Opera Omnia Luigi Einaudi

23 luglio 1947 – Sull’istituzione di un’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 23/07/1947

23 luglio 1947 – Sull’istituzione di un’imposta straordinaria progressiva sul patrimonio

Atti Parlamentari – Assemblea Costituente – Assemblea plenaria, Discussioni

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 667-682

 

 

 

Seguito della discussione sul disegno di legge Convalida del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato in data 29 marzo 1947, n. 143, concernente l’istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. Esaurita la discussione degli articoli fino al 74, su proposta dell’on. La Malfa, relatore, l’Assemblea riprende l’esame degli articoli precedentemente lasciati in sospeso. Viene data lettura all’art. 2:

 

 

«Sono soggette all’imposta straordinaria le persone fisiche.

 

 

Sono, altresì, soggetti all’imposta straordinaria le società, ditte ed enti costituiti all’estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello stato, con deduzione dell’ammontare delle partecipazioni alla società, ditta o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche, proporzionalmente agli investimenti della società, ditta o ente in Italia».

 

 

Gli on. Dugoni e Castelli presentano due emendamenti; intervengono Marinaro, Scoccimarro, Pesenti, Fabbri, Pella, ministro delle Finanze, e Dugoni; prende quindi la parola L. EINAUDI:

 

 

Io mi associo completamente alle dichiarazioni che ha fatte il mio collega delle Finanze (Commenti a sinistra) intorno ai propositi del governo di lasciar libera l’Assemblea sulla decisione che deve prendere in questa materia delicata. Credo che parecchi dei miei colleghi abbiano già compreso che le esitazioni che esistono su questo banco in materia di tassazione degli enti collettivi e di tassazione delle rivalutazioni rimontano alla mia persona e io ho il dovere di dire all’Assemblea le ragioni delle mie esitazioni e dei miei dubbi; libera l’Assemblea di dare il giudizio che riterrà in proposito opportuno. Credo utile che l’Assemblea conosca i motivi di questa mia esitazione.

 

 

Se avessi potuto in qualche modo persuadermi che la tassazione degli enti collettivi, in questa sede, ha un qualche fondamento, non avrei dubitato. Se io esito, in questa materia, è perché le argomentazioni che sono state presentate qui ed altrove, sono argomentazioni le quali – ai miei occhi – non hanno valore.

 

 

Non da oggi io sono di questa opinione: da decenni ho sempre combattuto la tesi avversaria. Mancherei quindi al mio dovere morale se, in questo momento, io non esponessi, per lo meno, la mia opinione.

 

 

Quali sono le ragioni dei miei dubbi in questa materia?

 

 

(Una voce a sinistra: «La Confindustria!»)… Non la Confindustria, perché non esisteva, quando trenta anni fa io cominciai a scrivere in questa materia. E credo che molti in quest’Aula sanno che le mie opinioni non derivano da nessuno. (Vivi applausi al centro). In questa materia sono persuaso che non bisogna ascoltare nessuno, salvo la propria coscienza.

 

 

Ora, quali sono le ragioni che sono state addotte, a favore della tassazione degli enti collettivi?

 

 

Ve ne è una che credo che in quest’Aula non sia stata ancora ricordata; una motivazione che ha avuto un’enorme diffusione in molti paesi stranieri e si intitola al nome dell’economista forse più celebre dei tempi moderni, il Keynes.

 

 

Secondo questa concezione, gli enti collettivi – sopratutto le società per azioni – dovrebbero essere tassati a parte, nei paesi dove li tassano, allo scopo di impedire ad essi di accumulare riserve esenti da imposte.

 

 

La argomentazione non è valida legalmente per il nostro paese, in quanto che – come tutti sanno – l’imposta di ricchezza mobile non colpisce il reddito distribuito agli azionisti, ma colpisce invece l’intero reddito prodotto, sia esso distribuito, sia esso mandato a riserva.

