Opera Omnia Luigi Einaudi

La tassa sugli scambi. Le aliquote e il reddito previsto

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 28/03/1923

La tassa sugli scambi. Le aliquote e il reddito previsto

«Corriere della Sera», 28 marzo 1923

 

 

 

 

Un comunicato del Ministero delle Finanze ha avvertito che col primo aprile entra in vigore il nuovo ordinamento delle tasse di bollo. A chiarire la portata dei provvedimenti di imminente pubblicazione giovano alcune notizie riassuntive e alcuni dati esplicativi di ciascuno di essi.

 

 

Fino ad ora i rapporti commerciali tra produttori e commercianti e commercianti tra di loro (e non quindi quelli fra commercianti e pubblico) sono stati soggetti a una tassa di scambio dell’aliquota del 0.36 per cento. Inoltre esistono una imposta di fabbricazione su tessuti di seta, merletti e guanti, e una tassa di bollo sulla vendita di oggetti di lusso e sulla vendita di gemme, oro e argento. A queste tasse che hanno carattere ed aliquote diverse, si è sostituita la tassa generale sugli scambi commerciali in base alle fatture. Questa tassa grava sugli scambi fra commercianti, e non sulle vendite al pubblico ed è del 0.50%, per gli scambi di materie gregge dei prodotti dell’industria agraria; dell’1% per gli scambi degli altri prodotti manufatti e semilavorati: del 2% per poche categorie di oggetti, classificati di lusso. Questi ultimi oggetti, ed essi soltanto, sono poi soggetti a tassa anche sulle vendite direttamente dai produttori ai compratori.

 

 

Le ragioni della riforma

 

Le ragioni che si adducono per la riforma sono in primo luogo di ordine fiscale. Poiché l’aliquota del 0.36% si è dimostrata insufficiente, non ha reso cioè all’Amministrazione quanto essa si riprometteva, è stata elevata, secondo i casi, dal 0,50 all’1 o al 2%. Ma l’Amministrazione ha obbedito anche a criteri di carattere commerciale, ha riconosciuto cioè la necessità di semplificare le tasse di bollo, di sopprimere la tassa speciale sulle sete che poneva questa industria in condizioni svantaggiose di concorrenza, di rendere applicabili, in pratica, con una riduzione dell’aliquota, quelle tasse di lusso che ponevano in serio imbarazzo il commerciante di fronte al privati clienti. Per gli scambi di materie gregge e dei prodotti dell’industria agraria, l’aliquota passa dal 0.36 al 0.50%. Nei prodotti manufatti e semilavorati, colpiti con l’aliquota dell’1%. rientrano molti degli oggetti finora classificati fra gli oggetti di lusso, sulla vendita dei quali la finanza riscuoteva la tassa del 12%. La tassa infine del 2% sostituisce per molti articoli la tassa attuale del 12% sulla vendita fra commercianti e privati, per altri articoli (sete, guanti e merletti) assorbe anche la tassa di fabbri razione del 10%.

 

 

In complesso, calcolando a 50 miliardi gli scambi che hanno luogo annualmente nel Regno, e calcolando una aliquota media del 0.75% si presume dalla Finanza che la tassa sugli scambi potrà, rendere circa 375 milioni, mentre finora quelle esistenti, tassa di bollo sulla vendita di oggetti di lusso e sui preziosi e tassa di fabbricazione sui tessuti, di seta, merletti e guanti, hanno dato complessivamente un gettito di 320 milioni.

 

 

Come inoltre si è detto, la tassa sugli scambi non e dovuta dai compratore al commerciante, ma riguarda unicamente i rapporti di scambio fra produttori e commercianti e commercianti fra di loro. Una, sola eccezione è fatta per gli oggetti di Iusso che siano venduti direttamente al pubblico dai produttori e fabbricanti.

 

 

Ed ecco l’elenco degli oggetti di lusso soggetti alla tassa di scambio del 2%, per i quali si applica l’eccezione suddetta, con l’avvertenza che sono esenti da tassa gli scambi e le vendite sino a lire 10.

 

 

Gli oggetti di lusso

 

Ambra e suoi lavori. – Automobili, automobili di potenza – tipo inferiore ai 25 HP per trasporto di persone (chassis & e carrozzerie) esclusa le autoambulanze e gli automobili per il servizio autorizzato dallo Stato e da altri enti pubblici – Avorio e suoi lavori. – Gemme: pietre preziose e perle, tanto allo stato greggio che lavorato, e i coralli lavorati – Guanti di pelle. – Merletti, pizzi e tulli: lavori o confezioni con merletti, pizzi e tulli. – Metalli

preziosi: oro, argento e platino; lavori, in oro in argento o platino e articoli con parti o guarnizioni d’oro, d’argento o di platino. – Pellicce: pelli da pellicceria confezionate o non compresi gli articoli con parti o guarnizioni di pellicceria. – Pianoforti: eccettuati quelli verticali, di altezza non superiore a m. 1.30. – Piume o lavori con piume. – Profumerie sciolte, cioè non contenute in scatole. pacchetti, bottiglie, vasi e altri involucri o recipienti, non soggetti alla tassa speciale di bollo sulle profumerie di cui all’art. 1 del decreto legge 28 dicembre n. 1671. – Ricami a mano, Lavori o confezioni con ricami a mano. – Seta: seta lavorata, compresi i cascami lavorati e la seta artificiale; prodotti e lavori contenenti seta in qualsiasi quantità anche se artificiale, non esclusi i bozzoli e la seta greggia (semplice; raddoppiata o torta); cascami pettinati e filati, soggetti al trattamento dei prodotti dell’industria agraria e delle materie gregge. – Tappeti orientali e imitazioni a nodi. – Tartaruga, lavori.

 

 

Ed ecco i mobili classificati di lusso, soggetti alla tassa di scambio del 2% quando il prezzo superi quello sotto indicato: Per camere da letto: letto a una persona L. 1500: letto a due persone L. 2000; comò con alzata L. 2000; armoire ad un’anta L. 2000; armoire a due ante, all’inglese, L. 3000; armoire a tre ante L. 5000.

 

 

Per camere da pranzo: buffet L. 3500. contro-buffet L. 3000; tavolo allungabile L. 1500; sedia imbottita o incannata L.. 3000.

 

 

Per salotto: canapè imbottito in bianco o incannato L. 1200; poltrone idem idem L. 600; sedia idem idem L. 300; tavolo L. 500; consolle con cornice per specchio o vetrina L. 1500.

 

 

Diversi : secretaire, lavabi e mobili da toeletta con cornice per specchio, cifoniere, guardaroba a più di due ante, scrivanie, librerie, argentiere, cristalliere, divani, canapè e ottomane imbottite o comunque ricoperte. L. 2000; guardaroba a duo ante, armadi da dispensa, panadore, credenze, servantes, dormeuses e poltrone imbottite o comunque ricoperte L. 1000.

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