Le riduzioni tributarie sulle anticipazioni e le cambiali
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/12/1907
Le riduzioni tributarie sulle anticipazioni e le cambiali
«Corriere della Sera», 23 dicembre 1907
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 567-572
Le riduzioni già deliberate della tassa sulle anticipazioni e sulle cambiali sono il primo accenno ad una riforma di quelle tasse sugli affari che compongono la più ingarbugliata branca della nostra pubblica finanza e tanto duramente pesano sullo sviluppo dei commerci e delle industrie. Per molti le «tasse sugli affari» risvegliano l’idea di gravami imposti su coloro che fanno affari, che con gli affari si arricchiscono e possono quindi agevolmente pagare qualche tributo allo stato in occasione dei loro arricchimenti. Chi pensi tuttavia che le tasse sugli affari comprendono non soltanto l’imposta sulle successioni, teoricamente giusta ed abbastanza ben congegnata praticamente nel nostro sistema legislativo, ma anche le tasse di registro sulle trasmissioni dei beni immobili, mobili e di merci, sugli appalti, sulle locazioni, sulle obbligazioni e liberazioni di somme e valori, le tasse giudiziarie, le tasse di bollo, le tasse di negoziazione sui titoli, di anticipazione contro deposito e pegno, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi, le tasse ipotecarie, le tasse sulle concessioni governative, ecc. ecc., si persuaderà di leggieri che non v’è atto della vita civile ed economica di un cittadino il quale non sia soggetto a una delle numerosissime tasse cosiddette sugli affari. Se si aggiunga che l’insieme di codeste tasse è un disorganico affastellamento di norme in parte ereditate dal regime francese ed in parte aggiunte via via sotto la pressione dei bisogni fiscali, che le contraddizioni fra i testi di legge sono numerose e l’oscurità loro siffatta che bene spesso vi si smarriscono uomini peritissimi per lunga esperienza, che le aliquote sono alte e feroci le multe contro i contravventori, si avranno motivi bastevoli a spiegare l’urgenza di una riforma intesa a semplificare, ordinare e mitigare la arruffata matassa tributaria. Una commissione reale lavora da qualche anno a preparare la riforma; e della prossima presentazione di un disegno di legge sulle tasse di bollo si ebbero ripetuti annunci. Frattanto, poiché da noi le riforme grandi ed organiche si fanno sempre aspettare a lungo, possiamo contentarci che l’urgenza di agguerrire gli istituti di emissione e gli altri istituti di credito contro i pericoli della crisi abbia affrettato almeno l’attuazione di alcuni parziali ritocchi a due fra gli istituti tributari maggiormente meritevoli di riforma.
Che la tassa sulle anticipazioni contro deposito o pegno di titoli o di merci non fosse consona al nuovo sviluppo del credito era cosa oramai manifesta. Lasciando da parte la tassa sulle operazioni compiute dalle private case di pegno, che è di lire 1,80 per ogni 1.000 lire e per semestre, la tassa sulle operazioni compiute da società ed istituti è attualmente di 1 centesimo al giorno e per ogni 1.000 lire effettivamente anticipate contro deposito di titoli o di merci, ossia di lire 3,65 all’anno per ogni 1.000 lire. Il provento dell’imposta non è stato mai molto grande, poiché da 541.000 lire nel 1899-900 scemò a lire 490.000 nel 1900-901 per scendere ancor più fino al 1903-904, quando rese solo 463.000 lire, risollevandosi alquanto in seguito, ma solo sino a toccare le 547.000 lire nel 1905-906. La ragione dello scarso rendimento della tassa è segnatamente la grande concorrenza che alle operazioni di anticipazioni fanno quelle di riporto, preferite dal pubblico per la forma sbrigativa e più ancora per il duplice vantaggio che esse offrono, in confronto di quelle di anticipazione, di essere soggette a una tassa fissa minima (lire 4,80 per i privati e lire 2,40 per gli agenti di cambio, senza distinzione di valore e di somma), e di non imporre alcuna riduzione sui prezzi di borsa. Rispetto all’onere della tassa, è chiaro che per le operazioni di una certa durata o di un valore non troppo esiguo convenga assai di più il riporto, che non l’anticipazione, soggetta alla gravosa imposta del 3,65 per mille.
