Opera Omnia Luigi Einaudi

I nuovi provvedimenti tributari. Imposte di negoziazione e di successione sul vivo e sul morto

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/02/1914

I nuovi provvedimenti tributari. Imposte di negoziazione e di successione sul vivo e sul morto

«Corriere della sera », 19[i] e 22[ii] febbraio 1914

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.III, Einaudi, Torino, 1960, pp. 628-642

 

 

 

 

1.

 

 

Una tra le più interessanti proposte di provvedimenti finanziari è quella relativa alla imposta di negoziazione. Interessante, sebbene trattisi di imposta quasi ignota all’universale, perché ha per iscopo di perequare i gravami, i quali colpiscono la ricchezza mobiliare od immobiliare, investita nelle forme ordinarie e quella rappresentata da azioni od obbligazioni.

 

 

Giova premettere che il legislatore italiano, trovandosi di fronte ai titoli nominativi ed al portatore (azioni ed obbligazioni) delle società anonime ed in accomandita per azioni ed alle quote o carature delle accomandite semplici cedibili a terzi con effetto verso la società, con ragione aveva riflettuto che l’assoggettarle volta per volta, ad ogni occasione di trasferimento, ad un’imposta simile a quella che colpisce i trasferimenti di case e di terreni, di cose mobili, di navi, ecc., avrebbe nociuto grandemente alla facile trasmessibilità dei titoli medesimi. E, volendo nel tempo stesso tutelare le ragioni del fisco e garantire la facile e pronta negoziabilità dei titoli, genialmente pensò di dichiararli esenti dalle ordinarie tasse di registro, assoggettandoli però ad un’imposta surrogatoria, che fu appunto detta di negoziazione, la quale non avesse i difetti che si rimproveravano alle ordinarie tasse di registro. Che cosa si rimproverava invero a queste? Che il dover pagare, ad esempio, il 2,40 od il 4,80% del valore della casa o terreno trasferito, ritarda ed impedisce i trasferimenti, perché le parti pensano che potrebbero risparmiare l’imposta, non effettuando la compra vendita. Se il danno è già grave per le case ed i terreni, assai più grave sarebbe per i titoli mobiliari, i quali hanno avuto gran successo e producono molta utilità appunto per la loro facilissima e rapida negoziabilità.

 

 

Perciò si pensò di surrogare alle imposte ordinarie sui trasferimenti, percepite in occasione dei trasferimenti stessi, un’altra imposta di negoziazione, riscossa quasi per abbonamento, ogni anno, sia che i titoli si trasferissero oppure no. Invece di far pagare il 2,40 o il 4,80 per cento lire di valore capitale della casa trasferita ogni tanti anni, quando il titolo si vendeva, si fece pagare l’1,83 per mille lire del valore capitale ed ogni anno, su tutti i titoli che potevano essere trasferiti. In tal modo poiché i possessori sanno che l’imposta deve essere pagata, ogni anno, sia che il trasferimento avvenga o no, non hanno più nessuna ragione per astenersi dai trasferimenti.

 

 

Un altro vantaggio tecnico e fiscale si ottenne: mentre le imposte ordinarie di registro avrebbero potuto facilmente essere evase dai possessori di titoli al portatore, poiché costoro non sarebbero certo andati a confessare l’avvenuta compra – vendita per il gusto di pagare l’imposta relativa, la frode all’imposta di negoziazione invece è impossibile, poiché l’imposta è esatta direttamente dalle società esistenti, ogni anno sull’intiero ammontare delle azioni ed obbligazioni emesse, salvo alle società diritto di rivalsa sui portatori al momento del pagamento dell’interesse o del dividendo.

 

 

Nel 1902 a questo sistema assai elegante ed accorto si fece un’aggiunta per i titoli al portatore. Per questi si rifletté invero che potevano sfuggire all’imposta di successione, da cui invece i titoli nominativi erano di fatto colpiti; e si pensò di compensare il minor peso dell’imposta di successione con un maggior peso dell’imposta di negoziazione; aggiungendosi perciò, per i soli titoli al portatore, all’imposta normale, dell’1,83, un 0,61%., così da portare il totale sui titoli al portatore al 2,44 ‰.

