Opera Omnia Luigi Einaudi

16 febbraio1946 – Imposta straordinaria progressiva sulle spese di lusso

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 16/02/1946

16 febbraio1946 – Imposta straordinaria progressiva sulle spese di lusso

Consulta Nazionale – Resoconti

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. II, Dalla Consulta nazionale al Senato della Repubblica (1945-1958), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1982, pp. 177-183

 

 

 

È all’esame della Commissione Finanze e Tesoro lo schema di provvedimento legislativo «Istituzione di una imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso» (n. 99). L. Einaudi apre la discussione, in qualità di relatore del progetto di legge e rileva che il provvedimento in esame risponde ad una esigenza che dovrebbe essere considerata permanente e non straordinaria.

 

 

Osserva che la finanza locale è disadatta all’applicazione di un’imposta che abbia per oggetto la spesa complessiva dei contribuenti, per due ragioni: innanzi tutto perché la materia imponibile esula spesso dall’ambito del territorio comunale e in secondo luogo perché manca non solo il collegamento razionale tra comune tassatore e reddito tassato, ma anche un qualsiasi legame tra gli oneri sostenuti dal comune tassatore e i benefici che il reddito complessivo del contribuente può ricavare dai servizi comunali. Esiste invece un legame diretto e logico fra i servizi resi dal comune e le manifestazioni della ricchezza e della spesa; di tale legame si cerca da tempo di tener conto con le due imposte alternative sul valore locativo e di famiglia, che hanno il difetto, la prima, di assumere come base di tassazione uno degli elementi che è indizio di ricchezza e di spesa, la manifestazione forse più morale della spesa complessiva del contribuente; e la seconda di essere un ibrido compromesso fra l’imposta complementare sul reddito e un’imposta indiziaria sulla ricchezza.

 

 

Ricorda che da molti è stata auspicata una revisione dei due istituti, che dovrebbero essere fusi insieme per dare a tutti i comuni la possibilità di istituire un’imposta personale progressiva sull’ammontare complessivo della spesa; il momento attuale, nel quale le due imposte funzionano con scarsa efficacia, sembrerebbe adatto alla istituzione di una singola imposta che dovrebbe avere per oggetto la spesa totale della famiglia, con l’esclusione di quella parte che si riferisce alle elementari necessità della vita, cioè una vera imposta personale progressiva sulla spesa. Fa voti in tal senso.

 

 

Dichiara di aver fatto tali premesse per dimostrare che il suo giudizio negativo sul provvedimento non è motivato da una opposizione al concetto fondamentale del provvedimento stesso, ma soltanto dalla opportunità di applicare il concetto nella maniera che viene proposta.

 

 

Riassume le principali obiezioni che si possono fare al provvedimento in esame:

 

 

in primo luogo l’istituzione di un’imposta, anche se straordinaria e provvisoria, sull’ammontare complessivo delle spese dette di lusso, viene ad aggravare la situazione di disordine in cui si travagliano tutte le amministrazioni finanziarie a causa della molteplicità delle imposte gravanti sul medesimo oggetto, perché richiederebbe nuovi accertamenti e nuove indagini per la sua applicazione;

 

 

in secondo luogo la definizione delle persone fisiche soggette alla nuova imposta non coincide con quella data per le imposte esistenti (complementare, di famiglia e sul valore locativo);

 

 

volendosi infine tassare le spese, dette «di lusso» nel titolo del provvedimento, e «non necessarie» nell’articolo 1, si è indotti a dichiarare in modo tassativo quali sono le spese necessarie non tassabili.

 

 

I relativi importi sono dichiarati in cifre apparentemente rilevanti, corrispondenti però a potenze d’acquisto meno contestabili.

 

 

Osserva inoltre che non si ha una maggiore precisazione, quando il soggetto vuole circoscrivere i limiti dell’oggetto tassabile a manifestazioni sfacciate ed offensive di lusso, limiti che non coincidono poi con l’elencazione portata dall’articolo 4, in cui sono comprese spese che, sotto certi aspetti, hanno uno scopo che si potrebbe chiamare pubblico.

