La tassazione dei sovraprezzi delle azioni
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 18/07/1908
La tassazione dei sovraprezzi delle azioni
«Corriere della Sera», 18 luglio 1908
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 620-627
La tassazione dei sovraprezzi o premi di emissione delle società è oggi, e rimarrà per parecchio tempo, vivamente dibattuta dinanzi alle commissioni amministrative e nelle aule giudiziarie. È noto che, più di un decennio fa, la Corte di cassazione romana a sezioni riunite, giudicando in una causa fra la Banca tiberina e le finanze, stabiliva che i sovraprezzi delle azioni non erano reddito passibile d’imposta di ricchezza mobile (sentenza 21 luglio 1897); e che, essendosi la commissione centrale delle imposte dirette uniformata ai principii in quella sentenza affermati (23 ottobre 1897), anche l’amministrazione finanziaria con circolare del 1897, riconfermata nel 1902, aveva ingiunto agli agenti delle imposte di non procedere più ad alcun accertamento di tal fatta. Lo sviluppo economico dell’Italia dopo il 1905, la creazione di numerose società anonime per azioni e l’espansione delle antiche, fatte sulla base di nuove serie di azioni emesse a premi talora vistosissimi, attirarono nuovamente l’attenzione del fisco, il quale di malavoglia si era sottomesso alla pronuncia della suprema corte del 1897 ed ardeva dal desiderio di riprendere una così ghiotta materia imponibile, ascendente a cifre colossali, di centinaia di milioni, per tassarla col 10% d’imposta dl ricchezza mobile. Ad incoraggiare il fisco venne una nuova edizione, pubblicata nel 1903, del commento all’imposta di ricchezza mobile scritto dal senatore Oronzo Quarta, procuratore generale alla Corte di cassazione romana e presidente della commissione centrale delle imposte dirette; nella quale esplicitamente si sosteneva l’assunto che i sovraprezzi o premi fossero reddito tassabile con l’imposta di ricchezza mobile. Per ordine ricevuto nel marzo 1906, gli agenti delle imposte ripresero gli accertamenti; ed una prima vittoria importante per fermo, sebbene non decisiva, il fisco l’otteneva l’1 novembre 1906 in una causa contro l’Oleificio pavese dinanzi alla commissione centrale delle imposte dirette (relatore il Quarta). La decisione, che era stata confermata dal tribunale di Pavia, fu recentemente messa nel nulla dalla corte d’appello di Milano, la quale già in occasione di una causa dibattuta fra privati e che a suo tempo fu ricordata da tutti i giornali, aveva affermato che il sovraprezzo non aveva carattere di reddito ma di capitale e quindi non era passibile d’imposta.
Questa, in attesa della decisione della cassazione romana, le vicende amministrative e giudiziarie dei tentativi fiscali di assoggettare all’imposta i premi o sovraprezzi delle azioni. La importanza della questione è indubbia in ragione dei rilevanti interessi in gioco, e ove si pensi che ad un periodo di raccoglimento economico, in cui le emissioni vengono fatte alla pari o si emettono invece obbligazioni a reddito fisso. Non sembra quindi fuor di luogo esprimere, pur mentre durano le contese giudiziarie, il parere della necessità che governo e parlamento studino ex novo la questione e la risolvano con nuove provvidenze, come è richiesto dallo sviluppo grandioso che han preso le società per azioni e degli importanti problemi che esso ha fatto sorgere, e di fronte ai quali si palesa oramai antiquata la legge d’imposta di ricchezza mobile.
Valga il vero: per dimostrare tassabili i sovraprezzi o premi d’emissione delle azioni, il fisco ebbe d’uopo di provare che essi costituiscono per la società un reddito di identica natura di quelli che sono già colpiti dalla imposta detta appunto di ricchezza mobile. Il caso tipico può essere esposto nella seguente maniera. Supponiamo che, anni addietro, si sia costituita una società anonima con un capitale di 1.000.000 di lire, diviso in 10.000 azioni di lire 100 ciascuna, intieramente sottoscritte e versate. Col procedere degli anni, per la prudenza e l’abilità degli amministratori, che seppero cumulare riserve, acquistare clientela e far buoni affari, il reddito netto della società crebbe a grado a grado fino a diventare, in maniera sufficientemente stabile, di lire 80.000 l’anno, nette da prelievi ed ammortamenti, e cioè di lire 8 per azione. Ognuna delle quali finì per acquistare sul mercato un valore di 160 lire; cosicché quegli azionisti originari, i quali seppero conservare l’azione sino ad oggi, potrebbero, vendendola, realizzare un utile di lire 60 per azione. Non è di questo utile che il fisco si occupa, non avendo sino ad ora potuto rintracciare alcun argomento nelle leggi vigenti per colpire quegli azionisti come percettori di un reddito mobiliare. Il fisco aspetta invece al varco la società, quando essa sente il bisogno di allargare i limiti della sua intrapresa, raddoppiando il suo capitale ed emettendo una nuova serie di 10.000 azioni.
