Opera Omnia Luigi Einaudi

Capitolo III – Collettivismo bellico

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/01/1933

Capitolo III – Collettivismo bellico

La Condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Laterza, Bari – Yale University Press, New Haven, 1933, pp. 131-231

 

 

 

 

65. Ragione del capitolo: la debolezza dei governi di guerra determinata dal desiderio di pace sociale.

 

 

65. – Lo stato italiano non poté e non poterono gli altri stati belligeranti condurre stoicamente la guerra. Gli uomini della trincea erano giustamente offesi da quella che ad essi pareva dissipazione morale ed economica del paese; ma essi medesimi davano indirettamente occasione alla debolezza dei governi nel mettere imposte capaci di ridurre le popolazioni dell’interno a vita spartana. Temevasi il malcontento tra i parenti dei soldati; e si perseguiva perciò l’utopia di non far sentire o di far sentire il meno possibile i dolori della guerra. Perciò lo stato fu tratto a poco a poco ad esercitare un’azione sempre più profonda sulla vita economica del paese allo scopo di impedire sperequazioni nel sacrificio necessario e di attenuare quel sacrificio. Azione disordinata, la quale toccava i sintomi superficiali di quelli che si riputavano mali ed erano per lo più reazioni necessarie e vantaggiose dello sforzo bellico. Era necessario che i consumi civili diminuissero e la produzione fosse incoraggiata; ma non tollerandosi dal popolo, sovreccitato da pennaioli inconsapevoli del male insipientemente compiuto, l’aumento, a ciò necessario, dei prezzi, fu d’uopo che lo stato intervenisse con calmieri, con requisizioni, con incoraggiamenti, con obblighi di lavoro e produzione.

 

 

Tutti, ricchi e poveri, dovevano soggiacere ad eguale trattamento di fronte al pericolo della patria; ma, non osandosi o non potendosi adoperare l’unico strumento a ciò congruo, che era la riduzione, con l’imposta, di tutti i redditi al minimo (cfr. sopra parag. 15 a 19) faceva d’uopo dare l’impressione dell’egual trattamento con il tesseramento e le minacce di confisca dei sovraprofitti nuovi e dei patrimoni antichi. Senza volontà deliberata, spinto dalla virtù potentissima dell’invidia sociale, lo stato, da recente esperienza di poco più che mezzo secolo attrezzato a compiere fruttuosamente pochi uffici, si vide indotto ad estendere i suoi compiti a campi affatto nuovi.

 

 

La vecchia burocrazia proba, ma perita soltanto delle cose per lunga pratica conosciute, sbalordì dinnanzi alla grandiosità del nuovo compito; la nuova, acquistata per la cieca fortuna dei reclutamenti militari, disusata ai controlli amministrativi, li ignorò e disprezzò. Sorse tumultuariamente, accanto all’antico stato militare, amministratore, giudice ed educatore, un nuovo stato produttore, agricoltore, commerciante all’ingrosso ed al minuto, distributore di vivande di viveri di case e di terreni, regolatore di redditi e di fortune. Pullularono i capi, persuasi di conoscere il segreto della prosperità economica e della pace sociale; e molti politicanti, rassegnati di malavoglia a lasciare ai soldati il governo della nazione in guerra, sognarono di acquistare glorie napoleoniche di vittorie civili. La libera iniziativa e la concorrenza furono tenute in ispregio; e, se la parola era temuta, per riflesso della condotta neutralista dei socialisti, fu onorato di fatto l’idolo del collettivismo.

 

 

Il presente capitolo vuole narrare la disordinata storia del paese in guerra verso un modello viè più accentuato di organizzazione collettivistica. Poiché quell’andare fu fatale, questa nostra è cronaca, non sentenza.

 

 

1- L’intervento statale nell’agricoltura

 

66. Intervento dello stato nell’agricoltura, con premi, con obblighi di cultura a cereali. Il piano non attuato per la mobilitazione agraria. – 67. La stazionarietà della coltura e la distruzione dei boschi. – 68. L’esperimento della motocultura di stato.

 

 

66. – Nell’agricoltura, sopratutto, si sbizzarrì la fantasia dei cittadini inopinatamente chiamati a promuovere la produzione. Dimentichi che gran mercé sarebbe stato poter continuare a lavorare le terre antiche, si promisero (con decreto del 19 ottobre 1316), troppo tardi in ogni caso per stimolare, quell’anno, nuove semine, premi in denaro, in ragione di 5 lire per quintale di frumento prodotto e di 3 lire per il granturco, l’avena e gli altri cereali minori, fino a 50 lire per ettaro, agli agricoltori i quali nell’annata agricola 1916/17 procedessero nella maremma toscana, nella campagna romana, nel mezzogiorno e nelle isole a dissodare terre da tempo lasciate sode. Sospesa per il Lazio l’efficacia dei patti limitatori al diritto di semina dell’affittuario. Più tardi, il 14 dicembre 1916, ad incoraggiare le semine invernali e primaverili, si promettono gli stessi premi anche ai terreni già colti rimasti nell’autunno privi di seminagione.

 

 

Nelle altre province si pensò bastasse bandire concorsi a premi da lire 30 a 50 per ettaro a favore di chi tra il gennaio e l’aprile 1917 curasse semine di grani primaverili. (Bachi, 1916, 301). Non bastando le lusinghe, si passò all’impero, dandosi (D.L. 10 maggio 1917) facoltà al prefetto di ordinare agli agricoltori l’aumento della superficie coltivata a frumento, altri cereali, legumi e tuberi commestibili. Sospese le clausole contrattuali che l’esperienza secolare aveva consigliato per limitare il diritto del conduttore a distruggere, con semine intempestive, la fertilità accumulatasi nei prati e nei pascoli sodi, ed esclusi dalla semina soltanto i terreni con vincoli forestali, a prato irriguo, o in forte pendio.

 

 

Nonostante le agevolazioni di credito offerte ai dissodatori, il consiglio rimase, fortunatamente, privo di effetto. (Bachi, 1917, 230/31).

 

 

Non fu più grande l’efficacia dell’orgoglioso piano per la intensificazione dei lavori campestri che fu detto per la mobilitazione agraria (D.L. 14 febbraio 1918). Si dava con esso, per la durata della guerra e sino a tutto l’anno successivo a quello in cui fosse pubblicata la pace, facoltà al ministro dell’agricoltura: di promuovere, organizzare ed imporre coltivazioni di terre non coltivate od eccezionali trasformazioni culturali utili ai bisogni del paese; di provvedere alla utilizzazione, specialmente nei periodi di intenso lavoro agrario, dei militari e dei prigionieri di guerra disponibili ed alla disciplina delle esonerazioni e delle concessioni di mano d’opera militare; di promuovere l’incremento della fabbricazione dei fertilizzanti, degli anticrittogamici e delle macchine agricole, la preparazione e la selezione delle sementi e di controllarne la produzione ed il commercio; di distribuire mano d’opera, macchine, strumenti di lavoro e materie concimanti ed anticrittogamiche, in modo da assicurarne il maggior rendimento; di facilitare i trasporti della mano d’opera e di quanto occorre alla produzione agraria; e di adottare altri provvedimenti intesi all’incremento della produzione agraria e alla tutela delle produzioni alimentari. Ad attuare tanto vasto programma si istituivano un comitato centrale di mobilitazione agraria, speciali sezioni delle commissioni provinciali di agricoltura, commissariati agricoli provinciali, comunali ed intercomunali, e si dichiarava di volere utilizzare le cattedre ambulanti, i comizi agrari e le associazioni agrarie che già assistevano. Se si recalcitrasse all’opera, poteva il prefetto ordinare l’occupazione di terre, fabbricati rurali e scorte per un tempo non superiore ai 6 anni, a favore di enti, associazioni e coltivatori singoli con equa indennità per lo spossessato.

 

 

67. – L’armistizio fa dimenticare le velleità statalistiche di promuovimento dell’agricoltura, le quali del resto non avevano sortito alcun effetto. La cultura del frumento progrediva, è vero, da 4769,3 migliaia di ettari nel 1914 a 5059,5 nel 1915; ma nel 1916 si ritorna a 4726,3 e si cade a 4272,1 nel 1917 ed a 4365,7 nel 1918. Analoghe variazioni subiscono la segala, l’orzo e l’avena; il granturco cade da 1573,4 mila ettari nel 1914 a 1439,7 nel 1918, il riso da 146.1 a 138.4, le fave da seme da 533.7 a 430.8, i fagioli da 560.9 a 466.1, il lino da 8.8 a 8.3. Tra le culture seminative progrediscono, tra il 1914 ed il 1918, soltanto quella della patata da 294.1 a 299 mila ettari, della barbabietola da 40.7 a 43.1, della canapa da 87.2 a 91, del pomodoro da 25.2 a 29.8 mila ettari. La sottrazione di 2.600.000 delle più valide braccia lavoratrici alla terra, sebbene valorosamente compensata dall’opera delle donne, dei vecchi, dei ragazzi e degli invalidi, doveva produrre fatalmente un qualche effetto di degradazione delle culture. La politica di compressione dei prezzi delle derrate alimentari mediante requisizioni e calmieri (cfr. parag. 87) rendeva più attraenti quelle culture le quali erano libere o non troppo angustiate da vincoli. Si intensificano i tagli dei boschi (cfr. sopra parag. 40), sebbene si ignorino in parte i comandi draconiani del commissario ai combustibili quando con ordinanze del 21 agosto e del 29 settembre 1917 ordina la requisizione dei boschi per i bisogni degli enti locali e degli stabilimenti industriali, organizza i trasporti di legna e di carbone vegetale anche mediante l’istituzione di speciali linee di velieri, ingiunge agli acquirenti di boschi o tagli di boschi di farne denuncia al commissariato e di iniziare il taglio nel termine da questo fissato, sospende tutte le formalità di legge per la vendita dei tagli di boschi degli enti morali, rende obbligatorio il taglio degli alberi da legna, eccettuati i pioppi, nelle golene, negli argini dei fiumi, nei fossi, nei canali e lungo le strade, autorizza i consorzi agrari ad impadronirsi senz’altro degli alberi ora detti, e ad abbatterli, senz’obbligo di avvertirne i proprietari a cui sarà pagato il prezzo convenuto d’accordo o risultante da perizia, dispone l’abbattimento di tutte le piante da legna esistenti nei terreni coltivati e incolti, fatta eccezione per i pioppi, i gelsi, i sostegni delle viti, ed in genere per le piante di carattere agricolo, rende obbligatoria la potatura delle piante escluse dall’abbattimento e mette tutta la legna così abbattuta a disposizione dei consorzi granari, salvo la quantità necessaria all’uso delle famiglie agricole.

 

 

Tanta furia distruggitrice trovò insormontabile ostacolo nella resistenza passiva dei rustici; la cui avidità di denaro favorì però l’abbattimento improvvido di castagni che arricchivano tanta parte della pianura e della montagna italiana e della folta corona di oliveti che illeggiadriva i monti liguri, ora ridotti talvolta a nuda sassaia.

 

 

68. – Sotto lieti auspici si presentava un’altra iniziativa assunta nel biennio 1917-18 dallo stato ad incremento dell’agricoltura: l’acquisto di macchine agricole negli Stati Uniti, ben 323 trattori con aratri e scorta di ricambi, 3395 aratri con scorta di vomeri, coltivatori ed erpici 4768 colli di pezzi di ricambio ed accessori per trattori ed aratri. Ma solo i trattori leggeri, di forza non superiore ai 12-20 cavalli, poterono essere utilizzati, invano essendosi tentato di rivendere all’estero il materiale pesante divenuto inutile ingombro; solo con grave sacrificio per l’erario si poterono rescindere i contratti stipulati all’interno per un importo superiore ai 40 milioni di lire (Commissione, II, 587-605).

 

 

A poco a poco, dal primo ordinamento stabilito col decreto del 16 agosto 1917, il quale affidava il servizio a reparti militari originariamente dipendenti dal ministero delle armi e munizioni, a quello del 17 novembre 1918, che lo metteva alla dipendenza della direzione generale di mobilitazione agraria, sino all’ultimo del 2 aprile 1919 il quale istituiva un ufficio temporaneo autonomo detto «direzione della moto aratura di stato» si creò un vero esercito volto a domare la terra recalcitrante. Squadre, ognuna composta di 10 macchine e di 30 uomini, con ufficiali comandanti gruppi di due o più squadre vicine, erano disseminate nelle varie regioni d’Italia e sottoposte a comandi di centro.

 

 

Da uno, quello di Foggia, il numero dei centri salì a 17: Foggia, Napoli, Bari, Catania, Cagliari, Roma, Arezzo, Forlì, Alessandria, Vercelli, Rovigo, Ferrara, Parma, Treviso, San Donà di Piave, Udine, Trento; le squadre a 251, i parchi di depositi e di macchine nuove ed usate a 15. In mezzo a grandi difficoltà per i manchevoli trasporti ferroviari, le strade difettose, l’improvvisazione delle maestranze, dei capi squadra, dei sorveglianti, si riuscì, tra la fine del luglio 1917, quando si iniziava l’esercizio ed il 30 novembre 1919 quando lo si scioglieva, ad arare 150.200 ettari. La superficie massima, 48.582 ettari, fu arata nelle Puglie.

 

 

Seguono il Lazio con 24.790 ettari, il Veneto con 23.998, la Sicilia con 10.280, le Calabrie con 6930, la Campania con 6736, la Basilicata con 6019, la Toscana con 5924, l’Emilia con 5059, la Sardegna con 3457, la Lombardia con 3147, gli Abruzzi ed il Molise con 2459, il Piemonte con 2468 e le terre redente con 344 ettari. Le spese per stipendi, salari, combustibili e lubrificanti ammontarono a 40.5 milioni di lire in tutto ed a 270 lire per ettaro; gli incassi per aratura e servizi vari a 16.5 milioni di lire (110 lire per ettaro) (Commissione, II, 619). Quando per porre termine alla perdita di esercizio, ne fu deliberata la vendita, si dovettero offrire ribassi del 40% sulle trattrici, con ulteriore sconto del 10% nelle province meridionali ed un abbuono generale del 9% ai privati agricoltori acquirenti. Gli aratri polivomeri, acquistati negli Stati Uniti con una spesa di 2 milioni e mezzo di lire, furono venduti al prezzo di rottame di 90 lire per quintale, incassandosi 554 mila lire; e parve vantaggioso il partito, data l’inutilità di quegli aratri, il disordine e l’abbandono dei colli per cui parti essenziali erano avariate od inservibili o disperse (Commissione, II, 642). Il ricavo coprì a malapena le spese diverse per gli acquisti fuori d’America, i noli, i trasporti, le assicurazioni, la custodia, le riparazioni, gli accessori e i dazi, rimanendo in perdita netta l’intiera spesa d’acquisto in 11.2 milioni di dollari, equivalenti a quasi 90 milioni di lire al cambio allora corrente, (Commissione, II, 647), od a 285 milioni di lire al cambio poi stabilizzato in 19 lire.

 

 

Ridotto, insieme col resto del debito agli Stati Uniti, ad un quarto del suo ammontare, l’onere che, in aggiunta a quello di esercizio, il tesoro italiano dovette, col provento delle riparazioni tedesche, accollarsi in conto capitale a causa dell’esperienza di motoaratura di stato, non può valutarsi a meno di 75 milioni di lire. Contro la perdita farebbe d’uopo tener conto dei benefici della scuola fornita su vasta scala agli agricoltori, se la sola scuola a questi persuasiva non fosse esclusivamente quella che rende, coi bassi costi, dimostrazione di convenienza economica.

 

 

2- La distribuzione statale delle materie prime all’industria e quella dei suoi prodotti

 

69. La regolazione statale dell’industria: suo disordine iniziale e suo progressivo irrigidimento. – 70. Il regime dei divieti all’esportazione all’estero. Le licenze di estrazione. I contingenti negoziati fra stati. Il caso della seta. – 71. I divieti di importazione; riduzione dei consumi superflui. – 72. Il fantasma dalla inondazione di merci tedesche nel dopoguerra; e pro che ne trassero gli industriali a scopo di protezione. – 73. Il contrario fantasma della mancanza di materie prime; e sua connessione con i vantaggi ricavati dagli industriali dall’economia disciplinata di guerra. – 74. L’Italia considerata come una piazza assediata in guerra: razionamento e distribuzione dei beni economici secondo criteri pubblici. L’esempio tipico del carbon fossile. – 75. Si promuove, con mediocre risultato, l’estrazione dei combustibili fossili nazionali e dei petroli. – 76. Feconda legislazione per le forze idrauliche. – 77. La regolazione statale dalla marina mercantile. Le requisizioni ed i compensi a rimborso di costo. Gli incoraggiamenti alle nuove costruzioni e risultati che se ne ottengono. – 78. I servizi sovvenzionati; e il sistema della regia cointeressata. Incremento dell’onere pubblico. – 79. Dalle commissioni consultive a quelle esecutive per il regolamento dell’industria. Moltiplicazione delle commissioni e loro interferenze. – 80. La gestione commissariale delle cartiere. Il conto corrente fra i diversi tipi di carta e di cartiere a favore della carta da giornale. – 81. L’industria delle calzature e la distribuzione d’autorità delle pelli per usi militari e civili. – 82. Nell’industria cotoniera la disciplina si ottiene mercé istituti governati dagli industriali medesimi. Le vendite interne sono limitate a scopo di maggior guadagno. – 83. L’ufficio centrale per il mercato serico presso la Banca d’Italia e la valorizzazione della seta a rischio dell’erario. – 84. I pannilana di stato. Prezzi equi e calmiere ai profitti.

 

 

69. – Più varia e ricca fu l’ingerenza dello stato nelle industrie e nei commerci. Laddove l’agricoltura poteva ignorare, nei limiti del diretto consumo delle derrate prodotte, che esistessero calmieri, divieti, requisizioni, limitazioni di consumi o di specie di essi ed aveva rapporti con lo stato solo quando le si requisivano i buoi o il frumento o doveva vendere prodotti calmierati e non tutti lo erano; commercianti ed industriali vedevano quotidianamente la loro attività governata da divieti di importazione o di esportazione con l’estero, da difficoltà di transito fra regioni e province, da vincoli sui prezzi delle cose comperate e vendute, da razionamenti e contingentamenti di luce, forza elettrica, combustibili fossili. L’attività sua venne sottoposta all’impero statale e invece di rivolgersi al soddisfacimento di bisogni privati liberi, più o meno sensibili alla variazione dei prezzi, fu indotta a soddisfare a bisogni pubblici rigidi o, se privati, irrigiditi dalla regolamentazione pubblica.

 

 

Quegli effetti che, in regime di libera iniziativa privata, sono ottenuti dalla tendenza dei prezzi ad eguagliarsi al costo del produttore marginale, dovettero raggiungersi mediante provviste statali di materie prime, di combustibili, di forza motrice, di lavoratori in numero sufficiente e quindi di viveri bevande e vestiti e case ai lavoratori a prezzi corrispondenti ai salari ricevuti; epperciò ancora fu d’uopo stabilire prezzi di vendita che concedessero all’imprenditore e al mercante non più di un equo profitto.

 

 

Ma la sostituzione di una economia regolata e volta a scopi di stato avvenne disordinatamente, in ubbidienza ad esigenze improvvise, senza un piano razionale, in seguito ai clamori dei popoli feriti dalle imprevedute conseguenze dei provvedimenti dell’ora innanzi. Sicché anche la narrazione dovrà essere necessariamente disordinata.

 

 

70. – Gran posto in quell’economia di guerra ebbero i divieti. Primissimi quelli relativi al commercio internazionale. L’1 d’agosto del 1914, rumoreggiando vicina la guerra, ad assicurare il vettovagliamento nazionale e le forniture dell’esercito è pubblicata una lunga lista di divieti di esportazione: frumento ed altri cereali e loro derivati, fieni, paglia, zucchero e caffè, animali bovini ed equini, tessuti e pelli e prodotti tratti da essi, veicoli d’ogni sorta e loro parti, carbone, petrolio, benzina, lubrificanti, metalli e prodotti chimici, medicinali e prodotti sanitari. Via via la lista crebbe, finché essa finì per comprendere tutte le merci esportabili eccetto quelle che fossero sovrabbondanti o non necessarie al paese. Ad impedire forme larvate di uscita, si regolò il cabotaggio, l’invio di merci in colonia, la temporanea importazione; si proibì la riesportazione all’estero di merci di vietata uscita le quali non apparissero dalla polizza originaria già destinate all’estero. Trattenuti sin’allora dal desiderio di procacciare cambi al paese, solo nell’ottobre 1916 si vietò l’esportazione dei prodotti serici, esclusa la seta raddoppiata e torta, e dei cascami di seta verso i paesi neutrali confinanti coi paesi nemici o situati nel settentrione d’Europa. Industriali di gran conto erano stati sospettati di favorire il traffico di quei prodotti verso gli imperi centrali, che se ne sarebbero giovati a scopo bellico. Gravissimo apparve l’ancor più tardivo divieto (24 aprile e 12 luglio 1917) di esportazione dei filati e dei tessuti di cotone, poiché colpì una delle pochissime industrie le quali avevano conservato attitudine allo smercio in paesi esteri.

 

 

L’applicazione rigorosa dei divieti non fu mai possibile. Fin dall’1 agosto 1914 si ammisero eccezioni da determinarsi caso per caso, ed il 24 dicembre di quell’anno si dovette istituire presso il ministero delle finanze un «comitato consultivo» di funzionari, a cui spettò concedere licenza in deroga ai divieti di esportazione. Risorse il sistema del baratto di merce contro merce: concessa la licenza di esportare un oggetto a chi importasse la materia prima necessaria a fabbricarlo. Ma quante trattative, anche diplomatiche, per ottenere l’intento e dissipare il sospetto si volesse o potesse vantaggiare il nemico! Se il contingente ammesso è collettivo, per anno o mese, e viene raggiunto colla esportazione attraverso ad uno o pochi transiti, la merce spedita si accumula nei depositi degli altri transiti, con grave perdita per deperimenti e soste.

 

 

Qualche errore commesso, segnatamente con la larghezza di uscita concessa allo zucchero, di cui si desiderava smaltire la sovraproduzione del 1913[i] rende, sopravvenuta scarsità negli anni seguenti, restio il governo a rilasciare licenze di «estrazione».

 

 

L’esportazione diventa un affare negoziato quasi soltanto fra stato e stato. Sopratutto con la Svizzera interclusa tra belligeranti, si moltiplicano accordi per consentire licenze di transito e contingenti fissi di esportazione di merci e derrate necessarie alla vita dei suoi abitanti.

 

 

Singolare, fra i contingentamenti, fu quello per la seta addoppiata e torta, la cui esportazione fu vietata il 15 giugno 1917 in seguito ad accordo fra gli alleati, non solo per eliminare ogni possibilità di provvista di materia prima alla industria nemica, ma anche per impedire agli imperi centrali di rifornirsi della preziosa fibra, possibile, sebbene costoso, surrogato alle altre fibre tessili! A risarcire il danno dell’industria serica sarebbe stato ovvio abolire i dazi posti dalla Francia contro la seta torta italiana. Prevalse, in una conferenza tenuta a Torino tra ministri alleati, il partito di costituire un consorzio per sostenere i prezzi.

 

 

Ridotto il contingentamento di seta torta italiana da esportarsi in Svizzera da 3.000.000 di chilogrammi a meno della metà, e questa assoggettata al controllo della «société suisse de surveillance», obbligata la Svizzera a vietare la riesportazione dei tessuti svizzeri negli imperi centrali, istituito un ufficio interalleato anglo-franco-americano per acquisti di seta torta italiana al prezzo di 90 franchi per l’organzino 21-23. Ma essendo il prezzo troppo basso, l’industria serica italiana non se ne poté giovare[ii].

 

 

71. – Tardi cominciarono ad attuarsi i divieti di importazione, sebbene fin dal 10 ottobre 1915 fossero invocati quelli che, senza danno delle esigenze della vita, «irritano il consumatore» e scemano il consumo, che è precisamente lo scopo che si vuole ottenere» (C.d.S., n. 281). Solo nel maggio 1916, quando cominciano i cambi a rialzare, a guisa di simbolica ritorsione contro divieti alleati a nostro danno, si vieta l’importazione delle cartoline illustrate, delle stampe, litografie e cartelli, dei guanti di pelle, dei fiori freschi, dei confetti, dei biscotti, delle piume da ornamento e simiglianti voci minime. Accentuatesi le difficoltà monetarie, un decreto dell’1 aprile 1917 vieta l’importazione di “tutte” le merci estere, eccettuate quelle importate per conto dello stato, le derrate alimentari e le materie prime per l’industria. L’11 dicembre creavasi un istituto dei cambi e si statuiva che la divisa per i pagamenti all’estero, fosse fornita soltanto dall’istituto. L’anno seguente, il 26 maggio, qualsiasi importazione dall’estero fu subordinata alla preventiva autorizzazione del ministro del tesoro, la quale poteva solo essere data quando, udito il parere di una giunta tecnica interministeriale, risultasse trattarsi di merci necessarie al paese. Il silenzio, dopo 10 giorni dalla domanda, potersi interpretare come adesione. Di fatto, i ritardi furono assai più lunghi.

 

 

Alla vigilia dell’armistizio, il commercio internazionale poteva dirsi tutto sottomesso al controllo dello stato. Anche quando era concesso ai privati trafficare coll’estero, ciò potevasi fare soltanto attraverso defatiganti formalità e consensi di corpi deliberanti e consultivi i quali decidevano in base a criteri di utilità collettiva. Il fine era alto: restringere i consumi inutili alla condotta della guerra, ridurre i popoli a vita spartanamente austera. Non sempre lo scopo si poté ottenere; ché, essendo desiderato il consenso di altro stato alla esportazione di merci inutili per esso alla condotta della guerra, ma utili a procacciare a noi divise, medesimamente si doveva, sotto pena di rappresaglia, concedere al paese estero, alleato o neutrale, il diritto di esportare in Italia merci in se stesse inutili ai nostri fini bellici, ma utili per venire in possesso di un residuo di divise utilizzabili per merci necessarie. Lo scambio di cose inutili non era soppresso; ma avveniva attraverso solenni discussioni e trattative dei privati produttori e negozianti con commissioni amministrative nazionali e di queste con commissioni estere. Il paese, che non avrebbe tollerata la ben altrimenti efficace riduzione di tutti i redditi al minimo, tollerò e spesso invocò i vincoli claudicanti agli acquisti ed alle vendite all’estero. L’invidia verso i godimenti maggiori che altri avrebbe potuto procacciarsi, fu sentita più fortemente del dovere della rinuncia.

 

 

Perciò altri vincoli erano auspicati; parecchi dei quali consigliati da vane immagini di guerra duratura nel tempo di pace o artificiosamente messi innanzi da chi vi aveva interesse.

