Il contenuto economico della lira dopo la riforma monetaria del 21 dicembre 1927
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1929
Il contenuto economico della lira dopo la riforma monetaria del 21 dicembre 1927
«La Riforma Sociale», gennaio-febbraio 1929, pp. 505-523
Saggi, La Riforma Sociale, Torino, parte I, 1933, pp. 93-113
1. – Corrono ancora, sebbene siano trascorsi due anni dal decreto-legge – detto comunemente di stabilizzazione, ha propriamente intitolato «per la cessazione del corso forzoso e la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d’Italia» – del 21 dicembre 1927, n. 2.325, equivoci o modi di dire manifestamente erronei intorno agli effetti di quel decreto ed al significato o contenuto della lira italiana attuale, sui quali non pare inopportuno brevemente intrattenersi. Si parla spesso di una «lira-oro» che sarebbe di diverso dalla lira italiana corrente, quasiché questa non fosse essa stessa una lira-oro. Si accenna a possibili «miglioramenti» della lira, quasiché il parlare di «miglioramenti» non facesse correre colla mente a possibili «peggioramenti» e quasiché il rapporto attuale del dollaro alla lira di 1 a 19 fosse qualcosa di «inferiore» o diverso dal rapporto antico di 1 a 5,18, che questo solo fosse il rapporto «buono» o «permanente» e quello di 1 a 19 fosse «un meno peggio provvisorio», al quale conviene adattarsi fino a quando non sia possibile ottenere di meglio.
Tutto ciò non ha senso dopo il 21 dicembre 1927. Ma poiché gli equivoci permangono qui si tenta rispondere alla domanda: quale è il significato economico da darsi alla parola lira italiana in conseguenza del decreto-legge citato e degli altri che lo integrarono? La risposta, ben si intende, è data entro i limiti precisi posti dalla detta legislazione; e non vuole essere una teoria generale né della moneta né della valuta; e neppure di quel che potrebbe essere la lira se il legislatore avesse adottato principi diversi da quelli che fece suoi. La risposta non è data da un giurista; ma invece è quella a cui uno studioso di economia arrivò tentando di interpretare i decreti fondamentali che oggi regolano la materia in Italia.
2. – Che cosa fu la lira italiana fino al decreto legge del 21 dicembre 1927?
Fino al 1876 essa fu un peso di grammi 0,290.322 di oro fino (grammi 0,32,858 d’oro a 900 millesimi) ovvero un peso di grammi 4,5 d’argento fino (grammi 5 d’argento a 900 millesimi). Era il periodo del bimetallismo latino. Sospesa nel 1876 la coniazione delle monete d’argento a 900 millesimi, la lira rimase unicamente uguale a o, meglio, fu un peso di gr. 0,290.322 d’oro fino e tale rimase fino al 21 dicembre 1927.
Però per la maggior parte del tempo intercorso fra la legge fondamentale in materia del 24 agosto 1862, n. 788, e il 21 dicembre 1927 l’equivalenza fra la lira e le dette quantità d’oro e d’argento ovvero di solo oro rimase «in potenza» a causa della proclamazione del corso forzoso avvenuta per il decreto Scialoja dell’1 maggio 1866, corso forzoso, cessato sì il 12 aprile 1886, ma ristabilito sostanzialmente[1] il 21 febbraio 1895. La lira non fu più equivalente a o la stessa cosa di grammi 0,290.322 d’oro fino; ma oscillò sul mercato a seconda della relazione fra la quantità offerta di oro o di equivalenti di oro e quella domandata di essi da parte dei detentori di lire-carta. Accadde che, in un momento dato, per avere una lira bastasse dare meno di un sesto dei detti grammi 0,290.322 d’oro fino, il che nel linguaggio ordinario si espresse dicendo che l’aggio o cambio era salito a 600. Nel periodo del corso forzoso invalse perciò ragionevolmente l’idea che ci fossero due lire: quella detta lira-oro uguale a grammi 0,290.322 d’oro fino e quella della lira-carta o semplicemente lira equivalente, a seconda delle condizioni del mercato, a nove decimi, una metà, un terzo, un sesto di detto peso.
3. – Il decreto del 21 dicembre 1927 significa che la lira ritorna ad essere una sola. Non esiste più la doppia figura della lira-oro e della lira-carta. La lira è oggi di nuovo, come ai tempi iniziali della legge del 1862 modificata dal provvedimento di sospensione della coniazione delle monete d’argento, un peso d’oro fino. La differenza sta unicamente in ciò che detto peso invece di essere l’antico di gr. 0,290.322 è l’altro di gr. 0,07.919.113.
La lira antica di grammi 0,290.322 non esiste più, essendo divenuta un dato storico; relativo ad un periodo passato. Può avere importanza per regolare rapporti giuridici sorti in passato, o per esprimere valori del tempo passato. A tali fini la diremo, ad esempio, lira-oro antica; ma solo a scopo di chiarezza e non già per contrapporla, come un dato od un’entità attuale, alla lira presente. La quale è essa medesima una lira-oro, di gr. 0,07.919.113, la sola lira-oro o, più semplicemente, la sola lira oggi esistente o corrente. Potremmo anche, se vogliamo, chiamare lira-oro di conto, quella antica, ad indicare che si tratta di una moneta di riferimento, non corrente, alla quale può essere opportuno paragonare le monete correnti a scopi storici-giuridici.
Non vale, a negare alla lira italiana attuale qualità di lira-oro od a metterla su un piede diverso dalla lira-oro antica, notare che il biglietto di banca da 1 lira (o, più concretamente, quello da 100 lire) non è, per obbligo assoluto, convertibile in grammi 0,07.919.113 (o rispettivamente in grammi 7,919113) d’oro fino[2], avendo la Banca d’Italia facoltà di convertire i propri biglietti in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. Così ordinando, il decreto del 21 dicembre 1927 seguì l’ammaestramento della moderna scienza e pratica monetaria, la quale dichiara inutile ed inutilmente e costoso il corso effettivo delle monete d’oro nell’interno d’ogni paese e lo vuole riservato ai pagamenti internazionali. Non esiste invero alcuna differenza sostanziale fra la convertibilità in monete d’oro, o in verghe d’oro, e quella in divise permutabili in oro. Criterio di preferenza è la comodità del pubblico. E questa è ottimamente conseguita, anzi nel migliore dei modi conseguita, quando ad esso diamo per le contrattazioni interne biglietti a corso legale, ma per le contrattazioni estere i biglietti medesimi sono permutabili, a cambio fisso, in divise alla loro volta permutabili in oro nei paesi esteri.
