Introduzione – Miti e paradossi della giustizia tributaria
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1967
Introduzione
Miti e paradossi della giustizia tributaria, Einaudi, Torino, 1967, pp. 10-20
Sono stato a lungo incerto intorno al titolo che più appropriatamente avrei dovuto dare a questo saggio. Non sarebbe stato del tutto malvagio un titolo che dicesse: In difesa dello stato contro i dottrinari; ché invero in tutto il mondo conosciuto la confraternita dei dottrinari sta diventando il pericolo «numero uno» per la pubblica finanza. Gli amministratori pubblici, coloro i quali, ministri delle finanze o direttori dei grandi servigi fiscali, governano la finanza degli stati contemporanei, debbono difendere accanitamente i sistemi vigenti, che bene o male funzionano e gittano miliardi, contro la mania riformatrice dei dottrinari che, andando in cerca della giustizia e non contenti della giustizia semplice grossa, che è la sola concretamente possibile, vogliono la giustizia perfetta, che è complicata e distrugge dieci per incassare uno.
I dottrinari sono quella certa gente la quale continuamente perlustra le leggi correnti nei paesi forestieri per segnalare al governo del proprio paese le imposte nuove, non conosciute in patria e, reputando sorpassato quel che è paesano ed antico, hanno sempre in bocca l’oltremontano ed il moderno. Rispetto assai la legislazione comparata, a condizione che chi se ne fa paladino conosca la legge nazionale, sappia le vicende e le ragioni della sua formazione e sia curioso della norma forestiera sovratutto e per lo più soltanto per riuscire a conoscere perché quella norma è adatta al paese in cui nacque e richiederebbe invece modificazioni profonde se la si volesse introdurre nel nostro. Il dottrinario è colui che, appena scorge un istituto, il quale gli paia buono, scritto nelle leggi russe o neozelandesi o peruviane, subito freme: osiamo noi rimanere indietro sulla via del progresso fiscale in confronto a popoli venuti al mondo tanto tempo dopo di noi? Il dottrinario legge in un libro qualunque o immagina egli stesso una scala nuova delle aliquote dell’imposta sul reddito, che gli par più bella e più razionale di quella vigente, meglio suffragata da una lunga dimostrazione in simboli algebrici ed illico pretenderebbe che il ministro delle finanze la facesse sua.
I dottrinari sono una delle sette piaghe d’Egitto ed, in punto di perniciosità pubblica, vengono dopo soltanto a quell’altra pestilenza detta in lingua italiana dei «periti» e più conosciuta nel linguaggio internazionale ginevrino sotto il nome di «esperti». Dottrinari e periti sono congiunti strettissimi, perché afflitti dal medesimo vizio mentale, che è la convinzione di essere chiamati da dio a risolvere «problemi»: il problema dell’imposta sul reddito o quello dell’imposta sui redditi o incrementi o guadagni di fortuna (conosciuti nel solito barbaro linguaggio moderno sotto il nome di guadagni di congiuntura o incrementi o redditi non guadagnati), il problema dell’oro, quello delle materie prime, o della svendita del vino francese o della seta italiana o del cotone e dei porci nord – americani. Per ogni qualsiasi problema, dottrinari e periti hanno pronto un infallibile rimedio. Il quale è, necessariamente, un impiastro su gamba di legno; ché non esistono «problemi», ma un problema solo, ad aspetti cangianti e numerosi, nessuno dei quali può essere mutato senza che tutti gli altri aspetti del mondo economico e sociale mutino in senso che, se è forse prevedibile al ragionamento, è offensivo alla «sapienza» del dottrinario ed alla «perizia» dell’esperto. Il dottrinario, avendo accarezzato col pensiero la sua bella imposta nuova, la quale «deve» colpire tale e tanta materia imponibile sinora sfuggita al dovere tributario, la deve colpire a tot per cento, ben graduato da tot coll’indice uno a tot coll’indice dieci, e «deve» fruttare mezzo miliardo, si indigna nel vedere che il nuovo giocattolo rende solo cento milioni, o, se frutta il previsto, un’altra vecchia imposta frutta seicento milioni di meno. I dati e calcoli non sono forse precisi ed inoppugnabili? Può darsi. Il sapiente uomo si era dimenticato soltanto che l’uomo contribuente è uno e che se può in complesso pagare100 non si può indurlo a pagare 120 con il pretesto che il 20 di più dovrebbe essere soluto con un’imposta dal nome nuovissimo.
