Lo chèque sbarrato e la sua prossima attuazione
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 02/02/1923
Lo chèque sbarrato e la sua prossima attuazione
«Corriere della Sera», 2 febbraio 1923
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 77-81
Mentre l’ufficio di Roma chiedeva al prof. Vivante l’interessantissima intervista pubblicata nel numero di ieri, avevo chiesto al prof. Sraffa di spiegarmi il suo pensiero su un problema che il moltiplicarsi dei furti di assegni ha reso di tanta attualità. Egli mi rispondeva con l’unita lettera:
Milano, 31 gennaio 1923
Caro Einaudi,
Il problema che ti interessa, dello chèque sbarrato, non solo è stato oggetto di studi da parte della commissione per la riforma del codice di commercio, ma, quel che più conta, ha formato in questi giorni oggetto di un’intesa fra le principali banche italiane – e lo chèque sbarrato esisterà così anche in Italia e credo non senza vantaggio per la economia nazionale.
Lo chèque solito, di scarso uso fra noi, se si pensa a quello che se ne fa in Inghilterra, negli Stati Uniti e nella stessa Germania, si presta a falsificazioni, perché lo stabilire l’identità di chi lo riscuote è rilasciato ai cassieri della banca trattaria e questi si debbono contentare qualche volta di una conoscenza diretta superficialissima e spesso di attestazioni fatte alla leggera o addirittura con incoscienza da persone imprudenti o compiacenti.
Lo chèque sbarrato che non è altro se non uno chèque convenzionalmente segnalato da due sbarre parallele, pagabile a un banchiere, ha il vantaggio di spostare il riconoscimento della persona destinataria, dal cassiere della banca trattaria dello chèque alla banca che deve averlo ricevuto da un suo cliente con l’incarico di incassarlo per lui; una banca seria non riceve all’incasso se non titoli che le vengano da clienti ben conosciuti e quindi lo chèque pagato ad una banca lo si paga con una seria garanzia sulla persona dell’ultimo possessore e con una certa sicurezza intorno alla persona del precedente girante.
In Italia, malgrado qualche non recente tentativo, non si era mai voluto sul serio dalle banche introdurre lo chèque sbarrato, un po’ perché la limitata importanza dello chèque rendeva meno sentito il bisogno di perfezionare tale strumento del credito, un po’ perché le banche erano vittime dell’errore che non si potesse parlare dello chèque sbarrato prima di una legge che lo regolasse.
Ma ora, posso dartene la notizia sicura e, come dire? … autorizzata: le grandi banche, persuasesi ormai che lo chèque sbarrato può benissimo funzionare in base ad accordi privati fra chi vi ha interesse senza che vi sia una legge che lo riconosca (meglio se una legge verrà, s’intende), si sono accordate per far funzionare subito lo chèque sbarrato anche in Italia.
E che realmente tale chèque possa funzionare senza bisogno di una legge che lo regoli, non mi par discutibile; il nostro codice di commercio permette infatti a chiunque abbia somme di denaro disponibili presso un istituto di credito o presso un commerciante, di disporne a favore proprio o di un terzo con uno chèque; ora che cosa vi può essere di illecito nel patto accessorio corso fra il banchiere trattario ed il traente, al quale poi accede ricevendo lo chèque il destinatario del pagamento, che l’effetto non possa esser pagato se non ad un banchiere, e ciò per la maggior sicurezza della circolazione di simili titoli?
Ammessa la liceità del patto ad esso relativo, e quindi la validità dello chèque sbarrato, la banca trattaria dovrà e quindi potrà rifiutare il pagamento del titolo se questo, malgrado quanto si è sopra espressamente indicato, oltre che convenzionalmente accennato con le due sbarre parallele, gli verrà richiesto da un possessore che, non essendo un banchiere, sarà per ciò solo non legittimato a richiederne il pagamento.
L’accordo fra le banche oramai stabilito definitivamente in via di massima (è del 29 gennaio di quest’anno la lettera con la quale l’ultima delle grandi banche che si era riservata di dare il suo assenso all’accordo, l’ha mandato) sarà concretato fra qualche giorno, con questo impegno proposto dalla maggiore di esse: «Le banche sottoscritte, uniformandosi agli usi bancari internazionali, nell’intento di offrire alla loro clientela ed al pubblico in generale il mezzo di meglio cautelarsi contro possibili furti o smarrimenti di assegni, dichiarano che gli assegni bancari emessi a loro carico, se muniti di sbarratura con la clausola comunque scritta: «il presente chèque è incassabile soltanto col tramite di una banca o di un banchiere”, non potranno essere estinti se non presentati da una banca o da un banchiere. Se il presentatore dell’assegno sbarrato, ancorché non sia una banca né un banchiere, è un correntista della banca trassata, questa, nella doppia qualità di banchiere del presentatore e di debitrice dell’assegno, estinguerà l’assegno stesso mediante accreditamento in conto corrente».
Credo che l’accordo tra le banche conterrà anche l’impegno – di fondamentale importanza perché lo chèque nasca vivo e vitale – che tale titolo si dovrà usare sempre «nelle rimesse di cheque di ogni genere che le banche effettueranno ad altre banche, banchieri ed anche a società anonime (clienti o non clienti), sia che si tratti di rimesse all’incasso, sia che si tratti di rimesse di fondi, coperture, ecc. ecc.».
