La immunità dei titoli di stato dall’imposta e le imposte possibili future sul reddito e sul patrimonio
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/01/1918
La immunità dei titoli di stato dall’imposta e le imposte possibili future sul reddito e sul patrimonio
«Corriere della Sera», 19 gennaio 1918
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 614-618
È noto che lo stato ha promesso ai portatori dei titoli dei cinque prestiti nazionali l’immunità assoluta da qualunque imposta presente e futura. Promessa sacra che deve essere mantenuta.
Non sarebbe però né corretto né opportuno tacere che un problema nuovo sorge in relazione alla futura imposta sul reddito o sul patrimonio o sul reddito-patrimonio, la quale dovrà necessariamente essere più o meno presto istituita in Italia. Quale sarà la sorte dei titoli di debito pubblico, del vecchio 3% o del nuovo 5% di fronte a questi nuovi congegni tributari?
Pagheremo anche noi, mi sento dire dai portatori di titoli di stato e dagli eventuali sottoscrittori al nuovo prestito, l’imposta sul reddito-patrimonio? S’intende che sì, rispondo subito, ed aggiungo che i primi ad avere interesse di pagarla sono i possessori di titoli di stato.
Vi è forse taluno che si stupisca di pagare l’imposta di successione anche sui titoli di stato i quali si trovino compresi in un asse ereditario? No; tutti pagano e ritengono naturalissimo di pagare l’imposta successoria sui titoli di stato, ricevuti in eredità sebbene i titoli stessi siano dichiarati esenti da qualsiasi imposta presente e futura. Tutti comprendono a prima vista che l’esenzione si riferisce alle imposte le quali colpiscono il titolo nel suo interesse e nel suo capitale, decurtandolo prima che il portatore percepisca il 5% di interesse ed il rimborso di 100 del capitale. Questa immunità deve essere e sarà rispettata dallo stato. Ma lo stato non poteva promettere a chi in avvenire ricevesse una eredità di 10.000 o di 100.000 lire, composta in tutto od in parte di titoli di stato, di non fargli pagare l’imposta successoria. L’imposta successoria non colpisce il titolo, sibbene il fatto dell’avvenuta successione e cresce se si tratta di parenti lontani o di patrimoni vistosi. È il trasferimento gratuito del patrimonio che viene colpito, comunque sia composto il patrimonio. Tutto ciò è talmente intuitivo che, ripeto, nessuno sogna e neppure immagina di lamentarsi se vede l’imposta colpire l’eredità ricevuta, anche questa fosse in tutto composta di titoli di stato.
La stessa cosa accade per l’imposta sul reddito – patrimonio complessivo del contribuente. Lo stato si è obbligato di non colpire con nessuna imposta né presente né futura il reddito od il capitale dei titoli dei prestiti nazionali ed adempirà alla sua promessa. Pagherà cioè al portatore le 5 lire integrali e se dovesse rimborsare il capitale, come ne ha diritto dopo il 1931, pagherà lire 100 senza alcuna detrazione. Questo è il significato chiaro, aperto, preciso della promessa immunità dalle imposte.
Ma se lo stato crederà opportuno o necessario istituire una imposta, la quale, alla pari dell’imposta di famiglia esistente in tanti comuni italiani, colpisca l’agiatezza, la ricchezza, il reddito, il patrimonio – sono tutte formulazioni in parte identiche in parte diverse del medesimo concetto – questa imposta generale e personale non potrà esentare taluno solo perché costui ha preferito di investire il suo patrimonio in vecchia rendita 3,50% o in nuova 5%, invece che in terreni o case. L’imposta di famiglia non le esenta già oggi e nessuno pensa a chiedere l’esenzione; né lo potrà per la futura imposta sul reddito complessivo. Tizio potrà dire io non devo essere colpito da imposta perché il mio reddito è piccolo, di sole 1.200 lire all’anno. Caio potrà aggiungere: io non devo neppure essere colpito perché, sebbene il mio reddito sia di 5.000 lire, devo con esso mantenere la moglie e quattro figli. Sempronio dice: io devo essere esente perché sebbene scapolo e sebbene provvisto di un reddito di 4.000 lire, sono gravato di oneri ipotecari per 2.800 lire l’anno. E tutte queste sono ottime ragioni per ottenere oggi l’immunità dall’imposta di famiglia a Milano od a Torino e per ottenerla domani dall’imposta sul reddito, quando lo stato si deciderà ad istituirla. Ma né Tizio, né Caio, né Sempronio, qualora fossero provvisti di un reddito netto da debiti e netto da detrazioni per i carichi di famiglia superiore al minimo, fissato, ad esempio, in 1.200 lire, ad esempio, di un reddito di 3.000, 4.000, 10.000, 50.000, o 100.000 lire potrà chiedere l’esenzione perché il suo reddito deriva da titoli di stato immuni da tributo. Oramai lo stato ha pagato i pattuiti interessi; li ha pagati senza fare alcuna domanda al creditore; questi, integralmente riscossi dal contribuente, si sono confusi nella massa dei suoi redditi di lavoro, di professione, di terreni, di casa, di capitali. La finanza viene a conoscere la massa complessiva del reddito; né può fare a meno di tassarla. Chi ha solo 2.000 lire pagherà, ad esempio, solo il 0,50% ; chi ha 3.000 pagherà l’1% ; chi ha 10.000 il 2% ; chi ha 50.000 il 5% ; chi ha 100.000 il 10% . Tutti però devono pagare, in ragione dei propri redditi, già depurati da carichi di ogni specie. Quale giustizia vi sarebbe se due contribuenti, provveduti ciascuno di egual reddito netto di lire 10.000, che la finanza conosce, non foss’altro perché amendue fruiscono dello stesso appartamento, hanno lo stesso personale di servizio, ecc., non fossero trattati alla stessa stregua? Che c’è bisogno di andar ricercando le origini del reddito per effettuare la tassazione, quando si sa che è tutto reddito di lavoro o di capitale? Un diverso trattamento urterebbe il senso generale di giustizia e non sarebbe tollerato.