Non ho scelto tuttavia di parlar male nel titolo dei dottrinari per non far supporre che volessi dir male dei professori. Se nella nostra confraternita si è talvolta intrufolato qualche dottrinario, fa d’uopo rivendicarci perlomeno un merito: quello di essere accessibili al dubbio. Anche se fummo, in un qualche momento della vita, sicuri di noi, anche se per un istante abbiamo formulato un nostro progetto, piccolo o grosso, di riforma tributaria, abbiamo poi finito per dubitare. Non si fa impunemente lezione e non si scrivono indarno libri e articoli. Giunge il momento in che quella la quale ci era parsa dapprima verità indiscutibile chiara intuitiva assume un contorno sfumato. L’interrogazione che si legge negli occhi dello studente non persuaso, la difficoltà improvvisa di mettere in carta il pensiero che avevamo esposto dinanzi con piena fiducia pongono nel nostro spirito il germe del dubbio. Il ripensare che facciamo intorno ai teoremi che ieri ci erano parsi veri ci insegna la modestia e ci persuade a non dar consigli a ministri, a direttori generali ossia a gente che, se anche ieri non sapeva niente delle cose al cui governo è stata preposta, oggi è costretta a tener conto della tradizione ricevuta dal passato, codificata nella norma di legge, divenuta azione viva nella pratica quotidiana amministrativa, ed insieme delle esigenze concrete della realtà, che gli studiosi non possono scoprire od inventar da sé. Divenuti modesti, i professori conoscono di aver un solo privilegio in confronto degli amministratori della cosa pubblica: il disinteresse intellettuale, che mette in grado di applicare lo strumento della logica, che essi forse coll’uso hanno raffinato, alla critica degli ordinamenti esistenti e di quelli che si offrono a sostituirli, per raggiungere tale o tale altro fine.
Poiché, col trascorrere degli anni, mi parve che l’uso di quello strumento mi conducesse ad attribuire un pregio singolare, sempre più alto, agli istituti fondamentali del sistema tributario italiano, ho pensato anche per un momento di dare al libro il titolo: In difesa o in lode della tradizione italiana. Ed in verità nel penultimo capitolo ricordo le memorande parole che Carlo Cattaneo, economista e patriota, scrisse nell’epoca del risorgimento in lode dei principii tributari che taluni grandi economisti italiani esposero a mezzo il settecento e che anche oggi ritengo superiori ai principii a torto umilmente ricevuti da una dottrina adorna di paludamenti cosiddetti scientifici. Finii per non accogliere quel titolo sia perché a quella lode ho consacrato soltanto le poche pagine di un capitolo, sia perché non intendo attrupparmi nella folla di coloro che nei paesi più diversi attendono alla inelegante fatica di rivendicare primati nazionalistici, come se la verità conoscesse confini territoriali e non fosse il frutto della collaborazione degli spiriti liberi di ogni tempo e luogo. Il titolo mi parve, inoltre, non accettabile, perché avrebbe fatto supporre che il libro volesse, commettendo il peccato medesimo di problemismo e di progettismo rimproverato ai dottrinari, presentare qualche soluzione concreta a problemi particolari, laddove invece esso intende dimostrare il vuoto, la illogicità, l’equivoco che si annidano in principii accettati, in frasi correnti, in dimostrazioni od affermazioni tramandate da un libro all’altro per inerzia mentale, per ossequio non ragionato a sentimenti a miti ad ombre pallide di cose che mai non furono o sono oggi morte.
La finanza cosiddetta moderna, la finanza, per intenderci, dell’imposta generale progressiva sul reddito totale o globale o complessivo, la finanza dell’imposta successoria pure progressiva a norma della fortuna del defunto o degli eredi o della quota ereditaria, la finanza alla quale i dottrinari del mondo universo vorrebbero far inchinare tutti gli istituti tributari, anche quelli che più vi ripugnano, è fondata, ricordiamolo, sul principio della massima felicitazione del massimo numero possibile degli uomini componenti la collettività. Se essa non si richiama a quel principio, resta senza capo. C’è un balbettio, ci sono parole sconnesse, si odono mozioni di affetto. Manca il ragionamento. Dal capo non si va alla coda. Anzi non c’è né capo né coda.
Orbene, havvi una verità sicura; ed è che al principio utilitario è impossibile assegnare oggi, in argomento di imposta, un significato(vedi il capitolo sesto). Un manipolo di dotti cerca da anni di scoprirlo. Ammiro quegli sforzi e li dichiaro degni di uomini veramente dotti. Ma non ammiro nient’affatto i dottrinari che si affrettano, innanzi che il significato sia scoperto, a sbandierare a destra ed a sinistra il sommo principio utilitario, a cavarne comandamenti precisi di fabbricare il sistema tributario così o cosà e ad insolentire tutti coloro che non si affrettano a buttare a mare le vecchie imposte per adottare quelle nuovissime fondate su parole che sinora sono il nulla assoluto.
