Opera Omnia Luigi Einaudi

Capitolo VIII – Del ripudio dei prestiti pubblici

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1914

Capitolo VIII – Del ripudio dei prestiti pubblici

Corso di scienza delle finanze, Tipografia E. Bono, Torino, 1914, pp. 957-964

 

 

 

735. Spiegazione storica del ripudio dei prestiti pubblici – L’uso malvagio del ricavo dei prestiti pubblici è cagione di ripudio. Dimostrammo dianzi (cfr. par. 713 – 716) che l’alternativa logica dell’ammortamento del debito pubblico è il ripudio di esso dopo un periodo di tempo più o meno lungo, quando siano venuti meno, nella realtà o nella immaginazione dei contribuenti, i benefici dell’impresa a cui il provento del prestito aveva servito. Perché la dimostrazione fosse logicamente corretta, s’era supposto, ragionando, che il prestito fosse stato contratto allo scopo di provvedere alle spese di una guerra di indipendenza o di altra impresa universalmente reputata come ragionevole dai popoli; e si vide che in tal caso solo il lungo trascorrere del tempo, mutando idee, sentimenti, maniere di vivere e di congregarsi induce i popoli a compiere quelle grandi rivoluzioni sociali, da cui i debiti pubblici escono decimati.

 

 

Accade però, non di rado, che il ripudio del debito si avveri in una data assai più vicina a quella in che il debito fu contratto; ed accade quando il prestito fu ottenuto non per soddisfare ad un bisogno sentito veramente dalla generalità dei consociati, bensì per provvedere fondi a vantaggio della classe, o del gruppo o della frazione, la quale si trova al potere. Di che si leggono esempi numerosi nelle storie recenti dell’Egitto, della Turchia e delle repubbliche dell’America meridionale; quando il Kedivè d’Egitto, prima della dominazione inglese, contraeva grossi prestiti a condizioni usuraie, per poter soddisfare ai suoi capricci od attuare piani edilizi grandiosi ed inutili; o quando le centinaia di milioni che i capitalisti europei imprestavano al sultano di Costantinopoli venivano impiegati a costruire palazzi sul Bosforo o pazzamente sperperati in feste ed in regali alle donne del Serraglio, ad eunuchi e favoriti, o quando il provento dei prestiti alle repubbliche americane, invece di essere impiegato in ferrovie, posti od altre opere pubbliche, come s’era promesso, veniva lestamente diviso tra mezzani, presidenti, ministri e generali lestofanti.

 

 

Né possiamo dimenticare il fatto di alcune poche città italiane, le quali stravagantemente si indebitarono per costruire teatri splendidi o giardini pubblici stupendi, pur mentre facevano difetto acquedotti e scuole.

 

 

Siffatto uso del ricavo dei prestiti porta in sé stesso il germe del ripudio. Essi invero non fanno sorgere imprese pubbliche feconde di redditi netti utili al pagamento degli interessi e delle rate d’ammortamento, e neppure, come prestiti contratti per una guerra d’indipendenza, esaltano quei sentimenti patriottici e solidali, i quali spingono gli uomini ad un volenteroso sacrificio di imposte; anzi inveleniscono gli animi dei contribuenti soggetti e li spingono ad odiare i governanti tirannici od i gruppi faziosi dominanti, che si sono spartiti il ricavo del prestito, lasciando ai contribuenti l’onere degli interessi. Sia abbattuto il tiranno o vada un’altra fazione al potere ed i vecchi debiti corrono gran pericolo di ripudio. Da qual fonte si trarrebbero, d’altra parte, i mezzi per provvedere al servizio di prestiti cosiffatti, quando in quei paesi di solito i popoli sono poverissimi ed a gran fatica si possono ottenere tributi bastevoli a mantenere i rudimenti primi della organizzazione statale?

 

 

736. Le due maniere del ripudio: la riduzione del capitale o degli interessi – Equivalenza di esse Il ripudio del debito può avvenire in due diverse maniere, di cui l’una ha tratto al capitale e l’altra agli interessi. Si ha la prima quando lo Stato apertamente dichiara di ridurre il capitale del debito alla metà od al terzo o di ripudiarlo del tutto; di che si ha esempio celeberrimo nella già citata riduzione dei due terzi operata durante la rivoluzione francese all’atto della creazione del gran libro del debito pubblico. Tutti i vecchi debiti furono ridotti ad un terzo del loro valor capitale nominale; e per la nuova cifra furono scritti sul gran libro. Sembra però troppo sfacciata cotal maniera di ridurre i debiti e troppo atta a procacciar fama di bancarottiere allo Stato che l’adopera; sicché più di frequente si ricorre all’altra maniera di ripudio, che consiste nella riduzione degli interessi a quattro quinti, ai due terzi, alla metà od al terzo di quelle che erano stati promessi. Invece di pagare il 5 per cento stipulato, si paga il 4 od il 3 od il 2 o soltanto l’1 «per cento». Rimane fisso il termine «cento», che è il capitale nominale e varia il termine «percentuale» dell’interesse.

