Opera Omnia Luigi Einaudi

Il progetto sul latifondo. Per sgombrare il terreno

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 06/05/1922

Il progetto sul latifondo. Per sgombrare il terreno

«Corriere della Sera», 6 maggio 1922

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VI, Einaudi, Torino, 1963, pp. 716-721

 

 

 

La discussione che si è iniziata alla camera sul progetto di legge intitolato «trasformazione del latifondo e colonizzazione interna» merita di essere seguita, trattandosi di un problema di grandissima importanza per l’avvenire del nostro paese.

 

 

Per venire subito al concreto, avrebbe giovato assai ad un sereno esame del problema se il governo e la commissione parlamentare si fossero astenuti dal complicare la discussione, astenendosi dall’inserire nel disegno di legge norme che ad esso sono completamente estranee o che turbano la visione esatta dei mezzi proprii a raggiungere il fine che il legislatore si è proposto. Tenterò di segnalare alcuni di questi corpi estranei, allo scopo di contribuire alla chiarificazione delle idee in proposito. Scopo della legge è di assoggettare ad espropriazione, occupazione temporanea, concessione obbligatoria in enfiteusi o altra forma di godimento temporaneo e ad obbligo di bonificamento agrario due specie di terreni: 1) quelli incolti di qualunque estensione, che siano suscettibili di utilizzazione agricola; 2) quelli estensivamente o discontinuamente coltivati, quando siano suscettibili di notevoli trasformazioni culturali ed abbiano una superficie non inferiore ad ettari 200 o 100 a seconda che distino più o meno di km 5 dai comuni o frazioni di comuni, sulle ordinarie vie di accesso.

 

 

E sta bene. Lo stato ha senza dubbio il diritto di regolare le forme della proprietà e delle colture agricole, purché si ottenga seriamente un vantaggio economico e sociale. I mezzi proposti nel disegno di legge sono discutibili; le speranze esagerate; gli ostacoli contro cui si deve lottare non sono umani ma sovratutto fisici; l’esperienza recente delle occupazioni è stata disastrosa – lo riconosce lo stesso relatore Drago, pur grande fautore della legge sul latifondo. Da ciò per il momento facciamo astrazione, per non sorpassare i limiti infrangibili assegnati ad un articolo. Ma qual bisogno c’era di appesantire il già pesante disegno di legge – 59 articoli, senza i bis, quasi un codice – con tanta materia estranea? Elenco alcuni casi:

 

 