 

 

Le speranze del fisco di vedere aumentato il numero dei titoli nominativi (tassati coll’1,83%.) e diminuito il numero dei titoli al portatore (tassati col 2,44%.) andarono deluse; e poiché il fisco ritiene, in parte con ragione, che l’insuccesso sia dovuto alla differenza troppo piccola fra le due aliquote, così oggi propone di ribassare l’annua imposta sui titoli nominativi dall’1,83 all’1,50%. e di aumentare l’imposta sui titoli al portatore dal 2,44 al 3 per mille. L’imposta di negoziazione verrebbe ad essere così sistemata in avvenire:

 

 

Titoli

nominativi

 

Titoli

al portatore

Imposta di negoziazione in surrogazionedell’imposta sui trasferimenti a titolo oneroso

(compre – vendite, ecc.)

 

1,50

1,50

Imposta di negoziazione in compenso dell’impostadi successione e donazione

 

1,50

Totale ‰

1,50

3

 

 

La proposta è commendevole per parecchie ragioni:

 

 

1) instaura l’uguaglianza di trattamento fra titoli nominativi e titoli al portatore, che prima era violata a danno dei primi. Infatti i titoli nominativi pagavano in meno il 0,61%. ogni anno del loro valore a titolo di imposta di negoziazione, ma pagavano in più ad ogni succedersi di generazione, e cioè ad ogni 36 anni circa, l’imposta di successione, che si poteva ritenere in media uguale al 42 %. del valore della successione, a cui i titoli al portatore di fatto si sottraevano. E poiché il risparmio del 0,61 ogni anno equivale ad un risparmio del 21%. circa ogni 36 anni, così era evidente che i titoli nominativi pagavano a titolo di imposta di successione circa il doppio di quanto i titoli al portatore pagassero a titolo di imposta di negoziazione.

 

 

Ora non più. I titoli nominativi pagheranno solo l’1,50%. e ciò può ritenersi più che sufficiente a surrogare le ordinarie tasse di registro; ed i titoli al portatore pagheranno queste 1,50%. surrogatorie alle tasse di registro, più altre 1,50 surrogatorie dell’imposta di successione. Pagare l’1,50%. ogni anno equivale a pagare il 54%. ad ogni 36 anni e questa somma può considerarsi all’incirca come equivalente alle nuove cresciute imposte di successione, a cui i titoli al portatore si sottraggono;

 

 

2) ristabilendosi l’uguaglianza di trattamento fra i titoli al portatore ed i titoli nominativi cesserà lo schiamazzo degli analfabeti finanziari (parlo di analfabetismo tecnico, derivante da ignoranza degli ordinamenti vigenti, il quale è diffusissimo tra coloro che fanno professione di riformatori finanziari) contro le pretese frodi di cui si renderebbero colpevoli i titoli al portatore. È ben noto od almeno dovrebbe essere ben noto che i titoli al portatore pagano in Italia tutte le imposte sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile, con una esattezza ed un rigore che certo non si riscontra nella maggior parte dei contribuenti privati, i quali si erigono a severi loro censori. L’unico rimprovero che si poteva muovere ad essi era la frode all’imposta di successione. Con l’istituzione di una vera e propria imposta annua di surrogazione, dell’1,50%. del valor capitale, questo difetto vien tolto; sicché gioverebbe sperare che i titoli al portatore venissero lasciati in pace.

 

 

Gioverebbe sperare; sebbene la riforma, pur buona, difetti di parecchie essenziali aggiunte, le quali minacciano di votarla all’insuccesso e di trasformarla da strumento di perequazione in un arnese di iniquità.

 

 

Comincio da quest’ultima critica. Ragion vuole che, dove viene istituita l’imposta surrogatoria, venga abolita l’imposta surrogata. Così si fece per le imposte ordinarie di registro, le quali non vengono pagate né dai titoli nominativi né dai titoli al portatore. Così non si vuol fare, non si sa perché, per l’imposta di successione. Era scorretto prima, che i titoli nominativi pagassero l’imposta di successione più grave (42%. ogni 36 anni) ed i titoli al portatore l’imposta di negoziazione più lieve (0,61%. ogni anno, uguale al 21%. ogni 36 anni); ma sarà scorrettissima cosa che in avvenire i titoli al portatore:

 

 

a ) paghino ogni anno l’1,50%., equivalente al 54%. ogni 36 anni ed equivalente perciò all’incirca alla imposta di successione che in media pagheranno i titoli nominativi;

 

 

b ) ed inoltre paghino, quando saranno accertati in una successione, l’imposta di successione, di cui hanno già pagato il surrogato.