 

 

Ognuno vede che la conservazione del capitale è pura illusione; ciò che importa non essendo il capitale «nominale» ma il prezzo «effettivo» a cui i titoli di borsa possono essere negoziati. Se il tasso corrente di interesse per questa sorta di impieghi è il 5 per cento, il titolo il cui interesse è ridotto al 4 per cento varrà 80 lire, e 60 quello ridotto al 3 per cento, 40 quello 2 per cento e 20 lire soltanto il titolo, il cui interesse fu ridotto all’1 per cento. Al disopra del qual prezzo, che dicesi «valore di parità» (cfr. par. 671 e segg.), il titolo potrà salire di fatto soltanto se, in prosieguo di tempo, il tasso dell’interesse corrente ribassi od appaia men lontana la possibilità del rimborso alla pari, ove trattasi di titoli redimibili. In generale, si può dire che una riduzione del capitale nominale, fermo rimanendo il tasso dell’interesse, od una riduzione del tasso dell’interesse, fermo rimanendo il capitale nominale, sono due maniere di ripudio perfettamente equivalenti; essendo indifferente al capitalista veder ridotto il capitale nominale da 100 a 50 lire, conservandosi il tasso d’interesse al 5 per cento al nuovo capitale, ovvero ridotto il tasso d’interesse dal 5 per cento al 2.50 per cento, conservandosi il capitale nominale a 100 lire. In ambo i casi il prezzo effettivo del titolo sarà di 50 lire e l’interesse effettivamente percepito di 2.50 lire.

 

 

737. Il ripudio larvato con imposte speciali sui titoli di debito pubblico – Le imposte speciali possono essere mascherate sotto colore di imposte generali. Talvolta, a crescere l’illusione dell’osservanza dei patti convenuti, mentre sostanzialmente si violano, usano i governanti non solo conservare «nominalmente» intatto il capitale, ma puranco l’interesse. Bensì, per ridurlo «effettivamente», lo gravano d’imposte, sì da prendere con una mano ciò che avevano dato con l’altra.

 

 

Occorre notare che, affinché si abbia ripudio, è d’uopo che le imposte di cui si tratta siano imposte «speciali» create in odio dei portatori dei titoli di debito pubblico e non generali, ossia vigenti per tutti i contribuenti. Infatti, il capitalista, acquistando un titolo di debito pubblico, per cui non v’è la clausola della esenzione da ogni imposta presente e futura, (cfr. par. 514), sa che il reddito del 5 per cento è al lordo delle imposte generali le quali incidono od incideranno su «tutti» i redditi, compresi quelli provenienti da mutui allo Stato, e quindi fa suoi calcoli in rapporto a cotale previsione di imposte. Egli ha soltanto diritto di non essere colpito da imposte «speciali», create in odio a lui, allo scopo di diminuire l’interesse che gli era stato promesso. A che vale che a lui si continui «apparentemente» a pagare il 5 per cento, quando sull’interesse dovutogli gli è fatta una ritenuta del 20 o del 40 o del 50 per cento, sicché in «realtà» egli riscuote solo il 4 od il 3 od il 2.50 per cento di interesse? Benché sia mascherata con l’imposta, questa è una vera e propria riduzione «forzata» degli interessi convenuti.

 

 

La riduzione forzata non muta natura, solo perché l’imposta «speciale» fu mascherata sotto specie di imposta «generale». Come accadde in Italia nel 1894 quando l’imposta di ricchezza mobile fu elevata per tutti i contribuenti dal 13.20 al 20 per cento; ma in realtà, grazie al metodo della diversificazione, gli altri redditi subirono un aumento di imposta assai meno rilevante e solo i redditi dei titoli di debito pubblico (Stato, provincie, comuni e società convenzionate da questi enti) dovettero subire l’intiero aumento dal 13.20 al 20 per cento. L’aumento dal 13.20 al 15 per cento poteva essere considerato comune con altre categorie di reddito, e perciò «generale», ma con l’ulteriore aumento dal 15 al 20 per cento era «speciale» ai titoli di reddito pubblico, sicché palesava la sua vera indole di riduzione forzosa degli interessi (cfr. par. 514).

