Opera Omnia Luigi Einaudi

«La giusta causa» nell’industria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 28/04/1957

«La giusta causa» nell’industria

«La Tribuna», 28 aprile 1957, pp. 3-4

 

 

 

La mera enunciazione verbale di «giusta causa» procaccia Consenso. Chi non vuole il «giusto»? Chi osa dire: voglio poter fare cosa ingiusta? Nel dubbio, la sentenza non spetta forse al giudice?

 

 

Taluno, dimentico della recente esperienza del blocco delle licenze operaie ed incoraggiato dal pressoché unanime consenso di parlamentari e di pubblicisti al principio della giusta causa nelle mezzadrie e nei fitti agricoli, ha pensato di questi giorni di poterla estendere ai salariati in generale, rustici e cittadini, operai ed impiegati. Se è illecito licenziare senza giusta causa mezzadri e fittabili, perché dovrebbe essere lecito licenziare senza causa altrettanto giusta operai ed impiegati?

 

 

Forseché operai ed impiegati non sono meri lavoratori e meritevoli di giustizia al pari e forse più dei mezzadri e dei fittavoli che, dopo tutto, partecipano e talvolta in non lieve misura, della natura degli imprenditori e dei capitalisti?

 

 

Il ricordo tuttora vivo delle sciagurate conseguenze del blocco dei licenziamenti e della fatica durata per concordare all’uopo regole meno disadatte nei contratti collettivi fra datori di lavoro e lavoratori è probabile sia bastevole per porre nel nulla l’idea.

 

 

Subordinare in generale il diritto di dar licenza ad operai ed impiegati alla dimostrazione di una giusta causa produrrebbe risultati dannosi all’universale e massimamente ai lavoratori:

 

 

  • già ora, i datori di lavoro sono restii ad assumere nuova mano d’opera per il timore di non potere licenziarla quando la convenienza, esistente oggi, venga meno domani. Il timore, oggi derivante dalle norme dei contratti collettivi, dalle richieste pressanti dell’autorità pubblica, e dalle agitazioni di parte, crescerebbe a mille doppi se si sapesse che i licenziamenti sono subordinati ad un defatigante giudizio sulla esistenza o meno della giusta causa del licenziamento;

 

  • la repugnanza ad assumere per convenienza forse temporanea chi non potrà essere rimosso se non in seguito a giudizio, quale altro effetto può cagionare fuor di dare incremento alla disoccupazione?

 

  • la repugnanza ad assumere nuova mano d’opera sarebbe maggiore nelle industrie promettenti, nelle quali c’è speranza, ma non certezza, di conquistare nuovi clienti e di crescere la produzione. L’imprenditore, anche volonteroso, è costretto a dubitare: non corro il rischio di assoggettarmi ad un carico duraturo in vista di una convenienza temporanea? In tal modo si rinuncia a guadagni e non si pagano salari nuovi;

 

  • d’altro canto, le imprese le quali, per ragioni varie, di mutazioni di metodi produttivi, di variazioni di gusti dei consumatori, di organizzazione invecchiata, stanno decadendo, vedono crescere le difficoltà di riadattarsi a nuove esigenze, di variare metodi produttivi, a causa dell’onere crescente di una mano d’opera che non può essere ridotta se non in seguito a decisione giudiziaria. Le non necessarie perdite di esercizio hanno provocato in passato e nuovamente provocherebbero riduzioni di capitale, con danno dell’impresa. Farà d’uopo avvicinarsi al fallimento perché sia chiara la giustizia della causa del licenziare?

 

  • l’ostacolo defatigatorio del giudizio di giusta causa è probabile sia di peso maggiore per le piccole o le medie o le grandi imprese? Pur non volendo dare una risposta precisa al quesito, vuolsi notare che la grande impresa meglio fornita di uffici legali e di periti sociali è probabilmente meglio attrezzata per sormontare le spese e le procedure di una controversia dinanzi alla magistratura. Sicché le imprese medie e piccole che, non frastornate da vincoli di giuste cause, parrebbero le meglio atte a muoversi in su od in giù a seconda delle variazioni dei gusti e delle domande, sono poste in situazione svantaggiosa rispetto alle grosse imprese e diventano le più restie ad assumere nuova mano d’opera.