 

 

In altri paesi, dove il reddito tassato è il reddito distribuito, c’è una falla nella tassazione: non è invero soggetta all’imposta normale, quella che si chiama qui in Italia l’imposta di ricchezza mobile, la somma mandata a riserva. Epperciò, in quei paesi si dice che occorre istituire una imposta speciale per le società per azioni, allo scopo di tassare le somme mandate a riserva, e si ritiene che ciò debba accadere perché si crede – da coloro che sono fautori di questa norma -che il mandare somme a riserva, ossia il fare un risparmio di carattere societario collettivo, sia uno dei delitti capitali della società moderna. Si ritiene da costoro che le crisi economiche, che ogni tanto si verificano nel mondo, siano dovute all’eccessivo risparmio.

 

 

Io non voglio giudicare se questa teoria o tesi sia vera o falsa. È un qualche cosa che non ci interessa, né dal punto di vista giuridico, perché la nostra legge d’imposta tassa già le somme mandate a riserva; né dal punto di vista economico, poiché nessuno dubita qui, in questa Assemblea, che nel momento presente e nel nostro paese il mandare somme a riserva, il risparmiare non sia una delle necessità più impellenti del momento. È necessario mandare somme a riserva, allo scopo di compiere la ricostruzione di ciò che è stato distrutto dalla guerra.

 

 

Discuteremo dopo, discuteranno coloro che saranno qui fra quattro o cinque anni, quando tutto sarà ricostruito in Italia, discuteranno allora, essi, se sia conveniente favorire o non favorire il risparmio e mandare somme a riserva. Credo che nel momento presente la questione sia di fuori dalla realtà, che oggi nessun dubbio può sussistere che, se una scelta deve essere fatta verso l’incoraggiare o lo scoraggiare il risparmio e l’inviare somme a riserva, il dubbio deve ricevere soluzioni nel senso per lo meno di non scoraggiare.

 

 

Una tassazione, quindi, la quale si fondi su questo motivo, non si può dire abbia un fondamento logico e reale, oggi.

 

 

Un secondo motivo che può spiegare una tassazione particolare degli enti collettivi fu già ricordato in questa seduta da parecchi oratori ed anche dal mio collega delle Finanze; e consiste in una asserita maggiore capacità contributiva delle società per azioni, in confronto alle imprese private individuali ed anche alle imprese collettive minori.

 

 

Ciò è esatto. Nessuno si sognerebbe infatti di costituire una società per azioni, se cosiffatta maniera di società non fosse lo strumento utile per poter incrementare il reddito di coloro che attendono ad operazioni economiche. Se questo non fosse il risultato previsto, la costituzione di una società per azioni sarebbe un qualche cosa di veramente irrazionale.

 

 

La premessa è dunque indiscutibile: ma, da questa premessa, che cioè la società per azioni sia uno strumento di produzione di maggior reddito, non discende l’illazione che le società per azioni possano essere soggette a tassazioni particolari. Se è vero, come io ritengo che sia vero, ove le cose procedano razionalmente, che l’effetto è quello sopra enunciato, questo effetto che le società per azioni hanno di incrementare il reddito o di incrementare il patrimonio netto delle società, trova necessariamente la sua espressione visiva nel reddito delle azioni appartenenti agli azionisti e nel valore – e noi qui particolarmente guardiamo ai valori patrimoniali – nel valore, dicevo, delle società stesse.

 

 

La argomentazione serve quindi soltanto a dimostrare che il valore capitale delle azioni ammesse alla società per azioni o il valore capitale delle carature delle altre società, viene ad incrementarsi appunto per la capacità di reddito che hanno le società. Ma questo eventuale maggior valore capitale noi lo tassiamo già con la imposta progressiva sul patrimonio degli azionisti. La tassazione ulteriore degli enti collettivi sarebbe evidentemente, se dovuta a questo motivo, un bis in idem.

 

 

Una terza argomentazione che anche qui è stata ricordata – ed è un’argomentazione pratica, concreta – è quella che si riferisce alla maggiore possibilità che hanno i patrimoni mobiliari, che sono soprattutto quelli dai quali traggono vita le società per azioni, di essere sottovalutati ai fini dell’imposta patrimoniale progressiva, in confronto ai patrimoni immobiliari terrieri od edilizi.

