Opera Omnia Luigi Einaudi

Il nuovo regime dell’imposta sui sovraprofitti di guerra

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 21/11/1916

Il nuovo regime dell’imposta sui sovraprofitti di guerra

«Corriere della Sera», 21 novembre 1916

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. IV, Einaudi, Torino, 1961, pp. 390-395

 

 

L’aumento, recentemente avvenuto con gli ultimi provvedimenti finanziari, nella imposta sui sovraprofitti di guerra, ha consigliato al governo di riunire in un testo unico le disposizioni emanate a parecchie riprese in proposito. Non è inutile accennare alle principali caratteristiche del sistema oggi codificato e sovratutto a quelle le quali costituiscono una innovazione.

 

 

Le principali novità, come è noto, riguardano l’aliquota. Ecco quale è ora il regime vigente per gli industriali, i commercianti e gli affittuari di fondi rustici:

 

 

Commercianti ed industriali

 

Sovraprofitti di guerra realizzati dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1915 Sovraprofitti di guerra realizzati dall’1 gennaio 1916 al 30 giugno 1918 Affittuari di fondi rustici, per l’intiero periodo dall’1 agosto 1914 al 30 giugno 1918
Quota, del profitto superiore all’8% e fino il 10% del capitale investito

12%

20%

10%

Quota dal 10 al 15%

18%

30%

15%

Quota dal 15 al 20%

24%

40%

20%

Quota del profitto superiore al 20%

35%

60%

30%

 

 

Per gli affittuari di fondi rustici fu mantenuta l’aliquota originaria, fissata nel decreto 21 novembre 1915, mentre per gli industriali ed i commercianti si elevò notevolmente l’aliquota, che era già stata accresciuta col decreto primo ottobre 1916.

 

 

Tutte le aliquote sovraindicate devono essere aumentate dell’aliquota generale dell’imposta di ricchezza mobile, la quale continua ad essere accertata a parte. Oggidì si può dire che l’aliquota stessa, per questa categoria di contribuenti, pochissimi dei quali avranno un reddito inferiore a 3.000 lire, e del 15,93%, senza gli aggi ricevitoriali ed esattoriali; cosicché tenuto conto di questi aggi, occorre al minimo aggiungere un 16% alle aliquote indicate sopra.

 

 

Per gli «intermediari» la tassazione non poteva seguire il criterio della percentuale del reddito al capitale investito, poiché questo mancava. Continua perciò ad essere applicato il concetto dell’eccedenza sul reddito ordinario. Ecco le aliquote:

 

 

Nuovi e maggiori redditi realizzati dagli intermediari per il periodo

dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1915

dall’1 gennaio 1916 al 30 giugno 1918

Sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario

5%

10%

Sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi

12%

15%

Sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi

18%

20%

Sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi

24%

25%

Sulla eccedenza di oltre 30 decimi

35%

40%

 

 

Per questi la progressione dell’aliquota, sebbene molto forte, è meno accentuata che per gli industriali ed i commercianti, trattandosi di redditi di lavoro; e per essi continua il beneficio del primo decimo libero da tributo. Il quale beneficio avrebbe dovuto estendersi a tutti i contribuenti, poiché una variazione in più od in meno di 1 decimo, ed io dicevo di 2 decimi, non può essere considerata come un beneficio reale di guerra, ma un vantaggio nominale dovuto al deprezzamento della carta-moneta.

 

 

Anche per gli intermediari si deve tener conto dell’imposta di ricchezza mobile accertata a parte, la quale, ove si tratti di redditi di lavoro e di redditi, come è probabile, superiori a lire 3.000, oggidì è del 14,65% e con l’aggiunta degli aggi poco si discosterà dal 15%.

 

 

Già osservai in altra occasione che il legislatore ha limitato ai redditi del 1916 in corso di produzione e non ancora finiti di produrre l’aumento dell’aliquota. Si evita così la retroattività dell’imposta, tanto invocata dagli energumeni d’ogni partito, i quali vorrebbero che l’Italia prendesse argomento dalla guerra per cancellarsi dal novero dei paesi civili e liberi. Poiché soltanto nei paesi barbari e nelle tirannie più assolute, il principio della retroattività dei tributi è applicato allo scopo di battere moneta per il tiranno e di immiserire i popoli.

