Opera Omnia Luigi Einaudi

Alba e tramonto delle corporazioni d’arti e mestieri

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 01/06/1941

Alba e tramonto delle corporazioni d’arti

e mestieri

«Rivista di storia economica», VI, n. 2, giugno 1941, pp. 81-111

 

 

 

Alfredo Doren: “Le arti fiorentine”, traduzione di B. Klein. Le Monnier, Firenze, 1940. 2 vol. in ottavo, vol. primo, XVIII – 412 pp.; vol. secondo, XIII – 298 pp. Prezzo L. 70.

 

 

“Statuto dell’arte della lana di Firenze (1317 – 1319)”, a cura di Anna Maria E. Agnoletti. Le Monnier, Firenze, 1940. Primo vol. in ottavo, XII -242 – I c. s. n. Prezzo L. 25.

 

 

“Statuti dell’arte dei rigattieri e linaioli di Firenze (1189 – 1340)”, a cura di Ferdinando Sartini, Le Monnier, Firenze, 1940. Primo vol. in ottavo, IX – 265 I c. s. n. Prezzo L. 25.

 

 

Armando Sapori: “Studi di storia economica medievale”. Sansoni, Firenze, 1940. Primo vol. in ottavo, XVII – 662 pp. Prezzo L. 70.

 

 

Luigi Dal Pane; “Il tramonto delle corporazioni in Italia (secoli diciottesimo e diciannovesimo)”. Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1940. Primo vol. in sedicesimo, 354 pp. Prezzo L. 21.

 

 

1. – La Deputazione di storia patria per la Toscana ha preso l’iniziativa di dare all’Italia una raccolta organica di fonti e di studi sulle corporazioni; e ad attuarla è stata incoraggiata dalla munificenza del compianto principe Piero Ginori Conti, al quale sono dedicati i quattro volumi ora venuti alla luce, due nella serie delle “fonti” e due in quella degli “studi”. La serie delle fonti prende cominciamento dall’edizione dei primi statuti delle arti della lana e dei rigattieri e linaioli, ambe di Firenze. Proposito della Deputazione è di pubblicare di ogni arte, maggiore o minore, lo statuto più antico, generalmente redatto verso la fine del secolo tredicesimo od il principio del quattordicesimo, sì da dare un quadro compiuto del primo ordinamento statutario fiorentino; aggiungendo, ove paia opportuno, a quella degli statuti la pubblicazione di matricole e documenti vari, possibilmente nel loro testo integrale. Giova augurare che al proposito egregio si dia termine e si possa poscia compiere il piano, pubblicando per ogni arte gli statuti e le riforme successive sino alla loro abolizione. Qui lo scrupolo di dare solo il testo dello statuto originario ha consigliato, a giusta ragione, al Santini di non tener conto delle aggiunte e correzioni agli statuti primi, anche quando risultavano da annotazione a margine dei codici riprodotti.

 

 

La seconda serie, di “studi”, si apre con la traduzione dell’opera di Alfredo Doren su “Le arti fiorentine”, meritamente celebrata e resa così meglio accessibile agli studiosi italiani. I direttori della collezione, Nicolò Rodolico ed Antonio Panella, dichiarando fondamentale l’opera del Doren, “anche se in qualche parte possa essere o sembrare meritevole di revisione”, augurano “che siano studiosi nostri a rivolgere la loro attenzione a questo trascurato e non abbastanza curato campo di studi, che per il passato stato di preferenza trattato dagli stranieri”.

 

 

ll volume del Sapori è una prima silloge dei saggi che questo infaticabile studioso è venuto pubblicando dal 1921 al 1939 in atti accademici, volumi in onore e riviste storiche. Due – su “La cultura del mercante medievale italiano” e “Case e botteghe a Firenze nel trecento” – sono certamente ricordati dai lettori di questa rivista, nei quaderni della quale primamente comparvero. Gli altri attengono altresì per lo più alla storia mercantesca fiorentina del due e trecento e così quelli su “La beneficenza delle compagnie mercantili del trecento”, su una “Lettera di Niccolò Acciaiuoli a Niccolò Soderini (1363)”, su “I mutui dei mercanti fiorentini del trecento e l’incremento della proprietà fondiaria”, su “Un bilancio domestico a Firenze alla fine del dugento”, su “L’interesse del denaro a Firenze nel trecento”, su “Un fiorentino bizzarro alla corte di Borgogna: Scaglia Tifi”, su “Il taccamento dei panni franceschi”, su “Firenze e Castruccio: tentativi di guerra economica”, su la “Storia interna della compagnia mercantile dei Peruzzi”, su “Le compagnie mercantili toscane del dugento e dei primi del trecento: la responsabilità dei compagni verso i terzi” e su “Il personale delle compagnie mercantili nel medioevo”. Alcuni saggi come quello intorno a “Il commercio internazionale nel medioevo”, “La storia economica d’Italia nei secoli dodicesimo-quattordicesimo e la storia economica mondiale”, “Il giusto prezzo nella dottrina di San Tommaso e nella pratica del suo tempo”, “L’attendibilità di alcune testimonianze cronistiche dell’economia medievale”, “L’usura nel dugento a Pistoia”, “I precedenti della previdenza sociale nel medio evo”, pur trattando generalmente problemi generali, sono ravvivati da testimonianze lucchesi e veneziane, da riferimenti precisi calzanti alla pratica mercantile fiorentina dei secoli dall’autore prediletti.

 

 

L’ultimo volume sovra elencato ci trasporta ad epoca più vicina a noi. L’Istituto per gli studi di politica internazionale incaricò il prof. Luigi Dal Pane di raccogliere i documenti più importanti sul tramonto delle corporazioni in Italia nella seconda metà del secolo diciottesimo e nella prima del diciannovesimo. Ne è uscito un volumetto maneggevole, consigliabile anche ad uso scolastico, nel quale, dopo una succinta introduzione del Dal Pane, sono raccolti, in una parte prima, estratti da atti legislativi e relazioni ufficiali, venete, toscane, milanesi, pontificie, napoletane e piemontesi, che prelusero o sancirono l’abolizione dei corpi di arti e mestieri ed in una seconda parte, estratti da scritti contemporanei di critica alle corporazioni redatti da economisti come G. A. Costantini, Cesare Beccaria, A. N. Talier, Pietro Verri, A. G. B. Paolini, G. B. Vasco. I due volumi su “Le arti fiorentine” sono provveduti di accurati indici alfabetici. Quello del Sapori, com’è uso mirando dell’autore, sono arricchiti da una scelta compiuta – uso a bella posta i due aggettivi complementari – bibliografia e da un indice dei nomi e delle materie (pp. 597-657) che più bello e vantaggioso non si potrebbe dire.

 

 

2. – Il nuovo interesse per la storia delle corporazioni d’arti e mestieri – ma nel tempo in cui queste furono vive la parola corporazione era poco usata e si parlava piuttosto di “arti”, “corpi”, “università”, “collegi” – ha avuto origine dal moderno ordinamento amministrativo – politico dei ceti economici italiani. La deputazione storica toscana appare lieta che per siffatta ragione sia meglio apprezzato il valore storico delle corporazioni artigiane dei nostri comuni medievali; ed anche nella raccoltina del Dal Pane è chiaro il proposito di offrire materia di meditazione ai costruttori odierni. Ma, salvo forse la silloge del Dal Pane, nessuna delle pubblicazioni qui recensite ha indole occasionale; e tutte intendono, come è dovere dello storico, alla sola conoscenza della verità.

 

 

3. – Perciò hanno valore permanente e questo non vien meno se anche nelle due opere costruttive, del Doren e del Sapori, qua e là affiora lo spunto polemico contro il von Below nel Doren e contro il Sombart nel Sapori. Spesso l’importanza di uno scritto, teorico o storico, non è tanto nella tesi propugnata o nella dimostrazione offerta, quanto nel contrasto che tesi e dimostrazione suscitano nei lettori studiosi. Sovratutto per il Sombart questo si può affermare: che i suoi volumi ebbero il grande merito di essere, quando furono sottoposti al sottile vaglio della critica, dagli storici giudicati frettolosi nella generalizzazione all’intiera Europa di fatti vicende istituti proprii di talune particolari regioni germaniche, ed indulgenti ad accesi contrasti fra tempo e tempo, fra un medioevo immaginato rigidamente immoto ed un rinascimento concepito improvvisamente rivoluzionario, invece che delicatamente volti a chiarire il graduale lento sfumare dall’uno nell’altro tempo; e di venire ripudiati dagli economisti, i quali videro nelle sue pagine attribuita indole di tesi economiche a quelle che erano invece spunti di polemica politica classista. Frattanto, quei libri suscitarono ricerche nuove, fecero riandare fonti e furono stimolo a scritti memorandi. Nessun maggiore compiacimento avrebbe egli potuto (fa d’uopo, scrivendo, adoperare il tempo passato per il valoroso uomo mancato or ora ai vivi) provare del leggere, nelle primissime linee della prefazione del Sapori: “Gli scritti che qui raccolgo si inquadrano, nel loro inizio, nell’interessamento per i problemi di storia economica, acuito dal primo apparire de “Il moderno capitalismo” di Werner Sombart nel 1896, ed accresciuto dalla pubblicazione della seconda edizione nel 1916-917 e dalla sua traduzione in lingua italiana nel 1925, da quando appunto cominciarono i miei lavori”. Forse il Sapori si fa troppo umile quando attribuisce al Sombart quell’interessamento per gli studi di storia economica, dovuto sovratutto al demone suo, il quale attendeva solo la occasione per rivelarsi; certo è che, se filiazione ideale vi fu, i figli italiani – e mettasi accanto al Sapori anche il traduttore di Sombart Gino Luzzatto – si palesarono subito di gran lunga maggiori del maestro tedesco.

 

 

4. – Direi, sebbene qui più non si possa parlare di maggior dignità scientifica, che tra le due opere sovra annunciate, del Doren e del Sapori, le mie predilezioni vanno per quest’ultima. La indagine del Doren su “Le Arti fiorentine” è ammiranda e davvero fondamentale, secondo dichiara la deputazione storica toscana: di bella, quasi artistica tessitura – nascita dell’arte, il singolo artigiano e l’arte, la interna struttura, gli organi della volontà, l’amministrazione finanziaria, la giurisdizione civile, la polizia economica e il diritto penale, come nascevano gli statuti, le arti ed i loro compiti militari, caritativi e amministrativi; lo stato e le arti – l’opera del Doren è compiuta in sé e ad uno ad uno e nei loro vicendevoli rapporti sviscera tutti gli aspetti della vita delle arti fiorentine. è destinata, come tutte le opere di scienza, ad essere, poco o molto, integrata nei particolari e corretta nelle vedute generali; e nel tempo stesso a rimanere come pietra miliare nel faticoso cammino della scienza storica.