 

 

72. – Caratteristico fu il panico immaginario il quale tra il 1915 ed il 1916 si era propagato a proposito di una inondazione di merci germaniche nel dopo guerra. La Germania, che si era preparata silenziosamente prima del 1914 alla invasione militare, preparavasi ora alla invasione economica per il giorno dell’armistizio. Masse formidabili di merci prodotte a basso costo si accumulavano nei magazzini tedeschi pronte a soggiogare economicamente le contrade avversarie. Farnetico «di fantasie esaltate – osservavasi fin d’allora – «questo pericolo della inondazione delle merci tedesche. Come può la Germania, con maestranze ridottissime, con formidabili esigenze militari ed agricole, prendersi il lusso di fabbricare merci, con materie prime che non possiede, per il bel costrutto di farne depositi in magazzino? (C.d.S., n. 121 dell’1-2 maggio 1915)». Il fantasma del blocco continentale napoleonico risorgeva, nonostante ogni ammonimento, nella fantasia di coloro i quali volevan prolungare nel tempo di pace lo stato di guerra economica. Potenti interessi si erano costituiti, all’ombra dei divieti di importazione e della chiusura del mercato interno ad ogni concorrenza straniera, i quali paventavano il ritorno delle merci tedesche buone ed a buon mercato. Il comitato per le tariffe doganali, organo della associazione tra le società per azioni, nell’adunanza del 27 febbraio 1916, esprimeva la sua «vivissima preoccupazione che, a guerra finita, influenze di ordine politico internazionale impedissero l’adozione delle misure d’ordine doganale necessarie alla difesa economica del paese, e voluta anche dalla evoluzione tecnica verificatasi negli ultimi venti anni».

 

 

Invano un gruppo di economisti e di industriali liberisti, in un convegno tenuto a Milano l’8 ottobre 1916 affermava che la prosecuzione della guerra sino alla vittoria non doveva significare il rinsaldamento del vecchio sistema di protezioni doganali ed invocava la preparazione, mercé rapidi ribassi di tariffe, di una compiuta unione doganale fra gli stati alleati, da estendersi in seguito anche ad altri paesi. Il comitato nazionale per le tariffe doganali, organo di interessi ben più potenti, concludeva una sua vasta indagine industriale, deliberando il 21 aprile 1917 di opporsi alla rinnovazione dei trattati commerciali sulla base di una tariffa generale da variarsi e vincolarsi in seguito a trattato con i singoli paesi stranieri e con la clausola della nazione più favorita. Doversi adottare il sistema della doppia e, occorrendo, molteplice tariffa, fissata in modo autonomo dallo stato allo scopo di sottrarre l’industria al pericolo della stabilità per lungo tempo di dazi convenzionali ed a quello della loro estensione in virtù della clausola della nazione più favorita, a paesi capaci di più vivace concorrenza. Facendo eco ai voti degli industriali, la commissione reale per lo studio del regime doganale, nominata fin da prima della guerra, chiudeva il 22 maggio 1917 i suoi lavori, manifestandosi anch’essa favorevole al sistema della doppia tariffa, contraria alla clausola della nazione più favorita, propensa ai dazi di ritorsione contro i dazi stranieri e contro le merci svendute ad un prezzo inferiore al costo.

 

 

73. – Un altro farnetico, contrario a quello di masse di merci germaniche pronte all’invasione dei mercati nemici, favorì l’estendersi dell’ingerenza dello stato nella vita economica e fu il timore della mancanza di materie prime. Si favoleggiava di stati poveri di capitale e ricchi di uomini ai quali sarebbe stato impossibile procacciarsi le materie prime necessarie alla loro vita economica, perché tutte accaparrate dagli stati ricchi di capitale, dominatori di colonie, specie di quelle tropicali, dove quelle materie prime si producono[iii].

 

 

L’esperienza dimostrò poi col ribasso dei prezzi, mercatissimo in particolar modo per le materie prime, come si trattasse di farnetici bellici. Frattanto, da essi era incoraggiato il perdurare della psicologia favorevole all’intervento dello stato nelle faccende economiche.

 

 

Chi poneva il problema delle materie prime, prolungava nel tempo di pace i metodi di distribuzione d’autorità che la guerra aveva imposto. Come, durante la guerra, la lana, il cotone, il frumento, i metalli, il carbone disponibili erano stati distribuiti “equamente” da supremi consigli interalleati e per equità intendevasi la migliore utilizzazione ai fini della vittoria comune; così intuivasi confusamente che anche in tempo di pace si dovesse attuare una norma di equità, diversa da quella comunemente osservata per cui le materie prime ed i beni economici vanno da sé a chi meglio li paga. Chi pensava che i beni del mondo dovessero essere distribuiti con criterio diverso da quello della urgenza comparativa del bisogno, effettivamente dimostrata coll’offerta di numerario, voleva una ripartizione compiuta d’autorità, ossia la perpetuazione degli organi interalleati, divenuti in pace organi internazionali aperti a tutti ed incaricati della distribuzione delle materie prime e delle derrate alimentari essenziali secondo criteri pubblici. Gli uomini oramai pensavano ed opravano comunisticamente. Gli industriali più degli operai.

 

 

Volentieri, forse senza averne chiara consapevolezza, gli industriali si rassegnavano a vedersi attribuita dallo stato la quantità di materie prime necessarie all’impresa, ad un prezzo conveniente in rapporto al prezzo di vendita del prodotto finito; e volentieri si assoggettavano a vedere regolati i salari della mano d’opera, controllato l’uso dei fattori produttivi, calcolati i profitti possibili (cfr. sopra parag. 52 e 60). Non più agitazioni operaie, gli operai contenti per salari cresciuti; i profitti, nonostante i controlli ed i regolamenti, opimi più di quelli antebellici. Temevasi dagli industriali che il riaprirsi dei mercati, il riattivarsi dei liberi traffici, il riapparire di forze concorrenti non appena fosse ricolmato il fosso profondo delle trincee belliche rendesse ardua la persistenza di così beato stato di cose; e si architettavano perciò trincee simboliche, sotto forma di linee doganali guardate da tariffe alte e mobilissime, manovrate a piacere dall’interno. Alle aspirazioni millenarie chiaramente manifestate dagli operai verso l’ideale di un nuovo ordine comunistico venuto dall’Oriente, rispondeva l’ideale delle classi dirigenti industriali di un’economia regolata dall’alto. Si preferiva la servitù alla lotta perché l’esperienza della guerra sembrava confortare l’opinione di una più comoda meglio pasciuta esistenza libera dall’ansia dell’ignoto.

 

 

74. – Questo ideale, giunto a pienezza negli ultimi tempi della guerra, erasi venuto foggiando a poco a poco, risultato necessario di un’economia propria ad una piazza di guerra stretta d’assedio. Tale era in sostanza la condizione del nostro come di altri paesi: di dovere far conto su provviste strettamente misurate e razionate. Tipico prodotto sottoposto a strettissimo razionamento: il carbon fossile.

 

 

Nei primi giorni dell’agosto 1914, il problema è solo di prezzo: a Genova il carbone Cardiff da 38 lire la tonnellata balza sino a 105 lire. Le navi, impaurite dai rischi della guerra, si rifiutano di navigare. Lo stato dà (circolare 24 agosto 1914 del ministro dei lavori pubblici) incarico di acquistare e distribuire carboni al servizio approvvigionamenti delle ferrovie, il quale aveva già a Cardiff a ciò deputato un ufficio. Rinfrancatasi l’iniziativa privata, provveduto all’assicurazione del naviglio, le ferrovie si restringono ad integrare, per un quarto circa del fabbisogno, le forniture private, provvedendo sopratutto alla richiesta degli enti pubblici. Alle solfare ed alle altre industrie siciliane provvide il consorzio obbligatorio solfifero; agli stabilimenti ausiliari sempre più largamente il ministero della guerra.

 

 

Col 1916 il problema appare grave. Una indagine condotta a Genova sui costi e prezzi del carbone dimostrava che delle lire 160 di aumento per tonnellata[iv] solo lire 12,50 dovevano attribuirsi al rialzo dei prezzi d’origine; e, del resto, lire 31 al rialzo nel cambio della sterlina, 41,50 all’aumento delle spese portuarie, 75 a quello del nolo e delle assicurazioni. Solo un miglior governo della moneta, una più economica organizzazione del lavoro nel porto ed una diminuzione dei rischi di affondamento potevano agire efficacemente sui prezzi. Invece l’opinione pubblica era persuasa che bastassero accordi col governo inglese. Stretti i quali, nell’ottobre del 1916, a Pallanza, fissati i massimi dei noli e dei prezzi d’origine i prezzi di fatto ribassarono dalle lire 230 a cui si era arrivati nella prima metà di maggio a lire 190-200 in ottobre. Per ottenere il ribasso ci dovemmo, naturalmente, assoggettare a controlli e restrizioni. Dovevansi presentare dai consumatori richieste ad un «comitato centrale carboni formato da delegati ministeriali e da industriali e commercianti in carboni». Di qui, se approvata, la richiesta era trasmessa ad un comitato inglese per la esportazione del carbone. Calmierati i prezzi all’interno affinché gli speculatori non traessero benefici dall’accordo.

 

 

Ma i regolamenti statali non possono toccare un punto senza causare altrove immediate reazioni. Se le navi inglesi ed italiane dovettero rassegnarsi ai massimi di nolo fissati dai governi, non così quelle neutrali, greche, danesi, norvegesi, svedesi, olandesi e nordamericane. «La bandiera neutrale è scomparsa dai viaggi per cui è fissato un nolo massimo. Perché una nave neutrale dovrebbe adattarsi a lucrare 59 scellini e 6 d. col trasporto del carbone dal canale di Bristol a Genova, quando può lucrare 65 scellini andando sino a Barcellona? Vi è abbondanza di lavoro per le navi neutrali in mari non regolati … Né la bandiera norvegese, pur simpatizzando per noi, può accettare i noli massimi fissati dall’accordo italo inglese, perché da essi dovrebbe dedurre circa 20 scellini per maggiori costi di assicurazione contro i sottomarini; sicché la perdita sarebbe troppo forte in confronto ai noli che si possono guadagnare altrove. I noli massimi possono respingere la bandiera neutrale, non mai costringerla ad approdare»[v]. Il commercio libero, essendo il naviglio italiano e britannico requisito per il trasporto del carbone destinato ai bisogni pubblici più urgenti, non poté utilizzare le licenze di importazione, le quali a centinaia rimasero inutile documento, in mano dei concessionari. Né si azzardò, potendo, ad importare per il timore che il carbone fosse requisito a prezzo di calmiere, inferiore, tenendo conto dei noli liberi, al costo. Perciò i prezzi all’origine ribassavano e il carbone abbondava alle bocche dei pozzi in Inghilterra; ma veniva meno sulle calate del porto di Genova. Qui il Newpelton di prima qualità dalle lire 190-200 per tonnellata in ottobre passa a 195-200 nelle prime tre settimane di novembre, a 210 nell’ultima, a 230-235 nella prima di dicembre, chiudendo l’anno a lire 300-310. L’osservatore già citato scriveva: «Il problema non può essere risoluto con espedienti intermedi: o si assicura che il governo non interverrà con calmieri e vendite in concorrenza ed il commercio potrà, a costi più o meno alti, funzionare; ovvero il governo deve provvedere a tutto il fabbisogno del paese» (C.d.S. n. 338 del 5 dicembre 1916). La prima soluzione non era possibile: per le industrie non pubbliche e per il riscaldamento il prezzo avrebbe dovuto salire così da suscitare clamori così alti da non essere sopportabili ai fini della resistenza psicologica bellica. Un decreto del 9 febbraio 1917 istituiva un commissariato generale per i carboni e gli attribuiva l’ufficio di provvedere all’acquisto ed imbarco in Inghilterra ed in America dei carboni occorrenti alle amministrazioni dello stato e di quelli concessi ai privati negozianti e ai particolari depositi; ed alla ripartizione fra amministrazioni e privati, secondo le rispettive urgenze, dei carboni disponibili, importati ed eventualmente requisiti.

 

 

Il commissariato agiva per mezzo di organi delegati: del servizio approvvigionamenti delle ferrovie di stato per gli acquisti, almeno sino al 1919; delle navi di proprietà dello stato, ovvero requisite, sequestrate e noleggiate per i trasporti; delle capitanerie di porto e delle agenzie marittime delle ferrovie per lo sbarco e la rispedizione dei carboni all’interno. Per la ripartizione dei carboni, il commissariato avrebbe dovuto avvalersi delle proposte del comitato centrale carboni; ma, soppresso questo dopo pochi giorni (D.L. 18 febbraio 1917), il primo ne ereditò i compiti. Nominato il 16 giugno l’on. Riccardo Bianchi, già commissario ai carboni, a ministro dei trasporti marittimi e militari, in lui rimasero accentrati tutti i poteri del commissariato. Il fabbisogno dei consumatori era localmente controllato da commissioni provinciali carboni, composte di delegati della prefettura, della finanza, del genio civile e della camera di commercio, salvo quello degli stabilimenti ausiliari o assimilati a cui sovraintendevano i comitati regionali di mobilitazione industriale.

 

 

Accentrato così ogni potere nelle mani del ministro – commissario on. Bianchi, coadiuvato da un direttore generale per i carboni, ing. Laviosa; rimasto sostanzialmente immutato, col medesimo direttore generale, durante i ministeri di Giovanni Villa (maggio 1918) e Giuseppe De Nava (gennaio 1919), il commissariato carboni fu fuso il settembre 1919 (con decreto promosso dal ministro De Vito) col commissariato per i combustibili nazionali in una direzione generale per i combustibili. Durante i due anni più critici della guerra, 1917 e 1918, il commissariato ebbe il monopolio intero dell’acquisto del trasporto e della distribuzione dei carboni. Cessato quasi del tutto il traffico privato, divenuta un non senso la facoltà di fissare calmieri, questa fu soppressa (17 marzo 1917).

 

 

Annunciavansi di tratto in tratto la tariffa dei prezzi a cui si potevano fornire le diverse qualità di carboni; e la tariffa era determinata dal totale delle spese. I prezzi non scesero al disotto di quelli prima fissati sul mercato libero. Apertosi l’anno col calmiere a lire 220 la tonnellata per il carbone inglese a lire 210 per l’antracite ed a prezzi privati clandestini assai maggiori per essere maggiore il totale del prezzo d’origine, del nolo, dell’assicurazione, del cambio, ecc.; il commissariato fissò nel marzo prezzi di lire 420 per il coke metallurgico, 270 per il Cardiff e 280 per lo Splint; li elevò nel maggio a 445, 335 e 345 rispettivamente. Altre variazioni essendo state apportate alle tariffe, in fin d’anno i prezzi risultano di 570 per il coke metallurgico e 385 per il Cardiff, il Newport, lo Splint e l’antracite grossa. Col febbraio 1918 fu d’uopo rialzare sensibilmente i prezzi, recandoli a 635 per il coke metallurgico ed a 450 per le qualità di carbone sopra menzionate; essendo invece i prezzi per le analoghe qualità francesi fissati a lire 500 e 370.

 

 

Ribassato, per accordi tra alleati, il cambio della sterlina da lire 43 a 30, si ridussero i prezzi per l’agosto a lire 590 e 420 per il carbone inglese ed a 420 e 310 per quello francese. Proclamato l’armistizio, ritenendosi di dover stimolare la scossa attività dell’industria privata, il prezzo del carbone da gas, da vapore e da forni fu d’un colpo, alla fine di novembre, ribassato da lire 370 a 200 e dodici giorni dopo a lire 100.

 

 

La perdita che sarebbe stata gravissima per l’erario non ebbe luogo perché il ribasso era sottoposto alla condizione di un controllo sui prezzi massimi delle merci prodotte col carbone fornito sotto costo. Nel complesso non si ebbero perdite sui prezzi, sempre calcolati in base ai costi, né sugli affari, i pagamenti facendosi per con tanti. Non fu d’uopo neppure ricorrere al fondo di 50 milioni di lire istituito presso il tesoro per il funzionamento del commissariato (Commissione, II, 752).

 

 

Problema capitale della gestione statale dei carboni fu sempre quello del razionamento. Alte le querele degli industriali a cui il carbone era negato: «Risparmiare carbone» – dicevano costoro – «è necessario, ma se voi chiudete le fabbriche, le quali esportavano all’estero, voi risparmiate bensì rimesse in pagamento del carbone non più consumato, ma non riscuotete più rimesse per la vendita di carta, di ceramiche, di seterie e di altre merci. Vi è un risparmio di carbone, ma la perdita per le minori vendite all’estero è maggiore, poiché presumibilmente i fabbricanti italiani non comprano ora il carbone per lavorare in perdita». La replica era agevole: «Vi è un dato fisso che non si può mutare; le tonnellate di carbone importabili sono tante e non più … Non basta constatare il lucro assoluto derivante dall’esportazione; fa d’uopo che vi sia altresì un lucro relativo. In tempo di pace il calcolo del lucro relativo è fatto spontaneamente dagli interessati, in modo assai migliore di quanto potrebbe fare lo stato. Oggi, questo è il solo importatore di carbone; è il solo provveditore di gran parte dell’industria privata. Epperciò ad esso incombe l’obbligo di fare il conto del lucro relativo; e, constatato che il maggior vantaggio si ottiene impiegando il carbone in certi dati modi, deve sopprimere spietatamente la somministrazione per quegli usi per cui il vantaggio è minore … Fa d’uopo, rifiutando il carbone, impedire le esportazioni all’estero da parte di industrie consumatrici di carbone, quando questo sia invece necessario per le industrie di guerra, per le ferrovie o per industrie produttrici di merci che dovremmo altrimenti acquistare all’estero con discapito ancor maggiore» (C.d.S. n. 91 dell’1 aprile 1917).

 

 

È grande vanto dell’uomo che diresse nei momenti più critici per la vita nazionale il commissariato ai carboni l’essere rimasto tetragono di fronte alle istanze di interessi privati. La graduatoria di necessità fu stabilita (decreto commissariale del 26 agosto 1917) secondo l’ordine: ferrovie, trasporti marittimi interessanti lo stato, stabilimenti per la fornitura dei materiali di guerra; industrie governative e libere. Di fatto la distribuzione del carbone avvenne, nel triennio di guerra, confrontato cogli anni di pace, così:

 

 

Media 1909-1913

Media 1915-1918

Migliaia di tonnellate

%

Migliaia di tonnellate

%

Trasporti

3.600

32.7

3.700

48.7

Industrie metallurgiche e meccaniche

2.000

18.2

2.100

27.6

Altre industrie

3.450

31.3

1.000

13.2

Gas ed elettricità

1.800

16.4

700

9.2

Riscaldamento ed usi domestici

150

1.4

100

1.3

11.000

100

7.600

100

 

 

Nei trasporti ferroviari, scemati grandemente quelli civili, ma cresciuti oltremisura quelli militari, si cercò di sostituire, sebbene di minor rendimento, carboni americani e francesi a quelli inglesi; alle tranvie e ferrovie secondarie si impose, pur sapendone il danno, l’uso delle ligniti.

 

 

Non potendosi toccare le industrie che lavoravano alle armi e munizioni; quelle del gas nonostante il minor contributo di prodotti chimici potuto così offrire alla difesa, e sopratutto le industrie varie dovettero grandemente ridurre il consumo del carbon fossile.

 

 

Non si poterono evitare i provvedimenti coercitivi di limitazione dei consumi. Ridotto a metà nel gennaio 1916 l’illuminazione pubblica se ottenuta con gas, con combustibili liquidi o con impianti elettrici termici, fu a partire dall’1 novembre 1916 ridotta in ogni caso alla metà sino alle ore 22.30 e ad un quarto dopo tale ora. Anticipata, nei mesi estivi, l’ora solare; ordinata la chiusura dei pubblici esercizi alla prima notte; autorizzate le imprese dei gasometri a salvarsi da rovina mercé variazioni di prezzo concordate con le autorità locali; imposto ai gasometri l’uso di legna, ligniti, torba ed altri residui vegetali; limitato l’orario di consumo del gas, sciolti i contratti di fornitura pel riscaldamento delle case; esentata, ma invano, per il prezzo ancor alto e le difficoltà tecniche, dall’imposta e in molti comuni dal dazio, l’energia elettrica usata per riscaldamento, presto se ne dovette limitare, invece che incoraggiare, il consumo a causa della grande magra d’acqua del 1917.

 

 

75. – Oltreché con la distribuzione d’impero della limitata quantità di carbon fossile che si poteva ottenere dall’estero, lo stato volle promuovere l’estrazione dal nostro sottosuolo, così povero di combustibili fossili. Dapprima (febbraio 1916) si comminò la decadenza dei permessi quando la ricerca non fosse iniziata entro 3 mesi o questa non fosse condotta con adeguati mezzi tecnici e finanziari e fu data ai ricercatori facoltà di disporre dei combustibili estratti. Crescendo l’urgenza, un comitato di sottosegretari all’agricoltura, alle munizioni ed ai lavori pubblici ebbe (D.L. 7 gennaio 1917) potere, rispetto alle miniere di combustibili fossili, di olii minerali e di gas idrocarburanti, di concedere, passando sopra ai diritti dei proprietari della superficie, autorizzazioni di ricerca.

 

 

Accertata la convenienza della coltivazione, se il proprietario superficiario non chiedeva licenza di coltivare o non iniziava subito i lavori, il comitato poteva accordare ad altri la licenza o coltivare direttamente la miniera. Soppresso (il 5 agosto 1917) il comitato, un commissariato generale per i combustibili nazionali ne ereditò i poteri, ai quali si aggiunse quello di creare enti e consorzi per la produzione di combustibili, di procacciar loro crediti bancari, di requisire i combustibili prodotti, di provvedere agli enti mezzi di lavoro e di trasporto. L’ingerenza del commissariato fu poi (D.L. 24 febbraio 1918) estesa alla fabbricazione di agglomerati ed agli impianti di gassificazione e distillazione; si riconobbero come stabilimenti ausiliari tutte quante le imprese minerarie, e boschive, e quelle trasformatrici di combustibili; si accordarono esenzioni fiscali alle nuove imprese di produzione e di elaborazione di fossili ed alle miniere e torbiere. Espropriati i giacimenti, attivi o non, esistenti in alcune zone toscane; facilitati i trasporti per vie d’acqua o per teleferaggio, dei combustibili, troppo ingombranti e pesanti per le ferrovie, e sopratutto favorita la loro utilizzazione in luogo.

 

 

Da 39 miniere di lignite e 25 torbiere esistenti prima della guerra, il numero salì, sotto la spinta delle provvidenze statali, a 223 e 149. Il risultato, data la pessima qualità delle ligniti, fu mediocre (cfr. sopra parag. 44) e solo spiegabile per la necessità di sussidiare le manchevoli importazioni del carbon fossile. Previsioni sbagliate intorno al futuro andamento dei prezzi del carbone, pressione degli interessi locali, i quali, a soddisfare il desiderio di ferrovie locali, adducevano volentieri scopi generali di produzione di ligniti, tendenze delle imprese di stato a perpetuare se stesse, cagionarono al tesoro pubblico perdite inutili di milioni. (Commissione, 675-83). Gli impianti, nelle miniere esercitate direttamente dallo stato, risultarono quasi sempre di gran lunga in eccesso alle necessità, perché i gestori, non d’altro preoccupati che di fare «si affannavano senza alcun controllo tecnico degli uffici a chiedere anticipazioni e provviste a gitto continuo e l’amministrazione dall’altra si affrettava a corrispondere senz’altro alle incalzanti richieste» (Commissione, II, 686). Che la gestione lignitifera statale non si preoccupasse affatto di istituire confronti fra costi e rendimenti è manifesto dai risultati assai più incoraggianti che si ottenevano in qualche caso, quando fu dato in appalto la gestione, promettendosi al concessionario il rimborso delle spese fatte, purché queste fossero mantenute entro i limiti del ricavo delle ligniti prodotte. Subito la richiesta di provviste e di uomini subirono fortissima diminuzione. Altrove (Narni), pagando lo stato le spese, si impiegarono in più di mille i prigionieri di guerra, quasi nessuno minatore; si costruirono 17 baracche in legname per l’alloggio delle centinaia di prigionieri e di soldati, si assunsero in affitto case private, si costruirono dormitori in muratura per oltre 800 mq.; si fecero impianti meccanici di sollevamento d’acqua, si costruì una fabbrica di agglomerati capace di produrre 20 tonnellate al giorno, si provvide alla costruzione di una ferrovia decauville. La miniera non fornì mai più di otto tonnellate al giorno e fu nell’agosto del 1919 chiusa. (Commissione, II, 694-706).

 

 

Né più fortunate riuscirono le iniziative del commissariato rivolte alla ricerca dei combustibili liquidi. Requisita il 21 marzo 1918 la miniera di Ripi presso Frosinone, fu costituito un consorzio con le società «Petroli d’Italia» e «Petroli e bitumi» per lo sfruttamento di tutta la vasta zona tra Ripi e San Giovanni Incarico, che si diceva «molto interessante per manifestazioni petrolifere» ma su cui «difficilmente sarebbero state fatte ricerche con capitali privati a causa delle difficoltà e della grande alea cui si, va incontro» (Commissione, II, 734). A facilitare le iniziative del consorzio, il consorte stato si obbligava a concorrere nella misura del 50% dell’effettiva spesa sostenuta per le trivellazioni negative. Nonostante il consorzio, la vecchia società «Petroli d’Italia», dal 1872 stabilita nella zona, nulla chiese all’erario; la società «Petroli e bitumi» coinvolgeva lo stato in un groviglio di liti, per la pretesa del pattuito compenso del 50% di spese risultate inutili per trivellazioni infeconde. Il commissariato in tre anni ricavò 250 tonnellate di petrolio. Risultati di spese cospicue e di prodotti nulli si ebbero altresì nelle trivellazioni di Tramutola e Rapolla in Basilicata e nelle province di Benevento ed Avellino; sicché i commissari dell’inchiesta sulle spese di guerra poterono concludere che l’opera svolta dallo stato «per consolidare in realtà tangibile le valide speranze riposte dai geologi nel nostro sottosuolo, è stata ben limitata e sporadica» (Commissione, II, 736).

 

 

Non vana fu tuttavia quell’opera, poiché richiamò l’attenzione[vi] sulle ricchezze minerarie del sottosuolo italiano, dimostrò l’inadeguatezza della legislazione vigente nelle regioni (Toscana, Mezzogiorno e Sicilia) dove prevaleva il diritto del proprietario della superficie e preparò la via a quella unificazione del diritto minerario attuata poi con R.D. 19 luglio 1927, emanato in virtù della delega ricevuta con la legge 14 aprile 1927, il quale estese a tutto il territorio dello stato e perfezionò i principi informatori della legge sarda del 1859 (cfr. parag. 44).

 

 

76. – Più feconda, anche direttamente, fu l’attività statale rivolta a favorire l’utilizzazione delle forze idrauliche. La collaborazione fra tecnici, giuristi ed economisti aveva preparato la via alla riforma della legge del 1884, e soltanto la gara fra i ministeri delle finanze, dell’industrie e dei lavori pubblici, per conservare i vecchi “servizi” ed accaparrare i nuovi ritardavano la traduzione in atto legislativo di quella che era ormai pacifica dottrina fra i competenti. La necessità di alleviare la crisi dei carboni ruppe gli indugi burocratici. Il primo passo fu compiuto dal ministro delle finanze con il decreto del 16 gennaio 1916, secondo il quale gli utenti poterono essere autorizzati a modificare gli impianti così da ottenere derivazioni maggiori dai pubblici corsi d’acqua.

