Che cosa devono fare i soci della cassa pensioni di Torino?
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/01/1913
Che cosa devono fare i soci della cassa pensioni di Torino?
«Corriere della sera», 23 gennaio 1913
La scelta tra le varie forme di assicurazione In seguito all’inizio delle operazioni di trapasso dei soci dalla Cassa mutua cooperativa italiana per le pensioni all’Istituto nazionale delle assicurazioni, i 300 mila e più soci della Cassa di Torino stanno di questi giorni chiedendosi quale via debbano seguire: se il recesso ovvero il passaggio all’Istituto; e, in questo secondo caso, vorrebbero sapere quale forma di assicurazione scegliere. Non solo si fanno a sé stessi queste domande; ma le fanno anche a coloro che ebbero in passato occasione di scrivere della Cassa. Io ho ricevute non poche lettere di soci i quali chiedono: che cosa dobbiamo fare? Procurerò di dare una risposta, la quale non deve essere considerata come un consiglio per ogni caso singolo, ma una guida perché i soci possano, da soli, o coll’aiuto pratico degli agenti dell’Istituto, risolvere per proprio conto il problema.
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Innanzitutto, deve essere vivamente sconsigliato il recesso. Fin da quando, nel 1911, si discuteva su questo punto, dissi che sarebbe stato un grave danno se l’opera di previdenza popolare iniziata, con metodi tecnicamente imperfetti, ma ad ogni modo iniziata con successo dalla Cassa di Torino dovesse andare distrutta per il ritiro tumultuario dei soci, avidi di venire subito in possesso della loro quota di riparto. Ed auguravo che la Cassa si trasformasse in una Società di mutua assicurazione popolare, la quale emulasse in Italia i trionfi della Prudentia inglese o della Victoria tedesca. Non si volle; e si preferì monopolizzare le assicurazioni, creando un unico e grande Istituto di Stato. Continuo a credere che si sia commesso un grave errore; e tanto più ne sono persuaso in quanto oggi si vuole assegnare principalmente all’Istituto il compito di «finanziare», come si usa con barbara parola, soltanto ad un costo e con rischi maggiori e con risultati utili minori dei metodi ordinari di «finanziamento» dello Stato, che sono l’emissione di titoli di debito (rendita, obbligazioni redimibili, buoni del tesoro, ecc.), sul mercato. Ma cosa fatta, capo ha. L’Istituto statale oramai esiste; ed è sicuramente più conveniente per i soci della Cassa di Torino passare all’Istituto che recedere.
Recesso vuole infatti dire liquidazione delle attività sociali. Se tutti o molti recedessero, la Cassa dovrebbe vendere titoli di rendita, annualità a debito dello Stato, cedere crediti verso Cooperative edilizie, o mutui ipotecari, alienare case, ecc. ecc. In un momento in cui il denaro è così caro, non si sa quale potrebbe essere il risultato di una liquidazione, che mettesse sul mercato 70 milioni di attività mobili ed immobili.
Bisognerebbe in ogni caso attendere per molti anni, se si volesse alienare a prezzi non rovinosi, e comprendere buona parte del ricavo in spese di gestione. Perciò opportunamente, a parer mio, l’on. Nitti nel Regolamento per l’applicazione della legge sul monopolio ha circondato di tali pastoie e ritardi il recesso, da farne andar via la voglia ai soci più inferociti contro la Cassa. Recederanno solo quelli i quali vorranno fare un dispetto alla Cassa, recando danno a sé in primo luogo per il rischio di perdere parte del proprio in ispese di liquidazione ed essendo sicuri di dover attendere i denari loro spettanti per anni parecchi, forse più anni di quanti dovrebbero attendere se scegliessero l’altra via di passare all’Istituto nazionale.
