Opera Omnia Luigi Einaudi

L’imposta complementare. Le detrazioni dal reddito e le loro varie specie

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 26/04/1925

L’imposta complementare. Le detrazioni dal reddito e le loro varie specie

«Corriere della Sera», 26 aprile 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 244-248

 

 

 

Dopo avere detto dei redditi che occorre denunciare ai fini della imposta complementare sul reddito, è più simpatico, per il contribuente, dire delle detrazioni che si possono fare dal totale dei redditi.

 

 

Bisogna innanzi tutto distinguere due specie differenti di detrazioni: quelle che si possono sintetizzare nelle parole detrazioni per spese e annualità passive e quelle che si dicono per carichi di famiglia. Il contribuente, il quale tenga sotto gli occhi il modulo di dichiarazione, scriverà le prime a pagina 4, le seconde a pagina 5. Importa tener ben separate le due specie di detrazione; ed il perché cercherò di spiegarlo con un esempio:

 

 

 

Tizio

Caio

Totale dei redditi 9.000 7.000
Detrazioni della prima specie (spese ed annualità passive) 3.100 1.000

Reddito netto

5.900 6.000
Detrazioni della seconda specie (carichi di famiglia) 3.300

Reddito imponibile

5.900 2.700

 

 

Ambo i contribuenti sono esenti, ma per ragioni diverse. Tizio è scapolo od ammogliato senza prole; non ha persone a carico e non ha quindi diritto ad alcuna detrazione della seconda specie. Però, pur avendo 9.000 lire di reddito, ha debiti e paga imposte diverse per 3.100 lire all’anno (detrazioni della prima specie). Il suo reddito netto, risultando di sole lire 5.900, non è tassabile. Chiamasi reddito netto quello che risulta dalla somma dei vari redditi detratte le spese ed annualità passive. Se il reddito netto non raggiunge almeno le 6.000 lire (per esempio è di sole 5.999 lire), il contribuente è esente. Può darsi che il netto raggiunga le 6.000 lire e tuttavia il contribuente sia ugualmente esente. È il caso di Caio, il quale, fortuna o disgrazia volle fosse fornito di numerosa figliuolanza ed avesse genitori e sorelle a carico. In totale egli può dimostrare di avere undici persone a carico. Ha quindi diritto a detrarre dal netto un ventesimo di questo per ogni persona a carico; epperciò, undici ventesimi di 6.000 ossia 3.300 lire.

 

 

Detraendo questa, si ottiene in lire 2.700 il reddito imponibile. Il reddito «imponibile» sarebbe quasi un reddito «ultra netto», ottenuto deducendo dal reddito già netto le detrazioni per carichi di famiglia. Perché, dirà il lettore, fare queste detrazioni una dopo l’altra e non insieme? Perché in tal modo il contribuente ha maggiori probabilità di essere esente. Gode dell’esenzione senz’altro se, come nel caso di Tizio, il reddito semplicemente netto non raggiunge le lire 6.000. In tal caso non è più necessario di preoccuparsi se vi siano o non vi siano carichi di famiglia. Se poi il netto raggiunge o supera le 6.000 lire, c’è caso di poter godere ugualmente dell’esenzione, se le persone a carico sono molte. Caio, ad esempio, che ne ha undici, è esente, perché sono immuni coloro il cui reddito ultranetto od imponibile non raggiunge le lire 3.000. Due sono adunque le ragioni dell’esenzione: non avere un reddito netto di lire 6.000, o non avere un reddito imponibile di lire 3.000. Basta una sola di queste due condizioni per essere esente.

 

 

Spiegato così il meccanismo generale delle detrazioni, comincio a dire delle detrazioni della prima specie dette per spese ed annualità passive. «Spesa» è una parola che tutti capiscono e che si capirà meglio aggiungendo che essa comprende anche le imposte e tasse. Si può cominciare a dire che il contribuente, dovendo essere tassato sul suo reddito netto, ha diritto di detrarre tutte le «spese» che riducano il reddito medesimo: quando si dice tutte si vuol dire davvero tutte, nessuna esclusa. Per ciò, ad esempio, si porteranno in deduzione tutte le altre imposte e tasse già pagate dal contribuente. L’imposta «complementare» sul reddito, come dice la parola stessa «complementare» è un’imposta aggiunta a tutte le altre imposte e tasse esistenti e vuole colpire il reddito già depurato da esse. Altrimenti sarebbe un’imposta sull’imposta. Dopo aver detto che si detraggono tutte le spese ed imposte, bisogna subito fare alcune avvertenze:

 

 