 

 

Si dice cioè: ciò che in pratica succede è che i patrimoni consistenti in terreni ed in case sono valutati, ad esempio, cento e l’imposta patrimoniale progressiva straordinaria li colpisce su cento, mentre invece i patrimoni mobiliari sono tassati soltanto, di fatto, a causa dell’imperfetto funzionamento del nostro sistema tributario ordinario, su qualche cosa di meno di cento, supponiamo su 70 o 80.

 

 

È quindi corretto che vi sia questa speciale imposta sugli enti collettivi, la quale ripari alla, per così dire, dimenticanza della finanza in sede di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio. È un espediente che si adotta allo scopo di raggiungere la parità di trattamento tra i contribuenti immobiliari e i contribuenti mobiliari.

 

 

Alla tesi io contrappongo qualche osservazione che, ripeto, credo sia anch’essa concreta. Se la tesi è valida, essa vale per tutti i contribuenti mobiliari, e non soltanto per quei contribuenti i quali hanno la forma della società per azioni o delle altre società che sarebbero tassate in sede di tassazione particolare degli enti collettivi. Se la argomentazione è valida, essa si riferisce anche ai commercianti e agli industriali individuali, alle imprese individuali e, anzi, si riferisce con tanto maggior ragione a questi, poiché, se c’è una qualche sperequazione, la sperequazione opera massimamente a vantaggio dei contribuenti individuali, i quali non sono soggetti a quegli obblighi di tenere libri, di compilare bilanci, ecc. , che sono certamente, nel campo delle società per azioni, un aiuto per la finanza per conoscere meglio il reddito imponibile e i valori capitali.

 

 

L’argomentazione è dunque troppo ampia perché possa essere applicata soltanto ad un gruppo di contribuenti. L’argomentazione porterebbe a stabilire un’altra imposta, la quale, per controbilanciare il maggiore peso della tassazione dell’imposta straordinaria progressiva sui patrimoni immobiliari, colpisca con un supplemento ulteriore i patrimoni mobiliari. Io non so se l’Assemblea voglia porsi su questa via; e prima di porsi su questa via, io desidererei che essa riflettesse un poco a ciò che è il significato morale dell’argomentazione medesima. In sostanza, quando noi diciamo: «Tu contribuente frodi la finanza, poiché la tua tassazione è fatta su basi più basse di quelle sulle quali sono fatte le tassazioni dei contribuenti proprietari di terreni e di case; e frodando tu la finanza, perché sei tassato o collabori a questa minore valutazione della tua sostanza, tu frodi, se non intenzionalmente, almeno di fatto; e poiché tu frodi noi ti facciamo pagare una seconda volta o ti facciamo pagare il 10 invece che il 5%, il 20 invece del 10%», noi veniamo a legittimare la frode. Non è morale, non è onesto dire ad un contribuente: «Tu sei frodatore; e poiché sei frodatore, io aumento l’aliquota d’imposta a tuo carico»; poiché il contribuente che si sente fare questo discorso ha diritto di dire: «Tu, stato, legittimi la mia frode, perché la accogli già fin dal principio; poiché già fin dall’inizio ammetti, riconosci, sovratassandomi in maniera che sarebbe ingiusta se io non frodassi, che io sia tassato su una base minore di quello che non sia la base degli altri contribuenti». I contribuenti possono replicare: «Fa il tuo dovere, tu, finanza: accerta l’intiero reddito o l’intiero valore, ma non parlare di frode, non legittimare la frode; non falsare il sistema tributario; non aumentare a torto le aliquote, le quali possono colpire anche i contribuenti che, pur trovandosi nella medesima mia categoria, sono stati tassati sull’intiero valore del loro patrimonio».

 

 

Io credo, quindi, che questa sia un’argomentazione pericolosa. Lo abbiamo visto di fatto in altre circostanze quanto sia pericolosa la argomentazione dell’aumentare le aliquote delle imposte per taluni contribuenti, perché si suppone essi frodino la finanza. Essa ha portato ad esagerazioni di enormi aliquote a carico di certi contribuenti nelle categorie B e C1, dell’imposta di ricchezza mobile, perché i contribuenti di categoria 19, ossia i dipendenti dello stato e degli altri enti pubblici, dicevano sempre: «Noi paghiamo l’imposta di ricchezza mobile sull’intero ammontare del nostro stipendio. Neppure una lira del nostro stipendio sfugge all’imposta».

