Opera Omnia Luigi Einaudi

Aritmetica tributaria

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 31/03/1923

Aritmetica tributaria

«Corriere della Sera», 31 marzo 1923

Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol.VII, Einaudi, Torino, 1963, pp. 178-182

 

 

 

Il regolamento or ora uscito per l’applicazione dell’imposta sui redditi agrari stabilisce che le penalità per la mancata denuncia dei redditi agrari ai fini della nuova imposta non si applicheranno sino al 30 aprile e quindi i termini per le denunce saranno di fatto prorogati sino a quella data. La proroga non avrebbe in se stessa molta importanza, perché le denunce volute dal decreto del 4 gennaio 1923 sono un tale indiavolato imbroglio che non ci sarebbe stata nessuna speranza di vederle fatte né fra un mese, né fra un anno, né mai.

 

 

Non uno su mille proprietari ha capito di che cosa si trattasse; non uno su diecimila ha una contabilità capace di fornirgli i dati per calcolare quella entità astratta che è il reddito agrario, secondo fu concepito dal legislatore. Sarebbe, in parole semplici, necessario istituire per ogni fondo un conto colturale, con tutte le complicazioni indicibili e sottili che un calcolo colturale richiede. Sarebbe, in altre parole ancor più semplici, compilare un catasto vero e proprio. Chiunque sappia che cosa sia un catasto, esclude a priori la possibilità di compilarlo in poco tempo. Perciò ho detto che la notizia della proroga ha in se stessa poca importanza. Se l’amministrazione avesse sperato, concedendo proroghe, di ottenere le denunce vere e proprie richieste dal decreto 4 gennaio, avrebbe dovuto nutrirsi di speranze per un pezzo.

 

 

Fortunatamente, e lo dico a lode della chiaroveggenza del ministero, la proroga è stata, da parte sua, un mezzo per organizzare la esazione del nuovo tributo in una maniera semplice e conforme al vero interesse dell’erario. Ho letto in un articolo del prof. Serpieri nel «Giornale di agricoltura della domenica», che il ministero delle finanze avrebbe fissato in 80 milioni il gettito preveduto del nuovo tributo; e si sarebbe accordato con le associazioni agrarie per ripartire quel carico tra regioni e zone agrarie e quindi tra contribuenti.

 

 

La notizia data dal Serpieri trova conferma nelle istruzioni ministeriali le quali dilucidano decreto e regolamento della nuova imposta. Chi legge attentamente quelle istruzioni conclude che esse si riducono sostanzialmente ad un solo punto: la finanza rinuncia a richiedere ai contribuenti, che non le saprebbero certamente fare, denunce di prodotti, di spese, di perdite, di valori locativi e si contenta di sapere quale sia il reddito netto che il contribuente crede di ricevere dalla terra e su cui l’imposta deve cadere. Una cifra sola, invece di venti, di cinquanta, di cento, tutte controverse e dubbie. Il ministero, molto opportunamente, ha fatto di più: d’accordo col ministero d’agricoltura, ha fatto compilare delle tabelle nelle quali è calcolato il reddito agrario netto per ogni provincia, per ogni coltura, e per le varie zone di montagna, di collina e di pianura. Il contribuente, invece di fare calcoli assurdi e litigare coll’agente delle imposte, non avrà da far altro che copiare dalle tabelle la cifra per ettaro che lo riguarda, moltiplicarla per gli ettari da lui posseduti per ogni coltura e scrivere sulla denuncia il risultato così ottenuto. Le istruzioni ministeriali avvertono gli uffici delle imposte di accettare senz’altro le dichiarazioni conformi alle tabelle.

 

 

Benissimo. Questo è il trionfo del principio catastale, ossia della oggettività e della uguaglianza degli accertamenti. Perché il trionfo sia compiuto, manca solo la applicazione del principio dell’universalità. Non so se ci si potrà arrivare quest’anno, che le cose oramai sono pregiudicate dalla necessità di distinguere fra varie categorie di interessati alla terra: affittuari, proprietari coltivatori diretti, coloni parziari. Quindi ruoli speciali, controversie, e spese, conseguenti alla necessità di esentar le quote minime e di badare alle persone, invece che alla terra, in sé e per sé considerata, fonte di ogni specie di reddito.

 

 

Ad ogni modo, con l’art. 14 che autorizza la denuncia del solo reddito netto e con le tabelle che dicono al contribuente quale cifra deve denunciare, il ministero si è messo sulla buona via e sta uscendo da una situazione inestricabile. Inestricabile a causa delle incerte origini teoriche e pratiche del nuovo tributo.

 

 

L’imposta nuova da che cosa invero è venuta fuori? Dalla osservazione di un fatto indiscutibile: che se un fondo è affittato, ci sono due imposte da pagare: la fondiaria dal proprietario e la ricchezza mobile dall’affittuario; mentre se il fondo è condotto in economia o a mezzadria, si paga praticamente (c’è una imposta «colonica» che per la sua piccolezza è trascurabile) una imposta sola: quella fondiaria. Così:

 

 

Fondo affittato

 

Fondo in economia

Reddito tassato al nome del proprietario 

100

100

Reddito tassato al nome dell’affittuario 

50

 

 

Se il fatto è indiscutibile, la sua interpretazione è controversa. V’ha chi afferma che 50 è un reddito aggiunto a 100 e quindi ben tassato; mentre altri afferma che 50 fa parte di 100 e quindi la sua tassazione dà luogo ad un doppio d’imposta. E v’ha chi espone opinioni intermedie.

