano di questa importante industria sono persuase di poter ricavare da un’imposta ben applicata 600 o 700 milioni annui. Il professor Marescalchi vorrebbe l’istituzione di una tassa di 10 lire per ogni quintale di uva e siccome l’uva prodotta in Italia è circa 70 milioni di quintali all’anno, calcola di poter ricavare 700 milioni di lire. Anche dando 200 milioni di lire ai Comuni per indennizzarli del dazio che perderebbero rimarrebbe mezzo miliardo a favore dello Stato. Altri, per esempio il cavaliere Brambilla dell’Unione vinicola toscana, preferisce una imposta che colpisca, anziché l’uva, il vino e calcolandola in 15-20 lire per ettolitro su una produzione di 40 milioni di ettolitri ci sarebbe la possibilità di ottenere 600-800 milioni.
La questione meriterebbe di essere esaminata nei suoi particolari tecnici per vedere quale è fiscalmente il metodo più adatto di tassazione. Certo però sono infondate alcune preoccupazioni le quali finora hanno indotto i viticultori a dimostrarsi contrari al proposto balzello.
Nel caso si adottasse l’imposta sull’uva i viticultori temono di dover anticipare l’imposta senza essere sicuri di riprendere l’ammontare dell’imposta anticipata sul vino venduto ai consumatori. L’esperienza del passato però mi porta a ritenere che il timore sia infondato. Se così fosse dovrebbero permanere, anzi farsi più aspre le lagnanze di tutti quei fabbricanti che da molti anni sono soggetti ad imposte di fabbricazione, talvolta elevatissime; ad esempio, i produttori di zucchero, di bevande alcooliche, di cicoria, di gas luce, ecc. Viceversa non si sente da questi produttori nessuna lagnanza al riguardo; il che vuol dire che non essi ma i consumatori pagano l’imposta. Anzi la necessità di pagare l’imposta avvantaggia, in ultima analisi, l’industria rendendola più forte, perché occorre da parte di chi la esercita la disponibilità non solo dei capitali necessari all’esercizio ma anche all’anticipazione dell’imposta: quindi soltanto gli organismi più solidi possono continuare ad esercitare l’industria. Si opera una specie di cernita fra tutti i produttori e l’industria finisce per trovarsi dopo un po’ di tempo in migliori condizioni. I produttori che vivono al margine sfruttando il credito, comperando a credito, le materie prime da pagarsi coi prezzi ricevuti dai clienti, ecc., scompaiono dal mercato e rimangono soltanto i produttori che sono in grado di pagare a contanti le imposte. Vi è sempre stato, naturalmente, un certo periodo di difficoltà, di assestamento; ma dopo di esso i primi ad essere avvantaggiati furono in ogni caso gli stessi produttori. Una previsione sicura può farsi, nel caso fosse adottata la tassazione delle uve, ed è che sarebbero eliminati i produttori di uve a bassa gradazione alcoolica, le quali sono appunto le colpevoli dei grandi ribassi di prezzo negli anni di straordinaria abbondanza dei raccolti. Le uve scadenti o almeno le peggiori di esse non potrebbero probabilmente sopportare l’imposta; e ciò costringerebbe i viticultori ad abbandonarne la coltivazione per altre più redditizie. Si raggiungerebbero così due effetti ambedue utili: il primo, di interesse generale, e cioè che una parte delle terre italiane oggi destinate alla produzione di uva di scarto, ossia di una derrata che non contribuisce all’alimentazione, sarebbe invece destinata alla coltivazione di cereali, di erbe, ecc., utili all’alimentazione umana ed all’allevamento del bestiame; il secondo, interessante i viticultori in modo particolare e cioè che la mancanza delle uve di scarto impedirebbe nelle annate di crisi il disastroso tracollo dei prezzi, cosicché l’industria viticola non passerebbe attraverso ad oscillazioni violente di prosperità eccezionale o di disastro irreparabile.
Qualche cosa in aggiunta ai 400-500 milioni che si possono sperare dall’imposta sui vini potrà essere dato da alcuni dei monopoli che sono già stati decretati.
Connessa con la tassazione del vino è la riforma delle cosidette tasse di licenza sugli spacci delle bevande alcooliche. Il legislatore in Italia è già intervenuto, per ragioni morali ed igieniche, a limitare il numero degli spacci; ma, con contraddizione non avvertita, mentre accresceva il valore e la rendita (vera rendita di limitazione avente origine legislativa) degli spacci residui, abbandonò questa maggior rendita a favore degli avvelenatori del pubblico. È necessario che un sistema di tasse di licenza e di esercizio, opportunamente congegnato in base al valor locativo, all’importanza dello spaccio ed al reddito dell’esercizio, assorba pressoché tutta questa rendita di limitazione, non lasciando agli esercenti ed ai proprietari degli spacci nulla più del reddito normale. È questo uno dei casi in cui, essendo il soprareddito ultranormale pernicioso economicamente, fisiologicamente e moralmente, è utile sopprimerlo e, in ogni modo, avocarlo allo Stato. Forse il monopolio sul caffè , tè e surrogati che colpisce merci non di uso assolutamente necessario, potrebbe rendere qualche centinaio di milioni.