 

 

Alle riduzioni forzate degli interessi dei titoli di debito pubblico, sia chiare ed aperte sia larvate sotto colore di imposte, si dà anche il nome di «conversione forzata», ad indicare che il reddito viene «convertito» forzatamente ad un tasso di interesse più basso. Ma poiché la consuetudine ha connesso l’idea della «conversione» coll’altra idea del consenso dato dal creditore alla conversione medesima, così sembra improprio usare tal nome in argomento di riduzione forzata degli interessi. Essa, più propriamente, rientra nel novero dei metodi usati per il «ripudio» del debito pubblico.

 

 

738. La difesa preventiva dei creditori contro il ripudio: il rialzo nel tasso dell’interesse. – Questa maniera di difesa provoca a sua volta il ripudio ed è preferita dai creditori usurai.

 

 

Contro il ripudio del debito pubblico, i creditori hanno due maniere di difendersi: l’una «preventiva» e l’altra «repressiva». Si ha una difesa preventiva quando i capitalisti, temendo che lo Stato, il quale va in cerca di prestiti, in avvenire ripudierà in tutto od in parte il prestito contratto, elevano il tasso di interesse, in modo da aggiungere all’interesse propriamente detto, poniamo del 4 per cento, una quota, ad es., del 4 per cento, per il rischio del ripudio del debito; in guisa che l’interesse totale sia dell’8 per cento. In tal guisa se anche, in avvenire, lo Stato ripudierà il debito, riducendo il capitale e l’interesse del 20, 30, 40 o magari 50 per cento, il capitalista nulla perderà; rimanendogli ancora – sino a che la riduzione forzosa non superi il 50 per cento – il 4 per cento d’interesse, che era per l’appunto l’interesse «proprio» corrente nel momento in che il prestito fu contratto.

 

 

Non bisogna tacere, però, che siffatta maniera di difesa somiglia troppo a quella degli usurai verso i debitori privi di garanzie e verso i figli di famiglia i quali pigliano denari a prestito a babbo morto; ed, al pari di essa, produce il male dell’insolvenza contro cui i debitori si vogliono difendere. Poiché lo Stato, il quale si adatta a pagare usure così elevate, deve trovarsi in distrette ben grandi e ben difficilmente riuscirà a solvere gli interessi pattuiti. Si aggiunga che, alla pari degli usurai privati, i capitalisti, i quali trattano con Stati, di cui si teme la mala abitudine del ripudio, hanno dal canto loro la mala abitudine del pagare il capitale mutato in moneta calante. E come gli usurai danno ai debitori la somma mutata per una parte in moneta corrente e per l’altra in merci avariate, che subito un compare ricompra a basso prezzo, così i capitalisti danno agli Stati debitori non moneta sonante, bensì corazzate, munizioni, armi, forniture militari, impianti ferroviari a prezzi esageratamente elevati e superiori ai prezzi correnti. Cosicché gli Stati, i quali poi si risolvono al ripudio, adducono a propria storia il malo trattamento ricevuto dai loro creditori, i quali li avevano costretti a dichiararsi debitori di 100, mentre avevano ricevuto soltanto 50. Quale delle opposte allegazioni sia la vera, è spesso difficile scernere: potendo concludere soltanto che i governanti malvagi si incontrano volentieri con capitalisti predoni; mentre i governanti onesti, non addetti alle male pratiche del ripudio, sono sicuri di ricevere ragionevoli offerte da capitalisti, i quali se ne stanno contenti del tasso di interesse normale.

 

 