Quando sapremo che cosa il sommo principio utilitario vuol dire, ragioneremo e dedurremo. Per ora, credo lecito insolentire a mia volta i dottrinari suoi adepti. Nel libro le insolenze contro i dottrinari, distinti nelle due categorie dei giustizieri (utilitaristi consapevoli o non) e degli aritmetici non sono poche. E sono volute e ripetute. Non ho trovato mezzo migliore per rifare il verso ai pappagalli, i quali ripetono le consuete frasi fatte, senza curarsi di analizzarne il significato, anzi senza chiedere a se stessi se le parole che essi ritualmente pronunciano abbiano un senso qualsiasi. Allo scopo di mettermi nello stato di grazia antidottrinaristica, ho chiuso, mentre scrivevo ed anzi qualche tempo innanzi di mettermi a scrivere, tutti i libri della scienza finanziaria, interdicendomi di consultarli per citazioni e riferimenti, eccetto quando intendevo ricordare qualche nome a titolo d’onore. Il dottrinario da me insolentito non è perciò nessuno in modo particolare; è un composito da me fabbricato ad arte dell’uomo colpevole di tutte quelle che a me paiono perversioni intellettuali nel campo della finanza. Non appartiene all’Italia più che alla Francia od all’Inghilterra o alla Germania. È il cittadino del mondo, il quale talvolta ha letto troppo ed ha letto male, talaltra non ha letto nulla ed espone le idee che gli sono venute in mente per rigenerare l’umanità fiscale; è un composito di professore, di uomo della strada, di riformatore, di demagogo; è colui che non ha pace se non fa scendere la giustizia sulla nostra miserabile terra afflitta da tante imposte antiquate fruste sperequate; è l’incudine, innocente nella sua ingenua aspirazione verso il perfezionamento universale, sulla quale è piacevole battere col martello della critica.
La fabbricazione del fantoccio dottrinario oggetto delle premeditate insolenze del libro non è in verità impresa difficile. Basta guardare in fondo alla nostra coscienza. Chi non si è sentito talvolta un impulso irresistibile a rompere la testa all’avversario per avere pronta ragione in una disputa? I freni mentali che l’abitudine del discutere ha educato in ogni studioso spengono subito la fiammata intollerante. Chi non si è sentito dottrinario in qualche momento della vita? Chi non ha formulato un bel progetto per risolvere questo o quel problema urgente?[1] Di nuovo, il freno della critica, lentamente perfezionato, consiglia a dubitare, a riflettere alle ripercussioni del rimedio proposto; ed il progetto sfuma od assume altra forma.
La tentazione che ci spinge al dottrinarismo talvolta è fortissima. Nella realtà della vita spesso la scelta non è fra il bene ed il male; ma fra il male maggiore ed il male minore. Quando lo studioso ha superato la prima ripugnanza verso il male minore, egli scivola irresistibilmente lungo la china del dottrinarismo puro. Lo studioso, il quale si persuade che, se un dato congegno, in sé cattivo, non approdi, altri congegni peggiori saranno escogitati ed attuati, finisce per dare opera zelantissima alla costruzione di quell’istituto che, nel profondo della sua coscienza, non può approvare.
Bisogna riconoscere che, nonostante la umana assoluzione dei più, siamo qui di fronte ad un caso di trahison des clercs. Lavorare su premesse altrui, per allontanare il male maggiore, può essere, anzi è, doveroso per l’uomo politico; è illecito per il chierico della scienza. L’uomo politico ha la responsabilità dell’operare che è sempre una scelta fra parecchie soluzioni, una risultante di molti fattori. Il chierico ha la responsabilità del pensare e deve unicamente pensare la verità. All’uomo politico spetta attuare o non le conclusioni del ragionamento. Il chierico assolverà il politico anche se questi, tenuto conto di contingenze di fatto, di contrasti tra forze opposte, non ha attuato in tutto il vero. Ma, chierico, egli deve assolvere esclusivamente all’ufficio suo che è di pensare rettamente, nei limiti delle sue forze intellettuali, ed esporre i risultati genuini della sua meditazione.