SECONDO GRUPPO: imposte sui redditi e sui patrimoni. Il grosso della somma necessaria al bilancio dello Stato deve essere fornito pur sempre dalle imposte le quali colpiscono il flusso della ricchezza nella forma del reddito o del patrimonio.
In primo luogo abbiamo l’imposta successoria che rende circa 80 milioni all’anno ed è suscettibile di qualche miglioramento. Non credo sia impossibile poterla spingere fino a dare fra qualche tempo un prodotto doppio dell’attuale. Sarebbe utile, per renderla più produttiva, che nella sua ripartizione si tenesse conto di coefficienti attualmente trascurati.
L’imposta successoria oggi è graduata in ragione dell’ammontare della quota ereditaria ricevuta dai singoli eredi ed è concetto corretto. Molti studiosi osservano tuttavia che di un altro elemento ancora potrebbe essere tenuto conto, complicandone sì la tariffa, ma aumentandone nel contempo il gettito. Si tratterebbe di lasciar invariata la base esistente per ciò che si riferisce all’ordine della parentela ed alla grandezza della quota ereditata ma di inasprire, al disopra della base, ulteriormente l’aliquota in ragione del patrimonio precedentemente posseduto dall’erede. Se un nullatenente riceve in eredità 100.000 lire, egli godrà una soddisfazione assai grande; sicché il dolore di essere privato dall’imposta di una quota parte, supponiamo del 5 per 100, potrà essere misurato con x; ma se l’erede medesimo è già possessore di un milione è chiaro che la sua soddisfazione e felicità sono minori. Egli è già abituato alla ricchezza e l’aggiunta ricevuta non cambia molto i suoi orizzonti patrimoniali. Per fargli subire l’eguale o proporzionale sacrificio x è necessario colpirlo con una imposta maggiore del 5 per 100. Il primo pagando il 5 per 100 resta con 95.000 lire, il secondo pagando anche il 15 per 100 resta col milione di prima e con 85.000 lire di più. Questo ragionamento plausibile ha indotto non pochi scrittori a proporre che l’imposta successoria subisca un terzo inasprimento: essa sia graduata non solo in funzione del grado di parentela e della quota ereditaria; ma anche della grandezza del patrimonio precedentemente posseduto dall’erede. Altro coefficiente di cui potrebbesi tener conto per accrescere il gettito è quello del numero dei componenti la famiglia dell’erede. Assumendo sempre la stessa somma di 100.000, se chi la riceve è un celibe può pagare ragionevolmente di più di quanto non possa pagare l’erede che colla stessa somma ha una famiglia numerosa da mantenere. Questo secondo vede già alla sua morte l’eredità spartirsi in tante proporzioni quanti sono i componenti della famiglia mentre il primo vede soltanto la possibilità di creare soddisfazioni per sé stesso. Anche questo è dunque un elemento da tenersi in considerazione.
Alcuni vorrebbero graduare l’imposta successoria tenendo conto del fattore: numero delle generazioni dalle quali proviene la somma ereditata. Supponendo che l’imposta normale di successione gravi sulle somme che sono state risparmiate dal defunto, si stabilirebbe un aggravio per quelle parti della somma ereditata dal defunto stesso, le quali pervennero alla loro volta al defunto dalla generazione precedente. Anche più si farebbe pagare per le somme che provengono da una anteriore generazione. Insomma se noi supponiamo che Tizio abbia costituito personalmente un patrimonio di 100.000 lire, all’atto della sua morte l’imposta successoria cadrà sul patrimonio nella misura del 5 per 100. Se invece Tizio aveva ereditata la stessa somma dal genitore, essa sarebbe gravata non più col 5 per 100, ma col 7,5 per 100. Se quella somma invece fosse stata ricevuta dall’avo di Tizio l’imposta sarebbe del 10 per 100. Crescerebbe insomma percentualmente l’aliquota quanto più lontana è la generazione dalla quale proviene il patrimonio.
L’idea, la quale fu messa innanzi dall’ingegnere Eugenio Rignano, ed è ricordata con simpatia dal Pigou e dal Fisher, è giustificata con ciò che l’imposta successoria può avere per effetto di limitare il risparmio e quindi di impedire la formazione della ricchezza quando essa la colpisca nel primo gradino della sua successione. Un risparmiatore potrebbe dalla prospettiva di una imposta troppo forte essere scoraggiato dalla formazione del risparmio sapendo che una parte notevole di esso anziché andare ai figli sarebbe assorbita dallo Stato. Ma invece è più difficile che vi sia qualcuno che si preoccupi di una forte imposta successoria che colpirà il risparmio da lui fatto non quando egli morirà ma quando morirà suo figlio. La preoccupazione per le vicende del suo patrimonio è grandemente diminuita; tanto più quando l’imposta debba colpire unicamente nipoti e lontani pronipoti.