4. – Dimostrato così che la lira italiana attuale, quale ordinata dal decreto-legge del 21 dicembre 1927, è una lira-oro, anzi l’unica lira-oro che sia una entità o fatto attualmente esistente, l’immaginare o l’anticipare possibilità di miglioramenti come di peggioramenti della lira è, nell’ambito della legge vigente, logicamente un nonsenso.
Che il legislatore italiano sia libero di emanare in futuro nuove leggi anche in materia monetaria non v’è dubbio. Non si può certamente escludere che una legge nuova possa variare il tipo della lira dichiarandola uguale a un peso superiore od inferiore a grammi 0,007919113 d’oro fino, per la nota ragione che la sovranità del legislatore futuro non può essere limitata dalla volontà del legislatore presente. Nessuno può escludere che fra cent’anni un altro cataclisma storico, uguale per grandiosità alla guerra ultima, imponga nuovi provvedimenti monetari. Siffatta eventualità tuttavia posta al difuori dei limiti di interpretazione della legge vigente che sono anche i limiti della presente nota. Noi potremmo ed anzi dovremmo fare astrazione dalla legge vigente nel solo caso in cui essa fosse, come accadde per taluni provvedimenti economici del tempo di guerra, manifestamente assurda e di impossibile attuazione. Il che, altrettanto manifestamente, non è. Anzi è chiaro che la attuazione del decreto-legge 21 dicembre 1927 fu non solo possibile sino ad oggi, ma è possibilissima ed ovvia per l’avvenire.
5. – In virtù del combinato disposto del decreto-legge del 21 dicembre 1927, n. 2.325 e dei conseguenti due decreti 26 febbraio 1928, n. 252 e n. 253, la Banca d’Italia provvede invero automaticamente a mantenere la fissità del rapporto fra il biglietto e l’oro (1 lira-carta uguale a grammi 0,07.919.113 d’oro fino) col noto meccanismo dimostrato valido dalla esperienza secolare durata dal 1815 al 1914.
Se i cambi peggiorano e la lira si svaluta, la Banca d’Italia consegna, al rapporto legale fisso, divise estere[3] contro biglietti. Questi rientrano nelle casse della Banca; quindi scema la massa di biglietti circolante all’interno, aumenta il pregio unitario dei biglietti ed il cambio migliora sino alla parità desiderata.
Se i cambi migliorano e la lira si rivaluta oltre il punto inferiore dell’oro, se per esempio basti dare grammi 0,077.587.954 per avere una lira[4], la Banca si mette a vendere biglietti contro oro e, praticamente, consegna, 18,90 lire-carta a chi le porta un dollaro in divise. Se il dollaro sul mercato ribassato così da equivalere solo a 18,70 lire, tutti si affrettano a portare dollari per ottenere 18,90 lire. Cresce perciò la massa dei biglietti circolante all’interno, ne scema il pregio unitario ed il cambio rialza nuovamente al livello desiderato 18,90 ovvero 19.
La Banca d’Italia deve impedire al cambio di peggiorare al disopra o di migliorare al disotto dei cosidetti punti dell’oro, che sono lievi scarti di 10 centesimi in più od in meno della parità delle 19 lire per dollaro[5]. È obbligata a non lasciare peggiorare il cambio al disopra di 19,10 perché la legge le fa esplicito obbligo di convertire i biglietti in oro al rapporto 1 dollaro = 19 lire ovvero in divise estere al corso del cambio, purché non superiore al limite del punto dell’oro per l’esportazione fissato in lire 19,10 per dollaro. Chi vorrà mai pagare il dollaro con 19,11 lire, quando la Banca d’Italia è obbligata a fornirlo a 19,10?
La stessa Banca è obbligata d’altro canto a non permettere il miglioramento del cambio al disotto di 18,90 lire per dollaro; perché l’art. 3 del decreto 26 febbraio 1928, n. 252, le ordina «di provvedere col governo della circolazione mediante acquisti e vendite di oro e mediante interventi sul mercato delle divise, a che le oscillazioni del cambio della valuta italiana nei confronti delle divise su paesi esteri, coi quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro, si mantengano entro i limiti di 19,10 lire per dollaro all’esportazione e 18,90 lire per l’importazione». Se il dollaro scendesse a 18,70 lire, la Banca sarebbe dunque obbligata, come fu detto sopra, a stampare nuovi biglietti ed a consegnarli, a chi recasse dollari – divise, nel rapporto di 18,90 a 1. Ossia sarebbe obbligata a fare deprezzare nuovamente la lira sinché essa ritorni al rapporto normale: 19 lire contro 1 dollaro, con un massimo valore di 18,90 contro 1.
6. – Potrebbe obbiettarsi che il comando fatto alla Banca d’Italia di dare oro contro biglietti e biglietti contro oro allo scopo di mantenere fisso il cambio al punto voluto dal legislatore può agevolmente essere osservato, per quanto ha tratto ad impedire un eventuale miglioramento del cambio. Se il cambio del dollaro migliora a 18,70, la Banca evidentemente arbitra di stampare biglietti e venderli contro divise-dollari. Se il rapporto osservato in tale vendita di biglietti (18,90 contro 1) è più favorevole al compratore di quello corrente sul mercato (18,70 contro 1), i biglietti troveranno immediatamente prenditori: la circolazione gonfierà ed il cambio ritornerà al livello legale. La condizione a ciò necessaria – stampare biglietti – non è costosa, e puramente potestatica e la Banca, avendone l’obbligo, non mancherà di attuarla.
