Opera Omnia Luigi Einaudi

La conversione della rendita e gli enti ecclesiastici

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 09/12/1906

La conversione della rendita e gli enti ecclesiastici

«Corriere della Sera», 9 dicembre 1906

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. II, Einaudi, Torino, 1959, pp. 443-449

 

 

La conversione della rendita ha lasciato dietro di sé uno strascico di controversie che dal luglio in qua non sono state risolute, né accennano ancora a trovare una via di soluzione definitiva. Gli ufficiali si lagnano che non si sia presentato il promesso disegno di legge per rimediare agli inconvenienti non piccoli che dalla conversione nascono rispetto alla dote militare. Le opere pie invocano un aiuto che valga a trarle dal disagio in cui la riduzione del reddito le mette. Noi riteniamo che presto o tardi queste domande dovranno essere soddisfatte, quelle degli ufficiali, in quanto non importano alcun onere al tesoro e intendono solo a fissare per le doti una cifra minore dell’attuale, e quelle delle opere pie perché lo stato troverà il modo di venire in aiuto di quelle opere pie che dalla conversione fossero poste nella impossibilità di provvedere ai loro fini di beneficenza.

 

 

La controversia più delicata e difficile, rimane pur sempre quella degli enti ecclesiastici. Altra volta (21 luglio) abbiamo già esaminato gli argomenti che erano addotti per esimere questi enti dalla conversione ed abbiamo concluso contro la loro tesi. In seguito gli enti ecclesiastici hanno intensificato – ad opera sovratutto di monsignor Teodoro Valfré di Bonzo, arcivescovo di Vercelli – una agitazione intesa a dimostrare la illegalità del provvedimento che ora diminuisce le loro rendite; e di questa iniziativa partita da Vercelli è frutto un libro del teologo Luigi Sincero, membro del capitolo metropolitano di quella città. La tesi va esaminata con quella oggettività, di cui fanno professione aperta i patroni della causa degli enti ecclesiastici. Poiché tanto monsignor Valfré nel suo memoriale, quanto il teologo Sincero nel suo libro fanno omaggio caloroso ai progressi economici e sociali della patria e solo sostengono che un fatto tanto benefico, come la conversione, non deve ledere diritti pure sanciti dal legislatore italiano, è dover nostro metterci al medesimo punto di vista giuridico per riesaminare serenamente la tesi degli enti ecclesiastici.

 

 

Lasciando da parte le minori argomentazioni sussidiarie, ecco come potrebbe quella tesi essere posta. La conversione del debito pubblico consiste nell’alternativa, offerta dallo stato ai suoi creditori, di rimborsare alla pari il capitale ricevuto in prestito (100 lire), ovvero di pagare un interesse minore (3,75% netto, invece del 5% lordo) a quelli che preferiscano continuare nel mutuo. Perché vi sia conversione vera e propria, occorre che il creditore abbia libertà di richiedere il rimborso del capitale, quando a lui non piaccia di accettare il minore interesse offerto dallo stato. Se non vi è libertà di chiedere il rimborso, non vi è più conversione; siamo invece di fronte ad una riduzione coattiva di interessi, equivalente né più né meno ad una confisca, ad una imposta sui redditi dei creditori.

 

 