È bene che tu, con la tua grande autorità, richiami l’attenzione dei nostri industriali e commercianti su questa piccola, grande riforma che si prepara ed alla buona riuscita della quale essi coopereranno validamente chiedendo alle loro banche, o semplicemente accettandoli volentieri, se queste li offriranno loro, dei libretti di cheque sbarrati, che non costeranno un centesimo più dei libretti soliti e daranno una sicurezza ben maggiore.
Angelo Sraffa
L’avvocato Giuseppe Bianchini, direttore generale dell’associazione bancaria italiana, appena letta l’intervista del prof. Vivante, scrive alla direzione del giornale, associandosi al voto dell’illustre professore romano, per cui le disposizioni relative agli assegni siano stralciate dal progetto del nuovo codice per formare oggetto di un provvedimento particolare. Il Bianchini così scrive:
«Il progetto del nuovo codice di commercio non potrà infatti assolutamente essere approvato per decreto legge, e se lo fosse sarebbe cosa veramente dannosa, poiché il progetto stesso, altamente encomiabile per diversi aspetti, è invece assolutamente deficiente per alcuni altri, e apposite commissioni nominate in seno alle varie organizzazioni economiche lo stanno discutendo appunto per poter concretare le osservazioni e le modificazioni che l’esperienza pratica suggerisce.
Una riforma così importante e grave come la rinnovazione del codice di commercio non può avvenire senza la garanzia offerta dal duplice vaglio della discussione parlamentare e sopratutto senatoriale.
Ma per ritornare in argomento, il prof. Vivante afferma che l’associazione bancaria caldeggia lo chèque sbarrato, mentre allo scopo risponde meglio quello «non negoziabile».
Ci preme, per l’esattezza, far presente che nessuna prevenzione abbiamo anche verso lo chèque “non negoziabile” e che le due forme della sbarratura e della non negoziabilità si possono perfettamente associare, come appunto viene nella pratica e nella legislazione inglese, la quale riconosce il diritto ad ogni possessore, anche successivo, di mettere la clausola di non negoziabilità così come ogni possessore può, volendo, sbarrare uno chèque libero.
Poiché il governo dovrà necessariamente e sollecitamente provvedere per regolare il regime degli assegni circolari, divenuto quanto mai confuso dopo le contraddittorie decisioni giurisprudenziali occasionate dal dissesto della Banca nazionale di sconto, (alcune sentenze lo considerano un titolo bancario, altre un assegno ordinario, altre ancora un biglietto di banca!) – titolo la cui disciplina venne espressamente omessa nel progetto del nuovo codice – così in questa prossima occasione potrebbesi per gli assegni circolari (che formano il principale mezzo di trasmissione di fondi e di pagamento a distanza), introdurre e regolare anche la condizione della sbarratura e della non negoziabilità».
Lo stralcio proposto dal prof. Vivante delle norme riguardanti l’assegno risponde, come bene osserva il Bianchini, alla necessità che il nuovo progetto di codice di commercio, a cui hanno dato, sotto la presidenza del Vivante, la loro collaborazione i maggiori commercialisti d’Italia, venga studiato a fondo; il che oggi può essere fatto sulla bella edizione che dell’intero progetto ha fatto l’editore Hoepli. Il progetto fa fare sotto molti rispetti un notevolissimo passo al nostro diritto, adattandolo alle necessità dei tempi; ma deve essere discusso largamente e pubblicamente, perché talune parti e specialmente quelle che riflettono la menomazione dei diritti degli azionisti e le minacce alla negoziabilità di fatto dei titoli al portatore devono essere risolutamente respinte.
Frattanto, venga o non venga lo stralcio, ed in attesa che la legge codifichi l’assegno «non negoziabile», l’utilità della cui istituzione è stata bene messa in luce dal Vivante, dobbiamo prendere atto con compiacimento della notizia che ci dà l’amico Sraffa: l’assegno sbarrato sta per entrare in pratica, come lo consente pienamente la legge, per l’accordo delle banche. Io vorrei aggiungere ai motivi che hanno fatto tanto ritardare questa innovazione utilissima ed urgente, quello dello spirito di debole fervore verso le idee nuove, che non è alieno neppure alle nostre maggiori istituzioni bancarie. È molto bene che le banche si siano accordate per introdurre insieme l’uso dello chèque sbarrato; ma chi impediva ad una sola di esse di assumere l’iniziativa? Il pubblico l’avrebbe seguita e molti clienti le avrebbero dato la preferenza per le proprie operazioni. Lo Sraffa implicitamente fa rilevare che non basta alle banche prendere una buona decisione. Importa che il pubblico le segua; e perciò, dato che tanto si tardò, forse fu utile che le banche stesse si accordassero per usare, nei rapporti reciproci ed in quelli con le società anonime, soltanto lo chèque sbarrato. Ho fiducia che il buon esempio non tarderà a fruttificare. Oggi l’uso degli assegni è poco diffuso, per il timore di smarrimenti e di furti, con presentazione da persone non autorizzate. Domani, quando si sappia che è possibile sempre chiedere un assegno munito delle due sbarre parallele e che questo assegno in definitiva non potrà essere pagato se non ad un banchiere, i timori di perdita, se non eliminati, saranno ridotti al minimo e l’uso degli assegni potrà generalizzarsi, con vantaggio enorme della facilità dei pagamenti.