(Interruzioni a sinistra).

 

 

L’on. Fausto Gullo interrompe: «Onde una aliquota minore è una presunzione di frode dello stato rispetto ai professionisti».

 

 

L. EINAUDI riprende:

 

 

Lo stato, appunto in considerazione di questa presunzione di frode fatta a carico dei professionisti, e non solo a carico dei professionisti ma anche degli impiegati privati e degli industriali e dei commercianti privati, ha aumentato sempre di più l’aliquota e l’ha aumentata in maniera scorretta, perché io dico che, se i contribuenti fanno il loro dovere, l’aliquota che colpisce i professionisti dovrebbe essere minore di quella che colpisce gli impiegati, ché il reddito degli impiegati è un reddito, a parità di somme (qui si parla sempre a parità di somme), costante che si percepisce in tutti i mesi dell’anno, che può essere riscosso anche durante i mesi di malattia e può dar luogo a pensioni…

(Una voce a sinistra: «Pensioni di fame!»)… mentre il reddito dei professionisti è incostante, non si percepisce in tempi di malattia e non si ottiene quando si è vecchi e si deve abbandonare il lavoro. Quindi, se si volesse fare giustizia vera, se l’aliquota dell’imposta sugli impiegati è dell’8 %, l’aliquota dell’imposta sui professionisti dovrebbe essere del 4%, non del 16.

 

 

Io ricordo che tanti anni fa (credo che l’onorevole Corsi si sia recentemente ricordato di queste mie dimostrazioni) ho sostenuto la tesi che per togliere di mezzo questo argomento, il quale faceva sì che le aliquote dell’imposta di ricchezza mobile a carico delle categorie dei professionisti e degli industriali fossero aumentate troppo, occorreva esentare gli impiegati dello stato da ogni e qualsiasi imposta di ricchezza mobile, così da togliere occasione al ripetersi di questo argomento. Ed ho avuto la soddisfazione, che per altre ragioni (ed anche allora dicevo che il momento di introdurre l’immunità degli stipendi degli impiegati pubblici dall’imposta sarebbe venuto quando si fosse dovuto aumentare il loro stipendio) il presente governo ha esentato i redditi degli impiegati, dando ad essi praticamente un aumento di stipendio. L’imposta sui redditi degli impiegati era del resto pura forma, non sostanza. Tutti gli impiegati sapevano fino a ieri che quando ricevevano uno stipendio di cento lire, non ricevevano cento lire ma 92 lire e nessuno si occupava del lordo. Dovendosi aumentare lo stipendio, è stato meglio abolire la ricchezza mobile e togliere così l’imbarazzo di una infinità di scritturazioni contabili che non rendevano un centesimo allo stato, aumentavano il malcontento degli impiegati, e fornivano causa ad aggravamenti odiosi e dannosi di imposta a carico di altre categorie di contribuenti.

 

 

L’argomento della differenza di severità nell’accertamento non può dunque essere invocato, perché è un argomento che in materia di finanza non è morale. La finanza se vuole dare buoni risultati economici, se vuole condurre le imposte al massimo di rendimento, deve soprattutto osservare principi morali, non deve basarsi su ipotesi e presunzioni di frode da parte del contribuente. La finanza deve procedere dritto, tassare il contribuente per quello che ha e punirlo il giorno in cui scopre che egli ha occultato una parte del suo reddito. E le punizioni devono essere esemplari, non soltanto costituite da multe, le quali possono essere anche obliterate e condonate.

 

 

L’argomento fondamentale a proposito della tassazione degli enti collettivi è però in sostanza, tolto di mezzo questo preliminare apparato ingombrante di falsi ragionamenti, quello delle rivalutazioni.

 

 

Nell’attuare la perequazione tra i contribuenti, si possono adottare avvedimenti utili a facilitare il calcolo del reddito. Si possono adottare criteri di stima fondati sul reddito medio, su coefficienti presuntivi; ma debbono essere criteri e coefficienti uguali per tutti.

 

 

In questo argomento delle rivalutazioni c’è qualche cosa che è serio e qualche cosa che serio non è.

