Giustizieri e protezionisti municipali
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1958
Giustizieri e protezionisti municipali
Prediche inutili, Einaudi, Torino, 1958, pp. 263-295
Or son tre secoli e mezzo (1614) gli Stati generali di Francia sottoponevano rispettosamente al re un indirizzo nel quale osservavano che diritti di dogana e di tratta foranea dovevano, come il titolo medesimo diceva, essere riscossi soltanto sulle mercanzie introdotte dall’estero: «Il diritto riscosso fra provincia e provincia reca un gran pregiudizio ai sudditi di S. M., introducendo tra loro certe linee di divisione che bisogna cancellare, poiché tutte le provincie del regno sono unite e inseparabilmente collegate alla corona, per non formare che un sol corpo sotto la dominazione di un medesimo re».
Quasi mezzo secolo fa, chi scrive la predica odierna, aveva sul «Corriere della Sera» del 24 gennaio 1910 segnalato il caso, che a lui pareva incredibile, di una sopravvivenza degli antichi ostacoli interni al commercio silenziosamente attuata a Torino grazie al metodo dei dazi di consumo esatti all’entrata della merce entro la cinta daziaria. Molte città e borghi italiani, grandi e piccoli, erano allora circondati da una barriera murata, che poteva essere sorpassata soltanto attraverso porte, a cui vegliavano, giorno e notte, dazieri incaricati di riscuotere il balzello. Questo, perciò, colpiva solo i cittadini viventi all’interno della cinta murata, esentando coloro i quali, pur appartenendo al territorio comunale medesimo, vivevano fuor della cinta. Costoro erano tassati su alcune poche voci accertate con metodo diverso dal pagamento di un dazio all’entrata nella cinta murata (misura cubica dei materiali da costruzione, peso dei bovini, ovini e suini all’atto della macellazione); e il tributo assolto risultava tenue. Si comprende la accanita opposizione posizione, nonostante il danno dell’erario comunale, del territorio libero alla estensione della cinta daziaria; pur quando, come nel caso dei Corpi santi di Milano, per il crescere dei sobborghi la popolazione franca di dazio tendeva a uguagliare per numero quella dell’entro cinta.
Al danno finanziario, si aggiungeva il danno economico del facile appiglio dato alla protezione delle industrie interne contro quelle forastiere (con tale aggettivo indicandosi quelle esercitate nel territorio municipale medesimo del fuori cinta e in quello di tutti gli altri comuni italiani).
Se i dazi doganali ai confini dello stato contro le merci estere crescevano, e crescono, il costo della vita, e davano, e danno, incremento a industrie artificiali, ma si farneticava, e si farnetica, siano massimamente dannosi agli stranieri e vantaggiosi alla cosidetta industria nazionale, i dazi riscossi al passaggio attraverso le cinte daziarie favorivano italiani contro italiani e creavano mercati chiusi entro il territorio dello stato. Che lo spezzettamento del territorio nazionale in mercati chiusi minimi fosse una realtà era dimostrato da una tabellina:
Marmi | Legnami | Ferri, metalli | |||||
in blocco | lavorati | greggi | mobili | greggi | lavorati | ||
Ancona | 0,20 | 1 | – | – | – | – | |
Bari | 0,30 | 0,55-1 | – | 4-10 | 0,50-0,80 | 4-6 | |
Catania | 0,20 | 2-6 | 0,75 | 8-30 | 0,20-0,40 | 1,50-6 | |
Genova | – | 3 | 1-4 | 10-25 | 4-6 | ||
Mantova | 0,10 | 4 | – | 4-8 | 0,70 | 1,20 | |
Roma | 0,50 (al m3) | 1,75 | – | 7-12 | 0,20-0,50 | 1-5 | |
Torino | 0,30 | 2 | 0,12 | 6-20 | – | 1,50-6 | |
Perciò chi scrive aveva reputato buona cosa tacciare l’applicazione fatta del dazio murato in tanti comuni italiani di «protezionismo daziario municipale».
Più ampiamente l’amico Giuseppe Prato esaminò il problema nel fascicolo del marzo-aprile 1911 della rivista «La riforma sociale», in un supplemento intitolato Le dogane interne nel secolo XX. Il mercantilismo municipale (un vol. di pp. 58). L’occasione era stata offerta da una animata discussione nel consiglio municipale di Torino circa alcuni proposti ritocchi alla tariffa daziaria.
«Si rivelò d’un tratto, – esclama il Prato, – questa stupefacente verità: che giunta e consiglieri di una grande città moderna in forte maggioranza vedevano non soltanto nel dazio un mezzo utile e accettabile di equilibrio del bilancio, ma vi ravvisavano altresì uno strumento prezioso per organizzare a prò di talune industrie cittadine un regime di privilegi e di compensi per precludere alla concorrenza esterna il mercato cittadino» (p. 7).
Era stata fatta la proposta di allargare la cinta daziaria; ma essendo caduta su di essa la giunta presieduta dal sindaco senatore Frola, la nuova amministrazione si era limitata a proporre ritocchi parziali, dei quali il più importante era la istituzione di una imposta sui materiali di costruzione, la quale avrebbe dovuto essere accertata con la stima dei materiali medesimi a mezzo di una presunzione legale del consumo delle varie specie di materiali (mattoni, cemento, ferro, legnami, vetri, ecc.) sulla base della cubatura dell’edificio ultimato. In tal modo era attenuato alquanto il privilegio dei produttori dell’entro cinta, i quali importavano pietre, marmi, legname, ferro allo stato grezzo o semilavorato, esente da dazio o lievemente tassato, laddove gli importatori di materiali lavorati dal fuori cinta erano soggetti a dazi assai più elevati. Insorsero subito non solo gli imprenditori per la lavorazione di pietre, marmi, mattoni, tegole, piastrelle per pavimenti, ma pur quelli che lavoravano legnami e metalli. Il Prato non conosce, in fatto di parodie della tesi protezionistica, dopo la celebre Pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, reverbers… et généralement de tout ce qui concerne l’éclairage à M.M. les membres de la Chambre des députés contro la concorrenza sleale del sole, nulla di più comico dell’ordine del giorno torinese, che qui si riproduce (supplemento a «La riforma sociale», 1911, pp. 25 sgg.).
«È massima incontrastata che, allorquando il bilancio del comune abbisogna di un rinsanguamento, gli amministrati debbano provvedere, anche con loro sacrificio; è però ingiusto che per provvedervi si debba cercare la rovina di molte industrie, che di rimbalzo si riverbererebbe su tutta la cittadinanza. Eppure ciò succederà inevitabilmente per le industrie sunnominate, il giorno in cui andrà in vigore il progettato cambiamento del sistema di esazione del dazio consumo, se si pon mente che appunto anni addietro una vera industria di tali materiali in Torino non esisteva; per buona parte dell’anno numerosi operai erano disoccupati e costretti ad emigrare, pel solo fatto che le predette industrie non erano protette dalla concorrenza di fuori.
Infatti gli industriali di provincia e gli stessi proprietari di cave venivano in città ad assumere direttamente i lavori, pei quali naturalmente potevan fare condizioni migliori, trovandosi i materiali sul posto di lavorazione, colla mano d’opera inferiore quasi della metà, colle pigioni, forza motrice e spese generali infinitamente meno costose di quelle della città.
Si fu allora che gli industriali ed operai torinesi domandarono alla civica amministrazione un dazio protettore contro le introduzioni di fuori, e questa, riconosciutane la necessità e l’importanza, ne accoglieva la domanda.
Si poté tosto constatare il pieno successo dell’accordata protezione dal notevole incremento che assunse l’industria, che si ampliò, si perfezionò, si impiantarono nuovi stabilimenti, si accrebbe la maestranza e si sanò completamente la piaga della disoccupazione, tanto che oggigiorno non vi è un solo disoccupato.
È quindi indiscutibile che, se si abolisse ora il dazio all’entrata in città dei materiali, si ricadrebbe inevitabilmente nel primitivo marasma, coll’aggravante che i dolorosi effetti si ripercuoteranno su una quantità ben maggiore di stabilimenti e su una maestranza ben più numerosa.
In questi ultimi anni poi son noti gli sforzi che già fecero molti industriali di fuori, sia direttamente che a mezzo dei loro rappresentanti, per conquistare il mercato torinese, sforzi che tornarono vani solo per la protezione del dazio.
Abolita questa, l’industria torinese dovrà necessariamente perire soffocata dalla loro concorrenza, e diversi milioni all’anno se ne andranno da Torino a portare il benessere nelle vicine città, mentre che agli industriali torinesi non rimarranno che le tasse da pagare, con le spese che loro incombono.
Non trattandosi quindi di questione di danaro, perché gli industriali torinesi sono disposti a pagare quanto occorre per ristabilire l’equilibrio del civico bilancio, ma semplicemente del modo di esigere questo danaro, all’entrata cioè in città dei materiali, il rimedio non sembra difficile a trovarsi, e la civica amministrazione vorrà ben provvedere, per risparmiar la rovina di tante industrie, e non mettere gli industriali nella dolorosa necessità di dover prendere provvedimenti spiacevolissimi, ma indispensabili il giorno in cui andasse in vigore la libera entrata dei materiali lavorati».
A rafforzare le proteste degli industriali correvano i rappresentanti del ceto operaio; e di essi si lesse nella «Stampa» del 15 gennaio 1910 un «vibrato» ordine del giorno (ristampato nel supplemento citato, p. 28):
«I soci della Lega di miglioramento e la Società di mutuo soccorso scalpellini e marmisti, riuniti in assemblea, esaminata e discussa la nuova tassa sulle costruzioni, proposta dalla giunta al consiglio comunale, premesso che parte dei mestieri aderenti all’edilizia, cioè falegnami, fabbri ferrai, ma più di tutti gli scalpellini e marmisti, per le condizioni in cui si trovano i principali, proprietari tutti, o quasi, di cave in provincia, e che per loro interesse trasporterebbero i loro laboratori di finitura nel luogo stesso di produzione del materiale primo, con notevole risparmio sulle spese di trasporto e sovratutto della mano d’opera; considerato che si verrebbe a produrre una quasi totale disoccupazione della nostra classe, obbligata così alla emigrazione ed al ribasso delle già non laute giornaliere; considerato pure che simile balzello verrebbe a gravare su tutti gli operai con l’immediato aumento dei già troppo gravosi fitti, confidano che la giunta comunale vorrà ritirare la legge; dichiarano di associarsi in caso diverso a quelle manifestazioni-proteste che vorrà fare la camera del lavoro, invitando la minoranza consigliare ad opporsi con tutte le sue forze all’approvazione della nuova tassa sul proletariato torinese, già enormemente gravato».
