Opera Omnia Luigi Einaudi

L’Arbitrato obbligatorio

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 17/05/1902

L’Arbitrato obbligatorio

«La Bandiera liberale», 17 maggio 1902, pp. 1-4[1]

In estratto: Torino, Redazione e amministrazione della «Bandiera Liberale», 1902, pp. 21 («Biblioteca del lavoratore italiano» diretta da R. Cognetti De Martiis, anno I, n. 3)

 

 

 

Uno dei fenomeni più importanti occorsi in questo ultimo anno in Italia è quello degli scioperi numerosi: una vera epidemia di scioperi scoppiata tutta in una volta, subitamente, nei varii centri industriali ed agricoli della penisola. E come ripercussione di tale fenomeno, da un lato una apprensione della opinione pubblica, una inquietudine crescente fra interessati e fra estranei, per le conseguenze economiche di un tale movimento; dall’altro veri e propri risultati dannosi per l’industria e per la vita sociale, manifestantisi essenzialmente in un momentaneo arresto di produzione e in una diminuzione di potenzialità nella concorrenza.

 

 

L’opinione pubblica ha forse esagerato nelle sue apprensioni; tanto è vero che gli scioperi, allarmanti dapprima, vanno ora spegnendosi da sé a poco a poco. Né i loro effetti furono in tutto cattivi, perché servirono a dimostrare la necessità d’una maggiore applicazione delle macchine, specialmente nei lavori agricoli, e ancora il bisogno impellente d’un maggior contatto tra proprietari tenitori di fondi e lavoratori nelle campagne, tra imprenditori e operai negli opifici. Con tutto ciò una certa inquietudine non è affatto ingiustificata, anche ora che gli scioperi accennano a spegnersi: avevamo assodato con vera compiacenza una lenta miglioria nelle condizioni economiche dell’Italia, e già la nostra prudenza ci aveva fatti accorti che un arresto in questa crisi di crescenza poteva avere gravi conseguenze. E la inquietudine divenne più grande per i danni arrecati ai terzi da quegli scioperi che maggiormente colpirono la economia nazionale dal punto di vista del pubblico interesse: tali lo sciopero dei gasisti in Torino, gli scioperi dei mietitori nei centri agricoli e la minaccia incombente per troppo tempo di uno sciopero dei ferrovieri.

 

 

Fu in allora un persistente interrogare se non vi fosse il mezzo di ovviare a questi conflitti del lavoro, e l’opinione pubblica si palesò favorevole all’arbitrato. In verità questa era la risposta più facile ed ovvia: se si decidono le liti fra privati coll’adire i tribunali civili, perché non far decidere le questioni industriali da un collegio analogo a quello dei giudici, attendendo pacificamente il lodo degli arbitri senza dover sospendere il lavoro? Così è che l’opinione pubblica reclama codesta istituzione di un collegio inteso a risolvere i conflitti industriali dapprima in via di conciliazione e, ove a questa non sia possibile addivenire, mediante un vero e proprio arbitrato. Ché anzi da alcuni si va più in là. Dicono costoro: data l’attuale legislazione l’arbitrato è volontario; occorre cioè, per renderlo possibile, il consenso delle parti; e poiché la natura umana è così fatta, che difficilmente si lascia guidare interna persuasione, così è che questo sistema dell’arbitrato volontario lasci la porta aperta agli scioperi e alle sospensioni di lavoro. Ecco perché occorre, secondo costoro, una legge che regolarizzi tutto ciò e renda l’arbitrato obbligatorio. Creare un organo speciale inteso a dirimere i conflitti industriali, ed al quale si sia tenuti a presentarsi in via obbligatoria, può interessare quando si tratti di servizi pubblici, per il carattere che essi hanno di interesse generale; così dicasi delle ferrovie, del gas, delle tranvie, dell’acqua potabile, del pane e via dicendo; perché allora una sospensione del lavoro ha sempre conseguenze gravi non solo per gli interessati, ma, e più specialmente pei terzi, vale a dire per il pubblico, che del servizio gode le comodità ed i vantaggi. E i fautori dell’arbitrato obbligatorio dicono che non si può lasciare arrestarsi la vita economica di un paese per il capriccio di pochi individui. Ma allora anche nell’agricoltura si riscontra questo interesse generale; vi sono certi lavori agricoli, come p. es., la seminagione ed il raccolto, che devono farsi in determinate epoche, che hanno cioè carattere di urgenza, e pei quali una perdita di tempo può avere conseguenze gravissime. Così è interesse nazionale non lasciar deperire i ricolti. In questi casi, e in quei giorni nei quali il lavoro agricolo assume carattere di urgenza, lo sciopero diventa un vero ricatto dei lavoratori verso i proprietari. Alla lunga questi ultimi, piuttosto che correr l’alea di veder andar a male il raccolto o la seminagione, sopraffatti da un timore abbastanza giustificato, preferiranno di arrestare la produzione non coltivando o di trasformare la coltura. Per impedire un danno sociale, dicono i fautori dell’arbitrato obbligatorio, è necessario estendere tale istituto anche all’agricoltura. Di questo desiderato si sono fatti eco recentemente il Segretariato generale dell’Associazione dei proprietari agricoltori italiani, riconoscendo che l’arbitrato obbligatorio avrebbe creato una condizione favorevole all’agricoltura di fronte alla persistenza dei conflitti attuali.