  • 1) Diritto di prelazione dei coloni e coltivatori diretti dei fondi in caso di vendita dei fondi rustici. È una vecchia fisima dei popolari, i quali vollero inserirla qui, non per i soli terreni soggetti alla legge sul latifondo, ma per tutti i fondi rustici esistenti in Italia. D’ora innanzi, nessuno potrà più vendere il suo fondo senza prima averlo offerto al colono o lavoratore diretto ed avere avuto assicurazione che questi non intende comprarlo al prezzo per cui il proprietario ha già ottenuto offerte serie. A parte la imprecisione del linguaggio – chi sono i lavoratori diretti: quelli viventi nel fondo o anche altrove; quelli che sul fondo vivono da anni o da un anno o da un mese? e perché colui che ci vive ora e non colui che ci è vissuto prima? – la questione si ridurrà alla necessità per i venditori di subire piccoli ricatti nella spartizione del risparmio a farsi sulle tasse di registro. Vantaggio reale i coltivatori non ne avranno alcuno, ché il venditore è già ora disposto a vendere al colono se questi offre lo stesso prezzo di un estraneo; né la legge pretende o poteva pretendere di più. Unico risultato sarà di rendere difficili le vendite, perché si metterà un ostacolo all’intervento dei negozianti di terre, i quali oggi acquistano i fondi in blocco e li rivendono a frazioni. Non è vero, come volgarmente si dice, che questi intermediari defraudino l’erario, non pagando la tassa di registro sulle vendite intermedie per compromesso. Perché frode vera ci fosse occorrerebbe sostenere sul serio che ad ogni trapasso – e trapasso vero ce ne è uno solo, dall’antico al definitivo proprietario – la terra possa sostenere l’aggravio di due o tre volte l’8%, che è l’usuale peso fiscale oggi pagato. Ciò è roba da matti; ed equivarrebbe ad aumentare di altrettanto l’onere per i definitivi compratori. Formalmente, coi compromessi si evita la tassa di registro; e si fa benissimo, perché quelle intermedie non sono vere vendite, ma promesse di vendita a persona da designarsi. L’erario ha un solo sostanziale diritto: colpire con l’imposta di ricchezza mobile i guadagni degli intermediari. Il che fa già ora, senza bisogno del diritto di prelazione. Questo farà sì, come dissi, che il compratore debba, per ottenere il consenso scritto del contadino a rinunciare all’acquisto di un fondo, dividere con lui il risparmio fatto denunciando nell’atto definitivo per 50 o 70 il prezzo che in realtà fu di 100. Il fine è buono; ma il mezzo adoperato è pessimo, perché sminuzza il vantaggio della frode all’erario. Questo gioverebbe più a sé ed alla buona causa riducendo la tassa dalle attuali ripugnanti altezze a misura più tollerabile ed applicando penalità severissime in caso di frode.
  • 2) Revisione dei canoni enfiteutici. Non pago di regolare la concessione enfiteutica dei terreni incolti e male coltivati, cosa che ben si poteva fare innovando per quei casi sulle norme del codice civile, il progetto stabilisce che per tutte le concessioni enfiteutiche già avvenute dopo il 1860 o da avvenire in futuro si debba procedere ad una revisione dei canoni. Ciò può essere più o meno ragionevole – né il progetto dice su quali basi si debba procedere alla revisione -; ma non ha nulla a che fare col latifondo. È una piccola parte di un problema più vasto: che è la revisione di tutti i canoni, interessi e redditi fissi – compresi gli interessi del debito pubblico – stipulati in oro ed ora pagati in moneta svilita. Perché rivedere i soli canoni enfiteutici e non gli altri redditi fissi? E in base a quali criteri effettuare tale revisione? Non è un fuor d’opera regolare tale materia per incidente in un progetto che ha fini tutti diversi, laddove sarebbe necessario impostarlo razionalmente in una discussione generale sugli effetti giuridici ed economici della svalutazione monetaria.
  • 3) Imposta dello 0,50% su tutte le trasmissioni di proprietà di beni rustici di estensione superiore ai 100 ettari, per atto tra vivi, a favore dell’istituto nazionale per la colonizzazione interna. Mentre il ministro delle finanze fa inserire nel suo progetto di riforma delle imposte dirette il divieto assoluto di istituire imposte speciali a favore di enti speciali, eccoti fresco fresco il ministro dell’agricoltura proporre questo nuovo balzello a favore dell’ente colonizzatore. Quando si capirà che i tributi speciali sono una peste? Se non bastano i 200 milioni fissati dalla legge, si accresca il contributo del tesoro, ma non deve ammettersi che un ente speciale abbia diritto di taglieggiare i contribuenti, sottraendo così al controllo del parlamento l’erogazione di somme forse notevoli pagate dai contribuenti. Sembra quasi che uno 0,50% sia una bazzecola, laddove si tratta di una enormità, aggiunta all’8% che ora si paga. L’aumento non può che crescere la spinta alla frode, massima causa dello scarso rendimento dei tributi.
  • 4) Criterio per il prezzo d’esproprio. Scopo della legge è di promuovere la colonizzazione dei fondi incolti o male coltivati, con passaggio della proprietà ai coltivatori diretti, a cooperative, a società anonime capaci di far rendere meglio il terreno. Anche qui, in principio, non si può obbiettare al diritto dello stato di ottenere che un terreno del valore di 100 vada a favore di chi lo sa far produrre di più. Ma, perché il fine si raggiunga, occorre evitare che sorga un interesse a portar via il terreno ai vecchi proprietari non per la sua migliore utilizzazione, ma per semplice scopo di locupletazione a danno altrui. Se il fondo vale 100, la gara fra il vecchio proprietario e gli aspiranti proprietari a chi utilizza meglio il terreno entro certi limiti è ammissibile. Ma se il fondo vale 100 e si dà il diritto ad un Tizio qualunque – coltivatore, cooperativa, società anonima – di ottenerlo per 50, ecco che sorgeranno coltivatori, cooperative, società anonime con lo scopo di impadronirsi della differenza tra il prezzo d’esproprio (50) ed il prezzo di mercato (100). Ecco che varrà la pena di spendere parte del ricavo della sperata rapina – io non saprei designare con altro nome questo fatto, anche se sia sanzionato dalla legge – in avvocati, campagne di giornali, propaganda, ecc. ecc., tutte cose le quali non hanno niente a che fare con il rifiorimento dell’agricoltura.