Si aggiunga che gli istituti di emissione – ai quali sono vietati dalla legge bancaria i riporti – possono concedere anticipazioni solo fino ai quattro quinti del valore di borsa, per le rendite, e ai tre quarti per gli altri titoli garantiti dallo stato e per le cartelle fondiarie; limiti questi poco comodi per i possessori di titoli, i quali si preoccupano sovratutto della entità delle somme, che possono essere messe a loro disposizione; preferendo perciò i riporti, su cui gli scarti sono assai più tenui.
La questione non è tale da interessare soltanto gli istituti di emissione, danneggiati dalla concorrenza degli istituti di credito ordinari, cui è consentito fare operazioni di riporto; ma interessa anche il pubblico, poiché le operazioni di anticipazione possono costituire una valida difesa per il mercato delle rendite, offrendo il mezzo ai detentori di procurarsi le disponibilità di cui abbisognano senza ricorrere alla vendita, la quale, segnatamente nei momenti di penuria monetaria, esercita influsso sfavorevole sui prezzi. Nella ultima crisi è risaputo come la Banca d’Italia poté venire in aiuto del mercato appunto mercé una operazione di anticipazione, sui titoli ferroviari posseduti dalle meridionali. Appunto per la elevatezza della tassa, le operazioni di anticipazioni sono assai meno copiose in Italia che all’estero: al 31 dicembre 1906 ai 579 milioni di anticipazioni della Banca di Francia, la Banca d’Italia poteva contrapporre solo 53 milioni. Al 21 novembre di quest’anno la Banca di Francia aveva anticipato 653 milioni (767 al 5 dicembre), mentre la Banca d’Italia al 20 novembre raggiungeva solo i 69 milioni di lire. È evidente come la elasticità di movimento delle nostre banche sia assai minore di quella francese, il che può loro impedire di esercitare una influenza benefica nei momenti difficili.
Il disegno di legge presentato alla camera migliora sotto due rispetti la situazione attuale. In primo luogo riduce la tassa da un centesimo al giorno a mezzo centesimo per le anticipazioni in genere contro deposito o pegno di merci, titoli o valori ed a un quarto di centesimo quando il deposito o pegno sia costituito esclusivamente da titoli dello stato o garantiti dallo stato. È una forte riduzione, che diminuendo l’onere a 1,825 e a 0,91 lire per ogni 1.000 lire all’anno potrà per le operazioni a non lunga scadenza e per somme non grandi mettere in grado gli istituti di emissione, le casse di risparmio e gli altri enti, a cui dalle leggi o dagli statuti non sono concessi i riporti, di venire in aiuto del mercato. Sotto un altro aspetto il disegno di legge è utile: perché scema lo scarto imposto agli istituti di emissione, consentendo loro di anticipare sino alla totalità del valore dei buoni del tesoro ordinari, ai nove decimi del valore di borsa dei titoli di debito pubblico dello stato, dei buoni del tesoro a lunga scadenza, dei titoli garantiti dallo stato o dei quali lo stato abbia garantito gli interessi, e delle cartelle di credito fondiario; fino ai tre quarti del valore per le cartelle dell’istituto di credito agrario di Catanzaro, sino ai quattro quinti del valore dei titoli pagabili in oro, emessi o garantiti da stati esteri. Lo scarto imposto, data la brevità del termine per cui sono consentite le anticipazioni (quattro mesi), appare sufficiente ad assicurare gli istituti sovventori contro ogni pericolo di ribasso dei titoli, che sono scelti del resto tra i più solidi.
Anche per le cambiali la gravezza della tassa, se non aveva impedito che il provento del cespite crescesse in misura abbastanza cospicua, imponeva un gravame al commercio ed all’industria, contro di cui vivissime erano e sono le lagnanze ed i tentativi di reazione. Le tasse di bollo graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio, emessi o tratti nel regno o provenienti dall’estero rendevano nel 1898-99 lire 7.518.012; e con un aumento incessante giunsero a lire 8.287.512 nel 1901-902, a lire 9.355.241 nel 1904-905 per toccare i 10 milioni ed 86.000 lire nel 1905-906. L’aumento, notevolissimo, si spiega coll’accresciuto fervore della vita economica italiana e colla sanzione che la legge contiene per le cambiali irregolari nei rapporti alle quali è negata l’efficacia cambiaria, onde il timore rende poco frequenti le infrazioni.
