Opera Omnia Luigi Einaudi

La decimazione dei patrimoni

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1927

La decimazione dei patrimoni

La guerra e il sistema tributario italiano, Laterza Bari e Yale University Press, New Haven 1927, pp. 231-295

 

 

 

I. I lavori preparatori

 

131. Istituzione, con decreto 29 luglio 1919, di una commissione per lo studio di una imposta sui patrimoni antichi e nuovi. – 132. Composizione e lavori della commissione. – 133. La commissione propone un prestito forzoso: sue caratteristiche. – 134. Vantaggio del prestito suo ulteriore frazionamento in due parti: prestito volontario e contributo forzoso. – 135. L’imposta sull’aumento del patrimonio durante la guerra; difficoltà di attuarla e limitazioni del progetto della commissione. – 136. Concetti essenziali del sistema della commissione. – 137. Minimo di patrimonio esente. – 138. Detrazioni per carichi di famiglia; e trattamento dei patrimoni dei diversi membri della famiglia. – 139. Valutazione dei cespiti patrimoniali. – 140. La tassazione dei titoli al portatore all’aliquota massima; e dei titoli nominativi all’aliquota propria del patrimonio posseduto. – 141. Rateazione del pagamento del tributo patrimoniale. – 142. Rateazione del pagamento del tributo sull’aumento patrimoniale. – 143. metodi di pagamento: anche in titoli di Stato.

 

 

131. Con decreto del ministro delle finanze, Francesco Tedesco, del 29 luglio 1919, n. 7532, veniva istituita una commissione per lo studio dell’ordinamento di un’imposta straordinaria sul patrimonio, con esenzione dei patrimoni più piccoli e con aliquote più elevate per i patrimoni formati ed accresciuti per effetto della guerra.

 

 

Con queste parole il gabinetto Nitti aveva annunziato la istituzione di imposta straordinaria sul patrimonio. I soli due punti fermati dal governo erano: l’imposta doveva esentare i patrimoni più piccoli e doveva essere più pesante per i patrimoni formati ed accresciuti per effetto della guerra. Nessun altro vincolo era posto alle proposte che la commissione doveva presentare al governo.

 

 

132. – La commissione assai numerosa, era presieduta dal ministro Tedesco, segretario di Stato per le finanze e composta dall’onorevole Perrone, sottosegretario di Stato per le finanze, senatore Luigi Della Torre, senatore Carlo Ferraris, senatore Leone Wollemborg, on. Giulio Alessio, on. Ugo Ancona, on. Pietro Bertolini, on. Ivanoe Bonomi, on. Tommaso Mosca, prof. Rodolfo Benini; prof. Attilio Cabiati; prof. Luigi Einaudi; prof. Corrado Gini; prof. Benvenuto Griziotti; dott. Alessandro Enrico Abbate, direttore generale delle imposte dirette; dott. Giuseppe Benettini, direttore generale del registro, del bollo e delle tasse; dott. Nicola Cirillo, direttore capo divisione nel ministero del tesoro; dott. Guglielmo Fiastri, vice – direttore generale delle imposte dirette; dott. Libero Donato Villa, direttore generale dei monopoli commerciali; dott. Angelo Di Noia, ispettore superiore del credito; prof. Oreste Bordiga, comm. Ettore Friedlander, prof. Pasquale D’Aroma, agente superiore capo dell’agenzia delle imposte di Torino.

 

 

La commissione tenne una decina di sedute nei primi giorni dell’agosto 1919, riassumendo in alcuni capisaldi le sue conclusioni. La elaborazione di queste conclusioni in un disegno di legge che fu poi affidato ad un comitato scelto in seno alla commissione stessa e composto dei professori Attilio Cabiati, Luigi Einaudi, Corrado Gini, Benvenuto Griziotti, dott. Silvio Benettini, direttore generale del registro, prof. Pasquale D’Aroma, agente superiore delle imposte a Torino. Il sottocomitato, di cui fecero in seguito parte anche il dott. Alessandro Abbate, direttore generale ed il dott. Guglielmo Fiastri, vice direttore generale delle imposte dirette, presentò verso la fine di settembre 1919, i risultati dei suoi studi in un progetto di legge di 121 articoli, che portava il titolo di «Progetto per la istituzione di un contributo statale straordinario al prestito obbligatorio e di un’imposta sugli aumenti di patrimonio verificatisi a causa della guerra e di riordinamento della imposta sui profitti dipendenti dalla guerra».

 

 

133. – I concetti essenziali a cui si ispirava questo progetto erano la istituzione di un prestito obbligatorio o prestito forzoso, ripartito su tutti i contribuenti provvisti di un patrimonio superiore a 20.000 lire e di un’imposta sugli aumenti di patrimonio verificatisi in misura di almeno 20.000 lire nel periodo dall’1 agosto 1914 al dicembre 1919. I due contributi erano legati fra di loro, ma sostanzialmente diversi ed indipendenti.

 

 

Dopo lunghe discussioni, la commissione aveva finito per persuadersi che l’istituzione di un’imposta straordinaria sul patrimonio era una novità troppo grossa per l’Italia, sicché sarebbe stato opportuno facilitarne la istituzione, dando ad essa la forma del prestito forzoso. La natura sostanziale del tributo non mutava, cambiava soltanto la forma. I contribuenti provveduti di un patrimonio imponibile di almeno 20.000 lire erano forzatamente obbligati di dare in prestito allo Stato una somma determinata in proporzione all’ammontare del lor patrimonio.

 

 

L’articolo 29 del progetto così disponeva:

 

 

Sono soggetti al contributo i soli patrimoni di cui il valore imponibile raggiunga la somma di lire 20.000. La misura del contributo determinata nel modo seguente:

 

 

  • Patrimonio di lire 20.000 corrisponda l’aliquota del 5,00%
  • Patrimonio di lire 50.000 corrisponda l’aliquota del 7,19%
  • Patrimonio di lire 100.000 corrisponda l’aliquota del 9,96%
  • Patrimonio di lire 200.000 corrisponda l’aliquota del 13,09%
  • Patrimonio di lire 500.000 corrisponda l’aliquota del 17,42%
  • Patrimonio di lire 1.000.000 corrisponda l’aliquota del 20,65%
  • Patrimonio di lire 2.000.000 corrisponda l’aliquota del 23,93%
  • Patrimonio di lire 5.000.000 corrisponda l’aliquota del 28,04%
  • Patrimonio di lire 10.000.000 corrisponda l’aliquota del 31,01%
  • Patrimonio di lire 20.000.000 corrisponda l’aliquota del 33,85%
  • Patrimonio di lire 50.000.000 corrisponda l’aliquota del 37,43%
  • Patrimonio di lire 100.000.000 e più corrisponda l’aliquota del 40,00%

 

 

Per i patrimoni intermedi la misura dell’aliquota determinata in base alla formula seguente:

 

 

0.05 + 1.233 [(log.x – log.20.000) / log.x]1.633

 

 

Nella formula x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile. Per i patrimoni imponibili tra 20.000 e 50.000 le frazioni di 500 lire vengono arrotondate in più o in meno a 500. Per quelli oltre 50.000 e fino a 100.000 l’arrotondamento avviene per migliaia di lire; oltre 100.000 e fino a 200.000 per unità di lire 2.000; oltre 200.000 e fino a 500.000 per unità di 5.000; oltre 500.000 e fino al milione per unità di 10.000; oltre un milione e fino a due milioni per unità di 20.000; oltre due milioni e fino a cinque milioni per unità di 50.000; oltre cinque milioni e fino a dieci milioni per unità di 100.000; oltre dieci milioni e fino a venti milioni per unità di 200.000; oltre venti milioni e fino a cinquanta milioni per unità di 500.000; oltre cinquanta milioni per unità di un milione.

 

 

Lo Stato in compenso del contributo consegnava ai contribuenti per altrettanta somma obbligazioni di un prestito forzoso fruttante l’interesse netto da ogni imposta e tassa presente e futura, dell’1% all’anno, pagabile in moneta legale nel Regno e nelle colonie italiane in rate semestrali all’1 marzo e all’1 settembre di ogni anno. Le obbligazioni sarebbero state redimibili al valore nominale entro il termine di settant’anni a partire dall’1 gennaio 1930. Esse sarebbero state equiparate interamente ai titoli della rendita consolidata. La estrazione avrebbe avuto luogo per serie intere di 1 milione di lire e sarebbero state rimborsate tutte le obbligazioni appartenenti alla serie estratta. Fatti i conti, il valore attuale all’1 gennaio 1920 di una obbligazione, fruttifera dell’interesse dell’1 % e rimborsabile in settanta anni a partire dall’1 gennaio 1930, quando si prende a base il saggio di interesse del 5%, risultava di circa lire 33. La operazione si riduceva perciò a far pagare ai contribuenti 100 lire e a consegnare ai contribuenti stessi un titolo, il quale aveva bensì il valore nominale di 100 lire, ma all’1 gennaio 1920 aveva un valore effettivo di sole 33 lire. Il contribuente, il quale avesse voluto diminuire subito il carico dell’imposta su di lui gravante avrebbe potuto vendere il titolo al prezzo di lire 33. Cosicché l’onere della imposta si sarebbe residuato effettivamente in lire 67.

 

 

134. – Secondo i proponenti, il metodo del prestito forzoso aveva questo vantaggio: che i contribuenti chiamati a pagare lire 100 avrebbero avuto la illusione di non pagarle completamente a fondo perduto, in quanto essi ritiravano un titolo fruttifero, è vero, soltanto dell’1%, rimborsabile però in 100 lire. Non tutti i contribuenti erano capaci, con esatto ragionamento economico, di calcolare in lire 67 l’effettivo onere netto da loro subito.

 

 

Molti sarebbero stati indotti, almeno così si sperava, a denunziare più esattamente il proprio patrimonio per la speranza che, se non ad essi, almeno ai loro figli o nipoti la somma pagata in 100 lire sarebbe stata integralmente restituita al momento della estrazione dell’obbligazione di prestito forzoso ricevuta.

 

 

Ciò supponeva però che i contribuenti fossero obbligati a pagare l’intera somma di 100 lire e ritirare il titolo di prestito forzoso; ma lungo i lavori della commissione, il concetto iniziale venne a mano a mano modificandosi, cosicché quando il disegno fu presentato al ministro, alla fine di settembre, esso conteneva un articolo 94, il quale dava facoltà al contribuente di dichiarare di voler rinunziare al titolo del prestito obbligatorio, nel qual caso, il debito di contributo sarebbe stato di diritto ridotto di un terzo. Il contribuente cioè, invece di pagare l’intero ammontare del suo debito di imposta in 100 lire o multiplo di 100 lire, poteva rinunziare al titolo del prestito pagando soltanto a fondo perduto lire 66,66.

 

 

In questa ultima forma il prestito forzoso, in realtà si distingueva in due parti: una di imposta straordinaria sul patrimonio uguale ai due terzi delle aliquote sopraindicate, e l’altra di prestito volontario per il rimanente terzo.

 

 

È chiaro che, così espressa l’obbligazione del contribuente, il prestito forzoso si riduceva ad una pura forma; in realtà trattavasi di un prestito volontario, sottoscritto da coloro i quali liberamente decidevano di versare l’intero contributo invece che i due terzi.

 

 

135. – Accanto all’imposta generale su tutti i possessori di un patrimonio superiore alle 20 mila lire all’1 gennaio 1920, era creata una seconda imposta detta «sull’aumento di patrimonio». Se la definizione del patrimonio soggetto al primo contributo non presentava difficoltà rilevanti, in quanto doveva comprendere tutti i beni posseduti dal contribuente, non così era agevole definire che cosa fosse un aumento di patrimonio, verificatosi dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1919. Il calcolo dell’aumento di patrimonio è stato possibile in quei paesi, in cui, prima della guerra, era stata istituita un’imposta straordinaria sul patrimonio, la quale aveva valutato i patrimoni esistenti nel 1914. Così che dal confronto fra lo ammontare del patrimonio nel 1914 e quello del 1919, fu possibile calcolare la differenza, ossia l’aumento soggetto ad imposta.

 

 

In Italia invece la istituzione di un’imposta sul patrimonio era una assoluta novità. L’amministrazione finanziaria non aveva nessun criterio per poter valutare il patrimonio dei contribuenti all’1 agosto 1914. Non soccorrevano neppure all’uopo i dati di una bene congegnata imposta generale sul reddito, in quanto è noto (cfr. sopra par. 3 a 6 e 21) come le imposte sul reddito esistenti in Italia nel 1914 fossero prive di collegamento reciproco, antiquate e sperequate, si da rendere assurdo qualunque calcolo il quale avesse voluto risalire dalle cifre note di reddito ad una loro capitalizzazione. Si aggiunga che moltissimi redditi di capitale e specialmente quelli derivanti da titoli di stato erano esenti dall’imposta nella categoria A di ricchezza mobile. Nella categoria B erano bensì posti in evidenza i redditi delle varie intraprese industriali e commerciali; ma sarebbe stato necessario un lavoro complicato per poter attribuire le singole quote di patrimonio ai soci ed azionisti. Data la diffusione, grandissima e di gran lunga prevalente, dei titoli al portatore in confronto dei titoli iscritti al nome probabilmente nel 1914 la proporzione era di uno a quattro sarebbe stato impossibile di conoscere chi fossero nel 1914 i possessori di quella così gran parte del patrimonio investito in titoli al portatore.

 

 

Per tutte queste difficoltà fu abbandonata la idea di poter riuscire a calcolare l’aumento del patrimonio facendo una differenza tra il patrimonio dell’1 agosto 1914 e quello del 31 dicembre 1919. Si preferì definire l’«aumento di patrimonio» come uguale ai «guadagni di guerra» ottenuti nel medesimo periodo. In sostanza l’aumento di patrimonio era la stessa cosa dei guadagni di guerra che già erano stati assoggettati all’imposta sui profitti dipendenti dalla guerra.

 

 

L’imposta sui profitti dipendenti dalla guerra comprendeva però soltanto i profitti ricavati dall’esercizio di industrie e commerci e dell’attività di intermediario. Invece l’imposta sull’aumento di patrimonio avrebbe colpito, oltre che questi sopraredditi derivati dall’esercizio di industrie e commerci e di intermediazione, anche i sopraredditi ottenuti dall’esercizio di qualsiasi altra industria, come ad esempio, la coltivazione diretta dei propri terreni da parte del proprietario di fondi ed i sopraredditi derivanti dall’esercizio di professioni e di altre prestazioni di lavoro. Ove la finanza, inoltre, avesse constatato che il contribuente aveva, dopo l’1 agosto 1914, acquistato terreni, case o titoli di qualunque specie, tale acquisto sarebbe stato considerato come aumento di patrimonio, quando il contribuente non avesse potuto dimostrare che l’acquisto era fatto per mezzo di somme ricavate dalla vendita di attività patrimoniali preesistenti all’1 agosto 1914 od a guadagni i quali non avevano nessuna connessione colla guerra.

 

 

Norme minute regolavano il calcolo del «guadagno di guerra ad esempio un professionista il quale nel biennio 1913-1914 avesse avuto un reddito professionale di 20.000 lire accertate ai fini della imposta di ricchezza mobile era reputato aver ottenuto un guadagno di guerra soltanto quando il suo reddito annuo degli anni di guerra fosse aumentato al di là di 40.000 lire all’anno e per la cifra eccedente; ma per gli industriali e commercianti se il reddito anteriore alla guerra era di 20.000 lire si reputava guadagno soltanto la eccedenza oltre le 32.000 lire.

 

 

Ad ogni modo dal guadagno totale ottenuto durante ognuno degli anni di guerra, dovevano al minimo detrarsi 15.000 lire all’anno per contribuente, aumentate di 1.500 lire per ogni persona di famiglia a carico del contribuente. Soltanto la eccedenza oltre il reddito ordinario era da considerarsi aumento di patrimonio, ed in nessun caso poi l’aumento di patrimonio poteva essere colpito quando non avesse raggiunto la cifra di lire 20.000.

 

 

Così calcolato l’aumento di patrimonio era soggetto ad una imposta eguale a quella già indicata per il contributo al prestito obbligatorio ossia crescente dal 5% per un aumento di patrimonio di lire 20.000 sino al 40% per un aumento di patrimonio di lire 100 milioni.

