19 dicembre 1945 – Legislazione tributaria nei territori liberati
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 19/12/1945
19 dicembre 1945 – Legislazione tributaria nei territori liberati
Consulta Nazionale – Resoconti
Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 25-29
È all’esame della Commissione Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo «Assetto della legislazione tributaria nei territori liberati» (stampato n. 84). Questo disegno di legge contiene le norme relative all’applicazione pratica, in materia fiscale, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che sancisce l’inefficacia delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi adottati durante il governo della repubblica di Salò.
Prende la parola per primo il relatore Boneschi; intervengono quindi i consultori Moscati, Fré e Persico, che osserva come il ripristino delle leggi fiscali si riferisca esclusivamente ai tributi statali. A questo punto L. Einaudi rileva che l’articolo 2, parlando anche di sovraimposte, fa un esplicito riferimento ai tributi locali.
Dopo interventi di Manes, Pesenti e Siglienti, il relatore Boneschi rileva «che i quesiti sono due: uno relativo ai tributi locali riscossi con provvedimenti emanati dalla repubblica sociale; l’altro relativo ai tributi percepiti in base a tariffe adottate dai comuni, senza una sanatoria legislativa fascista.
Segnala il caso tipico del comune di Milano, che, avendo riscosso l’imposta di consumo anche sulla carta, dietro affidamento derivante da un provvedimento legislativo del governo repubblicano, non si trova sostanzialmente in una situazione di grave disparità, perché ha diritto di chiedere l’estensione dell’imposta di consumo anche a voci non comprese nella tariffa».
L. Einaudi avverte che ciò non vale per il passato.
Il consultore Boneschi replica che «se lo stato dà la sanatoria per il passato per i propri tributi, deve darla logicamente anche per i tributi locali». Il presidente interviene e dichiara chiusa la discussione generale sul provvedimento; ha così inizio la discussione per articoli.
Intervengono sui primi due articoli i consultori Boneschi, Manes, Scoca e Gilardoni; quindi M. Boneschi presenta la seguente raccomandazione: «La Commissione Finanze e Tesoro rileva che il provvedimento in esame può dar luogo al dubbio se esso si estenda anche ai tributi locali. Ritenuto d’altra parte che un provvedimento di questo genere per i tributi locali deve essere studiato con le disposizioni tecniche che ne garantiscano una regolare applicazione, raccomanda che il governo provveda al più presto a predisporre un provvedimento che stabilisca l’applicabilità per l’anno 1945 dei ruoli e delle tariffe in atto presso gli enti locali alla data della liberazione e che sia ispirato al criterio di non esporre le finanze locali ad onerosi rimborsi».
L. Einaudi propone di aggiungere prima delle parole «anche ai tributi locali» le parole «oltreché alle sovrimposte».
La raccomandazione del relatore, con l’aggiunta proposta da L. Einaudi, messa ai voti, è approvata. La Commissione passa quindi all’esame dell’art. 3, a proposito del quale l’on. Manes «… fa notare che l’imposta complementare sui redditi di categoria C2 si denunzia entro il 31 gennaio; quindi la parte riscossa dallo stato repubblicano al 31 gennaio 1944 si riferiva a tutto il periodo precedente, ossia anche all’epoca in cui il governo era legittimo; rimanendo soltanto quella al 31 gennaio 1945, che non è stata denunziata, perché lo sarà nel gennaio del 1946».
L. Einaudi osserva che nel gennaio del 1945 l’imposta è stata denunziata sulla base degli stipendi e dei salari che si presumevano da pagarsi durante lo stesso anno.
L’art. 3 viene approvato, quindi la discussione prosegue, con interventi di vari consultori, sugli articoli successivi (4-12) ed è infine aggiornata al 22 dicembre.