 

 

Ma dai servizi pubblici e dall’agricoltura alle altre industrie è breve il passo, perché anche in queste si trova sempre un quid, una parte di interesse pubblico. Dato adunque che un danno sociale, a causa degli scioperi, si trova sempre, a poco a poco si estende il principio dell’arbitrato obbligatorio a tutti gli scioperi e conflitti del lavoro. Ed è certo che, p. es., lo sciopero in un opificio che prepari materia prima da lavorarsi poi in altre industrie, obbliga gli operai di queste alla immobilità forzata, recando così un danno gravissimo a queste industrie medesime. Ecco come, certe volte, un solo sciopero industriale può ripercuotersi nei suoi dannosi effetti sopra una grandissima estensione di interessi.

 

 

Per discutere questo argomento si possono seguire diverse vie. Se si giudica l’arbitrato obbligatorio dal punto di vista dei principii della scienza economica, esso, a mio parere, è senza dubbio da condannarsi. Ma ora le considerazioni teoriche non sono credute, a torto, più di moda; e perciò non voglio indugiarmi su questo punto. Vi dimostrerò invece che, pure accettando – ciò che io sono ben lungi dal fare – il principio dell’obbligatorietà dell’arbitrato, esso non può applicarsi in alcun modo nel momento presente.

 

 

Si afferma che siano pronti dei disegni di legge compilati dal Governo per sanzionare l’obbligatorietà dell’arbitrato. Per questa via si sarebbe spinti dall’esempio della Francia, dove è stato presentato dal ministro Millerand un progetto di legge per incanalare gli scioperi legalizzandoli e per rendere l’arbitrato obbligatorio. Questo della Francia è il tentativo più recente: in verità, esso renderebbe obbligatorio l’arbitrato solo per alcune industrie, creando però condizioni tali che lo diventi anche per tutte le altre. Nelle industrie, cioè, l’arbitrato dipende da una dichiarazione del proprietario, il quale, all’atto di assumere un operaio, gli dica che intende risolvere le eventuali controversie obbligandosi al lodo degli arbitri.

 

 

Esaminiamone brevemente il contenuto:

 

 

I. L’arbitrato è libero in ogni stabilimento industriale o commerciale con più di 50 operai. L’imprenditore farà conoscere all’operaio al momento della sua entrata se egli accetti l’arbitrato o no. Se sì, l’arbitrato diventa obbligatorio per le due parti.

 

 

L’arbitrato è obbligatorio per tutti i fornitori dello Stato in ogni concessione data dallo Stato e nelle concessioni minerarie. I Dipartimenti ed i Comuni avranno il diritto di imporre la stessa clausola per i lavori di loro dipendenza.