 

 

136. – Nel suo complesso perciò il sistema contenuto nel progetto di fine settembre 1919 avrebbe assoggettato:

 

 

  • 1) coloro i quali non avessero ottenuto durante la guerra nessun incremento di patrimonio a un contributo variabile dal 5% al 40% ritirando i titoli del prestito, ovvero dal 3,33 al 26,66% qualora il contribuente avesse rinunciato a ritirare i titoli del prestito forzoso;
  • 2) coloro i quali non avessero posseduto alcun patrimonio all’1 agosto 1914 sarebbero stati assoggettati ad una doppia imposta che in totale sarebbe andata dal 10% per i patrimoni di 20.000 lire all’80% per i patrimoni di 100 milioni di lire, ritirando i titoli del prestito, ovvero dal 6,66% per i patrimoni di 20.000 lire al 53,33% per i patrimoni di 100 milioni di lire non ritirando i titoli del prestito forzoso.

 

 

Queste due ipotesi estreme, di contribuenti che non avessero affatto accresciuto il loro patrimonio durante la guerra o di contribuenti che avessero acquistato tutto il loro patrimonio in conseguenza di guadagni di guerra, si sono addotte a solo intento di esemplificazione. In concreto, nel maggior numero dei casi si sarebbe verificata una ipotesi intermedia ed il carico dei due tributi sarebbe anche esso stato intermedio.

 

 

137. – Delineati così i concetti essenziali a cui si inspirava il progetto del settembre 1919, è opportuno di fermarsi ancora a considerare alcuni punti particolari meritevoli di attenzione, soprattutto in quanto dalle soluzioni adottate nel progetto originario si discostarono poi i decreti del 24 novembre 1919 e del 22 aprile 1920.

 

 

Un punto importante era quello delle esenzioni; nessun patrimonio era soggetto all’imposta quando non raggiungeva il limite delle 20.000 lire ed ove applicando l’imposta ai patrimoni di 20.000 lire o poco superiori, il patrimonio residuo si fosse, dopo aver pagata l’imposta, ridotto a meno di 20.000 lire, doveva essere condonata la parte di imposta la quale appunto avesse avuto il risultato di ridurre il patrimonio, al netto del contributo, al disotto di 20.000 lire. La cifra di 20.000 lire costituiva il minimo intangibile che non doveva essere toccato per nessun contribuente; norma non più compresa nei decreti del 24 novembre e del 22 aprile sopracitati, così che oggi può accadere che colui il quale possiede 49.999 lire non paghi nessuna imposta, mentre invece colui che ha 50.000 lire si vede soggetto ad un’imposta di 2.250 lire, di modo che il suo patrimonio si riduce ad una cifra inferiore a quella di chi possedeva meno di lui.

 

 

138. – In confronto di questa che del resto è una semplice deficienza tecnica, è più importante da notare che ogni contribuente, secondo il progetto originario, avrebbe avuto diritto ad ottenere una detrazione dal proprio patrimonio, prima dell’applicazione della imposta, di lire 5.000 per se stesso quando egli avesse compiuto 50 anni di età, se maschio e 40 se femmina, di altre 5.000 lire per il coniuge il quale non fosse legalmente ed effettivamente separato dal contribuente e di altri 5.000 lire ancora per ognuno degli ascendenti, dei discendenti e conviventi a carico del contribuente, i quali non fossero tenuti alla imposta in nome proprio e purché i discendenti di sesso maschile abili al lavoro non avessero superato il venticinquesimo anno di età.

 

 

Quando ricorresse una sola delle cause di detrazione, questa non poteva essere in ogni modo inferiore a 10.000 lire; inoltre la detrazione era elevata a 10.000 lire qualora si fosse trattato di un invalido di guerra, di una vedova e per ciascuno dei genitori e degli orfani di morti in guerra o per fatto di guerra. Giova notare che, in questo modo, il minimo di patrimonio soggetto alla imposta, se formalmente era di 20.000 lire, in realtà giungeva per la maggior parte dei contribuenti a cifre più elevate.

 

 

Ad esempio un padre di famiglia con moglie e tre figli avrebbe pagato soltanto quando il suo patrimonio fosse arrivato alle 45.000 lire. Se egli avesse avuto uno dei suoi figli invalido di guerra, il pagamento sarebbe cominciato soltanto dalle 50.000 lire. Notisi però che il patrimonio della moglie non era tassato separatamente ma congiuntamente con quello del marito a meno che i coniugi non fossero legalmente ed effettivamente separati.

 

 

Inoltre il patrimonio dei figli e discendenti conviventi coi genitori od avi si cumulava con quello dei genitori od avi quando essi lo avessero ricevuto in donazione dai genitori o dagli avi medesimi. Questa ultima disposizione aveva per scopo di impedire che i contribuenti, facendo donazione del proprio patrimonio ai figli o ai propri discendenti cerchino (distribuendo opportunamente il proprio patrimonio su un gran numero di teste) di sfuggire all’imposta o di diminuire l’aliquota, e fu riprodotta nei decreti del 24 novembre 1919 e del 22 aprile 1920; non così l’altra la quale stabiliva il cumulo del patrimonio della moglie con quello del marito. Secondo i decreti vigenti la tassazione si fa separatamente per i due patrimoni distinti del marito e della moglie.

 

 

139. Fu detto sopra della mancanza, in Italia, di mezzi di valutazione dei terreni e dei fabbricati a causa dell’antichità e dei difetti delle due imposte sui terreni e sui fabbricati. Il progetto originario ordinava perciò una nuova valutazione da farsi sulla base del prezzo di mercato. Per la determinazione di questo prezzo si doveva aver riguardo al valore realizzato in occasione di recenti trasferimenti ed al valore risultante dalla capitalizzazione in ragione del cento per quattro del reddito dei terreni, reddito da valutarsi sulla base dello stato di fatto nell’anno 1919 per i fabbricati, e al principio dell’anno agrario 1919-1920 per i terreni.

 

 

Nel patrimonio si teneva conto altresì, a differenza di ciò che si fece dopo, del valore attuale delle rendite temporanee e vitalizie, a meno che le rendite stesse non superassero la somma di lire 1.200 all’anno. Si teneva conto ancora dei prezzi di riscatto delle somme assicurate sulla vita dell’uomo, a meno che le somme assicurate stesse non superassero complessivamente la cifra di lire 30.000; ma ciò che soprattutto era caratteristico del disegno originario erano le norme relative ai titoli al portatore ed al versamento del contributo.

 

 

140. – In un sistema di tassazione personale, che voglia tener conto del reddito complessivo del contribuente o del suo patrimonio, la più grave pietra d’inciampo è stata sempre la esistenza di fortissime masse di titoli al portatore, di cui non è possibile conoscere la pertinenza.

 

 

Si può imporre l’obbligo al contribuente di denunziare l’intero patrimonio proprio, ivi compresi i titoli al portatore, si può imporre l’obbligo, come faceva il progetto originario, del giuramento e l’art. 51 obbligava tutti i contribuenti a giurare che la denunzia fatta era integrale e veritiera, in rapporto alla qualità e quantità dei singoli beni di spettanza del contribuente e alla esistenza delle passività e dei carichi denunziati – si può ancora, a rafforzare l’autorità della finanza, stabilire, come faceva l’art. 33, il diritto della finanza ad un accertamento presuntivo basato su indici, come, ad esempio, il valore locativo delle case e delle ville abitate, il valore di assicurazione del mobilio, il numero dei domestici, dei cavalli e delle vetture, il godimento dei palchi nei teatri, il possesso di gioie, il mantenimento di riserve di caccia e di pesca, di parchi ed altri luoghi di delizia. Nonostante però tutti questi mezzi a cui non si può disconoscere una certa efficacia, l’amministrazione finanziaria è poco agguerrita in confronto ai contribuenti i quali non fanno una dichiarazione esatta. Troppi sono coloro ai quali poco importa il giuramento falso, quando questo si riferisce a materie fiscali. Il giuramento imposto a un grande numero di contribuenti avrebbe perso gran parte del suo carattere solenne e della sua forza intimidatrice. Gli accertamenti indiziari hanno un carattere di evidente arbitrarietà e se in qualche raro caso possono dar luogo ad accertamenti superiori a quelli che risultano dalle dichiarazioni, nella maggior parte dei casi è ben difficile di riuscire, per questa via a conoscere l’esistenza di forti patrimoni investiti in titoli mobiliari.

 

 

Era necessario perciò cercare qualche altro mezzo; il quale permettesse di assoggettare all’imposta tutta quella ricchezza, la quale avendo la forma di titoli al portatore non può essere attribuita ai singoli possessori. Era parso al comitato di studio di aver trovato tal mezzo, assoggettando tutti i titoli al portatore di qualunque specie, sia emessi dallo Stato, come dai comuni, dalle provincie e da corporazioni o società, consistenti sia in obbligazioni come in azioni o in libretti di deposito al risparmio, all’imposta secondo l’aliquota massima del 40 per cento.

 

 

Sopra è stata riportata la tabella delle aliquote, le quali, si ricorda, variavano dal 5% al 40 per cento. Il 40 % è l’aliquota massima, la quale colpisce il possessore di un patrimonio di 100.000.000 e più. Tassando con questa medesima aliquota, tutti i titoli al portatore, è evidente che i contribuenti hanno essi medesimi, in pressoché tutti i casi, interesse a trasformare i loro titoli dalla forma al portatore alla forma inscritta al nome, allo scopo di potersi sottrarre all’applicazione dell’aliquota massima del 40% e pagare invece un’aliquota minore, e, precisamente, quella propria del patrimonio effettivamente posseduto. Ad esempio, il possessore di un patrimonio di 100.000 lire tutto investito in titoli al portatore, avrebbe dovuto pagare 40.000 lire, qualora avesse conservato i suoi titoli sotto questa forma; inscrivendoli al nome, egli sarebbe stato invece tassato con la aliquota del 9,96% ed avrebbe pagato quindi un contributo inferiore ad un quarto di quello massimo. Era evidente il suo interesse ad effettuare la trasformazione. All’uopo era concesso a tutti i contribuenti un termine di sei mesi, a partire dalla data della pubblicazione della legge per richiedere ed ottenere la conversione dei titoli, ed era fatto obbligo allo Stato, ai comuni ed alle provincie, alle società ed agli altri enti emittenti di provvedere alla conversione entro il termine non maggiore di un mese dalla data della richiesta. Ad avvalorare ancora l’interesse dei contribuenti ad inscrivere i propri titoli al nome, era stabilito che il contribuente, il quale non sottoscrivesse una apposita dichiarazione giurata di non possedere titoli nazionali al portatore, dovesse essere tassato per tutto il suo patrimonio con l’aliquota massima del 40%; potendosi presumere che il contribuente che non avesse voluto sottoscrivere la dichiarazione giurata di non possedere titoli al portatore, ne possedesse una tale quantità da far giungere il suo patrimonio complessivo alla cifra di 100 milioni di lire. Nel qual caso sarebbe stato appunto corretto di tassarlo con l’aliquota del 40 per cento.

 

 

L’imposta del 40% sui titoli al portatore sarebbe stata esatta direttamente a carico dell’ente emittente. Non conoscendosi il possessore del titolo l’imposta avrebbe dovuto essere anticipata dalla provincia, dal comune o ente che avesse emesso il titolo, salvo all’ente stesso di rivalersi dell’imposta pagata sui dividendi ed interessi pagati ai possessori ovvero sul prezzo di rimborso al momento della estrazione e del rimborso dei titoli. Per i titoli al portatore emessi dallo Stato, questo avrebbe riscosso l’imposta col metodo della ritenuta diretta fatta al momento del pagamento degli interessi ovvero del rimborso dei titoli stessi.

 

 

141. – Una seconda importante caratteristica di quel disegno era data dalle modalità del pagamento.

 

 

Il contributo al prestito forzoso era bensì dovuto una volta tanto all’1 gennaio 1920, ma il contribuente aveva la facoltà di suddividere il pagamento in 8 annualità se il suo patrimonio era costituito per almeno tre quarti di beni immobili, in 6 annualità se i beni immobili concorrevano nella proporzione di almeno un quarto e finalmente in 4 annualità se il patrimonio era costituito per meno di un quarto di beni immobili o se l’imposta era applicata col metodo della ritenuta per i titoli al portatore a carico degli enti emittenti. In circostanze eccezionalissime, il numero delle annualità poteva essere portato al massimo rispettivamente di 12,9 e 6, quando l’autorità finanziaria avesse riconosciuto che il contribuente non si trovava in grado di pagare il contributo entro il termine normale. In caso di ritardato pagamento, a carico del contribuente veniva aggiunto l’interesse di mora del 5% semplice ad anno.

 

 

142. – L’imposta sull’aumento di patrimonio era anche essa dovuta alla data dell’1 gennaio 1920, ma il contribuente poteva chiedere la suddivisione del pagamento in 3 annualità, corrispondendo l’interesse di mora alla ragione semplice del 5% ad anno.

 

 

143. – Ambedue le imposte essendo distribuite in numero relativamente piccolo di anni, assumevano perciò la sostanza di falcidia o leva sul capitale; era difficile che i contribuenti chiamati a pagare un tributo potessero provvedervi per mezzo di risparmi sul reddito annuale del patrimonio medesimo, e certamente in molti casi ciò sarebbe stato cagione di troppo gravi privazioni così da ridurre il contribuente a vendere parte del proprio patrimonio. A facilitare il pagamento ai contribuenti, si stabiliva che il pagamento stesso potesse farsi oltreché in denaro contante od in titoli equivalenti (cedole scadute dei titoli di debito pubblico, assegni postali, vaglia bancari e fedi di credito degli istituti di emissione) anche mediante versamenti di titoli di Stato. Il contribuente possessore di buoni del tesoro o di qualsiasi altro titolo pubblico, compresi i consolidati 3 e mezzo e 5%, poteva versarli al valore corrente in pagamento dell’imposta.

 

 

I titoli esteri potevano essere accettati in pagamento del tributo fino a concorrenza della quota d’imposta ad essi corrispondente ed al medesimo prezzo al quale erano stati tenuti in conto nella valutazione del patrimonio.

 

 

II. Il decreto del 24 novembre 1919

 

144. Critiche al progetto, specialmente per il trattamento dei titoli al portatore e la limitata rateazione per gli immobili. – 145. Difficoltà di tassare i sovraredditi di lavoro. – 146. Frazionamento del progetto originario in quattro parti: Prestito volontario, imposta patrimoniale, addizionale all’imposta sui profitti di guerra e imposta sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore. – 147. Il sistema creato con i decreti del 24 novembre 1919. – 148. L’imposta sul patrimonio diventa un’imposta annua sull’ammontare, riveduto di periodo in periodo, del patrimonio del contribuente. Caratteristica sua essenziale di imposta sul reddito del capitale. Mancanza della possibilità del riscatto completo. – 149. Critiche al nuovo tributo: non era una leva sul capitale e le aliquote annue davano, erroneamente, l’impressione di tenuità.

 

 

144. – Alla fine del settembre 1919, i concetti essenziali di questo progetto cominciarono ad essere conosciuti dal pubblico.

 

 

Una vivacissima opposizione si manifestò, fondata specialmente sulla grave perturbazione che l’imposta straordinaria sul patrimonio e quella sull’aumento di patrimonio avrebbe cagionato nel mercato dei valori mobiliari, e sulle difficoltà in cui si sarebbero dibattuti i proprietari di terreni e di fabbricati, privi di mezzi per pagare un’imposta così elevata e costretti a vendere tumultuariamente, a prezzi sviliti, parte del loro patrimonio.

 

 

Specialmente fu oggetto di preoccupazioni gravi il sistema escogitato di tassare, con aliquote massime, quella del 40% (che in realtà era, come sopra spiegato, del 26,66 %) i titoli al portatore a carico degli enti emittenti: comuni, provincie, corporazioni e società temettero di dover pagare il 40% dell’ammontare dei loro debiti in obbligazioni e del loro capitale azionario.

 

 

Gli enti avevano bensì il diritto di rivalersi sui portatori; ma, laddove il pagamento dell’imposta doveva farsi in quattro anni, avrebbero potuto rivalersi del pagamento sui portatori dei titoli soltanto a misura che scadevano gli interessi ed i dividendi, ossia in un numero di anni notevolmente superiore, dato che gli interessi e dividendi annui non avrebbero superato il 4 o 5%.

 

 

Il timore era in gran parte immaginario, in quanto si fondava sulla premessa inesatta che i portatori dei titoli si sarebbero rassegnati a pagare il 40%, quando inscrivendoli al nome avrebbero potuto pagare molto meno o anche ottenere la esenzione, se il loro patrimonio complessivo non avesse raggiunto il minimo richiesto per la imposizione. Non poteva però negarsi che il sistema del progetto originario avrebbe dato luogo a gravi difficoltà di applicazione, specialmente per l’obbligo che faceva all’amministrazione finanziaria di una immediata rivalutazione dei terreni e dei fabbricati, opera immane che non poteva essere compiuta in poco tempo.