Tutto ciò è pacifico o incontroverso; e di ciò mirabilmente si giovano gli enti ecclesiastici. I quali, soli fra tutti i privati e gli enti morali, sono dalla legge costretti ad un’unica forma d’impiego dei loro patrimoni: la rendita 5% del debito pubblico. Tutti gli altri creditori dello stato hanno avuto facoltà di chiedere il rimborso del loro capitale; e quelli che di questa facoltà non hanno, per la brevità del tempo, potuto usufruire, hanno almeno, con certe formalità, il diritto di vendere i loro titoli di rendita e di impiegare altrimenti i loro capitali. Gli enti ecclesiastici no. Essi sono piedi e mani legati alla rendita pubblica, perché l’articolo 11 della legge 7 luglio 1866 stabilì che «i beni immobili di qualsiasi ente morale ecclesiastico conservato, eccettuati quelli appartenenti ai benefizi parrocchiali e alle chiese ricettizie, saranno convertiti per opera dello stato, mediante iscrizione in favore degli enti morali, cui i beni appartengono, in una rendita 5% eguale alla rendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di manomorta». Dunque, si conclude, se gli enti ecclesiastici non possono chiedere il rimborso, perché la legge li vincola all’impiego in rendita, la conversione rispetto ad essi non è una vera conversione, ma è una imposta od una confisca, che non fu apertamente dichiarata dal legislatore, che dunque non fu da esso voluta. Ancora: lo stato, quando nel 1866, allo scopo di togliere la manomorta ecclesiastica, si impadronì dei beni immobili dei vescovadi, arcivescovadi, capitoli, seminari, ecc., disse di voler conservare intatto il reddito di questi enti, dando per ogni 5 lire di reddito immobiliare altrettanto reddito iscritto sul debito pubblico. Se adesso, con una conversione forzata, si riduce il reddito a lire 3,75 e poi a lire 3,50, l’uguaglianza primitiva è distrutta; e corre obbligo allo stato di ripristinarla, risarcendo gli enti ecclesiastici della perdita, coll’iscrizione di tanta rendita in più.

 

 

Questi gli argomenti degli enti ecclesiastici. Diremo più innanzi su qual punto essi abbiano ragione. Intanto dobbiamo notare che il legislatore volle bensì nel 1866 conservare intatto il reddito degli enti ecclesiastici; ma intese adempire a questo suo obbligo solenne col dare tanta rendita 5% che fosse eguale al reddito dei beni immobili convertiti. Dopo ciò, cessava per lo stato ogni obbligo derivante dalla legge del 1866 per quanto ha tratto all’uguaglianza dei redditi. Lo stato cioè non si obbligò a garantire in perpetuo agli enti ecclesiastici una rendita uguale a quella che prima avevano. Se avesse voluto far questo, avrebbe dovuto iscrivere nel gran libro o fuori del gran libro una rendita speciale ecclesiastica fissa in perpetuo e inconvertibile, come fece colla legge delle guarentigie per la dotazione della Santa sede. Invece lo stato non fece nulla di tutto questo; ed intese sdebitarsi consegnando tanti titoli nominativi di rendita 5% iscritta sul gran libro. E badisi: lo stato, mentre diede in tal modo una certa quantità di rendita 5%, consegnò anche il capitale equivalente; poiché, secondo le leggi fondamentali del debito pubblico, consegnare un titolo di lire di rendita 5% vuol dire anche consegnare un titolo del valore nominale di 100 lire. Dunque, in virtù della legge del 1866, gli enti ecclesiastici furono privati della loro vecchia proprietà immobiliare e divennero proprietari di una ricchezza diversa, mobiliare e precisamente di titoli nominativi di rendita 5% inscritti nel gran libro. Come tali andarono soggetti a tutte le vicende, prospere ed avverse, dei portatori di titoli di debito pubblico. Fra le vicende prospere notiamo l’aumento di valore dei titoli stessi, che da 50 lire in media nel 1866 giunsero a superare la pari e risarcirono in parte le perdite che – per ragioni non spiegabili in breve spazio – gli enti avevano subito in quell’anno nel passaggio dalla proprietà di beni immobili a quella di rendita 5%. Fra le vicende avverse, comuni a tutti i portatori di rendita, son da notare prima i replicati aumenti dell’imposta di ricchezza mobile dall’8 al 20% ed ora la conversione dal 5 al 3,75 ed al 3,50%. A questa conversione gli enti ecclesiastici non possono sfuggire:

 

 

  • perché essi posseggono titoli di debito pubblico ai quali non è stata apposta nessuna clausola di inconvertibilità, e non fu posta perché sarebbe colpa gravissima di un governo l’obbligare le generazioni venture a pagare in perpetuo un interesse fisso;
  • perché, colla conversione, lo stato non viola la legge del 1866, in quanto quella legge si limitava a dare agli enti ecclesiastici un patrimonio nuovo (titoli di debito pubblico) uguale in reddito ed in capitale nominali al reddito ed al capitale legale (agli effetti della tassa manomorta), ossia al nominale che essi prima possedevano.

