Opera Omnia Luigi Einaudi

Le riforme urgenti nell’imposta patrimoniale

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/06/1921

Le riforme urgenti nell’imposta patrimoniale

«Rivista di economia e finanza», giugno 1921, pp. 5-14

 

 

 

Al Comm. Antonio Ascari,

 

 

Torino, 9 maggio 1921,

 

 

Egregio Commendatore,

 

 

Ella mi scrive pregandomi di darle qualche pagina per una nuova rivista che ha in animo di inaugurare. In verità agli inviti di collaborazione sono costretto colla assoluta mancanza di tempo a rispondere negativamente. Ma stavolta l’invito mi veniva da Lei, che, sebbene ora per meritato riposo fuori dell’amministrazione, è sempre ricordato come il «papà» della famiglia degli agenti delle imposte italiani; sicché, a rifiutare il suo invito, mi sarebbe parso di recar offesa a questi benemeriti funzionari, alla cui elevazione culturale Ella vuole seguitare a contribuire con la sua rivista.

 

 

Ella, scrivendomi, ha voluto forse avermi più arrendevole, affermando che la sua rivista vuole, in materia finanziaria, tener per guida il contenuto di un mio recente articolo, che tutto si riassume nel titolo Macchina indietro?. Non credo, perché la convinzione della necessità di rivedere la legislazione fiscale di guerra in nessuno è così viva come nei funzionari che la debbono applicare. Credo di essere in buona compagnia di contribuenti e di funzionari insieme, affermando che, troppo di farraginoso, di improvvisato, fu costrutto durante la guerra sotto la pressione dell’urgenza; e troppe iniquità diventarono legge dopo l’armistizio per ingraziarsi la trionfante bestia demagogica; perché oggi non convenga riprendere in esame la legislazione fiscale recente, sfrondarla, emendarla, renderla tollerabile ed equa. E siccome parlare in generale poco giova ed è bene venire al concreto, dirò quali riforme essenziali occorre apportare ad una delle maggiori nuove imposte, quella patrimoniale.

 

 

L’esperienza ha dimostrato quanto fosse erroneo il principio in base a cui l’imposta patrimoniale fu nel 1919 decretata in Italia.

 

 

Errore che l’imposta dovesse essere un prelievo sul patrimonio per pagare i debiti della guerra o parte di essi. Non si pagò nessun debito; non lo si pagherà finché l’imposta durerà; ed ogni anno si inventerà un nuovo pretesto, oggi il pane e domani un’altra cosa, per far adempiere alla patrimoniale lo stesso ufficio a cui adempiono tutte le imposte: ossia entrare nel fondo generale del bilancio per servire alle spese correnti.

 

 

Finché il bilancio in generale non sia in avanzo, è assurdo chiacchierare di rimborso di prestiti e se all’avanzo si arriverà, ciò accadrà per merito di tutte le imposte e non di una sola, e massimamente accadrà per merito delle economie.

 

 

Errore che l’imposta dovesse essere sul serio pagata sul patrimonio. La rateazione distruggeva nel momento medesimo il principio; poiché riconosceva che, sotto pena di disastrose liquidazioni, bisognava dar modo al contribuente di pagare col reddito.

 

 

Errore che l’imposta dovesse riferirsi ad un punto fisso: l’1 gennaio 1920.

 

 

Ogni cosa muta, e tanto più rapidamente muta in questi tempi di rapide variazioni monetarie. Oggi, a distanza appena di un anno, le valutazioni ai fini della patrimoniale sono diventate roba da archivio. Titoli valutati 300 valgono 40 e si avviano a valer zero; altri hanno perso il 50, il 30, il 10% del loro valore. Alcuni hanno guadagnato e forse guadagneranno ancor più in avvenire. Terreni e case seguitano ad essere valutati provvisoriamente secondo criteri empirici e sperequati ed è obbligatoria per legge una valutazione definitiva in base ai valori dell’1 gennaio 1920, i quali non risponderanno affatto ai valori correnti nel momento in cui la valutazione si farà. A chiari segni si vede che i valori gonfiati dall’1 gennaio 1920 non potranno resistere a lungo anche in questo campo, se la rivalutazione della lira diventerà un fatto stabile. L’imposta patrimoniale si avvia ad essere un mosaico di valori differentemente stimati, cagione di ire, di confronti odiosi, di lamentate ingiustizie. Errore che potesse dirsi unica un’imposta ripartita in dieci e vent’anni; e di qui le conseguenze inopinatamente disastrose del privilegio fiscale, che per le imposte annue e reali erasi dimostrato innocuo. Arenata la negoziazione degli immobili, impedito il credito fondiario, messe in pericolo le ipoteche accese in passato con somma prudenza su stabili.