 

 

Qualche giorno dopo, il 25 gennaio, il ministero dei lavori pubblici compì il passo più importante, rinunciando, in caso di contrasto fra concessioni già esistenti o già richieste e nuove domande più ampie, al vecchio principio della priorità cronologica e sostituendolo colla preferenza alle utilizzazioni più grandi e migliori e con l’altro della indennità specifica anziché economica, per cui si poté passar sopra, con indennità di altrettanta energia elettrica, ai piccoli utenti che avevano per tanto tempo impedito sfruttamenti razionali. Facilitati i collegamenti fra impianti diversi per compensare le rispettive deficienze ed esuberanze di energia nei diversi periodi di lavoro; limitato il diritto degli utenti, in base a possesso ultratrentennale, alla quantità di acqua e di energia effettivamente utilizzata nel trentennio, escluso il supero che avrebbe potuto passare attraverso alle opere di derivazione. Un decreto del 3 settembre 1916 estende le norme ora esposte alle nuove concessioni; limitatamente però alle derivazioni utilizzanti almeno 2000 cavalli a pro di industrie elettrosiderurgiche, elettrochimiche ed elettromeccaniche attive o da creare per il munizionamento militare. Le querele giustamente elevate dalle imprese esercenti la produzione e la distribuzione dell’energia elettrica, la necessità di riordinare la legislazione vigente, le conclusioni dei lavori di una commissione presieduta dall’avvocato generale Villa, conducono al decreto (Bonomi) del 20 novembre 1916, il quale sostituisce tutte le leggi precedenti, compresa quella fondamentale del 1884; e, dopo diligente esame dei corpi legislativi, specie del senato, viene, nel vigente decreto del 9 ottobre 1919, affermato definitivamente il principio della preferenza da darsi a chi desse affidamento della migliore utilizzazione. Fissata in 60 anni la durata massima delle concessioni per grandi derivazioni di forze idrauliche; stabilito il diritto dello stato ad immettersi, al termine della concessione, in possesso degli impianti di derivazione; ma fattogli obbligo di corrispondere agli utenti, qualora voglia altresì acquistare il possesso di ogni altro edificio, macchinario ed impianto, un indennizzo eguale al valore di stima del materiale in opera; riconosciuta solo per le grandi derivazioni la convenienza dell’eventuale esercizio pubblico; limitato, per le piccole, alle opere costruite su proprietà demaniale il passaggio allo stato ed ammessa perciò nuovamente la rinnovazione come sotto l’impero della legge 1884. Istituiti a rendere più rapide le definizioni delle controversie giudiziarie, tribunali regionali delle acque; e riservata la seconda istanza ad un tribunale superiore romano.

 

 

Mentre si promuoveva così l’incremento immediato della produzione di energia elettrica (cfr. sopra parag. 44), ed il suo futuro grandioso progresso, con politica contraddittoria si multava l’industria consentendo, per preoccupazioni d’indole sociale, col decreto 31 ottobre 1919, ai venditori di energia elettrica di aumentare i prezzi solo dal 10 al 25%, laddove le spese di produzione, ragguagliate a moneta di valore costante, erano cresciute fin del 200 e del 300 per cento.

 

 

77. – Nella contraddizione tra una politica di calmiere ai noli e di requisizione di navi e la necessità di incoraggiare nuove costruzioni, si svolse l’azione dello stato rispetto alla marina mercantile.

 

 

Istituto applicato ristrettamente ai soli fini delle necessità militari, durante la guerra libica, la requisizione fu estesa, col decreto 21 gennaio 1915, a tutte le navi e galleggianti mercantili, occorrenti per qualsiasi causa alle pubbliche amministrazioni. Fissato dapprima «a tempo» sulla base del rimborso del costo di esercizio, il sistema di requisizione fu presto mutato in quello a «tonnellata-miglio», che restituiva il maneggio della nave all’armatore. Il nolo era fissato a seconda della specie del carico (carbone, grano), del viaggio e del quantitativo di merce trasportata.

 

 

L’armatore correva nuovamente il rischio di perdite per insufficienza di carico; ma ricuperò l’alea del lucro. Quando (D.L. del 7 gennaio 1917) anche per le navi requisite a tonnellate fu limitato l’indennizzo, in caso di perdita per causa di guerra, a poco più del valore prebellico della nave, gli armatori allegarono di non essere bastevolmente coperti per sostenere in proprio l’assicurazione del valore di mercato, tanto cresciuto, della nave, assicurazione necessaria a sostituire lo strumento di lavoro perduto. Fu deciso, allora, di ritornare per tutte le navi requisite al noleggio a tempo. Un decreto del 23 agosto 1918 fissava così le basi per il calcolo dei costi dei trasporti a cui dovevasi uguagliare il nolo a tempo: per le spese d’armamento (paghe e panatiche) le somme effettivamente spese, per le riparazioni straordinarie e di riclassifica, per la manutenzione ordinaria, per l’ammortamento, le spese generali e quelle diverse rispettivamente il 7, il 18, il 5, il 3,50 ed il 3% sul valore d’origine prebellico della nave, senza tener conto dell’età della nave, compensandosi così le minori spese di ammortamento con quelle più elevate di manutenzione; per l’assicurazione, gli interessi e le imposte il 7, l’8 ed il 2% rispettivamente sul valore corrente, quale risultava da una tabella regolamentare. Le spese della nave nei porti, di canale, fanale, quelle per il lavoro straordinario dell’equipaggio e per lo stivaggio e distivaggio della merce erano rimborsate in base a fatture documentate. Carbone ed acqua erano forniti direttamente dallo stato. Un compenso di inoperosità di due mesi all’anno, pari ad un sesto del compenso totale di requisizione fu concesso per tener conto del tempo perso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, (D.L. 30 marzo 1919) con effetto retroattivo all’1 gennaio 1918; e vi si aggiunse un utile industriale di lire 1,50 per tonnellata-mese. L’assicurazione della nave contro i rischi della guerra era stipulata dalle amministrazioni noleggiatrici per conto del tesoro presso l’istituto nazionale delle assicurazioni. L’indennità era fatta eguale al costo di ricostruzione della nave al momento del sinistro, tenuto conto del deperimento verificatosi, od all’ammontare dei lavori necessari a riparare le avarie.

 

 

Da 113 al 31 dicembre 1915 i piroscafi requisiti crebbero a 340 il 30 novembre 1916, a 345 il 30 giugno 1917, nonostante che 66 piroscafi fossero stati affondati nei dieci mesi precedenti, a 306 il 30 dicembre dello stesso anno – ma 44 piroscafi erano stati affondati tra il giugno ed il dicembre -, e, dopo ché ben 56 altri erano stati affondati fra il dicembre ed il giugno, a 298 il 30 giugno 1918. Con queste navi requisite e con 250 mila tonnellate di stazza lorda di naviglio estero noleggiato, si riuscì nel periodo più critico della guerra, quando nel 1917 e nel 1918 si intensificava la guerra sottomarina, a destinare al trasporto dei carboni una media di 900 mila tonnellate di portata lorda, a quello dei grani 550 mila tonnellate; ed a gran distanza 250 mila tonnellate al trasporto dei materiali interessanti le armi e munizioni. A tutti gli altri trasporti dovevasi provvedere con le restanti navi, la cui portata non eccedeva il 15% della consistenza media della flotta in quel tempo.

 

 

Gli armatori nazionali, sebbene fossero riusciti a garantirsi un margine assai ragionevole di guadagno pure in regime di requisizione, non erano tuttavia da esso abbastanza incoraggiati a crescere la flotta. Ai prezzi tanto cresciuti (cfr. sopra 49) del tonnellaggio mercantile non si osava acquistare, temendosi che i noli di requisizione per il tempo di guerra non fossero sufficienti ad ammortizzare il sovracosto di guerra prima che il crollo dei noli, previsto alla pace, non facesse ribassare il valore delle navi. Pareva perciò necessario che lo stato intervenisse; e primo un decreto Corsi del 23 gennaio 1916 accordò a tutti i piroscafi di stazza superiore alle 1000 tonnellate, entrati a far parte della marina mercantile nazionale «per acquisto all’estero o nuova costruzione nel regno» il diritto di andare esenti per un anno da ogni forma di requisizione o di viaggio obbligatorio a favore dello stato. Apparso insufficiente il beneficio, un decreto Arlotta (del 10 agosto 1916, esteso il 21 gennaio 1917 a tutte le nuove costruzioni compiute entro il 1917 ed a tutte le nuove imposte) assicurò in aggiunta per tre anni, se le navi erano acquistate all’estero e per cinque anni se costruite all’interno, l’esenzione dall’imposta di ricchezza mobile e da quella sui sopraprofitti di guerra, accordandosi inoltre la introduzione in franchigia dei materiali occorrenti per la costruzione, ed aumentando per queste i compensi. Il decreto fu applicato a 25 piroscafi della stazza lorda complessiva di 117.547 tonnellate, con guadagno stragrande per taluni piroscafi già acquistati o cominciati a costruire prima dell’inizio della guerra italiana. Citasi come tipico il caso di un piroscafo San Gennaro, costato lire 9.500.000 e fruttifero nel solo primo anno di un utile netto di 40 milioni di lire. Più grave la riserva dei favori del decreto Arlotta non agli armatori ma ai costruttori di navi. Fu una gara febbrile ad impiantare nuovi cantieri da parte di armatori, e di industriali forti consumatori di trasporti marittimi, tutti desiderosi di sottrarsi alla necessità di acquistare navi a prezzi in cui fossero capitalizzati a favore dei venditori i benefici legali. Eccitavasi ulteriormente a crescere la flotta libera con il decreto del 6 maggio 1916, che estese il beneficio del nolo libero per un anno e gli altri fiscali sopradetti ai velieri in legno e in ferro, con quello del 9 dicembre 1917 che lo applicò ai piroscafi abbandonati per inabilità alla navigazione e quindi salvati e ricuperati, del 10 gennaio 1918 che ne fa usufruire i piroscafi ricostruiti di scafo, del 9 maggio 1918 che lo estende ai piroscafi in legno e sopratutto con quello del 18 gennaio 1917 il quale, pur dichiarando sopraprofitto di guerra, e quindi tassabile colla speciale imposta, la differenza tra il prezzo di vendita o l’indennizzo ricevuto in caso di sinistro ed il prezzo di acquisto o di costruzione, dichiara la differenza stessa esente dalla sovraimposta sui sopraprofitti qualora fosse investita entro quattro mesi nell’acquisto di una nave da passare sotto la bandiera nazionale.

 

 

L’esenzione era estesa al reddito derivante dall’esercizio delle navi mercantili a partire dall’1 gennaio 1916 qualora, entro i quattro mesi, l’armatore avesse investito nell’acquisto di navi estere una somma doppia dei sopraprofitti. Un decreto del 10 giugno 1917 subordina l’esenzione non più all’investimento del lucro di realizzo o del doppio del lucro di esercizio, ma a quello del quadruplo della sovrimposta in ogni caso dovuta sui sopraprofitti nell’acquisto di navi estere o nella costruzione di nuove navi. L’imposta dovevasi depositare presso la cassa depositi e prestiti salvo ad ottenere lo svincolo quando l’investimento del quadruplo fosse stato effettuato.

 

 

Era ovvio che i vantaggi così concessi apparissero esorbitanti. Lo stato, stanco di pagare noli reputati troppo alti durante l’anno di libertà, lo abolisce il 18 agosto 1918 (decreto Villa); ma obbliga per un biennio il governo ad assumere e gli armatori a dare le navi acquistate o costruite ad un nolo sufficiente a pagare le spese di esercizio, un interesse dell’8% sul capitale ed una mensilità sufficiente ad ammortizzare nel biennio il sopracosto di produzione eccedente il costo prebellico od il valore corrente se questo, alla fine del biennio, risultasse inferiore al costo prebellico. Riducevasi nel tempo stesso dal quadruplo al doppio dell’ammontare dell’imposta dovuta la somma da investirsi nella costruzione o nell’acquisto di nuove navi.

 

 

Poco dopo la fine della guerra un decreto De Nava del 30 maggio 1919 rende facoltativo il noleggio delle nuove navi allo stato, offrendo agli armatori la scelta fra queste alle condizioni sopra dette ovvero l’alea del mercato libero. Nel primo caso i redditi di esercizio furono liberi dall’imposta sui sopraprofitti per tre anni se i piroscafi erano costruiti all’estero, per cinque se all’interno; nel secondo l’esenzione variò da cinque a sette anni per i piroscafi esteri e da nove a dieci per quelli costruiti all’interno. L’esenzione dall’imposta fu estesa ai casi nei quali il sopraprofitto fosse investito dagli armatori in impianti di stabilimenti navali, metallurgici e siderurgici da crearsi nei bacini portuali e nelle zone industriali degli enti portuali.

 

 

Al 30 giugno 1919 era stata dichiarata la costruzione di 2 piroscafi per godere dei benefici del decreto Corsi, di 50 per quelli del decreto Arlotta, di 6 per mettersi sotto il regime del decreto Villa e di 12 per godere di quello De Nava. Gli effetti non buoni delle leggi di favore si videro nel 1920 quando, caduti i noli, allo stato mancò l’interesse a continuare il noleggio di nuove navi e fu evidente l’esuberanza del numero (27) e della capacità produttiva (330 mila tonnellate annue) dei cantieri esistenti in Italia, compresi quelli della Venezia Giulia. Calcolavasi che, ad assicurare la piena attività di quei cantieri, lo stato avrebbe dovuto pagare ben 200 milioni di lire di compensi all’anno; e tuttavia il costo di costruzione dei piroscafi avrebbe ecceduto di oltre il 100% il prezzo venale corrente dopo l’inizio della crisi dei noli. (Commissione, I, 218).

 

 

78. – Caratteristiche singolarissime assunse l’intervento statale rispetto ai vecchi servizi sovvenzionati ed in parte alle linee regolari transatlantiche addette al trasporto di passeggieri e di merci. Poco innanzi lo scoppio della guerra, i servizi postali e quelli commerciali, che si era ritenuto necessario di assicurare mediante sovvenzioni, erano stati concessi a due grandi compagnie, la Italiana per i servizi marittimi, cointeressata colla Società generale di navigazione e la Società marittima italiana, cointeressata col Lloyd Sabaudo, a due medie, la Puglia e la Sicilia e ad altre di piccola importanza, assumendosi il tesoro l’onere annuo di una sovvenzione di poco più di 26 milioni di lire. La guerra sconvolse tutti i calcoli, rendendo oltremodo costoso e talvolta impossibile l’esercizio di molte linee. Nonostante si consentisse la riduzione di queste e si mantenesse invariata per qualche tempo la sovvenzione, le società subirono perdite rilevanti nel 1913-14 e nel 1914-15 risollevandosi alquanto nel 1915-16 perché alcuna delle maggiori compagnie poterono ritrarre utili assai larghi e crescenti, grazie al continuo aumento dei noli sulle linee commerciali ed internazionali a cui si era conservata libertà da requisizione. Né potevansi requisire senz’altro tutte le navi le quali usufruivano di noli liberi, lasciando a carico delle società l’esercizio delle linee a tariffa vincolata e perciò passive, senza mettere le imprese nella impossibilità di esercitare il servizio. Dopo molte tergiversazioni e dopo che già si era accollato all’erario l’intero onere dell’assicurazione per il sopravalore bellico, la necessità di un intervento dello stato apparve manifesta; sicché il 25 aprile 1918 il governo fu autorizzato a «concedere un supplemento di compenso per le maggiori spese generali di amministrazione dipendenti dal mantenimento delle organizzazioni per il servizio sovvenzionato ai piroscafi adibiti ai servizi marittimi noleggiati o requisiti dallo stato» e fu stabilito che «alle aziende che esercitino durante la guerra tutte o parte delle loro linee sovvenzionate soggette a vincolo di tariffa e per le quali la sovvenzione relativa non sia sufficiente a coprire la differenza tra le spese e l’introito, poteva essere concesso il carbone occorrente a un prezzo inferiore a quello di costo». Provveduto in tal modo alle linee passive, si sarebbe potuto assoggettare al regime comune della requisizione e dei noli d’impero i piroscafi addetti alle linee commerciali, come quelle di Bombay e di Mombasa, del Levante, di Calcutta e del Centro America su cui talune compagnie sovvenzionate lucravano i noli liberi. Invece si attuò, per le vecchie compagnie italiane e per le navi ereditate dopo l’armistizio dalla monarchia austro ungarica, un singolare sistema detto di «compartecipazione», il quale in realtà consisteva nell’attribuire alle compagnie, oltre il rimborso di tutte le spese di gestione in base ai noli di requisizione a tempo usati per le navi requisite, una quota di partecipazione agli incassi effettivi delle navi. Impossibile il controllo sugli incassi effettuati e sulle spese effettivamente sostenute dalle compagnie, disinteressate queste dal compiere economia di spese, esse non opposero nel 1919 alcuna resistenza alle pretese della federazione dei lavoratori del mare; e furono anzi incoraggiate a mantenere stato maggiore ed equipaggi nel numero massimo richiesto dalla maggiore lunghezza dei viaggi compiuti. La gestione in regia cointeressata non poteva adunque non dare risultati disastrosi per il tesoro, il cui onere per le sole compagnie nazionali, dopo essere scemato ad 11.8 nel 1917-18 per la riduzione delle linee percorse, crebbe, appena attuato il regime di cointeressenza, da 13.8 milioni di lire nel 1914-15 a 16.7 milioni nel 1918-19, a 73.5 nel 1919-20, a 152.3 nel 1920-21 ed a 153 milioni nel 1921-22. Contemporaneamente la spesa o perdita dello stato per le linee ex austro ungariche, la quale all’1 luglio 1914 ammontava a 21 milioni di corone, saliva nel bilancio 1920 a 139 e in quello 1921 a 104.2 milioni di lire. Ossia per un migliatico, cioè ad un totale di percorrenze annue, ridotto al 54% dell’antico (2.257.451 all’1 gennaio 1922 contro 3.920.469 all’1 luglio 1914 per le linee nazionali; e 1.901.017 contro 3.760.232 per quelle ex austro ungariche) corrispondeva una spesa più che sestupla; con un aumento, a parità di percorso, da 1 a 12 in confronto alle antiche sovvenzioni. Non la svalutazione monetaria né il conseguente aumento dei costi di esercizio possono per intero spiegare il danno; il quale appare dovuto alla negligenza propria di un sistema in cui le spese erano accollate allo stato ed i prodotti del traffico assegnati in proporzioni cospicue, fino al 35, al 45 ed al 50% alle compagnie esercenti.

 

 

Il danno sofferto non sembra sia parso grave, se, dopo l’armistizio, il sistema della compartecipazione fu esteso a talune nuove o ristabilite linee commerciali, come quelle di Calcutta, del Centro America, dell’Australia e se, all’infuori delle linee sovvenzionate, fu applicato dopo il 20 aprile 1917 anche a taluni transatlantici, esentati dalla requisizione o assoggettati ad essa solo in parte per le stive destinate a carico di merci, che lo stato non ritenne gerire direttamente per le difficoltà proprie del trasporto passeggeri. Ma la psicologia economica collettivistica erasi talmente radicata durante la guerra che parve impossibile ritornare alla libertà dei traffici ed alla riassunzione da parte degli armatori della piena responsabilità della loro gestione. Costruttori, armatori e funzionari statali si erano abituati a guardare al tesoro come a fonte inesausta di milioni da cui gli uni potevano pretendere profitti sicuri e cospicui e gli altri posizioni influenti e onorevoli nell’economia del paese. Di fronte a questi tentativi di conservare in pace l’organizzazione collettivistica del tempo di guerra, perde quasi rilievo l’incremento avvenuto nella flotta commerciale marittima delle ferrovie dello stato, partita da 3 navi da carico nel 1914 ed arrivata ad 80 unità durante la guerra. Le ferrovie di stato spesero dal 1914-15 al 1920-21 per le linee postali 149.1 e per quelle commerciali 654.6 milioni di lire, con un disavanzo per le prime di 30.8 e con un guadagno per le seconde di 10 milioni di lire. (Commissione, I, 190-214).

 

 

La resistenza degli interessi sorti intorno alle gestioni pubbliche delle navi mercantili fu siffatta che, nonostante lo scioglimento dei vincoli di guerra fosse stato dichiarato col decreto legge del 29 luglio 1920, la deriquisizione assoluta ebbe luogo solo a partire dall’1 gennaio 1922. (R.D. 30 dicembre 1921).

 

 

79. – Non più con commissariati di distribuzione come per il carbone o di produzione diretta, come per i combustibili fossili nazionali, ma con commissioni dapprima consultive e di poi esecutive, si provvide a regolare altri rami d’industria. Non mai, come durante la guerra passata, operarono tante commissioni consultive, offrendo modo ai commissari di inchiesta sulle spese di guerra di così definirne il compito: «In genere la commissione è il mezzo per effetto del quale il funzionario addetto ad un determinato ramo del servizio continua ad occuparsi di questo con un aumento della sua retribuzione sotto forma di lavoro straordinario, di medaglie di presenza, di indennità fisse e con una notevole diminuzione della sua responsabilità che viene nascosta dietro a quella anonima della commissione e che tanto più facilmente svanisce quanto più esteso diventa il numero dei componenti la commissione. Questo aumento di numero ha poi l’effetto di rendere possibile uno scambio nella formazione delle commissioni, che rafforza i vincoli di colleganza col rafforzare quelli della gratitudine, e che aumenta fino all’infinito le retribuzioni, sotto forma di medaglie di presenza e di lavoro straordinario. E se ai componenti delle commissioni si aggiungono i componenti delle segreterie delle commissioni medesime, la rete si ingrandisce a tutto danno dell’erario che direttamente paga questi maggiori e non dovuti compensi e che indirettamente subisce la inflazione della sua macchina amministrativa, la maggiore lentezza di essa, la difficoltà se non qualche volta la impossibilità del funzionamento degli ingranaggi della sua amministrazione (Commissione, I, 27).

 

 

Ammaestrato dall’esperienza, il primo ministero di guerra aveva (D.L. 18 novembre 1915) vietato la costituzione di nuove commissioni, ordinato lo scioglimento di quelle esistenti, prescritto la riduzione del numero e delle indennità per quelle che fosse indispensabile mantenere. Nessuno di questi comandi fu ubbidito. Per la sola amministrazione centrale, esclusi i ministeri militari, fu constatato che durante il periodo di guerra funzionavano ben 100 commissioni e comitati, con una spesa di 80 milioni, quasi tutta erogata in aperto sfregio alla legge di divieto. I commissari di inchiesta ricordano un esempio caratteristico della loro inutilità: «Il ministero dei lavori pubblici ebbe l’idea di utilizzare il materiale teleferico in parte residuato dalla guerra, in parte costituente bottino di guerra, concedendo ai comuni montani, a condizioni molto favorevoli, le teleferiche perché le esercitassero essi medesimi. Ma poiché era già costituito un consorzio per l’alienazione del materiale teleferico, si dovette indennizzarlo della mancata vendita ai privati. Frattanto si lasciava però in vita il consorzio, il quale avrebbe dovuto redigere i progetti per l’impianto delle teleferiche ai comuni. Si cominciò, quindi, con l’assegnare al consorzio un compenso di lire 500 mila per la diminuita vendita ai privati e gli si impose di far entrare nel suo consiglio di amministrazione, largamente retribuito, alcuni funzionari del ministero dei lavori pubblici. Nel ministero, d’altro canto, esisteva e fu conservata una commissione di collegamento per la risoluzione delle controversie dipendenti dalla assegnazione del materiale teleferico, mentre il consorzio era sempre sotto la sorveglianza dell’ufficio controllo consorzi. Ognuno vede quale groviglio e quale interferenza di mansioni dovessero apportare tutte queste commissioni e comitati i quali gravarono tanto non solamente sul bilancio del consorzio, da portare alla conseguenza che gli utili di questo, i quali dopo prelevamento del 5% al capitale, dovevano per il 75% andare a favore dello stato, furono intieramente assorbiti dalle spese generali e in prima linea dalle retribuzioni al consiglio di amministrazione ed ai sindaci (Commissione, I, 27).

 

 

80. – Per la importanza politica del giornalismo assurse a dignità pubblica l’industria della carta. L’abolizione dei dazi doganali, almeno per la carta da giornali, consentendo di importare dall’estero una merce meno ingombrante, avrebbe risoluto il grosso problema della cellulosa e del carbone, che rubavano sulle navi uno spazio prezioso per i fini bellici. Il governo preferì, per non scontentare i cartai, concedere ad essi, sullo scorcio del 1916, un rilevante quantitativo di carbone al prezzo di favore di lire 160. Tuttavia, essendo la cellulosa rincarata da 20 a lire 250 al quintale al principio del 1918 e la carta da macero, nonostante la distruzione di carte preziose di archivio e di cospicui fondi librai, a lire 100, la carta da giornali era cresciuta di prezzo dalle lire 30 di prima della guerra ad oltre lire 200 al quintale e le carte mezze fini per edizione da lire 50 a 350-400.

 

 

L’intervento dello stato, inspirato al concetto di favorire i giornali ritenuti necessari per la propaganda patriottica, prese le consuete forme: commissione consultiva, provvista di carbone, a prezzi di favore, per la carta da giornali, imposti d’impero i prezzi della carta per giornali e per le pubbliche amministrazioni e calmierati gli altri tipi di carta. Un fondo alimentato da contributi proporzionali alla produzione delle carte fini e finissime era destinato a rimborsare alle cartiere la differenza tra il costo effettivo ed il prezzo della carta da giornali. Limitato il numero delle pagine delle riviste ed imposto ai giornali di pubblicare un minimo settimanale di fogli di sole due pagine; rialzato a poco a poco il prezzo dei giornali dai vecchi 5 a 30 centesimi. L’aumento essendo stato insufficiente a restringere la tiratura dei giornali per l’ansietà di seguire le vicende della guerra, propria anche di ceti sociali nei quali il bisogno di leggere giornali era prima ignoto, fu necessario nel 1918 accentuare le restrizioni. Un «comitato nazionale per l’approvvigionamento e la ripartizione della carta per uso di edizioni grafiche» composto in prevalenza da rappresentanti delle industrie grafiche, con delegati delle cartiere, acquistò (D.L. 4 aprile 1918) il controllo sulla produzione e la distribuzione della carta; ordinò un censimento dei fondi di carta esistenti e poté requisirli; fissò i tipi unici che le cartiere potevano produrre; rese obbligatoria la denuncia mensile da parte delle cartiere della quantità di carta prodotta e di quella ceduta e da parte delle amministrazioni dei giornali ed altri periodici della quantità di carta ricevuta e di quella consumata. Sulla base degli elementi così raccolti, il comitato distribuì la carta tra le diverse regioni consumatrici; ed uffici suoi locali ne regolarono la somministrazione alle tipografie ai prezzi concordati colle cartiere. A coronamento della disciplina collettivistica dell’industria e del commercio cartari si regolò altresì (D.L. 23 maggio 1918) il traffico della carta da macero. «Classificatori autorizzati» poterono soli curare la raccolta, la cernita, l’imballaggio e la consegna, a prezzi di calmiere, e secondo un piano approvato di distribuzione, alle cartiere. (Bachi, 1918, 246). Le restrizioni, coll’impedire l’accesso all’industria di nuovi concorrenti, fecero giungere i guadagni delle cartiere a limiti mai prima sperati.