 

 

Sulla base delle aliquote ora chiarite, è possibile fare un confronto, il quale non sia erroneo, tra il peso dell’imposta sui sovraprofitti di guerra in Italia ed all’estero. Assumendo come termine di paragone l’Inghilterra, dove è massima l’aliquota della imposta di guerra, si ottiene il seguente risultato per gli industriali ed i commercianti:

 

 

Italia

Inghilterra

Imposta normale sul reddito o di ricchezza mobile 16 dal 0 al 42,50%
Imposta sui sovraprofitti di guerra
Primo periodo dal 13 al 35% 50%
Secondo periodo dal 20 al 50% 60%
Totale
Primo periodo dal 29 al 51% dal 50 al 71,25%
Secondo periodo dal 36 al 76% dal 60 al 78%

 

 

Notisi, a chiarimento dei totali, che in Inghilterra 50+42,50 non faceva 92,50 ma solo 71,25%, ed ora 60+42,50 non fa 102,50%, ma 78%; perché l’imposta sul reddito non colpisce tutte le 100 lire, ma solo le 50 o 40 residue dopo l’applicazione dell’imposta del 50 e del 60% sui sovraprofitti. In Italia invece si deve fare la somma semplice; poiché tanto l’imposta normale quanto quella sui sovraprofitti colpiscono le 100 lire integrali.

 

 

I due paesi non sono comparabili in senso assoluto, poiché sono diversi i sistemi legislativi; ed aliquote, numericamente uguali, hanno spesso un significato differente. Tuttavia noi possiamo ritenere che il confronto non sminuisca l’impressione delle gravezze tributarie italiane, poiché mentre alle aliquote inglesi ben poco si deve aggiungere a titolo di imposta di bollo e di registro, in Italia è probabile, sebbene nessuna cifra possa essere addotta la quale sia assolutamente precisa, che le aliquote debbano essere aumentate in media di un 10% sul reddito, per tener conto delle imposte di bollo, registro, negoziazione, centesimi di guerra sui pagamenti, ecc. ecc. È probabile cioè che in Italia, nel periodo attuale, i sovraprofitti di guerra subiscano una falcidia legale la quale varia dal 36+10= 46 al 76+10= 86%. I redditi minori, in confronto al capitale investito, pagano cioè un po’ meno ed i redditi maggiori pagano un po’ più che in Inghilterra. Un’altra differenza, la quale però non riguarda l’imposta sui sovraprofitti, sta in ciò che l’imposta normale sul reddito in Italia si può ritenere uniforme nella misura del 16%, mentre in Inghilterra varia a seconda del reddito complessivo del contribuente; cosicché in Italia il massimo del 76% è pagato sulle frazioni percentuali elevate del reddito di guerra anche dagli azionisti con poche azioni e poco reddito, mentre in Inghilterra il massimo del 78% è raggiunto solo da coloro che hanno un reddito complessivo personale di 100.000 lire e più. Anche sotto questo rispetto la gravezza italiana in media risulta più elevata di quella inglese.

 

 

Fra le caratteristiche mantenute o nuove dell’imposta sui sovraprofitti meritano di essere ricordate le seguenti:

 

 

  • Sono tassabili solo i redditi «realizzati in conseguenza della guerra»; e si presumono come tali, fino a prova contraria, quelli comunque verificatisi per aumenti di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi posteriormente al agosto 1914. Il che vuol dire che dove non si ebbero aumenti di produzione o di commercio od elevazione di prezzi non si deve presumere l’esistenza di un sovraprofitto di guerra. Chi produsse la stessa quantità di merce di prima e la vendette ai prezzi antichi non è soggetto, neppure per presunzione, ad imposta sul maggior guadagno eventualmente ottenuto.

