Opera Omnia Luigi Einaudi

Il precedente del piano Dawes

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 05/11/1925

Il precedente del piano Dawes

«Corriere della Sera», 5 novembre 1925

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 533-535

 

 

 

Nell’attesa dei risultati delle discussioni che sono state oramai iniziate fra la missione italiana e la commissione americana, non è forse inutile riassumere alcune disposizioni contenute nel piano Dawes allo scopo di impedire che il pagamento delle riparazioni riesca di nocumento al marco tedesco.

 

 

Notisi innanzitutto che le riparazioni tedesche sono stipulate semplicemente «in marchi». La Germania non deve pagare dollari o sterline o franchi o lire. Paga in marchi. È chiaro che i creditori della Germania hanno perciò dovuto assicurarsi che il loro debitore non potesse arbitrariamente ridurre il proprio debito a valore zero, deprezzando per una seconda volta il marco. Ed hanno quindi ordinato norme rigide di controllo della Banca imperiale tedesca, in virtù di cui il governo tedesco non può richiedere biglietti alla banca e questa deve limitare le proprie emissioni in guisa che il marco conservi sempre la propria parità coll’oro. Né Francia né Italia possono assoggettarsi ad un controllo estero, il quale costituirebbe una grave limitazione della loro sovranità assoluta. È giuocoforza quindi che la Francia e l’Italia stipulino il pagamento delle annualità non in franchi o in lire, ma, per sicurezza del creditore, in lire sterline verso l’Inghilterra o in dollari verso gli Stati uniti. Sorge in tal caso una conseguenza analoga a quella che gli alleati – per iniziativa americana, ricordiamolo bene, che il Dawes era un americano ed è oggi vicepresidente degli Stati uniti – concessero alla Germania: i versamenti o trasferimenti delle riparazioni – leggi per noi annualità di debito – debbono essere fatti in maniera da non danneggiare il corso del marco. Analogamente, l’Italia non dovrebbe essere chiamata a versare nulla, quando il forzato acquisto di dollari potesse mettere in pericolo la stabilità della lira.

 

 

Come si applica, nel piano Dawes, il principio genericamente affermato? È noto che la Germania non versa le riparazioni direttamente ai governi alleati, bensì ad un «agente generale per i pagamenti delle riparazioni», che oggi è un americano, assistito da un Comitato alleato dei trasferimenti, in cui sono rappresentati Inghilterra, Francia, Italia e Belgio. L’agente, ricevuti i pagamenti in Germania mediante depositi di marchi alla Banca imperiale tedesca, provvede innanzitutto a soddisfare il costo degli eserciti di occupazione, delle commissioni varie di controllo, delle provviste in natura fatte agli alleati (carbone, colori, ecc.). Tutto ciò non ci interessa, ché noi non dobbiamo soddisfare a nessuna di queste spese. Il resto, e dovrebbe essere la maggior parte dei pagamenti, crescenti da 1 miliardo di marchi nel 1924-25 a 2,5 miliardi di marchi nel 1928-29 e seguenti, dovrebbe essere convertito in divise estere e trasferito al credito degli stati alleati.

 

 

Se l’agente non riesce a comprare una quantità sufficiente di divise estere in modo da esaurire l’intiera somma a sua disposizione, può impiegare il resto in obbligazioni industriali, obbligazioni ipotecarie, prestiti a breve scadenza. Gli stati creditori, attraverso l’agente, diventano così creditori delle aziende private di cui avranno acquistato le obbligazioni od a cui avranno fatto prestiti.

 

 

È evitato in tal modo il pericolo, insito nei trasferimenti, del danno al cambio del marco. Sorge però un altro pericolo: che l’agente diventi, in un bastevole numero di anni, padrone di troppe aziende tedesche, con menomazione della indipendenza economica della Germania. Ad evitare il pericolo, il piano Dawes prescrive che quando i fondi impiegati in Germania dall’agente dei pagamenti e non trasferibili in divise estere abbiano toccato la cifra di 5 miliardi di marchi, il fondo stesso non potrà più ulteriormente crescere. La dizione dell’annesso, il quale regola questa materia, non è a questo punto estremamente chiara; ma, sorvolando su particolarità troppo tecniche, si può dire che, giunti a tal punto di accumulazione, la Germania non pagherà più i 2,5 miliardi di marchi all’anno da essa dovuti, ma quella minor somma la quale possa essere trasferita subito all’estero, senz’ulteriore accumulazione. Trattasi di una sospensione, perché, se, in seguito, l’agente riuscisse a trasferire, senza danno del marco, parte dei 5 miliardi all’estero, i versamenti tedeschi riprenderebbero sino che il limite dei 5 miliardi non fosse nuovamente raggiunto. Entro certi limiti, la sospensione ha lo stesso effetto di un condono definitivo; perché gli arretrati non versati non possono essere ripetuti dall’agente dei pagamenti.

 

 

V’ha di più. Il comitato dei trasferimenti può sospendere l’accumulazione all’interno anche prima che sia toccata la cifra dei 5 miliardi, ove esso, a maggioranza di due terzi, ritenga che l’accumulazione stessa possa costituire una minaccia per la situazione finanziaria od economica della Germania o per gli interessi dei paesi creditori.

 

 

Riassumendo, nei confronti con la Germania, l’americano signor Dawes è riuscito a far prevalere i seguenti principii:

 

 

  • 1) che la Germania sia bensì obbligata a pagare da 1 a 2,5 miliardi di marchi all’anno; ma che i creditori possano ricevere solo quella parte dei detti miliardi la quale potrà essere trasferita senza danno per la stabilità del marco;
  • 2) che la parte non trasferita debba essere accumulata nell’interno della Germania in prestiti all’industria ed alla proprietà tedesca, a credito degli alleati;
  • 3) ma l’accumulazione non possa andare al di là dei 5 miliardi; raggiunto il qual punto, le somme annualmente non trasferite saranno condonate alla Germania;
  • 4) che, a salvaguardia dell’indipendenza economica della Germania, la accumulazione potrà persino essere fatta cessare innanzi che sia raggiunta la cifra di 5 miliardi.

 

 

È chiaro che gli americani – fatta ragione alle somme di gran lunga minori dovute dall’Italia ed alla ragione tutta diversa del debito – non potranno e non vorranno applicare all’associata Italia regole più sfavorevoli di quelle che essi vollero per l’ex-nemica tedesca.

 

 

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