Non sarebbe neppure nell’interesse dei capitalisti-risparmiatori. Dappertutto, in Francia, in Inghilterra ed in Germania, anche nei casi in cui si è promessa l’esenzione dall’imposta, si tiene conto del reddito dei titoli di stato per calcolare il reddito complessivo del contribuente nei rispetti dell’imposta sul reddito; e nessuno ci trova a ridire e nessuno immagina che ciò costituisca una violazione della promessa fatta, la quale, ripeto, riguarda il titolo e non la persona.
La sicurezza di essere colpiti da tributo nel solo caso in cui il proprio reddito, netto da debiti e da carichi di famiglia, superi un certo minimo, deve anzi costituire il più sicuro allettamento a sottoscrivere ai prestiti di guerra. Perché in tal modo il modesto risparmiatore è sicuro di non essere tassato né sul titolo – e di ciò è arra la promessa solenne dello stato – né sul suo reddito complessivo, purché questo, depurato da pesi, non superi il minimo esente. Il medio risparmiatore sa che, esente sul titolo, sarà tassato poco sul suo reddito complessivo, perché il reddito dei suoi titoli di stato unito a quello dell’impiego e della professione o del commercio, e depurato anch’esso da pesi, non supera le 10.000 o le 20.000 lire l’anno. Il capitalista meglio provveduto non si duole perché sa che, se avesse altrimenti impiegato i suoi capitali, egli avrebbe dovuto in primo luogo pagare l’imposta sul reddito (sui mutui, sui terreni, sulle case, ecc.), ed in secondo luogo ed ugualmente l’imposta personale sul reddito complessivo.
Questo è il punto essenziale che deve essere sempre ricordato. Come lo stato, si può chiedere, riuscirà a conoscere che Tizio possiede titoli di stato, azioni ed obbligazioni di società?
I metodi sono principalmente due. Il primo è di guardare agli indizi del reddito: appartamento, domestici, vetture, automobili, ville, ecc. Nessuno, in questo caso, penserà che, se Tizio ha un appartamento da 3.000 lire all’anno, tre domestici, e villa in montagna, egli possa rifiutarsi a pagare l’imposta sul reddito (o di famiglia) solo perché afferma di ricavare tutto il suo reddito da titoli di stato. La finanza non si occupa di ciò, bastandole constatare che il reddito c’è sicuramente, poiché esso è speso.
Il secondo metodo è di adottare una forma di nominatività dei titoli. Ve ne sono parecchie e non occorre spiegarle per ora. Ma se anche si giungesse alla vera e propria nominatività obbligatoria di tutti i titoli, forseché questa è una buona ragione per non sottoscrivere ai titoli di stato? Anzi no. Si può essere invero sicuri che prima saranno rese nominative le azioni e le obbligazioni di società, le cartelle fondiarie, gli altri titoli di borsa e, dopo, i titoli di stato. Anche nella ipotesi estrema, che lo stato si decida ad abolire i titoli al portatore ed a renderli tutti nominativi, per potere applicare meglio le imposte di successione e di famiglia o sul reddito, gli ultimi ad essere toccati saranno i titoli di stato. Chi comprasse altri titoli nella speranza di sfuggire all’imposta farebbe dunque un pessimo affare.
Da qualunque punto si guardi il problema, una conclusione si impone: che i portatori dei titoli di debito pubblico non potranno mai per qualsiasi ragione essere tassati né sull’interesse né sul capitale del titolo; e che lo stato dovrà ad essi pagare integralmente l’interesse pattuito o rimborsare il capitale dovuto. Nessuno però, sia proprietario di terreni, o di case o di industrie o di azioni industriali o di titoli di stato dovrà potersi sottrarre all’imposta che, ad imitazione dell’imposta di famiglia nei comuni, lo stato volesse in avvenire istituire sul reddito o sul patrimonio complessivo del contribuente. Ognuno dovrà pagare o non pagare a seconda del reddito della sua famiglia o del suo patrimonio senza riguardo all’indole dei capitali posseduti. Non pagheranno i modesti gravati di numerosa prole; pagheranno gli agiati e più i ricchi. Ma sempre in relazione al reddito ed al patrimonio complessivo, detratti i carichi di famiglia, senza preoccuparsi se il reddito derivi in tutto od in parte da titoli di stato.