La proroga della convenzione sugli zuccheri
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 17/09/1907
La proroga della convenzione sugli zuccheri
«Corriere della Sera», 17 settembre 1907
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 550-553
A suo tempo abbiamo dato notizia delle gravissime quistioni che si agitavano intorno alla rinnovazione della convenzione di Bruxelles del 5 marzo 1902 sugli zuccheri. L’Inghilterra, che aveva preso nel 1902 l’iniziativa della conferenza, minacciava di denunciare la convenzione che era opera sovratutto sua, se non le si dava facoltà di sottrarsi all’obbligo di imporre dazi di ritorsione sugli zuccheri esteri premiati. Egli è che la situazione politica interna era profondamente mutata. Nel 1902 il governo conservatore, imperialista e colonialista erasi fatto patrono della conferenza per tener lontani dal suolo inglese gli zuccheri continentali europei, i quali potessero ivi vendersi ad un prezzo inferiore al costo di produzione, grazie ai premi larvati o palesi concessi dai governi. Pur di difendere nell’aspra lotta della concorrenza gli zuccheri di canna delle Indie occidentali e delle altre sue colonie, l’Inghilterra si disse pronta a colpire con un dazio di ritorsione gli zuccheri esteri premiati. Non era uno strappo deciso al principio della libertà di scambio, ché anzi si voleva con i dazi di ritorsione ristabilire la libertà di commercio falsata dai premi allo zucchero di barbabietola.
Adesso, il governo democratico, little-englander, antimperialista, non vuole invece saperne di rincarare lo zucchero, alimento desideratissimo delle classi popolari inglesi, che ne consumano più di 30 kg all’anno (ahi! quanto lontani dai 3,50 kg italiani), e minaccia di denunciare la convenzione per l’1 settembre 1908 se non lo si esenta dall’obbligo, inviso ai fautori dello zucchero a buon mercato, dei dazi di ritorsione. La conferenza, alla quale erano rappresentati i governi della Germania, dell’Austria-Ungheria, del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna, dell’Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Perù, della Svezia e della Svizzera, ha dovuto piegare il capo e per non distruggere la convenzione del 1902, consentire, con un atto addizionale firmato il 28 agosto, che l’Inghilterra si sottragga alla più importante delle sue disposizioni a partire dall’1 settembre 1908.
Ad attenuare alquanto la concessione fatta all’Inghilterra, la quale potrà così in avvenire importare in franchigia gli zuccheri premiati, gli stati contraenti hanno voluto premunirsi contro il pericolo che lo zucchero di barbabietola, premiato ad esempio dalla Russia, per andare in franchigia in Francia o in Italia, prendesse la via dell’Inghilterra, dove, accolto senza pagamento di dazio, prenderebbe la nazionalità inglese e verrebbe poi in franchigia riesportato in Francia od in Italia. L’articolo 2 della convenzione addizionale di Bruxelles, stabilisce perciò che a partire dall’1 settembre 1908 gli stati contraenti possano esigere che per godere del beneficio della convenzione lo zucchero raffinato nel Regno unito della Gran Bretagna ed Irlanda ed esportato verso i loro territori sia accompagnato da un certificato constatante che nessuna parte di detto zucchero proviene da un paese riconosciuto dalla commissione permanente come accordante premi alla produzione od alla esportazione dello zucchero.