D’altra parte non mancano fra i commercianti vive le lagnanze e le richieste di una riduzione della tariffa della tassa, che induce talvolta a rinunciare alle garanzie consentite dalla forma cambiaria; ovvero ad adottare accorgimenti non sempre utili dal punto di vista generale. L’uso invalso fra i privati e gli istituti di credito di farsi rilasciare titoli cambiari in rapporto ad operazioni di varia natura, sia per averne garanzie di terzi sotto forma di avallo o di girata, sia per premunirsi di un titolo esecutivo nel caso di inadempienza del debitore, per fermo dannoso al fisco; ma a dubbi maggiori anche dal punto di vista degli interessi generali può dar luogo invece la consuetudine delle banche ordinarie di consentire aperture di credito in conto corrente a commercianti ed industriali, aperture che vengono in tal modo a sostituirsi alle operazioni di sconto di buona carta commerciale. Finché i tempi volgono propizi, le aperture di credito riescono utili per la loro maggiore elasticità e la economia di tasse; ma è chiaro come in tempi di crisi riesca assai più difficile ad una banca, bisognosa di ottenere disponibilità di denaro contante, cedere i propri crediti in conto corrente che non scontare le cambiali possedute in portafoglio. Gli istituti di emissione, che potrebbero riscontrare la buona carta commerciale, non possono, ad esempio, assumere per proprio conto operazioni in conto corrente. La diminuzione della tassa sulle cambiali non farà scomparire le aperture di credito; il che non sarebbe nemmeno da augurare nell’interesse dei commercianti a cui giova siffatto mezzo di procacciarsi credito. Contribuirà a mantenere fra queste operazioni e quelle cambiarie propriamente dette l’equilibrio che torna sommamente utile sovratutto nei tempi difficili.
La riduzione di tassa sulle cambiali stabilita dalla legge Carcano è abbastanza cospicua, come si vede dal seguente raffronto, per le cambiali sino a 6 mesi.
Tassa attuale, coi due decimi e la tassa di quietanza | Tassa futura | |
fino a L. 100 | L. 0,17 | |
Da L. 100 a 200 | L. 0,34 | Centesimi 6 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, compresi i decimi e la tassa di quietanza. |
Da L. 200 a 300 | L. 0,46 | |
Da L. 300 a 600 | L. 0,82 | |
Da L. 600 a 1.000 | L. 1,30 | |
Da L. 1.000 a 2.000 | L. 2,50 | |
e così di seguito per ogni lire 1000, lire 1,20 in più |
Naturalmente, la tassa è raddoppiata per le cambiali aventi scadenza superiore a sei mesi, come del resto accadeva già prima; aggiungendosi la novità che le cambiali in bianco sono soggette alla tassa propria di quelle aventi scadenza superiore a sei mesi. Novità voluta all’intento di colpire specialmente gli effetti posti in essere fra i non commercianti e per causa non commerciale.
Notisi la nuova gradazione, per cui la tassa progredisce di cento in cento lire e non più a gruppi di parecchie centinaia, o di un migliaio di lire; cosicché ad esempio, le cambiali di 1.050 e di 2.000 lire, che ora pagano amendue la identica tassa di lire 2,50 pagheranno in futuro lire 0,66 la prima e lire 1,20 la seconda, con maggiore rispondenza all’importanza della somma. Giova altresì, a tal fine di giustizia, la norma per cui la tassa di bollo per gli originali degli atti di protesto cambiario, stabilita oggi indistintamente in lire 3,60 per le cambiali di qualsiasi valore, sarà graduata partendo da lire 0,50 per le cambiali non superiori a lire 50 e salendo a lire 0,60 per le cambiali da lire 50 a 100, a lire 1,20 per le cambiali tra 100 e 500 lire, a lire 2,40 per quelle fra 500 e 1.000, giungendo al massimo di lire 3,60 per le cambiali superiori a lire 1.000. È un giusto criterio di proporzionalità che in tal modo viene accolto; e dobbiamo essere lieti che ciò accada nella materia delle tasse di bollo, sinora rimasta refrattaria ai concetti più semplici di giustizia tributaria.