Opera Omnia Luigi Einaudi

I nuovi decreti bancari

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 31/10/1923

I nuovi decreti bancari

«Corriere della Sera», 31 ottobre 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 429-431

 

 

 

Che l’innesto di una nuova banca – quella Nazionale di credito – nel vecchio tronco della Banca italiana di sconto – fosse una soluzione infelice, era persuasione universale. Il morto soffocava il vivo e gli impediva di sorgere a nuova vita. Una banca la quale nasce col principale scopo di liquidare un’altra banca si trova impacciata nelle sue movenze. La fiducia che è venuta meno nel vecchio istituto, impedisce a nuovi clienti di averne molta nel nuovo.

 

 

D’altro canto, anche il vivo dà noia al morto. La nuova banca deve pure cercare qualche ragione di vita; e forse ne trova una nel prolungare le operazioni di liquidazione della vecchia. Gli impiegati, ereditati dalla vecchia, graverebbero troppo sul bilancio della nuova, e quindi può darsi siano in parte caricati su quella morta e cooperino a ridurre l’attivo disponibile per i creditori di questa.

 

 

Perciò il decreto il quale riorganizza la liquidazione della Banca italiana di sconto e vuole liberare la Banca nazionale di credito dai vincoli che le sono attualmente imposti, in quanto miri a separare i due enti, è degno di lode. Se ne gioverà la nuova banca, libera di muovere i suoi passi secondo le regole dell’arte bancaria. Se ne gioveranno i creditori della Banca italiana di sconto, i quali avranno più presto quel che è ad essi dovuto.

 

 

Forse, per dare un giudizio più compiuto, sarebbe necessario sapere cose che il decreto non narra. Che cosa significano gli accordi con gli istituti sovventori, che sarebbero da prendersi per accelerare la esecuzione del concordato? Vogliono essere nuovi oneri al consorzio sovvenzioni e quindi ai contribuenti; oppure semplicemente l’esecuzione di impegni già assunti? In questo secondo caso, poiché ogni contraente deve osservare gli impegni assunti, lo stato che, attraverso il consorzio sovvenzioni, è il vero contraente, fa benissimo ad eseguire quanto ha promesso. Quanto più rapidamente eseguirà, tanto meglio sarà. Sarà assai bene, tuttavia, anche in questo secondo caso, che si sappia a quanto ammonta il costo della liquidazione per l’erario.

 

 

Ancora: risulta, dalla dizione del decreto e più dalla relazione, assai esplicita al riguardo, che al buono di recupero, di valore incerto e condizionato ai risultati della liquidazione, che ora i creditori della Banca italiana di sconto detengono, si dovrà sostituire un pagamento fisso, a finale tacitazione dei creditori stessi.

 

 

Se ho capito bene, il ragionamento del decreto è il seguente: «il buono di recupero è la vera pietra d’inciampo alla liquidazione della Sconto. Esso consiste nel diritto del creditore di ricevere qualcosa, oltre il riparto del 62%, qualora la liquidazione desse un attivo superiore al 62 per cento. Ma poiché la liquidazione delle attività della Sconto durerà molti anni, al minimo dieci anni, non sarà possibile prima di allora sapere se il buono di recupero varrà molto, poco o nulla. Frattanto i creditori della Sconto saranno mantenuti in istato di continua speranza ed agitazione. Vi sarà chi, profittando di tale stato d’animo, soffierà sul fuoco e cercherà di organizzare o spingere i creditori contro il consorzio degli enti sovventori, contro il governo per indurli a dare altri acconti oltre il 62%, in attesa della liquidazione finale. Ciò potrebbe essere un grave pericolo per lo stato, il quale corre già una forte alea, perché è tutt’altro che sicuro che la liquidazione dia la somma necessaria a pagare il 62 per cento.

Inoltre, finché è pendente il problema del buono di recupero, la nuova Banca nazionale di credito, non può cominciare a vivere. Facciamola finita con tutte queste incertezze. Incarichiamo un comitato provvisorio con pieni poteri di prendere in mano il problema nella sua interezza e quindi di fissare anche il valore del buono di recupero. Se i creditori non si acqueteranno, decidano cinque arbitri, due nominati dal comitato stesso, due dai sindaci della Banca sconto e uno dal presidente della corte di appello di Roma».

 

 

Se il valore del buono di recupero dovesse essere fissato esclusivamente in relazione alla intrinseca consistenza delle attività da liquidare, non ci sarebbe nulla a ridire al ragionamento dell’odierno decreto. L’intervento dello stato sarebbe stato sempre un precedente pericolosissimo; ma tutto è bene quel che finisce bene, ossia senza perdita. Ma se, come possono far temere il silenzio del decreto ed alcune espressioni della relazione, farà d’uopo alla deficienza del valore intrinseco «supplire col contributo di terzi» fa d’uopo domandare: chi sono questi terzi? Se gli amministratori riconosciuti responsabili della fallita Banca sconto, benissimo. E se non sono questi, se il loro contributo produrrà, come è da temere, somme trascurabili, chi altri potrebbe essere? Forse lo stato? E in tal caso, trattasi della perdita già preventivata in occasione dei decreti del 1921 e 1922 e per cui lo stato assunse eventualmente impegni precisi, che sarebbero da rispettare, o di una nuova perdita? E quale è l’antica perdita, mai fatta sinora conoscere e quale sarebbe la nuova eventualmente ora aggiunta? Il decreto avrebbe, assai opportunamente, dovuto fare obbligo al Comitato provvisorio, nel caso in cui le sue proposte di liquidazione a prezzo fisso del buono di recupero importassero un contributo a carico dello stato o, il che fa lo stesso, del fondo di accantonamento della tassa straordinaria di circolazione, di presentare formale proposta al ministro delle finanze di accollare tale perdita all’erario. Il ministro delle finanze, sotto la sua piena responsabilità avrebbe dovuto dare o negare il suo assenso. Si sarebbe saputo se e quanto costi all’erario il salvataggio. Notizia utilissima a sapersi tanto dagli oppositori al salvataggio medesimo, quanto dai suoi fautori. La conoscenza dei fatti giova sempre, qualunque sia la conclusione alla quale si giunge.

 

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