 

 

Né erano prive di fondamento le lagnanze dei proprietari, i quali temevano di dovere vendere a vili prezzi i loro beni immobili allo scopo di pagare l’imposta. Le preoccupazioni a questo riguardo erano soprattutto vive nell’Italia meridionale, in cui la ricchezza consiste, quasi esclusivamente, in terreni e fabbricati. Né l’amministrazione finanziaria medesima era scevra di timori rispetto alla sua capacità di poter impiantare un nuovo congegno di estimo che avrebbe richiesto un personale assai più numeroso e perito di quello che era a sua disposizione.

 

 

Inoltre la forma definitiva che aveva preso il progetto di prestito forzoso aveva finito per apparire poco soddisfacente, in quanto il prestito era forzoso soltanto di nome, ma in realtà si divideva in due istituti diversi: l’uno di un’imposta vera e propria sul patrimonio uguale ai due terzi delle aliquote nominali, l’altro di un titolo di debito pubblico all’1%, ammortizzabile in settanta anni; che i contribuenti sarebbero stati liberi di accettare o no. Era facile la previsione che i contribuenti chiamati a sottoscrivere, al prezzo di lire 33 per ogni cento nominali, un titolo fruttifero dell’1%, si sarebbero astenuti quasi universalmente, poco apprezzando un titolo il cui reddito era così basso, sebbene vi potesse essere la speranza di un pronto rimborso al valore nominale. Parve non fosse conveniente allo Stato di correre l’alea di un insuccesso completo nella emissione del nuovo titolo.

 

 

145. – Ancora altre critiche si appuntavano all’imposta sugli aumenti di patrimonio. Sebbene fosse stato senz’altro già scartata l’idea di tassare gli aumenti di patrimonio per differenza tra le due consistenze patrimoniali all’1 agosto 1914 e al 31 dicembre 1919 e si considerasse aumento di patrimonio esclusivamente la somma dei sopra-guadagni di guerra ottenuti, durante quel periodo, sembrava all’amministrazione finanziaria impresa difficilissima quella di poter ritornare sopra ai redditi dei professionisti, dei proprietari di terreni e di tutti coloro i quali non erano stati ancora assoggettati all’imposta sui profitti di guerra per anni così lontani come erano quelli del 1914, 1915, 1916 e 1917 e rispetto ai quali, nella massima parte dei casi, sarebbero mancate basi sicure di accertamento.

 

 

146. – Per queste ragioni il governo decise di scindere il progetto originario in quattro parti diverse, l’una indipendente dall’altra:

 

 

  • 1) un decreto 24 novembre 1919, n. 2168, stabilì l’emissione di un prestito volontario al 5 % al corso di lire 87,50. Su questo punto non occorre indugiarsi, trattandosi di materia estranea all’argomento: basti dire che il prestito ebbe un gran successo e che mentre il primo prestito di guerra (1915 al 4,50%) aveva fornito allo Stato la somma di 1.000 milioni di lire; il secondo (1915 al 4,50%) la somma di 1.145,9 milioni di lire; il terzo (1916 al 5%) 3.018,1 milioni di lire; il quarto (1917 al 5%) 3.798,5 milioni di lire; il quinto (1918 al 5%) 6.089,1 milioni di lire; il sesto fruttò 20.591 milioni di lire, ossia più di tutti gli altri cinque messi assieme;
  • 2) un’imposta straordinaria sul patrimonio, regolata dal decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2169;
  • 3) un’imposta sull’aumento di patrimonio verificatosi a causa della guerra, regolata dal decreto-legge 24 novembre 1919, N. 2164;
  • 4) un’imposta straordinaria sopra i dividendi, interessi e premi corrisposti sui titoli al portatore delle società anonime per azioni, regolata dal decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2166. Il secondo, terzo e quarto di questi provvedimenti furono ben presto sostituiti da nuovi testi unici in data del 22 aprile 1920, i quali portano rispettivamente i numeri 494, 495, 496, ed apportarono notevoli modificazioni al decreto 24 novembre 1919, ed, in parte, costituiscono un ritorno al disegno originario, della fine settembre 1919.

 

 

147. – Date le vicende successive della legislazione, mi limiterò, rispetto ai decreti del novembre 1919, a dire dei concetti fondamentali a cui si inspirò il legislatore e soprattutto di quei punti in cui questi decreti differiscono dal disegno originario e dai decreti del 22 aprile 1920 che li hanno sostituiti.

 

 

I decreti del 24 novembre 1919, al posto di un unico tributo gravante sul patrimonio o su quella parte del patrimonio che era sorto dopo l’1 agosto 1914, in conseguenza di utili realizzati durante la guerra, istituirono tre imposte differenti. Abbandonato il concetto di un prestito forzoso, fu istituito, in primo luogo, un’imposta sul patrimonio che doveva colpire tutti i contribuenti i quali possedessero un patrimonio superiore alle 20.000 lire alla data dell’1 gennaio 1920.

 

 

La seconda imposta, detta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra, fu separata dell’imposta patrimoniale ed ebbe una struttura tutta sua speciale, la quale fa sì che l’imposta stessa non possa essere in realtà considerata come una vera imposta sugli aumenti di patrimonio.

 

 

Già il progetto del settembre 1919 aveva abbandonato come impresa disperata quella di fare la differenza tra i due patrimoni esistenti all’1 agosto 1914 ed al 31 dicembre 1919, ma prescriveva ancora che si dovesse fare la somma dei guadagni ottenuti oltre i redditi ordinari, e non solo degli industriali, commercianti intermediari già colpiti con l’imposta dei sopraprofitti di guerra, ma anche di quelli ottenuti da proprietari coltivatori di terreni e da professionisti. Queste due indagini parvero all’amministrazione finanziaria troppo difficili ad eseguirsi a tanta distanza di tempo, quando sarebbe stato difficile ottenere la prova dei guadagni conseguiti.

 

 

Perciò il decreto 24 novembre 1919 considerò come aumento di patrimonio solo i sopraredditi conseguiti da industriali, commercianti ed intermediari, quei sopraredditi cioè che già erano colpiti dall’imposta sui profitti derivanti dalla guerra.

 

 

In conseguenza l’imposta sugli aumenti di patrimonio fu ridotta a nulla più di una sovrimposta la quale colpisce di nuovo quei sopraredditi che già erano colpiti dall’imposta sui profitti di guerra. Di questa imposta essendosi già parlato largamente sopra (cfr. capitolo quarto, par. 76 e sgg.), qui non se ne terra più parola, bastando averne esposto le origini storiche.

 

 

Pure della terza imposta, sui dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore non occorre dire qui in modo particolare, poiché se ne discorrerà in luogo più appropriato (cfr. sotto par. 218 e sgg.).

 

 

148. – Diciamo perciò dell’imposta più importante, regolata dai decreti 24 novembre 1919 e 22 aprile 1920, che è l’imposta straordinaria sul patrimonio propriamente detto.

 

 

Il decreto del 24 novembre si allontanava dal progetto del settembre 1919, soprattutto perché sostituiva ad un’imposta straordinaria, pagata una volta tanto all’1 gennaio 1920 e distribuita per comodità di pagamento in 4, 6, od 8 rate annue, un’imposta tutt’affatto diversa, a cui il nome di straordinaria non poteva giustamente essere applicato.

 

 

Trattavasi infatti di un’imposta annua per la durata di 30 anni e pagabile in una ragione progressiva dal 0,167% per i patrimoni di 20.000 lire, al 0,833%, per i patrimoni di 100 milioni di lire e più; ossia di un’imposta complementare permanente sul patrimonio, la quale adempiva il medesimo ufficio tributario, per cui in molti Stati, fin da prima della guerra, erano state istituite le imposte sul patrimonio.

 

 

Siccome l’imposta complementare sul reddito, contemporaneamente istituita, pure con decreto del 24 novembre 1919, con effetto a partire dall’1 gennaio 1921, colpiva in massima tutti i redditi del contribuente senza differenziare tra la parte del reddito proveniente da capitale e quello proveniente da lavoro, così l’imposta sul patrimonio poteva essere considerata come una integrazione permanente dell’imposta sul reddito, avente lo scopo di imporre un onere tributario addizionale ai redditi provenienti da capitale. È vero che l’art. 29 del decreto 24 novembre diceva che l’imposta era straordinaria e dovuta una volta tanto nella proporzione dal 5 % per i patrimoni di 20.000 lire, al 25 % per i patrimoni di 100 milioni di lire e più; ma, siccome l’aliquota unica ora enunciata veniva divisa in 30 annualità uguali, senza aggiunta di interessi di mora per gli anni successivi al primo, così la realtà, se non l’apparenza, era quella di un’imposta straordinaria permanente, stabilita bensì in ragione di patrimonio, ma sostanzialmente pagabile col reddito del patrimonio. Era molto dubbio che l’imposta così congegnata, alla fine del trentesimo anno potesse effettivamente venir meno, promessa simile a tante altre fatte dai legislatori quando per la prima volta introdussero un’imposta destinata, per le necessità della finanza, a non essere più abolita. In qual modo l’erario avrebbe potuto nel 1950 rinunziare al cospicuo provento che la imposta avrebbe finito per dare? Notisi che l’imposta patrimoniale non sarebbe stata dovuta sull’ammontare fisso del patrimonio dei contribuenti esistente all’1 gennaio 1920, ma su un ammontare, uguale, per il primo sessennio, al patrimonio esistente all’1 gennaio 1920 e successivamente a quello esistente all’1 gennaio 1926, all’1 gennaio 1934, ed all’1 gennaio 1942, per i successivi tre periodi di otto anni. Implicitamente, gli accertamenti erano altresì variabili, su contribuenti diversi, per ogni periodo, dai contribuenti del periodo antecedente. Non era adunque ordinato un prelievo straordinario sulla fortuna esistente all’1 gennaio 1920, ma un prelievo annuo sulla fortuna via via esistente in periodi successivi.

 

 

A temperare alquanto il criterio della variabilità, si prescriveva di non tener conto nel secondo periodo del valore dei miglioramenti agricoli compiuti dai contribuenti nel primo sessennio e nel terzo e quarto periodo di otto anni l’uno; ed ordinavasi di tassare soltanto per un terzo gli aumenti di patrimonio verificatisi nel secondo periodo di otto anni, i quali non dipendessero da successioni o da donazioni.

 

 

Unica traccia del carattere di straordinarietà della imposta sul patrimonio era una vaga promessa, fatta dall’art. 46, con cui si annunziava un decreto futuro da emanarsi su proposta del ministro delle finanze per autorizzare il riscatto dell’imposta patrimoniale; ma l’articolo stesso limitava poi il riscatto ad ognuno dei quattro periodi di 6, 8, 8 ed 8 anni, in cui il trentennio era diviso. Non dunque facoltà al contribuente di pagare in una volta sola tutto l’ammontare dell’imposta patrimoniale per il trentennio, come sarebbe stato logico se l’imposta avesse avuto veramente un carattere straordinario di leva sul capitale, ma facoltà di riscatto limitato ad ognuno dei quattro periodi. Cosicché il contribuente avrebbe potuto nel primo anno riscattare l’imposta dei 6 anni del primo periodo, nel settimo anno riscattare l’imposta dovuta per il secondo periodo di 8 anni e così via per i successivi periodi.

 

 

149. – Coloro i quali avevano fatto la campagna per la istituzione di un’imposta sul patrimonio mossero, appena pubblicato, aspre critiche al decreto 24 novembre 1919, affermando che l’imposta stabilita da questo decreto era tutt’altra cosa da quella che il governo aveva preannunziato.

 

 

È vero che se il provento immediato della imposta poteva essere minore, i risultati definitivi e permanenti erano ragguardevoli; è vero che la istituzione di una imposta integrativa patrimoniale può essere considerata razionale nel sistema nuovo dei tributi, per cui al di sopra delle imposte reali differenziate, si istituisce una imposta sul reddito complessivo del contribuente non differenziata rispetto alla natura del reddito. Ma la opinione pubblica era oramai orientata nel senso di pretendere la istituzione di una vera imposta straordinaria sul patrimonio; chiedeva la falcidia dei capitali, probabilmente anzi certamente senza avere discusso a fondo né la natura né gli effetti di questa falcidia.

 

 

Affermavasi che le aliquote dell’imposta istituita col decreto 24 novembre erano troppo tenui; e la circostanza che i patrimoni massimi di 100 milioni di lire e più erano tassati col 0,83% fu addotta in Parlamento e nei giornali, come la prova che il governo non aveva osato colpire le classi ricche. Si dimentica, in verità, ciò affermando, che una imposta del 0,833% sul patrimonio corrisponde ad un’imposta del 16,66% sul reddito dal patrimonio, supposto uguale il reddito al 5% del capitale.

 

 

Si dimentica che gli stessi patrimoni erano soggetti ad altre gravi imposizioni, le quali, per il decreto del 24 novembre 1919 di riforma delle imposte dirette sui redditi e sui tributi locali, erano del 18% di imposta normale a favore dello Stato, di circa 36% a favore delle provincie e dei comuni, e che il resto, depurato dall’imposta normale sui redditi e dall’imposta sul patrimonio, era ancora soggetto ad un’imposta sul reddito complessivo, che, per questi redditi massimi, era del 25% a favore dello Stato e del 7 1/2% a favore dei comuni.

 

 

In complesso e tenuto conto delle detrazioni reciproche delle imposte, i redditi dei patrimoni massimi erano assoggettati, in virtù del decreto 24 novembre 1919, ad un onere complessivo che non poteva essere stimato inferiore ai due terzi del reddito e, in parecchi casi, poteva giungere al di là.

 

 

Difficilmente però l’opinione pubblica può tener conto del complessivo onere derivante da un sistema di imposte.

 

 

Essa bada ad ogni imposta per sé medesima e quando valuta il gravame di una di queste imposte, non si occupa del gravame derivante da altre imposte contemporaneamente esistenti.

 

 

Nei regimi in cui l’influenza della opinione pubblica facilmente impressionabile è grande, questo è uno dei più gravi argomenti che si possono addurre contro la coesistenza di parecchie imposte, le quali finiscono di gravare, ora per un motivo, ora per un altro, sempre sul medesimo reddito ed in favore di un’unica imposta, la quale, giustamente differenziando tra reddito e reddito, dia in una sola cifra, l’impressione immediata dell’onere complessivo a cui il contribuente è soggetto.

 

 

III. Il decreto del 22 aprile 1920

 

150. Si ritorna al concetto del prelievo dell’imposta sul patrimonio esistente ad una certa data fissa: 1 gennaio 1920. Rateazione dell’unico pagamento in 10 e 20 annualità. Aliquota dell’imposta. – 151. Caratteristiche le quali fanno ritenere l’imposta, nonostante la rateazione, un prelievo sul capitale. – 152. Il soggetto dell’imposta: le persone fisiche ed alcuni enti collettivi. 153. La tassazione avviene per individui e non per famiglie. – 154. Gli stranieri ed i beni posseduti dagli italiani all’estero. – 155. Le esclusioni e le esenzioni. – 156. La valutazione empirica provvisoria dei terreni e dei fabbricati. I criteri della valutazione definitiva. – 157. La valutazione delle imprese commerciali ed industriali. – 158. La valutazione dei titoli mobiliari. Minaccia di nominatività obbligatoria in caso di generale mancanza di denuncia dei titoli al portatore. Imposta del 15 % sugli interessi, dividendi e premi dei titoli al portatore. – 159. Le passività detraibili. – 160. Le aggiunte presuntive per denaro, mobili e gioielli. – 161. La valutazione indiziaria in caso di denuncia insufficiente. – 162. Le dichiarazioni dei contribuenti, il loro controllo. Il giuramento deferito. – 163. Rateazione e riscatto. – 164. Le sanzioni contro gli inadempienti.

 

 

150. – Sebbene le critiche elevate contro il progetto del 24 novembre 1919 fossero in se stesse di scarso valore, esse finirono per diventare così forti che il governo italiano dovette decidersi a modificare, prima ancora che esso entrasse in attuazione, il sistema originariamente stabilito. Col decreto 22 aprile 1920 la base di imposizione fu notevolmente mutata, ritornandosi in parte al concetto iniziale del progetto del settembre 1919 di una imposta straordinaria sul patrimonio posseduto dal contribuente all’1 gennaio 1910. In virtù del decreto stesso, il quale rimase, nonostante successive modificazioni, la base fondamentale del tributo, l’imposta è ridiventata una vera imposta straordinaria da prelevarsi sul patrimonio, valutato una volta per sempre, all’1 gennaio 1920.