 

 

Tuttavia, i saggi del Sapori si leggono più volentieri. In primo luogo perché son “saggi”. In ogni opera sistematica, anche se sia, come fu nel caso del Doren, costrutta su fonti sicure, è inevitabile vi sia qualche anello della catena, per il quale le indagini furono meno profonde o meno fortunate; eppure l’autore è costretto a saldare quell’anello agli altri e a non lasciami avvertire la tenuità o la debolezza. Il saggio invece è fine a se stesso; vuole illustrare un solo problema, e se ne fa vedere gli attacchi con altri problemi, gli accenni sono discreti e lasciano giusto campo alla fantasia, senza trascinare lo scrittore e il lettore a pericolosi esercizi di ipotesi. Il saggio può essere di centinaia di pagine e tuttavia riferirsi ad un problema o ad un personaggio centrale, il quale dà al tutto quel vivo senso di realtà, che invece non esce mai fuori dal “sistema”, comunque plausibile e ben costrutto. Perciò nello stesso volume del Sapori la “storia interna della compagnia dei Peruzzi”, “case e botteghe”, “il personale delle compagnie mercantili del medioevo”, “la cultura del mercante medievale italiano”, “i mutui dei mercanti fiorentini del trecento” sono quadri di vita più significativi delle pur documentate e ordinate trattazioni sul “giusto prezzo”, sul “commercio internazionale nel medioevo”, e su “i precedenti della previdenza sociale”. In fondo la storia non è fatta da statuti leggi ordinamenti ed istituti, ma da uomini. Nella storia istituzionale vien fuori involontariamente l’astratto, che è storia ridotta alla sua essenza sottile, laddove la storia di uomini è forzata ad essere concreta e reale. Qui vien fuori la seconda ragione della mia predilezione per i saggi del Sapori: ché le fonti della ammirevole trattazione del Doren sono sovratutto gli statuti, laddove quelle degli agili, eppur dottissimi, saggi del Sapori sono i libri di conti delle grandi ditte mercantesche ed i rogiti dei notai addetti al loro servizio.

 

 

Sovratutto, dico; ché né il Doren ignora i notai ed i libri dei mercanti, ne` il Sapori gli statuti; ma la gran novità di quest’ultimo fu, dopo di aver fornito la stupenda edizione dei libri di commercio dei Peruzzi (vedi la mia recensione nel quaderno del marzo 1937 di questa rivista, pp. 58-61) di averli sfruttati, quelli ed altri libri di conti, come nessun altro aveva fatto prima. Ne venne una conseguenza di gran rilievo; ché gli statuti forniscono la materia prima delle indagini su quel che doveva essere e sono quindi utilissimi ai giuristi, laddove i libri di commercio ci offrono la notizia di quel che veramente accadde e sono perciò prediletti dagli economisti. I quali, è risaputo, hanno debolissimo il senso del rispetto per le leggi scritte, per i comandi del legislatore, per i consigli del predicatore e vogliono sapere invece quel che fu pensato, operato e conseguito dagli uomini vivi. Se il Doren ha acquistato così gran luogo nella storia delle arti fiorentine si fu perché egli seppe vedere, attraverso la lettera dello statuto e della norma scritta, quel che in verità gli artigiani fiorentini di fatto operavano. Al Doren giova a tal uopo l’intuito del reale; ma al sottile senso critico del Sapori è squadernata ampia messe di fatti da analizzare e far rivivere in quei libri, nei quali i contabili delle grandi case mercantesche fiorentine del dugento e del trecento quotidianamente registravano le transazioni, grosse e minute, dei soci e dei fattori di esse. Quella era una massa meravigliosa di dati e di fatti, esplorata prima quasi solo a fini di indagini di storia politica o artistica o anedottica. Se il Sapori vi si gittò dentro a capo fitto e ne trasse tanta messe di scoperte di storia economica, giuocoforza è affermare che egli possedeva spontaneamente quel che fa difetto ai nove decimi di coloro che attendono a scrivere di cose nostre, e cioè il sesto senso economico.

 

 

5. – Debbo per la impossibilità di dare anche una rapida impressione della ricchezza di notizie, di interpretazioni e di ricostruzioni profusa a piene mani nei libri di Doren e di Sapori – limitarmi ad estrarre da essi qualcosa rispetto alle corporazioni fiorentine del due e trecento. Poiché è mio proposito offrire al lettore sovratutto larghi estratti della silloge del Dal Pane intorno alle ragioni della abolizione delle corporazioni avvenuta alla fine del secolo diciottesimo, giova prima dire quanto fosse varia e viva la struttura dei corpi d’arti intorno al 1300 in confronto dell’irrigidimento a cui essa era giunta alla fine del diciottesimo secolo.

 

 

Già il Doren aveva messo in chiaro come nel quadro generale europeo delle mutazioni storiche delle arti, Firenze introducesse tocchi originali e sfumature suggestive. La visione dell’istituto muta profondamente di tempo in tempo ed i tempi paiono tre. In quello della grande fioritura (secoli tredicesimo e quattordicesimo) domina la libertà più ampia per ognuno di esercire quel mestiere che a lui meglio piaccia e nel modo che più gli talenti. La distinzione tra discepoli (apprendisti) e lavoranti (garzoni) non è netta; non si richiede un tempo fisso obbligatorio di noviziato; né v’è obbligo di passare attraverso al primo stadio per giungere al secondo.

 

 

La qualità di maestro non è giuridica, sibbene meramente sociale; e la subordinazione dei discepoli e dei garzoni al maestro ha indole più disciplinare, famigliare e quasi d’ordine pubblico educativo che economico-privata. Sovrasta il bisogno di non ostacolare l’entrata nell’arte con esigenze e richieste esagerate. Nel tempo della tendenza ad un regolamento uniforme e nettamente formulato delle arti (1400-1550) si accentua la costrizione; i tre gradi di discepolo, garzone e maestro si irrigidiscono sia per la esigenza del passaggio successivo dall’uno all’altro, sia per la determinazione degli anni obbligatori di permanenza in ognuno dei due primi gradi. L’assunzione al magistero è resa ardua dalla esigenza di requisiti morali e tecnici e da quella della confezione del capo d’opera. I rapporti patriarcali famigliari fra garzoni e maestri si allentano ed il ceto dei garzoni si distingue viemmeglio socialmente da quello dei maestri. Si tende a limitare il numero dei discepoli ed a negare l’accesso all’arte ai sopravvenienti estranei.

 

 

Nel terzo periodo (1550-1850) l’abisso fra garzoni e maestri diventa sempre più profondo ed a poco a poco non è più colmabile; la speranza di giungere al magistero e di raggiungere l’indipendenza economica viene meno.

 

 

Il ceto dei lavoranti garzoni si organizza ed inizia la lotta con il ceto dei maestri, ognor più chiuso nel suo monopolio di mestiere e perciò, dinanzi alla concorrenza di industrie nuove e libere forestiere e nazionali, ognora più decadente. (Doren, primo, 220-22).

 

 

6. – Su questo sfondo gli ordinamenti fiorentini detti di giustizia (1293 e 1295) introducono elementi singolari. L’appartenenza alle 21 arti, maggiori e minori, è il solo titolo alla piena cittadinanza ed all’esercizio dei diritti politici, attivi e passivi (primo, 60). Nasce un diritto del comune (stato) ad obbligare chiunque eserciti un mestiere od una professione, anche se non costituita in arte, ad immatricolarsi in una delle 21 arti riconosciute. L’obbligo di pagare contributo all’arte e, per mezzo di questa, al comune, quello di sottoporsi alla autorità giurisdizionale della magistratura artigiana e di sottostare ai vincoli di polizia economica stabiliti negli statuti, obbligo spettante anche a chi, pur esercitando un mestiere, per qualunque motivo non faccia parte dell’arte, è conseguenza logica del carattere pubblico dell’ordinamento corporativo fiorentino. Ma entro esso, quale varietà! Dall’estensione, ignota ad altre parti d’Europa, dei corpi d’arte al contado e in parte ai distretti, alla inclusione tra gli artieri immatricolati dei privilegiati per ragioni di eredità – figli di artiere non però esercenti il mestiere paterno o per ragioni sociali – ricchi o grandi non esercitanti alcun mestiere, dilettanti di studi e di poesia, capitalisti soci di compagnie mercantili o bancarie -; dall’esclusione dai contributi e dalle cariche per gli artefici minori, non immatricolati, sia che essi fossero suppositi ossia dipendenti dai maestri, come garzoni o discepoli, ovvero venditori ambulanti od artigiani di contado, più o meno sciolti dai vincoli cittadini, alla varietà dei sottoposti, che potevano essere tirocinanti o garzoni o membri della famiglia collaboranti col maestro. Malagevole è trovare, nella tradizionale tripartizione in apprendisti, garzoni e maestri, luogo adatto al ceto particolare dei “fattori” che il Doren paragona (primo, 223) ai dirigenti dei grandi istituti bancari moderni. Avevano costoro emolumenti superiori ai guadagni di molti commercianti ed industriali indipendenti; eppure rimanevano per lo più per tutta la loro vita procuratori, cassieri, tenitori di libri, pur riuscendo talvolta ad elevarsi a soci della compagnia di cui erano prima impiegati (primo, 224).

 

 

7. – Sapori, giustamente, non è soddisfatto e per rifare il quadro fa “passare in seconda linea i testi giuridici, dai quali è stato tratto ormai tutto il possibile” e, come già dissi, si giova “a preferenza di un’altra fonte da poco acquisita alla storia economica, i libri di commercio” (p.438). Nei libri delle due grandi compagnie fiorentine dei Bardi e dei Peruzzi egli segue tra il 1310 ed il 1345 la carriera e le paghe di 346 impiegati dei Bardi e fra il 1331 ed il 1343 di 133 impiegati dei Peruzzi. In media ogni anno le persone a stipendio dei Bardi oscillavano fra 100 e 120 e la loro permanenza media nell’impiego durò dagli 11 ai 12 anni. Quanto varii i loro uffici! In basso i fattorini, sorta di avventizi, incaricati del recapito di merci e dei piccoli pagamenti. Non sempre l’incarico riusciva a buon fine. Un “Andrea di ser Michele de’ Rinucci nostro (de’ Peruzzi) garzone il 30 ottobre 1337 ebbe lire 34 soldi 12 e 6 denari…. i 20 fiorini ……..portossene i denari e non tornò con essi, e i fiorini 3 d’oro, s. 25 d. 6 gli rimasero di denari ch’aveva avuti per pagare terzi di panni e spesegli per sé propio”. Più ricca la categoria degli impiegati di concetto, conosciuti genericamente negli statuti sotto il nome di fattori.

 

 

I “discepoli”, i quali avessero superato soddisfacentemente il tempo di prova, potevano diventare:

 

 

  • fattori – scrivani o fattori – chiavai, oggi si direbbero contabili e cassieri, veri impiegati diretti da “scrivani”, o “segretari” ossia capi-contabili posti nella gerarchia subito dopo il capo e direttore generale della compagnia;
  • notai, iscritti nei libri tra i fattori, con l’appellativo di “procuratore e notaio”. Come le grandi banche e società per azioni odierne, le compagnie mercantili fiorentine, oltre a ricorrere a notai e consulenti professionisti, retribuiti per le singole prestazioni, avevano costituito quello che oggi si direbbe un proprio ufficio legale, alcuni membri dei quali, stipulavano, come notai, i contratti ed in genere redigevano le “carte” ed altri, che oggi si chiamerebbero avvocati, “piativano” ossia patrocinavano in giudizio.
  • funzionari, o “fattori” senz’altra aggiunta, soggetti agli ispettori inviati dalla sede centrale od ai direttori delle varie sedi della compagnia. L’ufficio di “direttore” non era tuttavia permanente, accadendo spesso che chi “aveva tenuto fuori di Firenze una ragione” fosse richiamato in Firenze con le semplici funzioni di “fattore”, per essere poi inviato a reggere un’altra sede. Si voleva un avvicendamento tra i fattori e li si voleva, ogni tanto, tenere vicini al capo della compagnia. Lo stipendio rimaneva, nonostante le mutazioni di carica, immutato, se si eccettua talvolta un aumento all’estero sia a causa dell’importanza dell’incarico, sia a titolo di indennità per spese: come accadde per Bencivenni Tornaquinci Bonsostegni, de’ Bardi, il quale ricevé fuori di Firenze lire 290 all’anno e 145 erano lire soltanto quando rimase in sede. I fattori di solito muniti di procura speciale per un dato negozio o una data zona o di procura generale con amplissime facoltà entro determinati limiti di tempo.