 

 

Accadrà che i titoli nominativi pagheranno soltanto la imposta di successione; laddove i titoli al portatore o froderanno l’imposta di successione ed allora pagheranno correttamente la sola imposta di negoziazione, ovvero non potranno nascondersi ed iniquamente saranno tassati due volte per lo stesso oggetto.

 

 

Non v’era ragione prima di mettere in una situazione privilegiata i titoli al portatore; ma non v’è alcuna ragione di assoggettarli ora ad un regime fiscale di eccezione, e di spogliazione, solo perché si chiamano titoli al portatore. È bensì vero che la relazione ministeriale, intrattenendosi, a questo punto, su argomenti i quali non riguardano affatto la materia tributaria, afferma con sicurezza strabiliante:

 

D’altra parte la conversione di tali titoli (al portatore) in nominativi è ideale che la dottrina persegue attivamente e che in epoca non lontana dovrà trovare esplicazione nella nostra legislazione commerciale al fine di risanare la costituzione e il funzionamento della società avvenire. Anche qui l’Inghilterra ci è maestra, perché la serietà ed il rigore delle sue società a responsabilità limitata sono dovuti al prevalentissimo uso che si fa del titolo nominativo, ecc. ecc.

 

 

Sia detto con sopportazione degli alti funzionari che scrissero il brano ora riferito; ma una cosa è certissima; che la «scienza» non ha dimostrato affatto la necessità di abolire i titoli al portatore, mentre, se non la signora scienza, il buon senso dimostra che oggi sono utilissimi e necessari; che non è affatto vero che essi e non altre e ben diverse circostanze siano le cause del malessere in cui si dibattono alcune delle nostre società anonime; che è inesatto ed anzi contrario al vero affermare che la serietà ed il rigore delle società inglesi per azioni siano dovuti alla nominatività dei titoli; mentre è certo che la nominatività non impedisce a molte società nordamericane di dar luogo a scandali ben maggiori di quelli che si pretendono riscontrare in Italia a causa dei titoli al portatore. Quella che è partita in guerra contro i titoli al portatore, dimenticandosi persino che in Germania, sede di grandi e potenti organismi economici, prevalgono di gran lunga i titoli al portatore su quelli nominativi, è una scienza fantasiosa ed hanno gran torto i compilatori di un disegno di legge buono a ficcarvi dentro, senza necessità, una minaccia di prossima legislazione abolitrice dei titoli al portatore. Minaccia tanto meno necessaria in un momento in cui, come dissi sopra, vien meno l’unico argomento sensato che poteva essere addotto contro i titoli al portatore.

 

 

Ma ad un’altra critica, anch’essa tecnica, si presta il disegno di legge. Coll’aumentare all’1,50%. l’imposta speciale gravante solo sui titoli al portatore in surrogazione del tributo successorio, il legislatore vuole promuovere la trasformazione dei titoli al portatore in titoli nominativi. Intento approvabile; poiché se è scorretto gravar di più l’una maniera che l’altra di titoli, è correttissimo gravarli ugualmente, affinché i vantaggi intrinseci, se ci sono, del titolo nominativo si raccomandino spontaneamente ai capitalisti e questi non siano più trattenuti dal chiedere la conversione al nominativo dal desiderio di sfuggire al debito tributario. Quando i risparmiatori sapranno che è indifferente tenere i titoli al portatore e pagare l’1,50%. all’anno, ovvero trasformarli in nominativi e pagare l’imposta di successione, essi, a norma dei vantaggi e svantaggi d’altra specie delle due maniere di titoli, si decideranno forse a chiedere, in misura maggiore dell’odierna, la conversione al nominativo.

 

 

Però, affinché il fine si consegua, uopo è che i risparmiatori sappiano che i titoli nominativi pagano solo l’1,50 e quelli al portatore due volte tanto, ossia il 3%. d’imposta annua di negoziazione. Se lo sapessero, la cosa non potrebbe non fare sull’animo loro una certa impressione; poiché l’1,50%. all’anno in più sul capitale, equivale, – supponendo che il capitale renda in media, tra azioni ed obbligazioni, il 5% – al 3% del reddito. Se si pensa che questo 3% si aggiunge ad un altro 3 a titolo di tassa surrogatoria delle tasse di registro, ad un 10 o 15% a titolo di imposta di ricchezza mobile, ecc. ecc., vi ha quanto basta per far nascere il desiderio in non pochi portatori di non pagarlo ora, rinviandone il pagamento a dopo morti, quando gli eredi dovranno solvere il tributo successorio.