 

 

Ciò fu fatto; né lo stato poteva garantire agli enti ecclesiastici la immunità da tutte le vicende future toccate in sorte, per motivi superiori e indeclinabili di pubblica utilità, ai portatori di rendita 5%, così come non avrebbe prima potuto garantire l’immunità dai decimi di guerra, dai centesimi addizionali delle province dei comuni, dalle inondazioni, dalla fillossera e da tutti quegli altri accidenti che fossero venuti a scemare il reddito dei loro terreni.

 

 

Che cosa rimane dunque della tesi degli enti ecclesiastici? Un punto solo, che però non esitiamo a dichiarare siffatto da richiedere, in quanti abbiano senso di giustizia, attenta considerazione.

 

 

Nessun dubbio per noi che la conversione debba colpire gli enti ecclesiastici; e che non debbano tollerarsi eccezioni che in futuro potrebbero anche da altri essere sfruttate contro gli interessi economici del paese. Nessun dubbio altresì che la conversione fu nel 1906 imposta agli enti ecclesiastici mentre fu liberamente consentita o poté supporsi fosse liberamente consentita da tutti gli altri creditori dello stato. I portatori privati malcontenti poterono chiedere il rimborso o vendere i loro titoli. Anche gli ufficiali, gli appaltatori, i contabili, con rendite vincolate: gli enti morali poterono e possono, con qualche lentezza e adempiendo a certe formalità, che andrebbero semplificate, alienare la rendita e fare altri investimenti. Soli gli enti ecclesiastici non possono, perché la legge li vincola all’investimento di rendita: ed essi soli hanno quindi ragione di dire che la conversione del 1906 non fu vera conversione, ma confisca, non consentita, di parte dei loro redditi. Vi sono qui due leggi che sono contradditorie; perché son contradditori i due principî da cui presero le mosse. La legge del 1866 volle abolire la manomorta ecclesiastica e dare agli enti una nuova proprietà che non prestasse il fianco alle ragionevoli critiche che erano fatte alla proprietà fondiaria ecclesiastica. Fu scelta la rendita pubblica perché nel 1866 non vi erano altri titoli mobiliari egualmente apprezzati, ed anche perché lo stato italiano aveva necessità di tener alto il credito pubblico favorendo e quasi rendendo obbligatori gli investimenti in rendita. La legge del 1906 volle attuare il dovere strettissimo che lo stato ha di ridurre l’interesse sui titoli di debito pubblico, appena ciò sia consentito dalle mutate condizioni economiche.

 

 

Come si esce dal conflitto tra il diritto pubblico finanziario, il quale proclama il principio della universalità e della necessità della conversione ed il diritto pubblico ecclesiastico il quale, per abolire la manomorta, impone l’investimento obbligatorio in titoli di rendita? Finché le due leggi rimangono, il conflitto è inevitabile ed, osiamo dire, insolubile. Per toglierlo è d’uopo modificare una delle due leggi e precisamente quella che oggi ha minore importanza. Sembra a noi certissimo che dei due principî, uno abbia valore maggiore ed è quello che proclama la necessità della conversione adversus omnnes. Rinunciare alla universalità non significa solo una rilevante perdita finanziaria attuale, ma una maggiore nel futuro quando altre conversioni saranno possibili. Significa imporre ai contribuenti avvenire l’obbligo di pagare un canone perpetuo immutabile, obbligo che un legislatore non può ordinare se non in circostanze eccezionali, che interessano l’esistenza medesima dello stato. Il che non essendo nel caso nostro, non rimane che modificare la legge che ordina l’investimento obbligatorio del patrimonio ecclesiastico in rendita 5, ora 3,75%. Nessun danno pubblico nascerebbe dal concedere agli enti ecclesiastici quella libertà moderata di impieghi che hanno, ad esempio, le opere pie, consentendo l’impiego in altri titoli a debito dello stato o garantiti dallo stato, o in titoli di credito comunale e provinciali, in titoli di credito fondiario, ecc.