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Nessun dubbio dunque che il recesso sia da sconsigliarsi. Ed anche nessun dubbio che a quelli tra i soci, i quali sono operai convenga di passare alla Cassa nazionale per l’invalidità e la vecchiaia, il noto istituto di Stato, il quale ha per iscopo di pagare pensioni agli operai vecchi ed invalidi. Le pensioni che la Cassa nazionale paga sono così elevate, in confronto alle somme dello Stato, che nessun altro istituto, né pubblico né privato, può in Italia reggere al paragone. Soltanto però la minor parte forse 30.000 su 300.000, dei soci della Cassa di Torino possono passare alla Cassa nazionale, la quale ha sedi e rappresentanze in tutte le città e borghi presso le Casse ordinarie e le Casse postali di risparmio; perché forse solo 30.000 sono operai, ossia persone viventi del proprio lavoro manuale (operai propriamente detti, artigiani, persone di servizio, manovali, contadini, piccoli proprietari che lavorano essi stessi ai propri campi, ecc.). Tutti quelli che non possono essere considerati «operai» – e sono i nove decimi dei soci della Cassa – hanno interesse ad iscriversi all’Istituto nazionale delle assicurazioni. Le operazioni relative sono assai semplici e sono compiute a cura degli agenti della Cassa medesima di Torino, la quale funziona oggi come una sezione speciale dell’Istituto nazionale.
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Rimane, per questi nove decimi dei soci, la questione principale: quale forma di assicurazione scegliere? Sui giornali sono apparsi parecchi utili comunicati governativi, i quali spiegavano che i tipi di assicurazione erano due: a termine fisso od a capitale differito; ognuno dei quali si distingueva in quattro sottotipi: ma, dalle lettere ricevute, dubito molto che i soci vi abbiano capito gran che. Né io credo possibile di fare sulle colonne di un giornale quotidiano una spiegazione siffattamente diffusa di tutti i tipi e sottotipi da riuscire soddisfacente per tutti i soci a seconda delle variabilissime condizioni di famiglia, di età, di periodo di iscrizione, di somme pagate. Mi limiterò ad alcune indicazioni direttive generali.
Vi è una prima categoria di soci che ha almeno quindici anni di iscrizione. Questa è gente che in passato ha sofferto qualche delusione: credeva di avere 2000 lire all’anno di pensione, poi almeno 200 ed oggi avrà una quota di riparto, la quale non è possibile ancora di precisare, ma si aggirerà probabilmente tra L. 1.60 e L. 2 per ogni lira versata. In fondo costoro hanno torto di essere malcontenti: un iscritto, per una quota mensile da 1 lira, dal 1895 che ha versato, compreso il caposaldo, in 18 anni 230 lire circa sino al 31 dicembre 1912, passerà all’Istituto con un premio unico iniziale (chiamasi così la quota di riparto assegnata al socio sulle attività della Cassa ed accreditata a suo beneficio come primo versamento dall’Istituto delle assicurazioni) di 400 lire circa, forse anche più. Non è stato un cattivo affare per lui. Egli ha impiegato i propri denari ad un discreto interesse, del 7 per cento, a quanto si legge nei calcoli dell’attuario della Cassa. Un affare così buono non lo farà più sicuramente coll’Istituto nazionale, le cui tariffe devono essere calcolate al 3 per cento. Per lui la tariffa più conveniente è senza dubbio quella a capitale differito, durata 5 anni, con rimborso del premio unico e dei premi successivi in caso di premorienza. (Tariffa V).
