Il progetto ufficiale di concordato della «Sconto»
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/03/1922
Il progetto ufficiale di concordato della «Sconto»
«Corriere della Sera», 8 marzo 1922
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 597-601
La proposta di concordato presentata al tribunale di Roma dalla commissione giudiziaria non è gran fatto differente da quelle di cui s’era avuto notizia in precedenza. Sono degne di rilievo alcune caratteristiche modalità.
È abbandonato il vecchio titolo di Banca di sconto. Siccome l’attuale Banca italiana di sconto era non so se la terza o quarta incarnazione di questo nome; e tutte le precedenti – «Banco di sconto e sete», «Banco di sconto» – erano, al par di essa, finite male, sarebbe stato di malaugurio ostinarsi nel conservare una denominazione troppo connessa con così infausti ricordi; sebbene, storicamente, la parola «di sconto» si ricolleghi assai più con le rigide e sane norme bancarie di quanto non facciano le parole credito, commercio e simili. Banca di sconto vorrebbe infatti dire banca che fa soltanto o sovratutto operazioni di sconto di cambiali a breve scadenza e non si azzarda a far credito alle industrie ed ai commerci per impianti e impieghi a lunga scadenza. La fortuna ha voluto che in Italia la parola «sconto» si identificasse invece con il tipo azzardoso della banca di incoraggiamento alle industrie; sicché è bene abbandonare il nome sfortunato.
Sono consacrate due categorie di crediti chirografari favoriti: a) quelli al di sotto di 5.000 lire, i quali ricevono subito o quasi il 67%, mentre i creditori superiori ricevono il 55% a scadenza più lunga, più il 7% in azioni della nuova banca; oltre, si intende, per amendue, i buoni di ricupero per il restante dei loro crediti sui realizzi eventuali delle attività della banca; b) i creditori delle sedi e filiali estere, a cui la Banca nazionale di credito liquidatrice potrà anche rimborsare, se lo riterrà opportuno, anche il 100 per cento. Anche questi favori vanno contro al principio tradizionale della par condicio creditorum, tutti i creditori uguali dinanzi alla liquidazione; né vanno immuni da gravi obbiezioni. Chi ci dice che il creditore di meno di 5.000 lire non sia più ricco di un disgraziato che depositò tutte le sue 20 o 50.000 lire nella Banca? Le 1.000 lire non possono essere il residuo di una più forte somma ritirata in tempo? Perché il creditore di 5.000 lire potrà ritirare subito o quasi 3.350 lire in contanti, mentre il creditore di 5.100 lire potrà ritirare solo, ed alla lunga, 2.805 lire in contanti, oltre a 357 lire in azioni? Non sarebbe almeno necessario un temperamento, di quelli ben noti in materia di tributi, per evitare sperequazioni stridenti fra creditori posti poco al disopra e poco al disotto delle 5.000 lire? Delicatissima è la questione dei depositanti all’estero; ma le ragioni di un trattamento più favorevole fatto ad essi sono tutte di carattere «pubblico» né infirmano la ingiustizia sostanziale di dare all’uno il 55% ed all’altro creditore persino il 100 per cento.
Sono riservate le azioni di responsabilità contro gli ex amministratori, sindaci ed altre persone colpevoli del disastro. Il concordato non reca alcuna rinuncia al riguardo ed è ottima cosa l’aver riservato espressamente ai creditori l’intiero ricavo di queste azioni di responsabilità. Forse una regola precisa per estrarre il massimo possibile dai colpevoli di un fallimento non si può dare.
Ad ogni modo trattasi di faccenda sulla quale ogni decisione spetta ai creditori; e questi non mancheranno di badare per il meglio ai proprii interessi.