L’idea merita di essere discussa. Dubbi possono sorgere in relazione alla possibilità della sua applicazione. L’inasprimento dell’aliquota non dovrebbe andare al di là di tre generazioni. Come fare a seguire la ricchezza invero attraverso a troppo lunga serie di trapassi? L’eredità può essere stata sperperata durante la prima parte della vita dell’erede e poi ricostruita col nuovo risparmio. Con quale aliquota la tasseremo? Essa può essere stata completamente trasformata, accrescendone o diminuendone il valore. Come conoscere il nucleo primitivo persistente e come valutarlo, tenendo conto delle variazioni di valore della moneta?
Basterebbero queste difficoltà, praticamente insuperabili, almeno in modo corretto e nello stato attuale delle nostre conoscenze economiche e delle nostre attitudini di accertamento, a far scartare l’idea.
Una imposta la quale debba applicarsi attraverso complicate indagini storiche ed a presunzioni economiche arbitrarie, non è consigliabile. Coloro, inoltre, i quali amano le cose antiche e danno una grande importanza alla tradizione, alla conservazione delle famiglie e dei patrimoni attraverso le successive generazioni; che pur reputando utile che una generazione incapace venga senz’altro eliminata e sostituita da uomini tratti da altri ceti sociali, ritengono del pari socialmente utile emergano, a guisa di vecchie querce residuo di antichi boschi in una campagna nuda, famiglie capaci di conservare i patrimoni aviti attraverso le successive generazioni, debbono essere riluttanti ad aderire ad una politica tributaria la quale accelererebbe quel processo di dissoluzione famigliare, di annientamento delle tradizioni e di conversione degli uomini in altrettanti nomadi, che vivono in casa d’affitto od all’albergo, tengono in portafoglio titoli mobiliari, hanno gusti internazionali e non si sentono più attaccati alla terra dove nacquero e dove riposano genitori ed avi. Non vedo perché l’imposta debba prendere partito per un ideale di società costituita da individui errabondi, cooperando a distruggere l’altro ideale che è così vivo ancora nel cuore degli uomini ed è atto a temperare gli effetti antinazionali ed antifamigliari delle ferrovie, del telegrafo, della mobilizzazione dell’industria.
Né ha gran valore agli occhi miei l’argomento tratto dalla scemante influenza della tassazione sull’originario risparmiatore. Difficile è risparmiare; ma ancor più difficile è conservare. Col metodo proposto noi non indeboliamo, è vero, la tendenza a risparmiare dell’originario formatore della sostanza; il quale probabilmente avrebbe risparmiato in uguale misura per ambizione di salire, per la vecchiaia, per i figli. Ma scemiamo la forza di conservazione dei successivi eredi, i quali sanno che quanto più essi conservano, tanto più i loro immediati eredi saranno colpiti. Il metodo innocuo nel primo momento diventa dannoso nei successivi. Anche nella prima generazione, il metodo può essere dannoso. Molti vi sono che, per inesperienza giovanile o poca avvedutezza negli affari o per cattive influenze, perdono o danno fondo o sminuiscono il patrimonio avito nella prima parte della loro vita. Ma, poi, ravveduti e in nuovo ambiente, ed ammaestrati dalle perdite subite, si danno al lavoro od imparano dalle disgrazie prime e rifanno il perduto. Quale prospettiva sarà per essi il sapere che la fortuna che essi hanno fatta sarà, fino a concorrenza dello sprecato o perduto prima, assoggettata ad imposta supplementare, come se l’avessero ereditata dagli avi?
Tutto sommato, non riterrei conveniente di aggiungere ancora questa alle altre complicazioni dette sopra, le quali mi paiono suscettive di risultati notevoli a beneficio della finanza.
Comunque si faccia, il grosso del gettito futuro dovrà tuttavia venire dalle imposte sul reddito, le sole che possano dare un rendimento grande. Se vogliamo ottenere molto dobbiamo riordinare le imposte dirette sul reddito: terreni, fabbricati e ricchezza mobile.
Pochi giorni or sono è stato presentato al Parlamento, dal ministro delle finanze, onorevole Meda, un progetto di legge per il riordinamento delle imposte sul reddito. Poiché si tratta di un progetto ponderato e complesso non è inopportuno accennare quali sono nelle linee fondamentali i suoi criteri informatori.