 

 

Gli affari iniziati dall’un fattore potevano essere proseguiti e terminati dall’altro e l’operato suo impegnava, se tenuto entro i limiti del mandato, la responsabilità della compagnia e dei compagni, solidalmente ed illimitatamente tenuti per gli affari sociali. Il fattore non era responsabile personalmente per i negozi conchiusi a nome della compagnia; doveva renderne conto e versare alla compagnia od alla massa fallimentare tutto ciò che tenesse di loro spettanza. Vivendo del loro stipendio, e non partecipando agli utili sociali, raramente accadeva che il fattore divenisse socio o compagno. Dei fattori dei Peruzzi nessuno divenne socio; di quelli dei Bardi se ne conoscono cinque, nessuno dei quali aveva partecipato agli utili di bilancio ne` ricevuto doni di sorta: Filippo di messer Bartolo di messer Jacopo Bardi compagno dopo dieci anni di impiego, dal 1309 al 1319, durante i quali era passato gradualmente dallo stipendio di 15 a quello di 160 lire[1], Gherardino Gianni, fattore dal dicembre 1319 con lo stipendio di lire 200 e compagno dal primo luglio 1320; Giovanni Gherardini fattore dal 3 gennaio 1317 con lire 250 e compagno dal luglio 1320; Lapo Niccoli fattore dal primo di febbraio 1323 con lire 290 e compagno dal luglio 1326; Taldo di Valore Orlandi, già fattore disonesto e licenziato nel 1316 “parendoci che non si fosse bene portato in Inghilterra”, poi riassunto dopo quattro mesi (“ci rifermammo chollui”) e mandato a Rodi e ad Avignone, socio dal 1320.

 

 

8. – Ai fattorini o garzoni assunti a tempo o per piccoli incarichi si dava stipendio ad arbitrio della compagnia, in denaro e, talvolta, in panni per vestire ed alimenti. Se la occupazione durava, anche senza contratto, si usava assegnare stipendio ad anno; come si fece con Bindo Tommaso dei Peruzzi, rimasto a guardia di un fondaco dal 15 luglio 1338 al 1 luglio 1343, il quale ricevette 43 lire e 10 soldi l’anno. I fattori erano invece sempre assunti con contratto scritto, nel quale si elencavano sovratutto gli obblighi ad essi assegnati da vecchie consuetudini. Fino a quando rimanevano “discepoli” in prova, l’uso era quello della gratuità. Il Sapori conosce solo il caso di Gagliardo di Neri Bonciani, al quale, probabilmente perché servì dal 17 novembre 1336 al 1 luglio 1343 a Napoli, fu assegnato un salario di 30 lire l’anno per i primi due anni, 40 lire i due seguenti e 50 lire gli altri. Tra la fine del discepolato e la nomina a fattore, si usava dare qualche salario, fissato, a guisa di dono, a libito della compagnia: Jacopo di Stoldo Angiolini “discepolo nostro che cominciò a tenere la chiave della cassa nostra de’ contanti per Gherardino di Tano Baroncelli chiavaio” il 1 aprile 1336 e la tenne fino al 1 luglio 1337 “che la lasciò” (come discepolo non ebbe in consegna la cassaforte, ma la cassetta degli spiccioli), ricevette “panno per vestirsi quando andò a studiare a Parigi, e oltracciò scrivemmo a’ nostri compagni di Parigi che gli dessero fiorini venti d’oro”.

 

 

Gli stipendi erano pagati od accreditati di solito l’1 luglio d’ogni anno, salvo prelievi e versamenti in conto corrente ad interesse. Il contratto di impiego era per lo più a tempo indeterminato e il licenziamento poteva avvenire in ogni momento, ad iniziativa del personale: “Domenico di Francesco Imbusi (de’ Bardi) disse di voler intendere a’ fatti suoi e noi ne fummo contenti”, o della compagnia: “li diciemmo (a Donato di Guido Donati) che intendesse a fare altri suoi fatti, e non istesse a speranza d’avere da noi salario”. Se l’impiegato dava scarso rendimento, gli si riduceva o sospendeva il salario; se malato, lo si sospendeva durante la malattia, e così se egli si assentava per incarico pubblico: a Francesco di Lapo Mangioni, de’ Peruzzi, nel dare il salario dal 15 giugno 1338 al 15 settembre 1342 in ragione di 217 lire e soldi 10 l’anno “di tale tempo rabattemmo per mesi quindici, che in fra ‘l detto tempo stette per più volte a Pisa per gli ufficiali sopra il grano per lo Comune di Firenze”. Se l’impiegato era distratto da altre faccende, gli si diminuiva il salario, come a Bencivenni Tornaquinci Bonsostegni al quale, nei tre anni che rimase a Firenze, il compenso fu ridotto da 145 a 77 lire l’anno perché “curò assai i fatti suoi”, o addirittura lo si licenziava, come accadde ad Antonio di Bindaccio del Bene, dei Bardi, “perché intese più a’ fatti suoi che a’ nostri”.

 

 

La disonestà era severamente punita col licenziamento, con la richiesta di indennizzo e la denuncia criminale. Dando ragione di certe spese i Peruzzi annotano:

 

 

“I detti denari si spesono in fare pigliare e mettere nelle Stinche [prigioni] Jacopo di Tuccio Ferrucci nostro fattore, il quale ci avea fatto molto danno stando a Napoli e a Vingnone [Avignone] che le lire 34 d. 8 a fiorini spesono Attavano di messer Amideo e Giottino di Donato di Giotto ch’andarono a Pisa a farlo pigliare là e menarlono a Firenze; e le lire 8 s. 17 a fiorini per lire 40 piccoli che si pagharono a l’Oficiale de la Merchatantia per lo diritto de (l) richiamo che si fece d’Jacopo; e le lire 11 s. 4 a fiorini sono per danari dati a’ messi e famiglie de l’Oficiale e della Podestà e per più scritture fatte e per mandare le famiglie insino a Empoli e altre spese”.

 

 

A Vieri del Verre i Bardi addebitano otto fiorini per interesse di certi denari che egli avrebbe dovuto versare e invece trattenne per un bel po’ di tempo:

 

 

“Gli otto fiorini gli si ritenghono per chagione di ciento venti fiorini d’oro che aoperò in suoi fatti propi di quelli della compagnia, e poi gli vi rimise pocho anzi che morisse, che rachattò da altrui e non ne sapemmo noi niente, se non dopo la sua morte molto in segreto, e non sapemmo se gli tenne uno anno, o più o meno; senonché arbitrammo che fosse uno anno”.

 

 

Il Sapori, il quale prudentemente si astiene dal far confronti fra gli stipendi di una volta e quelli odierni, ricorda che gli eredi di messer Gulterotto di messer Jacopo, morto l’1 febbraio 1331, accogliendo in casa due ragazze da lui lasciate, calcolarono che la spesa annua per il loro mantenimento, escluso il “vestire e calzare” si aggirasse per ognuna da 20 a 25 lire di piccoli, equivalenti all’incirca in media a 10 lire e 10 soldi di lire in fiorini. Perciò egli giudica che lo stipendio medio dei fattori in 50 lire a fiorini l’anno non fosse troppo tenue; e reputa buoni i molti stipendi sulle 100 lire l’anno, assai elevati i non pochi superiori sino alle 200 lire ed altissimi quelli di 435 e 450 lire con cui furono retribuiti i fattori – segretari Fatto Ubertini e Ciro del Migliore, capi- contabili dei Bardi. Gli stipendi erano cresciuti frequentemente, a volte persino ad ogni anno, come accadde ad Arrigo di Filippo Boninsegna, dei Peruzzi, assunto nel 1335 con lire 80 a fiorini l’anno, cresciuto nel 1337 a 100 lire, nel 1338 a lire 120 ed a lire 145 nel 1340. Allo stipendio si aggiungevano non di rado gratifiche straordinarie. I Peruzzi donano a Giovanni Bonducci Cambi “di nostra buona volontà 40 lire perch’egli avesse materia e chagione di fare bene i fatti della compagnia quando andò in Puglia” e lire 100 a Michele Bottaccini “perché gl’avesse migliore volere di fare i fatti della Compagnia”. I Bardi regalarono spontaneamente lire 300 a Bencivenni Tornaquinci Bonsostegni “per lo faticare che fecie per raquistare il debito verso il Re Roberto” fra il 1335 e il 1337; lire 641 a Buono Filippi “per buoni portamenti negli affari della compagnia”, lire 300 a Cino del Migliore Ridolfi per aver chiuso la contabilità per i due anni dal luglio 1316 al luglio 1318 “trovandola molto grassa”. Il dono può essere fatto in seguito a richiesta del fattore: i Peruzzi donano 40 lire a Bindo di Bindaccio Guasconi “non parendogli essere ben provveduto”; i Bardi lire 80 ad Andrea Portinari “che gli parea essere istato mal provveduto in questo tempo ch’era istato in Fiandra siché per lo meglio ci parve di fargli questo aroto [aggiunta] in questi tre anni”. Talvolta il dono ha l’aspetto di provvigione: Piero di Bino di ser Tinaccio ricevé nel 1341 lire 1450 “parendo ch’egli avese fatto buon portamento intorno a’ fatti de’ compagni d’Inghilterra e per certi doni di moneta che il Re d’Inghilterra gli fece, i quali doni e quanti altri gli fossero fatti in Inghilterra, tutti con suo volere rimangono e debbono essere de la nostra compagnia”.

 

 

Accadeva che le compagnie trattenessero denari dei soci e fattori. Alla morte del socio dei Bardi, Filippo Aldobrandini, la compagnia non denunziò un deposito di 9.000 lire, “quali celammo ai suoi figli per la loro migliore acciocché non si disordinassero troppo”; alla morte dell’altro socio, Bocchino di Chiaro Ulivieri, la compagnia, che amministrava le cose dei pupilli, dimenticò nel rendiconto a costoro divenuti maggiorenni, 4.058 lire, “per più loro benefizio, perché sì come giovani noti fossero troppo larghi a spendere oltragiosamente”; a Geri, erede nel 1336 di Gino di Boninsegna Angiolini, la compagnia occultò 8.546 lire, “e’ quali e’ non sa che gli debia avere, e ciò abiamo fatto perché sia più temperato nelle sue spese, ch’e` troppo grande spenditore”. Gli Aldobrandini e gli Ulivieri riebbero il loro, ma l’Angiolini fu pagato, dopo il disastro della compagnia, in moneta di fallimento.

 

 

9. – Il quadro che balza fuori dalle pagine del Sapori non è certo quello di un mondo ad imprese piccole e medie, costrette a mediocrità uniforme dall’ordinamento corporativo. “In ogni campo dell’economia si ebbero, in ogni momento, aziende piccole, medie, grandi e grandissime, le quali ultime controllarono le minori, quando non le assorbirono e le trascinarono con loro al fallimento, quando i colossi crollarono” (p. 546).