 

 

81. – Non dissimile fu l’esperienza degli effetti del regolamento pubblico nell’industria delle calzature. In un primo tempo, dal 25 aprile 1915 al 26 ottobre 1916, alla provvista delle calzature militari fu preposta una «reale commissione per gli approvvigionamenti di calzature per l’esercito mobilitato», composta in maggioranza di rappresentanti dei conciatori e dei calzaturifici. La commissione doveva preparare piani di produzione e di fabbisogno, distribuire materie prime e ordinazioni, fissare prezzi.

 

 

Nonostante si requisissero pelli, se ne limitasse la esportazione, e si provvedesse ad impedire l’uso di esse e degli estratti concia per altri scopi, i prezzi aumentarono vivacemente. Sciolta la commissione, perché ritenuta prona agli interessi privati, i suoi compiti furono dopo il 26 ottobre 1916 affidati ad un «ufficio approvvigionamenti pellami e calzature» presso il ministero della guerra. L’amministrazione distribuiva le pelli ricavate dalla macellazione militare od acquistata all’estero alle concerie e queste, ai prezzi d’autorità, consegnavano i cuoi ai calzaturifici[vii].

 

 

Le difficoltà maggiori provennero dagli sforzi compiuti per premere sul finire del 1916, sui prezzi delle pelli gregge, con un calmiere che riduceva il prezzo delle pelli nazionali del 30% in un momento nel quale la contrazione nel consumo di carne per la popolazione civile produceva una riduzione nelle disponibilità e rendeva necessaria l’importazione, a prezzi rapidamente crescenti, di pelli estere.

 

 

Scoraggiato il commercio privato dal correre l’alea delle importazioni, lo stato dovette provvedere esso all’acquisto all’estero, specialmente nelle Indie. La scarsezza delle provviste ed i miti prezzi imposti per le calzature militari provocano lungo il 1917 un aumento nei prezzi delle calzature civili. Di qui (23 aprile 1917) ordini di requisizione delle pelli bovine ed equine provenienti dalla macellazione civile, estesi nel 1918 alle pelli ovine. Il ministero dell’industria crea innanzi tutto (10 luglio 1917) una commissione centrale di controllo per le calzature, composta di funzionari delle industrie, dalla guerra e del tesoro, di conciatori di pelli e di fabbricanti di calzature; e instaura, accanto ad essa, un «ufficio speciale delle calzature nazionali» diretto da un ispettore generale dell’industria e composto di funzionari di questo ministero, di ufficiali comandati dal ministero della guerra e di personale tecnico avventizio. Ma le pelli, anche quelle requisite nell’interesse esclusivo delle calzature civili, erano accentrate presso il ministero della guerra, il quale le cedeva alle concerie per essere conciate in suole e tomaie e tenute a disposizione dello stato. Se la procedura per le calzature militari si limitava a fissare i prezzi ultimi da pagarsi, tenuto conto di tutti i costi, ai calzaturifici, per le calzature civili, occorreva seguire la merce dai calzaturifici sino al definitivo consumatore. La distribuzione, fatta d’autorità, ai rivenditori e la fissazione dei prezzi di calmiere non parvero bastevoli a garantire ai consumatori i benefici della requisizione delle pelli a prezzi d’impero. Si crearono perciò a Torino, Milano, Roma e Reggio Calabria e poi anche a Napoli e Treviso magazzini regionali di distribuzione a rivenditori autorizzati. Ai magazzini che, si disse, funzionavano poco bene, si sostituì una «società italiana di distribuzione di calzature anonima» (S.I.D.C.A.) a cui venne affidato, mediante una provvigione del 3,50%, il carico di distribuire le calzature a consorzi provinciali di approvvigionamento, a cui commissari ripartitori attingevano per distribuire localmente le calzature ad istituti cooperativi. (Commissione, II, 570-71). La quantità di calzature «nazionali» – così furono chiamate – messe in vendita sino ai primi mesi del 1918 non superò il mezzo milione di paia, venduti massimamente ai profughi delle province venete invase e per il resto a bisognosi provvisti di buoni o tessere di municipi e di altre pubbliche amministrazioni. Il prezzo mite di lire 30, inferiore alla metà di quello corrente, imponeva cautele, che resero lenta la distribuzione. Quando sul mercato libero le calzature ribassarono, grosse quantità rimasero invendute in mano allo stato.

 

 

Il disordine che nasceva nello eseguire ordini emanati da due uffici, militare e civile, i conflitti di competenza furono causa non ultima di perdite ingenti per lo stato, le quali assorbirono i guadagni ottenuti colle requisizioni delle pelli a prezzi di calmiere. A scemare i danni, si tentò di coordinare i due servizi, riunendoli (D.L. 27 ottobre 1918) presso il ministero della guerra il quale istituì all’uopo un comitato consultivo, con una giunta esecutiva. Rimasto però vivo l’ufficio delle calzature nazionali e venuta meno, coll’armistizio, l’urgenza delle forniture militari, i servizi di controllo e distribuzione delle pelli e dei loro manufatti furono trasferiti da quello della guerra al ministero dell’industria, il quale costituì un nuovo comitato consultivo, con relativa giunta esecutiva. Il nuovo spostamento non giovò ad unificare i servizi, poiché il comitato consultivo si contentò di controllare l’impiego dei pellami e l’ufficio calzature provvide ancora a fornire calzature alla popolazione civile, sinché non si giunse alla liquidazione definitiva di amendue. (Commissione, I, 28).

 

 

82. – Nel 1917, per il crescere delle difficoltà, si moltiplicano gli sforzi per conciliare gli opposti, per serbare bassi i prezzi di merci le quali scompaiono ed a prezzi bassi frenare i consumi, per distribuire con «equità», nonostante i redditi ossia i poteri d’acquisto siano diversissimi. Viene di moda la parola «disciplina», che poi ebbe tanta fortuna e si applica all’indisciplinabile; si moltiplicano i comitati in cui siedono, gli uni accanto agli altri, politici, funzionari, industriali e mercanti. Si tratta di innestare il competente tecnico tratto dall’industria sul tronco del competente amministrativo tolto dalla burocrazia. La contaminazione delle due competenze mira a scopi complessi che una relazione del tempo definisce come «la ricerca dei mezzi migliori per assicurare l’approvvigionamento delle materie prime, l’equa distribuzione del lavoro presso i vari stabilimenti, l’adeguato rendimento della produzione, e la possibile moderazione dei prezzi di vendita nell’interesse dei consumatori»[viii]. Dapprima, come per il cotone, il comitato ha soltanto funzioni consultive ma nell’aprile 1918 vi si aggiunge una giunta consultiva per l’acquisto dei cotoni. Gravissima era la deficienza delle materie prime, cosicché un D.L. 3 febbraio 1918 aveva già disposto, come della canapa, dei cascami di seta, della juta e dei relativi filati, il censimento dei cotoni greggi e dei filati di cotone e un altro del 21 marzo aveva ordinato la denuncia dei contratti conchiusi di poi e la eventuale requisizione dei cotoni sodi e filati.

 

 

All’industriale filatore fu riserbato il privilegio di importare cotoni sodi, e fu incaricato l’istituto cotoniero di stabilire il quantitativo medio mensile di cotone che ciascuna ditta poteva lavorare in base alla potenzialità degli impianti ed al titolo prodotto. Convenuti cogli alleati i quantitativi di cotone delle varie provenienze assegnati all’Italia, l’ufficio cotoni autorizzava la giunta tecnica ministeriale, a comporre la quale entravano delegati industriali, a rilasciare il permesso di importazione necessario per ottenere la divisa dall’istituto dei cambi.

 

 

L’ente trasporto cotoni, istituito dagli stessi cotonieri, nonostante fossero state requisite le navi della società con cui si era contrattato all’uopo, e fosse stato sospeso il servizio dei transatlantici adibiti dal governo al trasporto del cotone da Nuova York, riuscì con l’acquisto ed il noleggio di nuove navi a riattivare il rifornimento dei cotoni americani; e l’associazione cotoniera otteneva dal ministero dei trasporti il naviglio necessario per rifornire i filatori di cotone indiano ed egiziano.

 

 

Nell’industria dunque l’ingerenza dello stato si esercitò attraverso enti propri degli industriali; ed anche quando, essendo le forniture militari poco remunerative e fastidiose per il metodo di collaudo, fu d’uopo (D.L. 30 giugno 1918) distribuirle obbligatoriamente tra gli industriali in proporzione della potenzialità degli impianti, l’istituto cotoniero fu dal governo deputato a determinare i contingenti dei filati e la distribuzione di questi ai tessitori a prezzi stabiliti in rapporto a quelli pagati per i tessuti dall’amministrazione militare.

 

 

L’industria cotoniera raggiungeva così, col favore del tempo di guerra, quella organizzazione accentrata e disciplinata a cui invano taluno aveva voluto condurla (cfr. sopra parag. 11) nell’anteguerra per trarla da periodiche crisi di sovrapproduzione. Le voci degli industriali insofferenti di controllo tacevano dinanzi a quella che si diceva imposta dall’interesse generale, e più in vista della possibilità di tenere così alti i prezzi sul mercato interno e di avviare all’estero una fiorentissima esportazione, la quale, momentaneamente compressa nel 1917 e nel 1918 (in quest’ultimo anno a 3405 tonnellate di filati ed a 19.391 tonnellate di tessuti ed altri manufatti) riprese nel 1919, grazie ad una rimanenza accumulata di più di 70.000 tonnellate di tessuti nel novembre 1918 (cfr. sopra parag. 43), a 17.365 tonnellate di filati e 46.695 tonnellate di tessuti, dando agli industriali profitti insperati. Invano tentò lo stato, per soddisfare alle richieste dei consumatori offesi dagli alti prezzi, di far fabbricare a suo conto alcuni pochi tipi di tessuti di più generale uso da porsi in vendita a prezzi miti alle classi meno abbienti, rendendone obbligatoria (D.L. 27 ottobre 1918) la fabbricazione agli stabilimenti provveduti di adatto macchinario. I provvedimenti rimasero lettera morta.

 

 

83. – Anche per la seta, la guerra favorì singolari contaminazioni tra stato ed industria. Limitata l’esportazione della seta in Svizzera, fissati a limiti assai bassi di prezzo i contingenti da acquistarsi dagli alleati (cfr. sopra parag. 70), l’industria s’era tuttavia, fiduciosa nel consumo italiano, largamente approvvigionata nel 1918 di bozzoli ad alti prezzi, i quali cagionarono forti perdite, quando, per la regolazione d’autorità dei cambi esteri fra gli alleati (cfr. parag. 153), nell’autunno il franco svizzero discese da lire 2,30 a 1,30 italiane. La crisi essendo dovuta al fatto del principe, il quale aveva legato i cambi, per ragioni di supposto interesse generale, ad un livello artificiosamente basso, fuor di equilibrio con le altre condizioni dell’economia nazionale, fu invocato l’aiuto dello stato. Fu istituito presso la Banca d’Italia in Roma un ufficio centrale per il mercato serico, incaricato della compravendita di sete italiane. I prezzi di acquisto furono fissati a lire 155 per kg. di seta greggia classica 10-12, lievemente inferiore alle quotazioni di mercato. Le sete acquistate non dovevano essere rivendute durante la campagna 1918-19 se non con un’aggiunta di almeno lire 20 al kg. L’ufficio non fu chiaramente indicato ente di stato, ma esso operava, con biglietti all’uopo creati, a conto dello stato; ma gli eventuali superi, oltre il prezzo di acquisto, dovevano essere versati all’industria, laddove nulla era contenuto nel decreto istitutivo che autorizzasse, in caso di perdita, a chiedere ai venditori la restituzione di una parte del prezzo già riscosso. Il rivolgimento avvenuto nei prezzi dopo il 1918 consentì all’ente di chiudere la sua esperienza senza danno all’erario (cfr. parag. 141).

 

 

84. – Più imponenti gli interventi statali nell’industria laniera. Dapprima lo stato si limitò a dettare, come era ovvio, norme per la fornitura del panno grigio verde militare, sopratutto in relazione alla crescente difficoltà di approvvigionarsi di materie prime; ma l’industriale usava liberamente materie sue proprie. In un secondo tempo le materie prime sono ancora acquistate dai privati; ma i fabbricanti non possono lavorare per il commercio. In un terzo momento la lana è provveduta dallo stato, il quale crea a Biella un ufficio militare laniero, requisisce lo stabilimento per la pettinatura di Vigliano e fornisce agli industriali, contro pagamento od addebitamento del prezzo, le lane miste già preparate.

 

 

Quanto ai consumi civili, fino al 1917, lo stato si limita ad un controllo generico; ma nell’ultimo anno di guerra, per la riduzione delle disponibilità, a partire dal 30 maggio si limita la produzione dei pannilana per il consumo civile, vietando del tutto l’uso della lana per taluni tipi, e restringendola per altri al 30 per cento. A scemare il danno per i consumatori privati, l’associazione laniera suggerì che lo stato facesse fabbricare per conto suo proprio con lana, stracci e cotoni da esso forniti. Volentieri le filature di lana cardata accettarono (D.M. 15 maggio 1918) l’obbligo «di produrre in base alle tariffe di lavorazione stabilite dal comitato centrale dell’industria laniera filati per manufatti di stato destinati alla popolazione civile nei limiti delle materie prime miste che saranno loro fornite dallo stato« il prezzo “equo” per i tessuti, che le popolazioni invocavano come salvaguardia contro l’innalzarsi dei prezzi, era medesimamente invocato dai fabbricanti sicuri di ottenere, sotto l’egida di “eque” tariffe di lavorazione fissate d’autorità, migliori profitti, che da prezzi dibattuti all’aria libera e talora tempestosa della concorrenza.

 

 

Fabbricate così, in ragione di circa 150 mila metri al mese, stoffe di stato da mettere in vendita ai bisognosi provvisti di speciali buoni distribuiti, come per le calzature nazionali, da enti pubblici, la vendita ne cominciò nel settembre 1918 a prezzi miti (lire 20 e 13,40 al metro per i panni invernale ed estivo). Ma non incontrarono il gusto del pubblico, il quale preferiva querelarsi dell’alto prezzo delle stoffe libere. Difficile essendo, in tanta varietà di stoffe e di disegni, la fissazione dei prezzi massimi, né potendosi, senza rischio di troppo forti rimanenze per le qualità ed i disegni non accetti al gusto dei consumatori, requisire e far vendere tutta la produzione da ufficiali o delegati governativi, si applicò l’espediente di applicare il «calmiere» ai profitti. Il prezzo di vendita di ciascuna partita di tessuti non potere superare più che per una determinata percentuale il costo d’origine, o in mancanza, quello d’acquisto. Il prezzo di prima vendita dei tessuti di lana o misti dover essere dai fabbricanti impresso in modo indelebile o in altra evidente maniera indicato su ogni pezza. Il prezzo di vendita al pubblico non dover superare in niun caso di oltre il 35% quello del fabbricante o d’origine ed ove questo non si potesse accertare, di oltre il 10% quello dell’ultimo acquisto. Il metodo pretendeva di rendere uniformi quei carichi differentissimi e mutevoli che grossisti, rivenditori e sarti debbono aggiungere ai varii tipi di stoffa a seconda della loro finezza o grossolanità, dell’incontro favorevole della moda o del suo insuccesso, dell’indole della vendita in blocco o in scampoli, in botteghe o per venditori ambulanti. Il metodo non appagando ancora, lo si volle compiere obbligando a stampigliare od altrimenti scrivere in modo indelebile il prezzo di vendita al minuto per i tessuti di lana, di cotone e misti, per i manufatti di qualsiasi specie di lana e di cotone, per i cappelli da uomo, gli ombrelli ed i parapioggia, anche se venduti da ambulanti. Fu vietato non solo vendere a un prezzo superiore ma persino inferiore a quello indicato; ed era logico che lo stato avendo dichiarato equo un dato profitto, vietasse che altri, contentandosi di meno, dimostrasse la stoltezza del suo operato. Attraverso ad emendamenti svariati, tra i quali può essere ricordata la istituzione di commissioni presso le camere di commercio per la fissazione nei casi dubbi dei prezzi di vendita, il meccanismo complicato, dopo vita grama, fu abolito poco dopo la fine della guerra (D.L. 26 gennaio 1919). Continuando le lagnanze per il crescere dei prezzi dei tessuti, si ordina poco dopo (R.D. 18 settembre 1919) agli stabilimenti lanieri e cotonieri la produzione di filati e tessuti per le classi popolari a prezzi e tipo fissati; e, recalcitrando gli industriali, si comminarono multe uguali alla differenza fra i prezzi di vendita effettivi e quelli d’impero. La vendita dei tessuti così fabbricati e detti «di stato» fu sino al febbraio 1921 condotta da un ufficio tecnico per gli approvvigionamenti di stato delle industrie manifatturiere (U.T.A.S.I.M.) creato con un fondo di 28.3 milioni di lire, e messo, dopo un giro di affari di 663.6 milioni di lire, in liquidazione con un utile di 32 milioni di lire, ottenuto per la maggior parte grazie al continuo aumento del prezzo dei cotoni; ma utile apparente, annullato dalle insolvenze dei consorzi granari, degli enti di consumo e delle cooperative per mezzo di cui si effettuavano le vendite. Dopo ché in tre campagne, dall’invernale 1919-90 all’invernale 1990-91 erano state vendute circa 180.030 pezze di stoffa, all’U.T.A.S.I.M. succedette (D.C. 27 novembre 1990) un «istituto cooperativo per l’acquisto, la trasformazione e la distribuzione dei manufatti per il consumo popolare», una delle tante creazioni della burocrazia desiderosa di prolungare le bardature di guerra sotto veste di enti autonomi o cooperativi. All’istituto vennero ceduti gli utili che si dicevano ottenuti dall’ufficio che lo aveva preceduto, denaro liquido e crediti, insieme col debito verso il ministero della guerra per il fondo iniziale di cotoni sodi ricevuti in dotazione dall’ufficio. Come l’istituto fosse un ente scritto sulla carta il cui capitale in milioni di lire fu versato solo in minima parte e come esso abbia coinvolto l’erario in aleatorie operazioni, è vicenda che esce troppo fuori dai confini di tempo della guerra per essere qui narrata. (Commissione, II, 534-550).

 

 

3 Il razionamento egualitario dei consumi

 

85. Scarso successo nello sforzo di riduzione dei consumi. – 86. Difficoltà di razionare derrate agli agricoltori. Il tesseramento considerato dai contadini come dichiarazione di diritto ad un consumo minimo cresce il consumo dello zucchero e del caffè. – 87. Le requisizioni ed i prezzi d’impero dei cereali. I premi di coltivazione nelle regioni meridionali ed invase. – 88. Il momento critico degli approvvigionamenti nel 1917 e il perfezionarsi ed accentrarsi dei servizio. Gli accordi interalleati ed il metodo scientifico di distribuzione delle derrate alimentari, in confronto col metodo automatico dei prezzi. – 89. L’azione dello stato, grandiosa nell’insieme, si sminuzza in particolari imperfetti. Il costo delle requisizioni e degli immagazzinamenti. – 90. I divieti e vincoli alle esportazioni da provincia a provincia. – 91. Il razionamento per tessere individuali e famigliari. Variazioni e vicende. Tessera di macinazione per i contadini. – 92. Vincoli nella fabbricazione del pane, dei dolci, nella vendita delle carni obbligo di succedanei (margarina e saccarina). – 93. Confronto negli aumenti di prezzi al minuto ed all’ingrosso, delle merci calmierate e di quelle libere. – 94. Come l’effetto di pacificazione del tesseramento sia stato sminuito dal sospetto di favori illeciti. – 95. Sospetti contro i botteganti e invocazioni ad enti pubblici di consumo. – 96. Sanzioni penali contro i reati annonari. Risorgono i procedimenti “economici” di antico regime e si sottraggono gli imputati alla magistratura ordinaria.

 

 

85. – A giudicare lo sforzo che lo stato dovette compiere per comprimere i consumi privati a vantaggio di quelli pubblici, giova dire dapprima come lieve sia risultata quella compressione. Veggasi quale fu il consumo medio individuale di alcune importanti derrate[ix]:

 

 

1901-5 1906-10 1911-13 1913-18 1919-22
Frumento Kg. 112 155,50 169,50 158 178
Granoturco Kg. 74 75,50 80 72 66
Olio d’oliva Kg. 6,17 3,45 3,65 4,41 5,25
Vino litri 111,50 127,50 126 107 96
Alcool (a 100°) litri 0,68 0,51 0,64 0,51 0,77
Birra litri 0,89 1,63 2,14 1,77 2,61
Zucchero Kg. 2,98 3,92 4,82 4,66 5,41
Caffè Kg. 0,54 0,67 0,78 1,05 1,70

 

 

Più che una chiara tendenza alla contrazione dei consumi si osserva un assai parziale ritorno alle condizioni prevalenti al principio del secolo.

 

 

A temperare l’impressione di scarso sacrificio importa tener sott’occhio i consumi, rilevati con maggior precisione attraverso le statistiche dei dazi, di qualche centro cittadino. A Milano il consumo medio del vino per abitante da 134.1 litri nel 1914 cade ad 87 nel 1916, per ritornare gradatamente a 133.5 nel 1920; quello della birra passa da litri 6.9 nel 1914 a 3.1 nel 1917, per riprendersi a 7.1 nel 1919 e salire ad 11.2 nel 1920. Il consumo delle carni in complesso va da 55.2 chilogrammi nel 1914 ad un minimo di 39.8 nel 1917 e risale a 63.1 nel 1920, che fu anno di notevole espansione nei consumi. Soffrirono sopratutto i consumi di carni bovine (minimo di 18.4 Kg. nel 1917 contro 30.3 nel 1914), di suine (6 Kg. nel 1918 contro 13.5 nel 1914) e di pollame (4 Kg. nel 1917 contro 7.1 nel 1914); laddove crebbero alquanto gli inferiori consumi di carni ovine (da 0.6 Kg. nel 1914 a 1.3 nel 1918 e 2.1 nel 1919), equine (da 1.6 Kg. nel 1914 a 4.7 nel 1918 e 5.3 nel 1919) e di carni conservate (0.2 Kg. nel 1914, 0.9 nel 1918, 2.3 nel 1919 e 1.8 nel 1920). A Torino, punto di partenza essendo sempre la media 1912-14, si osservano le seguenti variazioni: vino e vinello litri 150.2 – 105.4 (1916) – 144.2 (1920); birra, litri 0.9 – 0.2 (1917) – 0.2 (1920); alcool ed acquavite, litri 1.7 – 1 (1917 e 1918) 2.1 (1920). Le carni in complesso scemano da Kg. 64.6 al minimo di 41.9 nel 1918 per risalire a 54.7 nel 1920 ed a 60.6 nel 1922; ma scema sopratutto il consumo delle qualità migliori: le carni bovine da Kg. 45.3 ai minimi di 19.1 nel 1918 e 18.8 nel 1919 per risalire a 29,30.8, 35.1 nei tre anni successivi; le suine da Kg. 5.8 a 3.4 nel 1918 e 1919 per risalire poi a 4.4, 58 e 5.9; il pollame e la selvaggina da 3 Kg. ad 1.8 nel 1918 risalendosi a 2.4-2.6 negli anni successivi. Invece cresce il consumo della carne equina da 0.7 nel 1912-14 a 4.4 nel 1918 per ritornare a 0.7 nel 1922. Del formaggio si riduce il consumo da Kg. 5.8 nel 1913-14 a 4.2 nel 1918, risalendosi a 4.9 nel 1920 ed a 6.4 nel 1922; del burro, tra le stesse date, da 6.1 a 4.3 e poi a 5.3 e 5; dell’olio d’oliva da 5.5 a 2.9 per risalire a 7.7; dello zucchero da Kg. 15.5 a 7.1, risalendo poi a 13.5 e 18.4. Invece non si osserva diminuzione nel consumo del caffè ridottosi bensì da Kg. 2.8 nel 1912-14 a 2.6 nel 1917; ma risalito subito a 3 nel 1918 e 3.8 nel 1919, rimanendo a 3.3 nel 1920 ed a 3.5 nel 1922[x].

 

 

86. – Una notevole contrazione non era possibile, dato il basso tenor di vita, relativamente a quello di altri paesi belligeranti, del nostro popolo.

 

 

Troppe ragioni tendevano a far crescere i consumi. Il richiamo alle armi di tanta parte della popolazione giovane e matura l’abituò ad una dieta alimentare sobria bensì ed inferiore a quella in uso presso gli eserciti alleati[xi], ma superiore a quella comunemente osservata nelle popolazioni rurali ed artigiane, specie nel mezzogiorno e nelle isole. L’inurbarsi di tanti rustici, richiamati dalle opere belliche, ed i più larghi guadagni ottenuti li abituarono a nuovi consumi per l’innanzi poco apprezzati. La guerra costringendoli, essi ed i vecchi, le donne ed i ragazzi rimasti a lavorare la terra, ad un più intenso sforzo li persuase ad una alimentazione più abbondante. Fu giocoforza che il sacrificio dei ridotti consumi fosse assai disegualmente ripartito fra le diverse classi sociali.

 

 

La riduzione accentuata verificatasi negli ultimi anni di guerra e nel primo dopo l’armistizio nelle grandi città, come Milano e Torino, fa supporre che le popolazioni rurali siano state meno colpite dai tesseramenti restrittivi dei consumi. Non si riuscì a togliere ai contadini quelle riserve di frumento e di granoturco a cui erano prima abituati. Ad essi non mancò mai la farina bianca per il pane e la pasta alimentare di fabbricazione casalinga. Cure diligenti date all’orto ed al cortile consentirono loro di disporre di vegetali, di uova e di pollame in quantità non registrabili statisticamente. Il tesseramento equivalse, ai loro occhi, alla dichiarazione del diritto a non consumare meno delle quantità stabilite nelle ordinanze. Zucchero e caffè, poco conosciuti in talune zone agrarie, acquistarono popolarità; né alcuna classe più di quella agricola manifestò invincibile repugnanza all’uso dei surrogati, come la saccarina. Accanto ai rustici, mantennero e crebbero i consumi le classi le quali nelle città o nelle zone industriali diedero più direttamente opera alla guerra: operai degli stabilimenti ausiliari od assimilati, artigiani mutatisi in piccoli industriali, e coloro che si erano improvvisati commercianti e mediatori. I nuovi ricchi, scarsi di numero, non potevano sensibilmente scemare, se non coll’esempio del fasto, la quantità di derrate disponibili. Sofferenze acute furono tacitamente ed eroicamente sopportate dalle classi residue, particolarmente dai ceti medi: impiegati, pensionati, proprietari di case e di terreni, possessori di titoli di stato prebellici, di cartelle ipotecarie e di obbligazioni, vedove e pupilli. Le cifre ridotte nel consumo del vino, della carne, del burro, dello zucchero di Torino e di Milano dovendo essere interpretate in rapporto all’aumento di consumo individuale delle classi a redditi crescenti, sono l’indice della riduzione e talora della scomparsa di quelle sostanze dal desco di molti appartenenti ai ceti medi. La stazionarietà e l’incremento nel consumo del caffè è, a questo riguardo, indice forse sovra ogni altro prezioso.

 

 

Quante donne, quanti vecchi, quanti impiegati non vissero in quegli anni di caffè e latte, parsimoniosamente usando delle limitate razioni di pane e di zucchero garantite dalla tessera a prezzi di calmiere! Quelle sofferenze partorirono frutti di tosco negli anni dopo l’armistizio. Frattanto i ceti sociali schiacciati tra il rialzo dei prezzi e la fissità dei redditi, chiedevano ad alta voce provvidenze allo stato: e ad essi facevano eco, egoisticamente, i gruppi sociali i cui redditi seguivano e talvolta superavano nel loro variare l’incremento nei prezzi delle cose necessarie alla vita.