Uno dei criteri è quello del riordinamento delle imposte che già esistono e che sono suscettibili di un rendimento notevolmente maggiore. Esse si sono, per ragioni diverse, irrigidite. L’imposta sui terreni è ferma perché in molte provincie italiane è prelevata ancora col metodo del contingente sulla base di vecchi catasti e per la parte prelevata col catasto nuovo, il gettito è diminuito anziché aumentare perché le stime sono fatte su prezzi riferiti ad un dodicennio – il 74-85 – in cui i prezzi stessi tendevano a ribassare. Si è fermato altresì, per la parte riflettente immobili antichi, il gettito dell’imposta sui fabbricati perché l’ultima revisione generale dei redditi risale al 1889-90, ossia ad un’epoca nella quale i redditi erano molto diversi da quelli di oggidì. Persino l’imposta di ricchezza mobile, la più elastica di tutte, si può dire sia irrigidita da quando è cominciata la guerra, in quanto tutto lo sforzo della amministrazione finanziaria, tutta l’attività degli agenti delle imposte si è spostata verso l’imposta dei sopraprofitti e i redditi normali di ricchezza mobile sono stati abbandonati. Il progetto di legge Meda, col prescrivere revisioni continue della base imponibile, avrebbe per iscopo di togliere in parte almeno questo inconveniente; in parte almeno perché riguardo all’imposta sui terreni la questione è molto complicata. Dato il numero stragrande di proprietari italiani di terreni, una revisione fatta subito di tutti i redditi darebbe luogo ad un lavoro colossale che oggi non si può compiere per mancanza di personale e di preparazione; il progetto perciò si limita a prescrivere una revisione dei redditi fondiari, ai soli fini dell’imposta complementare sul reddito, per i proprietari che abbiano più di 1200 lire di rendita. Compiuto questo lavoro preparatorio, e addestrato un personale tecnicamente preparato all’uopo, il lavoro può essere esteso ai proprietari che hanno un reddito inferiore alle 1200 lire e le nuove basi di stima applicate anche alla imposta normale. Quanto ai fabbricati, la revisione dei redditi dovrà essere compiuta intieramente, a sezioni annue, ad ogni cinque anni. I redditi di ricchezza mobile debbono essere completamente riveduti ogni quattro anni come già accadeva.
Altra caratteristica del progetto Meda è quella dell’abolizione di parecchie esenzioni che non avevano ragione di essere: per esempio, quella a favore dei redditi industriali dei proprietari coltivatori di terreni propri. Attualmente i proprietari, che non danno in affitto i loro terreni, non pagano l’imposta di ricchezza mobile sebbene coltivando in economia si sostituiscano al fittabile; quindi, oltre ricevere il reddito domenicale del fondo come proprietari, ricevano anche il reddito dell’industria agraria, il quale ha il privilegio dell’esenzione da imposta. Il privilegio, privo di fondamento tributario, viene abolito.
Una semplificazione notevole e da tempo auspicata si ottiene modificando il metodo di tassazione dei fabbricati industriali. Oggi l’amministrazione deve compiere il lavoro inutile di ripartire il reddito di una industria in reddito del fabbricato e reddito dell’industria esercitata nel fabbricato. Tutto ciò per ragioni transeunti di aliquota e di diritto di sovrimposta. Siccome nel nuovo ordinamento tutte e tre le imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile vengono fuse insieme per costituire l’imposta normale sui redditi, sul tipo dell’income-tax inglese, manca ogni ragione di distinguere tra fabbricato e industria, e quindi il reddito dei fabbricati industriali viene ad essere tassato insieme col reddito dell’industria con risparmio di lavoro e cessazione delle controversie continue che su tal materia si agitano tra finanza e contribuenti.
La procedura degli sgravi attualmente lunghissima e complicatissima è nel progetto Meda alleggerita e semplificata.
Il progetto innalza notevolmente i minimi redditi esenti da imposta. Oggi i soli redditi esenti sono quelli di 534, 640 e 800 lire per i redditi delle categorie B, C e D dell’imposta di ricchezza mobile. Il progetto aumenta il limite di esenzione fino a 1200 lire, favorendo quindi un numero grandissimo di contribuenti che hanno redditi fissi (pensioni, vitalizi), inferiori a 1200 lire e togliendo di mezzo la finzione che esistano ancora redditi di industria, di commercio e di lavoro, inferiori a 534, 640 ed 800 lire.
Una innovazione di gran pregio è quella relativa alla tassazione delle riserve delle società: invece di tassare il reddito prodotto dalla società, si vogliono tassare gli utili effettivamente distribuiti od erogati sia a titolo di dividendo sia a titolo di compartecipazione ed in qualunque altra maniera ai soci ed amministratori. Le società non avranno più, come adesso, interesse a nascondere le riserve e non avranno più un pretesto per occultare la verità anche ai proprii azionisti. Mentre l’atmosfera nella quale vivono le società sarà moralizzata, la finanza non è danneggiata, perché invece di tassare il reddito prodotto in categoria C, col 15 per 100, per essere esso reddito di capitale e lavoro, come infatti è , lo tassa come reddito distribuito in categoria A, al 18 per 100, trattando il dividendo agli azionisti come l’interesse agli obbligazionisti. Il criterio pare equo; perché l’azionista ha fatto un impiego di capitale, né il suo lavoro di gestione del proprio patrimonio ha tale importanza da far rientrare il dividendo nella categoria dei redditi misti; e produrrà l’effetto collaterale non spregevole che non si avrà più ragione di preferire l’emissione di azioni a quella di obbligazioni, tutte essendo trattate alla medesima stregua.