 

 

Allo scopo di facilitare il pagamento ai contribuenti, l’ammontare della imposta è ripartita di regola in 20 annualità, così come si deduce dal quadro seguente. A spiegazione del quale si può aggiungere soltanto che, dando ragione alle vivissime lagnanze dei più influenti partiti politici, il limite imponibile fu elevato da lire 20.000 a lire 50.000.

 

 

Ecco il disposto dell’art. 30:

 

 

Sono soggetti alla imposta i soli contribuenti il cui patrimonio raggiunga il valore di lire 50.000.

 

 

L’ammontare dell’imposta da corrispondersi in un ventennio, è determinato in base alle aliquote seguenti:

 

 

  • sopra lire 50.000 il 4,50% pari a ragion d’anno al 0,225%
  • sopra lire 100.000 il 5,61% pari a ragion d’anno al 0,280%
  • sopra lire 200.000 il 6,98 % pari a ragion d’anno al 0,349%
  • sopra lire 500.000 il 9,33 % pari a ragion d’anno al 0,467%
  • sopra lire 1.000.000 il 11,62 % pari a ragion d’anno al 0,581%
  • sopra lire 2.000.000 il 14,48% pari a ragion d’anno al 0,724%
  • sopra lire 5.000.000 il 19,36% pari a ragion d’anno al 0,968%
  • sopra lire 10.000.000 il 24,11% pari a ragion d’anno al 1,205%
  • sopra lire 20.000.000 il 30,03% pari a ragion d’anno al 1,501%
  • sopra lire 50.000.000 il 40,14% pari a ragion d’anno al 2,007%
  • sopra lire 100.000.000 ed oltre 50,00% pari a ragion d’anno al 2,500

 

 

Per i patrimoni intermedi la misura dell’aliquota è determinata in base alla formula seguente:

 

 

y = 0.1460802 x 0.3167973

 

 

Nella formula x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile. Per i patrimoni imponibili fra cinquantamila e centomila lire, le frazioni di lire mille fino a lire cinquecento incluse si trascurano, quelle superiori a lire cinquecento si arrotondano in lire mille. In simil modo per quelli oltre centomila e fino a duecentomila, l’arrotondamento avviene per unità di duemila lire. Oltre duecentomila e fino a cinquecentomila per unità di cinquemila. Oltre cinquecentomila e fino al milione, per unità di diecine di migliaia. Oltre un milione e fino a due milioni per unità di venti mila. Oltre i due milioni e fino a cinque milioni per unità di cinquantamila. Oltre cinque milioni e fino a dieci milioni, per unità di centomila. Oltre dieci milioni e fino a venti milioni per unità di duecentomila. Oltre venti milioni e fino a cinquanta milioni per unità di cinquecentomila. Oltre cinquanta milioni, per unità di un milione.

 

 

A spiegazione della scala dell’imposta giova notare che i patrimoni, indicati sopra, sono adottati esclusivamente a scopo di esempio. Il governo ha pubblicato poi una tabella comprendente i singoli patrimoni intermedi fra le cifre scritte sopra tenendo conto pure degli arrotondamenti indicati. Le aliquote gravanti sui patrimoni intermedi sono state calcolate secondo la formula riprodotta; cosicché l’incremento nella scala delle aliquote avviene senza salti apprezzabili. Dal punto di vista tecnico il sistema adottato è assai buono e rappresenta un notevole perfezionamento in confronto ad altri metodi di graduazione progressiva dell’imposta.

 

 

151. – A primo aspetto la sostituzione di venti a trenta anni non sembra trasformare la imposta permanente sul patrimonio del decreto 24 novembre in una vera imposta straordinaria o leva sul capitale; ma che si volesse sancire una trasformazione in questo senso risulta da parecchie considerazioni:

 

 

  • 1) il periodo del ventennio è quello prescritto in generale, ma se il patrimonio risulta costituito per almeno il 60% del suo ammontare netto di beni mobili, l’imposta invece di dover essere pagata in un ventennio deve essere pagata in dieci anni, condonando ai contribuenti l’interesse del 5 per cento. In questo modo furono ordinate due categorie di contribuenti: quelli il cui patrimonio è prevalentemente costituito di terreni e case, i quali pagheranno in venti anni, e ciò per le maggiori difficoltà di vendere parte dei loro terreni e delle loro case; e quelli il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni mobili (titoli di stato, azioni ed obbligazioni di società, merci, crediti, ecc.) i quali, potendo più facilmente alienare parte del loro patrimonio sono obbligati a pagare l’imposta in dieci anni;
  • 2) non si ha più revisione dei valori e dei patrimoni e distinzione di periodi. La base di imposizione rimane fissa per tutti i venti anni e base ne è il patrimonio all’1 gennaio 1920. Si deduce da ciò che, venendo a morire un contribuente, i suoi eredi seguiteranno, pro quota parte, a pagare l’imposta del defunto e non si farà luogo ad aggregazione della somma ereditata al patrimonio degli eredi;
  • 3) rimanendo fissa la base imponibile l’imposta diventa riscattabile e l’articolo 46 autorizza infatti senz’altro il riscatto, abbonando al contribuente l’interesse composto al 6 % in ragione di anno e per il numero delle annualità; il cui pagamento per effetto del riscatto viene ad essere anticipato.

 

 

Il riscatto dell’imposta può essere fatto sia subito sia in seguito in qualunque momento del ventennio e del decennio.

 

 

152. – In principio l’imposta straordinaria sul patrimonio è dovuta dalle persone fisiche e dagli enti collettivi. Però la tassazione degli enti collettivi ossia delle corporazioni, società commerciali ed altri enti avviene soltanto per eccezione, in quei casi cioè il cui patrimonio non può essere ripartito tra i soci e gli aventi diritto. Così, ad esempio, l’imposta non si applica alle società per azioni ed invece vi sono obbligati gli azionisti per le azioni da essi possedute. Le altre società commerciali in accomandita semplice, in nome collettivo e persino le società di fatto devono bensì fare la denunzia del loro patrimonio, ma soltanto allo scopo di mettere la finanza in grado di conoscere il valore delle singole quote spettanti ai soci, ognuno dei quali sarà tassato separatamente. La società diventa obbligata al pagamento dell’imposta soltanto quando il socio sia divenuto insolvente.

 

 

Sono esenti dall’imposta tutti gli enti pubblici, fra i quali lo stato italiano, le amministrazioni dipendenti dallo stato, gli stati esteri, le provincie, i comuni, le aziende municipalizzate, i consorzi e gli altri enti pubblici, gli istituti di beneficenza e di istruzione.

 

 

I soli enti collettivi i quali direttamente siano soggetti ad imposta sono quelli i quali hanno bensì scopo di lucro, come le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti di credito fondiario, non gestiti da società per azioni, le associazioni mutue, gli enti insomma, i quali hanno un patrimonio e da questo patrimonio ottengono un lucro ma non hanno dei soci fra i quali devono ripartire questo lucro e non operano nell’interesse dei soci.

 

 

In questo caso di tassazione diretta di enti collettivi sarebbe stato incongruo applicare l’imposta a scala progressiva, mancando nel contribuente il carattere della persona che gode di reddito. Per questi enti collettivi l’imposta fu perciò fissata nella misura proporzionale del 0,80 per cento ad anno per un ventennio. La stessa regola, salvo la maggior aliquota dell’1,20 per cento all’anno, si segue per le società straniere operanti nel regno, per quella parte del loro patrimonio la quale non possa essere ripartita a carico dei singoli soci od azionisti.

 

 

153. – Contribuenti all’imposta straordinaria sul patrimonio sono dunque quasi esclusivamente le persone fisiche. La tassazione, a differenza di quel che accade per la imposta contemporaneamente istituita sul reddito, avviene per individuo e non per famiglie. Non si fa cioè il cumulo del patrimonio del marito con quello della moglie ed il patrimonio dei genitori e degli altri ascendenti viene cumulato con quello dei figli e dei discendenti, soltanto nel caso in cui i figli discendenti convivano coi genitori ed abbiano con essi in comune il lavoro ed il godimento di beni, di redditi e di lucri, e per quella sola parte di patrimonio dei figli o dei discendenti che sia stata a questi ultimi donata o ceduta, dopo l’1 agosto 1914, dai genitori o discendenti medesimi. I figli sono personalmente e distintamente tassati per il patrimonio che essi abbiano ricevuto per eredità o donazione da altre persone e per quello che essi abbiano accumulato coi propri guadagni. La dote della moglie considerata come parte del patrimonio della moglie stessa è distintamente tassata dal patrimonio del marito.

 

 

154. – Vi è differenza tra la tassazione del cittadino e quella dello straniero.

 

 

Il cittadino deve l’imposta per tutti i suoi beni esistenti nello Stato ed anche su quelli esistenti fuori dello Stato, i quali siano da lui stati acquistati a partire dall’1 agosto 1914. Il cittadino italiano è esente perciò sia che dimori in Italia che all’estero per quella parte del proprio patrimonio consistente in beni posseduti all’estero anteriormente allo scoppio della guerra europea. Questa esenzione è motivata in primo luogo, dalla convenienza di non danneggiare l’emigrazione italiana all’estero ed, in secondo luogo, dalle difficoltà grandissime che la finanza avrebbe dovuto sostenere per accertare i patrimoni fuori dello Stato.

 

 

Invece il legislatore credette opportuno di assoggettare ad imposta i beni posseduti dal cittadino all’estero, quando li avesse acquistati dopo lo scoppio della guerra, e ciò per evitare che i cittadini italiani potessero legalmente evadere la imposta sui beni che essi avevano, durante la guerra, fatto emigrare all’estero col preciso intento di sfuggire alle imposte prevedute per il dopo guerra.

 

 

I cittadini italiani residenti all’estero godono di una ulteriore esenzione e cioè per le rimesse che essi in qualità di emigranti avessero inviato in Italia, depositandole presso banche e casse postali di risparmio, come pure per i prestiti italiani di guerra che avessero sottoscritto all’estero. Notisi che tra i beni esistenti nello Stato sono compresi i titoli esteri posseduti dal cittadino residente nel regno. Questi titoli esteri per una presunzione di legge sono considerati come domiciliati nello Stato quando siano posseduti da un cittadino residente nel regno; così che sono assoggettati all’imposta anche se posseduti anteriormente all’1 agosto 1914.

 

 

Lo straniero, invece, è tassato esclusivamente sui beni esistenti nello Stato. Alla regola è fatta eccezione per quanto riguarda i titoli dei prestiti italiani di guerra sottoscritti da stranieri non residenti in Italia, i quali non sono soggetti ad imposta; così pure non sono soggetti ad imposta i titoli esteri, anche se posseduti da uno straniero residente nel regno e neppure i capitali liquidi esteri, ossia provenienti dall’estero che all’1 gennaio 1920 risultino depositati presso istituti di credito e nelle casse postali di risparmio.

 

 

155. – Al principio della universalità della tassazione sono fatte ancora le seguenti eccezioni:

 

 

  • 1) Non sono considerate come entità patrimoniali imponibili i capitali corrispondenti a rendite vitalizie e temporanee e quelle corrispondenti a contributi versati a casse di previdenza e di soccorso istituite contro la malattia, la vecchiaia, la invalidità. In realtà il diritto ad ottenere una rendita vitalizia ha un valore attuale e dovrebbe entrare in conto nella determinazione del patrimonio: ma poiché, nella grande maggioranza dei casi queste pensioni sono godute da persone provviste di mezzi modesti, furono esentate dall’imposta. Così pure è esentato dall’imposta il prezzo di riscatto delle somme assi curate sulla vita dell’uomo. Accade perciò che di due professionisti i quali abbiano fatto identico risparmio, ma l’uno, lo abbia investito in terreni, case o titoli, e l’altro abbia contratto una assicurazione sulla vita, il primo sia colpito dalla imposta, laddove il secondo resta esente. In difesa della quale sperequazione si può soltanto addurre l’argomento che, in Italia, la media delle somme assicurate sulla vita è assai bassa, e che nella maggior parte dei casi, i contribuenti assicurati non posseggono un patrimonio complessivo superiore alle 50.000 lire.
  • 2) Le chiese e tutti gli edifici destinati al culto, col mobilio, arredi sacri e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa.
  • 3) Le collezioni scientifiche, le biblioteche, le collezioni di quadri, statue, porcellane, stampe, monete, medaglie ed altre cose simili. Però questa ultima esenzione è negata ai commercianti i quali posseggono libri, quadri o statue per farne oggetto di commercio. È negata altresì a quei contribuenti per i quali si possa presumere che essi abbiano acquistate le collezioni con utili conseguiti durante il periodo della guerra. Non fanno parte delle collezioni esentate le gemme, i gioielli, il vasellame e le posaterie di oro e di argento di uso privato.

 

 

156. – Grave è in Italia nella imposizione patrimoniale la difficoltà di valutare i terreni ed i fabbricati e di accertare i titoli al portatore.

 

 

Per i terreni e per i fabbricati, non vi è difficoltà di accertamento perché sono conosciuti già, dai registri delle imposte sui terreni e sui fabbricati, i relativi proprietari. Somma difficoltà invece presenta la loro valutazione.

 

 

Se i proprietari di terreni e fabbricati avessero dovuto fare obbligatoriamente la dichiarazione del loro valore di mercato, la finanza, a scopo di controllo, avrebbe dovuto istituire un procedimento di stima che l’esperienza fatta a proposito della legge 1 marzo 1886 per la perequazione dell’imposta fondiaria faceva presumere costoso e complicato. Parecchi anni avrebbero dovuto passare prima di definire le stime del valore dei terreni e delle case e nel frattempo la imposta non avrebbe potuto essere esatta. Perciò il decreto del 22 aprile 1920 distingue la valutazione provvisoria dalla valutazione definitiva. La valutazione provvisoria da farsi subito è fondata su criteri del tutto empirici. Il valore capitale di un fondo rustico si ottiene moltiplicando per il coefficiente fisso di 325 la imposta principale pagata allo Stato nel 1916. Il valore capitale dei fabbricati si ottiene parimenti moltiplicando per il coefficiente fisso di 25 il reddito imponibile accertato nel 1919 per l’applicazione della imposta sui fabbricati.

 

 

Passando sopra alle ragioni tecniche amministrative le quali ne hanno consigliato l’applicazione, si può osservare soltanto che il metodo empirico conduceva a valutazioni notevolmente inferiori al vero, specialmente per i terreni, nella maggior parte d’Italia. L’articolo 10 prescriveva perciò che entro un quinquennio ossia entro il 31 dicembre 1924, si dovesse eseguire la valutazione definitiva. Rispetto alla quale adottavasi il sistema già proposto nel progetto del settembre 1919, della capitalizzazione al cento per cinque del reddito netto. Non adunque il valore di mercato, ma la capitalizzazione del reddito netto è il criterio seguito per valutare i terreni ed i fabbricati. Si fa eccezione soltanto per i boschi o aree fabbricabili, i fabbricati in corso di costruzione, i castelli e le ville per cui invece si assume, come base di tassazione, il valore di mercato all’1 gennaio 1920.

 

 

Un sistema intermedio si segue per le miniere, cave, torbiere, laghi, stagni, corsi d’acqua ed i diritti di uso di acque pubbliche per cui si tiene conto, nel tempo stesso, del valore di mercato e della capitalizzazione del reddito netto.

 

 

La valutazione dei fondi rustici non comprende il valore delle scorte agrarie (bestiame di lavoro e di allevamento, macchine agrarie, fieno, paglia, sementi, ecc.), le quali sono valutate al valore di mercato che avevano al principio dell’anno agrario 1919-1920.

 

 

Norme particolari che qui non è necessario ricordare regolano la distribuzione del valore dei terreni, dei fabbricati ed altri beni tra i diversi aventi diritto; ad esempio fra il nudo proprietario e l’usufruttuario, fra proprietario eminente e proprietario utile, ecc.

 

 

157. – Per le imprese industriali e commerciali si segue il medesimo criterio applicato per i terreni e per i fabbricati, ossia la capitalizzazione del reddito netto. Laddove però il reddito netto dei terreni e dei fabbricati è capitalizzato in ragione del cento per cinque, il reddito netto delle imprese industriali e commerciali è capitalizzato nella ragione del cento per dieci a trenta. Un’impresa industriale la quale dia un reddito di 10.000 lire all’anno può cioè essere capitalizzata da un minimo di 33.333 ad un massimo di 100.000 lire. La valutazione si avvicinerà di più al minimo quando nella impresa prevalga l’elemento lavoro e maggiormente si avvicinerà al massimo quando prevalga l’elemento capitale.