739. La difesa repressiva: il boicottaggio degli Stati bancarottieri – I comitati di difesa dei portatori dei titoli di debito pubblico. – Le liste nere e la loro efficacia. – Più efficace sembra la maniera «repressiva» di difesa; la quale consiste nel boicottaggio degli Stati cattivi pagatori o ripudiatori. Quando si sappia che gli Stati, i quali non soddisfano puntualmente ai loro impegni, e che riducono forzosamente capitali ed interessi, sono messi all’indice né più troveranno denari a prestito sui grandi mercati di Parigi, Londra e Berlino, dove accorrono gli Stati affamati di mutui, i governanti di essi saranno costretti a forza di ridiventare onesti e ad osservare le promesse fatte ai creditori. L’organizzazione più celebre ed operosa, che a questo riguardo si conosca, è l’inglese Council of Foreign Bondholders (Comitato dei portatori di titoli esteri), il quale pubblica ogni anno una specie di «lista nera», ove sono segnati i nomi degli Stati, i quali hanno violato i patti convenuti, né si curano di venire ad un amichevole accordo coi loro creditori. Codesto consiglio o comitato, ogni volta che uno Stato segnato sulla lista nera tenta di emettere un prestito sulla piazza di Londra, subito manda un comunicato ai giornali, alla borsa ed alle banche ed avverte i capitalisti della inopportunità di mutare ad esso denaro. La forza di questo boicottaggio è tanta, che la maggior parte degli Stati segnati sulla lista nera si sono veduti, con loro grave rabbia, chiudere in faccia le porte dei mercati finanziari europei; e, se vollero ottenere nuove somme a prestito, dovettero piegare il capo e negoziare col comitato la radiazione della lista nera. Cosa che non poterono ottenere, se non facendo onorevole ammenda dei trascorsi passati e venendo ad un accordo coi loro creditori, accettabile per ambo le parti. A poco a poco la lista degli Stati segnati sulla lista nera si ridusse, ed oggi vi si leggono soltanto più i nomi di talune minori repubbliche americane e di taluni degli Stati meridionali della Confederazione nord – americana, i quali rimangono testardi nel non voler far onore a certi vecchi debiti contratti nella prima metà del secolo diciannovesimo e durante la guerra di secessione. Questi Stati non consentirono mai ad alcun accordo coi creditori europei, trovandosi da lunga pezza nella condizione di non aver d’uopo di ricorrere a nuovi prestiti in Europa; e sembrando che i loro cittadini non facciano attenzione a codesti vecchi ripudi, di cui forse si felicitano per avere danneggiato capitalisti stranieri.

 

 

740. I concordati fra creditori e Stati ripudiati. – Loro convenienza per i creditori. – Le commissioni internazionali del debito pubblico. –  Si disse or ora che i creditori mettono all’indice gli Stati colpevoli di ripudio, insino a che essi non siano venuti ad un amichevole accordo con essi. Ed a bella posta si usò la parola «accordo», in quanto sarebbe vano pretendere da uno Stato, il quale si trova gravato da interessi fortissimi, e le cui imposte, probabilmente già gravosissime sui popoli, sono insufficienti a far fronte all’onere del debito, l’esatto adempimento dei suoi debiti. Pretendere ciò, sarebbe pretendere l’impossibile. Accade qui, come in moltissimi casi di dissesti di industriali e commerciante. I creditori ben sanno che, se si ostinassero a prendere il 100 per cento dei loro crediti, il commerciante sarebbe nella impossibilità di far fronte ai pagamenti e dovrebbe rassegnare il bilancio, chiedendo il fallimento. Il quale sarebbe male grandissimo, perché le spese del fallimento e la liquidazione forzata ridurrebbero a poco o nulla l’attivo repartibile tra i creditori. Posti tra i due mali, di un fallimento che darebbe loro il zero od il 10 per cento, e di un concordato al 50 per cento, i creditori accettano quest’ultimo, come il male minore. Così fanno anche i creditori dello Stato, il quale non può pagare gli interessi pattuiti dei suoi debiti. Pretendere l’adempimento esatto degli impegni incontrati sarebbe cattivo consiglio per i creditori medesimi, perché spingerebbe i contribuenti alla disperazione ed alla rivolta, sicché essi correrebbero pericolo di perdere ogni cosa.

 

 

Meglio è che essi si rassegnino alla perdita di una parte dei loro crediti, pur di salvare la restante parte; e prendano le opportune garanzie affinché questa restante parte sia assicurata contro ogni pericolo.

 

 

Spesso la garanzia consiste nella nomina di una commissione internazionale, nominata dagli stessi creditori o dai governi a cui essi appartengono, incaricata di amministrare ed esigere certe speciali imposte date in pegno o garanzia ai creditori. Così sorsero le commissioni internazionali che in Turchia, in Egitto, in Grecia, ecc., presiedono all’amministrazione del debito pubblico (cfr. par. 682); e già dicemmo come sia stato savio consiglio pei creditori e per gli Stati debitori insieme accordarsi in tale soluzione, perché queste commissioni misero ordine ed onestà nella gestione delle imposte loro affidate; sicché per lo più esse sono in grado, dopo aver pagato gli interessi, ridotti nell’accordo come intervenuto, ai creditori di versare alle casse degli Stati debitori ragguardevoli sopravanzi, utili per la gestione ordinaria della cosa pubblica.

