L’imposta successoria
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/03/1946
L’imposta successoria
«Risorgimento liberale», 6 marzo 1946, pp. 1-2
«L’Opinione», 9 marzo 1946, p. 1
L’imposta patrimoniale, Roma, Edizioni de «La Città libera», 1946, pp. 50-56
Qualcuno, nel leggere gli articoli precedenti sulle imposte, avrà pensato: e le imposte di successione? appartengono forse al gruppo delle imposte sugli affari (registro e bollo), di cui auspicai l’abolizione compiuta? Frastornano, limitano, vietano, come queste, la attività umana e quindi la formazione del reddito, unica fonte dalla quale lo stato trae imposte e cioè i mezzi per adempiere ai servizi pubblici ed ai cittadini i mezzi per soddisfare ai loro bisogni privati?
Tecnicamente, dal punto di vista amministrativo, le imposte di successione appartengono infatti alla categoria delle tasse di registro. Esse sono pagate in seguito alla registrazione di certi atti testamentari o di devoluzione legittima di eredità o di donazione. Sostanzialmente sono tuttavia un istituto del tutto diverso.
Se una imposta colpisce il trapasso di un podere del valore di 100.000 franchi per compra vendita da Tizio a Caio; e se l’imposta, come accade in Italia, è di 10.000 franchi (faccio astrazione da certe stravaganze straordinarie recenti, che crescono la media a 25.000 franchi), il risultato è uno solo ed è certo: diminuire il numero dei contratti. Chi acquisterebbe volontieri al prezzo di 100.000, non acquista più così volontieri o non acquista affatto al prezzo di 110.000 franchi; e pretende un ribasso.
Chi venderebbe, incassando 100.000, non vende più se deve ribassare il prezzo a 95.000 od a 93.000 o forse 91.000 allo scopo di rendere appetibile l’acquisto per il compratore. Il podere resta presso chi lo ha, ossia di chi ha dimostrato di avere l’intenzione di venderlo, di disinteressarsene, invece di andare a chi ha dimostrato il desiderio di possederlo, ossia di interessarsene.
Se il venditore vendeva perché non aveva i mezzi o il tempo o la capacità o la voglia di curare il podere, la mancata vendita impedisce e limita la distribuzione più economica dei capitali, li fa restare presso chi li utilizza poco e limita il reddito nazionale, fonte unica di soddisfacimento dei bisogni pubblici e privati. Ciò accade perché le tasse di registro e bollo influiscono sulla volontà umana e la distolgono dall’applicarsi nel modo più produttivo. Le imposte di successione non dipendono invece menomamente dalla volontà umana. L’uomo non può prolungare di un attimo il momento della morte allo scopo di allontanare il pagamento dell’imposta di successione sul suo patrimonio.
Proprio non ci può far nulla. Voglia o non voglia, i suoi eredi debbono pagare quando il gran giorno dell’ultimo viaggio arriva. L’imposta di successione è un’imposta sul capitale, prelevata ad intervalli incerti ed irregolari nel tempo, la cui lunghezza è determinata dalla morte dei successivi possessori.
Essa ha un difetto non piccolo dovuto appunto alla sua frequenza irregolare. In una famiglia di longevi essa è pagata ad ogni trent’anni e talvolta più; ed i successivi possessori hanno tempo di ammortizzarne il peso, distribuendolo con prestiti o con parziali realizzi sul reddito. In una famiglia, dove le morti si succedono rapide le une alle altre, l’imposta può ridurre alla rovina eredi incolpevoli e troppo giovani d’età per potere col lavoro ricostruire la fortuna paterna. I legislatori dovrebbero tener conto, come di solito non fanno, aggravando spesso la sorte degli eredi delle nude proprietà gravate da usufrutto a vantaggio altrui, delle morti rapidamente succedentisi con alleviamenti di tariffe. Faccio la riserva anche a proposito della riforma dell’imposta successoria di cui dirò subito.
Astrazion fatta da ciò, l’imposta di successione, essendo calcolata sui patrimoni, anche se è augurabile sia pagata sul reddito, può giovare potentemente all’abbassamento degli alti papaveri ed all’ingrossamento del patrimonio pubblico.
Il secondo punto è importante. Non sono entusiasta della distinzione del pubblico bilancio in ordinario per le spese correnti, a ripetizione annua e straordinario per le spese di investimento, che oggi e per pochi anni, si dovranno dire di ricostruzione.
La distinzione è alquanto incerta e può dar luogo all’abuso di far passare per straordinarie spese che sono invece a ripetizione annua e così far apparire il bilancio corrente in pareggio laddove esso è invece in disavanzo. Agostino Magliani, fervidissimo inventore di congegni contabili, aveva immaginato il bilancio ultra – straordinario per aver modo di ficcare dentro il bilancio straordinario, da coprirsi con prestiti, ogni sorta di spese ordinarie.