 

 

Come si vede, queste clausole estendono moltissimo il principio dell’arbitrato obbligatorio vincolando con esso tutta la infinita schiera degli operai obbligati nelle intraprese dipendenti anche indirettamente dallo Stato.

 

 

II. Modalità: Delegati. – Negli stabilimenti ad arbitrato gli operai nominano delegati permanenti, uno effettivo e l’altro aggiunto, ogni 50-150 operai per rappresentarli presso il principale. Essi hanno l’incombenza di ricevere i reclami del personale e di presentarli al capo dello stabilimento od ai suoi incaricati.

 

 

Conflitti. – Quando il principale non avrà ammesso i reclami, i delegati li rimetteranno per iscritto: ed entro 48 ore il principale farà giungere ai delegati operai i nomi dei suoi arbitri. Passate le 48 ore, se gli arbitri sono designati, gli operai dovranno far conoscere i nomi degli arbitri proprii, scelti in numero eguale a quello degli arbitri scelti dal principale. Se gli arbitri non sono designati, gli operai potranno decidere lo sciopero, e così pure potranno deciderlo se la sentenza non sia resa entro i 6 giorni che seguono la designazione degli arbitri operai. Voto sullo sciopero. – Lo sciopero è deciso a maggioranza semplice dei votanti in assemblea, purché i voti favorevoli allo sciopero non sieno inferiori ad un terzo degli aventi diritto a voto. Lo sciopero così deciso è obbligatorio per tutti. Il voto deve essere rinnovato almeno ogni 7 giorni.

 

 

Valore delle sentenze. – Il lodo ha valore di convenzione fra le parti per la durata di 6 mesi, trascorsi i quali si può procedere a nuove lagnanze dagli operai, ecc.

 

 

Sanzioni. – Sarà punito di prigione da un mese ad un anno e d’una ammenda da L. 100 a 2000 franchi chiunque, sia per via di fatto, violenze, minacce, doni o promesse, sia facendo temere ad uno degli operai interessati di perdere il suo impiego o di esporre ad un danno la sua persona, la sua famiglia od i suoi beni, avrà influenzato il suo voto ad uno degli scrutini previsti dalla presente legge. Sarà punito da un’ammenda da 16 a 100 franchi chiunque avrà messo ostacolo al compimento delle funzioni di un delegato o di un arbitro.

 

 

In caso di inesecuzione degli obblighi risultanti dalla convenzione arbitrale, i principali, operai od impiegati contravventori saranno interdetti durante tre anni dal diritto di essere elettori ed eleggibili, nei diversi scrutini relativi alla rappresentanza del lavoro, ossia: la nomina degli amministratori del Sindacato, dei delegati operai, dei consiglieri probiviri, dei membri delle Camere di Commercio, Tribunali di Commercio, Consigli del Lavoro e dei membri del Consiglio superiore del Lavoro.

 

 

In caso di recidiva l’interdizione sarà di 6 anni.

 

 

Ho voluto ricordare e riassumere questo progetto del ministro Millerand perché esso risponde ai desideri di molti in Italia. Eppure esso fu accolto molto sfavorevolmente sia dai principali che dagli operai.

 

 

Il Musee social ha fatto una inchiesta a questo riguardo, rivolgendosi tanto agli imprenditori quanto agli operai, ed ecco quali furono le critiche raccolte.

 

 

Dissero i principali che il progetto Millerand: 1) crea una classe intermedia tra gli operai e gli industriali la quale aumenta le occasioni di contesa; infatti questo antagonismo ufficiale dei delegati operai non potrà a meno di essere fonte di discordie; 2) offende il principio della libertà di lavoro rendendo lo sciopero obbligatorio; perché bastano cento e un operaio su trecento per proclamarlo; 3) ha sanzioni per gli imprenditori che posseggono un patrimonio, di modo che vi sarà modo di rivalersi pecuniariamente sugli industriali; ma ha sanzioni puramente morali e non materiali per gli operai i quali sono privi di patrimonio.