Aumentare i minimi esenti, tassare soltanto i redditi distribuiti anziché quelli prodotti, ecc., sembrano cause favorevoli ad una diminuzione anziché ad un incremento dell’imposta. Non è così perché un sistema tributario per essere buono e redditizio deve essenzialmente essere equo. L’equità è uno dei più grandi fattori di progresso nel rendimento delle imposte. Se l’Inghilterra è stata in grado, durante la presente guerra, di poter aumentare l’aliquota dell’imposta da due scellini a 6 scellini per lire sterline, in gran parte deve ciò al suo sistema fiscale che, per quanto lontano dall’essere perfetto, era relativamente equo e colpiva poco quelli che poco possono pagare e colpiva di più coloro che sono in condizione di pagare di più. Una imposta ben congegnata è più sfruttabile perché il legislatore non è trattenuto dal timore di mettere pesi insopportabili sulle spalle delle categorie di contribuenti che sono incapaci a sopportarli. In Italia, dati i metodi imperfettissimi di accertamento, accadeva che certi redditi fossero valutati a cifre inferiori di molto a quelle vere, altri a cifre anche notevolmente superiori. Ora se le valutazioni sono conformi al vero si può aumentare l’aliquota perché si sa dove si va a finire; si sa quale è sul serio la quota del reddito assorbita dall’imposta; se invece i metodi di accertamento sono antiquati ed imperfetti non è possibile aumentare l’aliquota perché alcuni disgraziati contribuenti, il cui accertamento è superiore al vero, finirebbero coll’essere schiacciati dal peso dei balzelli. La miglior maniera di poter far pagare di più ai contribuenti è di portare da un lato per quanto è possibile gli accertamenti al limite della verità e d’altra parte concedere esenzioni d’imposte a coloro che assolutamente non sono in condizione di pagare; così soltanto è possibile nei momenti di necessità raddoppiare e triplicare le aliquote, come ha fatto l’Inghilterra.
Allo scopo di valutare con maggior esattezza i redditi, il progetto contiene disposizioni che potranno essere feconde. Merita di essere ricordata quella relativa alle denunzie che i contribuenti dovranno fare. Anche oggi le denunzie sono obbligatorie e sono comminate multe a coloro che non le fanno; ma i condoni sono quasi di regola e ciò toglie efficacia alla disposizione. Invece il disegno di legge Meda stabilisce che coloro che omettono le denunzie sieno colpiti da multe uguali al quarto o al terzo dell’imposta non voluta pagare; che i condoni non possano essere dati se non con legge del Parlamento; infine che le multe stesse vadano a favore di enti pubblici di previdenza; creandosi così una forza efficace di resistenza affinché i condoni non vengano concessi.
Il nuovo progetto stabilisce che le dichiarazioni, fatte dai contribuenti direttamente iscritti nel ruolo, devono anche essere integrate o corredate da dichiarazioni fatte da altre persone; le società ad esempio che hanno un ragioniere o contabile devono far vistare le loro denunzie da questi oltreché farle firmare dagli amministratori; crescendo così la difficoltà di commettere frodi per le quali occorrono complici non sempre fidi.
Il progetto Meda generalizza per le imposte sui redditi quella che fino adesso era una disposizione transitoria relativa solo all’imposta sui sopra profitti; e cioè la finanza avrà il diritto di ispezionare i libri ed i registri non solo delle società anonime ed in accomandita per azioni, ma anche delle altre specie di società e dei commercianti ed industriali privati. Nessun ricorso potrà essere accolto dalle commissioni giudicatrici delle controversie tra finanza e contribuente se il ricorso non è accompagnato dalla presentazione dei libri tenuti in ordine in conformità a quanto prescrive il codice di commercio; cosicché il contribuente che dichiara di non possedere i libri o presenta libri che manifestamente non siano tenuti in ordine perde il diritto di ricorrere, qualunque sia la valutazione del suo credito fatta dalla finanza. Ciò costringerà i contribuenti a tenere i libri in ordine e la possibilità di frodare l’imposta sarà grandemente diminuita in confronto di oggi.
All’imposta normale sui redditi (che corrisponde a una fusione delle tre imposte dirette esistenti) si soprappone una imposta complementare la quale colpisce con ragione progressiva dall’1 al 25 per 100 il reddito complessivo netto dei contribuenti.
Naturalmente l’imposta colpisce solo le persone fisiche che vivono nello Stato, non gli enti, per evitare di gravare due volte sullo stesso reddito e perché in definitiva tutto il reddito va a fluire presso le persone, le quali debbono essere tassate sulla base della loro agiatezza complessiva.