 

 

Ma a tal uopo è necessario che i capitalisti sappiano tutte queste cose.

Ora accade per lo più che le società paghino interessi e dividendi al netto da tutte le imposte, compresa quella di negoziazione, cosicché i detentori si illudono di non pagare imposte; ed a loro pare indifferente che le imposte siano congegnate in uno od altro modo.

 

 

Se si vuole che l’aumento del tributo raggiunga il suo effetto, uopo è che si aggiunga una norma, la quale dica che le società saranno obbligate, a pena di nullità dei fatti pagamenti di interessi o dividendi, a pagare ai portatori di azioni nominative un interesse o dividendo aumentato di tutto l’ammontare della tassa di circolazione risparmiata in confronto a quella che esse società avrebbero dovuto pagare se i titoli fossero stati al portatore. Chi abbia una azione da 100 lire, su cui si paga un dividendo di 5 lire alle azioni al portatore, avrà diritto di ricevere un dividendo di lire 5,15 se le azioni sono al nome. Ciò non reca danno veruno alle società, le quali dovrebbero solo pagare i 15 centesimi in più all’azionista invece che al fisco. L’unico inconveniente per le società sarebbe la necessità di qualche piccolo maggior conteggio e della tenuta di un registro speciale per i trapassi di titoli nominativi. A parecchie società questo inconveniente par tanto grave, che esse rifiutano agli azionisti la conversione dei loro titoli al nome. Sicché sarebbe opportuna un’ultima aggiunta al disegno di legge, la quale facesse obbligo alle società di convertire le azioni al nome, a semplice richiesta dell’azionista; e forse sarebbe conveniente al fisco di contribuire alle maggiori spese che i titoli nominativi impongono alle società con un abbuono a favore delle società e non dell’azionista, di una parte, ad esempio 10 centesimi, dell’imposta di 1.50%. pagata dai titoli nominativi. Se provvedimenti simili a quelli ora proposti non si prenderanno, ho gran paura che la riforma, concettualmente lodevole, proposta dal governo, produrrà risultati puramente fiscali e per giunta iniqui rispetto alla perequazione dei tributi.

 

 

19 febbraio 1914.

 

 

2.

 

 

Tra i provvedimenti finanziari presentati dal governo hanno grande importanza quelli che si riferiscono all’imposta di successione. Li considererò, come già feci per l’imposta di negoziazione, da un punto di vista esclusivamente tecnico. Il che vuol dire che non mi occuperò di rispondere alla domanda: è opportuno, corretto, o, come usualmente dicesi, giusto che si chieggano 24 milioni di lire di più ai contribuenti all’imposta di successione piuttostoché ad altri contribuenti? E neppure chiederò se sia miglior partito far gravare i nuovi balzelli in maniera proporzionale o progressiva. Pur essendo ben lontano dal credere che i principii invalsi nelle legislazioni moderne sfuggano a critiche serie, supporrò, per non complicare il problema, che essi debbano stare a base delle riforme che si vogliono compiere in questo campo.

 

 

Fatta la quale premessa, importa subito avvertire che le proposte odierne si possono distinguere in due: con la prima si inaspriscono le aliquote della vigente imposta di successione sugli eredi, con la seconda si crea una imposta nuova, che, per intenderci, chiameremo imposta di successione sul morto.

 

 

Quanto all’imposta di successione vigente sugli eredi, ricorderemo che questa colpisce le somme, dette quote ereditarie, ricevute da ciascun erede o legatario. All’incirca tutte le aliquote dell’imposta vengono aumentate.

Lasciando stare le quote fino a lire 1.000, è noto che in linea retta, ossia fra ascendenti e discendenti, prima fra le 1.000 e le 50.000 lire si pagava l’1,60 percento. Ora si continuerà a pagare l’1,60 fra 1.000 e 30.000 lire; ma si pagherà l’1,80 fra 30.001 e 50.000 lire. E così via, fra 50.001 e 100.000 lire si pagherà il 2,25 invece del 2%, fra 100.001 e 250.000 il 3 invece del 2,40%, fra 250.001 e 500.000 lire il 3,75 invece del 2,80%, fra 500.001 ed 1 milione il 4,50 invece del 3,20 percento. Al disopra del milione si pagava prima il 3,60%; ora si distingueranno due categorie e si pagherà il 5,25% fra 1 e 2 milioni ed il 6% oltre i 2 milioni. In proporzioni consimili vengono aumentate le aliquote sugli altri gradi di parentela; con questo di più che le due ultime categorie attuali – parenti in quarto, quinto e sesto grado e parenti oltre il sesto grado ed estranei – vengono fuse in una sola categoria e questa viene tassata con l’aliquota massima che andrà dal 15% per le quote fino a 20.000 lire al 27% per le porzioni di quota oltre i 2 milioni.