Al chierico – e per chierico intendo colui il quale ha assunto, senza che da nessuno fosse costretto, il compito di addottrinare altrui colla parola o collo scritto – non è lecito esporre verità condizionata, subordinata ad un dato punto di vista. Non è lecito discorrere di imposta straordinaria patrimoniale, partendo dalla premessa che la sua istituzione debba considerarsi un postulato dell’indagine, perché il governo del tempo, ad esempio quello del 1920-21, l’aveva dichiarata necessaria. Per il chierico non esiste nessuna premessa necessaria, né questa né l’opposta del ministro italiano del 1924, che nell’aula del Senato dichiarò «stupidissima» quell’imposta. L’abolizione dei titoli al portatore, proposta in Italia nel 1920 o l’obbligo del libretto delle cedole (carnet des coupons) messo innanzi in Francia, ambi per evitare le evasioni dei titoli al portatore, non sono premesse necessarie per il chierico della scienza. Il «punto di vista» che altrimenti si dice «opportunità o necessità politica del momento» non esiste per il chierico. Non già perché non sia fattore importantissimo di avvenimenti e perciò degnissimo di studio, ma perché esso, così formulato, non si sa che cosa sia. O noi siamo in grado di dare al punto di vista, alla ragion politica, alla conformità al regime vigente in un paese un contenuto preciso, siamo cioè capaci di elencare con parole precise i fini che si vogliono raggiungere con una data imposta, per esempio quella straordinaria patrimoniale e descrivere la struttura che a questa si vuol dare, ed il chierico potrà in primo luogo studiare se quel fine o quei fini si possano raggiungere e, se possibili, siano desiderabili e per quali persone, gruppi di persone o ceti sociali siano desiderabili; in seguito indagare se lo strumento scelto (imposta) si possa creare e, se costrutto nei varii modi possibili, esso sia mezzo adatto od il più adatto a raggiungere il fine od i fini voluti; e finalmente ricercare quali risultati coincidenti o contradditori col fine postulato sia probabile derivino dalla sua attuazione. O noi non siamo in grado di così definire e precisare mezzi e fini e ci limitiamo ad affermare che la coscienza popolare, le correnti politiche ed ideali dominanti, i tempi nuovi o moderni, il sistema politico vigente vogliono quel mezzo e quei fini; e dinnanzi all’atto di fede il chierico si inchina e si ritira. Egli ha qualcosa da dire dinnanzi al tribunale della ragione; deve tacere dinnanzi al comandamento imposto dalla fede.
Il politico non ha interesse a chiedere la collaborazione dei chierici se non entro i limiti logici proprii del loro ufficio di studiosi. A lui non servono i ripetitori, sibbene giovano moltissimo critici, i quali, senza giudicarle, chiariscono, definiscono, riducono al nucleo essenziale le premesse che i politici pongono alla propria azione e ragionano logicamente intorno alle illazioni che se ne possono trarre ed ai risultati che ne possono derivare. Al politico il quale agisce giova la collaborazione dello studioso il quale constata le diverse vie che si possono seguire per raggiungere un fine (ad esempio imposta a od imposta b o c ecc.), ne esamina il diverso contenuto e tenta di prevederne i differenti risultati. Questa collaborazione serve al politico il quale ha differenti fini dinnanzi agli occhi e desidera conoscere i risultati probabili dei diversi mezzi all’uopo a lui offerti. Non giova invece la collaborazione offerta dal dottrinario il quale all’imposta a dà il nomignolo di liberale o reazionaria o democratica o socialistica o corporativa e senz’altro la condanna o la esalta a seconda del nomignolo appiccicato. Questa è pura confusione di lingue. L’imposta a è l’imposta a e nient’altro. Essa produrrà effetti non in funzione dell’aggettivo o nomignolo con cui ci compiacciamo di qualificarla, ma esclusivamente in ragione di quella che è la sua materia imponibile (reddito dei terreni o dei fabbricati o reddito totale definito così e così o unità di peso di zucchero o di frumento od unità in numero di sigarette e simili), di quelli che sono i contribuenti soggetti dell’imposta (persone fisiche o persone giuridiche o tutte due insieme o negozianti importatori o industriali fabbricanti), di quella che è la misura e la scala della sua quantità (tariffa o aliquota costante o variabile e come variabile), di quelli che sono i metodi di accertamento (per dichiarazione, con giuramento, per valutazione d’ufficio individua o per classi ecc.). Se si conoscono questi ed altri connotati precisi si può compiere l’esame critico dell’imposta offerta all’uomo politico. Se no, il chierico non ha niente da dire; e può tranquillamente abbandonare il campo alla boria ariosa e sufficiente del dottrinario.