 

 

Talvolta i creditori, consentendo ad una riduzione degli interessi dal 5 al 2 per cento, ad es., si riservano però il diritto di partecipare in varia forma al sopravanzo che le buone regole amministrative introdotte nella esazione delle imposte dalla loro commissione fossero per provocare; e convengono con gli Stati debitori che se il provento delle imposte amministrate dalla commissione del debito pubblico sarà tale da lasciare un avanzo dopo aver pagato il 2 per cento di interesse, questo avanzo in parte, poniamo per metà, debba andare nelle casse dello Stato e per l’altra metà debba essere destinato ad aumentare a poco a poco l’interesse pagato ai creditori sino a raggiungere l’antico tasso del 5 per cento, più frequentemente, sia versato in un fondo, il quale dovrà servire al graduale ammortamento, per estrazione a sorte ed “alla pari” dei titoli di debito pubblico. Cosicché ambe le parti, Stato e creditori, sono interessati alla buona amministrazione delle imposte assegnate in pegno: il primo perché cresca la metà dell’avanzo, la quale va a suo favore ed i secondi affinché cresca il fondo, da cui sperano il rimborso alla pari dei loro titoli.

 

 

741. La riduzione forzosa degli interessi compiutasi, col metodo dell’imposta speciale larvata, nel 1894 in Italia. – Suoi effetti benefici per i creditori pubblici. Poiché sopra (cfr. par. 737) si è fatto cenno di una riduzione forzata degli interessi deliberata nel 1894 dal legislatore italiano, sotto colore di un aumento generale dell’imposta di ricchezza mobile, che scientificamente non può non essere classificata tra i ripudi veri e proprii del debito pubblico, giova ricordare che dessa non eccitò però tra i creditori dello Stato veruna di quelle reazioni che altrove si ebbero. Imperocché se quello fu un ripudio vero e proprio, è mestieri aggiungere subito che desso era, in allora, un ripudio necessario. Le condizioni delle finanze italiane erano in quel tempo cattive, sia per le conseguenze della guerra d’Africa, sia per la crisi economica incombente da qualche anno sul paese. Il governo, condotto da quello che fu detto il «ministero della lesina», aveva fatto il dover suo, riducendo le spese notevolmente ed aumentando le imposte sugli altri contribuenti. Ragion voleva che anche i creditori dello Stato si sottoponessero a qualche sacrificio; e, sebbene ad essi l’aumento dell’imposta dal 13-20 al 20 per cento del reddito, ossia la riduzione del cupone annuo dal 4,34 al 4 per cento potesse parere dolorosa, subito si vide che sostanzialmente era stata vantaggiosa. Poiché dianzi avevano un titolo il quale fruttava 4,34 lire; ma, per il grave peso che perciò incombeva sul bilancio dello Stato, era causa di disavanzi e di scredito, sicché il titolo ognora ribassava ed a Parigi era scaduto fin verso il corso di 72 per cento. Dopo, il reddito scemò al 4 per cento; ma, per questo risparmio, per le altre economie ferreamente volute ed ottenute dall’on. Sonnino, e per gli aumenti di imposte varie sui redditi e sui consumi, richiesti ed ottenuti dal 1894 al 1896, a poco a poco i disavanzi scomparvero, l’ordine ritornò nelle finanze italiane, il credito pubblico si riebbe; sicché il titolo 4 per cento a grado a grado tornò a salire fino a superare per parecchi punti la pari. Di non essersi lamentati del ripudio e di aver dato tacitamente il proprio consenso all’opera dolorosa, ma necessaria, di uomini veramente benemeriti del paese, i quali seppero riparare alle conseguenze della follia di grandigia dei loro antecessori, rimasero alla fine contenti i capitalisti. Poiché, rinunciando ad una piccola parte del loro reddito, assicurarono da ogni rischio la parte restante ed ottennero che il valore capitale scaduto del loro titolo riprendesse, ed anzi superasse il livello antico. Benché sembri un paradosso, pure si può asseverare che il ripudio del 1894 preparò e rese possibile la conversione libera del 1906, di cui si dirà in appresso. Non che il ripudio debba «sempre» generare sì mirabili effetti; ma li generò in Italia, poiché il ripudio non fu, come altrove, opera di governanti leggeri o malvagi o dilapidatori, ma di uomini che al bene del paese avevano fisso lo sguardo.

 

 

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