Opera Omnia Luigi Einaudi

Libertà e legge. A proposito della militarizzazione dei ferrovieri

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 22/07/1901

Libertà e legge. A proposito della militarizzazione dei ferrovieri

«La Stampa», 22 luglio 1901

 

 

 

 

In questi giorni si sono lette sui giornali delle polemiche interessanti intorno alla militarizzazione dei ferrovieri. Il tema è ancora di attualità, poiché lo sciopero sulle Ferrovie Secondarie Sarde non è ancora finito e, sebbene il Governo abbia fatto capire che non intende ricorrere a tale mezzo, non è escluso che in avvenire possa la militarizzazione essere creduta necessaria.

 

 

La questione è duplice; e, come i giuristi direbbero, in parte si aggira intorno a questioni di diritto condito ed in parte a problemi di diritto condendo.

 

 

È legale anzitutto la militarizzazione secondo la legislazione vigente? L’Avanti! afferma di no, basandosi sul fatto che gli uomini dell’esercito permanente non possono essere chiamati alle armi se non colla loro classe, o categoria, o Arma, o Corpo, o Distretto; non mai per precetto personale, ossia individualmente, come qui sarebbe il caso nel richiamo dei ferrovieri. Ma l’Esercito risponde che il testo unico delle leggi sul reclutamento attualmente in vigore consente la facoltà di chiamare alle armi i militari in congedo per precetto personale, tanto nel caso di militari ascritti alla milizia mobile, quanto nel caso di militari appartenenti alla milizia territoriale.

 

 

Si aggiunga che nel 1898 la chiamata dei ferrovieri non fu fatta per precetto personale, ma sebbene col mezzo di Manifesto pubblicato dai Distretti militari in tutti i Comuni del regno, col sistema cioè seguito per tutte le chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato, a qualunque classe o categoria appartengano.

 

 

L’Avanti! aggiunge che la militarizzazione è illegale anche per un altro verso, e cioè perché la legge sul reclutamento chiaramente stabilisce che i richiami sotto le armi si debbano fare unicamente per motivi di ordine militare; ma anche qui l’Esercito trova l’asserzione erronea, perché il Governo può richiamare alle armi i militari in congedo per ragioni indicate colla parola generica eventualità, la quale comprende sicuramente l’obbligo in cui può trovarsi il Governo di assicurare il normale funzionamento del servizio ferroviario, che ha tanta importanza pubblica.

 

 

Per ultimo si assevera da taluni che la militarizzazione è, non solo illegale, ma inefficace perché i ferrovieri richiamati possono ritardare otto giorni a presentarsi senza incorrere in reato; ed in otto giorni uno sciopero può essere dichiarato e vinto.

 

 

Ed anche qui si replica che la legge sul reclutamento consente il ritardo per otto giorni solo nei casi di chiamata alle armi per scopo d’istruzione o di rassegne. Quindi i richiamati per eventualità, i quali ritardassero, potrebbero essere dichiarati subito disertori e come tali puniti dal Codice penale militare.

 

 

La questione, come è facile vedere, è abbastanza elegante e complicata: ed a voler dire la verità, rimangono dei dubbi se, sulla base delle leggi esistenti il Governo possa ricorrere alla militarizzazione. Fra l’altro da molti si assevera che il termine eventualità non possa essere esteso in guisa da comprendere anche la necessità di assicurare il servizio ferroviario, quando non siano dalle interruzioni dei treni a temersi tumulti o perturbazioni dell’ordine pubblico.

 

 

La conseguenza logica di questi dubbi è questa: che si debba presentare un disegno di legge per regolare la militarizzazione dei ferrovieri. In tal modo si saprà con precisione se il Governo ha o non ha la facoltà di militarizzare; per quali motivi lo possa fare; per quali periodi di tempo; e si potranno stabilire delle garanzie per i ferrovieri militarizzati.

 

 

Purtroppo è da prevedere che un siffatto disegno di legge non sarà presentato mai. Perché in Italia si preferisce l’arbitrio alla legalità. Si scambia con la libertà uno stato di cose in cui non si sa dove finisca il lecito e dove cominci l’illecito, e si lascia che i Governi successivi adottino le interpretazioni più contraddittorie.

 

 

Oggi un Governo conservatore applica la militarizzazione od emana dei decreti-legge; ed i partiti estremi lo accusano di fare opera illegale. Domani un Governo liberale non vuole la militarizzazione e si tiene lontano dai decreti-legge; e gli avversari lo rimproverano di condurre il Paese alla rovina.

 

 

Ma non viene in mente a nessuno che la vera libertà non sta nell’arbitrio di fare o non fare, a seconda dell’opinione politica, ma può essere tutelata soltanto dalla legge, la quale indichi che cosa il Governo può e non può fare.

 

 

Dica la legge quando e come e perché un Governo può militarizzare i ferrovieri od emanare dei decreti-legge. Tutti sono d’accordo che in certi casi gravissimi occorre militarizzare od emanare dei decreti-legge, specie in materia finanziaria. Ma finora, siccome la legge non diceva nulla, i Governi hanno commessi degli abusi.

 

 

Quando ci fosse una legge, si potrebbe dire fin dove giunge la facoltà del Governo e dove comincia l’abuso.

 

 

Ciò può spiacere ai politicanti affetti da giacobinismo reazionario o rivoluzionario; ma è conforme ai principii di libertà vera.

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