Il Prato, nel saggio ancora oggi fondamentale per lo studio del problema, esamina i due vizi principali del protezionismo municipale. Dei quali il primo è quello già ricordato della creazione di qualche centinaio di mercati chiusi entro il territorio nazionale. Nello stesso modo in cui i produttori nazionali sono dai dazi doganali – ed oggi da più eleganti invenzioni di contingenti, di restrizione di valute, di cautele sedicenti igieniche – difesi contro la concorrenza estera e possono così aumentare, in tutto o in parte, il prezzo interno sino al limite del dazio; così il sistema del dazio consumo esatto all’atto dell’entrata nella cinta consentiva ai produttori interni di aumentare il prezzo dei prodotti sino al limite della differenza fra il dazio più alto sui prodotti finiti fabbricati all’interno e il dazio più basso o inesistente sui materiali grezzi o semi-lavorati importati dal di fuori. La legge daziaria incoraggiava così la lotta fra italiani ed italiani assoggettando i consumatori cittadini entro cinta ad una taglia privata a favore dei produttori dell’entro cinta; privando nel tempo medesimo, essi e tutti i produttori delle altre città e delle zone aperte, che erano e sono le più, del mercato più vasto e più ricco fornito dalle grosse agglomerazioni.
I produttori privilegiati gradivano, come è ovvio, il vantaggio dell’esclusivo possesso del mercato cittadino; ma avrebbero voluto anche godere dei benefici di una ampia esportazione all’estero; ed «estero» era tutto il resto del territorio nazionale. Di qui, il secondo effetto del protezionismo municipale; che è il premio di esportazione. Il produttore interno gravato del dazio di 10 lire (in lire del tempo) per quintale di materia prima si sarebbe vista preclusa ogni possibilità di vendita fuor delle mura cittadine se avesse dovuto subire il dazio per le vendite nell’estero vero e in quello nazionale; cosicché la legge daziaria nel testo unico del 7 maggio 1908 n. 248 imponeva senz’altro «la restituzione della tassa pagata all’interno». Norma corretta, se si pensa che il dazio gravava sui consumatori cittadini e non poteva colpire i forestieri, sia perché questi non erano soggetti alla giurisdizione tributaria di quella città, né traevano alcun vantaggio dai servigi da essa apprestati grazie al provento del dazio, sia perché la pretesa di far pagare il dazio anche ai forestieri sarebbe stata vana ed improduttiva, nessuno potendo essere costretto a pagare un tributo, al quale egli può agevolmente sottrarsi acquistando altrove la merce a lui bisognevole.
Purtroppo, è assai difficile determinare l’ammontare del premio di esportazione in misura esattamente uguale al dazio effettivamente pagato. Il dazio è stato pagato sui prodotti grezzi o semilavorati introdotti nella cinta murata; il premio è rimborsato al prodotto finito, a comporre il quale entrano materie prime e semilavorate in numero talvolta non piccolo e in proporzioni variabili da prodotto a prodotto. Si sono pagate somme variabili da zero (per i prodotti grezzi esenti), ad uno, a cinque, a dieci lire per unità di misura delle varie voci grezze o semilavorate; quanto occorre rimborsare per ogni unità di misura del prodotto finito? Ci si può sbagliare e per lo più si sbaglia per eccesso. Non è agevole chiarire come taluno paghi 10 e riscuota 50 e goda così di una taglia imposta al contribuente per favorire l’esportazione, ossia la vendita a sottoprezzo ai forestieri. Si possono tuttavia esporre dubbi su quanto accade per le imposte di fabbricazione interne ed i rimborsi (drawbacks) agli esportatori; ed anche oggi fondati dubbi fanno presumere che taluni produttori interni grazie ai premi di esportazione all’estero si locupletino scorrettamente a danno dell’erario ossia della collettività. Anche allora, nel 1910, i rimborsi a coloro che affermavano di aver pagato dazi per l’entrata nella cinta murata, non erano candidissimi. Il Prato confessava, ad esempio, di non sapersi spiegare in qual modo si potesse giustificare, a Firenze, una restituzione di 5 lire per quintale di marmo lavorato e di lire 1,50 su quello in lastre, mentre il greggio non pagava nulla all’entrata; ed a quale compenso intendano gli ingenti rimborsi di lire 5,75 per quintale sulle porcellane, 1,80 sui lavori in vetro, 1,80 sulle ambrogette di terracotta invetriate, 0,45 sulle terracotte da fabbrica, 11 sulla carta da parato, quando, a cagion d’esempio, la carta ordinaria paga 0,60 e i colori sono esenti; come si spieghi a Torino la restituzione di lire 5, 1,50 e 0,50 rispettivamente sulle tre categorie di metallo lavorato, mentre il greggio entra in franchigia (pp. 35-36).
Dinnanzi alla opposizione vivace degli interessati, taluni consiglieri comunali, fra cui si ricordano Alberto Geisser, membro del consiglio direttivo della rivista, nella quale il problema era stato trattato, Ferdinando Bocca, presidente della Camera di commercio di Torino, e V. Fiorio, presidente della Lega industriale, avevano proposto di prolungare, allo scopo di consentire all’artigianato locale di adattarsi ai nuovi metodi, per due anni il regime protezionistico, deliberando tuttavia fin d’allora che, quelli trascorsi, la tassazione avrebbe dovuto aver luogo sulla base di un tributo complessivo per metro cubo su tutte le costruzioni sia quelle entro la cinta murata, dove vivevano allora circa 310 mila abitanti, sia per quelle extra moenia, che riguardavano un 100 mila cittadini.
La risposta fu una petizione che val la pena di riprodurre, come documento ingenuo della maniera aperta con la quale si difendevano interessi egoistici di piccoli gruppi di produttori (in «La riforma sociale», 1912, pp. 301 sgg.).
«In questi giorni ha preso consistenza ed è corsa insistentemente la voce: che l’on. consiglio comunale – su proposta di alcuni consiglieri – avrebbe esaminato se non fosse opportuno abolire ogni dazio d’entrata sui legnami lavorati per uso costruzioni edilizie (chiassilerie, palchetti, ecc.) e che tale proposta trovava non pochi fautori.
Tale diceria allarmò e preoccupò non poco la numerosa classe dei costruttori in legno, i quali vedono nella proposta suaccennata una minaccia gravissima per i proprii interessi; poiché, se approvata, questi sarebbero lesi al punto da costringerli a trasferirsi fuori Torino o a ridurre notevolmente il lavoro.
Si permettono quindi presentare alle SS. VV. le seguenti osservazioni per illuminarli sulle reali condizioni di fatto della loro industria; le quali non consentono l’abolizione del cennato dazio; e nel contempo, essendosi portati non lievi ritocchi sulla tassazione della voce mobili prendono occasione per manifestare anche in proposito i loro desiderata.
- 1) Non è certo qui il caso di addentrarsi in una disquisizione puramente teorica sulla opportunità di adottare criteri libero – scambisti o protezionisti nell’applicazione dei dazi. Basti osservare, allo scopo del presente, che neppure presso gli economisti la questione è risolta.
Certo si è che la pratica esige l’applicazione dell’una o dell’altra teoria, secondo le necessità del momento e del caso in esame. Nell’attuale momento l’abolizione del dazio in questione sarebbe illogica e dannosa, perché farebbe cadere quel poco di freno alla concorrenza che i prodotti della provincia, di ogni parte d’Italia e anche dell’estero fanno alla produzione torinese.
L’industria del legno della nostra città è dietro ad attraversare una grave crisi causata dalla diminuzione delle costruzioni edilizie, e a tale disagio d’indole generale altre cause particolari si aggiungono per porre in uno stato di evidente inferiorità gli industriali di Torino di fronte a quelli esterni. Non è un mistero per alcuno che in Torino i laboratori grandi e piccoli sono gravati di maggiori spese generali. Le spese d’impianto sono più forti; i fitti sappiamo tutti a quali limiti giungano; le tariffe per l’energia elettrica e meccanica sono gravissime; la maestranza è sempre più costosa ed esigente ed infine le imposte subiscono un rincrudimento nella applicazione sotto pretesto che in città si guadagna di più.
Per contro gli industriali fuori Torino e specialmente coloro che hanno i loro stabilimenti nei paesi circonvicini, per la comodità di poter usufruire del salto d’acqua e dell’energia elettrica a basso prezzo, della mano d’opera a buon mercato, dei fitti minimi, della materia prima a costo più basso, ecc. ecc., malgrado le spese di trasporto e il dazio attuale, riescono a dare la loro merce a Torino ad un prezzo spesso inferiore a quello che possono praticare i nostri industriali. Così vediamo i costruttori di Nole, San Benigno, Chieri, Milano, Venezia e persino di Monaco, Budapest, Fiume, ecc. portar via i migliori affari a prezzi di tutta concorrenza. Tali fatti che giornalmente accadono – e si potrebbe documentarli quandochesia con nomi e dati – dimostrano all’evidenza quanto sia giustificato l’allarme destato nella classe dei costruttori in legno dal progetto della abolizione del cennato dazio. Poiché, se malgrado questo la concorrenza è già così forte, che cosa avverrà mai quando tale freno protezionista sarà tolto? Evidentemente l’industria delle costruzioni in legno, che è pure sì importante, sarà costretta ad emigrare oppure dovrà intristire a tutto vantaggio dell’industria degli altri paesi.
È quindi evidente come non sia né saggio né prudente adottare una misura la quale porterebbe a simili risultati. È retto criterio di amministrazione deliberare non avendo di mira l’arida applicazione di concetti teorici, ma tenendo presenti le prevedibili conseguenze del deliberato. Ora, siccome nel caso queste si presentano disastrose, è ovvio che la ventilata abolizione non debba essere appoggiata e tanto meno accolta; tanto più ove si tenga presente che l’industria del legno in Torino dà pane e lavoro ad un minimo costante di circa 4.000 operai con un salario medio di lire 4,50 al giorno. Sono così lire 18.000 che vengono pagate quotidianamente, le quali nella economia cittadina tengono un posto non disprezzabile e che, soffocando l’industria che le distribuisce, verrebbero sottratte dalla circolazione.