Ben diversamente, si osserva, stanno le cose quanto ad impedire un eventuale peggioramento. Se il cambio del dollaro peggiora o tende a peggiorare a 19,20 la Banca è costretta, se vuole farlo ritornare o mantenerlo a 19,10, a vendere, ossia a dare divise estere contro biglietti. Dai e ridai, a furia di dare divise estere la Banca finirà di rimanere sprovveduta. Quando dal massimo toccato il 31 marzo 1928 con 12.516,1 milioni di lire la riserva della Banca d’Italia a poco a poco scendeva sino a toccare un minimo di 10.004,9 milioni di lire il 30 aprile 1929, non pochi si chiedevano ansiosi: e se continua a scemare così, la riserva non si svuoterà del tutto? Come farà, a riserva sfumata, la Banca a mantenere la lira alla pari di legge? Ben prima di giungere sino allo svuotamento, la previsione di esso non produrrà l’effetto psicologico di una tendenza al deprezzamento della lira?
Chi ragionava così, dimenticava che il dare divise estere è una faccia del problema e che l’altra faccia del problema è il ricevere biglietti in contro partita. La Banca, non «regala» divise a chi le vuole, ma le consegna unicamente in cambio di biglietti. Dunque i biglietti rimasti in circolazione scemano anch’essi, contemporaneamente allo scemare delle divise estere detenute dalla Banca. Lo scemare della massa dei biglietti circolanti ne cresce il pregio unitario; il che è sinonimo di diminuzione dai prezzi delle merci e dei servigi interni. Ma se scemano i prezzi interni, l’importazione di merci dall’estero tende a scemare, perché è minore il vantaggio di importare merci dall’estero, dove sono relativamente più apprezzate, allo interno dove sono relativamente più a buon mercato. D’altro canto, per la stessa causa tende a crescere la esportazione di merci nazionali all’estero, perché si esporta vieppiù da un paese a prezzi relativamente bassi verso i paesi esteri dove i prezzi sono relativamente alti. Se prima esisteva un certo sbilancio commerciale e questo faceva si che gli esportatori, non trovando abbastanza divise da acquistare sul mercato, ne chiedessero alla Banca d’Italia al cambio di legge; in seguito lo sbilancio commerciale scemerà e questa diminuzione farà si che, ove si tenga conto delle altre partite del dare e dell’avere internazionale, le divise offerte al rapporto di legge saranno superiori a quelle richieste, sicché il supero ritornerà alla Banca. In regime di piena convertibilità dei biglietti in oro o in divise oro, è dunque impossibile che una Banca di emissione rimanga priva di riserva aurea. Può la riserva scemare, ma non oltre un certo segno. Quando i prezzi interni siano in equilibrio con i prezzi esteri, la bilancia del dare e dell’avere internazionale deve anch’essa trovarsi in equilibrio e deve cessare perciò il movimento di fuoriuscita dell’oro e delle divise auree. I dar via divise auree, che è l’obbligo della Banca, è, perciò, il «rimedio infallibile contro il pericolo di doverle dare via tutte»; poiché se si devono dare si ritirano i biglietti; e il ritiro dei biglietti ne cresce il pregio unitario e scema il prezzo delle merci, con quel che segue a proposito del ristabilimento della bilancia internazionale del dare e dell’avere.
Conformemente allo schema teorico sopra delineato[6], la riserva in oro e in divise auree della Banca d’Italia dal minimo sovradetto di 10.004,9 milioni di lire toccato il 30 aprile 1929 è ritornato a crescere adagio adagio, arrivando a 10.376,6 il 31 ottobre 1929. Non si può certamente affermare con assoluta sicurezza che la diminuzione prima e l’incremento poi delle riserve italiane siano la riprova della verità teorica dianzi enunciata. I fatti economici contingenti sono quasi sempre inspiegabili teoricamente, tanti sono i fattori i quali possono avere influito sulla loro verificazione. Sta ad ogni modo che la vicenda dei fatti fu conforme alla previsione teorica, la quale dice non potere, in condizioni normali di cambio a vista dei biglietti in oro o in divise auree, la riserva metallica ridursi a zero e potere la Banca di emissione indefinitamente dar via divise allo scopo di mantenere la parità dei cambi.
7. – Dalle verità discorse appare che il legislatore italiano col provvedimento del 21 dicembre 1927 volle che la lira italiana, invariata nel nome e nel potere liberatorio, riacquistasse, dopo la lunga parentesi di corso forzoso, un preciso contenuto aureo, nuovo e diverso da quello antico. Nella contesa fra rivalutatori e svalutatori il legislatore, pur non misconoscendo le gravi ragioni rispettivamente addotte, ha dato un giudizio sul punto di equilibrio fra i contrastanti interessi, fra gli opposti vantaggi da raggiungere e danni da evitare ed ha concluso che quel punto di equilibrio stesse nel rapporto 1 lira = grammi 0,07.919.113 d’oro fino ovvero 19 lire = 1 dollaro. Sulle aspirazioni di taluni industriali e debitori ad un rapporto più basso (per la lira), ad esempio 25 lire ad un dollaro, e di taluni creditori e redditieri fissi ad un rapporto più alto, ad es. 15 lire ad un dollaro, il decreto-legge 21 dicembre ha messo una pietra sepolcrale. Oggi sarebbe, per virtù di legge, privo di significato dire «migliore» di quello attuale il rapporto antico 5,18 ad un dollaro o «peggiore» uno dei rapporti, 30 ad 1, veriticatosi nel dopo guerra. Gli aggettivi «migliore» o peggiore sono privi di contenuto sostanziale. Il vantaggio del paese è, per dichiarazione legislativa, uno solo: il mantenimento del rapporto legale di 19 lire ad 1 dollaro. La moneta non è buona quando «migliora»; essa è buona se e finché rimane fissa al rapporto di legge. Uno scarto dei cambi al di là dei limiti dei punti dell’oro è dannoso, qualunque sia il senso dello scarto. Tale appare anche all’occhio più volgare se il senso è quello della svalutazione della lira; ma tale sarebbe anche se il senso fosse quello del cosidetto miglioramento, perché ciò contrasterebbe con l’unico bene auspicabile da una buona moneta e cioè la stabilità, la costanza, la prevedibilità dei rapporti monetari.