 

 

87. – Gli uomini, i quali governavano l’Italia nel 1914 e nel 1915, riluttarono a lungo, nonostante le narrazioni che si leggevano sui giornali dell’ammiranda organizzazione germanica, agli interventi. Rigidi tutori del bilancio, esecutori fedeli della volontà legislativa manifestata nei preventivi della spesa, uomini come gli on. Rubini e Carcano a stento si convinsero della opportunità di trasformare lo stato in commerciante od industriale, salvo ché per le cose strettamente attinenti alla guerra. Di qui il ributo opposto nel settembre 1914 ad acquistare all’estero a basso prezzo frumento che già scarseggiava in paese e fu dovuto accaparrare poi a prezzo cresciuto; di qui le tergiversazioni ad abolire il dazio sul frumento, ridotto nell’ottobre provvisoriamente sino al marzo 1915; di qui le sennate dichiarazioni del ministro dell’agricoltura sen. Cavasola e gli ammonimenti del guardasigilli Orlando contro l’illazione che i prezzi delle derrate potessero essere dominati dal comando del principe. Ma la pressione dell’opinione pubblica fa presto dimenticare i solenni ammonimenti. Lo stato si arroga il diritto di requisire cereali a prezzo d’impero, e dell’uso fatto di questo diritto così si possono ricostruire le vicende[xii];

 

 

Raccolto Frumento tenero o semiduro Frumento duro Segale ed orzo Avena Granturco
 

lire per quintale

D.M. 11.1.1915

1915

40

42

29

D.M. 23.6.1916

1916

36

41

D.M. 30.9.1916

1916

30

29

29

Not. 15.2.1917

1917

45

50

40

33

33

Not. 11.7.1917

1918

52

60

43

38

38

Ord. 29.8.1917

1917

43

36

36

D. M. 22.11.1917

1918

60

70

50

45

45

D.M. 15.8.1918

1919

75

85

62

56

56

D. R. 31.7.1919

1920

70

80

D.M. 29.5.1920

1920

90

105

80

70

70

D.M. 8.7.1920

1920

100

115

D.M. 4.5.1920

1921

125

145

95

85

85

 

 

Funesto parve sopratutto il decreto 23 giugno 1916 che, per ossequio ai clamori di una parte della stampa, ridusse da 40 a 36 il prezzo del frumento, quando invece sarebbe stato urgentissimo elevarlo per promuovere la cultura di quel cereale. L’effetto della riduzione delle semine non fu più potuto eliminare; ed anche i successivi aumenti non resero tempestivamente la coltivazione dei cereali così remuneratrice come quella dei pascoli e dei prati, meno esigenti per copia di mano d’opera e di macchinario. Invano, si tentò di supplire al mancato stimolo dei prezzi con premi di 9 lire per il grano duro e di 7,50 per quello tenero requisito nel 1918 nelle province di Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglie, Campania ed Abruzzi: di lire 12,75 e 11,25 per quello requisito nelle stesse province ed in quelle Venete nel 1919, di lire 10,20 e 9 nelle province di Roma e Grosseto. Nelle province meridionali ed insulari e per le terre liberate il premio fu poi elevato a lire 13,50 e 12 per il grano del 1920, a lire 25 e 21,50 per quello del 1921; fissato in lire 10,50 e 9 per il 1920 e in lire 22 e 19 per quello del 1921 nelle province di Roma e Grosseto.

 

 

A mano a mano che le preoccupazioni annonarie crescono ed i prezzi, lasciati liberi, tenderebbero ad aumentare, si intensificano le ingerenze dello stato.

 

 

88. – Il 1917 segna il momento più angoscioso per gli approvvigionamenti. Nella seduta del 22 giugno 1917 il commissario ai consumi, on. Canepa, rilevava al senato, come il pane fosse mancato durante una settimana in qualche luogo della Calabria: «Noi dobbiamo prevedere i siluramenti … in una certa percentuale … e che essi avvengano un po’ in una parte del mediterraneo e un po’ in un’altra. Orbene si è dato il caso che tre siluramenti di piroscafi di altissima portata, onusti di grano, sono avvenuti nelle vicinanze di Napoli … In complesso quasi 300.000 quintali di grano diretti all’ufficio di Napoli, che è destinato ad approvvigionare l’Italia meridionale e parte dell’Italia centrale, sono stati inabissati dalle onde» (Bachi, Alimentazione, 160).

 

 

La sventura di Caporetto acuisce grandemente il problema: distrutte copiose vettovaglie, dislocati improvvisamente i servizi civili ed annonari, spostate vaste masse di popolazione e turbati i mezzi di trasporto; incanalati i profughi in direzioni non sempre prevedute; disperse numerose provviste e nell’angoscia dell’indomani dimenticata la parsimonia.

 

 

L’intervento governativo perciò si accentua. Il generale Alberi, assumendo il 13 ottobre 1917 l’ufficio di commissario ai consumi, invoca «guerra a fondo contro la speculazione malsana, contro l’accaparramento spinto al di là dei limiti consentiti dalla necessità dell’onesto commercio» (Bachi, Alimentazione, 162). Il suo successore, on. Crespi, pur, come industriale, poco favorevole ai calmieri, conclude: «Quando il compratore è unico nell’interesse di tutti, o meglio ancora, è un gruppo di stati dominatori del mondo, come sono ora gli alleati, la merce deve offrirsi a quel solo compratore che la deve pagare e disporre con equità» (Discorso al senato del 14 marzo 1918).

 

 

Via via il servizio, perfezionandosi, ingigantisce. Dal primo ufficio grani, istituito nel dicembre 1914, attraverso alla commissione centrale per gli approvvigionamenti creata nel 1916 sino al commissariato generale per i consumi alimentari (D.L. 16 gennaio 1917) esteso presto agli approvvigionamenti in generale (D.L. 17 giugno), il servizio acquista sempre maggiore autonomia, sinché coll’ottobre 1917 si trasforma in un sottosegretariato e nel maggio 1918 in un ministero autonomo, salvo a ridiventare nel giugno 1919 un semplice sottosegretariato. A mano a mano che l’azione dello stato si fortificava al centro ne crescevano anche gli organi provinciali: circoli d’ispezione nel novembre 1916, ispettori provinciali annonari nel 1918, commissioni provinciali annonarie nel 1919, coadiuvate da commissioni annonarie consuntive. Vero organo operante i consorzi provinciali, sorti (R.D. 20 dicembre 1914) come emanazione degli organi locali, con malcerte ed incertamente esercitate funzioni di integrazione e di concorrenza al commercio privato ed agli enti autonomi e cooperative di consumo già esistenti, ma presto divenuti semplici organi decentrati del dicastero dei consumi deputati alla circolazione e distribuzione dei cereali. Col 1918 essi, divenuti (D.L. 18 aprile) consorzi provinciali di approvvigionamento, sono i soli incaricati della distribuzione dei cereali e delle farine e di tutte le derrate requisite ed acquistate dallo stato per i bisogni della popolazione civile; distribuzione fatta ai comuni, i quali alla loro volta provvedono al riparto al pubblico.

 

 

Per diffidenza verso il commercio privato, furono in tal caso in ogni comune istituiti (D.L. 2 agosto 1916) enti autonomi per i consumi.

 

 

Agli acquisti di derrate all’estero si provvide mediante organi interalleati, dell’opera dei quali non è qui il luogo di discorrere[xiii].

 

 

Ogni stato cercava ottenere il più possibile, trattandosi di merce acquistata in conto delle aperture di credito inglesi ed americane, a rimborsare le quali avrebbe dovuto provvedere la fortuna di guerra. Una relazione Giuffrida segnala acquistati all’estero, tra il febbraio 1915 e l’aprile 1917, ben 36 milioni di quintali di grano, granturco, pasta e farina, 2 milioni e mezzo di quintali di avena, 700 mila quintali di carne congelata. Alla camera dei deputati il ministro Crespi nella seduta del 25 novembre 1918 ricorda di essere riuscito nel convegno del 30 luglio con i ministri dell’alimentazione degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Francia a far riconoscere all’Italia la assoluta necessità di importare 42 milioni di quintali di derrate alimentari; e come nei convegni del 29 e 30 agosto del consiglio interalleato dei trasporti marittimi fosse stata assegnata all’Italia la priorità assoluta nei trasporti per 38 milioni di derrate alimentari, durante la campagna cerealicola, quali che potessero essere gli avvenimenti di guerra. (Bachi, Alimentazione, 233-34). Venuto a mancare il criterio empirico ed automatico del prezzo per la ripartizione dei beni, si escogitano criteri cosidetti “scientifici” sulla base di uomini tipo di un dato peso medio e di una data media laboriosità, di coefficienti di riduzione per donne, vecchi e ragazzi, di calorie necessarie; e di tali “uomini tipo” furono assegnati all’Italia, che aveva allora 37 milioni di abitanti, 31.100.000. Il metodo “scientifico” non poteva tener conto delle infinite variazioni dipendenti dal clima, dalle usanze locali, dalle preferenze per speciali derrate alimentari (farina o carni, verdura e frutta o zucchero) che il metodo dei prezzi invece osserva, dicasi pur empiricamente e disordinatamente. Di qui contrasto fra le lagnanze dei consumatori malcontenti di ricevere derrate diverse per qualità e natura da quelle consumate ed il giustificato orgoglio dei capi preposti alla gestione annonaria, i quali riandando i risultati del convegno del 20 ottobre 1918 fra i ministri tecnici degli stati associati in guerra, potevano affermare che in quel convegno «l’organizzazione mondiale degli acquisti, della finanza, dei trasporti, della distribuzione, toccò il suo apogeo … Fu allora compiuta l’assegnazione delle flotte interalleate, la cui efficienza era accertata in 72.500.000 tonnellate. Di questi, 25.200.000 furono date al servizio dei carboni, 22.000.000 all’alimentazione, 17.800.000 alle armi e munizioni, 7.500.000 alle materie prime di uso civile; e fu stabilito il turno di rotazione tra merci e fra paesi diversi e l’assegnazione ad ogni stato in base ai bisogni di ogni esercito e di ogni individuo». L’on. Crespi, che era quel capo, parlando dopo la vittoria concludeva: «Considerate per un momento la funzione e la responsabilità di quei pochi uomini che giunsero alla disciplina ed al maneggio di quasi tutto il traffico mondiale, la grandiosità dell’insieme e la perfezione del dettaglio della organizzazione tanto poderosa, come neppure la Germania aveva sognato, e comprenderete come la Germania dovesse sentirsi vinta dalla organizzazione economica, anche prima di dover cedere all’impeto delle armi» (Discorso del 25 novembre 1918 riferito in Bachi, Alimentazione, 234).

 

 

89. – Grandiosa nell’insieme dei mezzi posti in opera per provvedere alla vita di intiere nazioni in guerra, l’azione dello stato si sminuzza frammentariamente, attraverso l’operare non subito e non sempre coordinato di molteplici organi, innanzi di giungere all’ultimo consumatore. Iniziata per provvedere ai bisogni dell’esercito, la requisizione delle derrate alimentari e del bestiame da macello si estende già nel 1916 al fabbisogno della popolazione civile, autorizzandosi (D.L. 8 gennaio 1916) le requisizioni di grano e granturco per qualsiasi quantità presso tutti i detentori, salvo talune lievi limitazioni relative al bisogno dei singoli detentori per le semine, per l’alimentazione famigliare e dei salariati e salvo i depositi esistenti presso i mugnai, sufficienti per l’esercizio dei mulini durante due mesi. La legge annonaria del 2 agosto 1916 mette funzionari civili e specie agricoltori accanto agli ufficiali militari nelle commissioni di requisizione, cerca di ridurre le spese di requisizione, immagazzinamento, trasporto e distribuzione, specie coll’affidare la custodia dei cereali requisiti al detentore medesimo; mediante un compenso di lire 0,40 a 0,50. Ma le spese risultarono (Commissione, II, 442) per la frequente incompetenza dei commissari alle requisizioni, per l’andirivieni inutile delle derrate requisite, per gli eccessivi costi ed i frequenti danneggiamenti, assai alte e non inferiori al 10% dei prezzi di acquisto. Le commissioni non sempre sono provvedute di magazzini sufficienti ed adatti. Talvolta si impiegavano locali umidi, senz’aria, spesso con le tettoie guaste. Di frequente i magazzini venivano colmati al punto da non restare lo spazio necessario per la paleggiatura e quindi il grano andava soggetto a riscaldamento e fermentazione e marciva.

 

 

Le cattive condizioni dei carri ferroviari e spesso dei sacchi erano causa talvolta di deperimento dei cereali durante lo scarico presso gli scali ferroviari e nei trasporti dalle stazioni ai magazzini … Le verifiche non erano frequenti; né sempre era agevole farle, e di ciò approfittavano i magazzinieri per sottrarre cereale … Un’altra frode non infrequente in danno all’erario fu quella di far figurare avariato il grano per venderlo agli speculatori i quali lo rivendevano in farina dopo di averlo fatto molire, con guadagno cospicuo» (Commissione, II, 444 e 446).

 

 

90. – Dalle imperfezioni del sistema statale di distribuzione dei cereali l’opinione pubblica traeva argomento ad invocare non il ritorno a libertà, ma più efficace azione collettiva. Proclamati nel 1916, per calmare i timori delle popolazioni locali, i primi divieti di esportazione da provincia a provincia, non bastarono, a consigliare l’abolizione dei divieti, le allegate inframmettenze politiche a procacciare licenze particolari di esportazione, le arbitrarie ordinanze prefettizie che dai cereali estesero via via il divieto a molte altre derrate, il danno alla produzione agricola di zone di bassi prezzi, il notorio fiorire di un lucroso commercio clandestino mediante valigie e casse a doppio fondo, la corruzione dilagante nel personale ferroviario eccitato al manutengolismo dell’illecito negozio. Dopo un breve tentativo (D.L. 6 gennaio 1918) di avocare, salvo che per i cereali, il diritto di proclamare divieti di esportazione al solo commissariato per i consumi, si ritornò a poco a poco al vincolismo interprovinciale: nel giugno per i suini, nell’agosto per i bovini, sicché al momento dell’armistizio erano tutt’ora soggetti a vincoli i movimenti interprovinciali dei cereali e dei loro derivati, dell’olio di oliva, delle carni bovine e bufaline macellate fresche, degli animali bovini e suini; in particolari zone vigevano anche divieti per i formaggi, le frutta e le ortaglie, le patate da seme, i fagioli. (Bachi, Alimentazione, 265).

 

 

91. – Nel ripartire le vettovaglie, parve dapprima bastevole il metodo del contingentamento per regioni e per zone, sulla base di criteri egualitari di numero di abitanti, di mesi, di giorni; attribuendosi perciò riso e farina di granturco anche alle popolazioni meridionali che quelle derrate ignorano od aborrono. Fu agevole di qui trascorrere al razionamento individuale. Consigliata dapprima con circolare dell’8 maggio 1917 per la carne, i grassi, lo zucchero, le farine per panificazione, il pane, la tessera fu resa obbligatoria in tutti i comuni a partire dal 2 ottobre per il grano, la farina di grano e il pane e, nei comuni dove costituiscono alimento importante, anche per le patate, il granturco, la farina di granturco, il riso, la segala e l’orzo. In molti comuni il razionamento fu esteso poi al lardo, allo strutto, all’olio d’oliva, all’olio di semi, al burro, al formaggio, al baccalà, allo zucchero, alla carne. Dopo una breve parentesi di libertà all’armistizio, un decreto reale del 4 marzo 1920 lo rese nuovamente obbligatorio per tutto lo stato, oltreché per il grano, la farina di grano e il pane, anche per le paste alimentari, il riso, il granturco, l’olio, i grassi animali, il burro, il formaggio e lo zucchero.

 

 

Abolita solo il 3 giugno 1921, la “tessera” fu nel tempo di guerra mezzo di distribuzione delle derrate alimentari socialmente più efficace dell’aumento dei prezzi, il quale avrebbe ridotto alla fame i veri deboli a pro degli arricchiti e dei finti poveri e da preferirsi alle “code”, le quali avvantaggiavano i più pazienti e capaci di perdere tempo per arrivare primi al banco del rivenditore. La tessera parve simbolo di uguaglianza dinnanzi ai sacrifici di guerra ed indusse i cittadini a considerarsi parte di un tutto vivente in una città assediata, dove il fondo esistente delle vettovaglie deve essere fatto durare fino all’estremo limite della resistenza fisica.

 

 

Non dissimili da quelli seguiti in altri tempi ed adottati all’estero furono i metodi italiani di tesseramento: tessere individuali, più facili a seguire le persone nei loro spostamenti, o famigliari, più comode per le provviste, le rinnovazioni ed i controlli burocratici; assegnazione dei consumatori a determinati negozi per rendere possibile l’esercizio del diritto di ottenere le quantità indicate nelle tessere. Ad ogni nuova difficoltà, nuove ordinanze cercarono il rimedio: e così si istituiscono tessere per le persone che assumono i pasti in trattorie, tessere per gli impiegati postali inviati in missione fuor dalla loro sede, tessere per i forestieri delle stazioni climatiche, balneari, termali e idroterapiche, tessere per razioni di farine alimentari, pastine, biscotti e semolino per i bambini, tessere per farine abburattate al 70% per i malati. Talora le assegnazioni variano a seconda delle categorie sociali. Così a Milano il quantitativo giornaliero di pane, fissato in grammi 120 per bambini da uno a cinque anni, venne stabilito in grammi 200 per i possidenti, professionisti, industriali, commercianti, esercenti, impiegati e pensionati superiori ed in genere per coloro che tenevano personale di servizio, 250 per gli impiegati e pensionati inferiori, e per i domestici, 350 per le operaie e 400 per gli operai.

 

 

Fu sempre difficile (cfr. parag. 86) il controllo del consumo dei contadini. Non potevasi limitare troppo la quantità di cereali ad essi lasciata; né si riusciva ad impedire gli occultamenti. Neppure la istituzione di una tessera di macinazione, sulla quale avrebbero dovuto essere indicate le quantità macinate in conto della riserva di grano di spettanza del produttore, bastò a ridurre il consumo nelle campagne, risultato sempre notevolmente superiore a quello dei tesserati.

 

 

92. – Altri metodi di riduzione dei consumi ebbero varia efficacia. scarsissima e probabilmente negativa quella delle prescrizioni per cui il pane poté essere fabbricato solo di forme grosse o con farina poco abburattata e venduto raffermo. La mollica fu buttata e data agli animali. Il divieto di fabbricare dolci ebbe valore morale, sebbene le frodi fossero molte e si incoraggiasse la fabbricazione famigliare con farine procacciate clandestinamente. Proibita la vendita delle carni il giovedì e il venerdì di ogni settimana; limitato il numero delle vivande da fornirsi per ogni pasto ai clienti delle trattorie, controllata la lista delle vivande offerte; limitata la fornitura della carne ad una sol volta al giorno.

 

 

Favoriti i succedanei, a cominciare dalla farinetta e dalla crusca obbligatoriamente abbandonata nella farina, il cui grado di abburattamento fu spinto dal 70 all’85 e sino al 90%; usate farine di granturco e di riso, poi anche di lupini e di castagne nella fabbricazione del pane; sostituita largamente al burro la margarina e il grasso di cocco; mescolata con lo zucchero la saccarina ad opera di un nuovo monopolio di stato; ma il prodotto incontrò poco favore, sicché dovette esserne reso obbligatorio il consumo, mediante tesseramento dello zucchero e del surrogato.

 

 

93. – Non si sa se per virtù dei calmieri o delle tessere, i prezzi al minuto aumentarono alquanto meno di quelli all’ingrosso:

 

Prezzi all’ingrosso

Prezzi al minuto di nove generi alimentari di largo consumo (pane, farine, pasta, carne bovina, lardo, e olio, latte, riso e burro) in Milano

Cereali e carni

Altri alimentari

luglio 1914

100

100

100

dicembre 1915

156

130

126

dicembre 1916

180

156

138

dicembre 1917

283

217

222

dicembre 1918

321

328

305

 

 

Ma la differenza non è così cospicua che non possa essere attribuita alla nota maggiore viscosità dei prezzi al minuto in confronto di quelli all’ingrosso. Più significativa è la divergenza manifestatasi tra i prezzi dei beni di consumo in generale ed i prezzi delle merci non calmierate; i primi, calmierati o non, essendo cresciuti fra il gennaio 1916 ed il dicembre 1917 del 97% laddove i secondi aumentarono del 153 per cento.

 

 

Il prezzo dei cereali e delle carni in complesso rialzò del 79%; ma le derrate non calmierate dello stesso gruppo balzarono su del 261 per cento.

 

 

I redditi cresciuti in numerario spingevano cioè all’insù i prezzi delle merci non calmierate di tanto quanto si poteva risparmiare sulle merci non calmierate.

 

 

94. – Nell’opinione popolare il vantaggio sociale della garanzia concessa dai calmieri ai più poveri di potersi approvvigionare delle cose necessarie all’esistenza nella medesima misura dei meglio provveduti fu sminuito dall’antica abitudine del sospetto diffuso nelle moltitudini del nostro paese. Gli schiacciati dalle vicende belliche invidiavano gli operai provveduti di buone paghe, questi i contadini, i contadini i “signori”, i “berretti” invidiavano i “cappelli”, e tutti odiavano gli arricchiti di guerra, ognuno appartenente a classe inferiore o reputata tale immaginando che la classe superiore riuscisse a procacciarsi, coll’occultamento o col danaro, qualità e quantità di merci o derrate più fini di quelle ordinarie di calmiere. Non si notava che quella qualunque miglior provvista che si potesse per tal modo fare, era pagata, a causa del calmiere, del tesseramento e del rischio di violarli, a prezzi altissimi; si ricordava soltanto che la possibilità o la facilità di violare il calmiere e il tesseramento degradava la qualità delle merci offerte a prezzi e nelle quantità legali, con offesa alla norma comunistica, ormai radicata nella mente dell’universale, del diritto di tutti a godere con uguaglianza della limitata quantità di beni consentita dallo stato di guerra.

 

 

95. – Gli atti della pubblica autorità contro i botteganti i quali nascondessero derrate nel retrobottega o nelle abitazioni private, per venderle a prezzi alti a clienti danarosi, erano perciò plauditi. Scribi quotidiani denunciavano come cospirazioni contro la cosa pubblica gli opportuni immagazzinamenti di uova nelle stagioni primaverili ed estive per sopperire ai bisogni dell’inverno, e invocavano ordinanze le quali fissassero massimi di prezzo per le uova, incitando le contadine alla fuga dai mercati. Erano favorite le specie di intermediazione le quali si annunciassero aliene da desiderio di lucro e capaci di aiutare lo stato nel suo sforzo di distribuzione egualitaria dei beni economici. Sorse allora (luglio 1917) l’idea di un «ente nazionale dei consumi» il quale avrebbe dovuto raggruppare cooperative, consorzi, enti autonomi comunali, tutte le forze le quali nel commercio agivano all’infuori dei commercianti. Il segretario della lega delle cooperative, on. Vergnanini, augurava che il movimento cooperativo raccogliesse dopo la guerra l’eredità dell’organizzazione creata dallo stato, così da governare nell’interesse pubblico quella produzione e quella distribuzione che fino ad allora erano state «regolate, guidate ed orientate secondo l’interesse di chi produce, specula ed intasca, non secondo l’interesse di chi consuma e paga» (Bachi, Alimentazione, 304). L’onorevole Canepa, commissario ai consumi, ad affrettare la vittoria della cooperazione pubblica, opinava che «quando una bottega cade replicatamente in contravvenzione, manifestandosi così la pertinace volontà di quel bottegaio nel rompere la disciplina nazionale» dovesse essere requisita a favore dell’ente nazionale dei consumi. Del quale, chiusa la guerra, non si sentì più parlare; pur durando, invelenito, nelle popolazioni l’antico sentimento di ostilità contro il commercio.

 

 

96. – Manifestazione di questo sentimento ostile erano state le ordinanze penali aggiunte durante la guerra all’antica norma dell’art. 326 codice penale, secondo la quale chiunque, con false notizie od altri mezzi fraudolenti, produce la deficienza ed il rincaro delle sostanze alimentari è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 500 a 5000; e raccolte nei due editti fondamentali del Canepa (D.L. 6 maggio 1917) e del Crespi (D.L. 18 aprile 1918). Dalla comminatoria della reclusione fino ad un anno e dalla multa sino a 5000 lire per coloro che, in occasione di censimenti delle disponibilità agricole, omettessero le denuncie, o le facessero inesatte e della reclusione da tre a trenta mesi e in certi casi della multa fino a 5000 lire contro chi simulasse, occultasse o deteriorasse la merce requisita o precettata si va, attraverso attenuazioni ed inasprimenti intonati alle oscillazioni dei prezzi, sino al decreto del 23 settembre 1918, il quale minacciava la reclusione da un mese a due anni e la multa da lire 100 a lire 20.000 (pene aumentate da un terzo alla metà quando fosse risultato effettivo rincaro dei prezzi) a qualunque in qualsiasi maniera distruggesse e deteriorasse generi alimentari di cui esercitasse il commercio o la produzione e senza necessità li lasciasse deperire. Volevasi, con pene tanto gravi, impedire che si verificassero casi di deterioramento del tipo di quelli che in una circolare del 26 novembre 1918 il ministro Crespi asseriva non rari: «del fruttivendolo o del pescivendolo che lascia marcire le sue merci e le butta via piuttosto di venderle a tempo con equo suo lucro, e del produttore che volontariamente distrugge il suo prodotto quando l’abbondante produzione potrebbe eventualmente farne ribassare i prezzi sul mercato». Non mancarono le norme contro gli accaparramenti dei consumatori, come quella che, contro chiunque acquistasse generi alimentari o merci di comune o largo consumo costituendo provviste oltre i bisogni ordinari e normali della famiglia e dei dipendenti, comminava l’ammenda da 20 a 100 lire o l’arresto sino ad un mese, oltre la confisca della derrata accaparrata. Se nullo fu l’effetto di grida siffattamente inquisitorie, scarso fu l’effetto delle altre che minacciavano detenzione sino a sei mesi o multe sino a 2000 lire a coloro che denunciassero o simulassero condizioni diverse dalle reali per conseguire razioni illecite e detenzione sino ad un anno o multa sino a 2.000 lire ai negozianti che somministrassero derrate senza esibizione di tessera o in isfregio alle norme del razionamento. Pene pecuniarie di lire 100 per quintale erano inflitte a coloro che clandestinamente ed illegalmente trasportassero merci e derrate da provincia a provincia.