Indipendentemente poi dalla progettata abolizione del dazio, già da tempo gli industriali del legno avevano in animo di richiamare l’attenzione dell’onorevole municipio sulle non liete circostanze suesposte al fine di porvi un rimedio, come già fecero in addietro. Poiché da quanto sopra è detto, appare che non basta venga mantenuto il dazio di cui è caso ma è necessario esso sia elevato almeno a lire 7 per quintale, tanto per la chiassileria che per i palchetti. Solo con questo provvedimento gli industriali di Torino potranno combattere la concorrenza esterna e rialzare le sorti della loro industria, e d’altra parte il comune potrà ricavare maggior reddito da questo cespite. Perciò essi confidano che invece di abolire il dazio sui generi in parola, l’on. consiglio comunale vorrà aumentarlo nella misura da essi chiesta.
- 2) In ordine alla voce «mobili nuovi in legno verniciato o non ecc.», che l’on. giunta propone di tassare a lire 10 al quintale, unificando le due anteriori categorie paganti rispettivamente lire 9 e 20, si osserva come questo genere possa e debba sopportare un dazio ben più elevato e cioè di almeno lire 15 al quintale.
Infatti anche per questo articolo vigono in gran parte le osservazioni fatte per la chiassileria ed i palchetti, e cioè la necessità di venir in aiuto alla produzione cittadina contro la concorrenza esterna. Con questa differenza che il dazio di lire 10 è assolutamente sproporzionato al valore della merce: il comune rinuncia senza convenienza alcuna ad una rendita che può essere agevolmente sopportata dai contribuenti. Il mobile di lusso ed anche quello semplicemente mediocre, specialmente se di genere moderno, pesa pochissimo e per contro ha un prezzo elevato. Un quintale di detta merce si vende a lire 100-120 in media al minimo, cosicché può agevolmente essere caricata di dazio fino a lire 15. In tal guisa senza eccessivo aggravio l’industria cittadina ed il municipio trovano la loro convenienza, questo col ricavare maggior introito da un genere che in fondo è di lusso e voluttuario, e quindi senza gravare sui meno abbienti; quella col rendere più difficile la concorrenza dell’importatore.
- 3) Concludendo perciò la sottoscritta commissione a nome e nell’interesse degli industriali costruttori in legno di Torino, si pregia raccomandare caldamente alle SS. VV. di appoggiare i seguenti provvedimenti resi necessari dalle suesposte condizioni dell’industria:
- che, respinta ogni proposta di eventuale abolizione di dazio sulla chiassileria e sui palchetti, la tariffa attuale venga aumentata da lire 5 a lire 7 al quintale per dette voci;
- che il dazio sui mobili nuovi verniciati o non (art. 73 delle proposte della giunta) venga portato a lire 15 al quintale.
Solo con queste deliberazioni la classe, nel cui interesse i sottoscritti rassegnano il presente, potrà sperare di migliorare le proprie condizioni ed il municipio di Torino avrà acquistata una benemerenza di più verso l’industria cittadina, cooperando a consolidare una parte non disprezzabile di essa».
Dopo circa mezzo secolo, immaginavo non si discorresse più di protezionismo municipale. Nel frattempo, i dazi murati con le tariffe protettive per le industrie dell’entro-cinta erano stati aboliti; all’antico metodo differenziato di tassazione con dazi all’entrata nelle porte, effettive o simboliche, delle città e dei borghi era stata sostituita l’imposta consumo, la quale doveva tassare poche voci di larghissimo spaccio uniformemente per tutto il territorio di ogni comune.
Qualche sospetto avevo avuto leggendo, in una circolare del 6 marzo 1956 del ministro Andreotti, parole di richiamo che non sarebbero state necessarie se la imposta di consumo fosse davvero applicata in maniera uguale per tutti i contribuenti:
«Questo ministero ritiene opportuno rammentare che l’imposizione indiretta deferita agli enti locali ha scopo esclusivamente fiscale, cui deve restare estranea ogni altra finalità. Tale principio è noto e lo si evince anche dal secondo comma dell’art. 7 del regolamento di riscossione 30 aprile 1936 n. 1138, ove viene espressamente dichiarato che le aliquote impositive debbono essere identiche “qualunque sia la provenienza dei generi”. Ovviamente lo stesso principio, per le sue pratiche conseguenze, non cessa di essere valido anche nella scelta del sistema di riscossione dell’imposta; onde, anche allo scopo di evitare inammissibili protezionismi e stridenti sperequazioni, è necessario che l’autorizzazione che viene data agli uffici per la stipulazione di convenzione di abbonamento con singoli contribuenti, abbia unico riferimento alla materia imponibile obbiettivamente considerata, senza discriminazione alcuna tra i generi di produzione locale e quelli provenienti da altri comuni o dall’estero».
Parole e concetti, questi esposti dal ministro alle finanze, informati correttamente ai principi della legge italiana, a sua volta inspirata alla dottrina universalmente accolta in materia di imposta.
Col passare del tempo, in mezzo secolo la malizia dei produttori desiderosi di protezione e degli amministratori municipali ossequienti ai loro desideri si è tuttavia raffinata. Essi non usano più il linguaggio grossolanamente protezionistico dei torinesi verso il 1910; non invocano più la necessità di difendere i produttori infra moenia di Torino, contro la concorrenza sleale dei colleghi della montagna o di Firenze; e questi contro i torinesi o i milanesi od i romani o napoletani. Troppo sfacciata parrebbe la volontà di essere protetti contro i fratelli italiani di altre città e regioni appartenenti alla medesima nazione perché si osi ancora apertamente dichiararla. Si usa, per le imposte interne di consumo, il metodo che tanto successo ha avuto per crescere la difesa doganale contro le importazioni dall’estero: si moltiplicano le voci, così da dare l’apparenza dell’imparzialità e della uguaglianza tributaria perfetta, pur tassando più certe voci che certe altre; ma le voci tartassate sono quelle delle merci provenienti dal cosidetto estero (nazionale) e quelle favorite sono di produzione locale.
A Bologna le tariffe, in lire al quintale, per i gelati sono state fissate così:
1955 | 1956 | |
confezionati in coni comuni e simili | 3.360 | 2.800 |
confezionati in coppe e cassate comuni | 5.200 | 4.000 |
altri, comunque confezionati | 12.480 | 9.600 |
Ma i gelati «comuni» sono quelli prodotti in loco e quelli più tassati provengono di fatto dal di fuori, ché giova «confezionarli» a cagion della cura richiesta dai trasporti lunghi e dal tempo non brevissimo che necessariamente trascorre fra il momento della produzione in Milano e quello del consumo in Bologna. In tal modo l’artigiano gelatiere bolognese gode non solo del privilegio – corretto ed utile privilegio – del fabbricare d’estate giorno per giorno i gelati atti al consumo immediato e dell’essere dispensato così del confezionamento e del trasporto su autocarri frigoriferi; ma pur della differenza tra 2.800 e 4.000 da un lato e 9.600 lire dall’altro nell’ammontare dell’imposta pagata al comune.
A Parma, secondo la tariffa del 1955, i gelati comuni pagano 4.200 e 6.000 lire e quelli confezionati 14.400 lire al quintale. La tariffa non parla di gelati municipali ovvero forestieri; ma il fatto evidente è la discriminazione fra gli uni e gli altri.
Gli assessori che propongono ed i consiglieri che votano possono, a differenza dei buoni uomini torinesi del 1910, fare i tonti e non aver mai sentito parlare di protezionismi municipali; ma si tratta di finti tonti, i quali sanno bene di proteggere gli elettori locali a scapito di quelli lontani, del cui voto ad essi non cale né punto né poco.
Talvolta, nella tema di rimostranze ministeriali, si deve porre riparo a qualche poco avveduta formula protezionistica. A Spezia, nel 1953 e nel 1954 la tariffa, in lire per quintale, era stata dichiarata così:
panettoni e pandolci di tipo «locale» | 9.000 |
panettoni, pandoro, pan di Spagna e affini | 15.000 |
gelati di produzione «locale» | 4.800 |
gelati confezionati di importazione | 9.600 |
Quel «locale» e quel «di importazione» mostravano troppo la corda della protezione contro l’odiato «forestiero»; e perciò per il 1956 e per il 1957 si muta la nomenclatura (sempre in lire per quintale):
1956 | 1957 | |
panettoni, pandoro, colombe e pandolci di «qualità comune» | 9.000 | 9.750 |
veneziane, pandolci all’anice, pan di Spagna, plum-cake, torte paradiso, margherita e simili, biscotti fini | 15.000 | 15.000 |
panettoni, pandoro, colombe e pandolci «di qualità fine» | 15.000 | 18.000 |
I gelati, che per l’innanzi erano descritti sotto una unica voce, nel 1956 vengono distinti in due sottovoci (in lire per quintale):
comuni, sfusi | 4.800 |
fini confezionati | 12.000 |
Così pure la voce unica «pasticceria fresca, frutta e marroni canditi, torrone, pralines, dolciumi in genere», viene nel 1956 divisa così (in lire per quintale):
pasticceria fresca e dolciumi in genere | 12.000 |
frutta e marroni canditi, torroni e pralines | 15.000 |
Le qualità «comuni» o sfuse, la pasticceria fresca sono normalmente di produzione locale; laddove le qualità fini vengono per lo più dall’esterno (si adopera la parola «esterno» per attenuare il significato di «estero» cui alludono queste stravaganti tariffe). Chi distinguerà il «comune» dal «fino», se non il daziere a norma di suo criterio arbitrario, forse sollecitato da competenti istruzioni verbali e in ogni caso spontaneamente volto a vantaggiare il produttore vicino, in odio a quello forestiero o straniero?
Talvolta, violando la legge di imposta si stabiliscono metodi diversi di tassazione per i prodotti «locali» e per quelli «importati». A Civitanova Marche non solo i gelati di produzione locale sono tassati con lire 5.400 al quintale e quelli confezionati di importazione con lire 8.400; non solo la pasticceria fresca, la frutta candita ed il torrone sono tassati con 10.500 lire al quintale, perché di produzione locale, laddove il panettone, che è usualmente prodotto di importazione, è colpito da una tassa di lire 14.500; ma, inoltre, i prodotti locali sono tassati col metodo dell’abbonamento e quelli forestieri con quello della tariffa. Il metodo della tariffa, ossia della tassazione a peso, dietro accertamento delle singole merci consumate presenta quei difetti di cui dirò subito; ma consente di tassare pienamente tutto il consumo, laddove quello per abbonamento dà luogo a qualche maggiore larghezza nell’accertamento della materia imponibile. La preferenza data all’uno o all’altro metodo è materia di discussione ma è inammissibile l’uso dell’un metodo, più latitudinario, per i produttori locali e dell’altro, più rigido, per i forestieri. Né, partendo dalla doverosa premessa della assoluta parità di trattamento, appar lecito si richieggano agli importatori forestieri formalità di documenti, di registri di carico e scarico, di più rigorosa riscossione dell’imposta, di carte da bollo da cento lire e di licenze nei casi di rese di merci, formalità non imposte o consentite in maniere meno fastidiose ai produttori locali. Qui è protezionismo municipale bell’è buono ossia spezzettamento del territorio nazionale in centinaia di minimi mercati, resi autarcici da barriere doganali, per giunta operanti sotto il velame di ipocrite formule, introdotte surrettiziamente con apparenza di imparzialità.