 

 

Per le imprese industriali e commerciali, il criterio della capitalizzazione è tuttavia uno solo di quelli che possono essere presi in conto per la valutazione del capitale; un altro criterio essendo, a cagion d’esempio, quello del capitale investito nell’azienda e già accertato ai fini dell’imposta sui profitti di guerra. Siccome l’imposta sui profitti di guerra colpiva i profitti eccedenti l’otto per cento del capitale investito, così i contribuenti avevano interesse a denunziare l’intero capitale investito allo scopo di poter diminuire quanto più era possibile, la percentuale del guadagno in confronto al capitale (cfr. sopra cap. quarto, par. 85 a 89).

 

 

In occasione dell’imposta patrimoniale, essi subiscono quasi la pena della confessione fatta prima, perché quanto più essi hanno cercato di aumentare la cifra del capitale investito per pagare una minore imposta sui profitti di guerra, tanto più saranno tassati dall’imposta sul patrimonio.

 

 

158. – Per i titoli consistenti in titoli di prestito dello Stato, buoni del tesoro, obbligazioni di prestito emesse da comuni, provincie, società di credito fondiario, difficoltà di valutazione non esistono. Rispetto alla valutazione, il decreto 22 aprile 1920 stabilisce che per i titoli emessi e garantiti dallo Stato si tiene conto della media dei prezzi di compenso del semestre aprile – settembre 1919. Per i titoli privati, azioni ed obbligazioni, si bada alla media dei prezzi di compenso delle borse del semestre aprile – settembre 1919. Quando si tratti di titoli non quotati in borsa si tiene conto dei prezzi di vendita conosciuti nello stesso semestre e di qualunque altro elemento che possa far conoscere il valore. Per i titoli esteri posseduti dal cittadino italiano, in sostanza, questi dovrà denunziare il valore che egli ha ritenuto attribuirvi, ma l’amministrazione ha il diritto di ottenerne la cessione al valore medesimo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta.

 

 

Se rispetto alla valutazione dei titoli non si incontrano difficoltà apprezzabili, la vera e grande difficoltà quella di conoscere i possessori dei titoli al portatore. Il progetto di fine settembre 1919, risolveva, ricordiamolo, il problema, assoggettando i titoli al portatore alla aliquota massima del 40%, così da stabilire un interesse diretto dei portatori dei titoli ad inscriverli al nome allo scopo di andare esenti dall’imposta se il patrimonio era inferiore alle 20.000 lire e di pagare l’aliquota propria crescente dal 5 al 40% per i patrimoni tra 20.000 lire e 100 milioni di lire. Nel sistema del decreto del 24 novembre 1919, non esisteva una equivalente spinta alla trasformazione dei titoli; ed i titoli al portatore erano trattati alla stessa stregua dei titoli nominativi, salvo una generica minaccia contenuta nell’articolo 43, il quale prescriveva che qualora, trascorso un anno dalla pubblicazione del decreto, si fosse constatato che i detentori dei titoli al portatore non avessero ottemperato all’obbligo della denuncia, doveva essere prescritta, con semplice decreto reale, la conversione dei titoli in nominativi.

 

 

Trattavasi però di una semplice minaccia, alla quale non si sarebbe potuto dare esecuzione, in quanto non era possibile fare la constatazione, prescritta dall’articolo 43, della mancata denuncia. Invero, se anche fosse stata denunziata una piccola parte, per ipotesi, un quarto, dei titoli al portatore esistenti, come riconoscere se, per i rimanenti tre quarti, si era violato l’obbligo della denuncia, quando poteva ben darsi che questi tre quarti non dovessero essere denunziati, sia perché posseduti da contribuenti provvisti un patrimonio inferiore alle 20.000 lire, sia perché di spettanza di enti morali e di società per azioni non obbligati alla denunzia ed al pagamento della imposta?

 

 

Più efficace poteva riuscire un altro mezzo contenuto nel decreto legge 24 novembre 1919, n. 2166, il quale trasformava, a partire dagli esercizi successivi al 1919, un’imposta già esistente creata con l’articolo 4 del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1835, sopra i dividendi, interessi e premi corrisposti dalle società anonime in accomandita e per azioni aventi sede nel regno, dalle provincie, dai comuni e da altri enti, dal tipo di tributo generale del 2% sui frutti di tutti i titoli nominativi ed al portatore in un tributo differenziale del 5% sui soli dividendi, interessi e premi dei titoli al portatore, ad esclusione dei titoli nominativi (cfr. sotto par. 218 e sgg.).

 

 

Era chiaro che tutti i contribuenti provveduti di un modesto patrimonio avevano interesse a fare inscrivere al nome i loro titoli per non pagare l’imposta del 5% all’anno dando così alla finanza il mezzo di accertare il loro patrimonio in maniera esatta ai fini dell’imposta patrimoniale.

 

 

La spinta alla iscrizione al nome crebbe ancora in virtù del decreto del 22 aprile 1920, il quale eleva ulteriormente, a partire dai bilanci chiusi dopo la pubblicazione del decreto, il tributo dal 5 al 15 per cento. Siccome gli enti e le società emittenti hanno l’obbligo di rivalersi dell’imposta del 15 % sui portatori dei titoli e siccome in Italia esiste un’altra imposta detta di negoziazione la quale, nel 1920, colpiva con il 2 per mille il valore effettivo dei titoli nominativi laddove l’aliquota del 3,50 per mille per i titoli al portatore, così è evidente che coloro i quali tenevano i loro titoli al portatore, venivano in virtù del disposto combinato di queste leggi d’imposta assoggettati ad un’imposta differenziale, non pagata invece sui titoli inscritti al nome, uguale al 15% del reddito ed all’1,50% del valore capitale effettivo. Questo doppio gravame non è un’imposta sostitutiva di quella patrimoniale perché l’obbligo di pagare la imposta patrimoniale rimane pieno anche per i titoli al portatore; è un’imposta che si potrebbe anche chiamare facoltativa, nel senso che la pagano soltanto coloro che tengono i loro titoli al portatore.

 

 

L’imposta costituisce una forte spinta alla trasformazione dei titoli al nome, quindi ad un’esatta dichiarazione del patrimonio colpito dall’imposta patrimoniale. In ciò stava l’arma più potente che si avesse per accertare la parte della ricchezza consistente in obbligazioni, azioni e titoli di debito pubblico.

 

 

159. – Logicamente il patrimonio soggetto ad imposta non è il patrimonio lordo ossia la somma di tutte le attività spettanti al contribuente, ma queste meno l’ammontare di tutte le passività. Il contribuente ha cioè il diritto di dedurre dal patrimonio l’ammontare di tutti i suoi debiti. Qualche eccezione è fatta alla regola: non si deducono, ad esempio, le passività gravanti sulle attività le quali non debbano essere tenute in conto nella determinazione del patrimonio lordo. Così, ad esempio, siccome il contribuente non deve comprendere tra le sue attività il valore di riscatto della assicurazione sulla vita, non può parimenti includere tra i debiti l’ammontare dei prestiti che egli abbia ottenuto su garanzia delle polizze di assicurazione sulla vita.

 

 

Così pure non sono detraibili i debiti contratti verso creditori ignoti o non domiciliati nello Stato. Ciò allo scopo di impedire facili frodi colla denuncia di debiti fittizi. Tuttavia quando un debito verso uno straniero sia accertato, il contribuente avrà diritto di dedurlo dal suo patrimonio; ma il debito stesso sarà considerato come patrimonio a sé stante e l’imposta sarà accertata al nome del debitore salvo il diritto per lui di rivalersi sul creditore straniero. Nel caso in cui il creditore non riconosca il debito dichiarato dal contribuente verso di lui, non si concede la detrazione dal patrimonio del creditore, ma d’altro canto si considera il rapporto giuridico come inesistente, anche nei riguardi dei due interessati, senza che sia ammessa una prova in contrario.

 

 

Fra le passività detraibili si annoverano anche i valori capitali delle rendite perpetue e dei canoni enfiteutici, come pure i valori capitali corrispondenti alle rendite temporanee e vitalizie sebbene queste ultime non siano state comprese tra le attività patrimoniali. Sono detraibili altresì le imposte e tasse che il contribuente all’1 gennaio 1920 doveva ancora corrispondere, tra cui le due principali erano quelle sui sopraprofitti di guerra e sugli aumenti di patrimonio.

 

 

160. – Determinato il patrimonio netto del contribuente colle detrazioni di tutte le passività che vi si riferiscono, il decreto del 22 aprile 1920 prescriveva un’aggiunta presuntiva.

 

 

È sembrato difficile valutare in maniera esatta per tutti i contribuenti il mobilio ed i gioielli, come pure il denaro contante posseduti dai contribuenti stessi. Il decreto 22 aprile, come anche quello precedente, stabiliva perciò che al patrimonio netto del contribuente si dovesse aggiungere una quota del 5% a titolo di mobilio, argenteria e gioielli e dell’1% a titolo di danaro. Colui il quale cioè possegga un patrimonio netto di un milione di lire si suppone che possegga mobilio, argenteria e gioielli per l’ammontare di cinquanta mila lire e danaro contante (monete di oro e di argento, biglietti di banca e di Stato) per diecimila lire. Trattasi di due percentuali empiriche per lo più disformi dalla realtà. Le due percentuali però costituiscono soltanto un minimum ed il contribuente deve denunziare la somma maggiore eventualmente posseduta di denaro e la finanza può aumentare, quando abbia sufficienti prove, il valore del mobilio.

 

 

Per lo straniero residente all’estero la quota del mobilio non si aggiunge se non nel caso che egli possegga effettivamente mobilio ed in questo caso il valore ne è presunto nel 3 % dell’ammontare del patrimonio netto posseduto.

 

 

161. – Una norma contenuta nel decreto del 24 novembre 1919, leggesi nel decreto del 22 aprile 1920; essa è detratta da un’analoga disposizione del progetto del settembre 1919; è la norma che si può chiamare della valutazione indiziaria. Può darsi che la dichiarazione del contribuente sia tale che il patrimonio suo risulti inferiore a quello che logicamente si può presumere sia posseduto dal contribuente stesso, tenendo conto del suo tenor di vita e dei suoi redditi conosciuti. Ad esempio un contribuente ha denunziato soltanto un patrimonio di cento mila lire né la finanza riesce a constatare che egli possegga un patrimonio superiore per via di accertamento analitico di singole attività patrimoniali.

 

 

Risulta tuttavia che il contribuente paga un fitto di casa molto superiore a quello che sarebbe ragionevole in base al suo patrimonio denunziato; risulta che egli conduce vita fastosa, ha parecchie persone di servizio, prende a nolo automobili e fa spese le quali sono molto superiori al patrimonio da lui denunziato. Non risulta d’altro canto che egli abbia redditi professionali che gli permettano di condurre una vita brillante.

 

 

La finanza può allora, in virtù dell’articolo 29, presumere che il patrimonio del contribuente sia superiore a quello da lui confessato. Tocca agli organi giudicanti stabilire quale sia il patrimonio effettivo del contribuente.

 

 

162. – Il decreto del 22 aprile stabilisce, come fondamento di tutta la procedura, l’obbligo del contribuente e di chi lo rappresenta di dichiarare l’ammontare del suo patrimonio, entro la data del 31 maggio 1920. L’obbligo della dichiarazione era già conosciuto in Italia fin dalle prime leggi fondamentali del 1864 e 1865 relative ai redditi mobiliari e dei fabbricati, ma di fatto era caduto in dissuetudine; per decenni e decenni, nessun contribuente italiano di sua iniziativa aveva fatto dichiarazioni di redditi. Sempre si attendeva che la finanza accertasse un reddito sia per accettarlo come per contestarlo. Fino al 1915, se un funzionario della finanza avesse veduto entrare in ufficio un contribuente per rappresentare spontaneamente dichiarazione di reddito lo avrebbe reputato poco meno di uno stravagante, il quale adempiva al comando della legge, quando a nessuno veniva in mente di chiedergliene la osservanza.

 

 

La guerra mondiale introdusse di nuovo di fatto l’istituto della dichiarazione. I contribuenti soggetti all’imposta sui sopraprofitti di guerra furono obbligati a presentare la dichiarazione. Dapprima pochi credevano che la finanza volesse fare sul serio, ma quando in alcuni casi si applicarono le multe contro gli inadempienti, l’uso della dichiarazione cominciò ad introdursi fra i contribuenti. Trattavasi però di un obbligo limitato alla ristretta categoria di industriali, commercianti ed intermediari soggetti all’imposta sui sopraprofitti. La legge d’imposta patrimoniale estese l’obbligo a tutti coloro i quali posseggono un patrimonio di almeno 50.000 lire ossia ad una classe abbastanza estesa di persone. A tutto il 30 settembre 1924 il numero delle dichiarazioni presentate dai contribuenti era di 295.555 circa il 0,75% della popolazione. Il numero dei contribuenti renitenti, che la finanza di propria iniziativa riuscì a scoprire a tutto il 31 dicembre 1924, fu di 143.739, circa il 0,35% della popolazione. L’impressione di molti dei contribuenti diligenti è che la finanza non sia riuscita a scoprire un numero sufficiente di renitenti; specialmente di possessori di titoli al portatore; ma, tutto sommato le dichiarazioni fatte raggiunsero un numero che ai tecnici dell’amministrazione pareva assurdo sperare.

 

 

Le dichiarazioni dei contribuenti non debbono essere senza altro accettate dall’amministrazione, la quale ha diritto di rivederle modificandone l’ammontare. Il contribuente contro gli accertamenti seguiti dall’amministrazione avrà diritto di ricorrere secondo la procedura stabilita per la imposta sui redditi di ricchezza mobile, ossia, in prima istanza, alla commissione comunale delle imposte dirette prevalentemente composta di rappresentanti dei comuni; in appello dinanzi alla commissione provinciale; in ultima istanza e per le soli questioni che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della legge, dinanzi alla commissione centrale delle imposte dirette.

 

 

Tanto l’amministrazione come le commissioni giudicanti hanno diritto di deferire al contribuente il giuramento intorno alla veridicità della sua dichiarazione. Il giuramento, cioè, non è obbligatorio per tutti: può essere deferito dall’amministrazione in quei casi in cui ritenga che il contribuente non abbia fatto un a dichiarazione veritiera. Il giuramento non riguarda la valutazione dei beni in quanto può esserci ragionevole disparità di vedute tra il contribuente e la finanza intorno al valore da attribuirsi ai beni dichiarati; ma si riferisce esclusivamente alla qualità e quantità dei beni di spettanza del contribuente e alla esistenza delle passività e dei carichi relativi.

 

 

Per apprezzare l’opera di revisione fatta dall’amministrazione giova notare come al 31 dicembre 1924 erano state definitivamente rettificate 154.190 sulle 295.555 dichiarazioni presentate dai contribuenti; ed il valore dichiarato da questi in 24.711.783.435 lire era stato aumentato a 41.475.351.035 lire. In gran parte l’aumento si riferiva ai valori definitivi dei terreni e dei fabbricati in confronto a quelli provvisori, ma una parte non piccola deve attribuirsi a scoperte di valori dimenticati ed a migliori valutazioni di aziende commerciali e di attività mobili.

 

 

163. – L’ imposta è pagata durante i dieci e venti anni della sua durata, nella maniera normale con cui si pagano in Italia le imposte dirette sui redditi, ossia in sei rate annue. Il pagamento può essere fatto in moneta legale, in buoni del tesoro scontati al giorno del versamento, in cedole di debito pubblico e dei buoni del tesoro poliennali, in assegni postali ed in vaglia bancari e fedi di credito degli istituti di emissione.

 

 

Il contribuente il quale voglia liberarsi immediatamente dall’obbligo del pagamento dell’imposta, può riscattarla al saggio di sconto composto del 6 per cento. Il riscatto può essere chiesto sia subito, sia in un successivo momento. Il vero onere dell’imposta riferito all’1 gennaio 1920 non è perciò quello risultante dalle aliquote che sopra furono indicate, ma è dato dal valore attuale delle venti e dieci annualità d’imposta scontate al saggio del 6 per cento. Poiché il valore attuale di una annualità ventennale è uguale ad 11,47 volte l’annualità, così il possessore di un patrimonio di 50.000 lire invece di pagare il 0,225%, ossia 112,50 ad anno per venti anni, poteva riscattare l’imposta pagando in una sola volta 1.290 lire. Il possessore del patrimonio di 100 milioni invece di pagare 2,5 milioni all’anno poteva liberarsi, pagando 28.675.000 lire una volta tanto. In questa prima fase della legislazione, al riscatto facevano ostacolo due circostanze: in primo luogo il desiderio di non manifestare alla finanza la propria disponibilità di danaro. Molti contribuenti ebbero la impressione che a pagare subito si corresse il rischio di farsi credere più ricchi di quanto non si fosse effettivamente. In secondo luogo, l’imposta per poter essere riscattata doveva essere definitivamente accertata. Il vero che colui il quale chiede il riscatto ha diritto di ottenere la valutazione definitiva dei terreni e dei fabbricati; ma i più dei contribuenti preferirono attendere che fossero chiariti i criteri generali secondo cui si sarebbe dovuto procedere a tale valutazione, criteri che, si può dire, appena cominciarono ad essere discussi su larga scala nel 1923.