La differenza fra il dottrinario e lo studioso puro e semplice è notissima nelle scienze da tempo costituite, le quali sono riuscite ad esporre postulati e teoremi sicuri; è bastevolmente nota nella scienza economica, la quale vanta circa due secoli di esistenza; è ancora contestata nella scienza finanziaria, che pure risale, come raccolta di notizie e di regole, più indietro nel tempo della sua maggior consorella. Nella nostra scienza non si seppe ancora uscire fuor del campo delle regole, dei consigli, dei servizi resi ai governanti. Essa è tuttora il territorio di caccia preferito dal dottrinario, il quale è fecondissimo e felicissimo in partorir progetti consigli regole. Finché rimanga a coltivar scienza finanziaria chi è persuaso che le premesse del discorso siano norme che il ricercatore deve, senza discutere, accettare dal politico, la scienza non può essere elaborata e da essa il politico non può ricavare alcun costrutto. I consigli utili, le regole feconde possono esclusivamente essere date dallo studioso il quale non si propone di dare alcun consiglio e di suggerire alcuna regola. La scienza non ha e non può avere fini pratici. Appena essa tenta di proporseli, isterilisce. Lo studioso è un venturiero, il quale va alla ricerca della verità. La premessa, il punto di vista, l’ideale sono per lui meri strumenti provvisori di lavoro. Se, adoperando uno di quegli strumenti, egli riesce a ricavarne illazioni importanti, continua a servirsene. Se no, lo butta via e ricorre ad un altro strumento, per saggiarne la qualità e la fecondità. Nessun principio tributario è sacro ed inviolabile dinanzi al tribunale della ragione. Tutti sono chiamati a dar ragione di sé e, se trovati calanti, restituiti al nulla dal quale provengono.
Tre quarti del saggio sono destinati a misurare e trovar calanti certi solenni cosidetti principii di giustizia tributaria. Per lo più codesti principii sono meri sofismi. Frequentissimo è il sofisma dello scambio fra mezzo e fine.
Si voglia tassare un gruppo di contribuenti con un’imposta sul reddito ad aliquota variabile crescente dal minimo dell’1% al massimo del 10%. Questo è il fine da raggiungere.
I mezzi adottati per raggiungere il fine possono essere diversi. Il primo, che si dice dell’imposta progressiva sul reddito globale del contribuente, chiama a raccolta i contribuenti stessi e li invita a dichiarare, prima negli addendi singoli e poi nel totale, il loro reddito. Si scopre ben presto o si crede di scoprire che parecchi o molti contribuenti non dichiarano tutti gli addendi ed in particolare modo tacciono del reddito ricavato dai titoli al portatore. Il dottrinario giustiziere si indigna e, con minaccia di severe sanzioni, escogita norme severissime: obbligo di giuramento, schedario nazionale, investigazioni di polizia, divieto alle banche e casse di pagamento delle cedole di interessi e dividendi a chi non si presenti munito di libretto da ostendersi agli uffici delle imposte.
Vi ha un secondo metodo, che talun osservatore o studioso non afflitto da satiriasi tributaria si ostina a reputare meno fastidioso per il contribuente e più redditizio per lo stato. Vi ha chi crede vantaggioso tenere i titoli nella forma al portatore? Li tenga e si vada con dio, assolto da ogni obbligo di dichiararli agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul reddito globale ecc. ecc. Ma stato province comuni società ed ogni altro ente il quale abbia emesso titoli al portatore, trattengano all’atto del pagamento degli interessi e dividendi un’imposta surrogatoria alla sullodata sul reddito complessivo ecc. ecc. in misura uguale al massimo dell’aliquota: 10%. Anzi, a controbilanciare il danno eventuale che l’erario potrebbe soffrire per i pochissimi posti nei gradi più alti, i quali dovrebbero, se denunciassero tutto il reddito, pagare, a cagion d’esempio, il 10% ed invece, col denunciare soltanto parte, cadono, anche per la parte del reddito non proveniente da titoli al portatore, in classi soggette all’aliquota inferiore dell’8% e riescono forse a non pagare o a non far pagare ai loro figli od eredi certe minori imposte, pure personali, come l’imposta sui celibi e quella di successione, le cedole siano colpite da una trattenuta del 15%.
Niun dubbio che il secondo sistema è vantaggioso a tutti: all’erario, il quale riscuote certissimamente su tutti i titoli al portatore, senza la minimissima possibilità di frode, il 15%, ossia più del massimo che riscuoterebbe da taluni pochissimi contribuenti; ed ai contribuenti i quali, in compenso del più cospicuo, astrattamente indebito, tributo assolto, hanno il vantaggio di possedere il titolo nella forma al portatore, preferita per la comodità di vendere, di far denari con riporti ed anticipazioni e per il vantaggio di non far sapere alla moglie, ai figli, ai parenti, ai curiosi i fatti proprii. Mai no! inorridisce il giustiziere tributario. Scopo di un buon ordinamento tributario non è di far pagare le imposte col massimo rendimento per lo stato e col minimo fastidio dei contribuenti. Una imposta non è «moderna», non sente i tempi nuovi alla moda mondiale, se non è congegnata in maniera da far riempire al contribuente grandi moduli, da fargli correre ad ogni momento il rischio di pagare qualche multa, da rendergli infelice la vita con minuti fastidi e con la privazione delle comodità che egli si è procurato attraverso a lunga esperienza e che non fanno male a nessuno. Tra l’esigere 15 senza noie, con una mera trattenuta, senza entrare nei segreti della vita di nessuno, e l’esigere 5 e forse meno a prezzo di fastidi indicibili, la scelta non è dubbia. Il giustiziere dottrinario preferisce il 5. Scopo dell’imposta non è di procacciar fondi all’erario, bensì di recar noia al contribuente. Se questi offre 15 pur di essere lasciato tranquillo, gatta ci cova. Perché costui non vuol farti sapere i fatti suoi, tutti i fatti suoi? Certo, ragiona il giustiziere fronte popolare francese, costui appartiene alle 200 famiglie che ieri erano annidate nella Banca di Francia ed oggi cospirano al discredito dello stato ed alla rovina del franco.