 

 

Errore che i beni mobili fossero capaci ad un pagamento più rapido dei beni immobili. I proprietari fondiari ebbero il vantaggio di pagar poco, grazie ai coefficienti empirici 325 e 25; e per giunta pagarono in 20 anni. I proprietari di titoli pagano assai, su valori in parte scomparsi e pagano in 10 anni; sicché molti vedono assorbito dall’imposta l’intiero reddito; i modesti risparmiatori, i quali acquistarono consolidato in tempo di guerra, ora lo debbono vendere per fronteggiare acerbissimi balzelli, ed a giusta ragione si inquietano vedendo i loro scettici compagni scansare ogni tributo per la bassa valutazione degli immobili acquistati e contemporaneamente locupletarsi per l’aumento del loro valore.

 

 

Mentre scrivo, mi giunge una lettera, una delle tante, di un risparmiatore, il quale in anni di lavoro prestato presso uno stabilimento industriale, aveva risparmiato e denunciò alla data dell’1 gennaio 1920, il seguente patrimonio:

 

 

Consolidato 5%  

L. 25.000

Buoni del tesoro quinquennali  

” 10.000

Azioni della Società Anonima E. C.

” 70.000

Azioni della Società Anonima O. M. T.

” 50.000

Azioni della Società Anonima S. V. T. E.

” 5.000

Azioni della Società Anonima I.

” 10.000

 

Totale

L. 170.000

 

 

In seguito ai disastrosi risultati dei bilanci, le aziende metallurgiche E. C., O. M. T., S. V. T. E. ed I. non danno quest’anno alcun dividendo. Il mio patrimonio mi rende quest’anno e Dio sa per quanti anni ancora:

 

 

per titoli del consolidato

L. 1250

e per buoni del tesoro

” 500

Totale

L. 1750

In grazia alla nota legge che regola l’aumento del prezzo del pane mi venne comunicato, giorni or sono, che dall’aprile 1921 al giugno 1922 debbo pagare

L. 1854.70

Siccome in questo periodo di tempo mi restava ancora a pagare sei quote, diremo ordinarie, sommanti a

L. 467.50

così dovrò pagare

L. 2322.20

e cioè L. 572.20 in più del ricavo dei frutti dell’intiero patrimonio.

 

 

 

Così questo mi è e mi sarà per vari anni un peso non indifferente sul misero mio bilancio e dovrò farvi fronte coll’esiguo stipendio che percepisco dal mio impiego, col quale stipendio devo mantenere moglie e due figli, uno dei quali è studente al politecnico di Milano ed ancora far fronte alla tassa fuocatico comunale e ad altre tasse che da quel fittizio patrimonio continuamente nascono. Sembrami che ciò sia una vera e propria ingiustizia!

 

 

Ed ingiustizia somma lo è veramente, se si pensa ai bilanci di 20 e di 30 mila lire all’anno di famiglie operaie, sui quali non grava un centesimo di imposta diretta e se si ricorda il caso di quel manovratore tramviario di Milano, il quale ricorse alla Commissione comunale dell’imposta di famiglia contro un accertamento di L. 13000 ed un’imposta di L. 214 nel 1921, allegando che l’intiero guadagno suo e dei suoi figli in L. 32.225 non bastava alle più urgenti necessità della vita, fra cui allegava L. 9885 per carne (3 kg. al giorno per 6 persone), L. 3000 per vino, L. 6000 per vestiario, L. 1500 per gas, L. 1250 per pulizia, biancheria personale e naturalmente solo L. 440 per fitto di casa. L’operaio milanese in perfetta buona fede si considererebbe sfruttato dal padrone di casa se questi pretendesse un prezzo meno disadatto al valore corrente della casa locata ed afferma di aver dato il voto ai socialisti per liberarsi dagli sfruttatori e non per essere costretto a pagare l’imposta di famiglia.