Non è una operazione brillantissima, ma è più conveniente delle altre. Supponiamo che il socio abbia oggi 40 anni e sia iscritto per 1 quota sola. L’Istituto, versando egli le 400 lire di premio unico iniziale risultante dalla sua quota di riparto della Cassa (questa quota di riparto non è ancora conosciuta, ma lo sarà tra qualche mese), si obbliga di pagargli, se egli vive, le 400 lire moltiplicate per il moltiplicatore 1.18, ossia L. 472. se egli muore prima della fine dei 5 anni, l’Istituto pagherà ai suoi eredi soltanto le 400 lire risultanti dalla quota di riparto. Dico che non è una operazione brillantissima dal punto di vista finanziario, perché se il nostro Tizio avesse potuto amministrare lui le sue 400 lire: – che sono sue già oggi e per cui non grava nessun rischio di morte – e le avesse impiegate comprando buoni del tesoro, titolo solidissimo, che frutta il 4% netto, fra 5 anni egli avrebbe avuto, cogli interessi composti, L. 1.21 per ogni lira impiegata, ossia L. 484, senza correre per giunta il rischio di perdere tutti gli interessi e di lasciare ai suoi figli le sole 400 lire di capitale, in caso di morte prima della scadenza dei 5 anni. Comunque sia di ciò egli, se vive, perde solo 12 lire e, se muore prima, al massimo 84 lire, in confronto di ciò che avrebbe avuto se avesse potuto amministrare da se` le sue 400 lire. E si capisce che egli debba perdere qualcosa perché l’Istituto di Stato non può fare i buoni impieghi che possono fare i privati e, pure potendo comprare gli stessi buoni del tesoro 4%, deve dedurre dal reddito le spese di amministrazione e di raccolta di tante piccole quote, che sono ingenti. La Cassa di Torino poteva far rendere alle quote versate anche il 7%, perché i soci sopravviventi e paganti usufruivano della mortalità e della morosità degli altri; ed inoltre l’amministrazione di una società tontinaria deve naturalmente essere poco costosa.
Il socio ha interesse a scegliere l’assicurazione a 5 anni, perché perderebbe di più se scegliesse i 10 anni od un periodo superiore. Infatti se egli potesse avere le sue 400 lire, impiegandole al 4%, dopo 10 anni avrebbe 592 lire. L’Istituto glie ne dà, dopo gli stessi 10 anni, 564 se egli sopravvive e 400 se egli muore prima. Quindi il socio, prolungando la durata del suo contratto di assicurazione da 5 a 10 anni aumenta, in caso di vita, la sua perdita da 12 a 28 lire ed in caso di morte rischia di perdere, al massimo, 192 lire di interessi, invece di un massimo di 84 lire. Più il contratto dura a lungo, più egli perde. Con un contratto di 10 anni, perde persino se egli fosse capace di impiegare i suoi denari solo al 3.50%. Se egli avesse in mano le sue 400 lire, egli dopo 10 anni sarebbe sicuro di avere L. 564; mentre l’Istituto gli dà le 564 lire solo se egli sopravvive, restituendogli semplicemente le 400 lire originali se egli muore prima.
Veramente non si capisce il motivo del restituire solo le 400 lire originali in caso di premorienza; perché l’Istituto con interesse alto o basso, gravato o no di spese di amministrazione, lo percepisce pur per sempre, al sicuro di ogni rischio di morte dell’assicurato e quindi dovrebbe fargliene parte. Le quattrocento lire non sono infatti una somma che l’Istituto sia incerto di ricevere oppure no, a seconda della vita o della morte dell’assicurato. No: sono una somma che l’Istituto riceve all’atto del contratto, anzi possiede già fin d’ora, prima del contratto.
Stipulato ad ogni modo il contratto nella forma più vantaggiosa o meno svantaggiosa a capitale differito, per 5 anni, con rimborso del capitale iniziale e dei premi successivi (tariffa V), il nostro socio vedrà poi che cosa gli convenga di fare in seguito: se continuare per i 5 anni a versare le 1.10 di quota mensile oppure no. Qui entra in gioco il fattore della mortalità. È vero che, se egli vive, paga L. 1.10 al mese, ossia in 5 anni 66 lire e l’Istituto nazionale gli dà alla fine dei 5 anni appena 69 lire ossia circa tanto quanto ha versato, perdendo quasi tutti gli interessi corsi nel frattempo; ed è vero che, se egli muore prima, l’Istituto restituisce ai suoi eredi solo le lire versate, facendogli perdere i 10 centesimi di rimborso spese. Ma può darsi che l’assicurato abbia bisogno, per risparmiare, di esservi spinto dal quasi obbligo (dico quasi obbligo, perché l’Istituto, con lodevole larghezza, gli consente di seguitare o di cessare i pagamenti, a suo talento; né mai si perde il versato), della assicurazione. Se dunque l’assicurato ha bisogno di questa spinta, seguiterà a pagare; altrimenti depositerà per proprio conto i suoi risparmi presso una Cassa o Banca o li investirà altrimenti.