 

 

Dissero gli operai, a mezzo delle proprie associazioni, che il progetto Millerand: 1) richiedendo il voto della maggioranza per la proclamazione dello sciopero, impedisce l’azione dei Sindacati, sostituendovi un parlamentarismo bastardo che soffoca la attuale iniziativa estesissima di questi Sindacati operai; 2) la votazione segreta o il voto segreto è anche di grave ostacolo alla dichiarazione degli scioperi, quando le maggioranze non li vogliono. Infatti la maggioranza è composta di elementi medi e misti, e subisce tutti gli errori e tutti i pregiudizi dell’attuale società; mentre, quando un movimento operaio si produce, sono sempre le minoranze più ardite e meglio dotate, che decidono le sorti del combattimento; 3) finalmente il divieto di sussidiare gli scioperanti o di confortarli con donativi e promesse, e le sanzioni penali al riguardo vogliono dire anch’esse la distruzione dei sindacati ed il soffocamento di qualsiasi organizzazione operaia.

 

 

In conclusione, si disse, il progetto, quantunque firmato Millerand, porta la machiavellica impronta del suo vero inspiratore Waldeck-Rousseau.

 

 

Questa accoglienza sfavorevole è caratteristica e ci suggerisce parecchie riflessioni, tanto più che la Francia non è il solo Paese nel quale un tale disfavore si sia manifestato. Anche altrove l’arbitrato obbligatorio ha incontrato soltanto le simpatie dei terzi, non degli interessati. Così in Italia, non solo il principio dell’arbitrato è oggetto di critiche tanto da parte degli industriali e dei proprietari come da parte degli operai e delle associazioni lavoratrici, ma anche, in pratica, finora l’arbitrato non ha avuto esito splendido. Basti ricordare l’insuccesso della intromissione Zanardelli nel conflitto fra lavoratori del mare a Genova; basti ricordare l’arbitrato dei gasisti a Torino, accettato quasi per forza; basti ricordare infine la malgrazia colla quale dai proprietari fu accettato, nei recenti scioperi, l’arbitrato di ispettori del Ministero degli Interni, di prefetti, ecc. E conviene pur ricordare che in Italia l’istituto dei Probiviri, che pure per legge è considerato come collegio arbitrale, è lasciato completamente in disparte anche in questioni importantissime, e la relativa legge è spesso lettera morta. E conviene pur ricordare che, al primo annunzio di un progetto sull’arbitrato obbligatorio in Italia gli operai e le organizzazioni più forti dichiararono di esservi apertamente contrari.

 

 

Tutta questa avversione è singolare. A prima vista potrebbe parere che essa debba essere speciale alla Francia od all’Italia, dove le questioni del lavoro sono più recenti, dove maggiori sono gli attriti fra principali ed operai e dove le passioni sono più vive. Parrebbe quindi che altrove, dove le pratiche conciliative siano da più lungo tempo in vigore, in Inghilterra, p. es., il caso deva esser diverso. Ivi, infatti, l’arbitrato è in uso fin dal 1850 in molte industrie; esso ha una lunga storia e talora ha dato risultati gloriosi; perché non potremmo noi studiarlo ed imitarlo? Precisamente: se noi lo studiamo e lo imitiamo ci dobbiamo pur avvedere che, anche laggiù, l’arbitrato è andato cadendo sempre più nel disfavore di entrambe le parti. Parecchie fra le grandi contese industriali più recenti nell’Inghilterra – tali, per es., i conflitti nella industria cotoniera, nelle miniere di carbone, nella fabbricazione degli acciai e del ferro – non poterono esser risolte con l’arbitrato, ed è famoso lo sciopero dei meccanici nel 1897 che terminò, non per l’opera degli arbitri, ma colla resa degli operai.