Al bilancio straordinario si provvede razionalmente con prestiti, non potendosi, ad esempio, domani pretendere che le imposte correnti, oltreché alle imponenti spese ordinarie, provvedano anche alle spese di ricostruzione di intere città distrutte, di ponti, strade, porti, impianti industriali, ecc. Ma c’è un’imposta, la quale, razionalmente, dovrebbe essere attribuita al bilancio straordinario ossia alle spese d’investimento; ed è l’imposta di successione.
Supponiamo che questa ad ogni 33 anni prelevi il terzo del patrimonio dei privati. Alla fine di un secolo se gli eredi non provvedono alla ricostituzione del patrimonio dei defunti, tutto il patrimonio privato è distrutto.
Se lo stato dal canto suo consuma il provento della imposta di successione in spese pubbliche correnti, nulla si crea nel patrimonio pubblico da mettere al posto del patrimonio privato scomparso. Per fortuna, le nuove generazioni provvedono, risparmiando una parte del reddito, a riempire i vuoti che la imposta di successione produrrebbe nel patrimonio nazionale. In se stessa considerata, l’azione della imposta di successione è deleteria.
Da una parte prelievo sui patrimoni privati, dall’altra mancata sua ricostituzione sotto forma di patrimonio pubblico. Ciò vuol dire decadenza, diminuzione della produttività delle terre, delle case, dell’industria. Se finora la imposta di successione non ha prodotto questi risultati, ciò si deve alla relativa poca importanza dell’imposta stessa ed all’indefesso spirito di risparmio delle nuove generazioni. Faccia quest’ultimo difetto e cresca assai il peso dell’imposta successoria e gli effetti nocivi di questa diverrebbero presto imponenti.
Se si vuole che l’imposta successoria adempia ad un ufficio importante nella distribuzione delle ricchezze, se si vuole cioè che essa prelievi ad ogni generazione percentuali in media notevoli dei patrimoni costituiti, esigenza inderogabile è che il provento di essa non sia consumato, ma prenda la forma di capitali pubblici, sia investito dallo Stato. Oggi, le opere di ricostruzione a carico dello stato possono assorbire ed al di là qualunque più alto immaginabile provento dell’imposta successoria. Soddisfatta questa condizione tra contabile e sostanziale, l’imposta successoria deve soddisfare a due altre esigenze:
In primo luogo, essa deve limitare le ricchezze possedute per eredità. Dissi altra volta che, in una società sana, duratura, i giovani debbono potere partire da situazioni non troppo disuguali. Il che si ottiene da un lato dando a tutti i giovani la possibilità di studiare, dagli asili d’infanzia alle università ed oltre, a spese dello stato, senza onere di tasse, di libri, di pensione ed altro a carico dei genitori. A nessuno deve essere vietato, solo perché è povero, di arrivare ai gradi più alti della gerarchia sociale od, in ogni modo, di farsi valere per quel che veramente egli vale.
Ma il fine si ottiene altresì decimando le fortune acquisite da tempo, cosicché i nipoti ed i pronipoti di chi formò una fortuna, non possano valersene se non in parte ed alla fine non possano valersene affatto, nella gara per la vita.
In secondo luogo, la imposta successoria deve essere congegnata in modo che gli eredi di colui che formò una fortuna, piccola o grande, con l’opera sua e con il suo patrimonio, mentre sono costretti a trasferirne allo stato una porzione sempre più grande, sino al tutto, ad ogni successivo trapasso a causa di morte, siano contemporaneamente indotti, se vogliono conservare il podere, la casa, l’industria avita, a ricostituire col lavoro e col risparmio la quota che essi debbono consegnare allo stato.
Alle esigenze ora descritte rispondono male le imposte successorie esistenti nella maggior parte degli stati; perché sono informate ad una male concepita scimmiottatura del criterio della progressività adatto invece alla grande imposta sul reddito, pilastro del bilancio normale degli stati moderni.
Risponde invece abbastanza bene – ma dove è la perfezione in quest’umili cose tributarie? – il tipo d’imposta successoria che giustamente prende il nome di «sistema Rignano» dal nome dell’italiano ing. Eugenio Rignano, il quale lo ideò.
Ho esitato lungamente nel giudizio sul sistema Rignano; ma ho finito per concludere valga la pena di fare un falò delle leggi attuali di imposta sulle successioni e donazioni e, purché siano osservate talune regole, tentare l’esperimento del sistema Rignano. Lo riassumerei, alquanto modificato e schematicamente, così: Tizio, morendo, lascia un patrimonio di 100.000 franchi. Parlo sempre in termini di franchi svizzeri, i quali hanno un senso, laddove è ignorato il significato della lira.
Il patrimonio è stato formato da lui. Con ogni probabilità non l’avrebbe formato, se non avesse sperato di trasmetterlo al figlio, al nipote, all’amico, all’opera pia, all’ente educativo, che egli vuole beneficare. Il patrimonio passa, intatto, in possesso dell’erede Caio da lui designato o suo erede legittimo. Indico, con il nome di Caio, l’insieme dei suoi eredi. La finanza si limita ad iscrivere una ipoteca, un vincolo privilegiato del valore di 100.000 franchi sulle diverse entità componenti il patrimonio.