 

 

La «giusta causa» per licenze operaie palesa così la vera sua indole: che è, come in tanti casi di allegata «giustizia», di ingiustizia somma. La «giusta causa» è palesemente ingiusta; in primo luogo perché cresce a dismisura la difficoltà di occupare nuova mano d’opera; ed in secondo luogo perché sancisce il privilegio che fu detto, dopo le giornate del Termidoro, dei jacobins nantis od, in altri e più semplici termini, dei fortunati provveduti di un posto al momento della promulgazione della legge. Costoro sono i privilegiati; nessuno, salvochè per sentenza di giudice, potrà cacciarli di seggio. Accanto ai privilegiati, i paria; i nuovi venuti, che ognuno il quale possa schiverà di impiegare, per tema di non potersene più disfare. I paria dovranno assoggettarsi a nuove maniere di impiego; in luogo di salariati lavoreranno ancora, in balia di mezzani sfruttatori. Già ora, a causa di legge nefanda vigente sulle migrazioni interne, si parla di pseudo-cooperative assuntrici per conto proprio di taluni lavori appaltati da imprese industriali; ma non sono cooperative e non assumono appalti; sicché gli operai faticano, sotto la ferula di presidenti o segretari pseudo-cooperatori, a compiere lavoro salariato, senza stipulare alcun contratto di lavoro, anzi, con ludibrio proprio, assumendo figura di imprenditori cooperatori.

 

 

Queste due, – privilegio dei vecchi provveduti di posto e miseria dei paria nuovi venuti, – che sarebbero le inevitabili conseguenze della giusta causa nelle licenze in generale, non è probabile diventino realtà, giovando sperare che un resto di buon senso vieti il successo di una proposta che può fare affidamento soltanto su uno stato di allucinazione demagogica. Forseché, tuttavia, la giusta causa ha, per i mezzadri ed i fittavoli, un fondamento diverso da quello palesemente negativo e contennendo della giusta causa generale?

 

 

A sostenere la tesi della diversità sostanziale della giusta causa nelle licenze operaie ed in quelle mezzadrili, fa d’uopo appartenere a quella palude politica, la quale pensa ed opera sul fondamento di parole magiche e incomprensibili: ossequio alla democrazia, superamento di istituti antiquati, giustizia di dare la terra a chi la coltiva; che sono parole ed esigenze alle quali importa dare un contenuto ragionato prima di poterle apprezzare.

 

 

In verità, l’esperienza dimostra che il contratto di mezzadria non è né antiquato né immobile; ed anzi muta e continua a mutare, ogni qual volta le esigenze della progredita tecnica agraria lo richiesero e la mutazione non sia stata trasformata da vincoli legislativi o politici.

 

 

Il contratto di mezzadria vive e continuerebbe a vivere, come qualsiasi altra istituzione umana, nel clima suo proprio, che è di una economia progredita, come sono quelle miste di viti, di oliveti, di cereali e di foraggere a vicenda; ma non soggette a mutazioni profonde. Che se queste si rendono necessarie, sempre si vide la mezzadria lasciare luogo spontaneamente ad altre forme di conduzione, ad esempio di conduzione diretta, più adatte a mutare il volto della terra; salvo, a cose nuovamente assestate, lasciar luogo nuovamente al contratto di mezzadria, meglio atto ai tempi tranquilli. Che cosa si può sperare di più da un contratto di conduzione della terra? Forseché si può immaginare che le sentenze dei giudici e gli elenchi delle giuste cause escogitati dai saggi addetti alla interpretazione delle parole magiche siano forniti di un grado più elevato di elasticità?