In un momento nel quale si intende sostituire alle barriere doganali attorno a territori statali, come l’Italia, la Francia, la Germania occidentale, il Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo, oramai divenuti minimi in confronto a territori amplissimi come gli Stati uniti e la Russia; in un momento nel quale la Gran Bretagna teme di cadere nel novero dei mercati piccoli e vorrebbe creare attorno al futuro mercato comune dei sei paesi del trattato di Roma una zona più ampia di scambio libero; in un momento nel quale sembra che finalmente si sia capito dai politici che i mercati piccoli, ossia tutti, salvo gli Stati uniti e la Russia, debbono rassegnarsi ad industrie limitate ai relativamente pochi consumatori nazionali, epperciò soffrono di costi alti, per la impossibilità di spingere sino al limite di convenienza le economie della produzione su vasta scala, e sono indotti a rincarare vieppiù i prezzi a danno dei consumatori interni costretti ad accollarsi l’intiero costo di produzione, perché i prodotti esportati all’estero possano essere venduti sotto costo grazie a premi palesi e larvati di esportazione; in un momento siffatto è lecito creare o mantenere surrettiziamente ridicole barriere doganali a favore di mercati che se pure sono talvolta popolosi di qualche milione di abitanti, sono tuttavia sempre minimissimi ed inetti ad attuare condizioni proprie all’avanzamento dell’industria e del commercio? Non divisione del lavoro, non economia da dimensione ottima, non concorrenza fra i migliori produttori, non riduzione di prezzi ed allargamento di consumi; ma gretta protezione, che si calunnia dicendola medioevalistica, a favore di artigiani arretrati nel mestiere, lenti ad adottare quelle attività che siano proprie della industria esercitata su ampia scala, con metodi moderni di produzione in serie e di automaticità, tutte cose possibili solo là dove l’ammontare cresciuto delle vendite lo consenta. L’avvenire è per gli artigiani, per i produttori, manuali ed intellettuali, i quali sanno inventare i mezzi atti a soddisfare i bisogni nuovi consentiti dal grandioso incremento delle produzioni di massa e dal conseguente aumento del reddito totale nazionale. Negli Stati uniti, dove il progresso tecnico ha toccato oggi il punto più alto, la proporzione della popolazione lavoratrice dedicata alla produzione dei beni materiali agricoli e industriali è inferiore oramai al cinquanta per cento (era del 90 per cento 140 anni fa: 80 per cento agricoltori e 10 per cento industriali; oggi forse il 13 per cento agricoltori e 35-36 per cento industriali). La maggioranza della popolazione lavoratrice si occupa di «servizi»; e quei pochi ecclesiastici, insegnanti, soldati, impiegati, comici e simili del principio dell’800 sono diventati milioni, più della metà della gente che lavora. Perché deve essere in crisi e disoccupata la gente che produce roba fine, mobili e sopramobili non di serie, ma costruiti su ordinazione, che scrive libri ed articoli di giornale, che diverte il pubblico nei teatri e nei cinematografi, che dipinge e scolpisce, o insegna? Ancora al principio dell’800 le scuole erano poche e gli insegnanti scarsi, con pochi scolari e studenti. Le compagnie di teatro si noveravano a scarse dozzine; oggi teatranti e cinematografari sono centinaia di migliaia e, con gli addetti ai luoghi di divertimento, milioni. Negli Stati uniti le università e i collegi – così si chiamano molti istituti di istruzione universitaria – sono più di mille e gli studenti due milioni e mezzo. Noi diciamo essere troppe venti università e temiamo la disoccupazione intellettuale perché gli studenti sono un 200 mila. Se la proporzione dovesse essere quella americana, gli studenti dovrebbero in Italia giungere a 700 mila; e ciononostante non v’ha studente americano che si preoccupi della disoccupazione. L’avvenire è dell’artigiano che lavora col braccio e colla mente; se artigiano vuol dire artista, che sa soddisfare ai gusti crescenti e variamente crescenti e raffinati di una popolazione, il cui reddito individuale aumenta grazie al lavoro di macchine inventate a risparmiare la fatica agli uomini ed a consentire ad essi di dedicare sempre maggior tempo all’ozio restauratore e creatore ed al lavoro di pregio il quale, essendo pregiato, è individuale ed originale. Né gli americani o gli inglesi o i tedeschi o i canadesi possono darsi il lusso di far larga parte alla produzione individuale di beni pregiati e di servizi personali perché sono ricchi; essendo essi invece divenuti ricchi perché, pur concedendo molto a coloro che hanno bisogno di essere protetti contro la concorrenza dei più capaci, stanno commettendo in proposito un po’ meno errori dei paesi meno progrediti, e consentono alla produzione dei beni di massa di progredire un po’ più rapidamente verso i costi bassi, ossia verso quella ricchezza la quale non è all’inizio ma al termine del processo di espansione dei consumi più raffinati e dell’assorbimento di coloro che sono espulsi dalle macchine.
Né il trattamento diverso fra indigeni cittadini e forestieri di oltre mura diventa razionale solo perché si invoca la giustizia tributaria: doversi tassare meno fortemente le voci grossolane in confronto di quelle di maggior pregio. In primo luogo, la distinzione, essendo abbandonata alla discrezione, al gusto, alle abitudini di famiglia e di ceto ed alla educazione in economia domestica degli agenti incaricati della classificazione, è arbitraria e perciò dannabile. Inoltre, essa incoraggia tipi di consumo, rispetto ai quali la legge d’imposta deve rimanere imparziale ed assente. I cioccolatini fabbricati con nocciole, con qualche verniciatura di cacao costano di meno di quelli di vero cacao, quelli di castagne costano di meno di quelli di nocciole, quelli di carruba o di ghiande di quercia rovere costano ancor meno di quelli di castagna e finalmente (se pur si possa adoperare il «finalmente») quelli di ghiande di quercia cerro costano meno di tutti gli altri tipi. Vorremo perciò graduare la tariffa in ragione della finezza della materia prima adoperata ed incoraggiare, con la mitezza relativa del tributo, i consumi deteriori? La legge d’imposta deve sì essere assente in queste faccende, ma non deve incoraggiare, con la mitezza nel tassare, i consumi inferiori ed ingannevoli. Ciascuno deve essere libero di fabbricare cioccolatini con nocciole al posto del cacao; o con ghiande o castagne in luogo delle nocciole. Lo stato, fuor della legge d’imposta, deve impedire le frodi. Può essere dubbio se convenga stipendiare aguzzini fiscali per far capire alla buona gente ciò che tutti intuiscono a primo tratto: che il cioccolatino di cacao non può essere venduto al prezzo del cioccolatino di nocciola e questo al prezzo di quello di ghianda o di carruba o di castagna. Talune frodi si smascherano da sé e non fa d’uopo buttare dalla finestra le decine e le centinaia di milioni per mantenere sfaccendati affinché, col nome di guardie tributarie e con le dovute multe, insegnino ai golosi ciò che il palato dice senza tanto dispendio a chi ama i dolciumi. Forseché il cliente, il quale acquista dall’antiquario lo stipetto Luigi XVI con 50 mila lire ha diritto di lamentarsi se, portatolo a casa, l’amico perito in mobilio antico gli dimostra che senz’ombra di dubbio lo stipetto è stato fabbricato l’altro ieri? Incolpi la ignoranza o la ingordigia, le quali gli hanno fatto immaginare di aver fatto il bel colpo a danno dell’antiquario balordo, ché egli ben sapeva o doveva sapere che lo stipetto autentico Luigi XVI avrebbe dovuto pagarlo oggi da mezzo ad un milione di lire. Forseché sarebbe vantaggioso a perseguire una fantasiosa giustizia tributaria tassare poco i vini da sette gradi e di più quelli da dieci gradi e più ancora quelli di gradazione superiore? I giustizieri tributari a tanto aspirano, non potendo, ché sarebbe troppo manifestatamente arbitrario o cervellotico, tener conto, nel tassare, del profumo, dell’abboccato, dell’invecchiamento naturale od artificiale; e fanno appello alla giustizia quando propongono di variare la tariffa in ragione dei gradi alcoolici. Asseverano costoro nel tempo medesimo di voler favorire la viticultura; laddove sono a quella nimicissimi, perché in tal modo incoraggiano invece le culture di qualità grossolana e di scarso pregio. Sia imparziale l’imposta, senza impacciarsi di una giustizia che nessuno, in materia di vini, sa cosa sia, e tassi tutti i vini a peso od a misura, ugualmente quelli a bassa e ad alta gradazione, quelli comuni e quelli di classe. Produca ed acquisti ognuno il vino che a lui talenta; e chi preferisca il vinello da sette gradi a quello di tredici, faccia il comodo suo; ché a far ciò avrà le sue buone ragioni, nelle quali legislatori e tassatori non hanno motivo di metter becco. Tassare con uguaglianza numerica, in ragion di peso o di volume, è ancora mezzo efficace od il meno inefficace, a reprimere la fabbricazione dei vini sofisticati od a scoraggiare la coltura della vite nelle pianure; che è la mira dei più i quali scrivono in punto di crisi del vino. Della qual crisi sento discorrere da che ho l’uso della ragione, che sono circa tre quarti di secolo; e sembra se ne discorra con poco frutto, essendo la svendita del vino di moda oggi come tanti anni addietro. Poiché la svendita è ignota a chi sa fabbricare vino schietto e sorbevole e di qualità e le crisi paiono ripetersi frequentemente per i vini comuni, la crisi del vino pare possa anche ridursi d’intensità se i vini pregevoli sono tassati alla stessa stregua dei vini comuni o mediocri o falsificati. Il problema sta nel sapere adottare metodi di tassazione poco fastidiosi ed ugualmente severi o miti per tutti. Qui sta la difficoltà vera; e non nel perseguire ideali insulsi di cosidetta giustizia tributaria vitivinicola. Il nome di giustizia copre solitamente una qualche merce avariata di privilegi ai produttori interni contro quelli nazionali ma forestieri, ai nazionali contro gli stranieri, agli inetti contro i bravi, ai falsificatori contro i genuini.
