Arbitrato
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 08/09/1920
Arbitrato
«Corriere della Sera», 8 settembre 1920
Il buongoverno. Saggi di economia e politica (1897-1954), Laterza, Bari, 1954, pp. 476-481
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. V, Einaudi, Torino, 1961, pp. 843-848
Quando due persone o gruppi sono in disaccordo, l’idea più semplice che i terzi si fanno del modo di risolvere la controversia è l’arbitrato. Se la controversia verte su violazioni di legge o di consuetudine o di contratto, l’arbitrato è anzi obbligatorio, per iniziativa di una sola delle due parti, la quale può citare l’altra dinanzi al giudice, incaricato di dar sentenza vincolatrice per amendue. Spesso, tuttavia, la controversia non è suscettibile di giudizio, trattandosi di pareri differenti intorno ad una materia opinabile. È il caso della contesa attuale metallurgica, industriali ed operai avendo opinioni profondamente diverse intorno all’ammontare dei salari che gli uni credono di poter pagare e gli altri di aver ragione di ricevere. Se si tratta di un diverbio tra persone singole o tra piccoli gruppi, per lo più la collettività non ha ragione di intervenire. Le parti, se non trovano finalmente una soluzione di compromesso, rimangono di diverso avviso, e ciascuna se ne va per proprio conto. Nessun danno apprezzabile deriva alla collettività dal mancato accordo.
Ma quando la disputa tocca diecine di migliaia o centinaia di migliaia di operai, industrie in cui sono impiegati miliardi di privati risparmiatori, essa danneggia non solo gli interessati, ma anche vaste masse di estranei: consumatori, ai quali il prodotto verrà presto a mancare; industrie collegate che presto dovranno divenire inoperose: centinaia di migliaia di operai minacciati di disoccupazione. In tali condizioni, l’offerta di arbitrato da parte dello stato o di qualche altro organo collettivo è legittima. Se l’arbitro pronuncerà un lodo il quale sia accettato volentieri dalle due parti, si sarà ottenuto il massimo risultato utile, essendo riuscito egli a vincere quegli ostacoli formali, a spiegare a vicenda alle parti le reciproche esigenze in guisa da raggiungere la pacificazione completa. Se l’arbitro non fu da tanto, o egli aveva, per consenso preventivo delle parti, la facoltà di emanare un lodo obbligatorio e in tal caso la controversia è ugualmente terminata, sebbene una delle parti possa, pur obbedendo, ritenersi ingiustamente trattata; o egli era un semplice conciliatore, senza poteri di arbitro, e anche in tal caso il suo lodo sarà utile, perché l’opinione pubblica vedrà di mal’occhio la parte recalcitrante ad accettare il lodo e premerà con tutta la sua forza affinché esso sia applicato.
Tutto ciò in generale sta benissimo ed è dottrina elementare in materia di arbitrato.
Ma affinché l’arbitrato riesca a ricondurre la pace od almeno il lavoro dove oggi è guerra e disordine, occorre che talune condizioni siano osservate.
In primo luogo, occorre che le due parti, discordi sulla sostanza della controversia, riescano almeno preventivamente a mettersi d’accordo sulla formulazione dei punti controversi. Su che cosa si disputa oggi tra industriali ed operai metallurgici? Evidentemente se il problema venisse impostato nella maniera estrema a cui è stato spinto in questi ultimi giorni, esso parrebbe insolubile da un qualsiasi arbitro. Questi non può decidere se sia, non dirò conforme al diritto vigente, ma consigliabile l’occupazione delle fabbriche da parte delle maestranze. Per quanto, entro certi moderati limiti, agli arbitri possa riconoscersi il compito di creatori del diritto, la novità sarebbe in tal caso troppo grossa per non doversi riconoscere che il compito di statuire su di essa deve essere riservato al parlamento. È chiaro che se l’arbitrato deve riuscire ad un risultato utile, la materia del decidere deve essere limitata alle richieste originarie di parte operaia. Anche le parti e l’arbitro con esse ha qui campo di discutere intorno a domande concrete, le quali stanno nell’ambito del diritto vigente o delle innovazioni graduali all’ordinamento esistente.