Troppo poco tempo è trascorso tuttavia dagli anni dell’ante guerra in cui davansi 5,18 lire contro un dollaro, perché nel subcosciente degli uomini il ricordo di quegli anni, considerati monetariamente felici, non faccia ritenere che, in fin dei conti, pur sarebbe un vantaggio per il paese se la lira italiana fosse valutata in oro al di là del punto inferiore dell’oro. Nel discorrere comune, un «miglioramento» del cambio che lo portasse al disotto di 18,90 lire per dollaro o di 92,46 lire per sterlina o di 3,67 per franco svizzero o al disopra di grammi 0,07.919.113 d’oro fino per lira costituirebbe per l’Italia, per la lira italiana e per la economia nazionale un vantaggio fin troppo «evidente» per richiedere una dimostrazione, ed un danno altrettanto «evidente» per la moneta straniera considerata.
Il decreto-legge 21 dicembre 1927 ha posto un’altra pietra sepolcrale sull’uso di tutto questo gergo incomprensibile di vantaggi e danni, dal quale risulterebbe che una eventuale svalutazione del dollaro, o della sterlina o del franco svizzero costituirebbe un vantaggio per la lira italiana. Che la svalutazione della moneta sia un danno per il paese che ne è vittima, sì; nonostante tutto il gridare che si fece nel dopoguerra intorno alla colossale speculazione la quale sarebbe stata artatamente e volutamente condotta dalla Germania per mettere, con la svalutazione del marco, a taglia i paesi vincitori. Ma che la svalutazione di una moneta sia vantaggiosa alle altre monete che con quella si cambiano, no. Nelle faccende monetarie, nessun paese può rallegrarsi dal malanno altrui, e tutti devono preoccuparsi grandemente ella conservazione della altrui stabilità monetaria, perché anche da questa dipende la propria stabilita. In un mondo di monete impazzite è difficile ad una di esse di mantenersi sana. Può darsi che dalla svalutazione di una moneta straniera e finché questa dura, qualche nazionale tragga individuale vantaggio, acquistando sottoprezzo qualche partita di merce prodotta in quel paese. Ma il vantaggio è di gran lunga superato dal danno che alla propria nazione proviene dalla altrui instabilità monetaria. Se la Svizzera, e si cita questo esempio, sebbene di fatto assurdo, solo perché il franco svizzero non è ancora legalmente stabilizzato, vedesse precipitare la sua moneta e noi potessimo acquistare 100 franchi svizzeri con 300, 200 e forse 100 lire italiane invece che con le attuali costanti 367 lire, il vantaggio nostro quale potrebbe essere? Non quello, puramente nominale, di mutare il rapporto fra le due monete, ma quello sostanziale di dare minore massa di merci nostre per avere una maggior massa di merci svizzere. Qua e là, in casi singoli e per un po’ di tempo, ciò potrà accadere. Ma non può accadere su vasta scala, perché un paese a moneta calante è un paese con cui non si possono fare importanti e seguitate contrattazioni, è un paese a scarsa e decrescente capacità d’acquisto. Quando la moneta estera abbia finito di cadere e si sia stabilizzata ad un nuovo livello, questo non è né più né meno favorevole a noi di quello che fosse il vecchio livello. Condizione necessaria per la prosperità dei traffici è la stabilità del rapporto fra le monete correnti nei diversi paesi. Scarso sarebbe il risultato di aver fissato il rapporto della lira con l’oro, se dal canto loro la maggior parte delle monete estere continuassero a ballare la sarabanda dei cambi oscillanti. Noi non vendiamo merci per avere oro, ma per avere altre merci o pagare debiti o compiere altre operazioni utili. Condizione necessaria per comprare e vendere senza rischi inutili e dannosi è perciò là stabilità del rapporto con l’oro non solo della lira, ma anche delle altre monete. Fu dimostrato sopra che la stabilità del rapporto della lira con l’oro si deve ritenere legalmente raggiunta in modo definitivo perché esiste la convertibilità del biglietto in oro. Perciò la medesima stabilità si deve ritenere esistente in tutti i paesi in cui si sia provveduto ad analoga convertibilità. Perciò, ancora, prevedere un «miglioramento» della lira in confronto a monete estere anch’esse stabilizzate, vuol dire – astrazione fatta da avvenimenti catastrofici o da male politiche monetarie, da cui si deve prescindere-supporre che il principio della convertibilità in oro, su cui tutte le stabilizzazioni sono fondate, non operi in fatto. Ma se non operasse in un luogo perché dovrebbe operare in un altro? Dovremmo forse rassegnarci a ritenere il caos monetario inevitabile, quando l’esperienza del secolo anteriore al 1914 ce lo dimostra evitabilissimo? Le quali osservazioni sono tanto ovvie, che la scienza monetaria non se ne occupa più, e parte da esse per conquiste più alte e discussioni assai più sottili e profonde. Ma forse non è un perditempo, ritornarci sopra di tempo in tempo, perché sempre riaffiorano gli elementari equivoci ed errori che sono da essa chiariti.
8. – La lettura del decreto fondamentale e di quelli accessori persuade che la stabilità di un certo numero di monete estere è condizione essenziale, nel pensiero del nostro legislatore, della stabilità della lira. Se il legislatore nostro invero avesse concepito la lira come una moneta a sé stante, sarebbe ritornato al metodo tradizionale imperniato: 1) su una moneta d’oro effettivamente circolante; 2) su biglietti di banca convertibili a vista ed al portatore presso tutte le sedi della Banca d’emissione in monete d’oro dello stesso valore nominale. Nulla avrebbe importato che il dollaro o la sterlina fossero o non fossero dal canto loro convertibili in monete d’oro. Con un severo governo della circolazione la Banca avrebbe dovuto essere sempre in grado di convertire a vista i suoi biglietti in monete d’oro.