 

 

Il contribuente, oltre a poter chiedere il riscatto in qualunque momento, ha anche la facoltà di chiedere l’abbreviazione del periodo di pagamento dell’imposta, ad esempio, in cinque o dieci invece che in dieci o venti anni; ed anche in tal caso egli godrà dello sconto per gli anni di abbreviazione al saggio del 6% composto.

 

 

164. – La legislazione italiana non era priva, fin dalle leggi fondamentali del 1864 e 1865, di norme severe colle quali intendeva colpire il contribuente colpevole di omessa od infedele dichiarazione. Ma come per le dichiarazioni così anche per le sanzioni la dissuetudine aveva finito per rendere quella norma priva di ogni seria efficacia.

 

 

Ad imitazione di altre imposte del tempo di guerra, il decreto 22 aprile 1920 comminò severe sanzioni ai contribuenti contravventori alla legge.

 

 

Per ricordare soltanto le principali: colui il quale abbia omesso di presentare la denunzia del patrimonio o l’abbia presentata tardivamente, è soggetto alla pena pecuniaria corrispondente ad un ottavo dell’imposta sul patrimonio che resterà definitivamente stabilita. Colui il quale abbia presentato in termini una denunzia in tutto o in parte non rispondente a verità, incorre nella pena pecuniaria pari al quarto dell’imposta di cui l’erario sarebbe stato defraudato. Questa pena però non si applica quando l’imposta di cui l’erario sarebbe stato defraudato non superi il sesto della imposta dovuta. Qualora il contribuente si rifiuti di firmare la formula del giuramento a lui deferito o non si presenti nel termine fissatogli è soggetto alla pena pecuniaria pari ad un quarto dell’imposta che resterà stabilita.

 

 

Può essere disposta altresì la confisca di una somma corrispondente al valore patrimoniale sottratto al debito di imposta, quando il contribuente abbia prestato falso giuramento ovvero sia ricorso ad atti compiuti per deliberato fine di frodare lo Stato. Questa ultima penalità potrà però essere pronunziata soltanto dai tribunali ordinari.

 

 

Una disposizione interessante che merita essere ricordata rispetto alle pene pecuniarie è quella dell’articolo 52, il quale vieta che le pene pecuniarie stesse possano essere condonate o ridotte se non con provvedimento legislativo. Norma la quale vuole vietare che il potere esecutivo possa diminuire il valore delle sanzioni, riducendo o condonando le pene per inframmettenze politiche. A garantire anche meglio che le pene pecuniarie sieno effettivamente riscosse, lo stesso articolo 52 stabilisce che il loro ammontare debba essere devoluto per un terzo a beneficio del pubblico tesoro, per un terzo alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e per l’ultimo terzo all’opera nazionale dei combattenti.

 

 

Si era cercato così di creare interessi ragguardevoli di enti pubblici per la severa applicazione delle pene pecuniarie portate dal decreto.

 

 

IV. Vicende posteriori dell’imposta

 

165. Le vicende posteriori dell’imposta. Momentaneo inasprimento in virtù della legge sul pane del 27 febbraio 1921 ed attenuazioni successive. – 166. La riforma dei metodi di valutazione dei beni immobili: il valore venale pei terreni. – 167. Il regime vincolativo dei fitti e la valutazione dei fabbricati. – 168. Le querele dei portatori di valori mobiliari nei casi di ribasso delle quotazioni al disotto del prezzo legalmente posto a base delle valutazioni. – 169. Il privilegio fiscale sul patrimonio del contribuente: impaccio gravissimo al commercio dei beni immobili e alle operazioni di credito. – 170. Attenuazioni successive alla rigidità del privilegio fiscale. – 171. Il riscatto come metodo di sottrarsi ai danni del privilegio fiscale. Ulteriori incoraggiamenti al riscatto. – 172. Il riscatto d’ufficio ed obbligatorio. – 173. Il riscatto parziale per i mobili e poi gli immobili. – 174. La detrazione dell’imposta patrimoniale ai fini dell’imposta successoria.

 

 

165. – Il decreto del 22 aprile 1920, non segna il punto più alto delle tendenze politiche e sociali le quali spingevano a far gravare l’onere delle spese di guerra sui profittatori e sui possessori di capitale. L’imposta parve in un certo momento destinata a toccare altezze maggiori. La legge 27 febbraio 1921, n. 145, conosciuta sotto il nome di legge del pane, fece temere per un istante che le aliquote dell’imposta dovessero essere raddoppiate, poiché stabilì l’anticipazione di un anno delle annualità dell’imposta straordinaria scadente negli anni 1922 e seguenti. Il che volle dire che nell’anno 1921 l’annualità dell’imposta fu raddoppiata. Lo scopo del raddoppiamento era temporaneo poiché volevasi rimediare al disavanzo cagionato dalla gestione statale dei cereali. Ma il colore rosso del tempo e le proteste intorno alla tenuità delle aliquote sancite dal decreto del 22 aprile 1920 facevano temere ai contribuenti che il raddoppiamento invece di un anno solo si sarebbe perpetuato, così da portare il minimo della imposta da 0,225 al 0,45% ed il massimo da 2,50 al 5 per cento.

 

 

L’anno non era ancora finito che già mutava, invece, il colore del tempo ed alla curva ascendente della pressione tributaria sostituivasi una tendenza dapprima tenuissima ma significante ad un alleviamento delle asprezze maggiori dell’imposta. Fu questa tendenza il frutto dell’esperienza che venivasi facendo nella sua applicazione e delle lagnanze sempre più vive mosse dai contribuenti contro le norme più dure della legge tributaria.

 

 

Come indice di questa tendenza possiamo notare il ritorno alla normalità nelle aliquote: al primo raddoppiamento non fece seguito nessun altro cosicché le aliquote rimasero quali erano fissate nel decreto del 22 aprile 1920. Qualche alleviamento fu sancito in casi particolari; e così col decreto-legge 1922, n. 78, fu stabilito che gli enti ecclesiastici beneficiari fossero completamente esenti dall’imposta per la quota di usufrutto spettante al beneficiato, mentre per la valutazione della nuda proprietà fu statuito che l’età dell’investito fosse considerata in ogni caso uguale a trenta anni; così da abbassare il valore della nuda proprietà tassata elevando la quota esente di usufrutto.

 

 

L’aliquota della imposta per la nuda proprietà degli enti ecclesiastici, invece di essere quella normale, diventò quella fissata per le casse di risparmio, i monti di pietà, gli istituti di credito fondiario non gestiti da società per azioni, gli enti in genere che non operano nell’interesse dei soci e le associazioni mutue; e laddove prima questi erano tassati con l’aliquota fissa del 0,80% ed erano così sopratassate tutte le casse di risparmio il cui patrimonio non fosse superiore all’incirca a 2.725.000 lire, col nuovo decreto l’aliquota fu stabilita nella misura di un quarto delle aliquote ordinarie gravanti sui contribuenti persone fisiche. Per la stessa ragione l’aliquota dell’1,20 % che colpiva uniformemente le società straniere operanti in Italia, fu ridotta alla metà dell’aliquota ordinaria, facendola così variare per le due specie di enti in ragione del patrimonio posseduto.

 

 

166. – Ma le innovazioni più profonde apportate nel congegno della imposta furono quelle relative alla valutazione. Qui importa distinguere i beni immobili da quelli mobili. Per i beni immobili, in apparenza furono favoriti i contribuenti, poiché fu stabilito che la valutazione definitiva dovesse farsi sulla media dei due anni agrari antecedenti all’1 gennaio 1920 capitalizzando il reddito netto al saggio del cento per cinque. Poiché il reddito netto fu quello di cui in fondo sarebbe stato suscettibile in assenza dell’accertamento vincolativo degli affitti si stabilì che della diminuzione temporanea derivante dal regime vincolativo si tenesse conto nella misura in cui il regime esercitasse influenza sulla capitalizzazione.

 

 

Ma l’apparente favore concesso ai contribuenti col capitalizzare i redditi ottenuti invece che nel solo anno in corso all’1 gennaio 1920, nei due anni agrari antecedenti al 1920, anni in cui era appena cominciata l’ascesa dei prezzi determinata dalla inflazione monetaria e col tener conto dell’influenza del regime vincolativo dei fitti, cadono nel nulla in conseguenza di una norma introdotta nell’articolo 12 del decreto 5 febbraio 1922, colla quale si autorizza l’amministrazione finanziaria a tener conto altresì, a scopo di controllo e di rettifica dei valori derivanti dalla capitalizzazione del reddito:

 

 

  • 1) dei dati risultanti dai catasti vigenti per ricavarne scale di merito per zone assimilabili;
  • 2) dei risultati del catasto agrario compilato a cura dell’ufficio di statistica agraria del ministero di agricoltura;
  • 3) dei valori locativi correnti dei quali gli stabili sarebbero stati suscettibili nel periodo dell’1 luglio 1919 al 30 giugno 1920;
  • 4) dei valori venali correnti nel periodo suddetto.

 

 

Norme le quali vestivano l’innocente veste di guarantigie date al contribuente per impedire errori di apprezzamento nel capitalizzare i redditi domenicali della terra; sicché il decreto consentiva alla finanza di «compilare sulla base dei valori di capitalizzazione dei valori locativi, dei valori venali, dei dati del catasto agrario, tabelle di valori medi per zone e culture agrarie nei singoli comuni così da eliminare, tra regioni agrarie similari, le sperequazioni che potrebbero derivare dal grado di frazionamento della proprietà, dal diverso modo di conduzione dei fondi e da ogni altra circostanza influente sul mercato».

 

 

In realtà tutto questo fu esclusivamente la forma data dall’amministrazione al proposito ben netto di non tenere conto, nella valutazione dei terreni, se non di un unico elemento, in apparenza secondario: quello dei valori venali correnti dall’1 luglio 1919 al 30 luglio 1920.

 

 

Le istruzioni ministeriali emanate per l’applicazione del decreto dichiararono apertamente (pag. 71) che «il riferimento al valore venale corrente avrebbe potuto per semplicità di procedimento essere la sola norma dell’imposta sul patrimonio». La amministrazione si era spaventata della difficoltà di provvedere ad una vera e propria stima del reddito dei fondi rustici. La esperienza non fortunata della nuova catastazione, la quale durava dal 1886 ed era stata condotta a termine per la minor parte del territorio nazionale persuadeva la finanza che una rilevazione dei redditi netti a scopo di capitalizzazione sarebbe stata impresa colossale non facilmente terminabile entro il quinquennio della prima applicazione dell’imposta. Quindi la decisione tradotta in atto di valersi quasi esclusivamente del criterio dei valori venali calcolati, non per fondi singoli ma per grandi medie, per zone e per culture agrarie.

 

 

I risultati dell’opera dell’amministrazione non sono conosciuti perché le tabelle dei valori capitali per zone e per culture agrarie non furono rese di pubblica ragione così come poi si fece per analoghe tabelle per l’imposta sui redditi agrari. Se si pone mente alle lagnanze dei contribuenti sembra che nella compilazione delle tabelle l’amministrazione stessa siasi allontanata notevolmente dal criterio della capitalizzazione dei redditi netti quali potevansi avere nei due anni agrari antecedenti all’1 gennaio 1920, avvicinandosi più ai valori che nel comune commercio effettivamente poterono essere constatati per quei fondi rustici che negli anni dopo il 1919 formarono oggetto di contrattazione.

 

 

Muovevasi al criterio del valore venale il rimprovero che esso accrescesse il peso del tributo su quei fondi, i quali, a parità di reddito, erano capitalizzati ad un saggio di interesse più basso. Il che accade per i piccoli fondi in confronto ai medi e per questi in confronto ai grandi; poiché il contadino acquirente di un piccolo fondo o di un campo isolato si contenta di un modestissimo frutto del capitale impiegato, pago di essersi procacciato il mezzo di impiegare sicuramente la propria forza di lavoro; laddove il medio e più il grande proprietario investono risparmi nell’acquisto di fondi solo quando il frutto auspicato sia rispondente a quello che da altri impieghi non si può ottenere.

 

 

L’imposta patrimoniale perciò, quando la valutazione del valor capitale della terra avvenga sulla base del reddito netto, colpisce i proprietari in equa ragione della loro capacità a pagare dimostrata dal reddito; quando invece avvenga sulla base dei valori venali correnti incide profondamente sui piccoli e risparmia i maggiori proprietari. Il criterio del valore venale sarebbe così un mezzo tecnico per attenuare sostanzialmente l’aspra progressività delle aliquote apparentemente sancita dal legislatore. È impossibile dire fino a qual punto le querele dei contribuenti colpivano nel segno; essendo probabile che di fatto nei casi singoli si sia giunto a compromessi, specie sotto la influenza della azione delle associazioni agrarie, le quali in parecchie provincie a nuovo catasto stipularono concordati di massima con le autorità tributarie, allo scopo di adeguare la stima dei valori capitali ad un moltiplico dei redditi imponibili risultanti dal catasto medesimo.

 

 

167. – Per i fabbricati il problema della valutazione era ed è ancora straordinariamente difficile, a causa del prolungarsi del regime vincolativo degli affitti e dello stridente contrasto esistente tra il reddito di cui nei singoli casi godevano i proprietari dei fabbricati e quello di cui lo stabile sarebbe stato suscettibile all’1 gennaio 1920 in assenza del regime vincolativo degli affitti. Il decreto del 5 febbraio 1922 per risolvere il problema stabilì che nei casi nei quali uno stabile era soggetto a vincolo di fitto l’influenza del vincolo medesimo sul valor capitale fosse presunto nel 20% del valore corrispondente alla capitalizzazione del reddito netto normale dello stabile o della parte di stabile a cui si riferisce il fitto vincolato.

 

 

Ma l’attenuazione concessa per tal modo per i fabbricati fu sostanzialmente messa nel nulla dalla norma, accolta anche per i fabbricati, di controllare e rettificare i valori derivanti dalla capitalizzazione confrontandoli coi valori venali correnti nel periodo dall’1 luglio 1919 al 30 giugno 1920.

 

 

Poiché i valori venali si formano liberamente sul mercato ed è presumibile che venditori e compratori tengono conto della influenza che i vincoli di fitto possono esercitare sulla cosa posseduta, così risulta evidente che, essendo il valore corrente assunto di fatto a criterio normale di stima invece di quello di capitalizzazione, non occorreva più tener conto della detrazione del 20 per cento.

 

 

Ma sulla valutazione esercitò influenza notevole l’aumento verificatosi dopo il 1920 nei valori venali delle case grazie soprattutto alla svalutazione della lira. Valori che sarebbero parsi esagerati se calcolati nel momento legale della falcidia 1 gennaio 1920 diventarono plausibili quando si guardarono coll’occhio più benigno del proprietario, il valore del cui immobile, in lire svalutate, era cresciuto notevolmente dopo il momento tributario.

 

 

168. – Querimonie altissime furono sollevate e tuttora si sollevano dai contribuenti per quanto si riferisce alla valutazione dei titoli mobiliari. Il riferimento ad una data fissa: primo semestre 1919, per i titoli emessi o garantiti dallo Stato; aprile-settembre 1919, per le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed altri titoli emessi da società, provincie, comuni ed altri enti ebbe ben presto per conseguenza che le valutazioni correnti sul mercato si dilungarono da quelli che formavano la base di accertamento.

 

 

Se l’imposta fosse stata riscossa in una sola soluzione, il contribuente avrebbe avuto nel 1920 una netta falcidia del patrimonio, quale era da esso posseduto a quella data; ma la trasformazione da una leva sul capitale ad un’imposta ventennale sul reddito del capitale portò inevitabilmente alla incongruenza di farla pagare su di un valore di 100 tanto dai contribuenti, il valore dei cui titoli nel frattempo era progredito a 200 o 300, quanto a quelli per i quali i titoli erano rimasti al valore di 100 od erano ribassati a 50 e forse a zero. I primi, come era naturale, se ne stettero contenti di pagare su di un valore patrimoniale interiore a quello presentemente da essi posseduto; ma coloro il cui valore capitale erasi grandemente ridotto o benanco sfumato; fortemente protestarono contro l’ingiustizia di cui essi si reputavano vittima.