 

 

Oramai lo stato italiano vede posto il suo credito così in alto che non ha più bisogno di costringere nessuno a comprar rendita; ed il dar libertà agli enti ecclesiastici gioverebbe anzi ad accrescere il suo prestigio finanziario. Scegliendo accuratamente pochi titoli di stato o garantiti o in altro modo sicuri, si dovrebbe far obbligo agli enti ecclesiastici di renderli nominativi, in guisa che lo stato possa sempre conservare l’alta sorveglianza sul patrimonio del clero. Nessun investimento potrebbe farsi senza il consenso del fondo per il culto; e non essendo permesso l’investimento in terreni, case, azioni, ecc., non vi sarebbe pericolo di veder risorgere la manomorta ecclesiastica.

 

 

Gli enti, che ora si lagnano, e non a torto, della conversione come d’una confisca, non avrebbero più ragione di lagnanza; poiché anche ad essi si potrà rispondere come si rispose agli ufficiali ed alle opere pie: «se non volete subire la conversione, vendete la vostra rendita ed acquistate altri titoli non convertiti». Probabilmente in grandissima maggioranza gli enti ecclesiastici agiranno come fecero i privati, e, nel proprio interesse conserveranno la rendita 3,75%, come il più conveniente fra tutti gli impieghi loro consentiti. Lo stato, senza nulla perdere, eviterà così che una classe di cittadini possa a ragione lagnarsi di essere stata ingiustamente colpita da confisca.

 

 

Gli enti ecclesiastici hanno bensì l’abitudine di essere soggetti ad uno speciale diritto tributario; ma vi è un limite a tutto. Il teologo Sincero ha compilato la storia tributaria dei redditi di alcuni enti ecclesiastici tipici: ed è una storia veramente lacrimevole. Un arcivescovo che avesse 60.000 lire di reddito nel 1866, vide a poco a poco diminuire i suoi redditi per le seguenti cause: imposta fondiaria, lire 11.000 ; tassa straordinaria del 30%, lire 13.200; tassa del 30% sulle decime sacramentali, lire 1.500; imposta di ricchezza mobile e successivi aumenti, lire 2.578,40 + lire 3.867,60 + lire 5.860; tassa di manomorta lire 1.125,12; quota di concorso lire 4.493,33; tassa di passaggio di usufrutto lire 439,50; perdita netta per la conversione nel 1912 lire 1.976,51. Fatte tutte queste deduzioni, si trova che il reddito netto dell’arcivescovo nel 1906 è ridotto da lire 60.000 a lire 17.382,05, e discenderà nel 1912 – quando la conversione avrà intiero effetto – a lire 15.905,54. Non c’è che dire: gli italiani, schivi dal fare tutto quel gran baccano che in Francia si fa attorno alla legge di separazione, hanno raggiunto un effetto consimile con sapienti giri di torchio del meccanismo tributario! L’esempio citato lascia l’arcivescovo con un discreto reddito; ma nel libro del Sincero vi sono i calcoli per un vescovo che aveva lire 20.000 di reddito nel 1866 e che nel 1906 ne ha lire 7.291,94 e ne avrà nel 1912 lire 6.362,25; per un canonico che da lire 3.000 nel 1866 passerà a lire 953,58 nel 1912, e per altri canonici che avevano lire 2.000 e 1.200 ed avranno lire 635,78 e lire 537,96. È una fitta granuola d’imposte che si è abbattuta sul reddito degli enti ecclesiastici; una gragnuola tanto devastatrice che gli investiti affermano che talune di queste imposte siano manifestamente un duplicato di altre. Sul qual punto non possiamo soffermarci, benché non possa negarsi il fondamento della lagnanza. Basti aver messo in chiaro questo: che se il legislatore ha voluto che i redditi degli enti ecclesiastici diminuissero, non ha voluto però che essi potessero lamentarsi della diminuzione come di cosa contraria alle leggi. Poiché oggi la conversione per essi è una confisca, data l’obbligatorietà dell’impiego in rendita, togliamo questa obbligatorietà nei limiti del possibile. Ciò non farà crescere il reddito di quegli enti; ma, almeno, se sarà scarso, nessuno potrà dire ché sia scarso contrariamente alla volontà del legislatore.

 

 

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