 

 

Tuttociò può essere discutibile; ma da un punto di vista diverso da quello tecnico da cui ora mi metto. Basti notare che questi ritocchi sono fondati sulla presunzione che la ricchezza cominci in linea retta, alle 30.000 lire e negli altri gradi alle 20.000 lire. Ipotesi la quale, anche in paesi a ricchezza scarsa come l’Italia, sembra grandemente esagerata. Se si riflette che le quote fra 1 e 50.000 lire uguagliano il 99,20% del numero ed il 62,41% del valore totale delle successioni, si vede agevolmente che trattasi di inasprimenti il cui peso forse cadrà sovratutto sulle classi medie. Si può notare altresì che, cogli inasprimenti odierni, e tenendo conto dell’imposta nuova di successione sul morto, l’imposta italiana diventerà nel complesso la più aspra fra quelle vigenti nel mondo. Al progetto governativo sono aggiunti dei paragoni, con i quali si pretenderebbe provare che Francia, Spagna ed Inghilterra stanno ancora al di sopra di noi. Ma sono confronti illusori, poiché la spagnuola nel complesso appare più bassa della nostra cresciuta imposta sugli eredi da sola; in Francia finora non esiste l’imposta globale sul morto, e non appare probabile una sua pronta applicazione; in Inghilterra è più alta l’imposta sul morto in confronto alla nostra futura analoga nuova imposta; ma il disegno di legge si dimentica di dire che ivi le imposte sugli eredi sono di gran lunga più basse di quelle già vigenti in Italia. Ed il ministro proponente avrebbe bene operato ad istituire confronti anche con altri paesi, come quelli tedeschi, svizzeri, austriaci, ecc.; e dal confronto, se correttamente fatto, si sarebbe veduto che la nostra futura imposta di successione allargherà il primato, che l’Italia già godeva per altre imposte, terreni, fabbricati e ricchezza mobile, di avere, salvo in pochi casi, l’Austria e la Spagna, le massime aliquote del mondo.

 

 

E poiché è certissima cosa che le alte aliquote crescono le frodi, le evasioni, le emigrazioni di materia imponibile, una domanda si impone: una minor ferocia fiscale non avrebbe dato risultati finanziari migliori all’erario? Da anni io, con altri, predico: aliquote miti e severità di accertamenti; ed i governanti seguitano a fare il contrario. Converrà rassegnarsi e non più fiatare, sinché i vecchi canoni di Adamo Smith (scriveva nel 1776?), ora andati fuori di moda, non siano di nuovo consigliati dall’esperienza.

 

 

Ma a più serie osservazioni si presta la nuova imposta di successione sul morto. Sinora gli eredi pagavano in proporzione di ciò che ciascuno riceveva, dell’arricchimento proprio; e si pagava più o meno, a seconda della somma ricevuta e del grado di parentela che legava l’erede al defunto. Ora si continuerà a pagare in tal modo; anzi di più, come si disse sopra. Ma, in aggiunta, il patrimonio lasciato dal defunto, prima di essere diviso fra gli eredi o legatari, tenuto conto nel fare la somma anche delle precedenti donazioni, pagherà in massa una nuova imposta progressiva, la quale sarà dell’1% da 10.001 a 50.000 lire (i patrimoni fino a 10.000 lire saranno esenti), del 2% fra 50.001 e 100.000 lire, del 3% fra 100.001 e 250.000, del 4% fra 250.001 e 500.000, del 5% fra 500 mila e I milione e del 6% oltre 1 milione.