 

 

Dapprima furono i portatori dei titoli di debito pubblico tassati su lire 81,27 per la vecchia rendita consolidata 3,50 % o su lire 87,04 per il consolidato nuovo 5 per cento. Negli anni fra il 1920 e il 1922, quando i due titoli principi del debito pubblico caddero sino a 70 e 75 lire rispettivamente (luglio 1921), numerosi contribuenti risentirono la tassazione su lavori di tanto più alti come se fosse una confisca.

 

 

Fu perciò che il decreto 5 febbraio 1922 consentì ai contribuenti di ottenere la revisione della valutazione sulla base della quotazione media del periodo 1 luglio 1919 – 3O giugno 1920 qualora questa risultasse più favorevole di quella fissata dal precedente decreto; e per i titoli non quotati in borsa statuì che si dovesse adottare per l’imposta patrimoniale la valutazione medesima che aveva servito per liquidare l’imposta di negoziazione all’1 gennaio 1920.

 

 

Ma il conforto ai detentori di titoli di debito pubblico fu tenue essendosi, ad esempio, la valutazione della vecchia rendita ridotta appena da lire 81,27 a lire 80,42 e quella del consolidato nuovo 5%, da lire 87,04 a lire 86,10. La vicenda naturale delle quotazioni di borsa affiochì del resto a poco a poco le lagnanze più insistenti del maggior numero dei contribuenti, poiché, a mano a mano che le condizioni economiche e finanziarie dello Stato miglioravano, anche le quotazioni dei titoli pubblici progredivano, cosicché già nel 1923 e più nel 1924 queste si trovarono ad un livello notevolmente superiore a quello su cui sono fondati gli accertamenti per l’imposta patrimoniale.

 

 

Le lagnanze sono limitate, si può dire, a quei non numerosi detentori di valori mobiliari, come sarebbero le azioni della Banca italiana di Sconto, della Società Ansaldo e simili, i quali addirittura scomparvero in seguito alla moratoria ed alla liquidazione delle società che le avevano emesse.

 

 

Gli sfortunati contribuenti che avevano comperate siffatte azioni a lire 500 e più ed oggi se le ritrovano in portafoglio a poche lire e talvolta a zero, gridano contro l’imposta, la quale continua a tassarli come se essi possedessero ancora l’antico patrimonio. Ma pare che alla loro triste sorte non vi sia rimedio poiché occorrerebbe mutare l’intero assetto dell’imposta e riferirlo non ad una data fissa ma a date successive scelte durante il periodo di vita dell’imposta, così come accadeva a norma del primitivo decreto 24 novembre 1919. Come giustificare altrimenti una riduzione dei valori per gli uni senza aumentare i valori per gli altri?

 

 

Vi è di più. La dichiarazione fatta con riferimento all’1 gennaio 1920 di possesso di azioni o titoli oggi grandemente scaduti di valore, non dimostra che i contribuenti effettivamente paghino su un patrimonio sfumato, potendo ben darsi che essi abbiano realizzato prima d’ora i titoli in seguito scaduti di pregio. oggi perciò si desse il diritto di rivalutazione, bisognerebbe chiedere altresì la dimostrazione piena che i contribuenti hanno conservato in loro possesso i titoli scaduti di valore dall’1 gennaio 1920 sino ad oggi. La dimostrazione non sarebbe fornita neppure se i contribuenti esibissero i titoli stessi dichiarando di possederli, poiché chi vieta che essi non li abbiano venduti prima a 500 lire e non li abbiano ricomprati oggi a prezzo vilissimo?

 

 

169. – Diede luogo a ripetute modificazioni ed a discussioni vivissime la disposizione contenuta nell’articolo 53 del decreto 22 aprile 1920 secondo cui all’imposta sul patrimonio erano estesi i privilegi sui beni mobili ed immobili dei contribuenti e a norma dell’articolo 1958 e 1962 del codice civile.

 

 

Non è azzardato affermare che probabilmente l’articolo 53 sia stato accidentalmente inscritto nel testo del decreto riproducendolo senz’altro dai testi riguardanti le imposte dirette sui redditi dei terreni e dei fabbricati. Nel suo luogo antico esso era innocuo, poiché, essendo reale l’imposta, i terzi acquirenti ed i creditori conoscevano perfettamente la portata dell’onere che per tal motivo gravava sugli immobili. Al massimo, l’onere era della imposta erariale e delle sovrimposte per l’anno in corso o di due anni precedenti. Nelle contrattazioni se ne poteva tener conto, garantendosi il creditore o l’acquirente del pagamento dell’imposta all’atto dell’accensione dell’ipoteca o mediante trattenuta di parte del prezzo di acquisto.

 

 

Tutt’altra era la figura del privilegio fiscale per un’imposta personale e straordinaria come quella sul patrimonio.

 

 

Innanzi tutto il privilegio riguardava l’ammontare dell’imposta per l’intero ventennio o la parte di essa non ancora scaduta e quindi poteva assumere dimensioni ben diverse da quella delle ordinarie imposte sul reddito.

 

 

Contro questo primo inconveniente i creditori o acquirenti avrebbero potuto garantirsi anche per somme cospicue ove il valore del privilegio fosse stato conosciuto. Non lo era, data la natura personale dell’imposta per cui questa non grava sui singoli beni facenti parte del patrimonio del contribuente in misura uniforme, sibbene incide per aliquote variabili a seconda dell’ammontare complessivo del patrimonio del contribuente, ammontare a sua volta non conoscibile fino a quando non fosse chiusa la valutazione definitiva degli enti patrimoniali. Per alcuni di essi la valutazione era cosa facile dovendosi guardare alle quotazioni di borsa o alla valutazione ai fini dell’imposta di negoziazione, amendue riprodotte in apposite tabelle ufficiali. Ma per l’altra parte, ossia gli immobili, la valutazione era dapprima provvisoria sulla base di coefficienti empirici né era prossimo il giorno in cui la valutazione sarà per tutti i contribuenti divenuta definitiva. Creditori ed acquirenti correvano il rischio di dover far fronte agli oneri di un privilegio fiscale per ammontare incerto e dipendente da una valutazione fiscale futura della fortuna del contribuente. Non vi era inoltre certezza che il contribuente avesse denunziato l’intero suo patrimonio; di guisa che, ove la finanza avesse, in prosieguo di tempo, scoperto nuovi cespiti imponibili, l’onere del privilegio si sarebbe accresciuto dell’imposta e della multa relativa.

 

 

Ancora, il privilegio implicava solidarietà tra tutti i beni mobili ed immobili del contribuente, cosicché, ove il contribuente avesse alienato i beni mobili, il fisco avrebbe avuto diritto di esercitare il privilegio sui beni immobili facenti parte del suo patrimonio, per tutto l’ammontare dell’imposta gravante sul contribuente medesimo. Se nel patrimonio prevalevano i beni mobili, il creditore od acquirente correva il rischio di vedere esercitato dal fisco il privilegio sull’immobile da lui acquistato e cioè sul bene che costituiva la garanzia del mutuo concesso o che esso aveva acquistato in buona fede, per una somma anche superiore al valore venale del bene medesimo.

 

 

Il privilegio fiscale tendeva così a diventare un ostacolo sempre più grave e talvolta insormontabile a qualunque operazione di credito ed al normale trasferimento dei beni a titolo oneroso. Gli istituti di credito fondiario, il cui ufficio è di concedere mutui alla proprietà rustica ed edilizia, se ne erano grandemente preoccupati ed avevano quasi arrestato le loro nuove operazioni di mutui.

 

 

170. – Il decreto-legge 5 febbraio 1922 iniziò l’opera di smantellamento del privilegio spettante alla finanza, il quale minacciava di convertire tutta la ricchezza immobiliare italiana in una specie di manomorta fiscale. L’articolo 56 distinse il privilegio sui beni mobili da quelli sugl’immobili. Per i primi il privilegio fu limitato alla generalità dei mobili appartenenti al debitore dell’imposta al momento della riscossione dell’imposta ad esclusione perciò dei beni mobili che di mano in mano venivano alienati dai contribuenti; né vi fu più pericolo che il compratore in buona fede di un titolo al portatore si vedesse dopo parecchi anni esercitato un privilegio e forse confiscato il valore del titolo, perché questo era stato iscritto col numero e serie in una denunzia compilata tanti anni prima da un contribuente, a lui sconosciuto, all’imposta patrimoniale.

 

 

Il privilegio della finanza rimase intero su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente all’1 gennaio 1920, salvo i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla prima istituzione del tributo (data di pubblicazione del regio decreto-legge 24 novembre 1919).

 

 

A diminuire la gravezza del privilegio, sia pure limitato sui beni immobili, soccorsero due istituti: il riscatto parziale della imposta, di cui si dirà poi, e la facoltà della finanza di rinunziare al privilegio sia per tutti gli immobili, sia per alcuni o parte di essi, contro prestazione di una garanzia riconosciuta idonea dall’amministrazione.

 

 

Tra i due metodi di liberare un immobile dal privilegio, la finanza preferì sempre il primo, quello del riscatto. Le istruzioni, già citate, per l’applicazione del decreto 5 febbraio 1922 (pag. 113) inculcano agli intendenti di finanza di consentire la rinunzia del privilegio soltanto in casi eccezionalissimi; e così ad esempio quando vi sia connessione con un rilevante interesse pubblico oppure l’immobile liberato sia di trascurabile valore in confronto alla rimanente parte immobiliare del patrimonio.

 

 

171. – In sostanza, la via offerta dalla finanza per liberare il patrimonio immobiliare dal privilegio che lo aduggiava fu quello del riscatto. Riscattate, si disse ai contribuenti, i vostri immobili, ed essi saranno liberi dal privilegio fiscale e potrete liberamente contrarre mutui o vendere i beni di vostra spettanza. Il decreto del 22 aprile 1920 autorizzava il riscatto offrendo ai contribuenti che si fossero valsi della facoltà, loro concessa, l’abbuono dell’interesse composto del 6 % in ragione d’anno e per il numero delle annualità il cui pagamento per effetto del riscatto, veniva ad essere anticipato. La facoltà del riscatto tendeva a far ritornare alle origini l’imposta patrimoniale. Questa che per la diluizione in venti e dieci anni aveva finito per essere considerata dai contribuenti come una vera e propria imposta personale sul reddito, grazie al riscatto tornava ad essere un’imposta pagata in soluzione unica, ossia una vera e propria falcidia sul capitale.

 

 

Ma l’incoraggiamento dato al riscatto col semplice abbuono dell’interesse composto del 6 % non era molto persuasivo in tempi nei quali i contribuenti potevano agevolmente investire la somma destinata al riscatto in titoli pubblici (consolidato 5 % e buoni del tesoro) offrendo un frutto maggiore di quello goduto in seguito al riscatto. Temevano inoltre i contribuenti qualora avessero chiesto il riscatto di mettere in evidenza la disponibilità di mezzi liquidi e di suscitare nella finanza il desiderio di procedere a migliori accertamenti del patrimonio. Riflettevasi che nuovi governi potevano, in occasioni successive, ristabilire l’imposta riscattata non tenendo conto del sacrificio del riscatto già sofferto dal contribuente. Soprattutto si paventava dai possessori di redditi immobiliari di prendere l’iniziativa di quella valutazione definitiva dei beni immobili che molti si auguravano lontana e forse anche destinata a cadere nell’oblio. Pochi quindi i riscatti e determinati da particolarissime circostanze.

 

 

Il decreto-legge 5 febbraio 1922 aggiunse nuovi vantaggi a quelli di cui godevano i contribuenti. Oltre all’abbuono dell’interesse composto dell’1 e 6% per il numero delle annualità il cui pagamento veniva ad essere anticipato, il nuovo decreto concesse ai contribuenti, i quali, prima del 31 dicembre 1923 avessero effettuato il riscatto totale, l’abbuono del 4% sull’ammontare complessivo delle tre prime annualità scadute e per l’importo di esso che fosse già stato pagato entro il 30 giugno 1922. Fu consentito altresì che, in caso di riscatto, il contribuente, invece di pagare l’imposta in unica soluzione, potesse pagarla in un numero di rate bimestrali uguali o non superiori al numero di dodici senza obbligo di corrispondere perciò l’interesse di mora. Il che volle dire che furono concessi tutti i vantaggi del riscatto anche a coloro i quali dovendo pagare 7 o 17 annualità si fossero obbligati a pagare il tributo in due anni. Quando al contribuente fosse piaciuto meglio fare il versamento della imposta riscattata in una sola soluzione fu consentito che il versamento potesse farsi in tesoreria, cosicché il contribuente potesse risparmiare l’aggio di riscossione.

 

 

Finalmente si provvide a togliere una preoccupazione naturale che rimaneva nell’animo dei contribuenti i quali, ove non avessero riscattato, avrebbero avuto diritto di considerare, ogni anno, l’ammontare dell’imposta patrimoniale come mia passività deducibile dal reddito netto nel giorno in cui fosse entrata in vigore l’imposta complementare progressiva sul reddito istituita dal regio decreto 24 novembre 1919, n. 2162. È vero che la nuova imposta non era ancora entrata in vigore, ma, considerata la lunga durata dell’imposta patrimoniale, importava assai al contribuente di essere dalla nuova imposta sul reddito, quando fosse, lungo il ventennio, entrata in vigore, tassato soltanto su ciò che gli restava dopo aver assolto all’obbligo della patrimoniale. Riscattando il tributo, il reddito veniva liberato dall’imposta né più se ne sarebbe potuto ottenere la detrazione.

 

 

L’articolo 50 del decreto 5 febbraio 1922 dichiarò che i contribuenti riscattanti avrebbero ciò non ostante conservato il diritto di ottenere la detrazione dall’imposta sul reddito delle annualità dell’imposta riscattata come se il riscatto non fosse avvenuto fino a scadenza del periodo per cui avrebbe dovuto effettuarsene in via normale il pagamento.

 

 

Ma neppure questi favori furono bastevoli a sollecitare il riscatto. Un nuovo decreto del 10 agosto 1923, n. 1784, dovette intervenire per consentire agevolazioni nuove ai riscattanti e per attenuare l’asprezza del privilegio concesso allo Stato sui beni mobili ed immobili. Ed un nuovissimo decreto 30 dicembre 1923, n. 3028 aggiunge altri favori e così pure il regio decreto di ugual data n. 3062, finché il regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1517 chiuse la serie delle disposizioni di favore. Dall’insieme di queste norme risulta che in aggiunta ai favori già concessi, il contribuente volontariamente riscattante l’imposta quando sia dovuta per un ventennio, purché proceda al riscatto totale entro il 30 giugno 1923, può pagare l’imposta non in dodici ma in diciotto rate trimestrali ossia in tre anni ed il termine di tre anni fu esteso a quattro purché si trattasse di imposta pagabile in un ventennio e il riscatto fosse effettuato entro il 31 dicembre 1925. A tutti coloro che abbiano riscattato l’imposta patrimoniale entro il 31 dicembre 1925, in aggiunta al diritto di detrarre dal reddito soggetto all’imposta complementare progressiva sul reddito istituita con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3062, l’imposta sul patrimonio che avrebbero dovuto corrispondere se non fosse intervenuto il riscatto, fu concessa inoltre la detrazione, per un triennio successivo all’effettuato riscatto, di un’ulteriore quota corrispondente al 2% del valore netto del patrimonio a cui si riferisce il riscatto. Il nuovo favore fu determinato dalla considerazione di non sovrapporre il pagamento di due imposte: quella sul patrimonio e quella complementare sul reddito, le quali in definitiva vengono ad incidere sulla medesima fonte che è il reddito del contribuente.

 

 

A favorire viemmeglio il riscatto, il decreto 10 agosto 1923 stabilì che i contratti di mutuo stipulati dal contribuente allo scopo esclusivo di effettuare il riscatto dell’imposta patrimoniale fossero registrati col pagamento della tassa fissa minima di lire 7; e gli interessi dovuti per tali mutui furono altresì esentati dall’imposta di ricchezza mobile per la durata del periodo corrispondente al numero delle annualità per le quali fosse anticipato il pagamento dell’imposta patrimoniale.

 

 

172. – Il riscatto totale dell’imposta è certo il metodo migliore per liberare la proprietà del contribuente dal privilegio fiscale i cui danni furono sopra indicati; ma poiché può accadere che al contribuente manchino i mezzi per potere effettuare il riscatto totale, successivi decreti, da quello del 5 febbraio 1922 a quello del 10 agosto 1923, disciplinarono con nuovi metodi il riscatto parziale e i riscatti di ufficio.

