Opera Omnia Luigi Einaudi

30 marzo 1946 Disposizioni a favore dell’attività ricostruttiva

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 30/03/1946

30 marzo 1946 Disposizioni a favore dell’attività ricostruttiva

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 189-194

 

 

 

È all’esame delle Commissioni riunite Finanze e Tesoro e Ricostruzione lavori pubblici e comunicazioni lo schema di provvedimento legislativo «Autorizzazione della spesa di lire 6 miliardi per favorire l’attività ricostruttiva dell’Istituto nazionale per le case degli impiegati dello stato, degli istituti per le case popolari e dell’Ente edilizio di Reggio Calabria» (n. 146). Il presidente Siglienti dà lettura della relazione del consultore Scoca, relatore della Commissione Finanze e Tesoro, che non è presente. Prendono quindi la parola i consultori Gazzoni, relatore della Commissione Ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni, Della Giusta e Finocchiaro Aprile; quindi L. Einaudi, poiché il relatore Scoca proporrebbe che il provvedimento fosse esteso alle cooperative che non possono alienare appartamenti, chiede se questi istituti siano enti simili all’I.N.C.I.S. o ad altre cooperative che fabbricano case inalienabili e indivisibili.

 

 

Gazzoni «nota che le cooperative sono rette da una speciale legislazione che non ha niente a vedere con quella sull’edilizia popolare. L’I.N.C.I.S. e gli istituti per le case popolari hanno speciali disposizioni che li riallacciano, più particolarmente, allo stato, in quanto compiono una funzione di carattere parastatale e, quindi, non possono alienare il loro patrimonio, che è soggetto a determinati vincoli e garanzie.

 

 

Le cooperative, invece sono enti soggetti ad una determinata legislazione che riguarda la cooperazione; hanno vigilanze e controlli, ma non hanno un patrimonio a sé come l’I.N.C.I.S. e gli istituti per le case popolari».

 

 

L. Einaudi chiarisce la sua domanda nel senso se esistano cooperative che fabbrichino case e poi non le possano alienare.

 

 

Interviene a questo punto Antonio Manes; poi Gazzoni «nota che le cooperative costruiscono case ed hanno speciali benefici; ma i loro soci hanno un’assegnazione individuale che, in caso di morte dell’assegnatario, o per altro titolo, può essere devoluta ad altra persona. Non è quindi il caso dell’inalienabilità, che tuttavia può avverarsi per qualche cooperativa che egli però non conosce».

 

 

Finocchiaro Aprile «rileva una differenza profonda tra l’organizzazione delle cooperative e quella degli enti di diritto pubblico contemplati nel provvedimento… Questi ultimi hanno un patrimonio sottoposto a determinate leggi, mentre le cooperative sorgono per interessi di carattere privato.

 

 

Non crede quindi che ad esse si possa estendere il provvedimento». Gazzoni «aggiunge che la legge sulle cooperative edilizie non prevede l’inalienabilità, per la semplice ragione che è prevista l’assegnazione definitiva ad personam, sempre quando sussistano i requisiti voluti dallo statuto delle singole cooperative. Invece l’I.N.C.I.S. e gli istituti delle case popolari assegnano gli immobili in uso ai privati e mentre il loro patrimonio resta di proprietà di un ente di diritto pubblico, quello delle cooperative rimane di proprietà dei soci ai quali gli appartamenti vengono assegnati a costruzione ultimata».

 

 

Il presidente «osserva che non è facile stabilire quali siano le cooperative edilizie a proprietà indivisa e inalienabile; poiché una cooperativa, essendo una società privata, può sempre modificare il suo statuto».

 

 

L. Einaudi avverte che il provvedimento, con una cifra apparentemente enorme, provvede in realtà a scopi relativamente ristretti. Con (fondi) per circa trentamila vani, risultato non molto grande. Per ottenere risultati notevoli, si dovrebbe seguire un metodo inverso a quello proposto; cioè non la inalienabilità, ma la alienabilità.

 

 

Si dovrebbero cioè incoraggiare le costruzioni e consentirne la vendita, col ricavato della quale iniziarne delle nuove. Così, invece di poche diecine di migliaia di vani, se ne potrebbero costruire molti di più, e soddisfare più efficacemente alle necessità del paese.

 

 

Il presidente chiude la discussione generale e le Commissioni riunite passano all’esame degli articoli del progetto.

 

 

L. Einaudi sull’articolo 1, secondo comma, osserva che non è specificato quale parte della spesa autorizzata vada a favore degli istituti autonomi e quale possa essere direttamente consumata dal Ministero dei Lavori pubblici.

 

 

Domanda anche se le case costruite saranno amministrate direttamente dal Ministero.

 

 

Antonio Manes «osserva che soltanto la costruzione è a cura del Ministero».

 

 

Gazzoni «concorda: segnala inoltre che nel primo comma vengono considerate le ipotesi della ripartizione e della ricostruzione, nonché quella del completamento di fabbricati la cui costruzione sia rimasta sospesa in dipendenza della guerra. Non si prevedono invece costruzioni ex novo.

 

 

Quindi il secondo comma non è che un completamento del primo».

 

 

L. Einaudi sempre in merito al secondo comma dell’articolo 1, fa notare che non è precisata la proprietà delle case fatte costruire direttamente dal Ministero. Non risulta che, come si dovrebbe ritenere in base alle osservazioni dei consultori Manes Antonio e Gazzoni, tali case diventino di proprietà dell’I.N.C.I.S. o degli istituti autonomi per le case popolari, perché questi enti possono non esistere nei comuni ove avvengono le costruzioni. Infatti, la causa delle costruzioni è determinata dall’eccezionale aumento di popolazione stabile. A suo avviso dovrebbe essere chiarito quali enti divengano proprietari; né dovrebbe esserlo l’amministrazione centrale, non potendo essa avere le cure che invece possono avere gli enti proprietari sul posto.

 

 

La discussione prosegue, senza altri interventi di L. Einaudi, quindi le Commissioni esprimono parere favorevole al provvedimento.

 

 

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