 

 

La vendita a prezzo superiore al calmiere era dapprima (D.L. 26 aprile 1916) punita con multa dal doppio al triplo del prezzo; e con reclusione da un mese ad un anno in caso di recidiva; ma nel maggio 1917 la vendita in eccesso al prezzo del calmiere fu punita con la detenzione sino ad un anno e con multa sino a 3000 lire, oltre il triplo della differenza fra il prezzo legale ed il prezzo di vendita. A chi rifiutasse la vendita a prezzo di calmiere detenzione sino ad un anno e multa sino a 3000 lire. Agli acquirenti le stesse pene solo ridotte da un terzo alla metà, oltre la confisca della merce. A chi soltanto offrisse di pagare un prezzo superiore a quello di calmiere detenzione sino ad un mese o multa sino a 500 lire. Quale sia stata l’applicazione fatta di queste penalità ai notorii numerosissimi casi di violazione della legge si ignora; né si sa quale sorte sia toccata ai decreti che fissavano prima a 50 ed elevarono poi a 100 lire per quintale la multa contro coloro i quali ponevano in vendita pane non lavorato a regola d’arte o minacciarono, oltre la confisca della merce, pene pecuniarie da 100 a 300 lire per ogni quintale di olio, formaggio, burro e latte prodotto e posto in commercio irregolarmente, od a quello che ordinò multe sino a 200 lire o l’arresto sino a 15 giorni a coloro che consumassero carne nei giorni di vietata vendita o colpì d’ammenda sino a 500 lire o d’arresto sino ad un mese l’avventore che ottenesse vivande oltre il numero prescritto.

 

 

Assai zelo si pose nel perseguire i reati annonari: dal luglio 1917 al 25 novembre 1918 ammontarono a ben 21.000 i ricorsi contro penalità per essi inflitti. Né la procedura era lenta. Ripristinati i procedimenti “economici” di giustizia dinnanzi all’intendente di finanza, colla limitazione che di sola pecunia si parlasse non di privazione della libertà personale. Dapprima, ad accelerare la procedura, si volle devoluta al ministro dell’agricoltura l’autorità di decidere sui ricorsi contro le decisioni dell’intendente di finanza; ma, non essendo smarrito il sentimento di cosa fosse giustizia, la bruttura parve così contennenda che, poche settimane dopo (D.L. 17 giugno 1917) i ricorsi furono deferiti ad uno speciale comitato penale dei ricorsi composto in maggioranza di magistrati e poi (R.D. 28 settembre 1919) restituiti alla corte d’appello. Ad una commissione provinciale annonaria fu attribuito non solo il compito di denunciare all’intendente di finanza o all’autorità giudiziaria i casi di delitto e di contravvenzione al commercio dei generi alimentari, sì anche quello di infliggere la pena della chiusura temporanea o definitiva degli esercizi. Nella commissione entravano, oltre ad un magistrato designato dal procuratore generale presso la corte d’appello, un consigliere di prefettura designato dal prefetto, il presidente od un consigliere della camera di commercio e due cittadini esperti, scelti entro le organizzazioni operaie della provincia, uno dei quali appartenente anche a cooperative di consumo, politici dunque quasi tutti e taluno concorrente dei commercianti che volevansi giudicare. A tale offesa contro la norma la quale vuole che la giustizia sia resa da chi, indipendente da tutti non abbia nulla da temere né da sperare in conseguenza della resa giustizia, si giunse in ossequio al principio comunistico della eguale ripartizione delle derrate necessarie alla vita!

 

 

4- L’equo regolamento dei rapporti fra classi sociali

 

97. Il regolamento dei rapporti fra le classi sociali. Le revisioni dei canoni di fitto a favore dei proprietari terrieri. – 98. I vincoli a favore di piccoli affittuari e coloni, divenuti comproprietari dei fondi. Effetto di diffusione della proprietà rustica. – 99. I vincoli a tutela di inquilini di case civili. Le vicende del rinnovato diritto di insistenza. Ed i suoi effetti rispetto al conveniente uso delle case. I nuovi inquilini e la difficoltà di spostamento di domicilio. La diffusione della proprietà frazionata delle case. Le ordinanze dei commissari agli affitti. La distribuzione egualitaria delle case e la soppressione della libertà di domicilio negli editti di un commissario. – 100. Il richiesto riconoscimento della proprietà commerciale e del diritto di entratura per negozi ed uffici. – 101. La trasformazione d’autorità di case in alberghi con facoltà di espropriazione concessa a privati.

 

 

97. – Stabiliti i prezzi d’impero delle derrate agrarie, requisita molta parte di queste, tolti alle campagne i lavoratori più validi, diventata la coltivazione dei campi un compito di importanza nazionale, lo stato ritenne di dovere intervenire a regolare i rapporti fra le diverse classi sociali.

 

 

Se lasciati liberi essi si sarebbero adattati, alla scadenza dei contratti in corso, ai prezzi e ai costi mutati.

 

 

Per un verso, il processo libero di adattamento apparve troppo lento. Si querelavano i proprietari fondiari di ciò che i canoni di affitto stipulati innanzi alla guerra o rinnovati nei primi anni di questa, quando i prezzi delle derrate soggette a requisizione e di quelle libere non erano ancora tanto aumentati (cfr. sopra nel parag. 87 qualche dato sulle prime e nel parag. 93 un indice per le seconde), avessero oramai una potenza di acquisto più bassa che al tempo della loro stipulazione e fossero, dippiù, gravemente decurtati dalle imposte e sovrimposte, dalle spese di riparazione e dai canoni di irrigazione. I canoni erano contrattuali e non avrebbero potuto essere mutati se non alla scadenza del contratto; ma poiché la classe degli affittuari agricoli non era ancora politicamente importante, anzi per la sua indole intermediaria, era invisa ai più, si ritenne che il principio della inviolabilità dei contratti cadesse dinnanzi alla guerra, considerata forza maggiore la quale rendeva eccessivamente onerosa la prestazione. Perciò il proprietario poté (D.L. 30 giugno 1918) chiedere all’affittuario un concorso di equa misura nella spesa occorrente all’adempimento di speciali obblighi, come per i contributi consorziali di bonifica, il funzionamento di idrovore, la manutenzione di canali e strade, la fornitura di pali, se l’adempimento fosse troppo oneroso per effetto dello stato di guerra. Ad evitare dannose riduzioni nelle scorte, si consentì potessero modificarsi i metodi di riconsegna di esse. I canoni di affitto stipulati innanzi al 30 giugno 1918, potevano essere riveduti e godere di un aumento del 20% quando l’impresa agraria avesse dato notevoli sopra profitti, accertati superiori al doppio del reddito conseguito nel biennio 1912-13 ai fini dell’applicazione dell’imposta sui guadagni di guerra. Il diritto all’aumento, originariamente limitato all’annata agraria 1919-20 fu poi successivamente prorogato ed in quell’occasione l’aumento fu dapprima (L. 7 aprile 1921) portato sino all’80% del canone originario o poscia (R.D. 10 novembre 1923) sino ai due terzi della differenza fra quello ed il canone che in libera contrattazione potesse ottenersi.

 

 

98. – Per un altro verso, invece, non si volle che i canoni di affitto o le altre prestazioni potessero essere variate neppure alla scadenza del contratto; e fu quando conduttori della terra erano piccoli affittuari, mezzadri, coloni parziari. Non si volle che le famiglie dei lavoratori della terra chiamati a combattere per la difesa del paese potessero essere espulse dalla terra a cui erano addette o costrette a pagare canoni in moneta cresciuti. Fin dal 1916 furono prorogati, senza mutamento di condizioni, tutti i contratti agrari di colonia parziaria, di salariato fisso e di piccolo affitto, anche a favore delle famiglie del contadino morto in guerra, se di essa facessero parte uomini atti alla coltivazione del fondo. Divenuto così, salvo gravi ragioni di negligenza o di violazione contrattuali impossibili a dimostrarsi nel clima sociale e politico della guerra e dell’immediato dopo guerra, praticamente inamovibile, il contadino reputò sé stesso comproprietario del fondo. Non di rado, specie in talune regioni delle prealpi e delle colline lombarde, il mezzadro tentò di mutarsi in piccolo affittuario, allo scopo di sostituire al canone variabile consistente nella metà od altra quota dei prodotti del fondo un canone fisso in denaro, aumentabile solo del 30% al massimo in confronto ai canoni antebellici. I partiti politici spingevano i contadini a valersi del diritto di insistenza sul fondo per espellere i vecchi proprietari, a profitto, secondo la dottrina dei rossi socialisti, di imprese collettive di cui i contadini sarebbero divenuti soci, o, secondo quella dei bianchi popolari, di se stessi, divenuti proprietari (cfr. sotto parag. 131 e 132). Per l’invincibile sentimento individualistico delle genti rurali l’intervento dello stato non ebbe nella regolazione dei rapporti fra le classi rurali, come nella gestione delle industrie e dei commerci, effetti comunistici durevoli. Incoraggiò il trapasso della proprietà fondiaria da vecchie a nuove classi; e rinsaldò, invece di scrollare, il vecchio istituto della proprietà privata, facendone partecipi nuove e più numerose reclute.

 

 

99. – Uguale fu l’effetto inopinato dell’intervento dello stato nella fissazione del prezzo di locazione delle abitazioni civili. Già prima della guerra agitazioni tumultuose di inquilini avvenute a Napoli, congressi di leghe di inquilini a Milano avevano nel 1911 messo innanzi l’idea della fissazione per legge delle pigioni; e la più antica rivista italiana[xiv] si era fatta propugnatrice della creazione di una magistratura incaricata di stabilire l’«equo trattamento» degli inquilini. Volgendo allora il mercato delle pigioni al ribasso, per la copiosa fabbricazione avvenuta prima, quelle richieste caddero nel vuoto. (Bachi, 1914, 270 e segg.). Nel primo anno di guerra la «fame di case», di cui tanto si era parlato dal 1905 al 1912, è in quasi tutte le città italiane divenuto un ricordo storico; ché anzi i proprietari di case vessati da aumenti di imposte e di contributi e premuti dagli sfitti, creano, per la difesa dei comuni interessi, una federazione nazionale fra le esistenti associazioni locali.

 

 

Nonostante taluni inquilini pretestassero la difficoltà di pagare i fitti, quando i depositi presso le banche e le casse di risparmio erano moratoriati, il governo poté, per allora, limitarsi a concedere (D.L. 3 giugno 1915) alle famiglie, il cui capo si trovasse sotto le armi, la facoltà di immediata rescissione del contratto di locazione ovvero, quando la pigione non superasse un massimo variabile secondo l’importanza del comune, quella di proroga della locazione, a canone invariato, sino a due mesi dopo la fine della guerra. Fu a costoro data altresì facoltà di pagare soltanto una metà della pigione sino a che durasse il servizio militare; salvo a pagare poi il resto a rate mensili nell’anno successivo, prorogandosi all’uopo la locazione. I proprietari danneggiati ottennero (D.L. 9 aprile 1916) facoltà di rivolgersi al presidente del locale tribunale affinché questi a sua volta prorogasse per un anno, all’interesse convenzionale, o, in mancanza, del 5%, il pagamento dei mutui ipotecari non contratti con istituti esercenti il credito fondiario.

 

 

L’andamento del mercato muta nel 1917. Gli appartamenti sfitti, già numerosi prima e cresciuti per essersi molte famiglie di richiamati ristrette di stanze o ritornate in campagna presso i parenti, a poco a poco sono occupati dagli operai accorsi dalle campagne agli stabilimenti bellici, o da impiegati, addetti ai nuovi servizi militari e civili. La improvvisa necessità di ospitare nel novembre 1917 i profughi delle province venete invase fa vieppiù crescere la domanda di case. Se potevasi vedere la «giustizia» di un aumento di prezzo delle derrate il cui costo di produzione era cresciuto, l’aumento di prezzo delle case vecchie parve immorale, nessuna idea essendo più repugnante al senso comune dei popoli di quella per cui la merce vecchia deve adeguarsi, nei tempi di ascesa, al costo e quindi al prezzo della merce nuova. Perciò sullo scorcio del 1917 (D.L. 30 dicembre 1917) fu sancito il diritto dell’inquilino, il quale avesse adempiuto agli obblighi del contratto, ad ottenere la proroga a meno che il proprietario volesse egli medesimo abitare la casa o non concorressero altre gravi circostanze a giustificare la negata proroga. La proroga potersi chiedere per la durata della guerra e sino a due mesi dopo. Non potersi aumentare il canone d’affitto quando l’aumento non fosse giustificato da notevoli lavori eseguiti o in corso di esecuzione nella casa. Le controversie decise da commissioni mandamentali presiedute dal pretore e da due membri scelti dal pretore medesimo l’uno fra i proprietari e l’altro fra gli inquilini. Mancando l’accordo sulla pigione, la commissione ne determinava l’equa misura, senza però eccedere quella precedentemente corrisposta, nemmeno per le locazioni a nuovi inquilini, salvoché l’aumento non fosse giustificato dalle medesime ragioni ricordate per i vecchi inquilini. Applicabili i vincoli anche per i subaffitti e gli affitti di appartamenti e di camere ammobigliate. Libere dai vincoli solo le abitazioni, la cui pigione superasse le 1800, le 2000 e le 4000 lire rispettivamente nei comuni fino a 100 mila, da 100 a 200 mila ed oltre 200 mila abitanti.

 

 

Il nuovo «diritto di insistenza» – rinascita moderna di istituti frequenti nell’antico diritto – non poteva avere vita breve. Se il produttore di frumento reagisce, astenendosi dalle semine, contro un troppo basso prezzo d’impero, il proprietario di case può solo reagire col lentissimo rimedio della astensione da ogni spesa di riparazione. All’impoverimento dei proprietari corrispondeva la locupletazione degli inquilini; e se questa poteva essere riguardata come una grossolana forma di accidentale compensazione a favore degli inquilini forniti di redditi fissi, consentì ad altri, i cui redditi monetari erano cresciuti, di dedicare alla casa non più di quanto si spendeva nel tabacco o nel cinematografo. Scemava il reddito di ceti sociali tradizionalmente usi al risparmio e cresceva quello di genti nuove, a cui l’improvvisa larghezza di mezzi era stimolo allo spreco. Il provvedimento inspirato a proposito di pace sociale, reagiva sinistramente sulla condotta morale della guerra, favorendo le abitudini dissipate, le quali tanta ira destavano nei combattenti.

 

 

Essendo pure ovvio usare del diritto di insistenza al canone antico nell’antica casa, nessuno più volle muoversi, adducendo lieti o tristi ricordi, anche se per lo scemato numero dei membri della famiglia sarebbe stato più consigliabile spostarsi verso casa più ristretta. Impossibile quindi alle nuove famiglie metter su casa; a meno di pagare clandestini canoni esorbitanti per l’uso di camere mobiliate o di case di nuova costruzione od altrimenti libere da vincoli. Operai ed impiegati costretti a lasciare le famiglie nelle città dove avevano casa per recarsi, randagi, nei luoghi dove avevano lavoro, chiedevano allo stato o agli industriali indennità di residenza. Si diffusero abitudini, prima ignote, di vita promiscua di parecchie famiglie in case comuni, con inasprimenti di animi e propagazione di malcostume. Si moltiplicarono gli espedienti di violazione della legge, come il subaffitto, il pagamento di clandestini diritti di entrata, la vendita di scarso mobilio a prezzi enormi fatta condizione alla locazione di appartamenti. Imperversarono portinai e mezzani di case.

 

 

Socialmente benefico, sebbene economicamente costoso fu un altro effetto dei vincoli. Data da quel tempo la diffusione, fuor di Genova e di Napoli e dei paesi che a quelle città fanno corona, e che già prima largamente lo praticavano, dell’uso di acquistare la casa atta alla propria abitazione. I proprietari diedero cominciamento alla nuova tendenza; poiché, se ad essi era vietato crescere i canoni di affitto, era lecito vendere la casa a spicchi ad inquilini desiderosi di assicurarsi comunque un ricovero. Furono per lo più acquisti di speranze; che il legislatore subito dichiarò rimanessero le proroghe a favore degli inquilini ferme anche in confronto del proprietario il quale volesse usare personalmente dell’appartamento, salvoché la vendita fosse intervenuta prima dell’1 aprile 1919. Ma la persuasione della convenienza di frazionare la proprietà delle case, attribuendole agli inquilini, si radicava tuttavia; specie i costruttori di case nuove, poco tranquilli, dinnanzi alla sovreccitazione popolare contro i fitti altissimi delle poche case libere, intorno al mantenimento della promessa di immunità dai vincoli, reputarono solo mezzo di continuazione della loro industria la vendita della casa a coloro che direttamente dovevano abitarla.

 

 

Economicamente costosa perché tende a distruggere la classe dei puri proprietari di case, contenta di un tenue frutto ricavato dall’impiego sicuro, e perché lega gli inquilini a case, col tempo necessariamente divenute ristrette od ampie troppo o malcomode, e ne rende difficili gli spostamenti da quartiere a quartiere o da città a città, la figura dell’inquilino – proprietario è socialmente vantaggiosa, poiché moltiplica il numero delle famiglie proprietarie, legate all’ordine sociale esistente, in cui hanno potuto toccare l’ideale della casa propria connaturato alle società umane stabili.

 

 

La moltiplicazione del numero dei proprietari edilizi fu grandemente favorita dai favori accordati alle nuove costruzioni. Prolungata dapprima l’antica esenzione quinquennale dall’imposta e sovrimposta sui fabbricati a favore degli istituti pubblici per le case popolari a dieci e poi a quindici anni. Ridotte ad un quarto le tasse di registro od ipotecarie per i prestiti contratti per la costruzione, per i contratti di acquisto dell’area e di appalto di costruzione e restauro. Quel che più monta, estesa ai privati la esenzione dalla gravosissima imposta e sovrimposta sui fabbricati, la quale minacciava di confisca i proprietari, dapprima parzialmente e poi in tutto per dieci anni per le case iniziate entro sei mesi dall’1 luglio 1919 ed ultimate entro il 1921. Quando (R.D. 8 gennaio 1920) si estendono ad un ventennio le esenzioni concesse alle case popolari, si prorogano anche quelle alle case ordinarie se, alla scadenza del periodo, il valore dell’immobile si riscontri inferiore ai quattro quinti del costo di costruzione. Erano ancora escluse le abitazioni dette di lusso. Ma una legge del 20 agosto 1921 concede la esenzione decennale assoluta, senza alcuna condizione di valore residuo, a tutte le case e sopraelevazioni compiute fra l’1 luglio 1918 ed il dicembre 1925. Ulteriori disposizioni prolungano il tempo della esenzione a venticinque anni a tutte le case dichiarate abitabili entro il 31 dicembre 1935. Non è possibile tradurre in cifre, per la mancanza di particolari indagini, gli effetti promossi dal regime di vincolo e da quello delle esenzioni sul numero dei proprietari; ma la moltiplicazione di questi fu sicuramente uno dei mutamenti più significativi prodotti dalla legislazione di guerra nell’assetto sociale del paese.

 

 

Mentre questi benefici inopinati effetti maturavano, la legislazione vincolistica, sovreccitando il malcontento universale, provocava nuovi interventi statali. Poco dopo l’armistizio (D.L. 27 marzo 1919) è concessa una nuova proroga generale a tutto il 1921. Lecito aumentare il canone; ma anche le parti possono ricorrere alla commissione arbitrale, l’inquilino per opporsi ad un aumento anche solo del 10% e il proprietario per chiedere aumenti al di là del 20 per cento. Consentiti aumenti maggiori del 20% solo nei casi veramente eccezionali di lavori eseguiti o in corso di esecuzione, che siano tali da importare rilevanti miglioramenti. La commissione arbitra di determinare l’«equa misura» del fitto anche per le case precedentemente non affittate. In Roma l’aumento del 10% consentito in via eccezionale. Chi allora definì questo il «decreto delle liti» ricordava come fino dal 1850, confutando una proposta dell’on. Brofferio di deferire ai tribunali il compito di fissare la pigione giusta ed onesta per le case di Torino e Genova, il conte di Cavour prognosticasse alla norma il solo effetto concreto «di produrre un numero infinito di liti e contestazioni» e di tornare «piuttostoché alla classe operaia … utilissimo ai procuratori ed agli avvocati». (C.d.S. n. 87 del 28 marzo 1919).

 

 

Qualche attenuazione nel regime vincolistico si ebbe quando, osservando le proposte di una commissione nominata nel dicembre 1919 dal guardasigilli, le proroghe furono (D.L. 18 aprile 1920) rese diverse per le case a pigione elevata, oltre lire 6.000 a Roma ed oltre 4000 nelle altre città con più di 200.000 abitanti e per quelle a pigioni via via più basse. Le proroghe dovevano scadere il 30 giugno 1921 per le prime ed al 30 giugno 1923 per le abitazioni di valore minimo. Lievemente innalzate le percentuali legali di aumento delle pigioni, sino al 40% per le case di valore massimo. Ma le proroghe ai vincoli in se stesse inasprivano il malcontento delle nuove famiglie prive di casa, cresciute di numero in virtù del semplice trascorrere del tempo, e vieppiù irritate contro i subaffittuari ed i proprietari, fatti colpevoli di possedere, sebbene non ne potessero disporre, una cosa necessaria all’esistenza. A calmare l’esasperazione furono inviati (decreti del 4 gennaio, 15 febbraio e 18 aprile 1920 e 16 gennaio 1921) commissari agli alloggi nelle principali città, con più di 100.000 abitanti, con potestà estese alle agglomerazioni urbane immediatamente vicine. I compiti dei commissari erano in parte statistici, di raccolta dei dati relativi alle case ed ai locali disponibili per abitazioni; ed in parte di coazione.

 

 

Potevano obbligare alla denuncia delle abitazioni e dei locali destinati ad affitto o subaffitto e degli appartamenti aggiuntivi tenuti da coloro i quali occupassero più di una abitazione nello stesso comune o in più comuni; disporre per l’affitto di abitazioni da lungo tempo non occupate dal suo inquilino o dalla sua famiglia; vietare fossero tenuti vuoti od altrimenti destinati locali adattabili ad abitazione; assegnare le abitazioni o stanze così rese disponibili in affitto a chi ne bisognasse, tenuto conto del rispettivo stato economico e sociale; prefiggere termini per la esecuzione di lavori di miglioramento e disporre, ad impedire si tenessero a ciò le case artificiosamente vuote, per la esecuzione di ufficio dei lavori stessi; autorizzare i subaffitti anche in deroga ai contratti di locazione; sospendere gli sfratti e dare un giudizio comparativo tra la famiglia sfrattata e quella subentrante; determinare la pigione ed i massimi di stacco tra la pigione originaria e quella di subaffitto. Tolto al proprietario sino il diritto di manifestare preferenza fra le famiglie aspiranti all’ospitalità nella sua casa, costrettolo ad assistere ai lavori eseguiti, a sue spese, dal commissario nella sua casa per dividerla, anche contro il voler suo, in più appartamenti, la casa acquistava ogni giorno più indole di bene pubblico, distribuito d’autorità fra i consumatori, a condizione di versare un canone fisso al proprietario, affinché fosse trasmesso da questi a titolo di imposta ad enti pubblici od impiegato a mantenere la casa in buono stato.

 

 

Qualche commissario interpretando il decreto che lo aveva istituito, razionò le case. Così il commissario di Bologna, ingegnere M. Perilli, con decreto del 6 febbraio 1920 ordinava che le camere soverchie alla famiglia la quale abitava in un appartamento dovessero essere messe a sua disposizione; intendendo egli per camere soverchie quelle in più di due per ogni persona adulta, di una per ogni ragazzo di età non superiore ai quindici anni e di una per ogni due persone di servizio. Nessun conto doveva tenersi dei bambini di età non superiore ai sei anni e delle persone che non coabitassero realmente e seguitamente col capo famiglia.

 

 

La distribuzione egualitaria delle case esistenti avrebbe avuto l’inevitabile effetto di crescere il fabbisogno di casa, ognuno pretendendo, come già accadeva per lo zucchero ed il caffè, di godere dell’intiera razione assegnata nell’ordinanza, anche coloro, ed erano i più, che disponevano di un numero minore di stanze. Per diminuire per altro verso quel fabbisogno, il commissario di Bologna sopprimeva la libertà di domicilio: «Non è permesso», recitava il nono articolo dell’editto Perilli, «ad individui e famiglie che non abbiano occupazione stabile in Bologna, di risiedervi dovendo le stanze od appartamenti che potrebbero essi prendere in affitto o in subaffitto rimanere a disposizione di quelli che debbono risiedervi per ragioni di lavoro». L’ ordinanza logica per chi accetti il principio del regolamento d’impero della distribuzione delle case equivaleva – così un commentatore del tempo – a dare ai commissari agli alloggi il diritto di sfrattare dalle città dove abitano forse da anni, dove ad ogni modo essi desiderano di rimanere, coloro che non vi abbiano occupazione stabile. Per recarsi in una città o per rimanervi bisognerà d’ora innanzi avervi una stabile occupazione a giudizio inappellabile del commissario agli alloggi. Se no arresto sino ad un mese, e multa sino a lire 300. Dove andranno costoro, cacciati di città in città dai commissari agli alloggi? Creeremo un’isola a domicilio coatto per chi ha la disgrazia di non avere una occupazione stabile? Ed i pensionati, i vecchi, gli incapaci a lavorare? Cacceremo dai loro palazzi aviti coloro che persistono a vivere di rendita? E come si farà a creare occupazione, quando ci sia il divieto di risiedere laddove non si sia stabilmente occupati? (C.d.S., n. 46 del 22 febbraio 1920).

 

 

Fortunatamente, le grida dei commissari agli alloggi rimasero, come tant’altre, lettera morta. Alle porte dei loro uffici si allungavano le code dei postulanti casa o casa migliore di quella già posseduta, ed ancor più si allungava la lista degli iscritti ad ottenerla, quando fosse stata disponibile. Talvolta i commissari scoprivano qualche appartamento vuoto o persuadevano un proprietario a frazionare in due o più un appartamento ampio; tal altra, grazie al loro tatto e buon senso, risolvevano all’amichevole o per sentenza una vertenza invelenita da personali diatribe.

 

 

100. – Sul diritto di insistenza dell’inquilino alla casa abitata erasi, inavvertitamente, innestato un altro diritto: quello del bottegaio o del professionista al godimento del locale adibito a negozio o ad ufficio al canone antico, che soltanto nel 1919 (D.L. 15 agosto 1929) poté essere aumentato del 25 per cento. Se per le case di abitazione si volevano salvaguardare da aumenti di fitto classi sociali, i cui redditi erano rimasti fissi, per i negozi massimamente ed in parte anche per gli uffici e magazzini l’argomento non valeva, ché i negozianti erano reputati dai più i maggiori profittatori della guerra. Quando nell’aprile 1920, seguendo le proposte della già ricordata commissione ministeriale, si tentò di abolire i vincoli per negozi ed uffici, i commercianti invocarono che il privilegio momentaneo fosse mutato in perpetuo sotto il nome di «proprietà commerciale». Con altro nome di «diritto di entratura», le legislazioni di antico regime avevano riconosciuto il diritto del commerciante uscente di farsi pagare dal commerciante subentrante un compenso per l’avviamento saputo procacciare al negozio. La proprietà delle botteghe, dei magazzini e degli uffici si sarebbe così divisa in due parti: l’una spettante al proprietario e l’altra al commerciante, con distinzione male definita ed origine di infinite contestazioni.