Per ottime ragioni, di cui principalissima quella, su cui si ritornerà fra breve della persuasione che il sistema, così isolato, forse non sarebbe stato stabile, si adottò in Italia un altro sistema, il quale ha le seguenti caratteristiche:
- lira-oro – o il suo multiplo da 100 lire – non è coniata e nulla è detto nei decreti che ne faccia prevedere la coniazione su scala abbastanza vasta da servire per la effettiva circolazione;
- la moneta circolante con pieno potere liberatorio è il biglietto della Banca d’Italia;
- il biglietto non è permutabile in moneta d’oro presso tutte le sedi della Banca, ma in verghe d’oro fino esclusivamente presso la sua sede centrale di Roma;
- il cambio non si fa per qualunque quantità di biglietti; occorrendo presentare, al ragguaglio di lire 100 per gr. 7.919.113, lire 63.138,38 per avere in cambio una verga d’oro fino del peso di Kg. 5;
- la Banca d’Italia ha facoltà di convertire i biglietti presentati al cambio, invece che in verghe d’oro fino, in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro. In tal caso la conversione verrà fatta, con le discipline già esaminate ed ordinate allo scopo di conseguire la fissità entro limiti assai ristretti del corso dei cambi, in guisa da osservare indirettamente lo stesso rapporto fra biglietti ed oro che si osserverebbe col cambio diretto.
Il legislatore ha messo in prima linea l’obbligo della conversione in verghe d’oro e in seconda linea ha attribuito alla Banca la facoltà della conversione in divise auree a corso fisso; perché un sistema monetario non può essere fondato, almeno nello stadio attuale delle conoscenze e delle abitudini monetarie, se non su qualcosa di materiale, come un peso d’oro. Ma, poiché il cambio si farebbe in verghe d’oro e le verghe d’oro non circolano materialmente di mano in mano, il sistema non è evidentemente ordinato allo scopo di procacciare monete d’oro utili alla circolazione interna. A questo servono ottimamente i biglietti di banca. Il cambio in oro è ordinato all’intento di provvedere a chi ne abbia d’uopo una merce, le verghe d’oro, utili per fare pagamenti all’estero. E poiché questi non si fanno, a norma delle modalità tecniche generalmente in uso, per somme piccole, si ordinò che il cambio avvenga per unità rilevanti, superiori a 63 mila lire, così da potere consegnare verghe del peso minimo di chilogrammi. E siccome, ancora, i pagamenti interni e più quelli internazionali si fanno meglio e con economia di denaro con scambio di assegni bancari o divise, risulta che gli importatori, mossi dalla propria comodità, non chiederanno alla Banca verghe d’oro, ma divise estere convertibili in oro, sicché praticamente l’unica maniera di cambio osservata è quella in divise auree.
9. – Il sistema così costruito può essere spiegato, oltrecché con quello della comodità dei negozianti, con due ragioni:
- l’una temporanea, ed è l’opportunità di passare, se pur mai si giudicherà opportuno di passare, solo gradatamente dal sistema del biglietto a corso forzoso a quello della circolazione interna in monete d’oro effettivo e biglietti convertibili in monete d’oro. Anche la Francia, la quale pur dicesi aspiri al ritorno alla circolazione effettiva aurea, arretrò dinnanzi al gran passo, che si temé avrebbe richiesto il possesso di troppe smisurate riserve auree e si acconciò provvisoriamente al metodo intermedio della circolazione interna cartacea e del cambio aureo per i pagamenti internazionali. Il sistema del decreto – legge 21 dicembre 1927 non esclude che un giorno si possa ritornare alla circolazione effettiva aurea;
- ma si attiene prudentemente e saggiamente al cambio in divise auree; consigliato a ciò da un’altra ragione d’indole forse permanente; ed è la possibilità che nella maggior parte dei paesi facenti parte del complesso del mondo economico non si abbia più a ritornare al sistema classico della circolazione effettiva interna delle monete d’oro e del cambio a vista dei biglietti in monete d’oro. Sta di fatto che, legalmente, nella maggior parte dei paesi ritornati all’oro, consuetudinariamente in altri pochi, la circolazione aurea effettiva è scomparsa. Sono sorte sull’orizzonte economico mondiale nuvole minacciose per l’avvenire dell’oro come moneta effettiva corrente. Si dubita che se davvero i popoli volessero di nuovo usare l’oro nelle contrattazioni quotidiane, d’oro ce ne sarebbe così poco da produrre qualcosa come un terremoto monetario, con ribassi spaventevoli di prezzi e sconvolgimenti catastrofici di industrie e di lavoro. Sono guardati con sospetto e con irritazione quei popoli, come l’indiano e il cinese, i quali pare abbiano la mania di possedere, di palpare l’argento e l’oro, oggi più l’oro dell’argento e lo infossano o se adornano. Le Banche di emissione fanno a gara tesaurizzare l’oro, a chiuderlo sotto chiavistello nelle loro cantine, e lo fanno girare in effigie, sotto forma di biglietti di banca. Si crea una Banca internazionale, di cui i compiti sono molti, ma di cui uno potrebbe anche essere quello di regolare la materia, che va diventando spinosissima, della circolazione monetaria.