Se si trascura il fattore di giustizia, che par di ardua definizione se riferito agli uomini ed assurdo rispetto ai beni materiali tassati con le imposte sui consumi, beni privi di univoca sensibilità psicologica, resta decisivo quello del costo di esazione del tributo, costo per l’erario e costo per i contribuenti. È canone pacifico che i metodi migliori di esazione delle imposte sono quelli i quali costano di meno all’erario e recano minor disturbo ai contribuenti. Adamo Smith, il quale lo espose, forse primo e certamente con chiarezza e semplicità, nella Ricchezza delle nazioni, apprese quel canone non da una teoria imparata su altri libri, od elucubrata nella solitudine del suo studio, come favoleggiano per questa e per le altre dottrine dell’economia classica coloro, che non sanno essere valide solo le teorie le quali rispondono alla esperienza ed essere dannose, le attuazioni cosidette «pratiche» le quali non si informano ad una teoria valida; lo apprese dallo studio della esperienza secolare ed universale di tutti coloro i quali hanno amministrato imposte. In memoriali del primo settecento dell’archivio di stato (sezione finanze) in Torino, redatti da modesti ufficiali delle gabelle, si leggono chiarissime critiche dell’imposta sul sale, perché il costo della repressione del contrabbando era troppo alto in confronto al ricavo netto e si invocava un ribasso del prezzo di quattro soldi per libbra (uguali a circa 53 centesimi della lira oro dell’anno VIII, rimasta invariata sino al 1914) allo scopo di ridurre le spese di esazione, aumentare il consumo e giovare all’erario. I canoni della ottima imposta si leggono, prima che nei libri degli economisti, nei ricordi della esperienza degli uomini di governo e degli amministratori della finanza, e sono gli stessi di quelli che i falsi pratici dicono dottrinali.
Purtroppo, le spese di riscossione delle imposte sui consumi contravvengono gravemente al canone del minimo costo di esazione. In uno studio su Le finanze dei comuni, delle province e degli enti corporativi il Repaci calcolava per il 1932 queste spese in 210 milioni di lire su un gettito complessivo di 1752 milioni, con una proporzione dell’11,98 per cento. Ma la proporzione variava grandemente da voce a voce; sicché, pur non tenendo conto delle variazioni singole, il quadro risultava il seguente:
Gettito dell’imposta | Spese di riscossione | % | |
bevande non vinose, carni, elettricità e gas, materiali da costruzione | 938,8 | 19,6 | 2,10 |
bevande vinose | 733,2 | 146,4 | 20 |
rimanenti voci | 88 | 44 | 50 |
milioni di lire | 1752 | 210 | 11,98 |
Applicando i medesimi criteri al 1953, la ripartizione del gettito e dei costi è stata così calcolata:
Gettito dell’imposta | Spese di riscossione | % | |
bevande non vinose, carni, elettricità e gas, materiali da costruzione | 66,640 | 1,399 | 2,10 |
bevande vinose | 33,977 | 6,795 | 20 |
rimanenti voci | 30,565 | 12,517 | 40,90 |
milioni di lire | 131,182 | 20,711 | 15,80 |
Il grosso del gettito è ottenuto applicando metodi poco costosi: tassazione all’atto della macellazione per le carni, sull’incasso degli impianti elettrici e dei gasometri per la elettricità ed il gas, sul risultato delle misurazioni a metro cubo per i materiali da costruzione. Una spesa di riscossione del 2,10 per cento è ragionevole ed economica per ambe le parti, per l’erario il quale incassa quasi al netto il dazio e per il contribuente il quale vede ridotte al minimo le noie, pagando, ad esempio, il tributo per l’illuminazione insieme con il prezzo del bene acquistato.
Una spesa di riscossione del 20 per cento per l’imposta sul vino è già altissima ed è forse la sola argomentazione valida, scarsamente a torto invocata, a favore della tesi di coloro i quali vogliono abolito ogni balzello sul vino. Ma che dire del 40 per cento speso o sprecato per l’esazione del tributo alle altre voci? E sovratutto qual giudizio recare su cosiffatte imposte se si pensa che probabilmente quel 40 per cento perduto dall’erario è la parte minore e forse minima dei gravami i quali pesano, per l’accertamento ed il versamento della gabella, sui consumatori dei beni tassati!
Nella relazione al disegno di legge presentato al Senato il 12 maggio 1956 sono già esposte succintamente le ragioni le quali avevano persuaso il ministro delle finanze a proporre per l’imposta di consumo sui dolciumi, sulle profumerie, sulle radio e sulle pelliccerie l’abolizione del sistema di riscossione col sistema della tariffa, rendendo obbligatorio il metodo dell’abbonamento.
«I generi alimentari ora indicati, osserva il ministro, per propria peculiare natura mal si adattano a subire gli analitici controlli ed a sottostare alle numerose formalità connesse col sistema di riscossione a tariffa, quali la tenuta del registro di carico e scarico da parte dei fabbricanti e dei commercianti all’ingrosso, la emissione di bollette di accompagnamento per i trasporti dei generi sia nell’ambito dello stesso comune, sia fra comune e comune, la redazione di apposite denunce analitiche per la introduzione dei generi medesimi in ogni singolo comune».
Se si vuole illustrare la spiegazione necessariamente sommaria di una relazione a disegno di legge, giova meditare un momento sulle prescrizioni, pure inevitabili, stabilite per l’applicazione dell’imposta sui dolciumi col metodo della tariffa. Riproduco, allo scopo di far venire i capelli dritti sulla testa al lettore che fosse, per sua disgrazia, costretto ad affrontare personalmente la incredibile via crucis del pagamento dell’imposta a tariffa, la descrizione letta nel memoriale di una grossa impresa dolciaria.
«L’imposta colpisce prodotti alimentari con caratteristiche di estrema eterogeneità, in relazione alla loro diversa conservabilità, contraddistinti da una gamma svariatissima di foggie di presentazioni, di confezioni, soggetti a frequenti modifiche anche nelle dimensioni e nella composizione. Per alcuni di essi (ad esempio panettoni, colombe e uova pasquali, gelati), il consumo è condensato in un breve o in un brevissimo periodo di tempo. cosicché in quel periodo si verificheranno una produzione ed una distribuzione di quantitativi anche notevolissimi; altri, per esempio il gelato, abbisognano di particolari accorgimenti tecnici nella fase del trasporto, della distribuzione e della conservazione.
Per i prodotti dolciari le norme di legge per la riscossione a tariffa esigono le seguenti formalità:
- a)Registro di carico e scarico: per tutti i generi soggetti ad imposta, fabbricati dai produttori o introdotti nei locali dei commercianti all’ingrosso, occorre istituire e, naturalmente, tenere aggiornati, presso i fabbricanti un “libro di produzione” e, presso i commercianti all’ingrosso, un “registro di carico e scarico”; in essi vanno annotati, in ordine cronologico, le materie prime ed i prodotti finiti, i generi introdotti e quelli usciti, nonché gli estremi dei recipienti e dei colli nei quali sono contenuti.
Nella partita a carico, vanno indicati: la data della registrazione, gli estremi della bolletta di carico (giorno, mese, anno, numero, ufficio emittente), i quantitativi caricati alle rispettive voci, il carico effettivo. La partita a scarico è distinta in scarico con pagamento d’imposta e scarico senza pagamento d’imposta. Nella partita a scarico con pagamento di imposta (per prodotti venduti nell’ambito del comune) vanno indicati: data della registrazione della bolletta (giorno, mese, anno), gli estremi della bolletta per il consumo nel comune, cognome e nome del destinatario, specificando se sia o no esercente, i quantitativi scaricati e le merci relative. Nello scarico senza il pagamento dell’imposta (per prodotti venduti fuori comune) vanno indicati : estremi della richiesta d’esportazione, cognome e nome del destinatario, destinazione, data di emissione dello scarico (giorno, mese, anno, ufficio che ha rilasciato l’attestazione di scarico, indicazione, in lettere, dei quantitativi scaricati, merci scaricate). Vanno registrate a carico tutte le partite inerenti alla fabbricazione ed alla trasformazione dei generi (artt. 180 sgg. del regolamento).
- b) Bollette di accompagnamento: per ogni movimento delle merci, occorre redigere uno speciale documento accompagnatorio denominato “bolletta di accompagnamento” che “deve seguire le merci come il biglietto di trasporto deve seguire il viaggiatore”, come è stato chiarito con una pertinente similitudine. La norma vale sia per i prodotti venduti o comunque consegnati nel territorio comunale, sia per quelli spediti fuori della cinta daziaria.
Elenchiamo gli elementi richiesti a sensi di legge per la compilazione, che dovrebbe essere fatta dall’ufficio imposte di consumo, previo accertamento dell’identità del dichiarante o del trasportatore:
1) la ditta o il nome, cognome e paternità delle persone nel cui interesse si effettua il trasporto;
2) l’ubicazione dei locali di deposito (cantina, magazzino, negozio) dai quali la merce è prelevata;
3) la qualità della merce, con l’indicazione delle particolari caratteristiche e, ove esista, la denominazione tipica commerciale;
4) la quantità della merce al lordo e al netto;
5) il numero, il tipo e le eventuali marche dei colli;
6) il numero e la specie dei veicoli e le generalità dell’incaricato del trasporto;
7) il comune di destinazione o la dogana di uscita;
8) la ditta o il nome e cognome del destinatario negli altri comuni, specificando, se trattasi di commerciante, l’ubicazione dell’esercizio, se trattasi di consumatore, il domicilio;
9) il giorno e l’ora in cui si inizierà il trasporto e la via da percorrere;
10) il termine di tempo entro il quale la merce deve arrivare all’Ufficio I.C. del comune destinatario.
- c) Determinazione dei pesi: l’obbligo di indicare “a peso” i generi soggetti ad imposta (poiché, come abbiamo visto, la tariffa ha riferimento al peso) tanto sul registro di carico e scarico che sulle bollette di accompagnamento, costringe a determinare i pesi anche di moltissimi prodotti che, per vecchia consuetudine o perché, oramai, così noti sul mercato, si vendono invece (ad esempio, proprio nel settore dolciario) a numero o in confezioni distinte con nomi di fantasia (scatola tipo A, confezione tipo B, ecc.).
