Opera Omnia Luigi Einaudi

Il tribunale degli elettori

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 09/05/1902

Il tribunale degli elettori

«La Stampa», 9 maggio 1902

 

 

 

È andata da qualche tempo crescendo la tendenza in alcuni uomini parlamentari a creare un Tribunale di nuova foggia: il Tribunale degli elettori.

 

 

Quando un uomo politico è accusato di qualche azione illecita, indelicata od in qualunque modo incompatibile colle funzioni di legislatore, non si adiscono i Tribunali comuni, come imporrebbero le leggi più elementari della correttezza; non si invoca più il giudizio spassionato della Magistratura ordinaria; ma si pretende di ottenere il giudizio di una magistratura speciale, funzionante esclusivamente a favore del ristretto ceto di persone che furono investite del mandato di rappresentanti della nazione.

 

 

Per costoro, eredi dei privilegi delle classi privilegiate degli antichi regimi, non basta la Magistratura ordinaria; per questi legislatori, i cui padri sancirono il principio della separazione del potere giudiziario dal potere legislativo, occorre istituire un giudizio speciale dei Pari, come ai tempi del feudalismo.

 

 

Dapprincipio cominciarono costoro ad invocare il giudizio dei loro Pari riuniti a legiferare in Parlamento; e noi abbiamo assistito ai tentativi dell’on. Miaglia di ricorrere in appello contro le sentenze del Tribunale di Torino alla Camera dei deputati, quasi che una Giuria di legislatori potesse rovesciare i giudizi dei magistrati; ed abbiamo assistito alla nomina di una Giuria incaricata di pronunciarsi sulle accuse mosse dal giornale La Propaganda conto l’on. generale Afan de Rivera.

 

 

Per fortuna il Parlamento italiano seppe arrestarsi per tempo sulla china pericolosa. Quella risoluzione virile che la tacita camerateria della Camera intera non aveva saputo prendere, fu di fatto presa dai singoli deputati, i quali si astennero dall’assumere una funzione giudicante, a cui la loro coscienza ripugnava.

 

 

Il tentativo di appellarsi al potere legislativo contro le sentenze dei magistrati ordinari e di istituire un Tribunale dei pari, era in questo modo completamente fallito.

 

 

Ed allora comincia un nuovo tentativo: di istituire il Tribunale degli elettori. L’appello agli elettori è conosciuto da lungo tempo, e, per quanto non sempre conduca a risultati soddisfacenti, non è dubbio che esso deve ammettersi sempre quando si tratti di questioni pubbliche. Un deputato si trova o crede di trovarsi in disaccordo con le opinioni di una parte del partito che lo ha mandato al potere; oppure disapprova la condotta del Governo su un argomento vivacemente discusso dall’opinione pubblica. Contro di lui vengono elevati rimproveri di mancata fede politica, di trasformazione incomprensibile in rapporto alle idee precedentemente professate. Ebbene quel deputato si dimette e si appella agli elettori perché gli riconfermino o gli ritirino l’antica fiducia.

 

 

Tutto questo potrà forse non essere opportuno; sarà probabilmente pericoloso e sconsigliabile tenere un Collegio in istato di continua agitazione per dubbi personali e per ire momentanee. Ma non si può negare che si tratti teoricamente di un mezzo lecito con cui l’eletto si tiene in contatto coi propri elettori.

 

 

L’appello agli elettori, ammissibile per le questioni di indole pubblica, deve però assolutamente escludersi per le questioni di indole privata. Qui la materia è completamente diversa. Non abbiamo più il rappresentante desideroso di trarre novella forza per le battaglie politiche dal consenso ripetuto dei suoi mandanti; abbiamo il deputato che chiama gli elettori a giudici delle accuse elevate contro le azioni sue private, contro le accuse rivolte alla sua illibatezza personale.