Un tempo, i sistemi monetari erano semplici: oro circolante e biglietti convertibili in oro. Ogni paese badava a sé e non si occupava delle faccende altrui. Oggi non più. L’oro è divenuto una specie di mito, destinato a mantenere la fiducia nella convertibilità del biglietto. Nell’aspettativa di accordi monetari internazionali, da cui siano ugualmente tutelati i paesi grossi, i medi ed i piccoli, i forti ed i deboli, tutti i paesi frattanto si adattano ad una specie di convivenza di fatto, che rende la vita di ognuno possibile. La caratteristica dominante del momento presente è questa: che ogni paese si sforza di garantire la convertibilità del proprio biglietto in oro, ma nel tempo stesso suppone che altrettanto facciano gli altri paesi. Se un numero sufficiente di «altri» paesi non facesse altrettanto, neppure l’«uno» si azzarderebbe a dichiarare per il primo convertibile il proprio biglietto. Il mondo economico attuale regge alla prova di un edificio maestoso di credito, di industria, di lavoro costruito su una esilissima base di oro effettivo, perché in Italia si sa che la lira è convertibile in divise-dollari, divise-sterline, divise-marchi, divise-franchi, ecc., ecc. e alla loro volta in Inghilterra si sa che la sterlina è convertibile in divise-dollari, divise-lire, divise-marchi, divise-franchi, ecc., ecc.; e così all’infinito. La piccola massa d’oro esistente nel mondo che, se dovesse effettivamente circolare nei diversi paesi, non basterebbe di gran lunga alla bisogna, senza un tracollo rovinoso di prezzi al disotto del livello mondiale attuale – livello che è quello che è ed è il frutto del meccanismo di credito che si è venuto creando, e noi non lo possiamo mutare d’un colpo – basta al suo compito se e perché non circola, perché è tenuto in riserva dalle Banche di emissione come massa di manovra per la continua quotidiana incessante battaglia per la stabilità dei cambi. In queste condizioni, che sono quelle in cui il mondo moderno vive e dalle quali non si può fare astrazione, la stabilità della lira suppone la stabilità del dollaro e, inversamente, la stabilità del dollaro suppone la stabilità della lira; ed altrettanto dicasi della lira e della sterlina, della lira e del marco, della lira e del franco, e di tutte esse monete reciprocamente. Se ciò sia un bene o un male, è arduo indagare, e ad una indagine compiuta farebbero ora probabilmente difetto definizioni, premesse e strumenti di ragionamento. Basti constatare il fatto. Perciò si può concludere che il legislatore italiano, pur non pregiudicando l’avvenire, pur non tagliandosi la via a nuovi sviluppi monetari che apparissero convenienti, riconobbe il fatto della odierna forzosa solidarietà internazionale fra monete sane, quando costruì il suo sistema imperniandolo sostanzialmente sulla convertibilità del biglietto della Banca d’Italia «in divise su paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro». Non si vuole qui nulla affermare rispetto alla portata «giuridica» della «facoltà» concessa alla banca di emissione. Qui si afferma unicamente che tale facoltà costituisce la chiave di volta del sistema quale oggi esiste e quale fu concepito dal legislatore italiano. Il sistema non potrebbe funzionare se, contemporaneamente alla lira convertibile in oro, non esistessero divise estere anch’esse medesimamente convertibili in oro. La convertibilità in oro ha cessato, in Italia ed altrove, di essere l’unica condizione necessaria per il buon funzionamento del meccanismo monetario. Essa è valida per un paese quando esista un gruppo di paesi in cui essa è ugualmente valida.
10. – Quali sono le monete, nelle quali possono essere stilate le divise che la Banca d’Italia ha facoltà di dare in cambio dei propri biglietti? Il decreto 26 febbraio 1928, n. 253, ricorda soltanto il dollaro nordamericano e in rapporto al dollaro stabilisce i limiti dei punti dell’oro al disopra ed al disotto della parità aurea. Il dollaro deve questo privilegio onorifico alla circostanza che soltanto esso, durante la tormenta della guerra ultima, rimase liberamente convertibile in oro, sebbene non paia che la convertibilità sia stata perfetta anche ai fini dell’esportazione dell’oro all’estero. Dalla circostanza storica, ora menzionata, si deduce che se vi è moneta la quale abbia probabilità di continuare ad essere convertibile in oro anche attraverso e nonostante conflagrazioni e rivolgimenti grandiosi quella è il dollaro nord-americano. Epperciò la convertibilità della lira italiana in quella moneta, al saggio fisso di 19 lire contro 1 dollaro, con uno scarto massimo di 10 centesimi in ognuno dei due sensi, assicura alla lira la massima pensabile stabilità.
Si badi però che questa sarebbe soltanto una stabilità dimostrata vera dalla storia passata, non una stabilità legale e certa. Epperciò, il legislatore italiano ben si è guardato dall’assumere espressamente il dollaro come termine di paragone nel decreto-legge fondamentale del 21 dicembre 1927, n. 2.325 e neppure nel R. decreto 26 febbraio 1928, n. 252, che detta norme generali per la conversione dei biglietti e lo menziona soltanto nell’ultimo decreto dello stesso 25 febbraio, n. 253, nel quale si dà esecuzione alla norma posta dagli altri decreti, che imponeva la determinazione dei punti dell’oro. E questi si fissano per l’appunto in rapporto al dollaro, essendo sembrato che in quel momento il dollaro fosse la moneta stabile per eccellenza. Nulla vieta che, mutando le condizioni di fatto, possa mutare la modalità di semplice esecuzione della norma ed assumersi, invece che il dollaro, altra moneta come termine per la fissazione dei limiti dei punti dell’oro.
11. – La caratteristica sostanziale a cui, secondo la nostra legge interna, una moneta estera deve soddisfare perché la lira possa essere convertibile in divise stilate in quella moneta non è di chiamarsi dollaro, lira sterlina, marco o franco o belga. Si è di essere la moneta «di un paese nel quale sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro». S’intende che non deve trattarsi di moneta divisionaria, ma di moneta a corso legale avente pieno potere liberatorio. Ove esista la convertibilità del biglietto di banca in oro, quella moneta è parificata dal nostro legislatore all’oro, è considerata stabile alla pari della lira, e questa è fatta convertibile in quella.
L’elenco delle monete capaci di soddisfare alla condizione posta non è tassativo; anzi, nessun elenco ufficiale esiste in materia. Tutte le monete le quali di tempo in tempo vengono a soddisfare alla condizione della convertibilità possono essere iscritte dalla Banca d’Italia nell’elenco. È probabile ed augurabile che l’elenco delle monete stabili per definizione della nostra legge interna finisca in un non lungo volgere di tempo per comprendere le monete di tutti i paesi economicamente importanti del mondo. Sono monete stabili fin d’ora il marco tedesco, il peso argentino lo scellino austriaco, il belga, il dollaro nord-americano, il franco francese, il fiorino olandese, la lira sterlina britannica, ecc., ecc. Tutte queste sono monete di cui il legislatore italiano riconobbe implicitamente la stabilità, alla pari con la nostra moneta, quando attribuì alla Banca d’Italia il diritto di cambiare la lira in esse ad un saggio fisso. Non ha importanza il fatto che nel citato decreto n. 253 il saggio di cambio ed i limiti della sua variazione siano fissati solo in rapporto al dollaro nord-americano. Fissato per quello, esso è implicitamente fissato anche per le altre monete ammissibili nell’elenco. Il rispettivo peso in oro fino determina i rapporti rispettivi. Se noi sappiamo che 19 lire italiane si cambiano con 1 dollaro, sappiamo per conseguenza che noi diamo 92,46 lire in cambio di 1 lira sterlina, 4,52 in cambio di 1 marco, 2,64 in cambio di 1 belga, 0,74 in cambio di 1 franco francese, 7,63 in cambio di 1 fiorino olandese, ecc., ecc. I corsi dei cambi fissano alla loro volta i limiti estremi delle variazioni attorno a queste cifre fisse, tenuto conto del punto a cui si e fissato il cambio della lira sul dollaro. Se la Banca d’Italia vende, ad es., lire contro dollari a 19,10, e se, contemporaneamente il corso del cambio del dollaro contro la sterlina è 4,87, il cambio della lira contro la sterlina resta determinato a 93,01. Potranno esservi temporanee lievi deviazioni da siffatto corso; ma sono presto eliminate dagli arbitraggi.