- d)Determinazione delle tare: l’imposta di consumo si riscuote sul peso netto del genere (art. 126 del regolamento). Pertanto, di tutti gli articoli e relative confezioni occorre individuare la tara; se si tratta, come spesso accade, di colli composti da diversi articoli, l’operazione deve essere fatta, naturalmente, per ognuno dei prodotti in essi contenuti. A non minori difficoltà dà luogo il caso dei prodotti confezionati in vasi, scatole, piatti, cestini, fabbricati con i più svariati materiali (argento, porcellana, ceramica, vetro, legno, paglia, ecc.); per tutti o per quasi tutti questi oggetti è dovuta l’imposta di consumo, che però viene assolta da chi li acquista per preparare con essi le proprie confezioni; occorrerà, perciò, effettuare sulle bollette l’esatta descrizione ed il contenuto netto di ciascuna confezione, assoggettandosi ad una serie di numerose e complicate registrazioni, per evitare che l’imposta dovuta sui prodotti dolciari comprenda anche l’oggetto che li contiene, con la conseguenza di una gravosa, ingiustificata duplicazione di tassazione.
- e) Identificazione delle diverse voci di tariffa: poiché i prodotti dolciari sono distribuiti in diverse voci della tariffa, talune delle quali con ulteriori suddistinzioni, occorre, naturalmente di volta in volta, identificare esattamente la “voce” in cui devono essere classificati i prodotti ceduti. Se si considera che, spesso, le consegne di merce sono fatte in colli contenenti diversi prodotti e che vi sono confezioni formate da articoli diversamente classificati (colli con prodotti dolciari e liquori, cassette natalizie, pacchi dono e simili), risulta evidente la complessità e la laboriosità dell’operazione.
- f) Diversità di classificazione tariffaria tra un comune e l’altro: le tariffe e i regolamenti delle imposte sono deliberati dai singoli consigli comunali, i quali possono anche graduare l’imposta per uno stesso genere di merci, secondo la qualità ed il pregio delle medesime. Ciò significa che, su circa 7.800 comuni, potremo avere, in Italia, 7.800 tariffe: l’azienda anche più scrupolosa e corretta, che operi su base nazionale, con un genere di prodotti, già per natura così vari ed eterogenei come quelli dolciari, è messa nell’assoluta impossibilità di seguirne tutte le variazioni. Tutto ciò senza contare le sperequazioni cui danno luogo le differenze, talora addirittura paradossali, adottate nei criteri di tassazione.
Uno studio condotto sulle tariffe 1955 dei comuni capoluoghi di provincia ha permesso di constatare, ad esempio, che il cioccolato in tavolettame veniva tassato a Milano con lire 60 al chilogrammo ed a Foggia con lire 240 al chilogrammo, i biscotti fini con lire 48 al chilogrammo a Catanzaro e lire 243 al chilogrammo a Catania, il panettone con lire 50 al chilogrammo a Sondrio e lire 243 a Catania, i gelati con lire 29 al chilogrammo a Brindisi e lire 112 al chilogrammo a Pescara.
È utile aggiungere che la situazione può essere ulteriormente e gravemente complicata nel caso in cui i comuni facciano ricorso alle cosidette “supercontribuzioni”, che si traducono in un aumento della tariffa massima fino al limite previsto dalla legge del 50 per cento.
- g) Variazioni periodiche dei valori della tariffa: un’apposita commissione provinciale, a norma di legge, nell’ottobre di ogni anno, procede alla determinazione dei valori dei generi sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti. In pratica, dato il modo in cui è congegnata l’applicazione dell’imposta, ciò significa che, ogni anno, le aliquote sono suscettibili di modificazione, con conseguenti ulteriori complicazioni per i contribuenti, costretti ad aggiornarsi sistematicamente ed eventualmente a rifare di sana pianta i documenti e le registrazioni predisposte in relazione alle tariffe precedentemente in vigore.
- h) Rese di prodotti da parte della clientela: nella maggior parte dei casi, si tratta di prodotti avariati ed invendibili, destinati allo scarto ed alla rilavorazione. Si noti che, per essi, il rivenditore ha già assolto l’imposta, di cui potrà ottenere il rimborso dietro domanda e dopo gli accertamenti del caso e, comunque, con la perdita di una percentuale per spese, bolli, diritti ecc. I prodotti che rientrano nel comune di origine, poiché non esiste una voce di tariffa “merci di scarto”, possono essere riassoggettati al pagamento di una nuova imposta di consumo, a meno che non si adempia ad una serie di formalità piuttosto complicate e non sempre di esito certo. Occorrerà, all’uopo, redigere, presso la barriera di entrata, un verbale di carico delle merci restituite, con la dichiarazione che esse rientrano per essere destinate allo scarto o alla rilavorazione. Ove non si raggiunga l’intesa, il funzionario del dazio dovrà prelevare i campioni delle merci contestate, piombare colli ed automezzi per concludere poi la verifica presso l’azienda interessata. La definizione dell’accertamento richiede, normalmente, l’analisi dei prodotti.
- i)Tentata vendita: altri gravissimi inconvenienti, che attengono particolarmente al campo della distribuzione del prodotto, si verificano nella cosidetta “tentata vendita” che, per taluni settori commerciali, è divenuta oramai un’operazione indispensabile, perché consente di servire mercati anche nelle zone più decentrate, mediante l’offerta di quantitativi spesso modesti di prodotti dolciari. Il requisito fondamentale e peculiare della tentata vendita, come è noto, è la speditezza dell’operazione, speditezza che, con gli intralci frapposti dal sistema tariffario, viene ad essere completamente pregiudicata.
Per la tentata vendita, la legge sulle imposte di consumo non contiene alcuna norma specifica; l’unica eventualmente applicabile alla fattispecie, in via analogica, è quella dell’art. 105 del regolamento (R.D. 30 aprile 1936, n. 1138): “La bolletta di accompagnamento deve essere rilasciata per ogni singolo destinatario e per il luogo di definitiva destinazione, anche quando, per effettuare il trasporto della merce, occorra attraversare territori di comuni diversi o servirsi di mezzi vari di trasporto (veicoli, autoveicoli, imbarcazioni, tranvie, ferrovie, ecc.). Nel caso di cambiamenti di destinazione durante il trasporto, come pure nel caso di frazionamento dei generi per destinazioni diverse da quelle dichiarate, le originarie bollette devono essere presentate all’ufficio delle imposte di consumo più prossimo, il quale provvede a sostituirle con altre secondo le nuove destinazioni, facendo i necessari riferimenti tanto sui documenti presentati, che devono essere restituiti all’ufficio emittente, quanto su quelli emessi in sostituzione”.
I tecnici della materia (SCATÀ e CANCELLIERI, Le leggi sulle imposte di consumo, Castaldi, Roma 1954) richiamandosi a questo articolo esemplificano le operazioni da compiere: “Nel caso di tentata vendita, sulla bolletta di accompagnamento sarà indicato, in luogo del nome del destinatario, che si tratta di tentata vendita e, come destinazione, sarà indicato soltanto il primo comune di destinazione: quivi giunto, il trasportatore presenterà all’ufficio i generi e la bolletta di accompagnamento e, quindi, inizierà il suo giro di vendita nel comune; dopo di che ritornerà all’ufficio, indicando i quantitativi venduti ai singoli esercizi forniti e pagando eventualmente egli stesso la relativa imposta, con bollette intestate a nome dei minutanti: l’ufficio ritira la originaria bolletta di accompagnamento e la contrappone ad una delle matrici delle bollette di pagamento emesse per i quantitativi venduti, rilasciando un’ulteriore bolletta di accompagnamento per il trasporto dei generi invenduti in altri comuni, da compilarsi con destinazione “tentata vendita” e così di seguito da parte degli altri comuni. Ultimato il giro il trasportatore, in caso di rimanenze dei generi, si farà rilasciare dall’ultimo comune bolletta di accompagnamento per la reintroduzione in deposito (nel comune di partenza)”.
Questa la prassi normale, già di per se stessa molto onerosa e che può, inoltre, subire le variazioni più disparate poiché, quasi in ogni comune, il funzionario competente ha un proprio punto di vista, più o meno soggettivo, al riguardo. E qui la casistica è infinita: basti accennare, ad esempio, che per i comuni appaltati dall’INGIC (Istituto nazionale gestione imposte di consumo), la bolletta originariamente emessa non può servire per l’intero giro programmato, perché in ogni comune deve essere sostituita con un’altra bolletta, previa denuncia, e in caso di effettuata vendita, assolvimento dell’imposta per i prodotti consegnati nel comune o ricordare quanto dispone in merito il comune di Roma: “Nel caso di tentata vendita, previamente autorizzata dalla direzione, i titolari dei magazzini all’ingrosso devono emettere una bolletta di accompagnamento mod. I-C destinata a scortare i generi caricati giornalmente su ciascun veicolo e, per ogni singola vendita, gli incaricati devono emettere una bolletta mod. 16 da portare a scarico della sopraindicata bolletta di accompagnamento. Alla fine del giro di vendita giornaliera i titolari dei magazzini all’ingrosso emettono una bolletta mod. I-A sul cui retro annotano i numeri delle bollette mod. 16, i nominativi degli acquirenti con le quantità da ciascuno acquistate. Tale bolletta viene allibrata a scarico nel relativo registro di magazzino, facendo riferimento al deposito fisso: lo scontrino va rimesso all’ufficio di zona e la figlia trasmessa sollecitamente all’ufficio abbonamenti per il carico individuale ai singoli destinatari del genere. La bolletta di accompagnamento mod. I-C che scorta i generi, annotata con gli estremi della bolletta mod. I-A, va contrapposta alla propria matrice”.
Non parliamo delle situazioni veramente aberranti che si possono verificare, ad esempio, nel caso della tentata vendita di prodotti come il gelato, costretto spesso a lunghe soste in attesa del rilascio o della verifica delle bollette ed i cui giri di vendita spesso hanno dovuto essere stabiliti in funzione non delle richieste dei consumatori, dei rivenditori o delle esigenze tecniche di questo particolare tipo di trasporto, come sarebbe logico e naturale ma degli orari del daziere locale, il quale, magari, oltre che alla funzione pubblica, dedica la propria attività alla professione del barbiere o dell’ortolano. E si noti che, a stretto rigore, il controllo può giungere fino all’obbligo di scaricare l’automezzo per il computo esatto dei gelati trasportati”.
