I punti fondamentali dell’esposizione finanziaria
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/12/1924
I punti fondamentali dell’esposizione finanziaria
«Corriere della Sera», 23 dicembre 1924
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 913-917
Per il tono inutilmente polemico sui punti, in cui il torto del governo è evidentissimo, la esposizione finanziaria dell’on. De Stefani rischia di perdere molta parte di quella efficacia persuasiva che essa merita invece di avere in altri e più fondamentali punti della nostra situazione finanziaria.
Primo torto: il ministro delle finanze ha esposto la teoria del catenaccio sotto questa forma: «le variazioni degli ordinamenti delle imposte di produzione o di consumo devono farsi per decreti-legge e non per legge, per evitare che nel periodo necessario allo svolgersi della procedura parlamentare sia disturbato il regolare andamento del mercato e si producano illecite speculazioni». Mi fermo qui, perché l’aggiunta: «e perché la forma con la quale l’imposta sul vino venne abolita è la forma stessa con la quale venne istituita» non ha nulla a che fare col metodo del catenaccio ed è in se stessa incredibilmente sovversiva. A questa stregua, se un governo passato, per ragioni buone o cattive, ha istituito un tributo in modo incostituzionale, la prima violazione dello statuto legittimerebbe successive violazioni dello statuto per soppressione e riforma del malcreato tributo.
Se questa è, speriamolo, una semplice enormità verbale, la nuova definizione del catenaccio apre sconfinati orizzonti all’onnipotenza del potere legislativo in materia di tributi. Tutte le imposte di produzione e di consumo si sottrarrebbero alla preventiva discussione legislativa. A questa stregua, il decreto – legge sulle tariffe doganali del luglio 1921, che ha profondamente influito sull’avvenire della vita economica italiana, fu un atto non solo lecito, ma necessario. Il governo deve potere a suo libito rimestare, abolire, istituire tutte le imposte sui consumi, ossia più della metà delle imposte pagate dai cittadini italiani. E perché, di grazia, domani non si dirà, adducendo quella stessa precisa giustificazione, che anche le tasse di bollo e registro non si devono approvare con catenaccio? Le «illecite» speculazioni; le anticipazioni e posticipazioni di contratti non sono forse possibili nelle more della discussione parlamentare? Una modificazione medesima delle imposte sui redditi o sul patrimonio non è forse suscettiva di essere elusa da talun contribuente ove la si conosca anticipatamente? La teoria del De Stefani conclude alla necessità del decreto – legge nell’universo campo tributario. Che cosa avrebbero pensato di questa teoria i ministri delle finanze che, nella materia medesima delle imposte di produzione, si guardarono bene dall’abolire per decreto – legge l’imposta sul macinato o dall’aumentare da 1.500 a2.000 grammi il coefficiente di resa dei sughi purificati ai fini dell’imposta sullo zucchero; ritenendo invece necessario e corretto che i disegni di legge relativi venissero palleggiati a lungo tra camera e senato, e non temettero di consentire perciò agli speculatori di anticipare e scontare gli effetti della mutazione di legge? In verità, un governo rispettoso dei diritti del parlamento fa uso prudentissimo dei catenacci e preferisce, appena appena ve ne sia la possibilità e sia convinto della bontà della sua proposta, di ottenerne l’approvazione d’urgenza dalle due camere. Difficilmente queste però avrebbero approvato l’abolizione dell’imposta sul vino e l’aumento di quelle sul caffè e sullo zucchero. Epperciò e solo per ciò, il ministro dovette ricorrere alla forma del decreto – legge; ché neppure il parlamento odierno avrebbe osato approvare, a cose impregiudicate, siffatti due pessimi provvedimenti.
Pessimi, perché era contrario a verità il motivo addotto della abolizione dell’imposta sul vino: ossia la crisi della viticultura. Se basta che quattro auto – rappresentanti di una industria gridino alla crisi, fabbrichino ordini del giorno, mandino deputazioni alla presidenza del consiglio per concludere all’esistenza della crisi, forse la crisi c’era ieri, c’è adesso e ci sarà domani. La verità è invece tutt’altra: che la crisi non esisteva affatto e che ad un temporaneo ribasso di prezzi avvenuto nel 1923 – 24 i viticultori dovevano essere in grado di resistere per riserve passate e per fondate speranze di una ripresa futura, che di fatto si verifica. Sovratutto, l’imposta sul vino non doveva mai essere abolita per porre rimedio ad una crisi, anche se questa, invece di essere immaginaria, fosse stata reale; perché anzi l’imposta era essa stessa un rimedio, non ultimo rimedio, alla crisi. Le imposte di produzione, come era questa sul vino, uniformi per unità di merce prodotta, danneggiano i prodotti (vini) di qualità inferiore e ne scemano alla lunga la produzione. E poiché le crisi furono sempre la conseguenza delle sovrabbondanze di produzione dei prodotti scadenti, ogni circostanza (imposta) che diminuisce il prodotto scadente giova in definitiva ai prodotti migliori. Non aver visto il beneficio dell’imposta dimostra la cecità incredibile dei viticultori; ma sovratutto dimostra la debolezza del governo, il quale non seppe neppure resistere ai clamori di contribuenti ignari dei loro più evidenti interessi. A giustificare l’iniqua sostituzione di una imposta su alimenti sani e necessari a quella sul vino non giova la generica fraseologia ministeriale di nord e sud, quasiché contribuenti fossero le regioni e non invece gli individui. Sta di fatto che l’imposta sul vino tendeva ad essere pagata dai bevitori, ceto poco interessante socialmente; mentre il duro peso delle imposte sul caffè e sullo zucchero è sopportato massimamente dalle donne, dai bambini e dai vecchi delle classi sociali più colpite dall’avversa fortuna del dopo-guerra e principalmente da quella classe media, i cui redditi più stentarono ad aumentare nello sconvolgimento monetario del dopo-guerra.