  • 1) Fa d’uopo che si tratti di una spesa vera e propria. È spesa quella somma che si è dovuto erogare per ottenere il reddito. Il negoziante che deve spendere 10.000 lire per l’affitto del negozio sopporta una vera spesa perché, senza di essa, non avrebbe potuto ottenere il reddito; ma se lo stesso negoziante paga poi 10.000 lire per l’affitto del suo appartamento privato, questa non è più una spesa nel senso finanziario. È una erogazione del reddito già ottenuto. Se potesse dedursi, come spesa, la pigione, perché non il vitto e i vestiti e il teatro e i viaggi, ecc. ecc.? Tutti i redditi si ridurrebbero a zero; o almeno al fisco rimarrebbe solo da tassare il risparmio. Ma chi confesserebbe ancora di aver fatto un risparmio, se bastasse dire di avere speso il reddito per non pagare l’imposta? Sia dunque ben chiaro che le spese sono tutte e sole quelle sostenute allo scopo di ottenere il reddito, escluse quelle che si fanno per spenderlo, quando lo si sia già ottenuto. Nove decimi di contribuenti, quando per la prima volta sono chiamati all’ufficio delle imposte, cadono a questo proposito in equivoco. All’agente – chiamiamolo ancora così, sebbene oggi il suo vero nome sia «procuratore alle imposte» – il quale gli afferma che il suo reddito è, ad esempio, di 6.000 lire, il contribuente replica, indignato, che si tratta di un’enormità, che egli non si è mai sognato di avere un tal reddito; ed eccolo a snocciolare la filza delle sue «spese»: 5.000 lire per l’alloggio, 1.000 lire al mese alla moglie per la casa, totale 12.000 lire all’anno; e poi medici e medicine, vestiti, carbone, qualche piccola scampagnata. Egli non se la può cavare con meno di 20.000 lire all’anno di spesa, a farla stretta stretta. Come può l’agente asseverare che gli restino 6.000 lire all’anno di reddito? L’agente, che lo aspettava al solito notissimo varco, non ha più che da prendere atto della confessione spontanea del contribuente: se questi confessa di spendere 20.000 lire, ciò vuol dire che le aveva guadagnate. Guardi, il contribuente, come egli era stato prudente e onesto nel fissargli un reddito di sole 6.000 lire! Complimenti per il successo del negozio, che gli dà 20.000 lire all’anno.

 

 

È probabile che, chi è cascato una volta nell’equivoco del significato della parola «spesa» non ci caschi una seconda. Ma è un equivoco frequentissimo per i principianti.

 

 

  • 2) Fa d’uopo che la spesa non sia già stata detratta. Nelle detrazioni, come nei redditi, non bisogna fare il bis in idem. Se il contribuente, negoziante, ha già detratto il fitto del negozio quando ha concordato il reddito commerciale da tassarsi con l’imposta di ricchezza mobile, ed ha fissato in lire 30.000 il reddito netto del negozio, non potrà dalle 30.000 lire dedurne nuovamente il fitto, quando compila la denuncia per la complementare. Giova osservare che i redditi singoli già tassati dall’imposta terreni, fabbricati e ricchezza mobile sono già netti dalle proprie spese di produzione; ed essendo già netti, bisogna denunciarli tali e quali, senza purificarli ulteriormente. Si devono e possono invece detrarre le imposte, per esempio quella di ricchezza mobile, pagate su quel reddito.

 

  • 3) Finalmente è necessario che le spese ed imposte si riferiscano ai redditi denunciati. Riferendomi all’articolo precedente, dirò che nei casi in cui si deve denunciare il reddito per il 1925, bisognerà detrarre altresì le spese e tasse pagabili nello stesso anno 1925, e non quelle pagate nel 1924. Se si devono invece denunciare i redditi del 1924, bisognerà detrarre le imposte pagate nello stesso 1924. Se non si conoscono ancora tutte le imposte pagabili nel 1925, si faccia riserva di rettifica od aggiunta.

 

 

Alla regola dell’anno, fa eccezione soltanto l’imposta sul patrimonio. In via di legalità pura, questa non si sarebbe dovuta detrarre affatto, perché essa non si riferisce né ai redditi del 1924 né a quelli del 1925; ma al patrimonio esistente all’1 gennaio 1920, di cui avrebbe dovuto costituire una amputazione per una volta tanto, sia pure ripartibile, per comodità di pagamento, in dieci o venti annualità. Altro è, però, la legalità stretta ed altro è l’equità. Il legislatore volle, riflettendo che in realtà l’imposta patrimoniale è pagata sul reddito, equamente riconoscere il diritto alla detrazione anche di essa. Il contribuente detragga quindi l’imposta patrimoniale, la quale essendo costante, non importa sia quella del 1924 o del 1925. Se la tassazione ancora provvisoria, detraggasi la cifra provvisoria, salvo a chiedere un supplemento di detrazione quando si conosca la valutazione definitiva.

 

 

Il contribuente, il quale abbia effettuato il riscatto della patrimoniale, conserva il diritto di detrarre per tutto il resto del ventennio o del decennio l’importo di essa, che avrebbe dovuto pagare, se non avesse effettuato il riscatto. Badisi, non l’importo pagato a titolo di riscatto, ma quello che avrebbe pagato se il riscatto non fosse avvenuto.

 

 

Chi abbia effettuato (non semplicemente richiesto) il riscatto entro il 31 dicembre 1925 ha inoltre un secondo vantaggio: di potere detrarre per i tre anni 1925, 1926 e 1927 dal suo reddito complessivo una somma corrispondente al 2% del patrimonio riscattato. Sono due vantaggi cospicui (detrazione dell’imposta che si sarebbe pagata e detrazione del 2%), i quali dovrebbero indurre molti contribuenti ad effettuare il riscatto.

 

 

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