 

 

E questa antipatia di entrambe le parti è fondata sopra parecchi motivi. Dicono gli imprenditori: L’arbitrato è concepibile solo se vi sia un contratto già esistente, perché allora vi è una base giuridica, è possibile una interpretazione di questo contratto, ed un uomo imparziale riesce sempre a condurre le parti ad un accordo. Ma se si tratta di un contratto nuovo, di contratti avvenire, p. es. di stabilire una diminuzione di ore di lavoro od un aumento di mercede per salari da pagarsi, allora la base manca e nessuna parte può consentire ad esser legata da questi decreti arbitrari. Sarebbe un tornare all’epoca della fissazione legale dei salari, nella quale cioè i salari erano stabiliti dalla legge o dalle sentenze del giudice. Anzi il lodo degli arbitri è ben peggiore d’una legge: questa infatti è obbligatoria per tutti gli imprenditori, mentre il lodo lega soltanto le ditte e gli operai che vi parteciparono. E il risultato si è che quegli imprenditori i quali si attengono onorevolmente al lodo, sono puniti per tale loro onesta condotta e sopraffatti dalla concorrenza di quelli che all’arbitrato rimasero estranei.

 

 

Anche gli operai lamentano, come vizio peggiore nell’arbitrato, la assoluta mancanza di un criterio fondamentale, sulla base del quale l’arbitro dia il suo lodo. Quando si chiede un aumento di salario del 10 per cento, essi dicono, non v’ha un terreno comune, accettato dalle due parti sul quale poter emanare la sentenza; c’è soltanto uno stiracchiamento.

 

 

Questo è adunque, così per gl’imprenditori come per gli operai, il punto capitale della questione. Per i contratti già esistenti non c’è bisogno di arbitrato: bastano i probiviri in sede di conciliazione e di giuria, i quali hanno già sviluppato una giurisprudenza utilissima: e sarebbe desiderabile che questa continuasse e che imprenditori ed operai non si astenessero troppo spesso dalle elezioni. Ma pei contratti futuri vi è assoluta mancanza di principii accolti da entrambe le parti, coi quali risolvere la questione.

 

 

Gli operai vorrebbero regolare i salari in base al tenor di vita, in base cioè a quanto è necessario per provvedere a sé, alla propria famiglia e all’avvenire (Living wage). Gli imprenditori invece dicono che i salari devono essere in relazione ai profitti ed alla prosperità dell’industria, principio che è contrario alla politica delle leghe. Questa assoluta mancanza di un criterio base, risulta anche da questo: che gli arbitri non appartengono quasi mai alla classe operaia, di modo che sono portati inconsciamente a far prevalere quelle idee che formano il patrimonio della classe opposta, per quanto si sforzino di essere imparziali. L’inchiesta sugli arbitrati inglesi ha dimostrato che sopra 240, dal 1803 al 1895, vi fu un solo caso di arbitro operaio; più spesso gli arbitri furono dei legali, oppure uomini di Stato, o grandi imprenditori di altri distretti; la quale scelta dà il sospetto agli operai che gli arbitri accettino il punto di vista degli imprenditori.

 

 

Di quanto ho detto sinora riguardo alla mancanza di punto di base comune si può dare anche una prova a contrario: si può dire cioè che, dove l’arbitrato riuscì, si fu per l’esistenza di un comune principio. Dal 1869 esiste un Board of Conciliation and Arbitration nell’industria del ferro nel nord dell’Inghilterra. Oltre a provvedere un comitato permanente per questioni d’interpretazione, le questioni che non si possono risolvere sono deferite all’arbitro. Ora, ben venti volte vi si fece ricorso ed il lodo fu sempre accettato da entrambe le parti; ma questo perché da un quarto di secolo è tradizionale colà il principio che i salari varino in proporzione ai prezzi. Allora naturalmente tutte le questioni sono di pura interpretazione di questo principio universalmente accettato.