 

 

La borghesia italiana è lontanissima da queste aberrazioni, le quali provengono da ignoranza intorno ai compiti dello Stato, alla natura delle imposte e dall’accecamento prodotto dalla predicazione d’odio dei socialisti. Ma giustamente non crede che sia ragionevole ed utile allo Stato conservare imposte le quali sono sperequatissime e qui asportano tutto il reddito e riducono alla disperazione i risparmiatori – ossia la classe più utile economicamente alla collettività nel momento presente mentre altrove incidono timidamente o addirittura non sono sentite.

 

 

Ecco perciò le riforme che mi sembrano necessarie nell’assetto dell’imposta di famiglia e le quali dovranno essere attuate appena nel Parlamento non domini più lo spirito distruttore e demagogico dell’ultima legislatura.

 

 

1) Ritornare al concetto informatore della riforma Meda, ossia dell’imposta patrimoniale permanente e mite, avente per iscopo di integrare la contemporanea imposta sul reddito, anch’essa ad aliquote ridotte.

 

 

2) Se non si vuole d’un tratto abbandonare il mito dell’imposta unica, che fa un diffalco dal patrimonio, ritornare almeno, come espediente provvisorio, al sistema del riparto in 30 anni sancito dal decreto legge 24 novembre 1919, che sotto questo rispetto era di gran lunga preferibile al 10 e 20 del decreto legge 22 aprile 1920.

 

 

3) A facilitare il ritorno alla ragionevolezza senza suscitare opposizioni, che tuttavia sarebbero infondate, del tesoro, dire cosa fatta capo ha per quanto tocca le tre prime annualità 1920, 1921 e 1922. Rimangano le rateazioni e le aliquote quali sono, per questi tre anni. Ma nel 1922 la Finanza non richieda altro ai contribuenti decennali, ossia ai contribuenti che oggi, per avere il loro patrimonio composto per più del 60 per cento di beni mobili, devono saldare l’imposta patrimoniale in 10 anni. Certamente, è ingiusto riconoscere che il pagamento decennale e la mancata revisione degli imponibili per i primi tre anni sono un errore e tuttavia mantenerlo. Ma i contribuenti sono ragionevoli e volentieri riconosceranno essere un minor male adattarsi all’ingiustizia oramai avvenuta, piuttostochè non ottenere nulla, per la riluttanza del Tesoro a restituire il maltolto.

 

 

Inoltre, rassegnandosi, essi facilitano l’opera dell’amministrazione, a cui non impongono novità burocraticamente difficili ad attuarsi; e tolgono così un altro ostacolo alla riforma.

 

 

4) Abolire la distinzione assurda astrattamente e ingiusta praticamente fra contribuenti che pagano in 10 anni e contribuenti che pagano in 20 anni. È questo un vero privilegio di classe a favore dei proprietari fondiari, ossia, come dissi sopra, di quella categoria di contribuenti che finora paga su imponibili più miti e non ha subito svalutazioni patrimoniali simili a quelle dei possessori di patrimoni mobiliari.

 

 

L’abolizione delle diverse periodicità fa però sorgere un problema: nei primi 3 anni i contribuenti mobiliari o decennali avrebbero pagato il doppio dei contribuenti fondiari o ventennali. Se nel 1923 cominciasse senz’altro un nuovo sistema, questi ultimi rimarrebbero avvantaggiati per sempre per un ammontare cospicuo di tributo.

 

 

Una soluzione perfetta non è facile trovarla. Io crederei che un temperamento equitativo accettabile potrebbe essere il seguente: i contribuenti fondiari o ventennali paghino nel secondo semestre del 1922 un saldo per il primo periodo triennale uguale a tre annualità del loro debito d’imposta. Così essi avrebbero pagato entro il 1922 sei annualità su 20; ed i contribuenti decennali ne avrebbero pagato tre su 10; ed amendue le categorie sarebbero riportate allo stesso livello. Il conguaglio, per essere perfetto, dovrà dar luogo a qualche correzione; ma trattasi di un semplice problema di sconto, che l’amministrazione è in grado di risolvere appieno nel regolamento.

