La sospensione del regolamento sulla nominatività
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/08/1921
La sospensione del regolamento sulla nominatività
«Corriere della Sera», 19 agosto 1921
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 293-298
La sospensione del regolamento sulla nominatività dei titoli privati era prevedibile dopo le dichiarazioni del ministro Belotti al senato.
Bisogna distinguere però tra due generi di sospensione del regolamento di cui l’una tutt’affatto indipendente dall’altra. Il regolamento invero conteneva due categorie di disposizioni: l’una la quale imponeva ai possessori di titoli privati al portatore (azioni, obbligazioni di società, di enti morali, di comuni, di province, cartelle di credito fondiario, ecc., tutti insomma i titoli esistenti, fatta soltanto eccezione dei titoli di stato, i quali dovevano formare oggetto di un regolamento speciale, ancora di là da venire) di iscriverli al nome; l’altra la quale regolava la emissione, il trasferimento, la girata, il trapasso dei titoli nominativi. Appartenevano alla prima categoria gli articoli 1, 2, 8, 32, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento: alla seconda gli altri 33 articoli. Lo stesso numero proporzionale degli articoli prova quanto fosse più importante la seconda categoria di disposizioni: 33 articoli su un totale di 45.
La prima categoria di disposizioni, di quelle cioè che rendevano obbligatorio entro il 2 gennaio 1922 la conversione al nome di tutti i titoli privati al portatore e vietavano la emissione di nuovi titoli al portatore, era la sola di cui fosse stata chiesta dal mondo industriale, commerciale e bancario la sospensione. L’argomento era quello stesso che fu addotto per chiedere la modificazione del regolamento sull’avocazione dei sovraprofitti: la crisi attuale economica, la quale renderebbe pericolosissima la trasformazione obbligatoria al nome di tutti i titoli privati, in un momento in cui il capitale è timido, ed occorrerebbe attirare e non respingere i capitali stranieri.
A me l’argomento pare sbagliatissimo. In tempo di crisi i capitali sono timidi, sia che le azioni siano al portatore od al nome; lo sono in Italia, dove incombeva la minaccia della nominatività, lo sono in Francia, dove i titoli sono e resteranno al portatore, lo sono in Inghilterra, dove vi è sempre stata e vi è ora libertà completa di scelta fra le due specie di titoli. Quando mai, in tempi di crisi, i capitali furono coraggiosi? Né la crisi è dovuta alla minaccia della nominatività, essendo essa sorta indipendentemente all’estero e propagatasi in Italia e qui inciprignitasi per circostanze particolari, di cui le massime furono il caso Mazzonis e poi l’occupazione delle fabbriche nell’autunno del ’20.
La verità si è che l’applicazione della legge, la quale imponeva la obbligatorietà della iscrizione al nome, fu resa difficile per una causa permanente, la quale renderà impossibile in Italia qualunque riforma, finché non vi porremo riparo: voglio accennare alla faciloneria demagogica, con la quale noi italiani, o, meglio, noi classe sedicente politica, ci montiamo a tratti la testa e scopriamo il paese di Bengodi in qualche piccola formuletta in se stessa sconclusionata: controllo, nominatività, avocazione, partecipazione ai profitti, terra ai contadini; e con infatuazione scervellata ci gettiamo a capo fitto su quella formula supponendo tutto bello, tutto facile, tutto vantaggioso. Poi, appena ci mettiamo le mani, ci avvediamo di averle cacciate in un nido di vespe ed indispettiti buttiamo tutto a mare, per tentare un altro farmaco miracoloso. Il farmaco può essere ottimo o buono o discreto; ma per le grandi speranze che ne avevamo concepite e che non trovano subito risposta nei fatti, esso ci diviene senz’altro disgustoso.