L’imposta tende a colpire il vero reddito netto. E per ciò essa concede la detrazione: 1) delle spese e perdite sopportate nell’anno per la produzione dei singoli redditi; 2) delle imposte e tasse d’ogni specie dovute allo Stato, alle provincie, ai comuni, ai consorzi o ad altri enti autorizzati ad imporre contributi, fatta naturalmente esclusione dell’imposta complementare sul reddito, delle relative sovrimposte e dell’imposta patrimoniale; ciò perché ogni imposta deve colpire il reddito al lordo di sé stessa e delle sue addizionali; 3) delle annualità passive di ogni specie che siano a carico del contribuente, purché il relativo importo figuri accertato come reddito in confronto del percipiente. Essa inoltre tende a colpire quella sola parte del reddito netto che è disponibile per il contribuente, ossia che egli può spendere senza preoccupazione per il futuro e per la educazione della famiglia. Epperciò dal reddito si deducono: 1) le ritenute sulle pensioni, i premi per le assicurazioni sulla vita stipulate dal contribuente a favore proprio e di quei componenti la sua famiglia con lui conviventi al mantenimento dei quali egli sia obbligato per legge; 2) i contributi che per legge e per contratto sono corrisposti a casse di assicurazione o di soccorso per malattie, sinistri, vecchiaia, invalidità od a casse di pensioni per vedove ed orfani; 3) una quota fissa di 500 lire per ciascun componente la famiglia, compreso nel novero il capo di essa.
È questa una applicazione limitata del concetto importantissimo della non tassabilità delle somme che il contribuente accantona per provvedere a bisogni futuri o per investire nel miglioramento dei capitali personali (educazione dei figli). Non si esenta tutto il risparmio; ma certe quote di risparmio effettivo o presunto. È una approssimazione al principio della tassazione del reddito consumato durante il periodo di tempo a cui la tassazione si riferisce.
Accanto agli sgravi, vi sono gli aggravi: non si concede la detrazione ai contribuenti maschi dal 23esimo anno al 50esimo anno compiuto di età, i quali non abbiano prestato servizio militare, e, dopo i 30 anni, non siano coniugati o vedovi con prole vivente; si accresce di 500 lire l’imponibile per i celibi trentenni, i quali abbiano un reddito imponibile di almeno 3000 lire.
Una gravissima difficoltà a cui si è trovato di fronte il progetto di legge Meda per la buona applicazione della imposta complementare è quella relativa alla tassazione dei redditi dei titoli al portatore. Questo scoglio non esiste nell’imposta normale sui redditi perché, essendo l’imposta proporzionale, si può, anziché tassare i singoli azionisti, tassare la società sulla somma globale dei dividendi repartiti. La difficoltà nasce coll’imposta sul reddito complessivo, che è sempre un’imposta progressiva. Ora siccome le aliquote devono essere diverse in ragione dell’ammontare del reddito, giocoforza è conoscere il reddito complessivo del contribuente; ciò che era inutile sapere per una imposta proporzionale ossia normale sui redditi diventa necessario a sapersi per l’imposta progressiva sul reddito totale del contribuente; ed importa perciò conoscere il possessore dei titoli al portatore. Un metodo rapido e semplice per abolire la controversia sarebbe quello di abolire i titoli al portatore; ma una misura di questo genere non si può evidentemente adottare da uno Stato solo. Gli altri paesi, che mantenessero i titoli al portatore, costituirebbero una attrattiva fortissima per i nostri capitali, i quali tenderebbero ad investirsi all’estero nei paesi dove continuasse ad esistere il tipo del titolo al portatore, per tanti rispetti desiderato dai risparmiatori. Né, senza ingiustizia somma, si potrebbero convertire al nominativo solo i titoli privati, lasciando la facoltà ai creditori dello Stato di tenere al portatore i loro titoli, tanto più quando i titoli di Stato sono la parte di gran lunga più cospicua del totale. Ma non è quando per molti anni lo Stato avrà bisogno di ricorrere al credito, che lo Stato può rinunciare a vendere la specie di titoli che ha il mercato più largo. L’abolizione dei titoli al portatore dovrebbe essere frutto di una convenzione internazionale, soprattutto fra i principali Stati; ma finché la convenzione non esista non si vede la possibilità di procedere da soli ad un provvedimento che potrebbe essere pericolosissimo. I titoli al portatore sono troppo desiderati perché semplici, facili a trasmettersi e perché non lasciano traccia di loro stessi, sicché un paese possa, da solo, indursi a negare a sé stesso questi vantaggi. Il progetto Meda cerca di ovviare a questa difficoltà con un avvedimento, che ha precedenti importanti nella legislazione finanziaria, specie inglese. Come in Inghilterra fino alle 700 lire sterline di reddito, il contribuente è tassato coll’aliquota normale, su tutto l’ammontare del reddito ed egli deve, prima o poi, far constatare che il suo reddito è soltanto di quel dato ammontare ed ha diritto ad una detrazione; così da noi l’imposta complementare sarebbe esatta nella sua aliquota massima del 25 per 100 in generale sul reddito dei titoli al portatore all’origine, presso la società o l’ente Emittente. Il contribuente