Rincresce che la necessità di ribattere argomentazioni tanto contrarie ai principii fondamentali della nostra costituzione politica e della giustizia tributaria impedisca di esaminare particolarmente le idee del ministro intorno ai lavori pubblici ed alla circolazione cartacea. Qui siamo dinanzi a problemi gravi, su cui la parola del ministro è meditata e degna di attenta riflessione. Gioverà tornarvi sopra di proposito. Frattanto si deve subito prender nota con compiacimento e plauso delle notizie che ci sono fornite intorno al pareggio oramai raggiunto e più ancora alla scomparsa delle eccedenze di impegni ed alla riduzione dal 19,84% nel 1922 – 23 allo 0,66% nei primi cinque mesi del 1924 – 25 delle variazioni introdotte nelle spese effettive ordinarie e straordinarie in confronto alle previsioni. Ho segnalato ripetute volte questo che a me pare il merito massimo dell’amministrazione del De Stefani: la rigida tutela del bilancio di previsione. La scomparsa del disavanzo può essere dovuta al cospicuo gettito delle imposte od alla naturale eliminazione delle spese di guerra. I predecessori del De Stefani possono a ragione vantarsi di aver preparato la via con le riforme tributarie da essi ideate e dal presente ministro attuate. Si può discutere a lungo se più valga l’ideazione o l’attuazione; e sebbene il De Stefani possa fondatamente affermare che anch’egli ci mise del suo e per il primo attuò quella riduzione delle aliquote, quel rialzo dei minimi esenti e quella unificazione dei doppioni di cui tanto si ciarlava prima senza far niente, si può forse concludere che il merito maggiore spetta al contribuente italiano, il quale paga oggi 11,42 volte le imposte dell’ante-guerra. Questa cifra ammonisce doversi assumere con grande cautela le affermazioni del ministro intorno alle riserve «potenziali» di certi tributi come quello mobiliare, perché dimostra che il contribuente italiano sotto nomi diversi paga il doppio effettivo delle imposte antebelliche – imposte cresciute 11,42 volte contro prezzi e redditi cresciuti meno di 6 volte; ed ammonisce in special maniera quei governi stranieri i quali, per farci pagare interessi di debiti insussistenti, fantasticano di un contribuente italiano scarsamente tassato.
Se si può dunque discutere sui meriti comparativi di ministri antichi e nuovi, di governi e di contribuenti per quanto tocca il gitto delle entrate, nessuno può togliere al De Stefani il merito dei due fatti sopra ricordati: scomparsa delle eccedenze di impegni e riduzione allo 0,66% delle variazioni in confronto alle previsioni di bilancio. Piccoli fatti, i quali valgono i miliardi di entrate spremute dalle tasche dei contribuenti. Un ministro deciso ad evitare le eccedenze di impegni dimostra di valutare appieno l’importanza di uno dei flagelli maggiori del bilancio, perché eccedere colla spesa effettiva la somma stanziata in bilancio vuol dire spendere senza autorizzazione somme che la legge vieta di spendere. Del pari, le variazioni introdotte durante l’anno nelle previsioni iniziali significano che i bilanci si presentano per burla e che i ministri si riservano, a spese fatte, quando non c’è più rimedio, di crescere gli stanziamenti. Eccedenze di impegno e variazioni di stanziamento sono le due armi con cui i ministri della spesa conducono alla rovina i bilanci meglio impostati. Ufficio specifico del ministro delle finanze è di resistere a queste pressioni che vengono su di lui esercitate dai suoi colleghi. Per assolvere l’ufficio, il De Stefani concentrò alle finanze le ragionerie generali dei ministeri della spesa e crebbe i controlli sulle amministrazioni dispensatrici di danaro. Così operando, il ministro rese omaggio alle regole tradizionali della buona contabilità. Perché lo stesso ministro, quando la ragion politica di acquetare classi potenti e vociferatrici glielo ordina, passa sopra, vantandosene per giunta, alle regole, ugualmente tradizionali, della giustizia tributaria?