I limiti e le garanzie della circolazione
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/12/1896
I limiti e le garanzie della circolazione
«La Stampa», 19 dicembre 1896
L’esposizione finanziaria dell’on. Luzzatti ha fatto larghissima parte ai provvedimenti per la guarentigia ed il risanamento della circolazione bancaria.
Le ripetute crisi bancarie e monetarie, l’altezza persistente dell’aggio sull’oro, l’alto saggio degli sconti predominante in Italia anche in momenti in cui sulle principali piazze estere il denaro si poteva avere dai commercianti a tassi bassissimi, giustificano e rendono necessari provvedimenti energici e risoluti.
In Italia manca, pur troppo, e mancherà ancora per non breve lasso di tempo, il mezzo più efficace e pronto per ridurre la circolazione entro ai suoi limiti effettivi e reali: il cambio dei biglietti a vista in moneta metallica. L’esodo dell’oro fra gli altri dannosi risultati ha avuto anche questo: di costringere il legislatore a regolare l’ammontare della circolazione fiduciaria ed a porvi limiti rigidi e poco elastici.
La legge 10 agosto 1893 disponeva che il limite massimo dalla circolazione dei tre Istituti di emissione dovesse rimanere fermo per quattro anni, cioè a tutto l’anno 1897, nella cifra di lire 1,097,000,000 così ripartita: Banca d’Italia L. 800 milioni, Banco di Napoli 242 milioni, Banco di Sicilia 55 milioni.
Scaduti i quattro anni, ciascun Istituto avrebbe dovuto incominciare, e poi continuare successivamente, a ridurre ogni biennio la sua circolazione di una quota annua proporzionale, in modo che dopo quattordici anni, partendo dall’1 gennaio 1894, il limite designato sopra fosse ridotto ad 864 milioni, di cui 630 per la Banca d’Italia, 190 per il Banco di Napoli, 44 per il Banco di Sicilia; in tutto 233 milioni di riduzione. La legge 8 agosto 1895 prorogò di un anno i termini accennati, cosicché la riduzione dovrebbe cominciare coll’1 gennaio 1899 per chiudersi con l’anno 1908. All’on. Luzzati tali termini sono parsi eccessivamente lunghi; egli propone perciò di abbreviarli di molto.
Grazie ad una convenzione conchiusa colla Banca d’Italia, questa svaluterà di 30 milioni il suo capitale sociale ed accetterà che le sia ridotto nei primi nove mesi del prossimo anno 1897 di 34 milioni il limite della sua circolazione di biglietti, e che questo limite, già ulteriormente ridotto di 17 milioni in ciascun anno successivo, fino a toccare il minimum di 650 milioni, quattro anni prima del termine previsto dalla legge del 1893. Per gli altri due Banchi la riduzione sarà alquanto più lenta; ma, ciononostante, il limite della circolazione del Banco di Napoli sarà ridotto nei primi nove mesi del 1897 di lire 5,200,000 a quello del Banco di Sicilia di lire 1,100,000, ed in queste proporzioni i due limiti si restringeranno di anno in anno fino a toccare nel 1906 il minimo di 190 milioni per l’Istituto napoletano e di 44 milioni per quello siculo.
Le proposte, nel loro complesso, sono felicemente concepite; se il legislatore del 1893 non ha creduto, per le minacciose proporzioni che aveva assunto allora la crisi bancaria di poter imporre limiti più brevi alla riduzione della circolazione fiduciaria, è opportuno modificare quella legge ora che l’orizzonte politico ed economico dell’Italia si è rischiarato ed incomincia a rinascere la fiducia nella stabilità del nostro credito.
In Italia le crisi bancarie di solito lasciano dietro di sé una coda troppo lunga; le amputazioni rapide e spietate frequenti in Francia ed Inghilterra non sono credute possibili od almeno si ritengono troppo pericolose; ben vengano adunque le proposte dell’on. Luzzati, che, pur non dimenticando prudenze e cautele larghissime, ha creduto di ridurre più presto entro limiti adatti la circolazione bancaria.
Non basta però ridurre la quantità dei biglietti circolanti in Paese; bisogna garantirli efficacemente e porre i portatori al coperto da ogni pericolo ed il Governo al riparo delle eventuali responsabilità. L’attuale legge bancaria dispone che i biglietti debbano avere come base una riserva metallica corrispondente al 40% della rispettiva circolazione. La riserva metallica, però, serve a garantire indifferentemente tanto i biglietti quanto i debiti a vista, i conti correnti e tutte le altre passività delle Banche.
Dato il nostro regime di corso semi-coattivo dei biglietti di Banca, lo Stato deve curare che essi abbiano una solida e peculiare garanzia, segnatamente dopo il precedente consacrato per i biglietti della Banca Romana.
Il ministro del tesoro crede che il portatore dei biglietti fiduciari debba avere un diritto di prelazione su una parte speciale delle attività bancarie. Anzitutto si fisserebbe una riserva metallica, effettiva od equiparata per disposizione di legge, destinata a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione.