 

 

Dire tuttavia che l’arbitrato sia in ogni caso inapplicabile, sarebbe una conclusione affrettata; poiché, se a questa conclusione si giunge logicamente quando si verifichi la mancanza di quella base comune che è necessaria al giudizio dell’arbitro, si dovrà giungere invece alla conclusione opposta, quando questa base comune si abbia e sia accolta da entrambe le parti. Ma quale sarà questo principio unico in base al quale risolvere le questioni rendendo così efficace l’arbitrato? Determinare quale sia il salario giusto è un problema grave che gli economisti finora non hanno risolto, per la semplice ragione che non esiste un salario giusto, come non esiste un interesse giusto od un prezzo giusto. Queste sono espressioni di moralisti, di cui il significato è sconosciuto agli economisti. Il salario dipende da tutte quelle condizioni che determinano l’equilibrio economico e la cui risultante è appunto il salario. Poiché i due principii della determinazione dei salari, in base ai prezzi o in base al tenor di vita, sono principii unilaterali e falsi; ben altre ancora sono le condizioni che determinano i salari. Quando tutte queste condizioni fossero note, allora le dispute o non nascerebbero, o sarebbe molto più facile appianarle. Né sarà possibile renderle note alle due parti se non creando un ambiente favorevole e migliorando le attuali condizioni d’animo e di cultura delle classi operaie ed imprenditrici, le quali ora risolvono il problema attraverso tentativi ed attriti spesso lunghi e dolorosi.

 

 

Il punto essenziale per creare questo ambiente favorevole sta tutto nel perfezionamento della organizzazione della classe degli imprenditori da un lato e di quella dei lavoratori dall’altro. Le leghe stanno attraversando ora il loro peggior periodo, quello della prima età, tumultuario e disorientato; ma questo periodo non può essere che temporaneo, e le leghe – delle quali ora si parla, e non senza ragione, tanto male – sono chiamate ad esercitare una funzione importante. Occorre prima di tutto che le leghe accumulino grossi fondi di resistenza. Quando saranno ricche vorranno la pace e cercheranno di proclamare lo sciopero soltanto nei casi in cui tale proclamazione si presenti giustificata e non per esercitare un ricatto momentaneo. Oltre alla ricchezza occorre che le leghe acquistino forza numerica e morale. Il fatto che contro le leghe operaie si vanno costituendo leghe di imprenditori fa sì che questi due organismi si incutano un timore reciproco. Quando entrambe le organizzazioni saranno forti, molto minori saranno i conflitti; a quello stesso modo che fra stati egualmente potenti le guerre sono rarissime. Divenendo antiche, le leghe e le associazioni avranno poi costituita una burocrazia dirigente: presidenti, segretari, tesorieri abili e applicati unicamente a un tale ufficio. In Inghilterra questa burocrazia esiste e per essere segretario delle leghe o delle associazioni occorrono serie cognizioni tecniche; così questi segretari sono veri periti intesi a sciogliere le questioni industriali. Quando poi l’organizzazione è ottima, anche lo stipendio del segretario si può fissare in una cifra tale da consentire queste esigenze di capacità tecnica. Si bandiscono concorsi per esami e gli esami sono difficili, comprendendo l’aritmetica e l’algebra necessarie per la determinazione dei salari, la composizione scritta e le materie orali; queste ultime consistono in quesiti sul modo migliore per dirimere i conflitti, sulla tattica da adoperarsi nel dirigere le domande agli imprenditori per non prenderli di fronte e per non dar luogo ad inutili puntigli; sul modo di fare i compromessi, ecc. A Bolton, nel 1895, la lega dei filatori in cotoni pose a concorso il posto di segretario. I concorrenti furono 13 e le materie d’esame per l’appunto quelle ora descritte: il tema di composizione fu di scrivere in milleduecento parole la storia e la funzione delle leghe operaie (Trade Unions). La classificazione fu da 195 a 630 punti su 800; fu scelto il secondo, riuscito con punti 610 per la sua anzianità in quella stessa lega e perché i più bassi voti rispetto al primo erano per la calligrafia. Questo medesimo prescelto dopo due anni passò al servizio di una associazione di imprenditori, e tale indifferenza, che giova moltissimo alla determinazione di un terreno comune, non deve stupire perché i segretari non sono più uomini di parte, soggetti a tutte le passioni impulsive della loro classe, ma veri periti, che partono da un medesimo punto di vista: la conoscenza dell’industriale e dell’operaio; e che sono stipendiati unicamente per compiere questo loro ufficio, non di agitatori, ma di periti. Quindi le questioni si aggiustano facilmente, e 99 volte su 100 si risolvono prima di giungere al periodo acuto, che è l’arbitrato; per quell’una che rimane sarà poco male ricorrere ad un arbitrato o ad uno sciopero, a malgrado dell’alea che si corre; tanto più che l’arbitro avrà avanti a sé una tal massa di dati di fatto da rendere facilissima la emanazione della sentenza. Nell’industria della filatura del cotone, organizzata come ora abbiamo descritto, da 20 o 30 anni non accadono più scioperi.