Così si è mantenuta la speranza che il privilegio concesso all’Inghilterra non riesca a danneggiare gli altri stati produttori di zucchero. È evidente che la speranza è sospesa ad un filo sottilissimo. Infatti in qual maniera un premio di lire 10 per quintale, concesso da uno stato, può tornare dannoso alla produzione degli altri stati? Perché con essi i produttori premiati possono esportare all’estero facendosi magari pagare lo zucchero 20 lire invece delle 30 lire al quintale che lo zucchero loro costa; compensandosi della perdita col premio pagato dal governo. La concorrenza dello zucchero prodotto negli stati che non danno premi diventa così impossibile e si producono un ingorgo generale di zucchero ed un rinvilio dei prezzi. Ai gravi inconvenienti intese riparare la convenzione del 1902; la cui opera corre oggi gran pericolo di essere distrutta. Infatti supponiamo che la Russia esporti zuccheri premiati a vil prezzo nell’Inghilterra; e lo potrà fare a partire dall’1 settembre 1908 non incontrando ivi più l’ostacolo dei dazi di ritorsione equivalenti ai premi da essa concessi. Apparentemente gli effetti si avranno solo nell’Inghilterra, perché gli altri paesi seguiteranno ad escludere lo zucchero russo premiato. Se però Francia e Germania importavano anch’esse zucchero in Inghilterra, in avvenire dovranno abbandonare la loro esportazione, perché lo zucchero non premiato non potrà reggere alla concorrenza di quello russo premiato. Respinto dall’Inghilterra, lo zucchero tedesco o francese, rifluirà nel paese d’origine, riproducendo ivi quelle crisi che prima del 1902 da tutti si lamentavano e che è merito della convenzione di Bruxelles avere impedito.
Perciò è tenue la speranza di salvare l’opera del 1902 dopo il privilegio concesso all’Inghilterra. Di ciò devono essere rimasti profondamente persuasi gli stati contraenti se, pur prorogando per altri 5 anni, a partire dall’1 settembre 1908, la convenzione, hanno stabilito che sia lecito a ciascuno dei contraenti ritirarsi dalla convenzione, a partire dall’1 settembre 1911, mediante preavviso di un anno, se nell’ultima riunione tenuta prima dell’1 settembre 1910 la commissione permanente avrà a maggioranza deciso che le circostanze impongano di lasciare questa facoltà agli stati contraenti. La disposizione è assai singolare, se si rifletta che in realtà la durata della convenzione viene ridotta a tre anni, quando così abbia deciso la maggioranza della commissione permanente. La quale deciderà probabilmente in tal senso, quando si sia persuasa che il privilegio concesso all’Inghilterra non ha avuto effetti limitati soltanto a quel paese; ma per ripercussione questi si sono estesi anche agli altri stati contraenti.
Si apparecchia insomma un periodo di osservazione e di attesa, del quale duplice è la via d’uscita. o la politica dei premi, che tuttora dura in taluni stati sarà mitigata o non produrrà alcuna perturbazione violenta nei fornitori del mercato inglese e la convenzione potrà durare, zoppicante come è ridotta. Ovvero gli altri stati si accorgeranno di non riceverne alcun beneficio, pur assicurando lo zucchero a buon mercato ai consumatori inglesi e la convenzione sarà denunciata per il 1911, ricominciandosi più viva la lotta affine di costringere gli stati a premi a cedere o l’Inghilterra ad abbandonare i suoi privilegi.
E noi? Siccome l’Italia paese ad altissima protezione doganale, – ed il diritto di avere alti dazi protettori le è consentito dalla convenzione, – i suoi produttori non hanno da temere rovine come gli altri dal risorgere della concorrenza degli zuccheri premiati. Nemmeno è l’Italia obbligata a ratificare il nuovo patto addizionale di Bruxelles, perché, a norma dell’articolo 6 della vecchia convenzione essa può conservare il proprio regime fiscale protettivo finché essa non diventi una nazione esportatrice. Si dice che il governo italiano studi la convenienza di denunciare la convenzione di Bruxelles allo scopo di dare libertà alla sua industria di esportare liberamente all’estero. È probabile che questa non sia la soluzione o meglio tutta la soluzione data dal governo italiano al problema fiscale dello zucchero. Oggi l’industria italiana non può, in virtù della convenzione del 1902, esportare all’estero se non rinuncia alla protezione di lire 20,80 al quintale che le è concessa per il greggio dalla legislazione interna, riducendola a lire 5,50.
Di qui si vede che la denuncia della convenzione di Bruxelles non può essere deliberata a cuor leggero, implicando essa una profonda modificazione anche del regime fiscale interno; perché, se i fabbricanti affermano di avere ancora bisogno di protezione, i consumatori dal canto loro desiderano che l’attuale protezione non sia cresciuta, come accadrebbe in sostanza per parecchi motivi colla denuncia della convenzione. Perciò è probabile che il governo si decida per la conservazione dello statu quo. Data l’importanza degli interessi in giuoco questa è la previsione più facile e sicura.