 

 

Il contrasto fra la legge canonica, la quale vietava il prestito ad interesse e la realtà, nella quale i saggi di interesse dall’8 al 15 per cento erano reputati normali e gli stessi ecclesiastici inventavano ragionamenti per salvare dalla taccia di usura saggi di interesse che in altre epoche, prima e poi, sarebbero parsi altissimi; fra la legislazione, la quale voleva mantenere, insieme alla uguaglianza sociale, la stabilità nelle famiglie e nelle classi e fu poi idealizzata quasi fosse stata realtà e questa realtà medesima, che era di un’economia rigogliosa e di fortune ingenti rapidamente formatesi, è siffatto da far esclamare al Sapori:

 

 

“Dovremo riconoscere, almeno, che quegli stessi uomini che ebbero la sagacia di fare la legge, idonea per una larga situazione caratterizzata dalla massa degli artigiani, ebbero anche la forza e la spregiudicatezza di violarla” (p. 548). Fra i tantissimi esempi di grandi fortune il Sapori ricorda alcuni pochi: l’eredità di Bartolo di Jacopo Bardi, che, ai primi del trecento, era di 17.240 fiorini liquidi e di 8.400 fiorini in immobili e nel 1345 era stata cresciuta dai figli a 129.142 fiorini. Fortuna grandiosa lasciò morendo nel 1268 il doge Rinieri Zetto, valutata a 50.000 lire di piccoli, equivalenti, in peso d’oro fino, a 300.000 lire del 1914: immobili 10.000 lire, denaro contante 3.388, preziosi 3.761, crediti vari 2.264, crediti derivanti da 132 colleganze 22.935, prestiti pubblici 6.500. Quando gli impiegati si contentavano, pur vivendo decorosamente, di stipendi di 50 lire l’anno, ed i più alti funzionari, direttori -contabili, giungevano a 300 fiorini l’anno, Giotto ed Arnoldo Peruzzi spesero nel 1309 per le loro famiglie una somma in fiorini equivalente, in oro fino, a 7.680 lire antebelliche (1914) e nel 1313 – 15 a ben 24.000; ed il solo Giotto, separatosi dal fratello, nel 1319 – 20 spese 14.400 lire antebelliche.

 

 

10. – Il tipo tradizionale del “maestro” il quale lavora insieme col “garzone” e cura, con opportune correzioni manuali, la istruzione del ragazzo tirocinante è in parte vero; ma non raffigura la realtà varia ricca e vivi della società del ‘200 e del ‘300.

 

 

“Al di là della minuscola apoteca del piccolo artigiano c’era il fondaco grandioso, come, a lato della povera azienda cittadina e addirittura rionale, c’era la grande impresa del traffico internazionale; e in quei fondaci doviziosi e in quelle ricchissime imprese si muovevano persone profondamente diverse, che avevano diverso portamento e diverso vestito, e diversa mentalità, che parlano quasi una lingua diversa, e si appellavano persino con nomi agli altri non uguali. Si possono forse chiamare maestri i capi e i compagni delle compagnie di Calimala, della Lana, del Cambio? Lungi dal lavorare con le proprie braccia, costoro davano ordini a una folla di impiegati sparsi per tutto il mondo, prendevano parte ai consigli di amministrazione, partecipavano tante volte alle aziende soltanto con l’apporto di capitali accumulati con i dividendi o con il reddito di beni fondiari. Ed erano veri maestri i “fattori” di quelle compagnie? Uomini altrettanto esperti nella tecnica del commercio di ogni paese, quanto il maestro falegname lo era nella tecnica del suo lavoro concluso con semplici strumenti tra quattro squallide pareti, non erano però come lui indipendenti, non come lui arbitri di sé e del loro ingegno; ma erano sottoposti al volere del capo della compagnia e dei “compagni” stipendiati per accrescere la loro ricchezza, minacciati di licenziamento se esorbitavano dai limiti di azione fissati in una carta notarile. E neppure i “discepoli” delle compagnie si potevano confondere con gli altri apprendisti dal medesimo nome. Invece di apprendere tutto il mestiere, essi potevano stare chiusi per anni ,e forse per tutta la vita dinnanzi a un libro, e intenti a guardia di un forziere, e se il mestiere imparavano appieno conquistandosi la maturità e le forze economiche necessarie per una attività indipendente, dovevano rinunziare alla comodità del fondaco cittadino vicino alla casa o alla famiglia, e affrontare in terra straniera il disagio ed il pericolo dei viaggi e la malafede degli uomini: per loro imparare il mestiere non era giungere a fare, in un momento d’ispirazione, il capolavoro, ma invece, completa, la battaglia della vita. Infine anche i “garzoni” delle società mercantili, adibiti a mansioni che nulla avevano a che vedere con l’apprendimento di un mestiere, erano tutt’altre figure che quelle stilizzate dei giovani avviantisi, dopo il discepolato, alla suprema gerarchia dell’arte” (pp. 455 – 6).

 

 

11. – Nel saggio pubblicato in questa rivista e riprodotto nel volume ora recensito, il Sapori ha detto quale fosse la cultura del mercante medievale italiano. La tesi diffamatoria del Sombart:

 

 

“chiunque si è occupato dei conti del medioevo sa che, dal riesame delle somme in essi calcolate, risultano molto spesso delle cifre sbagliate, e che lo spostamento delle cifre in una partita di conti, forma, si potrebbe dire, la regola…. [Erano] eccessivamente grandi le difficoltà che incontravano quegli uomini per tenersi in testa delle cifre anche per poco tempo, come avviene oggi per i bambini…. Ciò che dà a questi notiziari dei mercanti medievali l’importanza di un segno distintivo particolarmente chiaro dell’impresa completamente artigianesca, è il loro carattere spiccatamente personale; essi non possono in alcun modo essere separati dalla persona che li tiene; nessun altro può e deve orientarsi in questo labirinto di annotazioni” (p. 294) è, al solito, di maniera. Sapori, il quale ha studiato sul serio i libri dei mercanti fiorentini del due e trecento, dimostra che tutto ciò è pura fantasia:

 

 

“Preso a studiare un gruppo di libri (non un libro solo!) superstiti di una modesta compagnia di Calimala dei primi anni del trecento, ripercorrendo, registrazione per registrazione, la strada del vecchio scrivano, giunsi agli stessi suoi risultati finali, nel determinare la misura degli utili a fine degli esercizi e le attività e le passività al momento della messa in liquidazione dell’azienda. (p. 295)…..Ai primi del trecento, e naturalmente la pratica può e deve essere alquanto retrodatata, si calcolarono gli interessi col sistema della capitalizzazione a fine d’anno (l’espressione era `fare capo d’anno’); si calcolò con ogni scrupolo l’adeguato di scadenza (l’espressione era “eguagliare in uno dì”); si calcolò lo sconto non col metodo attualmente in uso dello sconto detto commerciale, ma con quello più rispondente allo scopo, che vien chiamato sconto razionale…. La pubblicazione integrale dei libri di commercio dei Peruzzi…. ha permesso anche di stabilire, con la possibilità di riscontrare una quantità enorme di operazioni, eseguite nel corso di più anni da più contabili, che costoro, lungi dall’accontentarsi di risultati approssimativi, evitarono costantemente quegli stessi arrotondamenti dei denari, in operazioni importanti migliaia e centinaia di migliaia di lire, che attualmente non disdegnano i ragionieri delle grandi banche, e spinsero costantemente le divisioni a più decimali, per trovare le frazioni di denaro adatte a stabilire, con precisione assoluta, l’equivalenza di ingenti somme in valute diverse” (pp. 296-9).

 

 

12. – Questi fiorentini del primo trecento non erano artigiani illetterati, ma uomini colti, buoni computisti, maneggiatori espertissimi dello scacchiere e della tavola, i due strumenti usati per far di conti, rapidamente e sino alla divisione anche di numeri grossi, abituati dal comando della legge ma più dalla convenienza a mettere per iscritto i fitti più minuti della loro azienda. Il fondaco fiorentino dei primi del trecento era qualcosa tra il grande negozio e la borsa d’oggi. Ricordiamo la descrizione del Sapori:

 

 

“Nella parte più in luce, come volevano gli statuti, ad evitare la frode, si svolgevano le trattative con i clienti; in un angolo, al desco, stava appartato lo scrivano, ché non tutti gli occhi indiscreti dovevano potersi posare sulle cifre che egli andava scrivendo; nel fondo fervevano le discussioni di un gruppo, sempre vario, di uomini di affari, che commentavano le disposizioni governative, o discutevano degli avvenimenti politici in rapporto ai loro traffici, e ricercavano intanto l’un l’altro con fare semplice e con animo intento, notizie commerciali, gruppo più folto alla partenza ed all’arrivo dei corrieri, ché a quelli che partivano tutti affidavano le lettere da recare ai compagni lontani, e attorno a quelli che giungevano tutti si affollavano per ricevere le missive degli agenti e dei fattori fuori di sede: missive ricche, come giornali, di informazioni, dal corso dei cambi e dal prezzo delle merci in fiera all’esito di una battaglia, alle voci di minacciati sequestri o di previsti favori da parte di principi e signori. Riunioni quotidiane, quelle per la corrispondenza, ché ogni giorno i corrieri convenivano da località diverse e muovevano in diverse direzioni, oggi ad iniziativa di una compagnia, domani di un’altra, con la scarsella sempre piena della corrispondenza di tutti: con un tale ordinato avvicendamento che si può quasi parlare di un servizio regolare di posta, dovuto alla solidarietà dell’intiera classe dei mercanti” (p. 302).

 

 

13. – Che cos’era dunque quella che oggi si usa chiamare l’ordinamento corporativo delle città medievali italiane? Se qui ristringiamo lo sguardo alla Firenze degli anni fra il 1250 ed il 1350, noi non vediamo caste chiuse, corpi d’arte nettamente costituiti, con gerarchie sociali e professionali disciplinate uniformemente, attraverso i gradi di apprendisti, garzoni, maestri, consoli, gonfalonieri o podestà. Una società cotanto ordinata sarebbe stata un convento, non una città nella quale si lottava nelle piazze e nei palazzi fra grandi e popolani, fra popolani grassi e popolani minuti, fra guelfi e ghibellini, si armavano eserciti contro le città rivali, si allargava lo stato dalla cerchia cittadina al lontano contado, e si mandavano fattori a negoziare prestiti e traffici con re cristiani ed infedeli. Esistono i corpi d’arte; ma sono aperti ai nuovi venuti, in basso ed in alto: ai figli dei grandi, che non esercitano alcuna arte, ma tentano di prendere ancora qualche parte al governo della città, ed ai “discepoli” venuti dal contado e dalle classi umili. Accanto all’artigiano ed al bottegaio orgoglioso di far parte di un corpo d’arte e di partecipare coi i suoi consoli alla amministrazione cittadina, si affollano i venditori ambulanti, i manovali, gli operai proletari, viventi accanto all’arte e da questa tenuti a segno. Ma vivono anche le medie e le grosse compagnie commerciali e bancarie, provviste di grandiosi capitali, proprii ed altrui, di sedi sparse in tutta Europa, a contatto di principi di re e di papi, ordinatrici del lavoro di decine e di centinaia di impiegati, dai fattorini avventizi di fondaco, ai cassieri, ai contabili, ai direttori di sede, agli ispettori viaggianti ed ai direttori generali, remunerati con salari diversi e mobilissimi. Non è un mondo queto, idillico; anzi in continuo travaglio di mutamento, e le ascese sono rapide e le rovine clamorose. La lotta, il tumulto, le inimicizie, le cacciate e l’esilio sono i segni distintivi di quell’epoca che poi fu voluta idealizzare come tesa verso la pace sociale. Ma, perché lottava, amava ed odiava, quell’epoca partorì credenti artisti e poeti grandi; ma perché era un’epoca di rivolgimenti politici economici e sociali, essa creò ricchezza potenza arte e poesia.