È chiaro che la società non può, a meno che riservi esclusivamente ai vecchi soci l’opzione delle nuove azioni, emettere queste al prezzo di lire 100. Ognuna delle vecchie azioni rende 8 lire e vale 160 lire perché gli azionisti hanno subito sacrifici, rinunciato nei primi anni a dividendi, cumulato riserve, corso alee, amministrato bene e con successo. Chissà perché essi dovrebbero permettere ad una nuova schiera di azionisti di partecipare a vantaggi siffatti ed ottenere 8 lire annue di dividendo, pagando solo 100 lire per azione? Paghino dunque costoro per ogni azione 160 lire, di cui 100 corrispondenti al valore nominale dell’azione e 60 a titolo di premio.
La società, che aveva prima un capitale versato di lire 1.000.000 – il quale, però, aveva già acquistato una potenzialità produttiva come se fosse stato di lire 1.600.000 – incasserà adesso una somma complessiva di 1.600.000 lire, raddoppiando la sua potenza produttiva. È chiara dunque la duplice ragione per cui su ogni azione si versano 160 lire invece di 100; mettere in primo luogo le nuove alla pari colle vecchie azioni, dando ad amendue uguali diritti e sovratutto speranze di uguali dividendi a parità di apporto – costituito per le vecchie azioni di 100 lire in denaro e di 60 lire in rinuncie a guadagni passati a riserva, in rischi, in buona organizzazione commerciale dell’azienda e per le nuove azioni di 160 lire tutte in denaro effettivamente versato -; e, per necessaria conseguenza, porre la società in grado di ottenere doppio utile e quindi di continuare a pagare ugual dividendo su un numero raddoppiato di azioni. Se la società, per la nuova serie di azioni, incassasse soltanto 1.000.000 di lire, essa difficilmente potrebbe, a parità di ogni altro fattore, lucrare senz’altro 80.000 lire nette all’anno di più. Essa lucrava bensì 80.000 lire all’anno sul vecchio capitale di 1 milione di lire; perché questo, coll’andar del tempo, si era siffattamente irrobustito cresciuto, per l’aggiunta di riserve e di capitali immateriali (clientela, buona organizzazione, ecc.) da dar quel reddito. Le riserve e i capitali immateriali esistenti non crescono tuttavia per il solo fatto che si emette una nuova serie di azioni. Se si versassero su queste solo 1.000.000 di lire, dovrebbe passar del tempo prima che il nuovo capitale si sia a sua volta irrobustito per riserve cumulate e per nuova clientela acquistata e si sia messo in grado di lucrare anch’esso 8 lire per azione. Frattanto dovrebbe mantenersi una differenza di trattamento fra vecchie e nuove azioni, impossibile in pratica; tanto impossibile che i nuovi azionisti si decidono a versare 160 lire per azione appunto per evitare la difficoltà nascente da un eventuale divario di trattamento e per essere subito messi in grado di far rendere al loro capitale tanto quanto rendeva il vecchio ottenendone quindi l’indispensabile parità di trattamento.
Dal che si vede come la dimostrazione del fisco fallisce al suo intento; tutte le lire 1.600.000 sono un vero e proprio apporto di capitale e non possono in alcuna maniera considerarsi utile né della società, né dei nuovi, né dei vecchi azionisti. il fatto che le nuove azioni sono del valore nominale di lire 100 e che gli azionisti versano altre 60 lire chiamate premio è pura forma, ritenuta necessaria per non dare, emettendo le azioni nuove al valor nominale di lire 100, ai nuovi azionisti diritti maggiori di quelli attribuiti a vecchi possessori di azioni del valore nominale di lire 100. Pura forma, che alcuni insigni commercialisti non ritengono neppure necessaria, potendosi assicurare uguaglianza di trattamento anche ad azioni di valor nominale diverso. Astrazion fatta dalle parole, con cui si designa il fatto economico del versamento di lire 100 per azione, dove è l’utile per la società, la quale riceve, è vero, una somma maggiore di quella scritta nominalmente sull’azione, ma deve ugualmente impiegare e le 100 lire di cosidetto capitale e le 60 lire di cosidetto premio per mettersi in grado di pagare 8 lire di dividendo annuo alle azioni? Dove per i vecchi azionisti, i quali, già fin prima dell’aumento del capitale, possedevano un’azione comunemente valutata 160 lire e con quella stessa azione, dell’identico valore, rimangono in seguito? Dove, per i nuovi azionisti, i quali versano una somma da cui, al tasso corrente sulla piazza, potrebbero in qualunque altro impiego ricavare la medesima speranza di dividendi di 8 lire all’anno?