 

 

Con conseguenze economicamente dannose: di alienare i costruttori, per il timore di essere di fatto espropriati, dal mettere sul mercato case con botteghe; di mantenere nella bottega occupata il negoziante al quale fossero venute meno le attitudini a sfruttarla; di vietare la utilizzazione migliore dei locali per negozio, che si ottiene solo con la periodica messa all’incanto al maggiore offerente del diritto di giovarsi a qualunque scopo della posizione, utilizzazione che non si ottiene con la messa all’incanto del diritto di avviamento, ché il negoziante uscente può solo vendere il diritto di continuare nel suo stesso negozio. Contro i quali danni economici, si avvertiva il vantaggio sociale di favorire la vendita della proprietà piena dei locali ad uso negozio ed ufficio ai negozianti e professionisti medesimi, con l’avvento di una nuova folta schiera di proprietari edilizi e con la eliminazione del dissidio fra proprietari ed occupanti.

 

 

Il governo del tempo, non osando accogliere in pieno ed in guisa permanente la tanta novità del diritto di entratura, escogitò lo spediente di deferire le controversie relative alle locazioni dei negozi, all’ammontare dell’aumento di pigione, alla possibilità di procurarsi altri locali, alla convenienza della proroga dopo il giugno 1921 ad una speciale commissione arbitrale. Le commissioni avrebbero altresì dovuto decidere inappellabilmente sugli eventuali compensi da assegnarsi al negoziante dal proprietario nell’ipotesi che questi direttamente o con diverso conduttore riuscisse a trarre profitto dall’avviamento procurato al negozio dal primo conduttore. Sulla misura dell’affitto prorogato non doveva influire l’avviamento industriale, commerciale o professionale, dovuto all’opera del conduttore, dovendosi esso ritenere una «proprietà commerciale» spettante al conduttore. Gli effetti del riconoscimento eccezionale e temporaneo non furono grandi, ed il ritorno alla libertà delle contrattazioni avvenuto dopo il tempo a cui si riferisce la presente narrazione li rese ancora minori.

 

 

101. – Rimase il germe di un certo prezzo «giusto», che dovrebbe, per verdetto della pubblica autorità e nell’interesse pubblico, imporsi ai contraenti privati. L’interesse pubblico era stato invocato in un caso singolarissimo di tentata espropriazione di case per fini privati. Venuto meno il traffico dei forestieri, erano state vedute, durante la guerra, di buon occhio le trasformazioni, anche nelle grandi città, di alberghi in uffici ed in case di abitazione; sicché quando i forestieri riaffluirono, per un momento parve si verificasse una carestia di alberghi. Lo stato, che s’era adusato ad intervenire in qualunque privata faccenda, si attribuì senz’altro la facoltà, da esercitarsi a mezzo del ministro del commercio, e su proposta dell’ente nazionale per le industrie turistiche, di promuovere la costruzione, trasformazione ed utilizzazione per uso di albergo di quei palazzi ville o scuole attualmente inutilizzati o con destinazione prevalentemente voluttuaria, che per i pregi della loro posizione potessero, destinati ad albergo, favorire l’affluenza dei forestieri. Per le trasformazioni dovevansi proporre ai proprietari degli edifici le combinazioni più convenienti. Ove il consenso mancasse, potevasi procedere ad espropriazione, secondo le norme usate nei casi di pubblica utilità. In ogni caso potere la trasformazione essere curata da società alberghiere già esistenti o da costituire; ed il prezzo degli immobili potere essere corrisposto in azioni della società o considerato apporto sociale. Così un decreto del 4 aprile 1921, il quale non ebbe gran seguito, essendo fortunatamente rimasti pochi i palazzi, le ville o le scuole su cui si posasse l’occhio cupido di albergatori desiderosi di impadronirsi della cosa altrui contro il corrispettivo di azioni o carature, di cui si sarebbe saputo presto annullare il valore. Ma il tentativo meritava di essere ricordato qui dove si disse delle maniere diverse con le quali si regolò l’economia privata a fini pubblici e delle vie per le quali, a scopo di particolare vantaggio, gli interessi privati seppero ammantarsi di un’esteriore veste di pubblico interesse.

 

 

5- La falcidia dei redditi e dei patrimoni

 

102. Il risparmio obbligatorio per le società commerciali. Limitazioni ai dividendi ed accantonamenti forzosi. – 103. La reazione delle società con aumenti di capitali e l’obbligo dell’autorizzazione governativa a questi aumenti. Sua inanità. – 104. Perequazione fra colpiti ed esenti dal sacrificio personale di guerra: l’imposta sugli esentati dal servizio militare, il contributo generale straordinario di guerra e quello sui militari non combattenti. – 105. Le falcidie ai guadagni di guerra: il tributo sugli amministratori e dirigenti di società. – 106. Le imposte sui profitti di guerra; via via cresciuta sino all’avocazione totale dei profitti medesimi. Reddito eccedente all’ordinario sul capitale investito. Periodo di tassazione e compensazioni tra profitti e perdite. Ammortamenti straordinari. Accertamenti e sanzioni. Fallimenti fiscali. Soppressione delle guarantigie giudiziarie. Risultati della confisca. – 107. La leva sul patrimonio. Sua trasformazione in imposta annua patrimoniale temporanea e suo gettito. – 108. La nominatività obbligatoria dei titoli al portatore decretata e non applicata. – 109. L’imposta successoria; suoi successivi inasprimenti sino alla confisca.

 

 

102. – Se, nonostante i vincoli, i controlli, i calmieri, la distribuzione d’autorità delle materie prime e la fabbricazione obbligatoria a prezzi d’impero delle merci volute dallo stato, taluno guadagnava, non tutti potevano disporre a loro libito del guadagno ottenuto. Non ai singoli privati, ché l’attuazione del comando sarebbe stata difficilissima, ma alle società fu imposto l’obbligo di risparmiare quel guadagno. «Ritenuta la necessità» – così disse un decreto 7 febbraio 1916 – «di tutelare l’avvenire delle società commerciali, rafforzandone durante le eccezionali contingenze la condizione patrimoniale» fu limitato a partire dal 1915 il dividendo massimo delle società già esistenti anteriormente alla guerra all’8% del capitale, ovvero a quella maggior media che fosse stata ottenuta nel triennio precedente. Per le società nuove o trasformate dopo l’inizio della guerra, il limite massimo, ad incoraggiare gli investimenti bellici, fu fissato al 10 per cento. Ad evitare sperequazioni a danno delle società prudenti le quali in passato avevano accumulato forti riserve o proceduto a svalutazioni prudenziali del capitale sociale, si consentì che al capitale versato potessero aggiungersi le riserve costituite con l’incasso di sovraprezzi di emissione e le svalutazioni del capitale sociale operate in passato per ragioni di prudenza e non per accertamento di perdita. Gli utili di cui si vietava così la distribuzione ai soci doversi collocare in una «riserva speciale di accantonamento o di rispetto», insieme con quelli a lor volta da essi prodotti; ed essere, finché durava la loro indisponibilità, esenti dalla ordinaria imposta mobiliare. Poco dopo (D.L. 9 novembre 1916) un terzo del risparmio forzoso così accantonato dovette essere investito in titoli di stato; e gli altri due terzi poterono, pur rimanendo infruttiferi di dividendo agli azionisti, ma diventando senz’altro soggetti all’imposta mobiliare, essere aggiunti al capitale sociale, quando però fossero investiti in nuovi impianti od in ampliamenti di quelli esistenti, intendendosi poi per «impianto» anche l’insieme dei fondi di esercizio che fossero utili al perfetto funzionamento dell’impianto medesimo.

 

 

103. – La reazione delle società all’obbligo di risparmio forzoso, che nell’opinione comune preludeva senz’altro a futura confisca, era inevitabile. Le deliberazioni di aumento di capitale si moltiplicarono per ragioni sostanziali di maggior fabbisogno di fondi per gli impianti bellici e per il desiderio di gonfiare l’ammontare del capitale sociale per modo che la percentuale degli utili non superasse quell’8 o 10%, al di là del quale cominciavano il divieto di distribuzione agli azionisti e l’obbligo dell’accantonamento. La resistenza dei magistrati agli aumenti che apparivano artificiosamente indirizzati ad eludere la legge non sembrando bastevole, il legislatore intervenne nuovamente, disponendo (D.L. 24 marzo 1918) che per tutte le società commerciali per azioni aventi un capitale versato superiore a 20 milioni di lire, le deliberazioni per aumento di capitale, anche se dipendenti da fusioni con altre società, non potessero essere eseguite se prima non riportassero l’approvazione del ministro del commercio, da concedersi d’accordo con quello del tesoro. Doveva all’uopo una commissione dare parere favorevole; ma, istruite indagini, sentiti amministratori delle società richiedenti, il parere favorevole fu sempre dato, ottime ragioni tecniche ed economiche potendo sempre essere addotte a giustificare la convenienza dell’impiego di capitali in una fase, come era quella febbrilmente intesa alla vittoria, crescente dell’economia.

 

 

Se l’aumento netto annuo dei capitali investiti nelle società anonime era passato da 79.3 milioni nel 1915 a 235.7 nel 1916 ed a 1288.5 nel 1917, continuò a crescere dopo ché fu necessaria la autorizzazione governativa: 2946.6 nel 1918, 3778.7 nel 1919, 4834.5 nel 1920, 1940 nel primo semestre del 1921. Non fu frenata la tendenza al gonfiamento dei capitali e si instillò nel ceto dei risparmiatori il convincimento pericoloso che l’approvazione governativa equivalesse ad assicurazione della solidità e buona gestione dell’impresa. Solo nel secondo semestre del 1921 cominciò la contrazione: appena 625 milioni di aumento netto; e continuò nel 1922 con 1045 milioni di aumento in tutto l’anno. Non per effetto delle cautele governative; ma per quello del rivolgersi della tendenza economica, la crisi sopravvenuta seminando sfiducia tra imprenditori e risparmiatori.

 

 

104. – Prima ancora si tentasse di costringere a risparmiare i guadagni ottenuti, si era voluto ritogliere, almeno in parte, quei guadagni che, nonostante calmieri requisizioni e controlli, i privati tuttavia facevano.

 

 

Le maniere del togliere furono svariate[xv].

 

 

Il sentimento di giustizia era stato subito colpito dalla diseguaglianza fra i soldati i quali tributavano allo stato sacrifizio di tempo e di sangue ed i riformati e gli esenti, che dal sacrificio altrui traevano agevolezze di più rapido guadagno. L’imposta sulle esenzioni dal servizio militare (R.D. 12 ottobre 1915) fu costituita in due parti, l’una fissa di lire 6 su tutti gli esenti e l’altra da lire 6 a 3000 d’imposta sulle classi da lire 1.000 ad oltre 200.000 di reddito, essendo imponibile il reddito personale dell’esentato, coll’aggiunta, quando egli non avesse fondato famiglia propria e non possedesse reddito superiore alle lire 3.000, della metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali ed adottivi. Fu impossibile riuscire alla determinazione esatta degli obbligati all’imposta, sebbene i distretti militari, le capitanerie di porto, gli uffici di leva dei ministeri della guerra e della marina dovessero compilare gli elenchi degli obbligati al tributo e trasmetterli all’agenzia delle imposte; e questa dovesse compilare le liste dei contribuenti per ordine di reddito e trasmetterli al sindaco del comune per la cancellazione dei morti e degli indigenti e la pubblicazione. Le agenzie male conoscevano i redditi dagli obbligati e dei loro ascendenti e dovevano acquetarsi alle dichiarazioni di questi, minacciati da gravi sanzioni. Ad ogni chiamata di classe – e le chiamate furono frequentissime sino a toccare i 45 anni di età – si sarebbero dovuti depennare i richiamati. La riscossione di 6 lire non giustificava tanto lavoro; moltissime furono le quote inesigibili; e spesso gli esattori si astenevano dagli atti esecutivi, sia per la troppa spesa sia per non suscitare fermento di popolo quando l’obbligato già forse trovavasi in trincea od era morto per la patria. Il frutto di 8.5 milioni di lire nel 1915-16, 20.5 nel 1916-17 ed 8.3 nel 1917-18 era troppo meschino per spiegare la continuazione del balzello, perciò abolito dall’1 gennaio 1918. (D.L. 9 giugno 1918).

 

 

Ne prese il posto un contributo straordinario di guerra da cui erano esenti tutti coloro che si trovavano sotto le armi o che, posteriormente al 23 maggio 1915, avessero prestato servizio militare per un periodo non inferiore a 12 mesi od avessero cessato di prestarlo prima in seguito a riforma per cause dipendenti dal servizio od ancora avessero avuto uno o più figli, il coniuge o il padre sotto le armi nelle stesse condizioni dette sopra per gli obbligati diretti al servizio militare. Bastava all’amministrazione finanziaria stralciare dai ruoli delle imposte erariali chi fosse iscritto per una somma di imposta sui terreni superiore a lire 300, sui fabbricati a lire 500, sulla ricchezza mobile, nelle categorie A, B e C, a lire 400, sui proventi degli amministratori e dirigenti di società commerciali a lire 275; ovvero chi, non essendo iscritto alle imposte ora dette, pagasse non meno di 80 o 150 lire d’imposta di famiglia nei comuni al di sotto o al di sopra di 100.000 abitanti. Su tutti caricavasi un tributo eguale al quarto delle imposte normali, salvo ché essi dimostrassero il diritto dell’esenzione. Capovolto l’onere della prova del diritto all’esenzione, scemato moltissimo il numero dei contribuenti, con poca fatica si riscossero 21.5 milioni di lire nel 1918-19, cresciute a 26.5 nel 1921-22. Non mancarono querele dei colpiti, i quali lagnavansi che le sperequazioni proprie delle imposte normali fossero trasportate a queste straordinarie; che i non iscritti alle imposte normali sfuggissero al tributo di guerra e si citavano ad esempio i detentori di titoli di debito pubblico, gli impiegati pubblici e quelli tassati per rivalsa, gli azionisti ed obbligazionisti di società anonime; che gli interessi dei debiti non sempre fossero dedotti dai redditi. Alle antiche esenzioni altre si dovettero aggiungere: agli stranieri ed ai loro genitori per servizi prestati all’estero presso eserciti alleati, a coloro che prestassero servizio presso la Croce rossa o l’Ordine di Malta. Prorogato per alcuni anni, il contributo fu applicato solo per metà nel 1923 ed abolito del tutto a partire dall’1 gennaio 1924.

 

 

Già si disse (cfr. parag. 54) del malanimo dei combattenti contro i militari esonerati e dispensati chiamati a prestar lavoro nelle officine di stato e negli stabilimenti ausiliari e assimilati. A scemarne il privilegio, furono costoro assoggettati ad un’imposta, solvibile ad ogni quindicina per ritenuta sul salario o stipendio, crescente dall’1% per i salari non supertori alle 60 lire quindicinali o per stipendi non superiori alle 120 lire mensili sino al 3% per i salari e stipendi superiori rispettivamente alle 60 lire quindicinali e alle 240 lire mensili. (D.L. 9 novembre 1916). L’imposta, che fu in parte risuscitata poi per soddisfare all’esigenza generale di giustizia di tassare una classe, quella operaia, immune di fatto dalle imposte dirette, fruttò allora mediocremente: 4.6 milioni di lire nel 1916-16, 15.4 nel 1917-18 e 12.6 nel, 1918-19. Cessato lo stato di guerra fu abolita col finire del 1918. (D.L. 5 gennaio 1919).

 

 

105. – Non più il bisogno di uguaglianza fra i colpiti e gli esenti dal servizio militare, ma quello di scemare la bruttura degli arricchimenti in tempo che avrebbe dovuto essere di sacrificio per tutti, fu causa che si introducessero altri balzelli: primo il tributo sui proventi degli amministratori delle società per azioni e sui compensi ai dirigenti e procuratori delle società commerciali. Già innanzi alla guerra quei proventi erano avversati per la supposta facilità di guadagnarli e per le dimensioni reputate esorbitanti in confronto al merito dell’opera prestata.

 

 

L’imposta sui proventi degli amministratori, che in origine (R.D. 12 ottobre 1915) andava dal 5% fino a 2500 lire al 20% oltre le 40.000 fu progressivamente portata al 5-25% (D.L. 9 settembre 1917) e poi raddoppiata al 10-50% (L. 21 agosto 1921). Dimezzata nel 1921, ridotta al quarto nel 1923, fu abolita (dal R.D. 25 gennaio 1923) per i compensi risultanti da bilanci chiusi dopo il 31 dicembre 1923. Così pure l’imposta sui compensi ai dirigenti e procuratori di società commerciali, sorta con aliquote varianti dal 5% per i redditi fino a 5000 sino al 20% per quelli superiori a 20.000 lire, cresciuta sino ad un massimo del 40% per i redditi oltre le 120.000 lire fu ridotta nel 1923 (aliquote estreme 2,50 e 12,50%) ed abolita dopo la fine di quell’anno. Finché vissero, il legislatore fu sempre sospettoso che gli amministratori, padroni della cosa sociale, si rivalessero di quelle due imposte sugli azionisti; epperciò impose contro chi ne tentasse la rivalsa la grave sanzione del pagare un’altra volta l’imposta. Se le società concedevano aumenti di stipendi agli amministratori, l’aumento era gravato di un particolar tributo del 70 per cento.

 

 

106. – Dai tributi consimili istituiti negli altri paesi belligeranti l’imposta italiana sui profitti di guerra si distinse per la sua indole confiscatrice, che giunse alla totale avocazione dei profitti medesimi al pubblico erario. Tre furono i nomi dati all’imposta: il primo di «imposta sui profitti dipendenti dalla guerra» (R.D. 21 novembre 1915), il secondo di «imposta sugli aumenti di patrimonio derivanti dalla guerra» (R.D. 24 novembre 1919) ed il terzo di «avocazione» allo stato dei profitti di guerra (L. 24 settembre 1920). Nonostante la varietà dei nomi rivolta a soddisfare le esigenze di una opinione vieppiù inquieta contro gli arricchiti di guerra, i tre tributi[xvi] si riducono ad uno solo a mano a mano inasprito e condotto, ognora con vigore di retroattività all’inizio nella guerra europea, sino all’aliquota massima del 100%, e cioè alla confisca totale del soprareddito.

 

 

Sorto allo scopo di colpire i «nuovi» redditi realizzati «in conseguenza» della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari; nonché i redditi «della medesima natura» realizzati in eccedenza dei redditi ordinari, il tributo avrebbe resa necessaria un’ indagine sul rapporto causale fra guerra e sopraprofitto. Questa essendo ardua, si presunse, salvo i contribuenti dessero la prova contraria, che fossero profitti di guerra tutti quelli «comunque» verificatisi, per aumento di produzione o di commercio, oppure per elevamento di prezzi «dopo» l’1 agosto 1914. Esclusi dunque soltanto i sopraprofitti ottenuti, fermi rimanendo i prezzi e le quantità prodotte, per diminuzione di costi di produzione. Ma sarebbe stato miracolo ridurre costi in tempi di inflazione.

 

 

L’imposta concepita come un’addizionale alla normale imposta di ricchezza mobile, seguì le sorti di questa. Tassò perciò non le persone, ma le ditte od imprese produttrici per l’insieme dei loro redditi, con danno delle società di persone. Piccoli e medi industriali, associati insieme, si videro negare la detrazione di quanto era necessario per vivere e sarebbe stata detrazione crescente col crescere della svalutazione della moneta. I soci di affittanze agrarie collettive, prima tassati in blocco, ottennero, per la gara di appoggio dei bianchi e dei rossi, di essere esentati quando il loro reddito individuale non superasse le lire 2500 e furono tutti esenti. I soci di cooperative, le quali vendessero esclusivamente ai soci, ottennero lo stesso beneficio. Ma industriali e negozianti minimi, invisi alla classe politica, furono tassati senza restrizione.

 

 

Alla tassazione fu base il reddito «ordinario», dal confronto col quale doveva appurarsi se un reddito fosse tassabile. Era ordinario il reddito antebellico o, se questo era inferiore all’8% del capitale investito, questo medesimo 8%, e la percentuale dell’8% valeva anche per i redditi nuovi. Se il reddito antebellico fosse stato superiore all’8%, ad esempio del 20 e del 50%, tutto il reddito sino al 20 od al 50% sul vecchio e sul nuovo capitale reputavasi normale e quindi esente dall’imposta. Per doppia via la norma repugnava all’equità: essendo inverosimile per un lato che le vecchie imprese, solo perché guadagnavano il 20% sul vecchio capitale, dovessero altresì guadagnare il 20% sui capitali investiti in aggiunta, secondo una legge di produttività costante, di fatto non osservabile; ed essendo per altro lato presumibile che intraprese, colte dalla guerra all’inizio del loro crescere, dovessero normalmente ottenere redditi crescenti, anche se essa non fosse scoppiata.

 

 

All’imposta non furono mai assoggettate alcune classi che pur si giovarono della guerra, come i professionisti, essendo esclusi i redditi di lavoro, e gli agricoltori, già limitati nei guadagni da calmieri sui prezzi, da vincoli nei canoni di affitto e da aumento di spese. I soli affittuari di terreni, perché considerati industriali e già tassati dall’imposta di ricchezza mobile, caddero nelle reti della tassazione straordinaria.

 

 

Reddito «ordinario» era concetto inscindibile da quello di proporzione del reddito totale al capitale «investito». Tale si ritenne quel capitale che fosse effettivamente impiegato nell’esercizio di un’industria o di un commercio; e per le società per azioni fu reputato eguale al capitale sociale versato ed ai fondi di riserva. All’interesse del contribuente di crescere la cifra del capitale investito, la finanza resistette tenacemente, attribuendo fra l’altro, alle commissioni amministrative la facoltà di valutare il capitale presuntivamente nell’ammontare necessario a produrre il constatato reddito. Cosicché il sopraprofitto invece di essere il risultato del confronto delle due variabili, calcolate l’una indipendentemente dall’altra, del capitale investito e del reddito totale, derivò dall’accertamento del solo reddito totale, di cui il capitale investito divenne una funzione calcolata secondo prestabiliti dati tecnici.

 

 

L’uguagliamento per le società anonime del montante del capitale investito al capitale sociale versato più le riserve danneggiò le società, i cui prudentissimi amministratori avevano in passato largheggiato in svalutazioni straordinarie o rimborsato parte del capitale non ostante che le attività sociali conservassero un valore superiore a quello scritto in bilancio od avevano accantonate riserve nascoste; e quelle altre le quali, in occasione di crisi, avevano dovuto svalutare il capitale antico, pur tuttavia esistente ed operante, allo scopo di ottenere il concorso di capitale nuovo.

 

 

Il capitale vivo ed investito ma nascosto o latente non potendo essere tenuto in conto nel calcolare le percentuali, al di là delle quali incominciava la tassazione, queste società furono tassate su redditi ordinari come se fossero sopraprofitti. Col tempo, rimettendosi in vista il cancellato o il nascosto, si temperarono talvolta le ingiustizie più aspre.

 

 

Dileguandosi le speranze di una pronta conclusione della guerra, il periodo di applicazione dell’imposta, fermato dapprima fra l’1 agosto 1914 ed il 31 dicembre 1915, fu prorogato successivamente a tutto il 1916, poscia a tutto il 1917 ed ancora al 30 giugno ed al 31 dicembre 1918, a tutto il 1919 e finalmente al 30 giugno 1920; rimanendo tuttavia tassabili i profitti i quali, sebbene maturati dopo il 30 giugno 1990, provenissero da cause produttive anteriori a quella data. La tassazione, prorogata di tratto in tratto, ebbe perciò luogo dapprima a periodi distinti; e solo dopo alquanto tempo si vide che così non operavasi compensazione delle perdite di un periodo coi guadagni degli altri periodi antecedenti e susseguenti. La compensazione fu consentita per l’imposta originaria a partire dall’1 gennaio 1918; estendendola nel 1921 al tempo antecedente, quando la crisi economica manifestò la connessione reciproca degli anni appartenenti al medesimo ciclo economico.

 

 

A vive controversie e ad oscillazioni legislative diede luogo la norma la quale concedeva di detrarre dal reddito le svalutazioni e gli ammortamenti eccezionali di speciali impianti fatti in contemplazione delle forniture di guerra. Divisa la detrazione per ammortamento in tre parti: la prima corrispondente al sopraprezzo pagato, oltre il costo ordinario antebellico, a causa dello stato di guerra, per i nuovi impianti e trasformazioni operate in contemplazione di forniture di guerra; e questa poté tutta detrarsi nel medesimo anno e periodo dal provento lordo dell’impresa, come quella che si presumeva non lasciasse traccia nel patrimonio del contribuente; una seconda, presunta uguale, salvo prova contraria, al 20% del costo totale, reputandosi rimanesse permanentemente incorporata a favore degli impianti, doveva essere ammortizzata secondo le regole usuali accolte per l’imposta mobiliare; la terza e residua parte, supponendosi dovesse svanire alla fine della guerra per la difficoltà di destinare gli impianti a nuovi usi si consentì fosse ammortizzata durante il tempo della guerra. Querelandosi i contribuenti che le detrazioni straordinarie fossero limitate agli impianti fatti in contemplazione di forniture di guerra, quasi che l’imposta sui sopraprofitti, non si estendesse a tutti i guadagni di guerra, si consentì all’estensione, purché, anche per gli impianti destinati a forniture di guerra, si provasse che la spesa effettivamente sostenuta era superiore al valore assegnabile, ai prezzi allora correnti, agli impianti al 31 dicembre 1919. Nel 1919 durava la fase di espansione economica, e pareva ingiusto che i profittatori potessero sottrarre all’imposta i guadagni sotto pretesto di straordinario ammortamento di valori di fatto tutt’ora esistenti. Perciò quando nel settembre 1920 fu deliberata la confisca totale dei guadagni bellici, si revocarono altresì tutte le detrazioni straordinarie prima consentite per ammortamento. Valutati gli impianti al costo di riproduzione al 30 giugno 1920 la finanza consentiva la detrazione di ciò che fosse a quella data perduto.

 

 

Il rovesciamento del ciclo economico avvenuto nel 1921, chiarì l’assurdità di tenersi fermi ai prezzi del 1920, altissimi in confronto di quelli oramai correnti. Una semplice circolare ministeriale (7 giugno 1922) ordinò agli uffici di presumere corrispondenti al vero gli ammortamenti già operati prima della legge di avocazione; dovendoli rivalutare, si tenesse conto della destinazione ed utilizzazione attuale degli impianti. Anche per le scorte dei combustibili e di merci si badasse non più ai prezzi passati ma a quelli correnti.

 

 

L’imposta altissima sempre e finalmente confiscatrice non si sarebbe potuta attuare colle antiche rilassate maniere di accertamento; le quali furono quindi rese sempre più rigide; diritto della finanza di chiedere, se autorizzata dall’intendente, la presentazione di registri di qualsiasi contribuente; diritto alle commissioni di farseli presentare in ogni caso; resi solidali i cessionari di aziende industriali con i cedenti per tutte le imposte da questi dovute, anche se non iscritte a ruolo e perciò non conosciute dai cessionari; responsabili gli amministratori ed i liquidatori di società anonime per le imposte da questa dovute ed impedite così le improvvise liquidazioni, con distribuzione dell’attivo sociale, a scopo fraudolento contro il fisco; consentiti ruoli straordinari, anche per un solo contribuente, quando di questo si temesse l’insolvenza; autorizzate procedure d’urgenza di esecuzione contro gli immobili del contribuente moroso, con ingiunzione ai debitori di versare all’esattore le somme dovute; fatto, dalla data di trascrizione dell’avviso di mora, il contribuente legale sequestratario dei suoi beni e dei frutti di essi, con divieto di venderli; autorizzata la finanza a scrivere a ruolo ed a riscuotere la somma da essa pretesa, per impedire che, nelle more del giudizio, il contribuente facesse scomparire l’intiera sua fortuna. Terribile tra tutte queste durezze fu la facoltà concessa all’esattore di chiedere, col consenso dell’intendente di finanza, appena scaduta e non pagata la rata di imposta, il fallimento del contribuente moroso. Non occorrere la qualità di commerciante; bastare quella di iscritto nei ruoli dell’imposta sui sopraprofitti. Potersi dichiarare falliti anche i corresponsabili e cioè i cessionari di aziende, gli amministratori ed i liquidatori di società. Non ammessa la prova contro la presunzione di commerciante tratta dalla iscrizione nel ruolo; valida la dichiarazione di fallimento anche se l’avviso di mora non fosse stato notificato, bastando lo stato di morosità. Dall’1 ottobre 1917 al 31 dicembre 1992 ben 837 fallimenti fiscali furono pronunciati dai tribunali italiani, in tempo nel quale il numero dei fallimenti normali era scemato assai.