 

 

Orbene, il disegno di legge vuole precisamente espropriare per 50 ciò che vale 100. Il governo aveva cominciato a cadere in parte nell’errore, ammettendo che il prezzo di esproprio dovesse essere fissato sulla base: 1) del valore venale dei terreni, calcolato sulla base dei prezzi medi del mercato locale; 2) del reddito netto normale dei terreni stessi. Dei quali criteri, soltanto il primo risponde alla realtà; mentre il criterio della capitalizzazione dei redditi netti deve tenersi in conto solo ai fini fiscali, perché l’imposta deve colpire, qualunque sia il nome affibbiatole, solo il reddito, ma non ha alcun valore per la determinazione del prezzo corrente dei fondi. Ben può darsi che un fondo rustico renda pochissimo o nulla in atto, per circostanze passeggere o personali; ben può darsi che un fondo, sovratutto se in corso di miglioria, non dia reddito e tuttavia valga moltissimo. E vale moltissimo perché le sue qualità sono tali da consentire in avvenire un reddito od una soddisfazione che ha un valore monetario. Il criterio del reddito deve escludersi nelle espropriazioni forzose, perché o è fallace o è già compreso, in quanto valido, nel concetto del prezzo corrente o valore venale.

 

 

La commissione parlamentare, invece di ritornare alla sanità fondamentale del criterio del valore venale della legge del 1865, lo cancellò del tutto e dichiarò che l’esproprio debba farsi soltanto sulla base del «reddito netto presumibile come normale dei terreni». Con che, nove volte su dieci, i proprietari saranno espropriati al 50, al 60 od all’80% del valore venale, ossia saranno spogliati della loro roba a profitto di altri privati. Ma v’è un’aggravante; che metà del prezzo, invece di essere pagata in contanti, potrà essere corrisposta in certe cartelle fondiarie, di cui non si conosce il valore, ma questo potrebbe essere notevolmente inferiore al nominale. Il proprietario riceverà 60 invece di 100; e 30 delle 60 le riceverà in un pezzo di carta che, quando lo vorrà vendere, sarà realizzato a 25 lire o meno. Ciò è un falsare il concetto che presiede all’opera di colonizzazione. Sono già tali e così grandi le difficoltà che ad una efficace colonizzazione dei terreni sedicenti incolti si oppongono, che non occorre davvero complicarle con una spinta alla rapina su vasta scala. I promotori della colonizzazione del latifondo si illudono se sperano di facilitare l’impresa ribassando artificiosamente il prezzo dei fondi espropriandi. Commettono un errore funesto. Invitano all’accaparramento della terra gli speculatori, i politicanti, i falsi contadini, i falsi combattenti. Metter la mano sulla ricchezza altrui è sempre più facile che creare una ricchezza nuova. Se si vuole che la terra vada ai veri contadini, ai coltivatori capaci, è necessario che la terra sia ad essi data per tutto ciò che vale, né meno né più. Questa è la condizione principe perché la colonizzazione riesca. Violando tale principio, siamo certissimi che alla colonizzazione si dedicheranno tutti, eccettuati coloro che sono mossi da vero amore per la terra.

 

 

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