A me, che, pur favorendo la nominatività, dicevo che esso era un problema da far tremare le vene ed i polsi agli uomini di stato responsabili che l’avessero intrapreso, capitò di essere schernito da un giornale giolittiano; e le relazioni governative e parlamentari riboccano di prose della leggerezza colpevole con cui il problema fu affrontato;
- Si disse che la nominatività avrebbe moralizzato le assemblee di azionisti, impedito gli assalti alle banche e le catene fra società. Tutte fandonie ridicole, che non hanno la minima base, per chi sappia come nei paesi nominativi siano frequenti gli stessi precisi inconvenienti che si osservano in Italia.
- Si disse che sarebbe stato facile regolare l’emissione e la trasmissione dei titoli al nome; mentre trattasi di cosa assai complicata, che in Inghilterra funziona bene solo perché è il frutto di un secolo di esperienza. Avendo voluto fare in sei mesi ciò che a paesi sperimentati riuscì di compiere solo attraverso decenni di prove e di organizzazione, qual meraviglia che si minacciasse il collasso della macchina economica?
- Si speravano miliardi di maggiori imposte dalla nominatività; e fu invano avvertito che il frutto fiscale diretto della nominatività era minimo, inferiore certamente al frutto dell’imposta del 15 per cento sui dividendi ed interessi dei titoli al portatore. Il frutto della nominatività era morale, per il senso di giustizia diffuso tra i contribuenti poco al corrente della tecnica fiscale ed invincibilmente impervii alla nozione che i titoli al portatore possono essere costretti a pagare e pagano di fatto in Italia imposte altissime; lento per la possibilità graduale dei funzionari di poter costruire in dieci o vent’anni un buon archivio dei redditi e patrimoni privati; indiretto per il cadere delle obbiezioni pretestuose che oggi i redditieri di lavoro, di professioni, di agricoltura muovono alla propria tassazione sul falso fondamento di una immaginaria esenzione dei titoli al portatore.
Insomma, la nominatività obbligatoria era un istituto, il quale poteva riuscire se applicato a poco a poco, con somma prudenza, cominciando da una categoria e passando poi ad altra senza riporre in essa false speranze, imparando da ognuno degli sperimenti fatti per correggersi e regolarsi meglio in quelli successivi, traendone partito per il fisco senza danneggiare la economia e sovratutto tenendo bene in mente che i titoli al portatore non sfuggono affatto all’imposta e che la loro massa è una cosa piccola in confronto agli altri redditi oggi male accertati e peggio tassati. La nominatività obbligatoria in sei mesi, con un ristoro immediato di miliardi al tesoro dello stato, era una pura pazzia; ed è andata miserevolmente a fondo, come era fatale, in poco più di un mese.
Il che non vuol dire che debbano andare a fondo anche i 33 articoli sui 45 che nel regolamento sospeso disciplinano la emissione e la trasmissione dei titoli nominativi. Ricordiamolo bene: altro è la nominatività obbligatoria, voluta dalla legge 24 settembre 1920, altro sono la nominatività volontaria e quella coatta. La sospensione del regolamento significa che non si è più obbligati a convertire al nome entro il 2 gennaio 1922 i titoli al portatore e che non esiste più il divieto di emettere nuovi titoli al portatore. Fino a nuova disposizione, chi vuole è libero di tenersi i titoli al portatore. Tuttavia, chi vuole può anche chiedere che i proprii titoli di qualunque specie, siano iscritti al nome (nominatività volontaria); ed anche chi non vorrebbe, può indursi a chiedere a contraggenio la iscrizione al nome per non pagare l’imposta del 15% sui dividendi ed interessi dei titoli al portatore (nominatività coatta). L’espediente della multa del 1% sul reddito dei titoli al portatore per indurre i possessori a iscriverli al nome fu – sia lecito dirlo a me, anche se feci parte delle commissioni che la proposero – efficacissimo a promuovere il progressivo mutamento dal tipo al portatore al tipo