In un articolo di giornale non è possibile seguire, nelle sue più minute ramificazioni, la battaglia che si combatte tra fisco e società. In fondo si tratta di stiracchiamenti, talora arguti e spesso sofistici, per adattare la vecchia imposta di ricchezza mobile a fenomeni nuovi, nemmeno sospettati quando la legge d’imposta sorse e prese stabile assetto.
Questa, per fare un esempio facilmente comprensibile, aveva per iscopo di colpire i frutti periodici, annui, che si staccano dall’albero del lavoro e del capitale mobiliare o di tutti due insieme uniti.
Da qualche tempo il fisco vuole invece servirsi del vecchio strumento per colpire altresì gli incrementi di valore della fonte medesima del reddito, quello che sarebbe in una foresta l’incremento legnoso dell’albero. Il tentativo è riuscito per la tassazione dei prezzi di cessione degli avviamenti delle imprese commerciali e industriali; ed oggi si ripete per la tassazione dei sovraprezzi. Ma siccome la vecchia legge era fatta per colpire i frutti periodici del capitale e non gli incrementi di valore del capitale medesimo; così essa non serve alla sua nuova bisogna. È una locomotiva che, messa ad una velocità doppia di quella adatta alla sua struttura minaccia di uscire ad ogni istante, anzi è già uscita dalle rotaie. Quando, in ogni caso, si sarebbe dovuto scoprire l’utile nell’esempio della società che dianzi ho citato? Non nel momento dell’emissione delle nuove azioni; ma, prima ed indipendentemente da essa, quando le vecchie azioni aumentavano a poco a poco di valore da 100 a 160 lire. Qui i vecchi azionisti hanno ottenuto un guadagno, non ancora colpito dall’imposta di ricchezza mobile per la parte d’aumento superiore alle somme mandate a riserva palese e già tassate. Ma di questo guadagno il fisco non si occupa perché il grossolano strumento da lui posseduto non gli fornisce alcun appiglio; ed invece si accanisce contro gli utili ipotetici dei sovraprezzi che sono apporti di capitale.
Vi son casi nei quali realmente si hanno fondati motivi per credere che una società non sia stata costituita per esercitare l’industria a cui si intitola, ma, in mano di accorti speculatori, sia stata lanciata, in momenti di parossismo borsistico, per la fabbricazione artificiale di aumenti di valore delle azioni e di successive emissioni di nuove serie di azioni a premi crescenti, solo in parte lasciati nelle casse della società e per la miglior quota ripartiti fra i membri del sindacato lanciatore dell’affare? Di questi casi il fisco o non si occupa, quando i premi si realizzarono indipendentemente dall’emissione delle nuove azioni a cura diretta della società, o si occupa solo per dare una spiegazione pretestuosa di quegli altri ben più numerosi casi, in cui il premio è parte integrante e necessaria dei nuovi apporti di capitale.
I danni dell’ostinazione nell’usare un vecchio e imperfetto strumento tributario non sono né pochi né lievi. Per ora le emissioni di nuove serie di azioni sono piuttosto rare, a causa dell’attuale periodo di raccoglimento industriale. In un momento eventuale di ripresa, quale società vorrà ancora fare emissioni con premi, sapendo di dover andar soggetta ad una taglia del 10% sul capitale eccedente il nominale? Già si corre ai ripari e si inventano, come si disse sopra, le azioni da 160 lire nominali che hanno diritti identici a quelle primitive da lire 100, con accorgimento che potrà essere legale, ma che alla lunga condurrà ad attriti fra le due specie di azionisti, almeno all’atto della liquidazione della società; e che non si sa come potrà influire sulla negoziabilità delle vecchie e nuove azione. Altre società non emettono più a lire 160, ma a sole lire 100 riservando però l’opzione ai vecchi azionisti; espediente questo che distrugge ogni possibilità di tassazione per il fisco; ma, facendo incassare alla società solo un milione di lire della nuova serie di 100.000 azioni la costringe a ridurre – poiché è impossibile che 1 milione frutti come 1.600.000 lire – il dividendo sulle vecchie e nuove azioni, con ripercussioni non felici sui loro corsi in borsa.