 

 

A tutta prima, può sembrar strano che in una proposta di «sgravio» si mette innanzi il concetto di raddoppiamento del carico d’imposta su metà dei contribuenti. In realtà, il concetto si ispira all’idea fondamentale di questo articolo: rendere equa e perequata l’imposta. Anche pagando d’un colpo tre altre annualità, i contribuenti fondiari avranno sempre pagato meno dei contribuenti mobiliari; ed il loro, come quello degli altri, sarà stato un sacrificio momentaneo per uscire fuori da una situazione intollerabile anche per essi.

 

 

5) A rendere meno grave il loro sacrificio io vorrei che il principio del cosa fatta capo ha trovasse applicazione anche per quanto ha tratto alla valutazione degli imponibili. Per il triennio 1920-22 restino ferme le valutazioni fatte all’1 gennaio 1920. Ci saranno i danneggiati ed i beneficati; i possessori di consolidato 5% avranno pagato su 87 anche se il titolo vale 80 o meno; i possessori di certe azioni avranno pagato sul doppio o sul triplo del valore corrente; i proprietari di terreni avranno pagato in media su assai meno del valore reale. Ripeto: la giustizia assoluta è impossibile a raggiungersi in materia tributaria; ma sovratutto è impossibile attuarla retrospettivamente. L’imposta fondiaria non è sperequata da anni e forse da secoli? Sarebbe già un gran bel risultato perequare per l’avvenire. Paghino dunque i proprietari fondiari tre annualità d’un colpo nel secondo semestre del 1922 e si salvino dal pericolo oggi esistente di dover pagare poi gli arretrati a partire dal 1920 sulla differenza tra la valutazione provvisoria e quella definitiva.

 

 

6) Con gli espedienti ora indicati, il triennio 1920-922 sarà stato un periodo di prova, di inizio del nuovo meccanismo: un po’ sgangherato ed approssimativo, ma utile a mettere l’amministrazione sulla via, a permetterle di assuefarsi al nuovo compito e procedere poi speditamente innanzi.

 

 

Col 1923 dovrebbe cominciare un nuovo periodo. I contribuenti avrebbero già tutti pagato o 3 annualità su 10, ovvero 6 su 20; il che corrisponde ad averne pagate 9 su 30. Mantenendo per il momento fermo il concetto dell’imposta patrimoniale unica, divisa in tante annualità, i contribuenti dovrebbero ancora tutti solvere 21 annualità. Questo periodo si potrebbe acconciamente dividere in tre successivi settenni, dal 1923 al 1929, dal 1930 al 1936 e dal 1937 al 1943. Al principio di ognuno di questi periodi si dovrebbe fare una nuova denuncia ed una rivalutazione di tutte le entità patrimoniali. Il patrimonio tassabile non rimarrebbe fisso per un trentennio, con tutte le conseguenze relative; ma sarebbe quello che era, per consistenza e per valore, al principio di ogni settennio.

 

 

Se sette anni paiono troppi, si potrebbero dividere i 21 anni in sette periodi di tre anni ciascuno. Il problema non è tanto di equità, quanto di possibilità amministrativa. È in grado l’amministrazione ad ogni tre anni di rivedere gli accertamenti? Forse si, dato che deve già rivedere gli accertamenti per l’imposta sul reddito. In tal caso, si scelga il triennio invece del settennio; ché quanto più breve è il periodo, tanto meno hanno probabilità di durare gli errori di valutazione e di accertamento.

 

 

7) Per gran fortuna, si potrebbero far fare le nuove denuncie per il settennio 1923-929 o per il triennio 1922-925 per l’imposta patrimoniale contemporaneamente alle prime denuncie per l’imposta complementare sul reddito. L’applicazione di questa fu già rinviata all’1 gennaio 1922.

 

 

Praticamente, non farebbe gran differenza per l’erario rimandarne ancora l’attuazione all’1 gennaio 1923; ma facendo però fare le denuncie nel giugno-agosto 1922. Anche ora le denuncie non potranno farsi prima; né i redditi potranno iscriversi a ruolo prima della rata di ottobre e più probabilmente dicembre 1922. Tanto vale rinviare l’attuazione ed insieme l’esazione dell’imposta sul reddito al 1923, esigendo la prima rata nel febbraio 1923 cosicché essa coincida con la prima rata del nuovo periodo della patrimoniale.