 

 

Ho letto attentamente i motivi del disegno di legge ed ho constatato che la introduzione di questo nuovo balzello sul patrimonio del defunto si fonda su tre ragioni:

 

 

a) di cui la prima si è che esso è usato in Inghilterra. Il quale argomento non val nulla, perché lassù le imposte sulle quote ricevute dagli eredi sono enormemente più tenui che in Italia; e perché la sua esistenza si spiega per ragioni storiche e giuridiche che in Italia non esistono. Uno sproposito tecnico, come è e come è facile dimostrare essere l’imposta sul morto, non diventa una verità solo perché lo sproposito si commette in Inghilterra;

 

 

b) e la seconda si è che un disegno di legge del 6 novembre 1913, presentato dal ministero defunto alla camera, ne propone l’introduzione in Francia. Pur ammettendo, cosa assai dubbia, che il progetto sia in Francia approvato, il fatto non ha alcun valore. Anche i francesi possono essere presi, come gli italiani, dalla mania d’imitazione delle brutte cose che esistono in Inghilterra; e tal comunanza di sentimenti non serve a spiegare l’errore commesso;

 

 

c) e finalmente si adduce questa ragione: «che i capitali l’esistenza dei quali è rivelata in occasione di una denunzia di successione o di un trasferimento a titolo gratuito, debbano essere considerati in se stessi e subiscano, a profitto dello stato, un prelevamento, graduato in ragione della loro massa totale e diverso da quello che colpisce l’emolumento personale, cioè l’arricchimento di ciascuno degli eredi o donatari».

 

 

E tutto finisce qui. Se non vado errato, tutto ciò vuol dire che si vuole introdurre una nuova imposta sull’intiero patrimonio del defunto perché l’intiero patrimonio del defunto deve essere assoggettato ad una nuova imposta. È una motivazione un po’ magra, contrastante con le dimostrazioni serrate e conclusive che un tempo si leggevano nei documenti parlamentari italiani; ma bisogna contentarsene. In tutta la relazione governativa non si legge nulla di più, né di meglio.

 

 

Data la quale lapidaria sobrietà di argomentazioni, è d’uopo che il pubblico si sostituisca al governo insolitamente silenzioso e ricerchi, per iniziativa propria, quali possano essere i motivi dell’introduzione del nuovo istituto tributario nel nostro diritto.

 

 

Il motivo profondo è certo il bisogno di nuove entrate; ma di questo non discuto, poiché esso ha influenza sull’ammontare del maggior prodotto (24 milioni di lire) che si chiede all’imposta di successione, non sul fatto che il maggior prodotto lo si chiede al morto piuttostoché agli eredi, come fin qui si usava. Le ragioni della preferenza data al defunto non possono essere se non queste: o si crede che in tal modo l’imposta sarà meglio ripartita ovvero si ha l’opinione che essa avrà effetti politici più desiderabili di un aumento equivalente dell’imposta antica di successione.

 

 

È facile vedere che la imposta sul morto non è meglio ripartita di un’equivalente imposta sugli eredi; anzi lo è assai peggio. Suppongansi due eredità, l’una di 100.000 lire e l’altra di 1 milione; ma sia la prima devoluta ad un solo erede, il figlio, e sia la seconda ripartita fra parecchi figli e la vedova, con legati a parenti e, famigli. Ciascuno dei figli ha ricevuto, come sua quota ereditaria, 100.000 lire ed il vecchio servitore un legato di 100.000 lire. Vediamo come funzionano le due imposte.

 

 

La vecchia, sulle quote ricevute dagli eredi, tassa – con le nuove aliquote, che supponiamo già entrate in vigore – i sei figli, che hanno ricevuto 100.000 lire nello stesso modo; essi pagheranno l’1,60% sino a lire 30.000 e cioè lire 480, l’1,80% da lire 30.001 a lire 50.000 e cioè lire 360, ed il 2,25% da lire 50.001 a lire 100.000 e cioè lire 1.125 ed in tutto lire 1.965. Il servitore sarà tassato come estraneo e pagherà il 15% di 10.000 lire ossia 1.500 lire. Tutto ciò non dà luogo ad alcuna incongruenza logica.

 

 