 

 

Mai no. Anche gli addetti alla magia politica riconoscono che la giusta causa allontanerà i nuovi investimenti, scoraggiando i proprietari, ai quali spetta – ché altri non lo può assumere – il compito di provvedere alla conservazione ed al miglioramento dei fondi rustici. La previsione, ovvia, non sarebbe spaventosa, sol che si sapesse indicare quale altro miglior metodo esista per rendere possibili gli investimenti, i quali, nell’agricoltura come nell’industria, sono necessari per consentire alla terra di produrre le masse crescenti di beni richieste dalle esigenze, pur crescenti e con accelerazione probabilmente più rapida, dei consumatori. Chi non voglia rispondere con lo scatolone vuoto della nazionalizzazione, penserà che anche in questo campo l’iniziativa dello stato e quella dei proprietari terrieri abbiano un luogo loro proprio e che sarebbe pericoloso rinunciare all’una ed all’altra per amor di magia.

 

 

Sicché da ultimo, ridotti alle strette, anche gli abitanti della palude politica, pur seguitando come è loro costume ed ufficio necessario, a prestare ossequio alla magia verbale della giusta causa, dovrebbero essere moralmente costretti a riconoscere che non v’ha alcuna differenza sostanziale fra la giusta causa nell’industria e la giusta causa dell’agricoltura.

 

 

V’ha pur sempre, una somiglianza sostanziale: quelle parole in tutti i casi sono uno strumento politico per tutelare gli interessi dei beati possidentes, di coloro i quali godono del posto, a danno dei diritti dei nuovi venuti, di coloro che ora giungono all’età lavorativa, sono un’arma delle generazioni nuove. Se fosse lecito adoperare una volta tanto una parola per lo più malamente usata, si potrebbe affermare che la giusta causa è uno strumento di reazione contro il progresso, un’arma data ai privilegiati contro gli uomini nuovi e nudi, provvisti soltanto dei diritti che spettano all’uomo.

 

 

La «giusta causa» non è il solo strumento offerto dalla legislazione italiana al privilegio, a danno di coloro che sono posti ultimi nella scala sociale. Altri strumenti, non meno iniqui, si chiamano: vincoli alle migrazioni interne, imponibile di manodopera, privilegi di assunzione ai nativi del luogo. Mossi da fraterna colleganza, questi strumenti di iniquità volentieri si accompagnano ai dazi doganali, ai vincoli al commercio internazionale, ai predisposti prolungamenti delle privative industriali, all’assenza di norme per la compilazione dei bilanci delle società anonime, alle agevolezze per la sintesi di vendita; per conseguire il risultato ambito dai privilegiati, i monopolisti ed i restrizionisti: limitare la quantità di beni messi a disposizione degli uomini, e vietare ai non provveduti l’accesso ai beni della terra.

 

 

Agli sforzi dei privilegiati non fa difetto talvolta il successo; ma alla lunga gli sforzi urtano contro forze più potenti le quali promuovono il moto, la mutazione nei metodi e nelle tecniche di produzione. Nonostante gli sforzi della palude politica, l’Italia non si può separare dal ben più vasto mondo economico circostante; vincoli sempre più stretti legano la nostra alle economie forestiere. Nell’interno del paese, e nonostante le leggi vincolatrici, le grandi città industriali di Torino, Milano e Genova vedono crescere impetuosamente la loro popolazione meridionale. I contadini calabresi conducono dapprima vita grama nelle loro dimore; ma è vita pur sempre preferibile a quella misera delle borgate native. L’Appennino toscano, umbro e marchigiano si spopola; ed i mezzadri, noncuranti dei benefici della giusta causa permanente, se ne vanno a cercare lavoro in città o nelle borgate industriali. In Piemonte, la popolazione assoluta delle province di Cuneo e di Alessandria diminuisce; e spregiando anch’essi i diritti di insistenza sul fondo largiti dalla giusta causa, mezzadri e piccoli proprietari abbandonano i loro poderi, andando alla ricerca, ben ragionevole, di migliori condizioni di vita. Sicché da parte dei proprietari terrieri oggi in quelle zone ha inizio una ricerca affannosa di famiglie disposte ad accettare di assumere un fondo a mezzadria.

 

 

La giusta causa non è ancora scritta nella tavola delle leggi; e già è probabile che la realtà se ne faccia beffe. Che non sarebbe la peggiore delle disgrazie le quali possono sopravvenire a provvedimenti che frutto di vuote escogitazioni libresche, hanno potuto trovare favore nelle aule parlamentari solo grazie alla virtù misteriosa, ma dominante, delle parole prive di contenuto.

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