12. – Se queste soltanto sono le monete considerate stabili secondo la nostra legge interna, sarebbe tuttavia erroneo ritenere che queste soltanto siano le monete economicamente stabili. Tutte le monete nel dopoguerra prima di acquistare la stabilità legale, dovettero conquistare la stabilità di fatto. A poco a poco, il numero delle monete instabili diminuisce, riducendosi così il campo entro il quale possono verificarsi i cosidetti «guadagni» o «perdite» delle monete buone o stabili in confronto a quelle instabili. Il tael cinese, la peseta spagnuola, lo yen giapponese, il peso uruguayano e quello messicano, la lira turca sono, si può dire, gli unici rappresentanti dell’agitato periodo bellico; con variazioni tuttavia di lieve importanza rispetto a quelle caratteristiche d’allora. Vi sono talune monete infine, di cui la stabilizzazione non è stata peranco legalmente pronunciata unicamente per un certo qual eccesso di prudenza da parte dei locali dirigenti la finanza e l’Istituto di emissione. Tipico il franco svizzero, rispetto a cui il decreto federale del 3 agosto 1914, il quale ne consacrava il corso forzoso, non è ancora stato revocato. La storia del franco svizzero dopo il 1914 si può distinguere in due periodi, l’uno anteriore e l’altro posteriore al 1925. Durante il primo periodo una qualche oscillazione si verificò, fra i seguenti estremi, in confronto al dollaro nord-americano (parità fr. 5,1.826 = 1 dollaro):
Anni | Corso più alto | Corso più basso |
1914 | 5,24 | 5,05 |
1915 | 5,50 | 5,23 |
1916 | 5,36 | 4,88 |
1917 | 5,16 | 4,30 |
1918 | 5,03 | 3,91 |
1919 | 5,72 | 4,80 |
1920 | 6,60 | 5,46 |
1921 | 6,58 | 5,11 |
1922 | 5,37 | 5,09 |
1923 | 5,83 | 5,27 |
1924 | 5,80 | 5,13 |
Il deprezzamento massimo fu toccato nel 1920 quando fu necessario dare 6,60 franchi svizzeri contro 1 dollaro. Ma nel 1920 le monete europee andarono alla deriva ed il dollaro faceva in media un premio del 33 % persino sulla lira sterlina, del 289,8 % sulla lira italiana, del ]750 % sul franco francese. In quell’anno, che fu l’epoca del massimo deprezzamento del franco svizzero, il dollaro fece in media appena il 14,1 % di premio su di esso, minimo premio tra le valute europee, dopo di esso venendo il fiorino olandese col 16,8 per cento. Prima, durante la guerra, il franco svizzero aveva avuto un contegno brillantissimo, giungendo nel 1918 persino ad un corso minimo di 3,91, il che significa che si dovevano dare appena 3,91 franchi svizzeri in cambio di un dollaro, equivalente, e nel suo paese di fatto anche allora permutabile, a 5,18 franchi-oro. Che una moneta di carta a corso forzoso faccia premio sull’oro non è fatto nuovo e lo vedemmo in Italia intorno al 1906, sebbene in proporzioni minori ed è fatto atto a mettere in luce la inanità di quei discorsi che attribuiscono alla mancanza di materie prime, al difetto di accesso al mare, al protezionismo estero qualunque malanno capiti ad un paese. Ecco un paese privo di materie prime in modo assoluto, privo di porti, chiuso, durante la guerra, contro le libere importazioni, il quale è afflitto (dicesi «afflitto» perché gli svizzeri con buona ragione se ne lamentavano) da un cambio così stranamente «favorevole». A partire dal 1925, il franco svizzero non subisce più alcuna oscillazione. Il Bollettino statistico della Società delle Nazioni, fatta uguale a 100 la parità col dollaro, che il bollettino medesimo, come tutti i documenti ufficiali dei vari paesi, assume a moneta-oro tipo, calcola in 99,8 per cento il corso medio del 1925, in 99,9 % quello del 1926, in 100,2 il corso medio del 1927 e del 1928. Nei primi 11 mesi del 1929 le oscillazioni attorno alla pari non raggiunsero i 40 centesimi per cento franchi al disotto e i 15 al disopra, neppur toccando, cioè, i punti dell’oro. Il medesimo bollettino attribuisce alla Banca Nazionale svizzera, alla fine del settembre 1929, una riserva oro di 533 milioni di franchi e di 216 milioni di divise auree contro una circolazione di 944 milioni, ossia del 79,3 % (alla fine del 1913 la riserva oro era di 170 milioni contro 314 milioni di circolazione, e cioè il 54,1 %). Di fronte a siffatta granitica saldezza, solo un eccesso di prudenza, insieme al desiderio di non muovere un passo senza aver prima studiato ben bene gli effetti della politica monetaria degli altri Stati, può spiegare il ritardo nell’abolire in diritto un corso forzoso da anni scomparso di fatto e nel proclamare legalmente un ritorno all’oro, già verificatosi in fatto, essendo la Svizzera probabilmente il solo paese d’Europa in cui i forestieri veggono con stupore circolare effettivamente le monete d’oro alla pari con i biglietti. Dall’inerzia sembra i dirigenti svizzeri siano finalmente stati tratti dalla deliberazione degli esperti rappresentanti gli Stati partecipi alla Conferenza dell’Aja radunati a Baden-Baden di stabilire a Basilea la sede della Banca internazionale con un capitale di milioni di franchi svizzeri. Sembra imminente il voto da parte dei competenti organi legislativi della legge di abolizione del corso forzoso e di convertibilità dei biglietti in oro. Non sarebbe da far meraviglie che, dopo tale atto formale e la costituzione della Banca internazionale dei pagamenti, il franco svizzero soppiantasse il dollaro come moneta – oro tipica, almeno nei documenti ufficiali. Il dollaro a invero acquistato la posizione di moneta di riferimento solo per la sua più antica convertibilità; ma se alle medesime circostanze-convertibilità