Dinanzi a codesti energumeni della giustizia tributaria, i legislatori e gli studiosi hanno talvolta la debolezza di compiere qualche rituale genuflessione. Pure tenendosi fermi al 10 al 15 sicuro, l’uomo di governo sente talvolta il bisogno di dire: «La teoria vorrebbe …, la giustizia esigerebbe… che tutti i contribuenti fossero obbligati sotto pena di multe gravissime – talun ossessionato socialista o comunista è disposto ad andare sino al carcere ed alla fucilazione – a pagare il dovuto 5% dopo veridica dichiarazione, anche del reddito dei titoli al portatore. Per semplicità, dati i bisogni dell’erario, ci contentiamo di far pagare il 15% senza dichiarazione, intercettando l’imposta all’origine, prima che il reddito raggiunga il contribuente. Chiediamo umile venia per tanto delitto, che, appena i tempi volgeranno tranquilli, cercheremo di non più commettere».
È necessario dire chiaramente che la scienza la teoria la giustizia non richieggono nulla di quanto pretendono i dottrinari? Gli uomini di governo facciano tranquillamente gli sberleffi a codeste scienza teoria giustizia piene di vento. Nessuna scienza, nessuna teoria e nessuna giustizia comandano di compiere atti senza senso. Alla geenna, i dottrinari che si innamorano di una imposta, la complicano, la perfezionano, la sfaccettano, la cesellano e finiscono a persuadersi che sia scienza quella certa cosa che serve a creare gingilli fragilissimi invece che a semplificare strumenti concreti di tassazione. Alla geenna, i dottrinari i quali costruiscono od accettano dai contabili una definizione del reddito la quale ha significato meramente aritmetico e su questa base, di cui non si conosce (vedi il capitolo settimo) il contenuto sostanziale, additano al disprezzo pubblico i frodatori dell’imposta; laddove basterebbe mutare la definizione del reddito, perché i pretesi frodatori diventassero cittadini ossequentissimi alla legge. Il quesito vero posto all’uomo politico è: le definizioni a quale scopo sono create? Intendono essi a moltiplicare il numero dei frodatori, a creare occasioni e stimoli a malfare, ovvero ad eliminare attriti, conducendo gli uomini a pagare volenterosamente quel che devono pagare? Poiché il legislatore è arbitro di scegliere la definizione che a lui meglio piaccia, poiché nessuna legge umana o divina gli comanda di seguire l’una via piuttosto che l’altra, poiché dinanzi al tribunale della ragione l’una definizione val l’altra ed anzi la definizione aritmetica (cfr. il capitolo settimo) ha valore meramente aritmetico, nullo ai fini tributari e la definizione inventata da certi italiani nel secolo XVIII (vedi il capitolo decimo) o quella elaborata dagli inglesi durante il secolo XIX sono state create a bella posta a fini tributari, par lecito conchiudere che il legislatore possa scegliere, facendo le fiche ai dottrinari, la seconda o la terza definizione piuttosto che la prima, senza che la signora «scienza» vi possa trovare nulla a ridire.
La signora «scienza» delle finanze ha un solo dovere: quello di cercare la spiegazione logica degli istituti tributari. Quando lo storico ha indagato le origini di una imposta ed ha precisato le forze politiche fiscali e sociali che condussero alla sua istituzione, entrano in campo due personaggi: il giurista e l’economista. Il giurista ricostruisce la norma vigente; ne interpreta il comando alla luce dei principii generali di diritto e della mente del legislatore. Egli interpreta questa mente, in parte fondandosi sulle ragioni addotte dal legislatore; ma se queste ragioni contrastano con il chiaro significato proprio della specifica norma scritta e delle altre norme alle quali nel sistema essa deve essere coordinata, egli la interpreta secondo le regole della ermeneutica giuridica, partendo dalla premessa che quella norma vive in un sistema, per quanto è possibile, armonico e coerente. Il giurista interpreta, non critica il legislatore. Il giurista parte dalla premessa che la sola causa dell’imposta è la legge. Il cittadino è obbligato a pagare imposta non perché lo stato abbia reso o non reso servizi, ma perché tale è il comando della legge. Il cittadino non può arrogarsi il diritto di rifiutare il pagamento dell’imposta perché lo stato, a parer suo, invece che servizi, gli ha reso disservizi. Paghi e non fiati. Quando la legge esiste, ci vuol poco a capire che il contribuente non ha d’uopo di cercare altro; egli paga perché tale è l’ordine del legislatore.
