I nuovi provvedimenti per le costruzioni di case: le agevolazioni edilizie
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 27/08/1925
I nuovi provvedimenti per le costruzioni di case: le agevolazioni edilizie
«Corriere della Sera», 27 agosto 1925
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 441-444
I provvedimenti deliberati dal consiglio dei ministri a favore delle nuove costruzioni si possono, per quanto si può giudicare dal breve riassunto ufficiale, distinguere in due parti.
Vi è una prima norma, la quale interessa esclusivamente i comuni, gli istituti per le case popolari, gli enti pubblici e cooperativi, gli industriali, che si occupano della costruzione di case «popolari». Non è cosa che interessi i privati costruttori. Alle case popolari costruite dagli enti competenti viene definitivamente e permanentemente concessa l’esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte comunali per 25 anni. Nel tempo stesso pare si sia definita la questione dell’appellativo e dei privilegi concessi alle case «economiche». Per spiegare la cosa un po’ all’ingrosso, la legislazione vigente prendeva in considerazione due ordini di case privilegiate: quelle «economiche» e quelle «popolari». Nessun dizionario distingue in modo preciso queste due categorie di case; ma secondo decreti, regolamenti e pratica, si può dire che «popolari» fossero le case veramente tali, quelle che fossero, ad esempio, divise in appartamenti di non più di sei ambienti o vani. «Economiche» erano invece quelle che erano qualcosa di più delle popolari; e secondo la pratica potevano andare sino a dieci ambienti o vani e, tirando, a dieci camere. Col tirare, si diceva che si fossero finite per chiamare «economiche» anche case fabbricate con un certo lusso, appartenenti ad impiegati superiori, con scale di marmo, ecc. ecc. Se ho capito bene, il decreto odierno sopprime la distinzione tra case economiche e case popolari; e proclama che il privilegio permanente della esenzione dei 25 anni spetti alle sole case «popolari». Pare che per case popolari si debbano intendere, d’ora innanzi, solo quelle le quali sono costituite da appartamenti di non più di tre vani, oltre la cucina, l’ingresso ed i servizi. L’agevolazione per le case popolari è estesa altresì alle case costruite direttamente in proprietà individuale da singoli lavoratori dei campi, delle officine e da artigiani in quanto sorgano in comuni non capoluoghi di provincia. Ciò allo scopo di incoraggiare la tendenza a rimanere nelle campagne e nei piccoli centri.
L’altra parte del decreto riguarda invece tutti i costruttori di case ed ha per scopo evidente di render ragione alle richieste vivissime degli interessati i quali vedevano avvicinarsi con spavento la ghigliottina del 31 dicembre 1926. Ho trattato ripetutamente di questo problema; ed ho esposto le ragioni per le quali occorreva in primo luogo che si desse un affidamento ai costruttori timorosi di non arrivare, per le case già iniziate, ad ottenere l’abitabilità entro il 31 dicembre 1926 ed in secondo luogo che si disciplinasse il passaggio graduale dal sistema di esenzione venticinquennale al sistema normale.
Ambe queste richieste sono state accolte; e di ciò ritengo debbano l’edilizia e l’economia nazionale trarre notevole vantaggio. In primo luogo ai costruttori di fabbricati «di già iniziata costruzione» verrà dato modo di ottenere l’identificazione di questi loro fabbricati in corpo. Ottenutala, essi non saranno più jugulati a finire entro il 31 dicembre 1926; ma avranno tempo a completarli fino al 31 dicembre 1928. Cesserà così la corsa ai mattoni, alla calce, ai cementi, al ferro; e cesseranno i fantastici aumenti di prezzo di tutti questi coefficienti di fabbricazione. Con maggior calma, si fabbricherà anche meglio e più solidamente.
In secondo luogo viene creato un regime transitorio anche per le case non ancora iniziate. Qui il comunicato è sobrio e converrà ritornare sull’argomento a decreto uscito. Da informazioni non ufficiali dei giornali parrebbe che il reddito dei fabbricati non ancora iniziati al 25 agosto 1925 debba godere, dopo l’abilitabilità, dell’esenzione completa per due anni ed in seguito entri in tassazione per un quindicesimo all’anno sino ad essere tassato completamente al 17esimo anno dopo l’abilitabilità. E così un fabbricato, iniziato dopo il 25 agosto 1925 e finito entro il 31 dicembre 1926, sarebbe esente per il 1927 e il 1928, tassato per 1/15 del reddito per il 1929, per 2/15 per il 1930 e così via sino ad entrare in tassazione completa nel 1944.
A quest’ultima norma si possono muovere due osservazioni:
- a) non essere giusto che ai fabbricati iniziati dopo il 25 agosto 1925 ma finiti entro il 31 dicembre 1926 sia tolto il beneficio dell’esenzione venticinquennale di cui essi godevano in virtù delle leggi vigenti. Si cominciò il fabbricato con l’acquisto dell’area, con la demolizione eventuale delle costruzioni vecchie e cadenti, con i progetti, con la preparazione delle maestranze e dei materiali. Chi ha fatto tutto ciò ed era sicuro di finire entro il 1926, perché non dovrebbe godere del beneficio promessogli dalla legge vigente ed in base a cui anticipò capitali, studiò, progettò?
- b) avrei preferito alla tassazione a fette successive il sistema della esenzione decrescente ma completa. I costruttori preferiscono una esenzione completa per 10 anni piuttosto che una tassazione crescente che cominci dopo 20 anni con 1/15 e giunga all’intiero dopo i 17 anni dall’abilitabilità. Si e` più sicuri di poter fare i conti certi; mentre la tassazione crescente ha il vizio di far temere che la finanza largheggi negli imponibili, sapendo di poter tassare solo in parte.
Il sistema della esenzione decrescente col tempo, ma totale finché dura, è chiaro, più incoraggiante, tale da evitare ai costruttori il rischio maggiore che essi temono, ossia la caduta in tassazione. Sarebbe stato desiderabile altresì che il limite normale di esenzione da 2 anni fosse portato a 10 anni.
Dissi già che, nelle mutate condizioni sociali, allo scopo di incoraggiare la formazione di nuovo risparmio, che altrimenti non si costituirebbe, e di promuovere la diffusione della proprietà della casa, l’antica esenzione dei due anni sia assolutamente insufficiente e sia necessario fermarsi sul concetto dei 10 anni, come esenzione di carattere permanente a favore di tutti i fabbricati nuovi, senza eccezione di sorta alcuna. Auguriamoci dunque che la lettura del decreto e le norme regolamentari successive confermino e migliorino la favorevole impressione destata dall’odierno comunicato riassuntivo.