La nuova imposta sul morto invece dice: bisogna guardare al patrimonio complessivo lasciato dal defunto; nel primo caso abbiamo un’eredità di 100.000 lire, tassata col 2%, mentre nel secondo caso si ha un’eredità di 1 milione tassata col 5 percento. Quindi Il figlio unico del primo defunto, ereditando 100.000 lire paga il 2%, ossia 2.000 lire; ma l’erede del secondo defunto, poiché le sue 100.000 lire avevano la disgrazia di far parte in origine di 1 milione, pagheranno il 5% ossia 5.000 lire. È possibile addurre qualche ragione per spiegare il mistero per cui due persone, le quali ricevono la medesima somma di 100.000 lire sono chiamate a pagare l’una 2.000 e l’altra 5.000 lire? Questa, ai bei tempi in cui si ragionava, chiamavasi sperequazione tributaria, ed era severamente condannata, tanto è vero che la vecchia vigente imposta di successione li tassa ambedue con 1.965 lire. Volendo tener conto di elementi estranei alle 100.000 lire, che in ambi i casi l’erede riceve, si dovrebbe guardare non al patrimonio che possedeva il defunto, cosa la quale non interessa più nessuno; ma al patrimonio già posseduto dall’erede il quale riceve le 100.000 lire; essendo chiaro, per chi si mette dal punto di vista della progressività, come fa il ministro, che può pagare, sulle stesse 100.000 lire, di più chi possiede già un milione che chi è senza un soldo. Col sistema proposto potrà darsi che l’unico figlio il quale riceve le 100.000 lire paghi solo 2.000 lire, sebbene egli fosse già ricco; mentre il suo compagno dovrà, solo perché il padre suo era milionario, pagare 5.000 lire, sebbene egli fosse prima senza beni di fortuna. Peggio accadrà al servitore; il quale dovrà pagare, oltre alle 1.500 lire portate dalla legge vigente, altre 500 lire per l’imposta nuova, per la bella ragione che colui il quale gli ha lasciato il legato delle 10.000 lire, era, beato lui, un ricco signore. Se egli fosse stato al servizio di un padrone meno dovizioso, e privo di figli poteva accadergli di ricevere di più, per esempio 20.000 lire e pagare solo l’1% e cioè 200 lire!

 

 

Tutto ciò è incongruo ed illogico. Ma è altresì illogico che debbano pagare l’istessa aliquota tanto il figlio quanto l’estraneo. Il milionario, di cui dicemmo prima, oltreché 100.000 lire a testa ad ognuno dei figli, e 10.000 lire al servitore, lasciò o donò 100.000 lire ad una persona estranea, a cui era avvinto da consuetudini di affetto. Colla vecchia imposta, i figli pagano 1.965 lire l’uno e la persona estranea deve pagare 16.300 lire. E la cosa appare logica, essendo l’opinione pubblica persuasa che debbano pagare di più gli estranei che i figli. Con la nuova imposta, tutti pagano 5.000 lire, sia i figli che l’estraneo. Anche qui si chiede: quale spiegazione si può dare dell’errore? Che esso si commette in Inghilterra, è stato proposto in Francia e si intende introdurlo in Italia. Bisogna contentarsi di questa stupefacente spiegazione.

 

 

V’è di peggio. Il nuovo balzello costituisce, per il modo con cui è congegnato, un regresso tecnico, che da anni era stato denunciato dalla critica e che la grande maggioranza dei legislatori aveva studiosamente cercato di evitare; ed aveva evitato lo stesso legislatore italiano nella vecchia imposta progressiva di successione sugli eredi, istituita nel 1902, che ora si propone di inasprire. Voglio accennare al notissimo errore di colpire con l’aliquota crescente tutto il patrimonio e non le successive frazioni di esso.

 

 

Con la legge vigente, tenuto conto delle proposte correzioni, l’erede che riceve 31.000 lire paga l’1,60% sulle prime 30.000 e l’1,80% sulle residue 1.000 lire, che rientrano nel successivo scaglione; e quindi paga 498 lire, ossia un po’ più delle 480 lire che paga colui che ha ricevuto 30.000 lire. Se si fosse applicato l’1,80% a tutte le 31.000 lire, egli avrebbe dovuto pagare lire 558, ossia lire 78 di più per sole 1.000 lire in più ricevute, ossia ancora, il 7,80% su queste 1.000 lire in più, aliquota che il legislatore, per le piccole eredità e nelle eredità dirette, non aveva intenzione di applicare.

 

 

Orbene, di tutto ciò il legislatore si dimentica quando viene a proporre la nuova imposta sul morto. Le aliquote non sono applicabili alle successive frazioni dell’eredità, bensì a tutto l’intiero importo. E così accadrà che una eredità di 50.000 lire pagherà l’1% ossia 500 lire – beninteso oltre la vecchia vigente imposta -; ed una eredità di 50.001 pagherà il 2% ossia lire 1.000,02. Non è un errore grossolano di tecnica tributaria, oramai scoperto da decenni, riconosciuto come tale dai legislatori, i quali hanno l’abitudine di studiare la forma delle leggi, e riconosciuto come errore dallo stesso

legislatore italiano per l’imposta ordinaria di successione, colpire con 500 lire di più di imposta una eredità che ha la disgrazia di superare di una sola lire un’altra consimile eredità? L’errore è talmente evidente che è da sperare vi si ponga riparo, ritornando al metodo, universalmente seguito, della tassazione delle successive frazioni dell’eredità.