 

 

Che la esistenza di associazioni professionali separate per le due parti sia condizione necessaria ed essenziale per la efficacia dell’arbitrato, è dimostrato dall’esempio della Nuova Zelanda. Nella Nuova Zelanda esiste l’arbitrato obbligatorio, ma quello Stato, prima di sancirlo, ha favorito in tutti i modi la formazione di associazioni industriali e operaie; questo è stato lo scopo precipuo del legislatore; tanto è vero che la abolizione degli scioperi e l’arbitrato obbligatorio, soltanto si possono concepire quando si abbia questa condizione indispensabile della esistenza di associazioni operaie e di imprenditori ricche e forti. L’atto della Nuova Zelanda del 1894, è infatti intitolato: «Legge per incoraggiare la formazione di associazioni industriali e per facilitare la soluzione dei conflitti industriali con la conciliazione e l’arbitrato».[2]

 

 

Gli scioperi e le serrate sono proibiti. – Ogni lega operaia a partire da quelle composte di sette membri, ed ogni lega di imprenditori o imprenditore isolato sono soggetti alla legge. Le questioni sono portate dinanzi ad Uffici di conciliazione, composti di membri eletti metà dalle leghe operaie e metà dalle leghe di imprenditori. Operai ed imprenditori isolati non sono né elettori, né eleggibili, ma gli imprenditori isolati possono essere tradotti in giudizio, mentre gli operai possono esservi tradotti solo se sindacati. I Consigli di conciliazione cercano di conciliare le parti. Se non vi riescono redigono un rapporto e rinviano le parti stesse avanti alla Corte centrale di arbitrato. Questa è composta di due delegati delle leghe (imprenditori e operai) e di un presidente nominato dal Governo, attualmente scelto nella persona di un giudice della Corte suprema. La Corte di arbitrato può ordinare testimoniali, sopraluoghi, produzione di carte e libri di commercio. Le sentenze sono inappellabili e sono pronunciate per un periodo al più di due anni. La sanzione consiste in una ammenda di 12.500 franchi per lega e 250 franchi per individuo. Le spese per il 1895-99 ammontano a 110.000 lire a carico dello Stato.

 

 

La legge adunque si basa: 1) Sulla esistenza delle leghe, che: a) Forniscono periti, la qual cosa si può avere difficilmente con leggi come quella sui Probiviri in Italia, dove essi non sono pagati, mentre l’affidare l’elezione alle leghe è incoraggiare la formazione di una classe burocratica pagata dalle leghe stesse e che ha questo essenziale vantaggio di creare dei veri e propri periti. – b) Consentono la responsabilità. Infatti, l’operaio isolato è irresponsabile non avendo patrimonio. Proclamare ora in Italia l’arbitrato sarebbe irrisorio: chi pagherà i danni? Invece se le leghe sono responsabili con il proprio patrimonio, allora si inducono alla prudenza. – 2) Sulla esistenza di un principio comune. Questo non si è ancora ottenuto completamente e normalmente; è perciò che la legge della Nuova Zelanda, mentre vien portata ai sette cieli dagli operai, è criticata ancora dagli imprenditori. Ma sembra che questi, a poco a poco, vi si adattino; anzi molti se ne dichiarano già contenti e la considerano utilissima, perché impedisce la concorrenza derivante dal ribasso dei salari e perché evita le sospensioni di lavoro.