L’economista invece non ha limiti alla sua curiosità. Il suo mestiere «specifico» è quello di indagare il perché della legge. Del resto, neppure il giurista limita il suo ufficio a quello dell’interprete. Interpretando, eccita il legislatore a modificare le norme vigenti, quando esse siano imperfettamente formulate o contrastino con altre norme, pure vigenti, le quali paiano preminenti. La preminenza è determinata talvolta dalla circostanza che il legislatore ha formulato «nuove» norme le quali contrastano con le «antiche»; sicché ambe non possono operare al tempo stesso. Mettendo in luce il conflitto, il giurista costringe il legislatore a meglio dichiarare la sua mente, sia revocando la norma nuova, se questa fu dovuta a circostanze contingenti, sia modificandola per adattarla al sistema antico, sia riformando via via questo per rinnovarlo. Anche nel diritto tributario, il giurista, interpretando, crea o stimola a creare un nuovo diritto. L’economista, tuttavia, non è sottoposto ai vincoli proprii del giurista. La mente, la volontà del legislatore non ha valore per lui se essa non sia razionale; se cioè lo strumento creato dalla norma legislativa non sia adatto a raggiungere il fine voluto; se lo strumento creato a dare 100 allo stato reca al contribuente il danno di 150; se lo strumento creato per colpire Tizio in realtà cade su Caio. Le motivazioni, le spiegazioni, le norme medesime non sono testi da interpretare; sono meri fatti da spiegare, di cui si ricerca la connessione con altri fatti e con gli effetti prodotti. Agli occhi dell’economista non basta si dica con aria compunta: così vuole la norma di legge. Se quella volontà è razionale, le norme scritte in seguito a quella manifestazione di volontà devono essere analizzabili e le definizioni, le premesse ed i comandamenti che in quelle norme sono contenuti devono potersi ridurre a proposizioni rigorose.
Il rigore della proposizione non balza fuori sempre nitido dalle pagine degli economisti, specie di quelli i quali attendono allo studio della pubblica finanza, perché essi, antichi e moderni, si fanno non di rado trascinare dalla passione ad esporre teorie sotto forma di consigli. La tentazione che spinge a dire: l’imposta deve essere congegnata così o cosà è spesso troppo forte perché tutti sappiano resistervi. Consiglio un po’ di carità cristiana quando ci si imbatte in pseudo-consigli. È vero che la scienza non ha per compito di formulare precetti di condotta, di dire ciò che si deve fare. Essa spiega i fatti, ragiona da premesse, connette gli effetti alle cause, deduce i probabili effetti dalle premesse poste, osserva le interdipendenze dei fenomeni; e lascia poi che gli uomini gli statisti facciano a lor talento, paga di constatare che se operano in un dato modo nasce un dato effetto e se operano in altro modo nasce effetto diverso. Il dottrinario, come dissi sopra, si distingue dallo studioso appunto perché egli è sempre occupato a formulare progetti ed a dar consigli; laddove lo studioso predilige la ricerca degli effetti delle azioni umane. Tuttavia la boria con la quale cotal verit… divulgatissima è ripetuta mi è sommamente antipatica. Cominciò, purtroppo, Pareto, che era un grande scienziato, a trattare con sussiego gli economisti detti letterari, i quali imperfettamente avevano posto in linguaggio volgare quei teoremi che altri, fra cui Walras e lui stesso, riesposero poi rigorosamente e perfezionarono; o, discorrendo, usavano la terminologia normativa invece di quella teoretica. Pur ammirando coloro i quali, quasi distaccati dal mondo, sanno conservare la terminologia rigorosa o teoretica dal principio alla fine dei loro saggi o libri, considero ingiusto, anzi indecente, il disprezzo facile con cui taluno di loro guarda ai poveri diavoli – talvolta questi poveri diavoli si chiamano Galiani o Smith o Ricardo o Ferrara! – i quali non sapevano di matematica od, appassionandosi alle cose terrene, uomini tra uomini, trascorrevano dal linguaggio puro teoretico a quello normativo e davano consigli, offrivano ricette di buona condotta agli uomini e tracciavano programmi di azione. Giù la boria! Quel che monta non è la veste con la quale una verità è espressa, ma la verità medesima. Spesso basta sostituire un modo, un tempo, un aggettivo e la proposizione da normativa diventa teoretica. Si leggano le seguenti proposizioni:
Normative | Teoretiche |
Tesi A:
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Il legislatore deve promuovere i contratti a termine perché essi assicurano ai produttori prezzi costanti.
| I contratti a termine sulle merci hanno per effetto una maggiore costanza dei prezzi nel tempo.