 

 

I lettori hanno sulle labbra l’esempio a cui le nostre parole vogliono essere riferite. Essi conoscono le lettere che qualche tempo fa l’avv. Nasi ha dirette all’on. F. Farinet, e sanno come a quelle domande circostanziate e precise l’on. Farinet abbia risposto evasivamente dichiarando di appellarsi al giudizio dei suoi elettori.

 

 

No, on. Farinet, voi non potete appellarvi ai vostri elettori contro le accuse che vi furono rivolte. Voi,nella vostra qualità di rappresentante della Nazione intiera, avete il dovere e lo strettissimo dovere di provare che quelle accuse sono false, ed avete l’obbligo di dimostrare che siete degno di rivestire l’altissimo ufficio di legislatore. Di quell’ufficio siete stato rivestito bensì dagli elettori del vostro Collegio; ma dal momento della proclamazione ad eletto voi non siete più il rappresentante del Collegio che vi ha nominato; ma il rappresentante dell’intiera Nazione.

 

 

È lo Statuto fondamentale del Regno il quale dice che i deputati sono rappresentanti di tutta l’Italia, e che essi non devono curare interessi particolari, ma devono provvedere agli interessi generali di tutti. È per questo che non i soli elettori di Verres hanno il diritto di chiedervi ragione del vostro operato, hanno diritto di essere persuasi della conservata vostra capacità a rivestire l’ufficio legislativo. Quel diritto l’hanno gli elettori di tutti gli altri Collegi politici, lo ha l’intiera opinione pubblica italiana. È per dimostrare a questa opinione pubblica la vostra illibatezza privata voi non potete basarvi sul giudizio dei vostri conterranei. Quel giudizio sarebbe un giudizio di incompetenti. I soli magistrati ordinari hanno in un paese civile la facoltà di dichiarare calunniose le accuse che contro un privato furono rivolte. E voi, on. Farinet, che siete uomo pubblico, avete l’imprescindibile dovere di dimostrare nelle vie ordinarie che le accuse sono calunnie e non intaccano menomamente il vostro onore.

 

 

Non opporsi risolutamente ora, mentre siamo ancora in sugli inizi, a questa pericolosa tendenza di appellarsi, in cause private, agli elettori, sarebbe un grave errore da parte nostra. Poiché l’esempio, in cose di questo genere, diventa subito contagioso.

 

 

Quando gli onorevoli Pavia e Federici hanno mandato alla Camera le loro dimissioni da deputati,- il primo per avere avuto sentenza sfavorevole nel processo di diffamazione intentato contro il Valera, ed il secondo per uno scrupolo, che a molti parve eccessivo, sorto dall’essere stato difensore del Pavia nel medesimo processo, – l’opinione pubblica attendeva che i due dimissionari non si sarebbero più ripresentati. Così fece l’on. Federici, alla cui correttezza bisogna rendere omaggio. Invece l’on. Pavia, il quale pure era riuscito in peggiori condizioni dal processo, pare voglia ottenere un’assolutoria dagli elettori. Agendo in tal guisa l’onorevole Pavia sta guastando compiutamente l’efficacia dell’atto che aveva compiuto.

 

 

Non vogliamo ripetere le cose già dette. Anche in questo caso, come sempre, il rinnovato consenso degli elettori non muterebbe nulla nella condizione precedente di cose.

 

 

Gli elettori sono pochi, mentre l’eletto deve dimostrare la sua rettitudine insospettata a tutta l’opinione pubblica italiana. Gli elettori sono designati dalla legge a compiere unicamente una funzione di scelta dei legislatori; mentre il giudizio sui legislatori, come su tutti gli altri privati, deve riservarsi ai magistrati ordinari.

 

 

Queste cose sono semplici e, per la loro semplicità, famigliari ad ognuno. Abbiamo voluto ricordarle solo perché ci pareva che i dettami del buon senso corressero imminente pericolo di venire offuscati da un vento di follia, mascherato sotto le forme del rispetto alla democrazia e dell’omaggio reso ai voleri del popolo sovrano.

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