La citazione potrebbe seguitare e basterebbe a scoraggiare chiunque non fosse, per lunga consuetudine, perito nella conoscenza delle vie opportune a rendere semplici le formalità regolamentari, dal proposito di fabbricare e smerciare dolci.
Né basta. Chi voglia aprire un esercizio di vendita al pubblico in un comune a tariffa dovrebbe innanzitutto conformarsi alle caratteristiche tecniche da seguire nella costruzione dei suoi locali. Parla l’art. 140 del regolamento:
«Se il commerciante intende pagare l’imposta di volta in volta, giusta la tariffa, gli agenti dell’imposta di consumo verificano lo stato in cui si trovano gli esercizi prima della loro attivazione e ne vietano l’apertura, salvo la eccezione di cui all’art. 138, se i locali non sono in regola con le successive disposizioni del presente articolo. I locali di vendita e di macello, anche se appartengono ad enti, debbono, di regola, trovarsi al pianterreno ed avere le pareti ed i solai costruiti in modo da presentare integrità e stabilità.
I detti locali non debbono avere comunicazioni interne con altri edifici e case di abitazione non inservienti allo stesso uso e, qualora ve ne siano, debbono essere chiusi. Le stanze aggregate, come accessorio ai locali di vendita o di macello con interna comunicazione anche se destinate ad uso di abitazione del commerciante, sono considerate come continuazione dei locali stessi.
I predetti locali debbono avere le porte di accesso sulle strade pubbliche e qualora ne abbiano altre, queste debbono essere chiuse, quando ciò sia richiesto da necessità di vigilanza. Le finestre non prospicienti nelle pubbliche vie debbono munirsi di grata».
Le norme tecniche sulla costruzione degli esercizi di vendita dei dolci (e, pare, anche delle carni) hanno lo scopo di assicurare la finanza che l’esercente sia sempre in grado di dimostrare che i generi esistenti, tenuto conto dello smercio avvenuto, corrispondono a quelli di cui alle bollette di pagamento dell’imposta o di accompagnamento.
«Come, esclama il memorialista già citato, possa essere acquisita questa prova in una pasticceria, non è dato comprendere.
Si consideri che sia i rifornimenti come i consumi di esercizi di questo genere sono di carattere affatto particolare: avremo la modesta rivendita di periferia, che smercia una caramella o una pasta per volta e l’importante esercizio, con movimenti frequenti e notevoli di entrata e di uscita di tutta la gamma dei prodotti dolciari.
Molto spesso, inoltre, le pasticcerie sono dotate di attrezzature per la produzione in loco.
In pratica, la situazione risulta così complicata che, attesa la materiale impossibilità di costringere l’esercente ad una serie pressoché infinita di registrazioni, magari per quantitativi minimi, le amministrazioni delle imposte di consumo devono rinunciare a qualsiasi controllo, accontentandosi di dichiarazioni periodiche da parte dei contribuenti. È logico che, trattandosi di dichiarazioni fatte a posteriori, quando cioè i prodotti sono stati venduti e probabilmente già consumati (si pensi, ad esempio, a quelli consumati in proprio dall’esercente e suoi familiari) e che per la loro fabbricazione si sono usate le stesse materie prime, l’indicazione, molto frequentemente, si riferirà alle voci tariffarie meno onerose».
Taluni tipi di imprese produttrici e distributrici richieggono varianti al metodo adottato in generale per gli altri contribuenti. Tipico è il caso degli esercenti «con laboratorio annesso», ai quali i comuni a tariffa hanno dovuto consentire di pagare in abbonamento l’imposta di consumo sui generi prodotti nel laboratorio, mantenendo la tariffa per tutti i generi provenienti dall’esterno nella medesima bottega. Avrebbe invero fatto d’uopo mantenere un agente tributario notte e giorno nel laboratorio per controllare il passaggio dei prodotti dal laboratorio all’annesso locale di vendita, con una spesa sproporzionata al gettito dell’imposta. Nelle cosidette «norme sperimentali» fu perciò consentito che il pagamento dell’imposta venisse effettuato con dichiarazione di pagamento periodica, nella quale, per l’appunto, l’esercente dichiara quanto ha prodotto e quanto, di conseguenza, deve pagare.
«È evidente, che congegnata in questo modo, la denuncia è esclusivamente basata sulla “buona fede” del denunciante, anziché su concreti elementi assunti dai verificatori nei loro controlli. Si tenga presente, a questo proposito, che il controllo dell’esattezza delle denunce dovrebbe essere fatto sulla base dell’entità degli acquisti di materie prime: ma quante di queste materie prime sono state acquistate con regolari fatture e quante di esse sono state presentate? E sovratutto, chi può provare che, effettivamente, esse materie prime sono state impiegate in quelle determinate produzioni colpite con diverse tariffe?».
Se l’adozione contemporanea nello stesso comune dei due sistemi dell’abbonamento e della tariffa è causa di intollerabili contaminazioni fraudolente, la facoltà data ai comuni di scegliere tra i due sistemi aggrava i vizi proprii di entrambi; dei quali il primo è quello del protezionismo locale e il secondo è quello della elevatezza dei costi di esazione del tributo, sia dei costi propriamente detti i quali scemano il provento netto a favore dell’ente tassatore, sia dei costi aggiunti e più gravi posti a carico del contribuente.
Il metodo della tassazione a tariffa ha il pregio apparente di un maggior ossequio alla giustizia tributaria: nel caso di prodotto merceologicamente diverso (cioccolato o surrogato di cioccolato) paga di più la derrata di maggior valore. Ma il pregio – e giova riassumere cose già dette – è di gran lunga controbilanciato:
- dall’incoraggiamento offerto ai tipi di produzione più scadenti e perciò meno tassati;
- dalla creazione di un protezionismo municipale che reputavasi, dopo le critiche del 1910, tramontato per sempre. Sotto lo schermo di un uguale trattamento per tutti i prodotti compresi in una data voce a somiglianza di quanto si opera per impedire l’entrata nel paese delle merci straniere, è agevole moltiplicare le voci di tariffa allo scopo di tassare lievemente i prodotti di fabbricazione interna, dei quali non è conveniente l’importazione dal di fuori e fortemente o più fortemente quelli di origine forestiera;
- dal danno, e non occorre illustrarlo oltre, dell’incremento del costo diretto ed indiretto della riscossione del tributo;
- dagli ostacoli posti ai trasporti nell’interno del territorio nazionale, spezzettato così da barriere interne le quali creano centinaia di piccoli mercati chiusi e moltiplicano le variazioni di prezzo della stessa merce da un mercato all’altro.
In un tempo nel quale si creano i mercati comuni e si vogliono ampliare le zone di libero scambio delle merci e delle persone, l’Italia dà così un ben deplorevole spettacolo di imposte di consumo protezionistiche, le quali vietano o rincarano il libero trasporto delle cose da una città all’altra, da un piccolo mercato chiuso all’altro entro i confini medesimi del territorio nazionale; e, nel tempo stesso, di leggi nefande sulle migrazioni interne, le quali vietano ed ostacolano il libero movimento dei suoi cittadini da una città all’altra del suo stesso territorio. Se una legislazione siffatta non ha nome di ipocrita a chi od a che cosa conviene tal nome? Il metodo dell’abbonamento:
- presta assai meno il fianco al rimprovero di rendere ossequio al falso mito della giustizia tributaria; ed infatti i canoni di abbonamento sono concordati sulla base non del pregio dei singoli prodotti smerciati, sibbene del presumibile smercio o della presunta quantità consumata di ogni genere in un determinato periodo di tempo;
- offre inoltre il pregio del basso costo di esazione, uguale per municipali e per forestieri;
- e consente ai forestieri di contrapporre al vantaggio di canoni di abbonamento più bassi per i municipali quello della produzione su vasta scala la quale consente produzione e trasporti a costi minori ed annulla i vantaggi dei favori alle derrate locali, meno elaborate ma più fresche;
- e, riducendo i mercati locali ad un unico mercato nazionale, aumenta lo spaccio, favorisce la concorrenza e riduce i prezzi, migliorando la qualità ugualmente per tutti i consumatori italiani.
Nella bilancia rimane a favore del metodo della tariffa solo un qualche vago ossequio all’idolo della giustizia tributaria ed a favore di quello dell’abbonamento, la riduzione dei costi, diretti ed indiretti, della esazione dell’imposta, la maggior facilità di ridurre i danni del protezionismo municipale e di favorire la formazione di un unico mercato nazionale. Senza dubbio veruno, nella scelta tra i due metodi, la palma spetta a quello della riscossione per abbonamento.
Non farebbe d’uopo, tuttavia, scegliere tra i due metodi, se si ascoltasse il consiglio del buon senso, il quale sommessamente ricorda che parrebbe giusto il momento di sfoltire la selva selvaggia del nostro ordinamento tributario. Dove accade, fuor che in Italia, che il contribuente ad una qualunque delle imposte «esatte col metodo del ruolo» – ruoli essendo certi grossi registri nei quali ogni anno o più spesso sono elencati i nomi di tutti coloro i quali sono soggetti alle imposte sui terreni, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, complementare ecc. ecc., ruoli od elenchi in base a cui l’esattore delle imposte spicca poi gli avvisi di pagamento inviati a casa dei contribuenti – si vede recapitare certi fogli di dimensioni ragguardevoli nei quali si vedono stampati «a centinaia», ma per fortuna parecchi recano i numeri in bianco, i titoli delle tante imposte che quel contribuente in quel comune ed in quella provincia e domani forse in quella regione, è chiamato a pagare?