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Tesi B:
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Il legislatore deve mettere in galera gli speculatori a termine come nemici dei produttori. | I contratti a termine sulle merci hanno per effetto di ribassare i prezzi.
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La disputa veramente feconda dal punto di vista scientifico non è quella tra formulazione teoretica e formulazione normativa. Qualunque studente, che sia stato soggetto ad un tirocinio anche mediocremente rigoroso, è capace di meritarsi un bel voto svolgendo, come esercizio di scuola, il tema della versione dall’una all’altra formulazione. La seconda è intuitivamente preferibile alla prima, perché aiuta a pensar bene. Tutto ciò però non deve farci dimenticare che il vero dissidio, quello sostanziale, quello che interessa scientificamente non è fra il normativo e il teoretico, che è forma, ma fra le due tesi A e B. Quale delle due tesi è vera, ossia atta a spiegare la connessione fra contratti a termine e prezzi delle merci? Od è vera una terza tesi C, quella che, se non ricordo male, l’amico Bresciani-Turroni confortò, anni fa, con riprove statistiche sapientemente raccolte e interpretate, essere per ora non dimostrata la connessione esistente fra i contratti a termine ed i prezzi delle merci, od almeno non dimostrato il rapporto fra le variazioni dell’un fatto e quelle dell’altro fatto? Qui è il terreno fecondo della disputa, non l’altro, delle frasi che adopereremo per formulare la verità dimostrata. Useremo ad ogni volta la terminologia più conveniente a seconda dello scopo che ci proporremo: se vorremo, ad esempio, battere sul testone di un professore incaponito nel difendere la tesi B, per ipotesi dimostrata falsa, adopreremo la veste teoretica; se ci toccherà combattere un demagogo ansioso di mandare in galera i suoi nemici, adopreremo la veste normativa. Saremo in ambi i casi sul terreno scientifico; s’intende ove prima si sia dimostrata la verità della tesi A. Se qualcuno darà, adoperando la forma normativa, la dimostrazione rigorosa della verità della proposizione A, noi faremo a lui tanto di cappello; e tratteremo da pirata presuntuoso colui che, venuto dopo, si limitò a tradurre con gran cipiglio in linguaggio teoretico la già nota dimostrazione; e, per accattar dolosamente dai semplici fama di scopritore, cominciò col dire vituperi contro chi, giunto prima a formular la verità, fu reo del delitto capitale di scrivere in linguaggio normativo.
Importa, qualunque sia il linguaggio, che l’indagine chiarisca il significato delle parole adoperate e delle definizioni date, deduca rigorosamente dalle premesse poste le illazioni di cui esse sono feconde, dimostri quali effetti derivino da determinate cause. Quel che il ricercatore mosso dal puro culto della scienza odia è l’indistinto, il confuso, l’emotivo, l’imponderabile. Che sono, anche essi, oggetto degnissimo di studio; ma si deve sapere che sono l’indistinto, il confuso, l’imponderabile. Segnalabile, fra le parole di questo tipo, è la coppia «capacita contributiva» la quale tiene così gran posto nei trattati di finanza. Quella coppia di parole sfugge tra le dita, sguscia inafferrabile e ricompare ad ogni volta inaspettata e persecutoria. Il significato varia a seconda dei tempi, dei luoghi, degIi scrittori, delle pagine differenti del medesimo libro. Con essa si spiega tutto; si fa entrare nel od uscire dal concetto di reddito o di capitale tutto ciò che si vuole. L’economista, il quale non sarebbe tale, se non fosse loico, odia perciò quelle come tante altre parole prive di senso; e volentieri le abbandona allo psicologo, al politico ed allo storico. Chiedo venia sin d’ora per quei peccati che, involontariamente, trascinatodall’andazzo di tanti, commetterò nel seguito del libro usando inavvedutamente parole le quali paiono corpo e sono ombra vana.
[1]Dottrinario a cagion d’esempio, poteva essere definito l’autore del presente volume quando scriveva, tra il 1900 ed il 1901, articoli raccolti in opuscolo col titolo Per la giustizia tributaria (Torino 1901). Il contenuto – imposta sul reddito concepita come strumento per abolire asfissianti dazi protezionistici e per dare elasticità al bilancio – rientra, oggi come ieri, nel quadro della buona finanza. Il titolo scritto sul frontespizio non comporta definizione, la quale non sia dottrinaria.