 

 

All’1 luglio 1922 i contribuenti dovrebbero fare una doppia dichiarazione:

 

 

1) quanto hanno incassato di reddito nell’anno solare 1921; 2) quale patrimonio essi possedevano all’1 gennaio 1922, secondo le valutazioni correnti nella media dell’anno 1921.

 

 

Le due dichiarazioni coinciderebbero nel tempo; si controllerebbero per le partite e metterebbero in chiaro che si tratta di due tributi intimamente connessi. La vessazione per i contribuenti, chiamati a fare la duplice dichiarazione nel tempo stesso e magari sullo stesso foglio, sarebbe minore. Ad ogni tre anni i contribuenti ripeterebbero la dichiarazione, tenendo conto della consistenza, dei valori e dei redditi dell’anno precedente.

 

 

6) Nella dichiarazione da farsi all’1 luglio 1922 si dovrebbero buttare a mare i coefficienti empirici 325 e 25 per i terreni e fabbricati; e si dovrebbe scegliere un criterio conforme a realtà. Il più semplice a me pare sia quello di far dichiarare il reddito netto ottenuto nell’anno precedente, ovvero, se un anno sembra insufficiente, nel triennio precedente. È un dato che ad ogni modo deve essere chiesto ai fini dell’imposta sul reddito; e si può utilizzarlo, capitalizzandolo al 4%, come del resto prescrive il decreto legge 22 aprile 1920, anche ai fini dell’imposta patrimoniale. Si osserva che i contadini proprietari conoscono meglio il valore capitale che non il reddito dei loro terreni, per i confusissimi concetti che essi hanno intorno a ciò che è spesa di produzione e spesa consuntiva di famiglia.

 

 

L’osservazione è sennata; e potrebbe indurre a chiedere anche il prezzo corrente o di mercato dei terreni e delle case. A solo scopo di controllo però; perché sarebbe erroneo introdurre due concetti diversi nella valutazione e perché i valori correnti dei terreni e dei fabbricati non hanno oggi caratteri normali e generali. Per lo più trattasi di casi singoli, che non si potrebbero generalizzare senza gravissimi errori e di valori provvisori, soggetti a sbalzi fantastici.

 

 

9) Fatta contemporaneamente la denuncia, bisognerebbe estendere alla imposta patrimoniale il diritto ad ottenere le medesime detrazioni per carichi di famiglia che sono sancite per l’imposta sul reddito. La mancanza di queste detrazioni è uno di quei vizi che hanno più irritato e disgustato i contribuenti. La contemporaneità gioverebbe altresì a tener conto della condizione disagiata di quei modesti risparmiatori, i quali vivono esclusivamente del frutto dei loro risparmi; e, non possedendo alcun reddito di lavoro, oggi sono ridotti alla disperazione dalla ferocia con cui la patrimoniale incide sul loro modestissimo reddito.

 

 

10) Finalmente, la divisione del periodo in trienni risolverebbe automaticamente la grossissima questione del privilegio fiscale. La questione è sorta dalla lunghezza del periodo, dalla incertezza delle valutazioni e dalla impossibilità pratica di conoscere l’onere gravante sui singoli immobili. Facendosi le denuncie e le valutazioni ad ogni triennio, è chiaro che l’obbligo del contribuente ed il diritto della finanza si limitano a quel periodo; ed anche il privilegio fiscale dovrebbe limitarsi a quel periodo stesso. Qualche inconveniente ci sarebbe pur sempre, a cui però sarebbe meno disagevole ovviare consentendo che il privilegio fiscale si limiti ad un massimo, ad es., del 5% del valore capitale dei singoli beni cadenti nel patrimonio. Compratori e creditori ipotecari sarebbero avvertiti; e la finanza correrebbe gran rischio, trattandosi di un’imposta similissima in tutto alle altre imposte annue, per le quali non si pensò mai fossero necessari privilegi esorbitanti per lunghezza di tempo e per valore.

 

 

Si potrebbe aggiungere parecchio a chiarimento dei concetti esposti fin qui; ma poiché questi mi paiono i fondamentali, giova attendere, prima di entrar più addentro nell’esame del problema, che siano discussi quei concetti e trovati accettabili.

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