Sovratutto lo spauracchio della nuova tassazione mette un altro ostacolo fiscale a quella moltiplicazione delle società anonime che il fisco dovrebbe guardare con occhio benignissimo e favorire in ogni miglior maniera. Sono noti i funesti effetti che sul credito delle società anonime e sulle quotazioni dei loro titoli producono il modo tenuto nel tassarne gli utili e la necessità in cui gli amministratori si trovano di nascondere riserve ed ammortamenti. La tassazione dei sovraprezzi cresce la inferiorità delle società anonime. Un privato industriale che voglia allargare la sua intrapresa ha mille modi per non pagare o di pagar poco. Una società anonima invece dovrebbe sempre essere assoggettata alla multa del 10% sulle eccedenze al di là del valor nominale. Non sembra che il fisco si diletti ad impedire il fiorire delle forme più complesse e grandiose di intrapresa economica?
Non si deve tuttavia conchiudere che nulla si debba fare nel campo della tassazione degli incrementi di valore del capitale delle società anonime. Quando si vollero colpire gli aumenti di valore delle aree fabbricabili non si ricorse all’imposta fondiaria sui terreni, adatta soltanto a colpire i frutti annui ordinari dei fondi e disadattissima a seguire i cambiamenti del prezzo corrente di terreni situati vicino alle città. Si creò invece una nuova e speciale imposta; grossolana bensì, sperequata e tale da produr più male che bene, ma costituente pur sempre il primo germe di una legislazione futura.
Il caso degli aumenti di valore delle azioni è un po’ simile a quello delle aree fabbricabili. Il pubblico ha visto formarsi fortune mercé i salti acrobatici di certe azioni e il fisco ha pensato di profittare dell’ambiente di antipatia diffusa verso i lanciatori di affari per muovere all’assalto della nuova materia imponibile. Non così si risolvono nell’interesse generale siffatte grosse quistioni. L’argomento va preso in esame in tutta la sua ampiezza. È conveniente tassare i guadagni ottenuti cogli incrementi di valore delle azioni? Fino a che punto si può andare senza tema di danneggiare la raccolta dei capitali per le grandi intraprese economiche? è possibile distinguere fra gli incrementi di valore che sono dovuti a sacrifici compiuti dagli azionisti (accumulo di riserve, perdite di dividendi e svalutazioni di capitali nei primi anni, ecc. ecc.), e quelli che ne sono indipendenti e potrebbero essere considerati come veri lucri? Si può ancora distinguere fra incrementi formatisi in un lungo volger di tempo e dovuti alla sapiente organizzazione della intrapresa, che vanno risparmiati dall’imposta ed anzi incoraggiati ed incrementi estemporanei e fugaci? Son problemi gravissimi, che è assurdo, che è pernicioso risolvere in sede di interpretazione di nuovi modi di definir la parola «reddito» agli effetti dell’imposta di ricchezza mobile.
Se una soluzione dovrà essere data al grave problema, la sede più adatta sembra a me la tassa di circolazione sulle azioni. Questa è ora alta (2,40%. all’anno pei titoli al portatore ed 1,80%. pei titoli nominativi) e colpisce, quando sia possibile accertarlo, l’intiero valore di borsa delle azioni. Un’azione capitalizzata al 5% finisce di pagare ogni anno 24 centesimi per ogni 100 lire di valor capitale, ossia circa il 5% del reddito, che si aggiunge al 10% d’imposta di ricchezza mobile ed aggrava oltre misura le società anonime. Non si potrebbe fare qualche differenziazione nell’imposta, riducendola ad esempio, alla metà od anche a meno per la parte del valore corrente delle azioni che è uguale al capitale effettivamente versato, più le riserve e graduandola fino al massimo del 2,40 per la eccedenza? Nessuno pagherebbe più di quanto ora si paga e molti pagherebbero di meno. Forse la graduazione potrebbe farsi anche in ragione della percentuale di eccedenza del valor di borsa sul capitale versato e del tempo in cui queste eccedenze si formarono.
Una autorevole commissione attende da tempo allo studio delle tasse di registro e bollo; e qualche buon frutto dei suoi studi già si vide, anche per merito degli avvenimenti, nelle ottenute mitigazioni delle tasse sulle anticipazioni e sulle cambiali. Perché non si potrebbe incaricare la commissione di prendere in esame anche il grave problema della tassazione dei sovraprezzi, ponendo fine alla guerra giudiziaria che ora si combatte e che, ove la cassazione romana si inspirasse a criteri troppo fiscali, potrebbe condurre ad una soluzione empirica e dannosa?