 

 

Rivalutazioni: che cosa vuol dire? Se una legge dello stato dicesse ad esempio che il metro è lungo 10 centimetri soltanto, il legislatore avrebbe perfettamente ragione di dire ciò: è in suo arbitrio di dirlo.

 

 

Improvvisamente, ad esempio, io che sono alto 1,67 di altezza diventerei alto 16 metri e 70.

 

 

Sarebbe questa una buona ragione perché qualcuno mi dicesse: dammi una parte di quello che ti avanza, dell’incremento di altezza tua; dammi un pezzo di piede, dammi la testa? Tutti vediamo che questa è un’argomentazione priva di valore. 0r bene, in tema di rivalutazioni bisogna distinguere fra ciò che è apparenza e ciò che è realtà. C’è dell’apparenza e c’è della realtà. Comincerò a dire ciò che è apparenza per passare poi a quello che è realtà.

 

 

L’apparenza è il cambiamento di nome monetario dato alle stesse cose che erano possedute dagli enti, sia privati che collettivi. Non c’è a questo riguardo nessuna differenza fra enti privati e collettivi. Siamo qui in materia di enti collettivi e si discorre di enti collettivi, ma l’argomentazione è valida per tutti. Quando una macchina, supponiamo una rotativa, la quale un tempo poteva essere acquistata per un milione di lire, in virtù della svalutazione monetaria viene a valere 100 milioni, io dico che qui c’è una variazione puramente nominale: non c’è nessuna variazione sostanziale nel patrimonio del contribuente; è la stessa rotativa che adempie ai medesimi fini di prima e che ha un altro nome monetario. È lo Stato il quale ha variato il metro monetario e invece di adoperare una lira lunga adopera una lira corta per misurare i valori e adoperando una lira corta quelle stesse attività patrimoniali le quali valevano uno vengono poi a valere venti, trenta, cinquanta e anche cento a seconda dell’epoca alla quale possiamo far risalire la variazione del metro monetario.

 

 

Se ci riferiamo all’ultima guerra diremo che il coefficiente sarà, ad esempio, 40; se ci riferiamo all’epoca anteriore al 1914 diciamo che il metro monetario è una centesima parte, o anche meno, di quello che era prima. Questa variazione monetaria è puramente nominale, apparente, e non muta nulla alla ricchezza ed alla capacità contributiva del contribuente.

 

 

Ma, appunto per questo, una tassazione delle rivalutazioni apparenti del patrimonio proprio del contribuente – mi riferisco a tutti i contribuenti in generale – è senza fondamento logico, senza fondamento economico.

 

 

L’on. Crispo interrompe: «Intanto l’abbiamo già votata».

 

 

L. EINAUDI riprende:

 

 

Quella che ha fondamento è un’altra rivalutazione: una diversa rivalutazione. Vi ha già accennato il mio collega delle finanze.

 

 

Supponiamo che, invece di lavorare con capitali propri, il contribuente abbia lavorato con capitali altrui presi a prestito; supponiamo che la stessa azienda giornalistica che aveva comperato la rotativa per un milione di lire tanti anni fa, l’avesse acquistata contraendo un debito di un milione di lire: adesso, quell’azienda giornalistica si trova a possedere una rotativa la quale vale cento milioni. Ma poiché il capitale con cui aveva comperato la rotativa non era suo – era di un altro – quel contribuente ha ottenuto un vero guadagno. Qui c’è una rivalutazione non apparente, ma una rivalutazione effettiva, una rivalutazione reale. E questa è vera materia di imposta: c’è un guadagno effettivo, un arricchimento sostanziale in confronto al patrimonio reale precedente.

 

 

Distinguiamo perciò tra quelle che sono le rivalutazioni nominali apparenti e quelle che sono le rivalutazioni reali, perché si riferiscono a beni che sono stati comperati prendendo a prestito la somma. In questo caso, giustizia astratta, piena, che cosa vorrebbe? Vorrebbe che i 99 milioni di differenza che sono stati appropriati dall’azienda giornalistica che ha comperato, facendo dei debiti, quella rotativa che oggi vale 100 milioni, fossero restituiti ai legittimi proprietari, ai creditori che hanno dato il danaro a prestito.