 

 

Forse, provvisoriamente, per il 1923 e per il 1924, è inutile risolvere la questione di principio. Fermiamoci al fatto puro e semplice che oggi lo stato preleva nel caso del fondo affittato 25 su 100 e 12,50 su 50; mentre nel caso del fondo in economia preleva solo 25 su 100. E diciamo: sia ripartita, per questi due anni, una aggiunta di X milioni – dicesi 80 – sui fondi in economia.

 

 

È inutile insistere nel chiamare questa somma col nome di imposta sui redditi agrari, risolvendo la spinosa questione se il reddito tassato al nome del proprietario già comprenda o no i redditi agrari. Lasciamo impregiudicata la quistione del titolo per cui si vogliono far pagare gli 80 milioni. Dopo averci riflettuto a lungo, mi sono persuaso che il titolo allegato nel decreto 4 gennaio sia quasi in tutto infondato. L’importante non è ora di accertare il titolo del pagamento. Basta che si paghi dai fondi non dati in affitto un tanto di più che all’ingrosso compensi la maggior somma che, per un qualunque titolo, pagano i fondi affittati. Per questi due anni, date le necessità urgenti dell’erario, l’importante è pagare. A mettere a posto il titolo del pagamento ci si penserà poi. Poiché l’importante è pagare, fa d’uopo che anche le parti abbiano un po’ di reciproca tolleranza. L’amministrazione ha cominciato col contentarsi di una denuncia sommaria. Prosegua l’opera, pubblicando e dando la massima divulgazione alle tabelle. Se le tabelle saranno riconosciute eque dai contribuenti, faccia di più: le applichi d’ufficio e annunci che la denuncia individuale è richiesta solo ai contribuenti, i quali reputano troppo alte le cifre delle tabelle. Sarà tanta cartaccia di meno in giro. Dal canto loro, i contribuenti coltivatori in economia e mezzadria si rassegnino a pagare una specie di sovrimposta compensatrice della ricchezza mobile pagata in caso di affitto.

 

 

Ma per l’avvenire si deve trovare una soluzione definitiva e razionale. E qui ha centomila ragioni il prof. De Viti, rincalzato dal Cabiati, che pur parte da altro punto di vista, nell’invocare che si ponga un termine allo spreco di forze che si va facendo per valutare con svariati sistemi la stessa precisa cosa. Oggi, i redditi terrieri vengono valutati:

 

 

1)    una prima volta dal catasto per applicare la fondiaria;

2)    una seconda volta in categoria B di ricchezza mobile per tassare gli affittuari (prodotto lordo meno valor locativo e spese);

3)    una terza volta nella nuova imposta sui redditi agrari;

4)    una quarta volta per la revisione dei valori capitali da assoggettarsi alla imposta straordinaria sul patrimonio;

5)    e finalmente una quinta ed una sesta volta per accertare i valori da sottoporsi a tassa di registro nelle compravendite ed a tasse di successione in caso di morte.

 

 

Pur lasciando da parte queste ultime valutazioni – sebbene anche qui la unificazione sarebbe opportunissima – ognun vede la follia, il costo, la contraddittorietà nei criteri, le inevitabili sovrapposizioni, i doppi ed i tripli d’imposta, che nascono da un tale sistema caotico. Il prof. De Viti suppone che il caos sia voluto dagli impiegati, i quali così si mangiano il provento dell’imposta. Non occorre supporre tanta malizia. Il male è nato fatalmente dalla mancanza di vedute d’insieme, dagli inevitabili contrasti di competenza fra direzione generale e direzione generale, dal modo non organico con cui, a pezzi ed a bocconi, si è venuta costituendo la legislazione tributaria. De Stefani ha visto giusto quando ha ordinato col decreto 7 gennaio 1913 la revisione degli estimi terrieri. Qui è il fulcro della soluzione. Il catasto deve essere l’unico mezzo con cui valutare tutto il prodotto agrario e ripartirlo nelle sue varie parti: a (reddito del proprietario), b (reddito del conduttore, chiunque egli sia, proprietario o affittuario), c (reddito del coltivatore manuale, mezzadro, terziario, bovaro, avventizio, ecc.), d (spese varie). La somma di deve fare P ossia il prodotto totale. Nulla di più, e nulla di meno. Ma questo risultato non si otterrà mai, finché ci si ostinerà a tassare le varie parti di P (prodotto lordo della terra) con leggi diverse, amministrate da funzionari diversi, in tempi differenti. Una deve essere la legge, una la amministrazione, uno il tempo di riferimento per potere tassare tutti, in guisa da esaurire tutto il prodotto. Conosciuto il reddito di a, di b e di c si potrà, con adatti e semplici coefficienti, risalire altresì ai valori capitali per le imposte sul patrimonio, di successione e di registro. Con una sola indagine si potrà ridonare la tranquillità fiscale alla terra, la quale ha solo bisogno di certezza, per riuscire a pagare, allo stato ed agli enti locali, somme non inferiori a quelle pagate dalle altre branche di attività economica.

 

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