 

 

Ma, anche ove si ripari all’errore, che quasi direbbesi materiale, tanto è ovvio, ben si vede quali siano gli effetti della nuova imposta sul morto. Essa ha le apparenze di colpire le grosse eredità, perché esenta le successioni fino a 10.000 lire e poi procede dall’1 al 6%; in sostanza, non tenendo conto del fatto che quasi tutte le eredità si frazionano e dei legami di parentela, essa andrà ad inasprire sovratutto le piccole e medie successioni, in linea retta, aggiungendo surrettiziamente alle aliquote normali dall’1,60 al 6% della vecchia imposta di successione sugli eredi un secondo peso, variabile dall’1 al 6%, ma – ed è qui che si appunta tutta la mia critica – variabile a casaccio, la massima aliquota potendo cadere sugli eredi meno ricchi e la minima su quelli che si sono arricchiti maggiormente.

 

 

Le quali tutte osservazioni dovrebbero persuadere il legislatore a tenersi stretto alla vecchia imposta di successione sugli eredi, abbandonando la nuova imposta sul morto, la quale per chiari segni appalesa la sua indole di mostro tecnico tributario. Abbisognano 24 milioni? E traggansi pure dall’imposta vigente di successione, accrescendo di quanto occorra le aliquote. In ogni caso, invero, dicasi sugli eredi o sul morto, l’imposta di successione è pagata dagli eredi; e parmi sia logico che sia pagata in maniera corretta piuttosto che in maniera repugnante al buon senso ed alla logica.

 

 

Ma, forse, il vero fondamento dell’imposta nuova non è di fare opera di perequazione, sibbene di far credere, istituendo un balzello nuovo, nuovo almeno di nome, che l’imposta istituita è mite e va solo dall’1 al 6%; mentre in realtà è un’aggiunta ad un’imposta già asprissima. Forse, se si volessero ricavare tutti i 24 milioni dalla vecchia imposta sugli eredi bisognerebbe aumentarne le aliquote invece che ai massimi del 6% in linea retta e del 27 fra estranei, a massimi del 10 e del 40%; e ciò potrebbe far nascere rimproveri di spogliazione e preoccupazioni di frodi e fughe di capitali. Invece, dicendo che la vecchia imposta è cresciuta solo al 6 e al 27%; e che la nuova va solo dall’1 al 6%, l’impressione nel pubblico è meno viva.

 

 

È oramai invalsa l’abitudine di far rientrare in scena, come accade delle comparse in teatro, le imposte con nomi diversi, sebbene sia sempre la medesima imposta. Trattandosi non più di problema tecnico, ma di arte di governo, io mi taccio. Sia lecito però di chiedere se meglio giovi al paese, all’affinarsi della coscienza politica del popolo, al controllo dei governanti sulle spese pubbliche il nascondere, come accade col sistema delle imposte – comparse, la vera portata ed il vero peso delle imposte, ovvero dichiarare nettamente e candidamente quale è il vero ammontare dell’unica imposta, che si crede necessaria.

 

 

Spezzare in due una medesima imposta giova solo a produrre sperequazioni ed ingiustizie di trattamento fra contribuente e contribuente ed a creare illusioni nel popolo di imposte lievi, mentre sono pesanti. Organizzare bene l’unica imposta, anche pesante, rende consapevoli, ciò che è massimamente desiderabile in un governo libero e di democrazia, i popoli dell’esistenza e della gravezza delle spese pubbliche, li eccita al controllo dell’opera dei governanti e rende più facile sopportare il peso, sia pur grave, del tributo. Politicamente, il metodo delle imposte – comparse e delle imposte illusorie è proprio dei governanti che non amano, mentre il sistema delle imposte pesanti e chiare è caratteristico dei governanti, i quali desiderano ed affrettano la pubblica discussione.

 

 

22 febbraio 1914.

 

 



[i] Con il titolo I nuovi provvedimenti tributari. La imposta di negoziazione [ndr].

[ii] Con il titolo Gli Inasprimenti della vecchia e l’istituzione di una nuova imposta di

successione [ndr].

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