 

 

Così pure ritiene che la tassazione delle abitazioni di soggiorno diverse da quelle abituali dovrebbe essere limitata a quelle che non siano connesse con l’amministrazione e la cura di proprietà o di aziende agricole od industriali del contribuente. Crede che le spese veramente di lusso siano meglio tassabili con imposte particolari che abbiano ad oggetto specifico le singole manifestazioni, ma bisogna trovare i metodi adatti. Osserva che il carattere incerto del tributo proposto è messo in evidenza dalle norme di accertamento della base imponibile (articoli 5 e 6), che espone tutte le operazioni che sarebbero necessarie per determinare la vera spesa di lusso tassabile: tutto un sistema complicato che porterebbe alla creazione da parte dei comuni di un congegno tale che non è posseduto neppure dai paesi più progrediti nella tecnica tributaria.

 

 

Non consente in quanto afferma l’amministrazione che, tenuto conto degli elevati limiti di esenzione, gli accertamenti da farsi saranno pochi e che i comuni, in ispecie i maggiori, sono idoneamente attrezzati all’uopo; ritiene invece che il loro numero sarà notevole e che nel disordine presente i comuni siano impreparati, per cui i veri tassabili sfuggiranno all’imposta, la quale verrà così a gravare massimamente sui contribuenti la cui ricchezza ha assunto con gli anni una forma immobiliare.

 

 

Per tali considerazioni ritiene che le conclusioni da trarre sul provvedimento in esame siano le seguenti:

 

 

«si concorda pienamente nel concetto del ministro proponente che un’imposta non straordinaria, ma ordinaria sulla spesa, deve entrare a far parte del sistema tributario dei comuni;

 

 

si concorda altresì nel concetto che questa imposta deve avere carattere personale e progressivo;

 

 

si aggiunge che l’imposta medesima dovrebbe avere carattere non straordinario, ma ordinario, com’è nel concetto del ministro proponente, nonostante che nel titolo del disegno di legge e nell’articolo 1 sia adottata la parola «straordinaria». Non si vede infatti in nessuno degli articoli del provvedimento indicata una data di scadenza del tributo nuovamente imposto, per cui si deve concludere che il provvedimento medesimo abbia carattere permanente;

 

si osserva però che l’introduzione di questa imposta personale e progressiva sull’ammontare complessivo della spesa deve essere coordinata con le norme già vigenti per le affini imposte sul valore locativo o di famiglia. Il momento si presenta opportuno per correggere i difetti noti da tempo delle due tradizionali alternative imposte;

 

 

si ritiene che, così come è congegnata, la nuova imposta non possa dare un rendimento apprezzabile, ed anzi, crescendo il lavoro dell’amministrazione finanziaria, contribuisca all’aumento della confusione oggi esistente nella materia tributaria ed alla diminuzione del gettito complessivo delle imposte;

 

 

si fa voto che il governo voglia riprendere lo studio del congegno proposto, non solo per presentare una proposta razionale di perfezionamento delle imposte vigenti sul valore locativo o di famiglia, ma altresì per evitare di costituire duplicati di imposte sulle singole manifestazioni della spesa, duplicati i quali non favoriscono certamente il conseguimento dei proventi che da quelle imposte sulle singole manifestazioni della spesa si potrebbero ottenere. Il perfezionamento del provvedimento in esame non può manifestamente essere compito della Commissione di Finanza, ma invece del Ministero delle Finanze. È augurio vivissimo del relatore che da questo dibattito esca una riforma da lungo tempo invocata, ed oramai indifferibile, del sistema della tassazione personale da parte dei comuni, tassazione che per la natura limitata del campo di imposizione dei comuni, per la limitazione al loro territorio dei mezzi di indagine di cui essi dispongono, non può non prendere la forma di una tassazione sulla spesa, tassazione la quale, in omaggio ai principi della giustizia tributaria, deve limitarsi, come bene il ministro ha veduto, alle spese le quali non siano necessarie alla vita del contribuente».

 

 

Intervengono i consultori Della Giusta e Ricci, quindi il presidente mette ai voti la seguente raccomandazione: «La Commissione Finanze e Tesoro invita il governo a un riesame dello schema di provvedimento “Istituzione di un’imposta personale straordinaria progressiva sulle spese di lusso”». La Commissione approva e ha così termine la discussione di questo progetto di legge.

 

 

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