Questa riserva, che il progetto di legge designa in un minimum di 300 milioni per la Banca d’Italia, di 90 milioni e mezzo per il Banco di Napoli, e di 21 milioni di lire per il Banco di Sicilia, sarebbe irriducibile nonostante qualunque diminuzione nell’ammontare dei biglietti in circolazione degli Istituti. Data la graduale diminuzione della circolazione bancaria, la garanzia metallica minima crescerebbe automaticamente di anno in anno dal 40 al 48 per cento.
Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva metallica irriducibile accennata sopra, i portatori avrebbero privilegio esclusivo sui titoli rilasciati dallo Stato agli Istituti di emissione per le anticipazioni statutarie in biglietti di banca e avrebbero diritto di prelazione, a partire dal 1 luglio del 1897, sulle seguenti attività degli Istituti emittenti: a) specie d’oro e monete di argento legali di proprietà dall’Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista (40%) ed all’infuori del fondo di riserva irriducibile; b) buoni del Tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato o valore corrente; c) cambiali sull’estero non inclusi nel portafoglio utile per la riserva metallica; d) crediti per anticipazioni sopra titoli e valori; e) portafoglio interno non immobilizzato.
Col procedere della liquidazione delle partite ora immobilizzate dovranno pure aumentare le somme investite in titoli di debito dello Stato e diminuire il portafoglio interno soggetto al vincolo della prelazione a favore dei portatori dei biglietti di Banca.
Il ministro del tesoro è, in conclusione, partito dal concetto di garantire la circolazione fiduciaria, concedendo ai portatori di biglietti una prelazione speciale sulla riserva metallica e su altre attività, costituite principalmente di titoli governativi; il portafoglio commerciale dovrebbe alimentarsi solo in misura ristretta e sempre più decrescente dalle emissioni e cercare invece la propria ragione d’essere nei depositi e nei conti correnti privati.
A difendere le sue proposte, il ministro del tesoro cita l’esempio di due piccole nazioni, la Svizzera e l’Olanda, e di due grandi paesi, l’Inghilterra e gli Stati Uniti dell’America del Nord.
A prescindere dai due primi, la cui esperienza non è molto antica e conclusiva, l’osservazione ci dimostra che gli espedienti adoperati nell’Inghilterra e negli Stati Uniti per garantire la circolazione hanno un’origine ed un’efficacia intieramente diverse dal sistema proposto per l’Italia dall’on. Luzzati.
Nell’Inghilterra il portatore dei biglietti è garantito con matematica certezza dall’incasso esistente nel Dipartimento di emissione; ma tale sistema non ha impedito lo scatenarsi di crisi gravissime quando la Banca d’Inghilterra era ancora una vera Banca di sconto. Ora poi la Banca di sconto. Ora poi la Banca d’Inghilterra non fa quasi più lo sconto; ad esso provvedono le numerosissime Banche private, le quali, purtroppo, in Italia non esistono.
Negli Stati Uniti il Governo impose alle Banche di garantire i propri biglietti, versando nelle casse dello Stato una somma equivalente di titoli di Debito pubblico; l’intento, in origine, era di mantenere alto il corso dei Consolidati; lo scopo fu raggiunto ed anche oltrepassato; per l’alto prezzo a cui è giunto il Consolidato americano, le Banche non hanno più alcun interesse ad emettere biglietti, e la loro circolazione è ora ridotta ad una quantità trascurabile.
Come è evidente, i due esempi dall’Inghilterra e degli Stati Uniti non si possono minimamente applicare all’Italia. Qui lo sconto, per necessità delle cose, dove in gran parte farsi colle risorse tratte dalla emissione dei biglietti; e noi crediamo che il portafoglio commerciale difficilmente potrà essere sostituito totalmente da titoli di Debito pubblico nella garanzia speciale data ai portatori dei biglietti.
Del rimanente, per una Banca il possedere troppi titoli di Debito pubblico è più pericoloso che non l’avere un buon portafoglio commerciale; l’aumento dei corsi della Rendita non deve attenersi coll’immobilizzarne grandi quantità nelle casse delle Banche a garanzia dei biglietti, ma col migliorare le condizioni del bilancio e dell’economia nazionale; e tale miglioramento il Ministero attuale, per nocca dell’on. Luzzati, ha dimostrato di voler raggiungere fermamente e sinceramente. I motivi ora addotti spiegano perché noi desidereremmo che i titoli di Stato cedessero il passo al portafoglio commerciale nella enumerazione delle attività su cui il portatore dei biglietti esercita un diritto esclusivo di prelazione. L’istituto della prelazione in se stesso è accettabile quando se ne ammetta il carattere temporaneo.
Attualmente chi vanta un credito a vista sulle Banche di emissione può esigere il rimborso immediato: il portatore del biglietto invece non può ottenerne il cambio in valuta metallica a causa del larvato corso forzoso imperante; e può parere opportuno che a guisa di compenso gli si dia un diritto di prelazione su alcune attività della Banca. Quando il corso forzoso scomparirà anche nella sua forma larvata, verrà meno ogni ragione apparente del nuovo Istituto, il quale, ripetiamo, non può ricorrere per giustificarsi ad esempi tratti da altre nazioni troppo dissimili da noi per condizioni economiche e bancarie.