nominativo. La molla dell’interesse agisce ben più potentemente del comando uniforme del legislatore. Questo produce in casi singoli danni enormi. Come può oggi un commerciante, un industriale, un banchiere fare iscrivere al nome i titoli che egli può avere necessità di vendere o di dare a riporto da un istante all’altro? Egli non può, assolutamente non può tenere titoli nominativi, che non gli servono a nulla quando egli abbia bisogno di far denari. Invece la spinta del 15% d’imposta induce tutti gli altri, che non hanno le sue eventuali urgenze, a convertire il titolo al nome. Un po’ per volta il sistema si generalizza; il pubblico e le società e gli enti si famigliarizzano col titolo nominativo; si impara, trascorrendo il tempo, a comprare ed a vendere anche il titolo nominativo. Col tempo può darsi, sebbene sia cosa di difficoltà spaventosa, che si riesca anche a trovare il bandolo per dare i titoli nominativi a riporto, ossia per far denari impegnando presso banche, casse di risparmio o privati il titolo nominativo, cosa oggi praticamente impossibile. Ed ecco che fra qualche anno o decennio, senza scosse e senza disastri, anche i commercianti, industriali e banchieri i quali oggi vedono, e giustamente, la rovina nel titolo nominativo, finirebbero per adattarvisi, sotto la spinta dell’imposta del 15 per cento. Ed ecco compiuta sul serio la riforma, che, come tutte le riforme serie, deve avere per alleato il tempo.
Frattanto, già oggi, moltissimi titoli privati, probabilmente la maggior parte, sono già stati iscritti al nome, sotto la spinta del 15% d’imposta. Ho sott’occhio il rendiconto recente dell’assemblea di una grande società anonima: su 120.000 azioni, ben 80.962 erano state convertite al nome e solo 39.038 rimanevano al portatore. La proporzione credo corrisponda abbastanza bene alla media delle società e degli enti in Italia. La conversione al nome procede di fatto con ritmo accelerato.
Se questo è, come è possibile lasciare in sospeso i 33 articoli sui 45 del regolamento che disciplinano la emissione ed il trasferimento dei titoli nominativi? Oggi, i titoli nominativi sono come una nave senza bussola in balia delle tempeste. Le società e gli enti non sanno come emetterli e come trasferirli. Molta gente che pur vorrebbe mettere al nome i propri titoli al portatore, esita perché ha paura di non potere più, occorrendo, venderli. Ci sono società e comuni che fan pagare diritti enormi per ogni operazione. Non è possibile trasmettere il titolo per girata. I notai e gli agenti di cambio non sono autorizzati ad autenticare firme in modo spicciativo. Non si sa come fare a dare i titoli in garanzia di prestiti. In caso di successione, i trasferimenti agli eredi costano l’occhio del capo. Le società ed i comuni talvolta si rifiutano a riconsegnare i titoli al portatore, rendendo la vendita impossibile a chi possiede il titolo nominativo a lui intestato.
Perciò sarebbe una sciagura se i 33 articoli su 45, i quali non toccano l’obbligatorietà della iscrizione al nome, ma solo le emissioni e la trasmissione dei titoli nominativi già esistenti e quelli che volontariamente diverranno tali, rimanessero sospesi. Quegli articoli disciplinano egregiamente la materia. Per trattarsi di un primo tentativo, era difficile far meglio. Il tempo e l’esperienza consiglieranno correzioni e rimedi. Urge però rimetterli in vigore. Urge sovratutto nell’interesse dello stato. Questo deve fare tutto il possibile per facilitare la volontaria iscrizione al nome dei titoli; e perciò è necessario che il pubblico sappia che cosa sono i titoli nominativi, come si acquistano e come si vendono. Un titolo che non si sa come vendere, tutti ci sputano sopra. Se lo stato vuole, allo scopo di riscuotere giustamente le imposte successorie, sul reddito e sul patrimonio, che i titoli si iscrivano al nome, deve prima creare e disciplinare il titolo nominativo. Altrimenti, tutti vorranno e pretenderanno il titolo al portatore. Ed avranno ragione.