 

 

14. – Passano cinque secoli; e l’ordinamento corporativo, il quale, quando vigoreggiava ed era frutto e fattore di ricchezza e potenza, era mobile e vario e consentiva ribellioni di malcontenti e grandezza di intraprendenti avventurosi, si è irrigidito disciplinato. Creava e abbatteva governi; ed ora è divenuto strumento di governo. Legislatori ed economisti hanno sul finire del secolo diciottesimo dimenticato le ragioni per le quali i corpi d’arte erano sorti ed avevano fiorito. Le lettere patenti del 14 agosto 1844, con le quali Carlo Alberto aboliva le università e corporazioni di arti e mestieri, così si iniziano:

 

 

“Col lodevole intendimento di favorire lo sviluppo dell’industria nazionale, e di promuovere l’introduzione e lo stabilimento in questi stati di fabbriche e manifatture d’ogni maniera, li Reali nostri predecessori ravvisarono conveniente di permettere nei passati tempi l’erezione di parecchie Università e Corporazioni d’arti e mestieri, e di approvarne li rispettivi regolamenti, i quali segnavano le discipline da osservarsi dagli aspiranti all’esercizio di esse arti e mestieri, ed imponevano loro varii obblighi per essere ammessi ad esercitarle, fra i quali quelli segnatamente di un regolare tirocinio, e di dar quindi prova dell’acquistarne perizia per mezzo di un esame verbale e della formazione del così detto capo d’opera. Siffatti provvedimenti consigliati dalle circostanze particolari di quei tempi, in cui molte arti e manifatture erano presso di Noi appena nascenti, ed abbisognavano perciò di una speciale tutela che ne dirigesse passo passo lo sviluppo e l’avanzamento, partorirono i più vantaggiosi effetti, ed ebbero tutto quel favorevole risultamento, cui mirava la saggezza dei Legislatori: ma li rapidi progressi che fecero d’allora in poi, e vanno tuttavia facendo le arti, il gran numero d’ingegnose macchine che suppliscono ora all’opera dell’uomo, ed i mirabili perfezionamenti introdotti in pressoché tutti i rami dell’umana industria, hanno mutata affatto la condizione delle cose, e ci hanno persuasi, che, se furono quei regolamenti necessari o sommamente giovevoli al conseguimento dell’utile scopo, cui erano diretti, producono di presente un effetto del tutto contrario allo stesso scopo, coll’inceppare l’industria medesima, anziché porgerle aiuto e fomento” (pp. 262-63)[2].

 

 

Il sorgere delle corporazioni, che anche in Piemonte fu spontaneo frutto delle esigenze di vita delle città medievali è da Carlo Alberto ingenuamente scambiato con il regolamento di esse avvenuto a distanza di secoli ad opera di principi nel nuovo stato burocratico moderno, e si espone una non meno ingenua teoria dei corpi d’arte come strumento di tutela di industrie nascenti. Di quest’ultima aveva già fatto giustizia Cesare Beccaria nelle lezioni di economia pubblica iniziate a fine del 1768 nelle scuole palatine di Milano, discutendo le privative che gli introduttori di una nuova branca d’industria usavano nel secolo diciottesimo chiedere a proprio favore. La critica del Beccaria ben si addice alla giustificazione storica carlalbertina dei corpi d’arte i quali avrebbero avuto il merito di incoraggiare il sorgere di nuove industrie concedendo il privilegio del loro esercizio ad un numero chiuso di maestri:

 

 

“…. chi richiede il privilegio esclusivo fa ragionevolmente sospettare, anzi lascia con ogni sicurezza presumere, che egli voglia o debba essere un cattivo manifattore: ogni arte nuova, che da qualcheduno venga introdotta, dà sempre per se stessa un vantaggio in favore dell’introduttore, a preferenza di quelli che vengono dopo di lui. è sempre più grande presso gli uomini il credito degli introduttori, che degl’imitatori. Chi introduce un’arte nuova, oltreché può chiamarsi inventore relativamente alla nazione priva di quell’arte, già la conosce prima e più di ogni altro è già prevenuto contro gli ostacoli, ha già disposto i mezzi e preparate le corrispondenze. Chi vien dopo non potrà procurarsi simili vantaggi, se non molto tempo dopo l’introduzione dell’arte per mezzo del primo, cioè se non dopo avviato l’esito dell’introduttore, onde questo avrà sopra tutti gli altri maggior credito e forza per non temere discapito al capitale da esso impiegato. Chi dunque dimanda privative, dimanda di poter ingannare impunemente, e all’ombra delle leggi tiranneggiare il compratore. Chi domanda privative è un uomo non sicuro di se stesso, il quale cerca di coprire quel rischio che una malintesa avidità gli fa azzardare, e poco appoggiato alla probabilità di riuscire, cerca non nella propria attività e diligenza, ma nell’altrui dipendenza e servitù un reddito ed un profitto. Dippiù non ho difficoltà di qui ripetere, perché importante, ciò che altrove ho accennato, cioè che la concorrenza dei manifattori abbassando il prezzo della manifattura e perfezionandone l’opera, aumenta di più la ricerca e lo spaccio, di quello che non scemi alla lunga il profitto di ciascheduno in particolare, supposto che questi avesse il privilegio esclusivo, il quale se esclude gli altri dall’esercitare un’arte simile, esclude anche ed aliena una parte dei compratori dal procacciarsi le produzioni di quella. A qual fine sono state dunque concesse talvolta tali privative, che fanno dell’industria un esclusivo patrimonio? Cagione più frequente d’un simile errore è la trepida ed improvvisa voglia d’introdurre a qualunque costo e forzatamente alcune arti nella nazione. Questa fa ascoltare e aderire ai subdoli progetti, che mettono in vista un vantaggio momentaneo, sotto del quale celasi un danno lungo e rovinoso. è assai meglio, secondo la sana politica. di restar privo di un’arte qualunque, che l’accordare simili privative; è meglio fissar premi e gratificazioni al primo che avrà il coraggio di arrischiare un’intrapresa, che estinguere o vendere la sorgente delle azioni industriose, per cui la riproduzione e l’esito delle materie prime e la circolazione delle opere illanguidisce e si arena. Alle privative si avvicinano le riduzioni delle arti in così dette badie e università, che fanno contribuire gli artigiani e per conseguenza allontanano molti di quelli che potrebbero accrescerne il numero; che escludono i forastieri in paragone dei nazionali, credendo di favorir la patria col resistere a quelli che vorrebbono aumentare le forze e la ricchezza, quasi che la stessa cosa non fosse il nascervi o stabilirvisi” (pp. 279-80).

 

 

15. – Non tutti i corpi d’arte erano, pur nell’epoca della decadenza, chiusi. A Venezia i deputati del commercio e cinque savi della mercanzia nella relazione del 5 gennaio 1719 per la riforma delle arti distinguevano le arti aperte da quelle serrate:

 

 

“Nelle aperte può essere admesso ognuno, previa una stabilita recognitione che viene nominata pagamento di ben intrada e con l’obligo riservato in alcune di farsi prima le prove. Nelle serrate conviene haversi un tempo consumato di garzone e mancando di questo requisito non si può ottenere l’ingresso” (p. 65).

 

 

Ser Prospero Valmarana, ser Andrea Memmo e ser Gerolamo Diedo deputati estraordinari sopra la regolazione delle arti riconoscono nella relazione delli 6 settembre 1773 che al tempo del massimo rigoglio non esistevano regolamenti di corpi d’arte: “Mentre il popolo veneziano era impiegato sulle pubbliche flotte e nella mercantil marina, gli artefici che qui in folla pervenivano dagli esteri stati, sicuri di esitare in pace e facilmente nella ricchissima città e nell’ampio suo commercievol territorio le proprie manifatture, accolti e protetti, come un prezioso aumento di nuova suddita popolazione, non erano regolati da discipline e da leggi” (p. 131).

 

 

Solo dopo la metà del secolo dodicesimo i corpi d’arte a Venezia “non più liberi ed aperti li mestieri, ma parziali e ristretti, cominciarono a prender figura di corpi regolari, diretti da leggi di filiazione, di garzonato, di lavoranzia, e di capo-maestranza.

 

 

A ciò permettere vari oggetti concorsero, appunto poco dopo la serrata del Maggior Consiglio, politici per lasciare nel popolo una qualche compiacente idea di governo, economici per avere da essi dei perenni fonti e più sicuri di contribuzione all’erario, di polizia per impedire le incette, per limitare i calamieri, per migliorare i lavori, per tenere occupata la prima gioventù, non meno che per un giusto riparto tra il popolo medesimo, acciò tutto fosse fra tutti distribuito in guisa che assicurandosi ognuno di lasciare ai figli una qualche sussistenza, vieppiù si aumentasse con i matrimoni la utile popolazione.

 

 

Le arti più nobili d’industria, confluenti in commercio, furono decorate con titoli di uffizi, camere, collegi, università, distinguendone alcune con prerogative di giudicatura civile e criminale.

 

 

la configurazione di arti in corpi portò con sé la convocazione dei capitoli per l’annuale elezione delle cariche e per trattar dei propri affari, subordinati però nel tempo stesso a diverse magistrature, qua per disciplina, là per esazione; qua per dazi, là per rapporti di commercio.

 

 

Un lodevole spirito di pietà fece che ognuno di questi corpi erigesse una particolare scuola di devozione sotto gli auspizi di un santo protettore; dal che si sono introdotte le tante festività, oltre le votive e di precetto, che distraggono dal lavoro, fomentando l’ozio e la crapula e aumentando di necessità la mano di opera.

 

 

Da questa forma di governo ebbero origine le loro riflessibili spese verso i cancelli ministeriali, e per le opere di devozione.

 

 

Nella semplicità delle prime leggi, lasciato ancora l’adito aperto a chi non aveva ancora i requisiti del garzonato mediante una qualche discreta differenza nelle benintrade, non si erano ancora introdotti que’ disordini e mali che s’introdussero in progresso. La trascendente facoltà lasciata a questi corpi, contro il tenor di antiche leggi, di prender parti senza la cognizione dell’eccellentissimo Senato fomentò i disordini, adulterando la loro prima forma ed istituto. Ognun cercò di restringersi nel numero coll’accrescere i periodi del garzonato e della lavorenzia, coll’aumentare gli esborsi delle benintrade, onde tener chi non era figlio di capo mastro il più possibilmente lontano.

 

 

La mala fede di alcuni capi manomise le loro rendite, e per più utilmente espilarle s’imposero di tratto in tratto nuovi aggravi, studiossi di render amico il ministero con contribuzioni che una volta introdotte passarono poi in consuetudine, e consecrate dalle tariffe, divennero poscia un prezzo negli acquisti degli esercenti.

 

 

Ai mali interni, e di corrotta disciplina si aggiunsero gli esterni, mentre l’avanzamento dell’industria forestiera ed in particolar dei confinanti, portò una sovversione decisiva nelle arti nostre più nobili.

 

 

A tutto ciò devesi aggiungere l’interno sconcerto di queste arti per la massa dei capitali passivi presi a livello, con pubblico permesso, da’ particolari. Alcuni furono impiegati nella fabbrica delle scuole, altri per quella degli altari ed adornamenti di essi, la maggior parte per sottrarsi dalla gravezza del galiotto sostituendovi l’esborso del contante o per pagare una parte dei debiti loro di tansa e taglion. Questi capitali sussistono a peso dei corpi ed il difetto de’ pro’ [interessi] in alcuni sormonta o si avvicina ad eguagliare i capitali medesimi. Si getta ogni anno una tansa, intitolata pro’ di livelli, e si carica sulle vittuarie, sulle materie inservienti ai lavori, sulle manifatture, sulle mercedi degli operai; ma la esazione rare volte arriva a saziare l’intiero annuale bisogno per le spese sicure della esazione e per la impotenza degli individui, e se in apparenza sembrano aggravati li corpi, in sostanza tutto cade a peso di chi possiede la terra, e nonostante la Cassa milizia ogni anno va scoperta di grosse partite.

 

 

I debiti vecchi diventano una nuova disgrazia negli individui poiché, battuti essi nel pagamento, la massima parte del riscosso sfuma, ed è assorto a titolo di pene, continuando il difetto nelle annate correnti. (pp. 133-136).

 

 

Assai più che il preambolo carlarbertino, i relatori veneti vanno a fondo delle reali cause che storicamente spiegano i corpi d’arte non quale libero spontaneo frutto delle esigenze della vita industriale nel due e trecento all’epoca studiata dal Doren e dal Sapori; ma quale strumento di governo da parte di una aristocrazia avviata, dopo la chiusura del Maggior Consiglio (1297) a divenire una oligarchia chiusa ed assoluta. Strumento variamente atteggiato: ad offrire un simulacro di autogoverno ai popolani esclusi dal maneggio della cosa pubblica, a consentire più facile esazione delle imposte, a garantire “panem et circenses”, pane per quanto è possibile distribuito a tutti con uguaglianza e feste creatrici di rivalità fra arte ed arte.