Chi deve essere l’arbitro? In Italia è diffuso l’andazzo di attribuire la funzione di paciere o di arbitro a sindaci, prefetti, ministri o altrettali uomini politici. Senza che si debba affermare che essi debbono sempre essere esclusi, giova osservare che spesso gli uomini politici sono disadatti da una funzione così delicata. Il loro temperamento e le loro funzioni politiche li persuadono per lo più non a fare giustizia, ma a raggiungere quella soluzione la quale, anche con danno futuro della collettività, meglio e più presto garantisca l’ordine pubblico. In Italia, noi soffriamo da vent’anni di questa maniera “politica” di risolvere le controversie del lavoro. Se lo spazio disponibile fosse più largo, sarebbe possibile dimostrare di quanto danno sia stato questo metodo al paese. Basti ora citare un solo esempio: quello dell’equo trattamento instaurato da anni per i ferrovieri delle reti private. Se c’è forma politica di arbitrato, è questa: e l’ultimo e più funesto caso di intervento politico si ebbe quando la commissione dell’equo trattamento, obbedendo alle ingiunzioni del governo, dichiarò che un articolo di legge, il 115, non doveva essere applicato. Sta di fatto che, a furia di condiscendenze politiche, di applicazioni assurde, a piccole linee o a tramvie, di organici, di salari, di orari tutt’al più consentanei alle grandi linee, una delle più fiorenti industrie italiane, alcune delle reti tramviarie più floride d’Europa e forse del mondo – esempio le tramvie di Milano, che erano tecnicamente ed economicamente l’impresa tramviaria più sana e prospera di tutta Europa – sono state irremissibilmente rovinate. L’equo trattamento, ossia l’arbitrato politico, ha ridotto al fallimento questa industria, un tempo fiorente, ne ha cresciuti i costi in maniera antieconomica e dannosa alla collettività e l’ha trasformata, da strumento di progresso economico per le città popolose e per le campagne non servite dalle grandi reti, in un ricovero di gente malcontenta. Un recente arbitrato politico minaccia di far subire la stessa sorte all’industria elettrica e costringerà a chiudersi molte piccole utilissime centrali a cui si sono applicati gli stessi organici e gli stessi stipendi che potevano essere giustificati in impianti grandiosi di diecine di migliaia di cavalli. O non sono tutti elettori, alla stessa stregua?
Sarebbe utile che per l’industria metallurgica si seguisse sul serio l’esempio dell’Inghilterra, conclamato e citato spesso, ma per lo più seguito a rovescio. Che cosa ci insegna l’Inghilterra in materia di arbitrati? Che essi riescono ottimamente se l’arbitro non ha l’abito politico, ma invece quello giudiziario. Il grande lodo minerario dell’anno scorso fu dato dal giudice Sankev, il cui rapporto è rimasto un documento storico. L’arbitro deve essere una persona che abbia la mentalità giudiziaria, di colui che cerca la soluzione “giusta” non quella “politica”.
Il magistrato ha le attitudini a bilanciare le ragioni dell’una e dell’altra parte, a pesare l’opportunità del momento in confronto alle necessità dell’avvenire. Per lo più, in Inghilterra l’arbitro è scelto d’accordo dalle due parti; ed è accaduto che uomini integri, pratici dell’industria, antichi imprenditori in ritiro o uomini stimati da tutti, sebbene vissuti fuori di quella speciale industria, fossero a gara chiamati dai contendenti a risolvere le controversie del lavoro. Spesso costoro appartengono alla magistratura propriamente detta; ma non sempre. L’essenziale è che il loro abito “giudiziario” sia riconosciuto da tutti. Un ministro od un funzionario è, per sua natura, un cattivo arbitro. L’arbitro ottimo è colui che, per la sua posizione nella magistratura o in altro ordine sociale, non ha nulla da sperare né da temere da nessuno, né da governo, né da contendenti. In Italia, purtroppo, non abbiamo magistrati pagati 100 o 200 mila lire l’anno, cui nessuna ambizione possa più tangere; ma non deve essere impossibile scovrire l’uomo riconosciuto dalle due parti, o, in mancanza, reputato capace di non ascoltare i consigli del governo il quale l’abbia nominato, capace di fornire un lodo giusto.
Tanto più agevole riuscirà l’opera sua e sovratutto agevole persuadere l’opinione pubblica della giustizia del lodo, se si seguirà un’altra lodevolissima consuetudine inglese: quella dell’inchiesta pubblica precedente al lodo. Il parere del giudice Sankey nella controversia del carbone fu preceduto da un’amplissima inchiesta pubblica, a cui assistevano i resocontisti di tutti i grandi giornali, in occasione della quale deposero industriali, organizzatori operai, imprese consumatrici, economisti, uomini politici. Il problema fu vagliato in tutti i sensi e tanta luce fu fatta che l’arbitro si sentì nella sua coscienza ringagliardito quando suonò per lui l’ora solenne di pronunciare il suo parere.
In Italia, v’è gran bisogno che il lodo eventuale per l’industria metallurgica non sia pronunciato, dopo segreti dibatti, da un arbitro politico amante di un colpo al cerchio e uno alla botte. Si discute se l’industria possa vivere o se sia destinata a soccombere. Si afferma che qualche ramo dell’industria metallurgica viva da parassita a spese degli altri; e gli operai sostengono che non perciò essi debbono adattarsi a salari bassi. È in campo il problema dei consigli di fabbrica, dell’ingerenza degli operai nella gestione industriale. Si può ammettere che decisioni di tanta importanza siano prese da un ministro, preoccupato di ottenere a favore del suo lodo un voto di fiducia dalla camera; e siano prese senza che l’opinione pubblica possa essere illuminata in merito? Industriali e operai, liberali e socialisti, conservatori dell’ordine vigente e fautori dell’ordine nuovo, tutti, se sono in buona fede, debbono volere che il grande processo sia condotto con le garanzie di pubblicità e di difesa, di attacco e di replica che sono richieste quando è in giuoco la vita di un uomo. Qui è in giuoco la vita del paese e la sentenza può essere data solo da chi tutto il paese consideri l’incarnazione della giustizia.