però che non vuol pagare il massimo dell’aliquota ma solo quella minore che si riferisce al suo reddito complessivo deve, prima della riscossione del dividendo, denunziare all’amministrazione della finanza il possesso, da parte sua dei titoli al portatore con la indicazione della loro natura, quantità e caratteristiche; l’amministrazione finanziaria rilascerà ricevuta della fatta dichiarazione e con essa il possessore del titolo si può presentare alla società o ente emittente e avrà diritto, in questo solo caso, di esigere interessi e dividendi al completo, senza la trattenuta del 25 per 100. Se taluno, pur essendo possessore di titoli al portatore, non li dichiarasse, la finanza tasserebbe tutti i suoi titoli coll’aliquota massima; essa quindi non correrebbe nessun rischio nel caso i contribuenti volessero mantenere il segreto sui titoli che posseggono. Non si evita, con il sistema esposto, che il vero possessore, il quale sarebbe tassato col 10 per 100, faccia fare la dichiarazione da un amico, da un parente, da un domestico, il quale sia esente o tassato coll’1 e 2 per 100. Ma il rimprovero può essere mosso a qualunque sistema, persino a quello della nominabilità, sotto di cui nei paesi anglo-sassoni, fiorisce la categoria degli intestatari apparenti. Né la frode è scevra di pericoli per coloro che si prestano a fare la dichiarazione fittizia, perché danno in mano alla finanza il motivo di tassarli in permanenza – a meno che essi dimostrino di avere consumato il proprio patrimonio – su un reddito che non hanno ed i loro eredi su un patrimonio che non hanno mai ricevuto.
La critica maggiore che si può fare non al sistema ma al suo campo di azione è che esso non si applica ai titoli dello Stato; su di essi non è prescritta la trattenuta del 25 per 100; quindi coloro che avranno in essi investito il loro patrimonio potranno non pagare l’imposta complementare sul reddito in relazione al reddito che ne traggono e discenderanno naturalmente di uno o di molti gradi nella scala delle aliquote.
Dicesi da taluno che la tassazione contravverrebbe alla promessa fatta solennemente dallo Stato di non tassare né l’interesse né il capitale dei prestiti di Stato con imposte presenti e future; ma a parer mio questa promessa si riferisce strettamente alle imposte relative al titolo non essendo ammissibile che un legislatore possa ragionevolmente promettere di esimere dall’imposta non il titolo da lui emesso ma una persona qualunque in rapporto alla sua agiatezza complessiva. L’imposta sul reddito complessivo non colpisce il reddito del titolo ma il reddito derivante ad una persona del complesso della sua fortuna: lo Stato non si ingerisce nel ricercare la origine del reddito, o meglio si occupa di sapere se quel reddito proviene da terreni, da case, da titoli di Stato, ecc., soltanto per farne la somma; vuol soltanto venir a conoscere quello che è il reddito disponibile del contribuente. È evidente che lo Stato non può chiudere gli occhi di fronte alla realtà; qualunque sia la fonte di un determinato reddito, lo Stato deve constatare che il reddito esiste e poiché vuol tassare con l’imposta i redditi della persona del contribuente non può far astrazione da una parte rilevante o magari totale dei redditi stessi. Non è ammissibile che un Tizio, il quale tiene casa, ha persone di servizio, mantiene la famiglia; Caio il quale ha villa al mare e tiene l’automobile non paghino l’imposta solo perché essi dichiarano di aver investito tutto il loro patrimonio in titoli di Stato. Esiste, è vero, nel progetto Meda la tassazione indiziaria nel caso che elementi precisi di valutazione del reddito non si abbiano; ed è fondata sul valor locativo della casa e della villa, sul valore di assicurazione del mobilio, sul numero dei domestici, sul possesso di vetture od automobili; ma questo metodo, ottimo in se stesso, non può costituire la conoscenza precisa del reddito. Né lo Stato può rinunciare alla detta conoscenza, quando sia possibile, solo per uno scrupolo infondato. Se l’esenzione fosse mantenuta l’imposta non potrebbe sussistere a lungo; sarebbe seppellita sotto l’indignazione dei contribuenti tassati nel vedere che una così gran parte dei redditi sfugge all’imposta.
Probabilmente l’esenzione di fatto dei titoli di Stato dalla imposta complementare ha origine da una esitazione comprensibile nel momento presente. Forse il legislatore si è impaurito dell’effetto che l’annunzio di un’imposta sul reddito potrà avere sul collocamento dei futuri titoli di Stato. Non mi pare che il timore sia giustificato perché anche coloro i quali hanno in passato partecipato alle sottoscrizioni dei prestiti di guerra non possono immaginare che la compagine sociale possa durare e il loro reddito quindi essere sicuro quando il sistema tributario di un paese continui ad essere macchiato da una ingiustizia così stridente, la quale agirebbe sulla stessa solidità della finanza dello Stato. Gli stessi risparmiatori hanno interesse a chiedere che sia fatta giustizia anche a loro riguardo e che l’imposta che colpisce non il reddito dei loro titoli ma essi medesimi personalmente non venga meno soltanto perché hanno preferito scegliere questo piuttosto che un altro investimento.