legale del biglietto in oro, libera esportabilità dell’oro senza controllo, libera coniazione-si aggiungerà, per il franco svizzero, la circostanza di essere la moneta usata nei conti della nuova Banca, costituita dai principali Stati del mondo ed amministrata da delegati ufficiali degli istituti di emissione, pare fondata la previsione che esso possa diventare la moneta universale ufficiale di riferimento. Se ciò accadrà, sarà fatto degno di nota non perché in virtù di esso il franco svizzero debba essere considerato moneta migliore delle altre buone. Una semplice maniera di conteggio nei documenti statistici ufficiali non basta neppure a creare un primus inter pares. Il fatto sarà notabile come un nuovo anello di quella catena monetaria, che sta via via saldandosi al opera di leggi interne nazionali, di cui il decreto-legge 21 dicembre 1927 è segnalato esempio; in virtù della quale il sistema monetario di ogni paese implicitamente è fondato sul riconoscimento di analoghi sistemi monetari e l’una moneta stabile suppone le altre e tutte insieme l’oro, ma nessuna potrebbe vivere da sola mantenendo rapporti unilaterali con l’oro, se tutte volessero medesimamente vivere, in comunione separata con l’oro, isolate. Vivere isolate potrebbero, solo dopo uno svolgimento mondiale di prezzi, di redditi e di valori capitali, di cui nessuno potrebbe prevedere le conseguenze e dal quale perciò tutti rifuggono.
[1] Dicesi «sostanzialmente» poiché il decreto Sonnino 21 febbraio 1894 convertito in legge il 22 luglio 1894 non dichiarò esplicitamente il corso forzoso; ma solo sospese temporaneamente l’obbligo del cambio in valuta metallica dei biglietti a debito dello Stato; e stabilì che i biglietti di banca dovessero essere cambiati in ispecie metalliche al prezzo del cambio del giorno ovvero in biglietti di Stato. Poiché questi erano a corso forzoso, in modo indiretto si attribuiva il corso forzoso anche ai biglietti di banca. Su tutte queste vicende e sul loro significato cfr. la succosa nota di ULISSE GOBBI, Il carattere giuridico dell’abolizione dei biglietti di banca, (Soc. Ed. Libraria, Milano, 1928). Estratto dal n. 14 dell’annata 1928 del «Monitore dei tribunali».
[2] Non vale neppure il dire che sinora non furono coniate monete d’oro secondo il nuovo tipo. A costituire un sistema monetario aureo non occorre siano coniate e corrano in fatto monete d’oro; ma è sufficiente che i biglietti correnti a corso legale siano permutabili, al tipo di legge, in una data quantità d’oro, sia che l’oro fino assuma la figura esteriore di monete d’oro o quello di verghe.
[3] Si dirà poi quali divise invece di oro effettivo possono essere date dalla Banca d’Italia in cambio dei biglietti. Per oro ora basti notare che le dette divise estere sono equivalenti ad oro e possono essere ritenute sinonime di oro.
[4] Il che equivale a dire in termini correnti che basti dare 18,70 lire per avere un dollaro nord-americano invece delle 19 lire che sarebbero necessarie all’uopo alla parità del rapporto tra i rispettivi pesi d’oro fino della lira e del dollaro. Per semplicità, nel seguito della nota, seguendo il linguaggio corrente e quello medesimo del nostro legislatore, si adoprerà il rapporto 1 dollaro = 19 lire di preferenza all’altro equivalente 1 lira = grammi 0,07.919.113 d’oro fino.
[5] Gli scarti furono fissati dal decreto 26 febbraio l928, n. 253 in 10 centesimi perché oggi a tanto ammonta il costo di trasporto di assicurazione e di perdita di interessi durante il tempo del trasporto di 1 dollaro oro o di gr. 0,7.918.113 x 19 fra l’Italia e gli Stati Uniti. Mutando tale costo, muterebbero i punti dell’oro ma l’ambito delle variazioni è limitatissimo e per i perfezionamenti tecnici dei mezzi di trasporto e la riduzione della durata del tempo di trasporto è destinato a vieppiù restringersi.
[6] Lo schema è stato volontariamente mantenuto entro la linee sue fondamentali tramandateci dalla teoria classica. Il teorema ricardiano della distribuzione dei metalli preziosi nel mondo conserva oggi pieno valore di raffigurazione della realtà. Esso non tiene conto di attriti molteplici, come ad esempio, il permanere di vincoli alla esportazione di oro e di divise estere (divieto alle Banche in genere di dare divise se non contro presentazione dei documenti opportuni a dimostrare l’acquisto di merci, il che equivale a divieto di esportazione di capitali), o la possibilità di riemissioni dei biglietti ricevuti in cambio delle divise vendute in relazione a fattori diversi da un governo della circolazione indirizzato esclusivamente al mantenimento dei cambio di legge; o l’accensione di prestiti all’estero od all’interno, diretti od indiretti, da parte di enti pubblici e conseguenti rimborsi. Dai quali attriti fa astrazione la legge monetaria fondamentale, non potendosi questa occupare se non di ciò che è essenziale per la consecuzione dello scopo. L’esclusivo riferimento allo schema classico non intende neppure negare altri attriti, come la viscosità dei prezzi interni, viscosità determinata della resistenza spontanea di taluni prezzi alla diminuzione, dalle difese opposte con provvedimenti annonari o protezionistici contro la diminuzione di certi altri gruppi di prezzi, ecc., ecc. Gli attriti esistono e il loro studio è interessantissimo; ma, se la Banca di emissione può operare nei modi propri del suo istituto, è certo che essi devono essere superati, sicché lo schema classico pienamente si attui.