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Ai soci della Cassa di Torino che si sono iscritti dall’1 gennaio 1899 in poi, converrà seguire altra via: l’assicurazione per la durata di 5 anni non è più consentita loro: ed essi devono scegliere tra le assicurazioni di 10, 15, 20 o 25 anni sia a termine fisso cha a capitale differito. Per spiegare la differenza tra i due metodi, supporrò che il nostro socio scelga sempre tra le quattro combinazioni offerte per ognuno dei due tipi, quella che concede il rimborso tanto del premio unico iniziale, come dei premi successivi mensili (tariffa I del termine fisso e tariffa a capitale differito). Ho già spiegato come per «premio unico iniziale» si intenda la somma riconosciuta a credito del socio della Cassa al 31 dicembre 1912, ciò che egli insomma ha versato in passato: e per «premi successivi mensili», le somme che egli verserà in avvenire ancora che, in ogni caso, il pagamento dei premi cesserà colla morte dell’assicurato, ed i suoi eredi non avranno più onere alcuno di pagamento.
Orbene, ecco a che cosa avrà diritto, coi due sistemi, l’assicurato che abbia oggi 21 anni e che in 10 anni di iscrizione alla cassa (dall’1 gennaio 1903) abbia accumulato, versando 1 lira al mese, un premio unico iniziale di 133 lire. Costui seguiti a pagare la lira mensile per altri 10, 15, 20 o 25 anni.
Periodo di assicurazione | ||||
Assicurazione a termine fisso | Anni 10 | 15 | 20 | 25 |
Somma che si percepirà alla scadenza dei 10, 15, 20 o 25 anni, sia che si sia vivi o si sia morti | ||||
Per il premio unico mensile | 177 | 206 | 240 | 380 |
Per i premi mensili successivi | 131 | 210 | 299 | 395 |
Totale | L. 308 | 416 | 539 | 675 |
Inoltre agli eredi, in caso di premorienza, verranno rimborsate subito le 133 lire di premio unico iniziale e tutte le lire versate in seguito. Cosicché, supponendo che l’assicurato muoia dopo 5 anni, egli avrà versato 133 lire di premio unico iniziale, più 60 mensilità da 1.10, ossia in tutto L. 200. L’Istituto verserà ai suoi eredi, all’atto della morte, 133 + 60= 193 lire, più dopo 10 anni L. 308, ovvero, dopo 15 anni, lire 416, come è scritto nella tabella. Se egli invece sopravvive alla fine dei 10 anni, egli avrà pagato 133 lire iniziali, più 120 mensilità da L. 1.10, ossia L. 132, in tutto 255 lire, e l’Istituto gli pagherà L. 308. È quindi evidente che l’assicurazione a termine fisso conviene soprattutto a quelli che sono di salute precaria e temono di non aver vita lunga. Costoro hanno un vantaggio ad assicurarsi ed a durare nell’assicurazione; mentre gli altri hanno sempre vantaggio ad assicurarsi rispetto al premio unico iniziale; ma quanto a continuare il pagamento dei premi mensili dovranno studiare se a loro non convenga di più depositare le L. 1.10 al mese in una Cassa di Risparmio. Si deve osservare che ai pochi i quali abbiano una salute molto precaria non conviene però questa forma di assicurazione, perché, se l’assicurato muore nei primi due anni dell’assicurazione, l’Istituto non paga più le 308, 416, 539 e 675 lire dette di sopra; ma unicamente rimborsa subito agli eredi le 133 lire di premio unico iniziale e le lire versate di poi. I soci di salute molto precaria hanno interesse a scegliere il sistema del capitale differito, per cui non c’è la clausola dei due anni. Il qual metodo deve essere scelto per forza anche dai soci minorenni, essendoché l’assicurazione a termine fisso non è ammessa per i soci che abbiano meno di 21 anni.