 

 

Il problema si è presentato infinite volte. Anche dopo la prima guerra mondiale si era presentato, sopratutto nei paesi a larga svalutazione come la Germania; non solo è stato discusso, ma ha dato luogo a provvedimenti legislativi di restituzione parziale a coloro che erano stati danneggiati dalla svalutazione monetaria. Bisogna riconoscere che in questa materia è molto difficile, quasi impossibile, nella maggior parte dei casi, andare rintracciando quei tali creditori i quali avevano dato a mutuo la somma al debitore che si è in questa maniera arricchito. Se si trattasse di transazione recentissima, la restituzione sarebbe pensabile; ma se si tratta di transazione non recentissima, il margine di errore sarebbe molto grande.

 

 

Quando il tempo trascorso è lungo, l’arricchimento è avvenuto a carico di creditori che sono morti, che hanno venduto le ragioni di credito; ci sono stati trapassi per cui resta quasi impossibile rintracciare il vero danneggiato. In questo caso può intervenire lo stato e dire: in questa materia di rivalutazioni sostanziali c’è un vero lucro, c’è un vero arricchimento di taluni contribuenti; non potendo andare a rintracciare e conoscere coloro i quali sarebbero i veri proprietari della somma che è andata a favore di taluni e a danno di altri, io, stato, mi approprio di una parte dell’arricchimento. Orbene, qui mi tocca ricordare un’altra massima fondamentale tributaria: se le imposte vogliono essere imposte giuste, imposte corrette, non solo devono soltanto colpire tutti gli arricchimenti, solo e tutti gli arricchimenti effettivi e sostanziali, ma li devono colpire quando essi siano realizzati. È la massima fondamentale della nostra imposta di ricchezza mobile fin dal 1864; è la massima sulla quale riposa tutta la tassazione mobiliare, cioè tassare i redditi, gli arricchimenti che abbiano trovato la loro realizzazione. Se invece andiamo in un altro ordine di idee e tassiamo gli arricchimenti quando essi sono soltanto in potenza, ma non sono stati ancora realizzati, noi diamo la materia tributaria in pasto all’arbitrio; noi tassiamo soltanto la possibilità astratta che in avvenire, vendendosi questi cespiti imponibili, il contribuente realizzi un lucro.

 

 

Tutta la nostra legislazione, tutta la nostra giurisprudenza è informata al concetto di tassare questi arricchimenti, ma quando essi si siano realizzati. Cercare un’altra via sarebbe come dire: oggi i prezzi sono tali e tu ti sei arricchito, ma domani i prezzi possono essere diversi, possono essere ribassati, e tu, che non hai venduto, invece di aver guadagnato, hai perduto; ma noi siamo stati accorti e ti abbiamo tassato per tempo, aggiungendo un’altra perdita a quella che ti apprestavi a subire.

 

 

Se si tratta di queste rivalutazioni, la nostra legislazione vigente provvede già. È infatti pacifica giurisprudenza nel nostro sistema di imposte di ricchezza mobile che i maggiori prezzi che sono stati ottenuti formino materia di tassazione quando ci sia realizzo, e tutti sappiamo che l’imposta di ricchezza mobile non ha la mano leggiera nelle aliquote.

 

 

Possono, oltre alla appropriazione delle rivalutazioni da debiti, esservi altre ragioni di rivalutazioni effettive: da situazioni monopolistiche o da circostanze transitorie, le quali abbiano fatto aumentare il valore di singoli cespiti al di sopra dell’aumento mediamente dovuto alle svalutazioni. Trattasi, a parer mio, di cose non grosse dal punto di vista fiscale; ma in ogni caso ad esse provvede già l’imposta di ricchezza mobile. Riassumendo, la tassazione degli enti collettivi non riposa su alcun fondamento di ragione, o per quel che in essa vi è di corretto fiscalmente, ad essa provvede già pienamente la nostra imposta di ricchezza mobile, che a torto si dimentica, quasi che dal 1944 in poi essa non consentisse di tassare tutti i redditi e tutti gli arricchimenti meritevoli di tassazione.