 

 

Ma la mancanza di libertà nell’entrare e nell’uscire dalle arti dava occasione ai maneggioni di assicurare a sé guadagni illeciti ed ai parenti privilegi esclusivi.

 

 

16. – Antonio da Mula, Zan Benedetto Giovanelli, Andrea Memmo, procuratori sopra la giustizia vecchia, Valerio Longo, Nicolò Valia e Zan Battista Benzon giustizieri vecchi avevano li 18 aprile 1772 candidamente spiegata l’indole dei corpi d’arte come strumenti di governo:

 

 

“Forse poi che quella permanente quiete, nella quale restò fin dal suo principio la Veneta aristocrazia, quiete per il corso di cinque secoli tanto ammirata da tutti quelli che rifletterono sulla prudente costituzione del governo nostro, derivò in gran parte dal lasciarsi o dal procurarsi al popolo una qualche immagine di governo; oggetto sempre di somma conseguenza in uno stato aristocratico e che fu pur celebrato da nazionali non meno che dagli oltramontani scrittori. Infatti quell’unirsi in assemblea, quell’elegger capi, quel destinar cariche, quel proponer parti, quel disputar liberamente tra membri delle medesime arti, sono tutti quasi certi caratteri, che introducono nel popolo una forma di piccole repubbliche, che con esse s’appaga nella propria ambizione, con che crede di aver parte negli affari, con che si affeziona al governo de’ nobili, contento di tramandar queste sue idee, quasi come un’eredità, ne’ suoi figli” (p. 99).

 

 

Gli stessi provveditori e giustizieri vecchi descrivono vivacemente a che di fatto s’era ridotto l’autogoverno dei corpi d’arte:

 

 

“Pochissime sono quelle arti che abbiano fondi stabili ed investite proprie. Le loro rendite quasi universalmente vengono formate dalle contribuzioni che sono di due sorta. Alcune per una volta sola, altre annuali e continue. Allorché un giovane vuol entrare in un’arte, in alcuni corpi è obbligato di incontrar qualche spesa, in tutti poi passando i garzoni alla lavoranzia, indi al grado di capomistro son tenuti di esborsare certa precisa somma di saldo alla cassa della sua arte. Questo sborso, che si intitola benintrada, in alcuni mestieri è caricato a segno che difficultà a’ poveri individui l’acquisto di grado di capomistro. Quindi ne nascono due gravissimi mali. Il primo che pochi essendo i capomistri in questi soli circolano le utilità de’ mestieri. Il secondo che la parte di artisti rimasta nel ceto de’ lavoranti (che quando abbiano subita la servitù dovrebbero uguagliarsi nell’alleggerimento agli stessi figli dei capomistri) languisce nello squallore d’una povertà affliggente, ristretta nel solo vantaggio de’ salari appena bastante al loro personale mantenimento non che a poter moltiplicar famiglie. Le contribuzioni annuali poi sono le luminarie ed il testatico. La luminaria viva o morta è un esborso discreto in queste tali arti de’ commestibili e di consumo, la maggior delle quali non oltrepassa quella de’ linaroli c’e` di d. 9 tra’ capomistri e di d. 6 tra’ lavoranti.

 

 

Il testatico è una somma incerta che varia in tutti li corpi, poiché derivante dalle maggiori o minori spese alle quali vanno soggetti. Questo testatico unito alle due gravezze di tansa e taglion forma il magior aggravio degl’individui ma che infine ricade sulle vendite de’ commestibili e sullo smercio de’ lavori. Le spese delle arti altre sono ordinarie altre straordinarie. In linea di spese ordinarie cadono le convocazioni de’ capitoli per elegger cariche, le celebrazioni delle messe, la festività del loro santo protettore, censo mantenimento d’altare, consumo di cere per luminarie, per sepoltura de’ morti, esequie anniversari, elemosine, salari, pro’ de’ livelli, atteggi a’ cancelli de’ magistrati per rettifiche de’ capitoli, di parti, di cassa d’amministrazione, e simili. Le spese straordinarie son quelle delle liti e de’ consulti forensi, sotto il pretesto de’ quali si cuoprono da gastaldi tutti gl’illeciti loro vantaggi o quelle inutili e gravose come per esempio i pranzi, le cene, le regolette o merende che fanno quando dentro e quando fuori di città, i regali ed altre cose che non sarebbero certamente approvate allorché ne potessero far l’esame od i magistrati o molti degli stessi confratelli” (pp. 110-111).

 

 

17. – Sul vizio del litigare sia per impedire ad un disgraziato non iscritto di lavorare sia per difendere il privilegio proprio dalle “usurpazioni” di altre arti insistono i relatori:

 

 

Notabilissima è la spesa la quale “deriva dalla voragine delle liti. Ogni piccola cosa anima questi corpi. Un miserabile perché non descritto nel loro ceto diventa lo scopo della loro persecuzione, si profonde in spese per annichilarlo e ridurlo alla dura necessità di questuare. L’intrapresa di una lite ha rare volte l’oggetto del ben dell’arte e quasi sempre occulta il fermento delle private passioni e de’ particolari interessi. I litigi servono di pretesto in molte arti per occultare i defraudi de’ gastaldi ne’ loro maneggi e sotto la copertela di consulti atteggi e partite anonime stanno celate, come abbiamo detto, delle odiose contribuzioni certamente indebite ed ingiuste. I fratelli concorrono col loro voto a secondar il genio de’ loro capi direttori, perché l’intrapresa di un litigio non aggrava almen subito la loro specialità e si spera che colla cassa d’arte si possa a tutto supplire. I sindici destinati a censurar i maneggi de’ gastaldi, a rigettar le spese arbitrarie passano seco loro d’accordo o perché a parte de’ defraudi o perché sperano la stessa condiscendenza per sé giungendo alla gastaldia. Tutto circola in pochi fatti padroni e dispositori delle rendite dell’arte. La facilità d’occultar i defraudi fomenta il desiderio di occupar cariche di maneggio, s’introducono le fazioni, si comprano i voti, e l’eletto sa dove e come risarcirsi a peso dell’economia del suo corpo (pp. 112-13).

 

 

Neppure la prerogativa di grazia del doge giova a difendere il paria non appartenente ad alcuna arte:

 

 

“Se un miserabile carico di famiglia e senza modi di sussistenza ricorre a Vostra Serenità per ottenere in atto di grazia la dispensa de’ requisiti di servitù onde descriversi in qualche arte e mestiere, si allarman subito circa di lui li capi d’arte fatti oppositori alla grazia. All’apparato di una contesa dispendiosa a cui non può andar incontro la povertà del supplicante convien che si ritiri ed abbandoni il ricorso. Quindi egli rimane violentemente nella inazione e nella miseria, che senza risorse degenera in disperazione e viene del pari offesa la stessa sovranità nell’attributo specioso di conceder grazie” (pp. 114-15).

 

 

18. – Il regolamento dei corpi d’arte era uno solo dei tanti capitoli del regolamento paternalistico, il quale irretiva la vita economica del paese. Il sovrano, che non temeva il lamento sparpagliato e disorganizzato dei provinciali, paventava il tumulto improvvisa della plebe cittadina malcontenta per il caro viveri. La paura dei “Masaniello” spiega gran parte del cameralismo, mercantilismo e paternalismo della legislazione dei secoli diciassettesimo e diciottesimo. Aldobrando Giovan Battista Paolini illustrando ufficiosamente le riforme di Pietro Leopoldo in Toscana, ha pagine scultorie:

 

 

“Una nazione, piccola o grande ella si fosse, non veniva già riguardata dalle vecchie leggi, come una società d’uomini costituita per conseguire la comune e privata felicità colla comunicazione costante, e perpetua di tutte le forze fisiche e morali. Le città, le terre, i villaggi, benché riuniti sotto un capo solo, non formavano, che in apparenza un sol corpo. Le derrate, e i frutti dell’industria di una comunità, non godevano la libertà di circolare per tutti i canali della nazione, recando abbondanza, o supplemento ai bisogni dell’altre comunità, come appunto il sangue discorre per tutte le vene del corpo umano, ad arrecare anche alle parti le più remote dal cuore la vita e la sanità. Pareva che ogni città, ed ogni territorio fosse stretto dal blocco il più rigoroso. Pene infamanti, pecuniarie ed anche capitali si comminavano a coloro che avessero ardito di asportare uno staio di biada o un animale da macello sulle terre del villaggio vicino. Squadre di satelliti armati in servizio del Principe incrociavano le strade di frontiera, e di comunicazione tra le città e le provincie per impedire l’introduzione de’ viveri. I mercanti violatori di questa legge incontrandosi in queste squadre perdevano il carico, la vettura e la libertà. Erano essi peggio trattati dei contrabbandieri di guerra.

 

 

Invano si reclamava il diritto di cittadino. Invano si rammentava al giudice della causa la obbligazione contratta nel patto sociale di soccorrere i concittadini. IL giudice era troppo interessato di dichiararlo reo di questo atroce delitto per divider la preda inegualmente con i suoi subalterni, o bisognava sacrificare sulla bilancia di Temide un peso di oro uguale al valore delle merci rapite per saziare l’avidità giudiciaria, o lasciarsi strappar di mano tutta la preda, che il più delle volte non era che il capitale intiero del negoziante. Si desolavano così le famiglie più attive dello stato, perseguitandole fino alla miseria per aver trasportato il grano, le biade, o degli animali a quei concittadini, presso i quali il bisogno li rendeva preziosi e necessari. Mentre però le città e i villaggi delle provincie venivano trattati dalle leggi come fortezze bloccate; mentre era delitto provvedere alla loro fame ed ai loro bisogni, era permesso, e libero il transito dei viveri per introdurli nella capitale. La popolazione della metropoli era quell’esercito di consumatori, che presiedeva al blocco universale delle provincie. Se le raccolte mediocri, o sterili impedivano ai mercanti, che allora chiamavansi con odioso vocabolo incettatori, di raccogliere dalle provincie i commestibili per il consumo sovrabbondante della capitale, in questo caso si costringevano i possidenti o i mercanti a trasmettere alla metropoli una determinata quantità di provvisioni da bocca. Pene severe accompagnavano ogni contravvenzione: si spogliavano i proprietari delle loro derrate, che si disgustavano fino di possedere. Si crollavano le fortune dei negozianti, che maledicevano il giorno delle loro prime intraprese. Si affermavano tutte le provincie per questa inopportuna, e violenta asportazione, che costava la vita ad alcuni, la sanità a molti, i gemiti alla maggior parte, e la perturbazione di tutti. Ma quando poi la terra propizia corrispondeva alle piene speranze dell’agricoltore, quando dopo un calcolo fallace, lungo, e tedioso si credeva dai ministri a ciò destinati, che il prodotto esuberasse il consumo, allora con certe lunghe formalità si concedevano le licenze particolari ai mercanti di far circolare i generi designati da provincia a provincia con mille fastidiose limitazioni. Per ottenere queste licenze era forza al mercante di spender molto tempo, e molto denaro. Per far circolare i generi fatti liberi, gli conveniva arrestarsi quasi a ogni passo alle frequenti dogane intermedie, che gli estorcevano dei nuovi dazi.

