Opera Omnia Luigi Einaudi

24 aprile1946 – Sui beni confiscati durante la RSI

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 24/04/1946

24 aprile1946 – Sui beni confiscati durante la RSI

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 217-220

 

 

 

È all’esame delle Commissioni riunite Affari politici e amministrativi e Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti alle persone già dichiarate o considerate di razza ebraica sotto l’impero del sedicente governo della repubblica sociale (n. 126).

 

 

La discussione ha inizio con interventi di Zoli, facente funzioni di relatore, Siglienti, Friggeri e Cappa. Vengono approvati gli articoli da 1 a 7. Quindi sull’art. 8 Zoli «propone di sopprimere il secondo comma, perché i compensi dovuti ai gestori rappresentano una spesa di amministrazione dei beni, che è giusto venga sopportata dal proprietario.

 

 

Aggiungerebbe quindi, alla fine del primo comma, le parole «nonché il compenso per i gestori».

 

 

L. Einaudi domanda quanto tempo è durata questa gestione.

 

 

Zoli «spiega che è durata già del tempo ed altro ne durerà ancora, perché questi beni sono stati confiscati dalla sedicente repubblica sociale e si concedono ora dieci anni di tempo per rivendicarli. La durata potrebbe essere, per esempio, anche di undici anni».

 

 

L. Einaudi crede conveniente stabilire un limite alle spese dei gestori, perché questi gestori potrebbero consumare tutto intero il reddito e determinare anche la perdita del capitale. La gestione, a suo avviso, non dovrebbe assorbire più di una certa quota di reddito.

 

 

Il consultore Boneschi «condivide le preoccupazioni del consultore Einaudi, in questa materia molto delicata. Ricorda in proposito una osservazione fatta dal professore Rotondi, già commissario dell’ente per i beni sequestrati, il quale aveva trovato che molti redditi erano stati assorbiti dai funzionari dell’Istituto competente. Riconosce che il proprietario debba pagare delle spese di gestione; ma non crede che si possa parlare puramente e semplicemente di obbligo del proprietario di avere a suo debito le spese di gestione, che potrebbero anche essere arbitrariamente eccessive».

 

 

Zoli «dubita che sia giusto addossare tali spese allo stato italiano».

 

 

L. Einaudi risponde che non si può nemmeno addossarle puramente e semplicemente, al proprietario, che, dopo il danno, avrebbe anche le beffe.

 

 

La discussione prosegue, senza interventi di L. Einaudi, quindi le Commissioni riunite esprimono parere favorevole al provvedimento.

 

 

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