Col metodo dell’assicurazione a capitale differito il nostro socio di 21 anni, con 10 anni di iscrizione alla Cassa ed un fondo accumulato di 133 lire, avrà diritto ad avere, se egli sopravvive, a seconda che egli fa un contratto di assicurazione di 10, 15, 20 o 25 anni:
Per il premio unico iniziale di 133 lire | Per i premi mensili succes. di 1 lira | Totale | |
Dopo 10 anni | 187 | 149 | 336 |
15 | 225 | 247 | 469 |
20 | 270 | 364 | 631 |
25 | 327 | 507 | 832 |
Si vede che, se l’assicurato sopravvive, è più conveniente questa forma di assicurazione che quella a termine fisso, perché egli incasserà 336 lire invece di 308 dopo 10 anni, 469 invece di 416 dopo 15, 634 invece di 539 dopo 20 e 832, invece di 675 dopo 25 anni. Viceversa, se l’assicurato muore prima, e tanto più quanto più presto muore, gli conviene il termine fisso perché i suoi eredi avranno subito il rimborso delle somme pagate, compreso il premio unico iniziale ed inoltre dopo 10, 15, 20 o 25 anni, lire 308, 416, 539 e 675 rispettivamente: mentre coi capitali differiti avranno solo il rimborso immediato delle somme pagate e dopo nulla.
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Riassumendo:
- 1) per i soci che hanno almeno 15 anni di iscrizione, la soluzione, più conveniente è la tariffa V dell’assicurazione a capitali differiti, di durata cinque anni e con riserva di sospendere i pagamenti delle quote mensili successive, se essi sono capaci di depositarle alla Cassa di risparmio ed impiegarle altrimenti all’interesse del 3 per cento o più;
- 2) tra i soci che hanno meno di 15 anni di iscrizione, coloro che hanno timore di morire, senza essere però di salute molto malandata, si iscrivano al termine fisso, per quel termine che a lor piace di più;
- 3) i soci che hanno meno di 15 anni di iscrizione e hanno buona speranza di vivere, si iscrivano ai capitali differiti (tariffa V). Così facciano pure i soci molto malandati di salute, che temono di morire entro i due anni; ed i soci minorenni, ai quali il termine fisso è vietato.
Se poi mi si chiede se sia da preferirsi il periodo dei 10, 15, 20 o 25 anni, risponderò che ognuno deve fare il proprio esame di coscienza. Se egli è sicuro di sapere impiegare i propri risparmi ad almeno il 3 per cento o più; se è sicuro di non sprecarli anzitempo e di mettere a frutto, anche gli interessi, allora scelga il periodo di assicurazione il più breve possibile. Ognuno che sia capace di amministrare bene i propri risparmi, spenderà sempre assai meno di un istituto o Compagnia incaricata di amministrare per suo conto. Ma se il socio sa che egli ha la volontà debole, che i denari gli si fondono in mano, che ha una tendenza per i godimenti presenti o che è disordinato nei suoi affari, allora prolunghi il periodo di assicurazione. La somma assicurata gli giungerà nella vecchiaia e sarà a lui profittevolissima.
L’Istituto di Stato non può far miracoli ed, a quanto posso capire, restituisce i denari versati cogli interessi al 3 per cento. Poco sicuramente; ma quanti sono gli uomini che sono capaci sul serio di far rendere di più i loro denari? Del resto il regolamento e le tariffe dell’Istituto sono state così liberalmente concepite che a coloro i quali sono persuasi di poter far rendere i loro denari più del 3 per cento e di sopravvivere per un certo minimo periodo di tempo, consentono di ridurre il periodo a 5 o 10 anni, a seconda che hanno più o meno di 15 anni di iscrizione alla Cassa di Torino, e di astenersi, volendo, dal pagamento dei premi mensili successivi, versando il solo premio unico iniziale, e cioè la somma già pagata alla Cassa negli anni scorsi.