 

 

“Tutti questi aggravati inerenti al commercio interno dei viveri, facevano enormemente di lor natura rincararli. Si era però provvisto a simile inconveniente con un inconveniente maggiore. Un tribunale fissava i prezzi di tutti i commestibili. Certi ispettori subalterni col treno imponente di alcuni sgherri dovevano visitare i mercati, e le botteghe per mantenersi in vigore la giustizia dei prezzi tassati, dei pesi, e delle misure. Ma perché dubitavasi a ragione dell’inefficacia di simili cautele per ottenere l’intento desiderato, se n’era immaginata un’altra più ridicola, ma ugualmente dannosa. Si credé utile alla giustizia delle compre e vendite, che tutti i mercanti fossero persone integerrime e che non fosse dell’interesse pubblico di rimettere all’arbitrio altrui l’esercizio della mercatura interna. Quindi s’inventarono gli esami, le matricole, e le patenti, e si strinsero i mercanti in una quasi monastica disciplina, creando tanti corpi d’arti, quante erano le specie di mercatura. Lo stesso si fece negli artigiani, con il riflesso di migliorare i loro talenti, mediante un’effimera coalizione. Finalmente con altri tediosi regolamenti si incagliarono gli affari spediti e veloci del commercio, e s’imposero ad ogni atto umano relativo al traffico interno lente e simmetriche formalità. Il possessore fondiario non poteva vendemmiare l’uva matura, e prossima alla macerazione senza licenza di un magistrato, o prima dell’epoca fissata da una legge scritta, cinque secoli addietro, quasiché tutte le stagioni fossero uniformi nell’accrescere, o ritardare la vegetazione, e quasi che il colono sulla faccia dei proprio campo non conoscesse meglio il bisogno, e lo stato attuale delle sue produzioni, che l’inesperto magistrato rinchiuso in un pubblico uffizio della città. Era illecita l’alienazione d’un fondo rustico, o urbano, senza l’interpellazione del vicino e si concedeva a costui il diritto di rescindere la vendita già consumata quasi in premio della sua negligenza, o per mantenere nel foro una turba oziosa di clienti e di patroni. Erano regolati, e fissi i giorni, e le stagioni delle vendite per certi generi, e se i direttori delle manifatture o altri mercanti non facevano allora, per impotenza, le loro provviste, non era più loro permesso in altri tempi di farle. Si era fatto ancora di più. Si obbligavano i produttori di certe materie prime che si manifatturavano nello stato, a trasportarle in vendita alla capitale senza speranza di poterle più ritirare da quel mercato. I negozianti della capitale, avevano il diritto di tassare il prezzo alle materie prime, che erano la base delle loro manifatture, e che si dovevano trasportare forzatamente dalla provincia alla metropoli. Quindi era forza o tracollare le mercanzie ad arbitrio de’ compratori, o tener perduto un capitale che era appunto il patrimonio del venditore. Era finalmente impedito a qualunque cittadino, benché patentato dall’arte, di aprire un fondaco dentro una certa distanza; e quel ch’è peggio era vietato nelle provincie l’esercizio delle arti più floride della capitale. Leggi entrambi spiranti la più odiosa rivalità….

 

 

“Nella metropoli dello stato si vedeva eretto un tribunale supremo, che regolava l’annona pubblica, e il commercio esterno del grano e dell’olio. È facile immaginarsi, che essendo rigorosamente interdetto il trasporto dei viveri, tra villaggio e villaggio nell’interno, molto più lo doveva essere tra nazione e nazione. Esse erano positivamente in uno stato di guerra perpetua. Si dichiarava nemico della patria chi trasportava all’estere nazioni le provvisioni da bocca. La esportazione di un moggio di grano per contrabbando si reputava delitto uguale ad un omicidio. Si credeva, che ogni moggio di grano portato al di fuori costasse la vita di un cittadino al dentro. Quindi non è meraviglia che da un falso concetto procedessero falsissime conseguenze. Tali sono tutte le leggi sanguinarie, che un timor panico ha saputo promulgare in tutti i tempi e in tutti gli stati. Il commercio esterno in una parola era più vincolato dell’interno. Ma questi vincoli si frangevano impunemente dai ministri, che presiedevano all’annona, nelle mani dei quali era riposto il commercio dei più grandi articoli dell’agricoltura. Essi avevano il diritto esclusivo di comprare, e di vendere liberamente. Essi dovevano provvedere dagli esteri il grano e l’olio per l’interno consumo a quei prezzi, che loro venivano imposti dalla necessità. Ed avevano facoltà di costringere i nazionali a disfarsi della lor proprietà in favore dell’annona a quei prezzi, che loro imponeva l’utilità della medesima. Questo stabilimento che aveva in oggetto d’assicurare il popolo dalla carestia, era in conseguenza ristretto alla sola capitale, quasi che in essa si concentrasse l’intiera nazione. In alcuni casi straordinari si estendeva temporariamente alle provincie erigendovi dei magazzini provvisionali. In altre nazioni ogni comunità doveva perpetuamente mantenere la pubblica annona, ma essa era seria ai bisogni della capitale. Nella ridondanza generale dei prodotti territoriali si concedeva la tratta di qualche superfluo, secondo il calcolo mal regolato di quei tribunalisti. Simili tratte, a somiglianza di quelle, che si permettevano da provincia a provincia, erano vendute a prezzo di contante e di molti raggiri.

 

 

I diritti di transito, i pedaggi, le gabelle d’estrazione erano frequenti, gravose, vessanti, irragionevoli. Si aggravava la mano sull’estrazione de’ generi più proficui allo stato, e si alleggeriva su quelli che lo danneggiavano. Si proibiva l’estrazione de’ grani, e si lasciava la libertà a quella delle materie prime che si fabbricavano con credito nello stato. Le spedizioni delle dogane erano lunghe e tediose. Si consumava un’intera giornata dal mercante per spedire, o ricevere una balla di merci nelle dogane più tumultuose e imbarazzanti per la folla degl’inutili ministri, che per il concorso de’ negozianti.

 

 

Le strade maestre, benché fossero il più frequente veicolo della circolazione delle merci, erano ciò non ostante mal tenute, difficili e mal situate. Le strade di semplice comunicazione tra i villaggi erano sempre quasi impraticabili. L’industria interni oppressa da mille leggi vincolanti, e scoraggiata dalla disperazione di migliorare la propria condizione, che è il fuoco vitale di ogni corpo politico, languiva affatto nelle provincie. La sola metropoli, in cui stagnava il sangue spremuto per mille canali dispendiosi dall’estenuate provincie dava segno di vita, e di qualche interno commercio. I tributi mal situati rendevano dannosa, o poco utile ogni professione. I testatici, i dazi, le tasse anticipate sulla industria manuale, o strappate violentemente dalle famiglie coll’insolenza degli sgherri mantenuti, e diretti dall’insensibile avidità degli appaltatori delle finanze, distruggevano ogni libertà nel commercio, e ogni sorgente d’industria” (pp. 287-93).

 

 

19. – Dal trecento al settecento lo spirito che aleggia nei corpi d’arte è in tutto mutato. Quel che era libero sacrificio ed insofferenza di sopruso diventa astuzia ed avidità di privilegio. Sapori estrae da “I capitoli delle arti veneziane” pubblicati dal Monticolo la rubrica:

 

 

“Se un maestro morirà, avendo figli giovinetti, questi saranno avviati al mestiere a spese dell’arte; se lascieranno figlie nubili, il giovane apprendista del mestiere diverrà maestro senza adempiere le formalità del capolavoro e senza pagare la tassa d’entrata”, e non ha dubbio nell’accoglierla sotto la voce “previdenza”. Ma nel ‘700 un uguale norma diventa mezzo per negare ai nuovi venuti l’accesso libero al mestiere, riservato a ristretta cerchia di famiglie.

 

 

20. – I mercanti e gli artigiani delle città medioevali usavano congregarsi tutti in una sola via, a scopo di difesa reciproca, di facilità di controllo da parte dei consoli dell’arte e del comune, di agevolezza per i clienti nel confrontare merci e prezzi? I proprietari di case di quella via tentavano estorcere fitti eccessivi? I consoli dell’arte “ad petitionem hominum illius contrate” li adunavano e “si due partes hominum contrate illius concordes fuerint predicta de causa removere inde artem et apothecas (botteghe)”, tutti quei dell’arte dovevano rimovere altrove lor botteghe. Nel ‘700 i membri dei corpi d’arte non solo chiudono agli estranei l’accesso all’arte, ma si asserragliano, ognuno di essi, entro limiti precisi che altri non può valicare: “chiusasi l’arte arbitrariamente da sé fra limitati termini, cosicché l’una bottega essere dovesse distante di 100 passi dall’altra” (decreto del Senato veneto del 16 settembre 1752 in “Dal Pane”, p. 51).

 

 

21. – I legislatori, i quali volgendo alla fine il secolo diciottesimo o sull’inizio del diciannovesimo aboliscono le corporazioni d’arte e mestieri, vollero altresì opporsi ad ogni tentativo di libera associazione tra industriali, artigiani ed operai? Talvolta, leggendo i testi raccolti dal Dal Pane, parrebbe di sì, come quando nelle lettere patenti del 14 agosto 1844 Carlo Alberto vieta agli addetti ad una medesima arte o mestiere di radunarsi, se non “per concertare quello che riguarda alla celebrazione della festa del santo loro patrono, o per le opere di carità o di beneficenza che fossero disposti a fare per comune contributo”; ed anche per ciò, come è proprio dei sospettosi regimi di polizia del tempo, richiede il permesso del comandante della piazza o del sindaco ed autorizza costoro ad assistere od a far assistere un loro delegato all’adunanza (pp. 266-67). Ma Pio settimo, quando nel “motu proprio” 16 dicembre 1801 sopprime molte università d’arte e mestieri, se vieta agli interessati “anche semplicemente di adunarsi in corpo”, insiste tuttavia nel proibire ai capi “segnatamente di riscuotere alcuna tassa od emolumento”; mentre dà lor facoltà di riunirsi nelle loro chiese “all’occasione de’ suffragi e di quegli altri pii e religiosi oggetti, li quali sono comuni alle altre confraternite della città come anco per l’amministrazione o direzione degli ospedali annessi alle rispettive chiese, quando questi vi fossero”, vieta “che per altro anche per li suddetti due pii e religiosi oggetti” possano essere sottoposti “ad alcuna tassa o pagamento forzoso, di qualunque benché minima somma i particolari individui, dai quali per conseguenza l’indicate chiese ed ospedali non potranno ricevere che le sole volontarie oblazioni”; e finalmente se garantisce ad ognuno “il libero esercizio delle arti e professioni”, ciò fa sovratutto per liberare gli artigiani dall’obbligo “di prendere la matricola” e di “pagare alcun benché picciolo emolumento e infine di soggiacere a veruna di quelle pratiche e di quei regolamenti che si trovano prescritti dagli statuti delle soppresse università”. Pio settimo non è contrario per principio ai regolamenti ma vuole che le “nuove provvidenze siano tutte dirette alla buona qualità della mano d’opera, ed alla maggiore perfezione della rispettiva arte o professione, come pure ad oggetti di salute, fede e sicurezza pubblica, e non mai alla fissazione dei prezzi della stessa mano d’opera, all’acquisto ed incetta privativa dei generi inservienti alla lavorazione, al pagamento di tasse o altra qualunque cosa, la quale possa pregiudicare all’industria delle manifatture e arrestare i felici effetti della libera concorrenza degli artisti e dei venditori” (pp. 253-55).