Un’altra lacuna si riscontra nel quadro di tassazione ora schizzato: ed è quella relativa ai redditi degli investimenti fatti all’estero. Ma è una lacuna insopprimibile in qualunque sistema di tassazione nazionale. Gli investimenti esteri non possono evidentemente essere toccati da una imposta la quale abbia valore soltanto entro l’ambito di uno Stato. Fa d’uopo ed è a sperarsi che coll’intensificarsi dei rapporti economici fra Stato e Stato, coi sempre più frequenti investimenti di capitale fatti nel territorio di un altro paese vi si arrivi in un tempo non lontano, che vi sia un’intesa tributaria fra i vari Stati. Forse una delle funzioni e non la meno importante, dell’organismo «società delle nazioni» sarà appunto questo di coordinare l’azione tributaria dei diversi Stati. L’organo internazionale dovrebbe avere per ufficio di impedire certi eccessi che oggi si verificano per cui un medesimo reddito viene ad essere tassato due o tre volte: nel luogo di origine, nel luogo dove è goduto dal contribuente, qualche volta anche negli Stati attraverso cui il reddito deve passare perché la società che produce il reddito si trova domiciliata in un terzo Stato. Ma sopratutto il nuovo organismo potrebbe avere per iscopo di rendere più difficili le frodi fiscali per mezzo di uffici interstatali finanziari che si comunichino tutti i dati relativi ai redditi, ai patrimoni ed alle eredità di cittadini appartenenti o residenti in altri Stati, sicché le evasioni fiscali per fuoriuscita siano ridotte al minimo. Naturalmente ufficio della Società delle Nazioni dovrebbe essere anche quello di rimuovere le cause le quali spingono i capitali alla emigrazione verso paesi meno tassati; ossia influire presso gli Stati, i quali mantengono una legislazione a tipo antiquato o ad aliquote oppressive, affinché essa venga mutata e ridotta a maggiore uniformità con la legislazione tipica, quella tendente a generalizzarsi presso la maggior parte dei paesi industriali.
Non mi dilungo sull’imposta patrimoniale, la quale è pure compresa nel disegno di legge che stiamo esaminando. Essa è una specie di complementare alla complementare; ed è stabilita nella misura uniforme dell’1 per 1000 sul valore dei patrimoni superiori a lire 10.000, allo scopo di tassare maggiormente i redditi di capitale in confronto a quelli di lavoro. Ma più che questo, essa ha ufficio di controllo, allo scopo di preparare la materia imponibile alla vera grande imposta patrimoniale, esistente nel nostro sistema tributario, che è quella di successione.
Ed ancora una volta, alla fine di questo rapido esame del progetto Meda, voi mi potete chiedere: garantisce esso il fabbisogno dello Stato nel momento attuale? Ed ancora una volta confesso l’incapacità mia a formulare un piano il quale in lire, soldi e denari dia i due ed i tre miliardi che vogliamo ottenere. E mi sia consentito di affermare che nessun piano ha questa possibilità nel momento attuale. Incerti i prezzi dell’avvenire ed incertissimi perciò i redditi. Ignota la vera base imponibile; e fantastici i calcoli che si possono istituire sul futuro rendimento delle imposte. L’unica via aperta a noi è quella di procedere per tentativi alla scoperta del metodo migliore. Importa creare un meccanismo di tassazione, che risponda ai criteri della equità e della sopportabilità; che non intacchi la produzione e non deprima la formazione del risparmio. E poi creare organi amministrativi che lo facciano funzionare con giustizia per tutti e con ferma rigidezza. Se dall’imposta sul vino e da altre sui consumi non di prima necessità è possibile riuscire ad ottenere 1000 milioni, così io dico che dall’applicazione rigida di un sistema di tassazione del reddito simile a quello ora delineato si debbono ricavare 2000 milioni in più di quelli ora ottenuti. Ma se ne potranno ricavare anche soltanto 500. Tutto dipende dallo spirito con cui la legge d’imposta sarà applicata. Se con spirito di rilassatezza o di politicantismo o di inframmettenze parlamentari; se da funzionari malcontenti, male pagati e non indipendenti, poco si otterrà. Se lo spirito sarà nuovo, se i politicanti e le loro inframmettenze tenute a segno; se l’applicazione sarà affidata ai funzionari colti, indipendenti, animati da un grande senso di responsabilità verso lo Stato e nel tempo stesso verso l’industria ed il lavoro, il frutto potrà essere insperato. Ma la guerra liberatrice sarebbe stata combattuta invano, se noi dovessimo ricadere nella morta gora del passato.