 

 

Il legislatore non ha voluto cioè, neppure per presunzione, colpire i maggiori guadagni non dovuti alla guerra, bensì ad economie ed a migliore organizzazione della produzione. Inoltre, al contribuente è lecito dare la prova che l’aumento di produzione o l’elevazione dei prezzi, da cui conseguirono per lui maggiori profitti, non si deve attribuire alla guerra; ed in tal caso non dovrà pagare l’imposta. Ma siffatta prova è difficilissima, quasi impossibile a fornirsi, essendo quasi impossibile escludere in modo sicuro la guerra come fattore economico nel momento presente.

 

 

  • Finita la guerra ed esaurite le sue ultime ripercussioni, l’imposta sui sovraprofitti cesserà automaticamente di funzionare, poiché saranno cessati i «profitti di guerra». Questo è il maggior pregio di una imposta cosiffatta; poiché sarebbe deleterio che in pace e in tempi normali esistesse una imposta la quale colpisse con aliquote fantastiche, come sono quelle odierne, i «nuovi» o «maggiori» redditi. Il più urgente bisogno dell’Italia nel dopo guerra sarà appunto la produzione di nuovi e maggiori redditi. Dalla possibilità di soddisfare a questo bisogno dipenderà la salvezza dei paesi belligeranti e sovratutto di un paese non ricco e neppure agiato come l’Italia. Solo producendo di più, noi potremo fornire allo stato i mezzi di pagare gli interessi dei prestiti e delle pensioni di guerra. Tutta la politica economica e tributaria dovrà essere orientata verso la produzione di maggiori redditi. Epperciò, a parità di altre circostanze, una imposta la quale sovratassasse i nuovi redditi sarebbe nel dopo guerra suicida e criminosa. La parità di trattamento tributario è una gran molla di progresso economico; ma, volendo differenziare, sarebbe preferibile aggravare il peso tributario sui redditi vecchi ed esistenti, per spingere alla formazione di redditi nuovi meno aggravati dall’imposta. Il contribuente si sforza di lavorare quando sa di non essere taglieggiato sulla maggiore produzione: ma si arretra e si scoraggia quando dinanzi a lui, che vorrebbe produrre di più, si profila l’ombra di maggiori gravezze.
  • Il termine per le dichiarazioni dei maggiori redditi è stabilito entro il 5 marzo 1916 per i redditi realizzati dall’1 agosto 1914 al 31 dicembre 1915; entro il 15 febbraio 1917 per quelli realizzati nel 1916; entro il 15 febbraio 1918 per quelli del 1917 ed entro il 16 agosto 1918 per quelli realizzati nel primo semestre del 1918. Le società e gli enti tassati in base a bilancio dovranno fare le dichiarazioni entro 10 giorni dall’approvazione dei singoli bilanci. Le agenzie però avranno il diritto di rettificare le dichiarazioni fino al 30 giugno dell’anno successivo a quello nel quale si dovevano fare le dichiarazioni, anche quando già il reddito dichiarato fosse stato iscritto a ruolo. Il che vuol dire che se l’agenzia si persuade che la dichiarazione fatta entro il 5 marzo scorso per i sovraredditi di guerra del periodo 1 agosto 1914 a 31 dicembre 1915 è erronea, ha tempo fino al 30 giugno 1917, a fare la opportuna rettifica.
  • Risolvendo un dubbio insorto, il testo unico stabilisce che il ricorso del contribuente debba presentarsi alla commissione provinciale non solo per il sovraprofitto di guerra ma anche per il reddito ordinario dei nuovi contribuenti o di quelli i cui redditi fossero in contestazione. Si evita così l’inconveniente che il contribuente non ancora tassato od in contestazione debba o possa per il reddito ordinario ricorrere alla commissione comunale e poi alla provinciale e poi alla centrale per soli motivi di diritto, mentre per il reddito di guerra deve ricorrere subito alla provinciale e poi, per qualsiasi motivo, alla centrale. Sembrando illogico prescrivere due ordini differenti di giurisdizione amministrativa per due parti di un medesimo reddito, il testo unico ha unificato la procedura.

 

 

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