 

 

22. – Taluno, già quando dappertutto cadevano in Europa i vincoli corporativi, sofisticava denunciando i pericoli che dalla libertà piena sarebbero provenuti. Ma Giambattista Vasco nel libretto “Delle università delle arti e mestieri” nel 1793 già rispondeva:

 

 

“Trattiamo qui materie di cui ogni uomo si crede giudice, e ne parla con franchezza e decide nelle case, nei circoli, nei caffè. Ho udito io stesso di questi chiacchieroni, che senza aver nulla studiato decidono tutto in materia di legislazione; gli ho uditi, dissi, persuadere gli astanti col seguente sofisma. Se non volete le leggi di disciplina fatte dai corpi d’arti e mestieri, volete dunque abbandonare gli artefici a se stessi e permettere che facciano ciò che vogliono. Sarà dunque lecito a chiunque fabbricare e vendere ogni sorta d’armi micidiali, contraffar chiavi, preparare o distribuire medicamenti ed avvelenare un mezzo popolo. Sarà lecito a chiunque far pane come e quando lo vuole. Sarà lecito a chiunque vendere carne di bestie infette, vendere vino alterato col rame, negare all’improvviso il pane al popolo che lo vuol quotidiano, e per questa e tant’altre maniere rovinarci la salute, eccitar turbolenze, sconvolgere la società tutta. Ecco il perché ho voluto distinguere i regolamenti con la pubblica autorità deve prevenire il danno che dall’esercizio di alcune arti potrebbe al pubblico derivare, da quelli che per l’interna disciplina dell’arti stesse sogliono promulgarsi dai membri che quell’arte professano.

 

 

La prima specie di regolamenti non richiede la riunione degli artefici in un corpo morale, mi vi si assoggettano direttamente pel vantaggio della società gl’individui che un’ arte o mestiere pericoloso professano. Ma le corporazioni degli artefici e i regolamenti che sogliono farsi delle medesime non arrecano il minimo giovamento alla società” (p. 307).

 

 

Date ad un corpo la facoltà di costringere coloro che esso giudica a lui appartenenti a causa dell’esercizio di una qualche arte o professione, a pagar contributi, a sottostare a regole comuni e potrete ben sottoporlo a pubblico controllo, far approvare sue regole e suoi contributi da un’autorità statale; la conseguenza fu quella che si ebbe dal sedicesimo al diciottesimo secolo: la formazione di corpi esclusivi e monopolistici, volti a comprimere le iniziative individuali ed il fiorire dello spirito creativo.

 

 

I deputati straordinari veneti sopra la regolazione delle arti avevano – nella pagina sovra riprodotta – messo il dito sulla piaga, attribuendo alla “trascendente facoltà lasciata a questi corpi, contro il tenor di antiche leggi, di prender parti [deliberare] senza la cognizione dell’eccellentissimo senato” l’adulterazione dei primitivi istituti corporativi, la restrizione del numero degli iscritti, la inettitudine dei pochi rimasti a tener dietro, per mancanza dello stimolo della concorrenza, ai progressi tecnici dell’arte, la corruzione dei capi, la manomissione degli averi delle corporazioni.

 

 

23. – Legislatori e scrittori del secolo diciottesimo arretravano dinnanzi alla abolizione delle corporazioni, il che voleva dire abolizione dell’obbligo degli aspiranti ad esercire un’arte o professione di far parte della corporazione “competente” a cagione dei servizi fiscali che questa rendeva. I veneti provveditori sopra la giustizia vecchia e giustizieri vecchi chiedevano ansiosamente nel rapporto delli 18 aprile 1772: “Si aggiunga il pericolo di perder le stesse gravezze di tansa e taglion che formano una non spregievole rendita all’erario. Sciolti questi corpi, perduta l’insolidazione, confuso il popolo nella moltiplicità ed abbinazione de’ mestieri, come sarebbe mai possibile distribuirla con proporzione di giustizia e di equità? Come regolarla nella differenza di ogni anno? Come riconoscere il passaggio d’un contribuente da un mestiere all’altro, l’aumento o minorazione de’ rispettivi lucri, come avere il numero de’ soggetti alla gravezza sempre vario, sempre incerto? E come infine assicurarne l’esazione sopra migliaia di teste tutte libere, tutte sciolte, tutte vaganti?” (pp. 100-1).

 

 

La stessa domanda si pongono taluni moderni scrittori, i quali, disperando di ripartire con uguaglianza le imposte mediante i consueti organi statali, vorrebbero affidare a nuovi corpi d’arte il compito di repartire il contingente d’imposta fissato dallo stato fra gli appartenenti all’arte. Ma aveva già risposto trionfalmente nel 1793 Giambattista Vasco. La certezza ed il costo dell’esazione non vi farebbero alcun guadagno: “Sia per riguardo alla certezza della somma, sia per riguardo alla meno gravosa o alla più economica maniera di riscuotere la capitazione, io non so vedere alcun vantaggio nelle corporazioni delle arti. La somma sarà certa qualunque volta sia determinata da una legge patente e non dall’arbitrio mutante dei preposti, e sarà sempre tutt’uno che il governo riscuota il tributo dal corpo e questi il riscuota da ciascun membro, ovvero che il governo direttamente il riscuota da ciascun individuo. I mezzi meno vessatori e più economici, che usar potrebbe la corporazione, li può usare ugualmente il governo; e se questi non trova la maniera di riscuotere senza vessare e senza troppo spendere, bisogna pure che lasci alla corporazione la facoltà di vessare e di spendere per eseguire la riscossione” (p. 347).

 

 

Né le imposte sarebbero ripartite più equamente. La attribuzione degli esercenti arti ed industrie alle singole corporazioni non è fonte di inconvenienti se si ha di mira soltanto la tutela degli iscritti o la pubblica polizia:

 

 

“Ove s’avesse a fare questa classificazione al solo oggetto di annotare in un comodo registro tutti coloro che esercitano qualche arte o mestiere, gli sbagli e gli errori non sarebbero di alcuna conseguenza. Poco importerebbe che i venditori di aceto fossero confusi con i venditori di vino o coi venditori di limoni. Ma quando la classificazione delle arti ha per oggetto la ripartizione del tributo sopra ciascuna classe, allora l’operazione diventa imbarazzantissima ed ogni sbaglio pericoloso. Se lo smercio probabile che si fa di cioccolatto dalla professione dei cioccolattai ha servito di base alla quota d’imposizione che loro si è attribuita, non sì dovrà permettere che gli acquacedatraj fabbricando cioccolatto essi medesimi per lo smercio della loro bottega scemino lo smercio dei cioccolattaj; così non si dovrà permettere che i calzolaj rappezzino scarpe rotte ne` i ciabattini facciano scarpe nuove. Frattanto l’introduzione dei nuovi artefatti, il cambiamento di moda, le rapide vicissitudini del commercio interno ed esterno aggiungeranno una grandissima confusione nella classificazione già fatta, la quale se pur fosse stata indovinata a dovere diverrebbe in breve sproporzionata e mostruosa. Quindi liti continue tra un corpo d’arti ed un altro pel preteso concorso o privilegio esclusivo dell’esercizio d’un’arte nuova, o dello smercio d’una merce di nuovo nome. Osserva Smith che in Londra, essendo l’arte dei fabbricanti di ruote dalle leggi antiche ancora vigenti riunita in un corpo e non lo essendo l’arte moderna di fabbricar carrozze, ne segue che il fabbricante di ruote può fabbricar carrozze, ma il fabbricante delle carrozze deve comperare le ruote fatte dal fabbricante di ruote. Converrebbe altronde rifare ogni anno sia la classificazione delle arti e mestieri, sia la ripartizione del tributo sopra le varie classi per renderla proporzionata; poiché ogni anno o nasce o si estende un’arte nuova, o si estingue o deperisce un’antica” (pp. 348-49).

 

 

Massimo è il pericolo quando, avendo risoluto il problema del ripartire il contingente complessivo d’imposta fra le singole arti, si deve passare al riparto del contingente dell’arte fra i suoi propri iscritti. Qui gli scrittori libreschi segnalano invero ancor oggi il massimo vantaggio del sistema:

 

 

“Trattasi di ripartire con giusta proporzione una somma determinata di tributo sopra tutte le persone che esercitano una data arte o professione. Bisogna per tal fine saper il profitto di ciascun individuo, poiché non può cader il tributo che sopra il solo profitto Sembra veramente che gl’individui di quella professione, che ne dirigono gli interessi comuni, debbano essere i più informati dello stato di ciascuno de’ loro soci; e poiché questi direttori sono eletti dai loro soci stessi, s’ha luogo a presumere che non siano per abusare della loro fiducia con ingiuste ripartizioni” (p. 349).

 

 

Il Vasco guarda, al di là dei buoni propositi dei fabbricanti di progetti, all’esperienza storica:

 

 

“Ma la sperienza non ha confermato queste presunzioni. Infatti qualunque volta le corporazioni delle arti dovettero soccombere a qualche spesa e particolarmente al pagamento di qualche tributo, fu ripartita la somma in porzioni uguali sopra tutti i maestri dell’arte, assoggettandoli tutti egualmente a pagare una data somma o annualmente o una volta in vita all’occasione del capo d’opera. Le eccezioni fattesi quasi in ogni luogo in favore dei figli o delle vedove dei maestri, provano anzi, che lo spirito regnante in queste corporazioni tende a tutt’altro che a procacciare una proporzionata distribuzione del tributo. Né ciò recherà meraviglia a chi consideri che non possono a meno di essere eletti per capi i più cospicui e ricchi della società, dai quali si richiederebbe troppa virtù perché costantemente resistessero agli stimoli del privato interesse, che gli spinge continuamente a sollevare dal peso se stessi ed i loro simili per aggravarne i più poveri” (pp. 349-50).

 

 

24. – Il termine del corso storico delle antiche corporazioni d’arti e mestieri era giunto. La soppressione avvenuta alla fine del secolo diciottesimo preludeva in verità al loro rifiorire. Frutto spontaneo delle necessità di vita dei ceti artigiani del duecento e del trecento, elemento vivo ed attivo del governo cittadino, al quale offre amministratori, capitani, soldati, prestiti e tributi, il corpo d’arte, divenuto nel secolo diciottesimo arnese di governo della monarchia burocratica, è inetto persino a ripartire le imposte statali tra i proprii soci. Nel rifiorire meraviglioso dello spirito d’intrapresa del secolo corso dal 1815 al 1914 ebbe di nuovo gran parte, strumento pungolo e freno nel tempo stesso, lo spirito di associazione. Le società per azioni, le compagnie di assicurazione, le cooperative di consumo, di credito e di produzione, le società di soccorso mutuo e le leghe operaie e contadine non erano forse la nuova incarnazione dello spirito associativo che aveva nel due e trecento creato i corpi d’arte accanto alle compagnie mercantesche? La forma era diversa; ma la fonte era la stessa: il libero, spirito creativo dell’uomo. L’uomo, che nel settecento si sentiva mortificato entro i vincoli dell’istituto associativo divenuto morto arnese di governo dello stato burocratico, lo ricreava in nuove sciolte snodate forme, imponeva lunghe tregue alle armi ed alle falsificazioni monetarie, esigeva dai governi sicurezza e giustizia e, pur tra gran rumore di lotte sociali, innalzava, in quello che sarà nelle storie economiche conosciuto sotto il nome di secolo d’oro il modo di vivere delle moltitudini a livelli, che mai così alti erano prima stati osservati.

 



[1] Gli stipendi erano ragionati in lire (uso qui “lira” per libbra o “lbr” come è scritto di solito nei testi) a fiorini. lira, moneta di conto, fu sempre composta di 20 soldi ed il soldo di 12 denari; ma vi erano i soldi grossi ed i soldi piccoli. Quando si discorre di lire a fiorini, trattasi di quella lira di cui bastavano 29 soldi ( 1 lira e 9 soldi) a compiere il fiorino d’oro, moneta effettiva. Quando invece si discorre in lire di piccoli, occorrevano 62 soldi (tre lire e 2 soldi) a compiere lo stesso fiorino. Il soldo grosso e le corrispondenti lire equivalevano perciò a 2,1379 volte il soldo piccolo e la lira di piccoli.

[2] Di qui innanzi i brani riportati in carattere di stampa minore sono tratti dal volume del Dal Pane.

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