 

 

Il riscatto d’ufficio o obbligatorio deve essere dall’intendente di finanza ordinato quando si tratta di imposta gravante su beni di sudditi ex-nemici ed in genere di stranieri che stanno per liquidare il loro patrimonio, oppure quando i beni dei contribuenti vengano a cadere in successione o siano trasferiti per atto tra vivi a titolo gratuito o quando per qualsiasi motivo possa temersi la perdita dell’imposta. Nei casi anzi di esecuzione forzata o di fallimento del contribuente, la finanza ha diritto di ottenere l’insinuazione del suo credito per la totalità dell’imposta ancora da esigere.

 

 

Il riscatto obbligatorio ha lo scopo di impedire che contribuenti poco onesti con la cessione dei loro immobili o dell’intero patrimonio si rendessero insolventi verso il fisco ed altresì aveva l’intento di evitare, in caso di divisioni ereditarie complicate, la difficoltà, spesso insormontabile per l’esattore, di dovere andare ogni anno alla ricerca di eredi solventi per esigere da essi, in virtù della solidarietà passiva, il pagamento, non ottenuto da altri, delle singole annualità in scadenza di imposta sul patrimonio del de cuius.

 

 

173. Il riscatto parziale ha invece carattere volontario. Il contribuente il quale vuol vendere un suo immobile o vuole stipulare un mutuo concedendo ipoteca sull’immobile, può prendere l’iniziativa di svincolare dal privilegio fiscale l’immobile stesso. E qui due vie si offrono per il riscatto l’una è quella del riscatto quando è già avvenuta la valutazione definitiva del patrimonio del contribuente; l’altra quando la valutazione non ha avuto ancora luogo. Nel primo caso il riscatto è facile, non trattandosi che di ripartire proporzionalmente tra diversi cespiti di patrimonio l’imposta conosciuta ed accertata per l’intero patrimonio. Nell’altro caso occorre che la finanza faccia provvisoriamente una valutazione del patrimonio intero ed una valutazione definitiva del solo immobile per cui si chiede il riscatto, salvo poi a procedere alla valutazione definitiva dell’intero patrimonio. È chiaro che, in questo secondo caso, la finanza per non correre il rischio di perdite deve tenersi molto larga nella valutazione provvisoria, di guisa che anche il riscatto parziale diventa troppo oneroso per il contribuente e non accetto a lui per il timore che la valutazione larga diventi definitiva. Sia con la valutazione definitiva, sia con quella provvisoria, fa d’uopo che la finanza si garantisca che, nel restante patrimonio ancora spettante al contribuente, esista ancora sufficiente garanzia per il pagamento dell’imposta gravante sul resto del patrimonio anche mobiliare. Che se per ipotesi tutto il resto del patrimonio è mobiliare e un immobile solo esiste e per questo si chiede il riscatto parziale, la finanza può vedersi costretta a pretendere il pagamento immediato dell’intera imposta gravante su tutto il patrimonio.

 

 

Più facile invece è il riscatto parziale dell’imposta per il totale dei beni mobili appartenenti al contribuente. Essendo agevole la valutazione e fondata su dati certi, il riscatto non presenta alcuna difficoltà e alcun pericolo per la finanza, la quale conserva i suoi privilegi sulla parte residua del patrimonio. Riscattata l’imposta sul complesso dei beni mobili, più agevoli diventano le operazioni di vendita della parte immobiliare. Il decreto 10 agosto 1923 stabilisce infatti che il terzo acquirente di beni immobili possa assumersi l’obbligo di continuare il pagamento dell’imposta non ancora inscritta a ruolo per la quota proporzionalmente corrispondente al valore dell’immobile trasferito, limitandosi il privilegio fiscale per i beni immobili trasferiti a questa quota d’imposta.

 

 

In caso di successione, per cui il decreto del 5 febbraio 1922 consentiva il riscatto d’ufficio, procedura a cui rarissime volte si fece ricorso per l’impossibilità di gravare troppo gli eredi già colpiti dall’imposta successoria, il decreto del 10 agosto 1923 stabilì che possa, ad iniziativa degli eredi, essere eliminata la solidarietà tra i coeredi stessi per il pagamento dell’imposta gravante sul patrimonio del defunto. Divenuto definitivo l’accertamento dell’intero patrimonio, la finanza, previo il riscatto dell’imposta sul valore dei beni mobili, può consentire che possa ammettersi il riscatto altresì delle singole quote ereditarie sempre quando da tale riscatto non sia per derivare un pregiudizio per la riscossione per il residuo imposto sugli altri eredi.

 

 

Fino al 10 agosto 1923 non vi era modo per nessuno dei coeredi, salvo il caso del riscatto totale dell’intera eredità, di liberarsi dal vincolo di solidarietà, sia pure pagando la parte propria. Con quel decreto fu consentito il riscatto anche per singole quote ereditarie divise ed il pagamento dell’imposta così riscattata libera l’assegnatario della quota dal vincolo di solidarietà tra coeredi, sicché gli immobili che fanno parte di tale quota sono liberati dal privilegio speciale che altrimenti peserebbe su di essi per la soddisfazione dell’imposta dovuta dal de cuius.

 

 

174. – Un favore analogo a quello consentito per l’imposta complementare sul reddito fu stabilito per la tassa di successione. Poteva invero darsi che taluni contribuenti, specialmente se in età avanzata, esitassero ad esercitare il riscatto perché l’economia realizzata per tale guisa dagli eredi nel pagamento dell’imposta patrimoniale, potesse essere annullata dal maggior onere della tassa di successione gravante su un patrimonio netto dall’onere della patrimoniale.

 

 

Invero, al momento della successione di un patrimonio ancora gravato dall’imposta patrimoniale, i successori hanno diritto di comprendere tra le passività dell’asse ereditario, agli effetti dell’imposta successoria, un ammontare corrispondente alla somma aritmetica delle annualità della patrimoniale non ancora scadute; somma quindi notevolmente superiore alla diminuzione apportata all’asse tassabile dal riscatto dell’imposta patrimoniale effettuato prima della morte del de cuius; ed il maggior aggravio per gli eredi, può a causa della progressività dell’imposta successoria, essere molto sensibile. Il decreto 10 agosto 1923 stabilì perciò che, nel caso di riscatto già avvenuto, tra le passività dell’asse ereditario fosse compresa una somma corrispondente alla differenza tra l’importo complessivo delle annualità d’imposta sul patrimonio non ancora scadute ed il valore del riscatto delle annualità medesime alla data dell’apertura della successione.

 

 

V. I risultati dell’imposta

 

175. Significato reale dell’imposta patrimoniale nelle varie fasi da essa attraversate. – 176. Il gettito dell’imposta. Spiegazione dell’apparente sua tenuità. Come l’accertamento della materia imponibile debba essere riguardato un successo dell’amministrazione; ed invece la riscossione dell’imposta un insuccesso dovuto alla svalutazione monetaria.

 

 

175. – Se ora ci si chiede quale sia stato il significato dell’imposta sul patrimonio, bisogna concludere che il primitivo proposito di un prelievo sul patrimonio andò a poco a poco perdendo di vigoria, fino quasi a venir meno del tutto.

 

 

Costruita originariamente dalla commissione nominata col decreto del 29 luglio 1919 come una vera e propria leva sul patrimonio preesistente alla guerra, con un supplemento di leva per gli aumenti di patrimonio originati dalla guerra, con brevi rateazioni per comodo di pagamento; ben presto abbandona il proposito di differenziare tra il patrimonio originario e l’aumento di patrimonio e consente che «aumento» diventi sinonimo di sopraprofitto di guerra e sia tassato solo entro i limiti della imposizione dei profitti di guerra.

 

 

Contemporaneamente, il decreto 24 novembre 1919 trasforma senz’altro il tributo in una imposta quasi permanente, trentennale, con revisioni periodiche e senza diritto di riscatto. L’abbandono formale parve eccessivo ed il decreto del 22 aprile 1920 ritorna al concetto del prelievo unico; ma con mora siffattamente lunga, sino ai venti anni per i patrimoni a formare i quali gli immobili concorrevano con una certa rilevanza, che la imposta di fatto si riduce ad un tributo sul reddito annuo e dei patrimoni, con fissità di valutazione e con diritto di riscatto. Ed il riscatto medesimo venne siffattamente incoraggiato da farlo rassomigliare piuttosto ad un favore reso dal contribuente ad un erario in strettezze che ad un vero e proprio prelievo sulla fortuna privata.

 

 

176. – Quanto al gettito fiscale, esso si può riassumere, per gli esercizi finanziari sino al 1924, nelle seguenti cifre (in milioni di lire):

 

 

1921-1922 613,6
1922-1923 520,5
1923-1924 832,7

 

 

I gettito della imposta, trattandosi di un’imposta a data unica, sebbene ripartita in più rate per comodo di pagamento, non ha un significato preciso, potendo nello stesso esercizio essere conglobate esazioni per rate decennali, ventennali e per riscatto.

 

 

Meglio si può giudicare del successo dell’imposta fissandone la situazione ad un dato momento.

 

 

Al 31 dicembre 1924 questa poteva così riassumersi:

 

 

 

numero dei contribuenti

PATRIMONIO NETTO

IMPOSTA dovuta

dichiarato

accertato definitivamente

 

Denunzie originarie dei contribuenti

295.555

6.125.936.000

Accertamenti definitivi:

a) in base alle dichiarazioni dei contribuenti

154.190

24.711.783.435

41.475.351.035

3.788.139.111

b) in base alle dichiarazioni d’ufficio

109.259

9 360.275.022

510.329.517

TOTALE

263.449

50.835.626.057

4.298.468.628

Accertamenti in contestazione:

rettificati o dichiarati di ufficio.

a) rettifiche in base alle dichiarazioni dei contribuenti

32.792

15.257.791.906

1.814.246.030

b) in base alle dichiarazioni d’ufficio

33.480

4.26l.739.386

283.753.159

TOTALE

66.272

19.519.531.292

2.097.999.189

Riscatti:

a) definitivi

50.509

13.358.644.961

1.106.145.674

b) domande in corso d’esame

1.937

769.024.095

TOTALE

52.446

 

 

La non grande differenza in numero tra i 295.555 che denunciarono spontaneamente ed i 329.721 che rimasero accertati (accertamenti definitivi ed in corso di contestazione) prova che il primo esperimento compiuto in Italia di tassazione personale con obbligo di denuncia ebbe un singolare successo: appena 34.166 furono i contribuenti renitenti che la finanza riuscì a scoprire. Altri potranno essere scoperti e taluno potrà sfuggire del tutto; ma il numero non potrà essere rilevante.

 

 

Più forte è la differenza tra il patrimonio denunciato e quello che sarà definitivamente accertato. Ove si supponga che le speranze della finanza si realizzino compiutamente e che i 19,5 miliardi in corso di contestazione siano acquisiti in definitiva alla tassazione, la massa dei patrimoni risulterà di 70.355.157.349 lire, di cui 50.835.626.057 definitivamente accertati e 19.519.531.292 in corso di contestazione. Ma la differenza si spiega agevolmente quando si pensa che i 56 miliardi furono dai contribuenti, come era loro dovere, denunciati sulla base di valori provvisori dei terreni e dei fabbricati (cfr. sopra par. 156); laddove i 70,3 miliardi e che forse saranno accertati definitivamente risulteranno da una valutazione definitivamente sulla base del valore corrente all’1 gennaio 1920. Si può ragionevolmente affermare che l’aumento di valutazione per i contribuenti dichiaranti deve riferirsi quasi in tutto alla sostituzione di valori definitivi a quelli provvisori.

 

 

L’imponibile di 70 miliardi circa è una quota sufficiente del patrimonio nazionale effettivamente esistente alla data dell’1 gennaio 1920? Se si osserva che, al valore medio di 40 centesimi oro per ogni lira-carta corrente nel secondo semestre del 1919, ossia, nel periodo immediatamente anteriore alla data dell’1 gennaio 1920 a cui si riferiscono denuncie e valori ai fini della imposta patrimoniale, un imponibile di 70 miliardi di lire-carta equivaleva ad un imponibile di 29 miliardi di lire oro; si rimane a primo tratto colpiti dalla fortissima divergenza tra la cifra di 28 miliardi accertati e quella di 100 miliardi circa, parimenti in lire-oro, che i più reputati statistici assegnavano al valore della ricchezza nazionale innanzi alla guerra.

 

 

Ma l’impressione di un’evasione su vasta scala scema e quasi si dilegua ponendo mente alle seguenti circostanze:

 

 

  • non tutta la ricchezza nazionale fu assoggettata all’imposta patrimoniale.

 

 

Mancano i patrimoni inferiori a 50 mila lire, che vuol dire una massa singolarmente grande, in un paese come l’Italia, di democrazia rurale.

 

 

Mancano i patrimoni degli enti morali e di tutte le persone giuridiche esentati in generale dall’imposta. Fanno difetto i valori attuali dei diritti a ricevere somme assicurate sulla vita. L’esenzione dei patrimoni inferiori a 50 mila lire favorì una certa evasione che si potrebbe dire quasi legale, poiché il capo famiglia attribuì, fino a concorrenza di quasi 50 mila lire, alla moglie ed ai figli maggiorenni quote di patrimonio risultanti da titoli al portatore, diminuendo di altrettanto il proprio imponibile; ma per lo più trattavasi di esenzione legalmente dovuta.

 

 

  • i valori capitali stentarono assai a seguire, crescendo, la diminuzione del valore-oro della lira-carta. All’1 gennaio 1920 eravamo in uno dei peggiori momenti della depressione bolscevica. Non solo i valori dei titoli di Stato, che non fruiscono dei deprezzamenti monetari, ma i valori delle azioni, dei terreni e delle case stentavano assai a salire al di sopra del livello antebellico. Le preoccupazioni di sconvolgimenti sociali erano assai più forti della spinta all’insù determinata dalla svalutazione monetaria. Tale fondo, tale casa, del valore di 100 mila lire antebelliche, avrebbe dovuto valere, al corso di 40 centesimi per ogni lira-oro, 250 mila lire carta all’1 gennaio 1920. Spesso non valeva neppure le 100 mila lire antiche, e di rado si spingeva ad un livello del 20 o del 50% più alto dell’antico. Se noi supponiamo che i valori capitali fossero, all’1 gennaio 1920, aumentati in lire-carta del 50 in confronto al livello antebellico, ecco che la valutazione della ricchezza nazionale dovrebbe supporsi elevata da 100 miliardi di lire-oro a circa 150 miliardi di lire-carta. I 70 miliardi accertati sono poco meno del 50% della ricchezza esistente alla stessa data. È impossibile fare ipotesi precise sull’evasione; ma quando si pensa all’imponenza dei patrimoni legalmente esenti, non ci si può sottrarre all’impressione che la finanza italiana sia stata singolarmente avveduta e capace ed i contribuenti eccezionalmente osservanti del proprio dovere fiscale.

 

 

Non altrettanto fortunata in confronto agli accertamenti del debito tributario si può dire sia la riscossione di questo debito. Il quale, sommando gli accertamenti definitivi con quelli contestati, ammonterà forse a 6 miliardi di lire.

 

 

Egregia somma, riferita all’1 gennaio 1920, quando si fosse potuta riscuotere subito. Ma la riscossione cominciò assai più tardi e si scagliona a lungo nel tempo. Purtroppo, il tempo che venne dopo il 1920 fu di progrediente svalutazione monetaria, sicché laddove i 6 miliardi di lire-carta avrebbero dovuto uguagliare almeno 2.400 milioni di lire-oro, i quasi 2 miliardi riscossi nei tre esercizi 1921-1922, 1922-1923 e 1923-1924 uguagliarono a mala pena 460 milioni di lire-oro e non è infondato l’ipotesi che al ragguaglio di 20-25 centesimi-oro per, ogni lira-carta i rimanenti quattro rimasti da riscuotere all’1 luglio 1924 non valgano proporzionatamente di più; sicché il gettito in lire-oro dell’imposta patrimoniale non sta notevolmente al disopra dei 1.500 milioni di lire-oro. Nuova prova, dopo quella data sopra a proposito della confisca dei profitti di guerra (par. 130) della difficoltà di creare strumenti tributari di confisca e di decimazione, sovratutto in tempi di svalutazione monetaria, che del resto quegli strumenti concorrono a provocare. Alla stregua delle quali riflessioni, gli sforzi della finanza per facilitare ed incoraggiare i riscatti dovrebbero essere considerati un fortunato tentativo di sottrarre il provento dell’imposta alla inavvertita corrosione su di essa esercitata dalla svalutazione.

 

Torna su