 

 

Questi sono i dubbi – che mi hanno angustiato in questi giorni, e mi hanno indotto di esporli all’Assemblea. Era mio dovere esporli, affinché l’Assemblea possa pronunciare il suo giudizio dopo aver ascoltato tutte le argomentazioni pro e contro. Ed è naturale che io mi associ pienamente alle dichiarazioni del collega ministro alle Finanze nel dire che, qualunque sia la deliberazione che vorrà prendere l’Assemblea, io, pur mantenendo la validità, quando non sia confutata da nuove argomentazioni a me ignote, delle mie critiche, mi inchinerò ad essa. (Vivi applausi al centro).

 

 

A questo punto prende la parola Leo Valiani e dichiara tra l’altro: «Onorevoli colleghi, voglio intrattenervi brevemente su questa questione della tassazione degli enti collettivi, perché sono stato il primo a sollevare la questione nella discussione generale. Devo dare atto al ministro Pella della sua estrema buona volontà in questa questione e devo ringraziarlo della sua lealtà e della sua fermezza nel difendere soprattutto l’interesse del fisco che è superiore alle considerazioni dottrinarie esposteci dall’onorevole Einaudi e superiore anche agli interessi particolari che premono su questa Assemblea… Un provvedimento di rivalutazione, in periodo inflazionistico, e, onorevole Einaudi, noi siamo purtroppo in periodo inflazionistico, anche se ella, come governatore della Banca d’Italia, da tre anni si rifiuta di ammetterlo ed agisce come se questo processo inflazionistico non esistesse, dicevo dunque – in periodo inflazionistico una legge che colpisce le rivalutazioni è sempre un terno al lotto: può dar molto come dar poco.

 

 

Secondo gli argomenti esposti dall’onorevole Einaudi, gli accrescimenti di valori nominali non sempre si basano su effettivi accrescimenti di consistenze patrimoniali…

 

 

Io ho ascoltato con molta gratitudine l’esposizione dell’onorevole Einaudi, perché ricordo con quanto godimento e interesse leggevo i suoi scritti quando, in prigionia, cercavo di completare i miei studi. Tuttavia, da uomo che ha qualche esperienza pratica, devo dire che uno degli errori più patenti del governo e del governatore della Banca d’Italia fu di fissare a suo tempo il dollaro a 225, mentre doveva fissarlo a 400 o 500».

 

 

L. EINAUDI replica:

 

 

Era giusto a 225, allora.

 

 

Leo Valiani riprende: «Io tornavo in quei giorni dall’America, quando fissò il cambio del dollaro a 225. Il rapporto reale tra i costi di produzione era allora 400-450. Noi scontiamo questo errore. Ci sono grosse società, che noi vorremmo tassare, le quali hanno guadagnato diecine di miliardi, perché hanno ricevuti prodotti in assegnazione ad un cambio e li hanno rivenduti ad un altro, molto più elevato…

 

 

(Una voce: «Prodotti tessili»). Non soltanto tessili. In periodo inflazionistico ognuno cerca di difendere con estremo accanimento i propri interessi. Gli argomenti che l’onorevole Einaudi ha addotti in un recente articolo, a giustificazione del contadino che deve difendere la propria stalla, valgono per tutti. Quando il governo – non è il caso di giudicarlo per questo – mantiene il corso ufficiale del dollaro a 224 (e quindi nel provvedimento di rivalutazione si tiene conto di questo fatto), è inutile e vano parlare, come fa l’onorevole Einaudi, di giustizia tributaria. Se si tenesse fede alla giustizia tributaria, tutto questo disegno legge sulla patrimoniale bisognerebbe respingerlo. Malgrado che l’onorevole Einaudi abbia più volte sostenuto che si possono pagare le imposte sul patrimonio, l’Assemblea, nella stragrande maggioranza, accetta l’altra tesi, che esse si pagano solo sul reddito e per ciò, nonostante l’esistenza del brillante opuscolo dell’onorevole Einaudi, l’Assemblea – se fosse libera di scegliere non accetterebbe questo provvedimento come un provvedimento di giustizia tributaria. C’è tutta una serie di tributi che sono oggi ingiusti, come ad esempio quel 3% sulle fatture. Quando quel tributo fu congegnato, il governo del tempo non poteva pensare che la merce avrebbe cambiato quindici volte di mano prima di giungere in mano al consumatore, per cui la gente è costretta a frodare il fisco, perché, evidentemente, non può pagare quindici volte la tassa. È dunque un’imposta che ha una sola giustificazione, cioè il fatto di togliere il massimo possibile di moneta dalla circolazione e di darla al fisco. Se si fosse fatto il cambio della moneta – contro cui si possono pur addurre gli argomenti logici che l’onorevole Einaudi ha addotto – si poteva, con questo mezzo, frenare effettivamente l’inflazione ed allora noi potevamo prescindere dal provvedimento odierno. Ma non si è adottato, e dobbiamo dunque esigere il provvedimento sugli enti collettivi, che potrebbe dare 70 miliardi!