Apparentemente lo stato e gli istituti di emissione non prestano alcuna garanzia per il buon fine della liquidazione e per il pagamento delle percentuali assegnate ai creditori. Almeno, ciò non risulta dal testo del concordato. Né i creditori oramai lo chiedono esplicitamente. Il segretario del consorzio creditori, rispondendo ad un mio commento ad una sua lettera precedente e dichiarandosi sostanzialmente d’accordo con le mie osservazioni, mi scrive una frase che riproduco testualmente, perché è il perno della questione: «I creditori hanno offerto le attività della Banca italiana di sconto, dopo svalutazione, agli enti sovventori a garanzia della necessaria anticipazione; questa sovvenzione, se ottenuta, costituirebbe a sua volta per i creditori la garanzia del pagamento della percentuale che, secondo il concordato, deve essere rimborsata ratealmente». Ho il dubbio che i creditori, avendo in un primo tempo usato la parola «garanzia» e non volendola poi abbandonare, abbiano finito per applicarla a fatti alquanto diversi. Il segretario del consorzio dei creditori in sostanza chiede, ed il progetto di concordato accetta, che le attività della Sconto siano date in pegno agli enti – leggi istituti di emissione – i quali sovvenissero le somme necessarie a pagare le promesse percentuali. Altrimenti, le percentuali stesse e le date fissate sarebbero rimaste un vano suon di parole ove la banca liquidatrice non avesse realizzato per tempo le attività sufficienti; e la banca stessa sarebbe forse stata costretta a liquidare in fretta e furia le attività, pur di poter pagare. In questa operazione di anticipazione è implicito un certo rischio per gli istituti di emissione; ché essi si obbligherebbero ad anticipare il 67 ed il 55+7%; e potrebbe poi darsi che le attività ricevute in pegno non fruttassero in definitiva il necessario per ripagarsi dello sborsato e dei rispettivi interessi di mora. In caso di perdita, gli istituti di emissione contro chi si rivolgerebbero? Non contro la banca liquidata, che non avrebbe più nulla; non contro la banca liquidatrice, la quale non è responsabile delle perdite di altri enti; non contro i creditori della Sconto, i quali non incontrano nessun obbligo di rimborsare le somme ricevute. Se dunque, ciò che non appare dal concordato, la Banca d’Italia si è obbligata ad anticipare le somme occorrenti per pagare il 67 ed il 55+7%, giova ritenere che essa l’avrà fatto dopo essersi assicurata che le attività della Sconto erano bastevoli a garantirla contro ogni perdita. Se tale sicurezza non avesse avuta, ben gravi sarebbero le responsabilità morali dei dirigenti del massimo nostro istituto di emissione verso i proprii azionisti e sovratutto verso il paese.
A quanto risulta dal concordato, lo stato non presta nessuna garanzia e il suo intervento è chiesto solo per concedere l’esenzione da tutte le tasse di registro, bollo, ipoteca per l’atto di costituzione della Banca nazionale di credito e gli altri atti necessari alla liquidazione.
È noto come in nessuna occasione il fisco nostrano dia prova di tanta sinistra ferocia come nei casi di fallimento: proprio quando un’impresa si liquida con gravi perdite ed i creditori piangono, il fisco gavazza in un’orgia di sangue: sono migliaia di lire e milioni che esso preleva sui cadaveri dei contribuenti. Negli ultimi anni, a ragione secondo la lettera della legge, a torto, per lo più, secondo la giustizia intrinseca del fatto, la finanza è, inoltre, intervenuta a diminuire la quota dei creditori, insinuando i suoi crediti per sovraprofitti di guerra proprio quando il fatto dimostrava, senza possibilità di frode, che i profitti erano immaginari o, se mai c’erano stati, erano sfumati così come erano venuti.
Perciò, non saprei obbiettare alla chiesta esenzione se non fosse supremamente ingiusto concedere l’esenzione in un caso clamoroso come quello della Banca di sconto, mentre in tanti altri casi, ancor più pietosi, in cui i creditori si debbono contentare di assai meno del 67 e del 55%, le tasse sono esatte senza misericordia. L’esempio odierno dovrebbe giovare a rivedere tutta la nostra legislazione in materia, alla luce del principio che tasse ed imposte sono dovute solo quando ci sono lucri, redditi, guadagni e cessano di essere dovute quando ci sono perdite, svalutazioni, disastri. La giustizia tributaria deve essere uguale per tutti.
Si crea, per inciso, oltreché un buono di ricupero girabile per le attività realizzate oltre il 67 ed il 55+7%, anche un altro titolo detto titolo all’ordine per le quote percentuali esigibili, dopo le prime del 20%, alle scadenze del 31 dicembre 1922, 31 marzo 1923, 30 settembre 1923 e 31 marzo 1924. Ogni creditore cioè, oltre a ricevere subito un 20%, riceverà un titolo che farà fede del suo diritto a ricevere, alle successive scadenze sovra indicate, altre somme fino a concorrenza del 67 e del 55 per cento.
Sarebbe opportuno che gli istituti di emissione e le banche ordinarie provvedessero a scontare tali titoli, al saggio ordinario dello sconto e con la garanzia diretta del presentatore, quando questi sia considerato solvibile. In tal modo i creditori della Sconto, i quali avessero urgenza di procurarsi fondi per l’esercizio del loro commercio, potrebbero farlo presentando allo sconto, con la propria firma e con le consuete cautele bancarie, i titoli all’ordine ricevuti, evitando così la cessione dei titoli stessi, a condizioni usurarie, a speculatori di basso conio.