Per avventura, molte voci di imposte apparentemente diverse che si leggono negli avvisi di pagamento sono voci fasulle, ossia mere varietà della specie principale (le sovrimposte elencate separatamente dalle imposte) o diritti dovuti per servizi particolari (canoni per irrigazione d’acqua ecc.); ma poiché ognuna di esse ha regole ed aliquote sue proprie, le mere voci agiscono quasi fossero imposte singole e crescono in ogni modo la confusione nella mente del contribuente. Almeno non si moltiplicassero le imposte per la mera libidine di crescere il numero degli uffici tributari e degli impiegati a quelli addetti! Accanto alle imposte esatte col metodo del ruolo, esistono innumerevoli varietà di imposte esatte sugli atti singoli: sulle successioni, sulle donazioni, sui trasferimenti a titolo oneroso, sugli affari, per le quali non si può compilare alcun ruolo, non conoscendosi a priori chi è destinato a morire in quell’anno o coloro a cui salta in mente di acquistare o di vendere qualcosa e quale sarà l’ammontare dell’eredità e come divisa, quale il prezzo di vendita e se accettabile o no dalla finanza. In questo campo è impressione di molti, e tra questi dei migliori funzionari delle imposte, vi sia, come in quelle esatte per ruoli, molta roba di scarto; imposte che fanno doppio con altre o che potrebbero essere esatte insieme con altre, se non vi facesse ostacolo l’interesse, talvolta mero interesse di casta od orgoglio o gelosia o tradizione, degli organi incaricati dell’accertamento e della riscossione. Esistono, sovratutto, imposte passive, le quali costano ai contribuenti l’onere del pagarle e del soffrire il dispendio di denunce laboriose e costose e relative procedure di accertamento, e costano all’erario la differenza fra il gettito tenue e le spese più alte degli uffici e degli impiegati incaricati di manipolare ed accertare quei quattro soldi.
Il malanno è sovratutto avvertito nel campo delle imposte sui consumi: dogane, imposte di fabbricazione, dazi comunali. Quanto meno un dazio doganale frutta all’erario, tanto più costa. Se il dazio doganale è istituito per ragione di protezione all’industria nazionale, è certamente, per indole sua propria, frazionato in minute e minutissime voci, create a bell’apposta per proteggere, più o meno, una specifica particolare industria; il che significa vietare o ridurre l’importazione di quella merce specifica dall’estero; ed il risultato è che l’erario nulla riceve. Se la merce non è importata, perché il dazio è stato creato appunto per tenerla lontana dal sacro suolo nazionale, anche monsignor de la Palisse direbbe che quello è un dazio fasullo, il quale nulla frutta all’erario; e nel tempo stesso costa ai contribuenti ed al fisco. Su di esso si accaniscono in particolar modo i contrasti di interpretazione fra il contribuente, il quale ha attribuito alla merce, avventurosamente importata, una voce di tariffa poco tassata, ed il daziere, il quale sostiene che la merce a prima vista deve essere classificata sotto altra voce, la quale paga di più. Sono chiamati periti; la disputa si trascina per varie istanze; crescono i diritti di sosta e la merce può anche deperire o guastarsi. Al punto di vista «erario», si fa dell’arte per l’arte; che è passatempo costoso.
Le imposte dette di consumo, le quali sono un altro nome per indicare i vecchi dazi comunali, soffrono in particolare del male del doppione. Non tutte; ché, come già accennai, il dazio sui materiali da costruzione è esatto con poca spesa colle misurazioni, a cose fatte, dei metri cubi costruiti; che è lavoro relativamente semplice compiuto con criteri certi e non suscettibile di frode. Poiché la maggior parte degli animali passa attraverso ai macelli pubblici e gli altri non possono essere mandati all’altro mondo senza un tal quale rumore, l’esazione del dazio sulle carni non pare troppo costosa. Un po’ più dispendioso, ma non oltre misura è il dazio sul vino e sulle bevande vinose. Col sistema delle bollette di accompagnamento, non pare che le frodi sieno troppo paurose; e il rumore fatto sui giornali attorno alle falsificazioni sembra esagerato. Noi non abbiamo in Italia il privilegio dei bouilleurs de cru, degli agricoltori i quali producono spirito con le materie prime di loro produzione, privilegio che tanto nocumento arreca al fisco francese; ma abbiamo certi privilegi dei viticultori per il vino cavato dai loro vigneti e consumato in famiglia, i quali danno un fastidio non piccolo alle finanze locali e più ne daranno se, come pare, quei privilegi sono stati allargati ed allungati.
Il malanno più grosso è quello delle voci varie, che la riforma del dazio murato intendeva abolire, riducendo le voci tassabili alle pochissime fondamentali del vino, delle carni, dei materiali da costruzione, ecc. A poco a poco, per la libidine dello spendere in aumenti di personale, oltre le nude urgenze dei maggiori non sempre utili servizi, il numero delle voci tassate andò crescendo, finché oggi si leggono liste spropositate di esse; ma delle più si potrebbe fare a meno poiché esistono imposte statali le quali riguardano le medesime materie, che le imposte dette di consumo vogliono colpire.
Che sugo c’è a tassare le caramelle o il panettone o il cioccolatino per se stesso? Il legislatore non deve avere e non ha, suppongo, odio o malevolenza particolare verso la forma caramella o panettone o cioccolatino; ché l’oggetto di tassazione è la capacità di spendere di cui il contribuente dà prova ingoiando caramelle o cioccolatini e mangiando panettoni. Ma quella medesima capacità di spendere si manifesta consumando zucchero, dal quale panettoni, cioccolatini e caramelle sono derivati; sicché basterebbe tassare di più lo zucchero ed esentare dal balzello i suoi sottoprodotti, perché l’erario dello stato e dei comuni incassasse nel suo insieme, senza spendere un centesimo di più, la identica somma che oggi si ricava rompendo le tasche a centinaia di migliaia di dolcieri, frastornando i trasporti, creando un diluvio di bollette di accompagnamento, di inventari, di controlli e controllori ed altre degnissime persone le quali, senza loro colpa, sono reputati dal pubblico, a torto od a ragione, mangiapani a tradimento.
Forseché non esiste l’imposta sull’entrata, che è un falso nome per indicare l’imposta che lo stato esige su tutti gli acquisti ovverosia consumi che gli italiani fanno e che essendo spesa per gli uni (ad esempio inquilini) sono entrata per gli altri (proprietari di appartamenti affittati)? L’imposta sull’entrata tassa tutte le merci e derrate, salvo qualche eccezione, presso i produttori ed i commercianti che le manipolano nelle loro diverse fasi. Aumentisi l’imposta sull’entrata di quel tanto che occorre per abolire la massima parte delle voci comprese nell’elenco delle merci daziate per l’imposta di consumo; ed ecco che l’erario, nel suo complesso di stato e comuni, incassa la medesima somma introitata grazie alle due imposte, quella statale sull’entrata e quella municipale sui consumi, risparmiando così l’intiera spesa e i più incredibili fastidi della esazione dell’imposta sui consumi. I comuni non partecipano forse già ora al provento dell’imposta generale sull’entrata e la quota ad essi attribuita non è forse cresciuta dai 13,8 miliardi del 1949 ai 33,3 miliardi del 1954? Perché il sistema non potrebbe essere ampliato, così da consentire, con vantaggio dei contribuenti e del fisco comunale, l’abolizione delle più fastidiose imposte sui consumi?
Mai no! esclamano inorriditi i comuni e i loro trabanti. Dove andrebbero a finire le decine di migliaia di dazieri e controllori e contabili ed assessori che oggi sono occupati nel tartassare a vuoto i consumatori? Vogliamo crescere il numero dei disoccupati? Contro le quali obiurgazioni non c’è nulla da fare. Finché avrà vita la teoria – ecco una teoria derivata dalla pratica di coloro che non sono capaci ad osservare la realtà ed a ragionarvi sopra! – che per creare occupazione, occorre aumentare a vuoto i costi, escogitare espedienti atti ad allungare ed imbrogliare e complicare operazioni semplici o ad aggiungere inutili adempimenti cartacei e così creare posti di lavoro per i disoccupati, non c’è nulla da fare e converrà rassegnarsi a veder moltiplicarsi gli uffici tributari ed accertate e riscosse le imposte di famiglia comunali, che dovrebbero essere qualcosa di specifico ai comuni, ma di fatto e purtroppo sono uguali all’imposta statale sul reddito complessivo dei cittadini, ovvero la imposta statale sull’entrata e quella comunale di consumo, le quali colpiscono spesso la medesima materia imponibile, da due diversi uffici, l’uno statale e l’altro comunale. Gli ufficiali tributari naturalmente, con contorsioni e smorfie, dimostreranno al legislatore che, no, non si tratta delle medesime imposte, che anzi sono cose diversissime, e l’una colpisce una materia e l’altra un’altra ben diversa ed è utile siano trattate separatamente, da funzionari l’uno più diligente e perito dell’altro e decisi, dalla emulazione e quasi dalla concorrenza, ad offrire ai due erari, con maggiore ossequio alla giustizia, gettiti altrimenti non sperabili; e che la confusione dei due tributi lederebbe l’autonomia dei comuni e sarebbe di grave pregiudizio alla loro finanza.
Se, tuttavia, verrà giorno in cui la teoria che la scarsità, che l’alto costo, che il lavoro a vuoto creano posti di lavoro ed impiegano disoccupati parrà, come è, una teoria vuota di contenuto e la gente si persuaderà che l’occupazione nasce dall’abbondanza della produzione e non dalla scarsità, che i posti di lavoro inutili, generando scarsità, provocano incremento di disoccupazione, e che le fette di reddito distribuite ai cittadini sono tanto più numerose e spesse quanto più la torta da dividere è grossa, in quel giorno anche i problemi minori dei doppioni di imposta parranno capaci di soluzione. In quel giorno non incuterà più terrore il problema di distribuire correttamente l’addizionale comunale all’imposta sullo zucchero od a quella sull’entrata tra i comuni dove ci sono mangiatori di caramelle, di panettoni e di cioccolatini. Parrà allora futile discutere sulla esattezza della divisione dei miliardi incassati in virtù dell’addizionale esatta ad opera dello stato; ci si persuaderà facilmente della convenienza di incassare senza spese i miliardi a costo di qualche piccolo errore nella distribuzione; che val meglio ricevere dallo stato la quota di un miliardo piuttostoché ostinarsi a prelevare con esazione particolare diretta un miliardo e 200 milioni, gravati però da 300 o 400 milioni di spese di esazione. Si litigherà un po’ sul criterio della distribuzione per numero di abitanti, o su quello del gettito locale della imposta base statale, o su quello del gettito delle imposte sul consumo locali abolite o su una combinazione di quelli e di altri coefficienti; e nessuno riterrà che l’adozione di un metodo più fecondo e meno costoso di accertamento e di contabilizzazione delle imposte sui consumi possa mettere in pericolo le autonomie dei comuni. Gli amministratori locali scopriranno che vi sono problemi ben più grossi da risolvere, di educazione, di edilizia, di trasporti, di igiene, di piani regolatori e che l’autogoverno comunale può dar prova, con saggie discussioni e soluzioni su problemi fecondi e nobili e non sui modi di torturare a vuoto produttori e consumatori, di essere veramente a servizio dei cittadini.