Gli eredi possono chiedere alla finanza che il privilegio, invece che contro il podere A, sia iscritto sulla casa B, o sui titoli C, ecc. ecc., purché di valore non minore. La finanza, e ciò è essenziale, non vuole appropriarsi del podere, della casa, dell’imposta, ma del suo valore. Il podere e la impresa restano agli eredi che lo sappiano riscattare col frutto del loro lavoro. Il privilegio a favore dello stato diventa attuale, esigibile, ad un terzo per volta del suo ammontare, ad ogni trapasso successivo al primo.
Quando Caio, morendo, trapassa il patrimonio a Sempronio, questi deve pagare 33.333,33 franchi: alla morte di Sempronio, Mevio paga i secondi fr. 33.333,33 franchi: alla morte di Mevio, Sulpicio paga l’ultimo terzo e non eredita più nulla del patrimonio originario abbandonato alla morte sua da Tizio. Tutto è passato allo stato.
Caratteristica del sistema quale è da me qui descritto, è che il pagamento dell’imposta deve essere fatto in denaro. Lo stato non può ereditare una miscellanea di case, di terreni, di stabilimenti, a pezzi e bocconi, sparpagliati per tutto il paese.
Le spese di gestione supererebbero il reddito; e lo stato erediterebbe l’ombra e non la sostanza. D’altro canto, se il figlio Caio vuole lasciare intatto al figlio suo Sempronio (nipote del formatore della fortuna) il podere che vale 100.000 franchi e non decurtato di un terzo, sa cosa deve fare: risparmiare tenacemente 33.333,33 franchi perché Sempronio possa pagare il terzo senza vendere il podere. Così siamo sicuri che i patrimoni rimangono nelle mani solo di quelle famiglie, i cui successivi componenti dimostreranno ad ogni generazione di possedere qualità notevoli; di lavoro, di intraprendenza, di attitudine a far progredire agricoltura ed industrie, di attaccamento alla terra ed all’impresa, qualità siffatte da consentire ad essi di ricostituire, ad un terzo, per ogni generazione, il patrimonio antico. Coloro i quali hanno queste qualità, meritano di stare al loro posto. Essi, in sostanza, creano e ricreano giorno per giorno la loro impresa, che è cosa viva e che dura grazie al loro indefesso lavoro.
Essi paiono lavorare per sé ed invece lavorano ad incremento del patrimonio pubblico. Questo cresce in virtù non di minacce o multe o persecuzioni o violenze, ma in virtù dell’interesse che la legge stimola e fa agire.
Non è forse dovere del legislatore puntare sulle qualità creatrici, piuttosto che su quelle della distruzione? Gli altri? I deboli, gli inerti, gli oziosi, gli scialacquatori? Essi non ricostruiranno. In tre generazioni, il patrimonio avito sarà tutto passato allo stato; ed essi non possederanno più nulla. L’ultimo venuto, Sulpicio, se sarà uomo di valore, si gioverà dei mezzi che lo stato offre a tutti i giovani di valore per risalire e ricostituirà le fortune della famiglia. Se no, converrà attendere ancora.
L’istituto dell’eredità è prezioso, se congiunto al merito. In una società duratura, sarebbe delitto atroce contro il progresso sociale distruggerlo. Dove lo si era abolito, si dovette farlo rinascere entro nuovi limiti. Il sistema Rignano provvede, nelle società antiche, a costituire i limiti necessari. Le nuove generazioni possono, se il sistema funzioni, conservare le proprie posizioni solo a prezzo di una continua fatica, solo ridimostrando, ad ogni istante, col lavoro e col risparmio, il proprio diritto a conservare.
Il sistema non può funzionare senza norme particolareggiate, indubbiamente irte di complicazioni giuridiche e tecniche. Le difficoltà, gravi specie nel periodo iniziale di transizione dall’antico al nuovo, non sono tuttavia tali da non potere essere superate da uomini di buona volontà riuniti attorno ad un tavolo di discussione.
Una difficoltà particolare all’Italia non potrà essere superata con norme transitorie. Dissi sopra che all’atto del primo passaggio a causa di morte di un patrimonio di 100.000 franchi, si dovrebbe iscrivere un privilegio di 100.000 franchi a vantaggio dello stato. Ciò ha un senso, perché 100.000 franchi svizzeri sono una quantità che ha un senso. Ma un’ipoteca di 100.000 lire od un milione o dieci o cento milioni di lire italiane non ha senso alcuno. Tutte queste cifre possono domani essere molto o poco o nulla. Ritorniamo al porro unum et necessarium: nessuna riforma sociale od economica è possibile in Italia; e qualunque tentativo di riforma accresce la confusione ed il malcontento, se prima di tutto non si provvederà al ristabilimento di una unità monetaria qualunque, la quale abbia una potenza d’acquisto costante, entro i limiti in cui si può parlare di stabilità e di costanza nelle cose umane. Moneta stabile innanzitutto: il resto verrà.