Opera Omnia Luigi Einaudi

L’applicazione graduale dei decreti sulle borse

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/03/1925

L’applicazione graduale dei decreti sulle borse

«Corriere della Sera», 19 marzo 1925[1]

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 183-184

 

 

 

L’«Agenzia Stefani» è autorizzata a comunicare che è stato consentito di graduare nel modo seguente l’applicazione dell’art. 4 del r. decreto 26 febbraio 1925 n. 176.

 

 

Il versamento previsto da detto decreto da parte dei committenti che diano ad agenti di cambio, banche, banchieri, commissionari e cambiavalute ordini di acquisto a termine di titoli, esclusi quelli dello stato o garantiti dallo stato e le cartelle fondiarie, sarà del 5% del prezzo corrente dei titoli richiesti per le operazioni a fine marzo e per quelle a fine aprile; del 10% per le operazioni a fine maggio; del 15% per le operazioni a fine giugno; e del 25% per le operazioni a fine luglio e a scadenza ulteriore. Inoltre il governo si riserva, in sede di regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 7 marzo 1925 n. 222, di esaminare talune particolari situazioni di quelli tra gli attuali agenti di cambio che, in seguito all’attuazione di quanto prescrive il decreto medesimo, potrebbero venire a trovarsi esclusi dalle nuove nomine.

 

 

Il comunicato governativo è chiaro per quanto si riferisce al principio di gradualità nella prestazione della garanzia; e su questo punto non possiamo non approvarlo. Non è altrettanto chiaro per quanto si riferisce all’oggetto della garanzia: trattasi di un 5% di anticipo su ogni singolo acquisto a termine, o di un 5% di garanzia sull’ammontare delle operazioni riportate da un mese all’altro? Il comunicato adopera una terminologia nuova: 5% del prezzo corrente dei titoli richiesti per le operazioni a fine marzo. L’anticipo volta per volta è tecnicamente di impossibile o difficilissima attuazione; e può diventare pericoloso in taluni casi di grossi depositi fiduciari che si dovrebbero fare presso privati commissionari ed agenti di cambio non ancora abbastanza forti da poter assumere la veste di banchieri. La garanzia sui riporti è tecnicamente possibile, funzionava già e può essere prestata in titoli ed essere versata presso istituti pubblici.

 

 

Anche meno preciso è l’affidamento di esaminare talune particolari situazioni di quelli fra gli attuali agenti di cambio che, in seguito all’attuazione di quanto prescrive il decreto, potrebbero venire a trovarsi esclusi dal numero portato dal decreto, il quale istituisce la corporazione chiusa degli agenti di cambio. Che cosa vuol dire esaminare le situazioni? Ricordo che due sono i problemi: 1) il rispetto dei diritti acquisiti dagli agenti di cambio in carica; rispetto che deve essere assoluto, trattandosi di uno dei principii fondamentali della vita civile; 2) il rispetto del diritto alla libertà di lavoro. Stabilisca lo stato rigidissime norme all’esercizio della professione; ma sia questa libera a tutti i meritevoli. La federazione degli agenti di cambio farebbe opera degna, che la onorerebbe grandemente, se insistesse sul secondo principio non meno fermamente che sul primo. Negando anche ai proprii membri il monopolio assoluto, essa dimostrerebbe di subordinare l’interesse proprio all’interesse collettivo. Le corporazioni medioevali durarono finché furono libere. Chiuse, decaddero e miseramente finirono per scomparire.

 

 



[1] Con il titolo L’applicazione graduale dei decreti sulle Borse. Il 5% di garanzia per le operazioni a fine marzo. [ndr]

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