 

 

Tanta ferocia non poté durare. Molti contribuenti non pagavano perché avevano reinvestito i guadagni in impianti, che d’un tratto non si potevano realizzare. Fu d’uopo concedere, quando soccorressero valide garanzie, la rateazione del pagamento dell’imposta prima in due poi in cinque anni; e si raccomandò agli uffici locali di protrarre la iscrizione a ruolo e quindi la decorrenza del quinquennio nei casi di constatata incapacità a pagare.

 

 

Il rigore nuovo negli accertamenti era reso più duro dalla soppressione delle garanzie giudiziarie normali, di cui godevano per le altre imposte i contribuenti. Negato ad essi il diritto di ricorrere ai tribunali ordinari, salvo ché alle sezioni unite della cassazione romana per incompetenza od eccesso di potere.

 

 

Attribuito perciò alle commissioni amministrative, magistratura non indipendente dalla finanza, l’ufficio geloso di risolvere non solo le questioni di estimazione dei redditi e dei patrimoni, ma quelle persino di interpretazione della legge; e per l’imposta sui sopraprofitti, eliminato il minor grado di giurisdizione e portato subito il dibattito dinnanzi alle commissioni provinciali, e di qui, anche per le questioni di estimazione, alla commissione centrale. Queste durezze, che non sarebbero state tollerate in tempi più gentili avvezzi a pregiare l’importanza della tutela del magistrato ordinario, parvero miti in momenti nei quali si invocavano contro i profittatori di guerra tribunali statali, tortura e ghigliottina. In silenzio fu lasciato cadere un presidio preziosissimo per la sicurezza dell’agire economico: la prescrizione del diritto all’imposta per il tempo anteriore al triennio compreso l’anno in corso. Forse un tempo più lungo era necessario affinché i funzionari acquistassero perizia nella materia nuova; ma fu eccessivo che l’incertezza del debito d’imposta si prolungasse normalmente sino al 1924 o più in là, se finanza e contribuenti tardassero a compiere ed a definire gli accertamenti.

 

 

Sui 46 pagati per spese belliche (cfr. sopra parag. 18) lo stato riuscì a ricuperare con la confisca dei sopraprofitti ben 3 miliardi circa. Non piccola somma, ma di gran lunga inferiore alle irose aspettative di chi immaginava che tutti i pagamenti dello stato ed i molti altri compiuti dai privati in tempo di guerra dessero luogo, fatti uguali a zero i costi, a profitti immorali.

 

 

107. – Risultati ancor minori ebbe il tentativo compiuto per attuare quella leva sul patrimonio la quale doveva evitare il ricorso al debito per la condotta della guerra od estinguere il debito già contratto. La leva ebbe fautori in tutti i paesi belligeranti; fu ordinata in taluni paesi vinti, ma ridotta ivi al nulla per la svalutazione della moneta. Tra i grandi paesi vincitori, la sola Italia vi si cimentò, dandovi occasione a mezzo il 1919 il ministro Tedesco con la nomina di una commissione per lo studio del suo ordinamento. (D.M. 29 luglio 1919). Dopo lunghe discussioni, la commissione aveva ritenuto che la grossa impresa, dinnanzi alla quale arretravano la Francia, l’Inghilterra e gli Stati Uniti, fosse più agevole, se mutata in prestito forzoso. I contribuenti, solvendo un tributo da 5 al 40% del loro patrimonio, avrebbero ricevuto in cambio obbligazioni all’1%, rimborsabili alla pari entro 70 anni dall’1 gennaio 1930. Poiché il valore attuale delle obbligazioni era 33 lire, il contribuente aveva facoltà di rinunciarvi, scemando il tributo di un terzo.

 

 

Intorno al progetto della commissione importa solo ricordare lo spediente a cui essa proponeva di ricorrere per accertare la grande massa dei titoli al portatore cresciuta a dismisura durante la guerra e divenuta così gran parte della fortuna nazionale. Era antica la richiesta che si abolissero all’uopo addirittura i titoli al portatore ed era noto che a tal partito era favorevole l’on. Giolitti. Ma la commissione aborrì dal decretare la nominatività obbligatoria come quella che avrebbe troppo impaurito il risparmio e si attenne ad altro spediente: di assoggettare all’aliquota massima del 40% i titoli al portatore di qualunque specie, sia emessi dallo stato come dai comuni, dalle province, corporazioni o società, consistenti sia in obbligazioni come in azioni o in libretti di deposito a risparmio.

 

 

Interessati perciò i contribuenti – tutti i contribuenti non essendovi allora in Italia alcuno provveduto di un patrimonio superiore ai 100 milioni di lire – a far iscrivere al nome i titoli al portatore, allo scopo di fruire della minore e nel più dei casi di gran lunga minore aliquota propria al loro patrimonio. Concesso un termine di 6 mesi, dalla data di pubblicazione della legge, per chiedere la conversione dei loro titoli al nome e fatto obbligo agli enti emittenti di effettuarla entro 1 mese dalla richiesta. Chi non sottoscrivesse una dichiarazione giurata di non possedere titoli al portatore presumevasi avesse il patrimonio massimo ed era assoggettato perciò all’aliquota massima del 40% su tutto quanto possedeva. L’imposta all’aliquota massima sul titolo al portatore doveva essere anticipata dall’ente emittente, salvo diritto di rivalsa sugli interessi e dividendi o sul valore di rimborso dei titoli.

 

 

Per questa proposta le borse si commossero e le quotazioni caddero. Il congegno, colla minaccia di un’imposta del 40%, sia pure ridotto in realtà di un terzo parve pericoloso al credito pubblico, rendendosi più arduo per lo stato il ricorso ai prestiti e dannosissimo alle banche ed alle casse di risparmio, i cui depositi al portatore si temé dovessero essere ritirati dai depositanti presi da panico. L’opinione pubblica, la quale reclamava leve sul capitale e decimazioni patrimoniali finché trattavasi di vaghi progetti e si supponeva la falcidia riguardasse solo le fortune vistosissime, gli immaginari tesori in contanti, od i nuovi arricchimenti, si spaventò quando vide che l’imposta, se il provento volevasi seriamente adeguato ai suoi propositi grandiosi, doveva colpire patrimoni anche piccoli, ad aliquote alte, in un breve periodo di tempo, che la commissione fissava da quattro ad otto anni. Proprietari di terreni e di case videro con raccapriccio assorbito dall’imposta l’intiero reddito per parecchi anni, ove essi non si decidessero ad alienare, in un mercato fatto dalla grande offerta deserto di compratori, a vil prezzo i loro fondi. I portatori di titoli mobiliari, che avevano scelto questo impiego per la segretezza sua, la facilità delle vendite, la possibilità di dare a pegno per ottenere anticipi, videro in borse calanti menomato improvvisamente il valore del loro patrimonio più che se l’imposta l’avesse falcidiato.

 

 

L’ammaestramento giovò a far accogliere con rassegnazione il più mite congegno attuato col decreto del 24 novembre 1919. Non più una leva sul capitale, pagabile in giro relativamente breve di anni; ma una imposta annua per la durata di trent’anni, pagabile in ragione progressiva crescente dal 0,167% per i patrimoni di 20.000 lire al 0,833% per i patrimoni di 100.000.000 e più; semplice imposta complementare sul patrimonio, di cui vi erano molti esempi prebellici. A farla rassomigliare ancor più ad un’imposta ordinaria, l’imposta non cadeva sul patrimonio esistente ad una data fissa invariabile, come era proprio della leva propriamente detta, ma sui patrimoni valutati successivamente al principio degli anni 1920, 1926, 1934 e 1942 a carico dei contribuenti allora viventi; né era concesso il diritto al riscatto per tutto il trentennio, ma solo per i successivi sessennii ed ottennii.

 

 

La nuova formulazione parve troppo mite ai fautori di decimazioni e insospettì i timorosi di nuove imposte perpetue. Un decreto del 22 aprile 1920 ritornò in parte al concetto primo della leva patrimoniale. Tassato il patrimonio esistente all’1 gennaio 1920, si affermò che i contribuenti dovevano dalla invariabilità della base imponibile essere stimolati a nuove accumulazioni, il che era vero, se alla promessa si fosse creduto.

 

 

L’aliquota crescente dal 4,50% per i patrimoni di 50.000 lire, minimi tassati, al 50% per i patrimoni di 100.000.000 di lire ed oltre; ma pagabile l’imposta in 20 anni in ragione del ventesimo dell’aliquota totale. Se il patrimonio fosse costituito per almeno il 60% del suo ammontare netto di beni mobili, ridotto il periodo a 10 anni. Obbligate al pagamento le sole persone fisiche, con esclusione delle società commerciali, i cui soci ed azionisti furono tassati distintamente; si assunse a soggetto d’imposta l’individuo e non la famiglia, cumulandosi col patrimonio del capo di famiglia solo quella parte del patrimonio dei discendenti conviventi, la quale fosse stata donata o ceduta dai genitori od ascendenti dopo l’1 agosto 1914. Fu accolto il concetto della tassazione particolare dei titoli al portatore; ma non per l’aliquota massima della medesima imposta, sibbene crescendo dal 2 al 15% una già esistente imposta sui dividendi od interessi dei titoli e limitandola ai titoli al portatore e crescendo altresì, per i titoli al portatore, dal 2 al 3,50 per mille del valore capitale corrente un’altra imposta vigente, detta di negoziazione. Di amendue fu resa, con modalità varie, obbligatoria la rivalsa sui possessori, allo scopo di sollecitarli, con la diversa gravezza del tributo, a convertire spontaneamente i titoli al portatore in nominativi.

 

 

Consentito il riscatto, sia immediato, sia in qualunque anno del ventennio o decennio, coll’abbuono dell’interesse al saggio composto del 6%; ed incoraggiato poscia con altre agevolezze, allo scopo sia di fornire pronto ristoro all’erario sia di accentuare il carattere straordinario del tributo.

 

 

Parve per un momento, all’epoca della legge detta del pane (27 febbraio 1921) che l’aliquota dell’imposta dovesse essere raddoppiata. Ma attenuandosi sullo scorcio di quel medesimo anno il color rosso del tempo, quella rimase semplice anticipazione di una annata; né si parlò più di inasprire un tributo che già si avvertiva gravissimo. Anzi legislatore ed amministrazione si industriarono a rendere meno gravosi gli effetti dell’imposta, sopratutto rispetto alle gravissime conseguenze che minacciava di cagionare la estensione alla imposta sul patrimonio del privilegio concesso all’erario sui beni mobili ed immobili del contribuente per il pagamento delle normali imposte sui redditi dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile. Qui però il privilegio era limitato al debito per l’anno in corso e i due anni antecedenti di un’imposta nota, su cose singole determinate, ad aliquota costante, invariabile nel passaggio da persona a persona. Invece l’imposta patrimoniale non fu nota se non dopo parecchi anni, si riferiva ad un complesso di beni mobili ed immobili, a un debito ventennale e poteva grandemente variare da persona a persona. Nessuno osava acquistare fondi o case o concedere credito sulla garanzia di essi, perché sull’acquirente gravava l’incognita del pagamento dell’intiera imposta dovuta per il complesso del suo patrimonio da un venditore, il quale, dopo la vendita, poteva rendersi insolvibile. Fu necessario concedere oltreché il riscatto totale, anche quello parziale del tributo, convertendolo da un onere personale sulla fortuna complessiva del contribuente in un onere reale su cose singole.

 

 

Le valutazioni compiute per l’attuazione dell’imposta patrimoniale accertarono un patrimonio imponibile di forse 110 miliardi di lire correnti all’1 gennaio 1920 corrispondenti al corso del cambio a quella data a circa 44 miliardi di lire oro antebelliche[xvii]. In apparenza troppo piccola quota dei 100 miliardi a cui valutavasi innanzi alla guerra la ricchezza nazionale; in realtà egregia somma, ove si tenga conto che i più dei patrimoni italiani stavano sotto le 30.000 lire, nel 1920 uguali a circa 20.000 d’anteguerra, e che all’1 gennaio 1920 i valori patrimoniali erano, per timore di rivolgimenti sociali, assai depressi. Il successo fu tuttavia attenuato da ciò che l’imposta fu riscossa in moneta la cui potenza d’acquisto scemò forte ancor dopo il 1920.

 

 

108. – L’interesse che l’imposta differenziale creava all’iscrizione dei titoli al nome parve, sebbene non fosse, di troppo lenta efficacia a coloro che volevano rapidamente giungere a confische ed a rivolgimenti tributari. Commosso da qualche incidente rumoroso[xviii], dapprima il legislatore ordinò (R.D.L. 22 aprile 1920) fossero obbligatoriamente messe al nome le azioni emesse da società anonime ed in accomandita per azioni esercenti l’industria del credito. Sospesa di quest’ordine l’applicazione, fu presentato dal gabinetto Giolitti, succeduto nel frattempo a quello Nitti, un disegno di legge per rendere obbligatoria la nominatività di tutti i titoli al portatore emessi dalle società per azioni, da qualsiasi altro ente, dallo stato, dalle province e dai comuni e persino dei depositi vincolati a termine fisso. Facevasi eccezione soltanto per i buoni del tesoro, per i depositi a risparmio e per quelli a conto corrente ed a vista.

 

 

Ad evitare che le preferenze del pubblico italiano si volgessero ai titoli al portatore stranieri il disegno triplicava la tassa prescritta per i titoli medesimi che fossero al portatore, rimanendo invariata quella per i titoli nominativi. Promulgata la legge (24 settembre 1920), ordinate (R.D. 9 giugno 1921) le norme di attuazione di essa per la conversione dei titoli emessi dalle province, dai comuni, dalle società per azioni e dagli altri enti, non si osò, per paura di scrollare il credito pubblico, dettare regole per la conversione di quelli di stato. Frattanto mutava il clima storico di vendetta contro i gruppi sociali che si erano giovati della guerra. Il successore dell’on. Giolitti sospese l’attuazione della legge di conversione (R.D.L. 21 agosto 1921) e propose ne andasse franco chi si risolvesse a pagare sui titoli al portatore un’imposta del 15 per cento. Ma la proposta parve troppo in contrasto colla promessa solenne di esentare i titoli di stato ed anche quelli al portatore da qualunque imposta presente e futura. Il nuovo regime sorto nell’ottobre 1922 eliminava definitivamente ogni idea di nominatività (R.D. 10 novembre 1922); persino sopprimendo poi (R.D.L. 29 luglio 1925) l’imposta differenziale sui titoli al portatore.

 

 

109. – La nominatività, sebbene taluno la invocasse anche per una sua pretesa virtù moralizzatrice delle società anonime e delle loro assemblee, non era fine a se stessa, bensì strumento a meglio riscuotere le imposte personali e massimamente quella successoria, la più antica ed unica permanente fra quelle allora esistenti. Già progressiva, in ragion di ammontare della quota ereditaria e di parentela, fino dal 1902, fu durante il tempo della neutralità (D.L. 27 settembre 1914) aggravata sia traendo le aliquote all’insù (quelle massime ad es. dal 3,22 al 7% per la linea retta, dal 6,21 al 6,50% per i coniugi, dal 20,60 al 30% per i parenti entro il sesto grado e gli estranei) sia applicandole, così cresciute, all’intiera quota ereditaria e non più alle successive frazioni di essa. Attraverso a successivi inasprimenti si giunse alla legge 24 settembre 1920, con la quale la tariffa è portata ad altezze confiscatrici: tra l’1 ed il 27% fra ascendenti e discendenti in linea retta e in primo grado; fra l’1 ed il 30% fra gli stessi oltre il primo grado; fra il 4 ed il 36% fra i coniugi; fra il 7 ed il 42% fra fratelli e sorelle; fra il 9 ed il 48 fra zii e nipoti; fra l’11 ed il 60% fra prozii e pronipoti e fra cugini germani; fra il 18 ed il 75% fra altri parenti oltre il quarto grado, affini ed estranei.

 

 

Aggiungevansi l’addizionale a favore dei mutilati, che dal 5% via via passava al 20%; la tassa di trascrizione ipotecaria del 0,72 per gli immobili ed i diritti immobiliari; e la così detta complementare su quegli eredi o legatari, i quali, non essendo ascendenti, discendenti o coniugi del defunto ed essendo provveduti di un patrimonio proprio, venissero in possesso di una quota di eredità o di legato superiore alle 200.000 lire. Il balzello era del 6, del 9,60 e del 12% a seconda che il patrimonio proprio dell’erede o legatario superasse le 200.000 lire ma non le 400.000, stesse fra le 400.000 e le 600.000 lire o superasse le 600.000 lire. Nel caso estremo di una quota ereditaria tutta di immobile superiore ai 20.000.000 di lire, a favore di un erede o legatario parente oltre il quarto grado, affine od estraneo, provveduto di un patrimonio proprio oltre 600.000 lire, l’imposta complessiva risultava del 102,75 per cento. Caso estremo, ma segno caratteristico della tendenza della legge. Ristrette a misura esigua le detrazioni per spese funerarie e di ultima infermità, presunta l’esistenza di mobilio e di gioielli nella misura uniforme del 7-10% dell’ammontare dell’eredità lorda, supposte frodolente tutte le alienazioni dei beni avvenute con e senza riserva d’usufrutto fra ascendenti o discendenti, fra coniugi o parenti fino al quarto grado incluso e perciò sottoposte alla grave tassa sulle donazioni invece che a quella di registro, difficultata e limitata la detrazione dei debiti, accadeva non di rado che gli eredi fossero stretti fra il timore della rovina e la necessità della frode.

 

 

Non paghi di tanta stravaganza confiscatrice, un emendamento dei socialisti a quella che fu poi la legge del 24 settembre 1920 proponeva che le successioni legittime e quelle testamentarie non potessero aver luogo che per quote patrimoniali inferiori a 100.000 lire ed a favore di eredi che non possedessero altrimenti un reddito superiore a 6000 lire per persona della famiglia ed a 50.000 lire in complesso. Un altro emendamento proponeva di abbassare la vigente avocazione allo stato delle successioni ab intestato dal sesto al quarto grado. Poco mancò avesse fortuna una proposta, la quale sottraeva alla disponibilità ed alla successione legittima del defunto il valore dei beni che a lui stesso fossero pervenuti per eredità, donazione o dote, allorché fossero trascorsi 20 anni da quando il defunto ed il de cuius del defunto li avesse per tal causa ricevuti. Se dalla originaria eredità, donazione o dote fossero trascorsi meno di 20 anni la quota sottratta alla disponibilità ed alla successione legittima era di tanti ventesimi quanti gli anni trascorsi.

 

 

La reazione, quando venne, andò all’opposto. Un decreto del 20 agosto 1923, aboliva del tutto l’imposta successoria nel gruppo famigliare, costituito dagli ascendenti e discendenti, coniugi, fratelli e sorelle, zii e nipoti, discendenti di fratelli e sorelle dell’autore della successione; e ridusse al 12-50%, e seconda dell’importanza della quota ereditaria, l’importo dell’eredità fra altri parenti, affini od estranei. Il ministro proponente, onorevole De Stefani, addusse ragioni di tutela, anzi di esaltazione della famiglia, di perequazione tra il mezzogiorno in cui la predominante ricchezza immobiliare male si sottraeva al tributo ed il settentrione, dove abbondavano i titoli al portatore facili a sottrarsi alle imposte personali.

 

 

 


[i] In quell’anno eransi prodotti 3.040.596 quintali contro una media aggirantesi sul milione e mezzo di quintali. L’esportazione quasi nulla sino al febbraio 1914 e mantenutasi moderata fra 5409 quintali nel marzo e 16.140 nel luglio era balzata a 74.509 quintali nell’ottobre, 132.193 nel dicembre, 140.130 nel gennaio 1915 e 191.674 nel febbraio, con punte verso i 45 ed i 40 mila quintali nei mesi successivi sino all’ottobre.

[ii] Altre provvidenze dovettero essere adottate quando i cambi, regolati d’autorità, forte ribassarono, assoggettando a gravi perdite i setaioli che si erano approvvigionati largamente di bozzoli. Cfr. parag. 83 e 149.

[iii] Intorno a codesti farnetici condusse poi una diligentissima inchiesta la Società delle nazioni, sotto la direzione di Corrado Ghini, il quale ne pubblicò i risultati nel volume secondo (1 giugno 1922) di Metron: L’enquéte de la Société des nations sur la question des matières premières et des denrées alimentaires con un suo rapporto generale e rapporti speciali di F. Vinci ed N. Sloutski.

[iv] Del Newpelton inglese, salito da 30 lire nel luglio 1914 ad 86 a fine maggio 1915 ed a 190 lire al principio di gennaio 1916. Cfr. dello scrivente in C.d.S. 12 gennaio 1916 l’articolo La questione del carbone ed il porto di Genova.

[v] C.d.S. n. 338 del 5 dicembre 1916. Ma l’autore del commento a posteriori aveva già prima prognosticato: «Si può immaginare l’altezza a cui giungerebbero i noli, i quali dovrebbero essere pagati da coloro i quali avessero veramente urgenza di affrettare un trasporto. Dovrebbero (le merci) cercar carico sulle navi neutre: greche, danesi, norvegesi, svedesi, olandesi, nordamericane, le sole le quali rimarrebbero libere e che potrebbero andare alla ricerca dei noli massimi. È inutile sforzare la realtà; non è possibile ridurre i noli del carbone da 80-90 a 50 scellini colla requisizione, senza spingere da 80-90 a 100-200 e forse 300 scellini il nolo di qualche partita di carbone urgentissima o di qualche altra merce» (C.d.S. n. 29 del 29 gennaio 1916).

[vi] Contribuì all’uopo anche la opportunità di promuovere una migliore coltivazione delle miniere di zolfo. In un primo tempo, i coltivatori avevano preteso di essere, per l’accresciuto costo derivante dallo stato di guerra, danneggiati dagli estagli o canoni dovuti ai proprietari, sicché ottennero (17 febbraio 1916) l’istituzione di commissioni arbitrali per la riduzione dei canoni sino a massimi del 75 e del 50% a seconda che le miniere erano o no provvedute di impianti meccanici. Cresciuti i prezzi oltremisura nel 1917 e nel 1915 le commissioni non ebbero occasione di funzionare. Invece si accentuò, sotto l’egida della Montecatini, il passaggio dell’industria verso il tipo della grande intrapresa e crebbe il contrasto delle esigenze tecniche con la legislazione la quale attribuiva al superficiario la proprietà delle miniere. Di qui il D.L. 18 luglio 1918, col quale si attribuiva allo stato la facoltà di avocare a sé la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari e di farne concessioni ai privati in quelle province nelle quali la proprietà fosse collegata colla proprietà superficiaria, previa assegnazione di un congruo canone a favore del proprietario del suolo. La stessa facoltà fu pure accordata allo stato per le miniere già aperte le quali fossero improduttive od inadeguatamente produttive, qualora i proprietari non aderissero all’invito di attivarle.

[vii] Sui buoni di diversa specie usati in questi trasferimenti vedi sopra parag. 63. Gli abusi, assai conclamati, non pare siano stati tuttavia rilevantissimi, se le commissioni militari d’inchiesta ed i tribunali militari pronunciarono, nel periodo dal 1915 al 1918, 59 condanne in 187 soli casi di procedure iniziate.

[viii] G. De Nava, Studi e provvedimenti circa la preparazione economica e sociale; relazione del ministro … a S. E. il presidente del consiglio dei ministri.

[ix] Le cifre sono estratte dal volume del Bachi, L’alimentazione e la politica annonaria in Italia, contenuto nella presente raccolta, pp. 24 e 98. Per l’alcool, birra, zucchero e caffè, i due ultimi periodi sono 1913-17 e 1918-22.

[x] Si possono altresì leggere più ampiamente questi dati, con l’indicazione delle fonti, in Bachi, op. cit., pp. 102, 103.

[xi] Vedi la dimostrazione dell’asserto in Gaetano Zingali, Il rifornimento dei viveri dell’esercito italiano durante la guerra, in appendice al citato volume del Bachi nella presente collezione, p. 549 segg.

[xii] Dal volume citato del Bachi, L’alimentazione, p. 387.

[xiii] Cfr. in questa raccolta i volumi di Sir William Beveridge, British Food Control; di H. D. Henderson, The Cotton Control Board, di Sir Arthur Salter, Allied Shipping Control.

[xiv] La Nuova Antologia, allora decadente sotto la direzione dell’on. Maggiorino Ferraris, fecondo ed entusiasta autore di regolamenti legislativi dei malanni sociali che ogni giorno si offrivano e si offrono alla meditazione degli studiosi in voglia di parto di progetti atti a porvi rimedio.

[xv] Sono ampiamente descritte nel volume di questa collezione La guerra ed il sistema tributario, da p. 107 a p. 295.

[xvi] L’aliquota del primo cresceva in origine dal 10% per la quota di profitto dall’8 al 10% del capitale investito sino al 30% per la quota di profitto superiore al 20% del capitale medesimo; e fu portata al 12-35% e finalmente al 20-60 per cento. Queste erano le quote per gli industriali ed i commercianti. Per gli affittuari agricoli l’aliquota rimase sempre al 10-30 per cento. Per gli intermediari le aliquote andarono dapprima dal 5 al 30% e poi dal 5 al 35% e finalmente dal 10 al 60%; ma furono calcolate, non potendosi far paragoni con capitali investiti, su zone di eccedenza assoluta sul reddito ordinario.

Il secondo tributo avrebbe dovuto colpire gli stessi profitti, depurati dalle altre imposte e quindi da quelle sui sopraprofitti, e chiamati «aumenti di patrimonio» con aliquote variabili dapprima dal 10 al 60% e poscia dal 10 al 80% a seconda delle zone di eccedenza sul patrimonio del contribuente. Ma non ebbe modo di essere applicato, per l’assorbimento avvenuto di esso nel terzo tributo o confisca totale dei sopraprofitti di guerra al 100 per cento.

[xvii] La cifra di 110 miliardi correnti è desunta da Pasquale D’aroma, La gestione delle imposte dirette dal 1914 al 1925, Roma, 1926, p. 72. Si rettifica così la valutazione minore compiuta su dati rilevati qualche tempo prima, in L. Einaudi, La guerra ed il sistema tributario italiano, p. 292, rafforzandosi le conclusioni ivi esposte.

[xviii] Le scalate alle banche, di cui sotto in parag. 123.

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