 

 

In conclusione, io dirò che l’applicazione incondizionata e impreparata del principio dell’arbitrato obbligatorio deve essere anche dai suoi fautori considerata pericolosa, come quella che presuppone un intervento dello Stato e una legiferazione dei tribunali sui salarii, sulle ore di lavoro, ecc. Proclamare l’arbitrato obbligatorio ora in Italia sarebbe inopportuno perché mancano leghe forti e queste non si possono formare che a poco a poco; manca una burocrazia di periti e tecnici e nemmeno essa può improvvisarsi. Quando poi queste due cose ci saranno, l’arbitrato obbligatorio non sarà più richiesto dalla opinione pubblica, perché le organizzazioni di entrambe le parti troveranno modo ed avranno interesse a trovar modo di risolvere le questioni, sorgenti tra di loro, per mezzo di organi spontaneamente formatisi di conciliazione.

 

 

Se però l’arbitrato obbligatorio è inopportuno in Italia ora che le leghe si trovano nel periodo della prima gioventù e son prive di patrimonio e di esperienza, ora che i rapporti tra imprenditori ed operai sono troppo tesi perché sia possibile l’accordo su un terreno comune; ciò non vuol dire che l’arbitrato libero sia inutile. Anzi esso ha un valore grandissimo, non per il suo valore di arbitrato vero e proprio, ma per la sua funzione educativa: esso ha valore educativo. Qual è l’ostacolo maggiore alla risoluzione pacifica delle questioni del lavoro, nel momento presente dell’Italia? È questo: gli imprenditori si meravigliano che gli operai e le leghe vogliano intromettersi negli affari loro e credono poco dignitoso scendere a trattative con gli operai, e, peggio, con estranei. D’altra parte gli operai, nel calore della lotta, sono portati a passare il segno, sono abituati ad un vocabolario poco cortese verso le classi degli imprenditori. Ora, se si pongono gli uni di fronte agli altri, imprenditori ed operai, dopo un po’ vengono a male parole e l’orgoglio offeso impedisce, più che ogni altra cosa, la risoluzione della questione. L’arbitro serve a tener lontane le due parti nemiche ed a risolvere pacificamente la contesa, purché sappia adempiere al proprio ufficio con esperta prudenza. Smussare gli angoli e le asprezze, guidare la discussione impedendo che si prolunghi troppo, cogliere a volo quelle espressioni che possano offrire un punto di contatto fra le due parti; cercar di sorprendere un loro momento di stanchezza e mettere allora innanzi una proposizione scritta d’accordo, che sia accettata dagli uni e dagli altri, prima che gli spiriti più critici abbiano cominciato ad analizzarla. Sopratutto nella sua sentenza l’arbitro, più che arbitro, deve essere conciliatore, per quanto, in teoria, siano diversi i principii che regolano i due istituti; né deve far pesare la sua volontà nella pronuncia, ma questa pronuncia deve essere come la conseguenza spontanea di un accordo di volontà fra le parti contendenti.

 

 

Concludendo: l’arbitrato libero è profondamente educativo, perché prepara la via ad un diretto contatto fra le parti, per mezzo di periti delegati, senza bisogno di un terzo moderatore. Ma l’arbitro si ricordi sempre che egli non deve essere un despota o un prepotente, ma un educatore e un conciliatore.

 

 



[1] Ristampato nel 1903 col titolo L’arbitrato industriale, R. Museo Industriale Italiano di Torino, Conferenze tenute nell’anno 1902, Torino, Tip. Roux & Viarengo, 1903, pp. 46-59.

In estratto: Torino, Redazione e amministrazione della «Bandiera Liberale», 1902, pp. 21 («Biblioteca del lavoratore italiano» diretta da R. Cognetti De Martiis, anno I, n. 3) [n.d.r.]

[2]«La Bandiera Liberale» ha riportato fin dal suo numero 2 del 19 aprile, i punti principali dell’«Industrial Counciliation and Arbitration Act» 31 agosto 1894, della Nuova Zelanda.

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