 

 

Ripeto, queste considerazioni che ho voluto esporre non significano che io non tenga nel dovuto conto gli argomenti dell’onorevole Einaudi; gli argomenti dell’onorevole Einaudi hanno sempre grande peso, però, nel periodo in cui viviamo, nella situazione di emergenza che attraversiamo, noi dobbiamo basarci anche su alcuni elementi che l’onorevole Einaudi, per ragioni dottrinarie, sottovaluta». (Applausi a sinistra).

 

 

Interviene quindi l’on. Pesenti: «Sono lieto che l’onorevole Einaudi abbia espresso chiaramente il suo parere. Sono lieto per due motivi: prima di tutto perché ha dato un esempio interessante di un ministro che espone chiaramente il suo pensiero in disaccordo – con ogni probabilità – da quello di altri membri del governo. Io penso che questo sia giusto e sia un esempio di democrazia; ma intendo ricordarlo perché, quando in altre occasioni era avvenuta la stessa cosa, e non dai banchi del governo, ma soltanto dai settori della stampa, questo atteggiamento è stato a torto criticato.

 

 

Ma vi è un altro motivo che mi rende lieto del chiarissimo parere espresso dall’onorevole Einaudi: perché, se noi abbiamo ben compreso, l’onorevole Einaudi si è espresso contro sia la tassazione degli enti collettivi, sia la tassazione delle rivalutazioni, portando degli argomenti di carattere scientifico e degli argomenti di carattere pratico.

 

 

Io non voglio qui esporre tutti gli argomenti di carattere scientifico.

 

 

Faccio rilevare soltanto brevemente che l’onorevole Einaudi ha dato degli indirizzi di politica economica, cioè ha ricordato che la tassazione degli enti, sia pure con particolari imposte sul reddito, è effettuata in alcuni paesi e corrisponde a quella dottrina economica che crede opportuno stimolare il consumo e limitare l’autofinanziamento. Questa è una dottrina di politica economica, che corrisponde a particolari situazioni in quei paesi.

 

 

Ma il problema è diverso nel campo fiscale; non si tratta di vedere se si deve o non si deve attuare una determinata politica economica, il che è da discutere in altra sede, ma si tratta di vedere se esista una particolare capacità contributiva, cioè un soggetto particolare di imposta, nell’ente collettivo.

 

 

Ora, senza far torto all’onorevole Einaudi, questo punto non è affatto pacifico, perché, come l’onorevole Einaudi ritiene che non vi sia questa personalità particolare dal punto di vista fiscale, vi sono altri che pensano che questa personalità esiste, dal punto di vista economico…».

 

 

L. EINAUDI. replica:

 

 

Sono trent’anni che discutiamo!

 

 

Pesenti continua: «Sono trent’anni che discutiamo, quindi evidentemente ciò vuol dire che il parere dell’onorevole Einaudi è un parere che può essere contestato, perché ci sono altri di diverso parere, ed io appartengo a coloro che sono di diverso parere, perché, se non vi fosse una diversa potenzialità economica – diversa dalla somma dei singoli – non perché i singoli si unirebbero per costituire una determinata società, un determinato ente economico».

 

 

La discussione prosegue con vari interventi, quindi l’esame dell’art. 2 viene rinviato.

 

 

Torna su