Opera Omnia Luigi Einaudi

13 dicembre 1920 – Pubblicità della gestione dei giornali e altri periodici

Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 13/12/1920

13 dicembre 1920 – Pubblicità della gestione dei giornali e altri periodici

Atti Parlamentari – Senato del Regno – Discussioni

Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. I, Senato del Regno (1919-1922), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1980, pp. 895-900

 

 

 

Discussione del disegno di legge Per la pubblicità della gestione dei giornali e altri periodici (stampato n. 165), presentato alla Camera per iniziativa dell’on. Modigliani, qui approvato all’unanimità senza dibattito il 9 agosto 1920, e sul quale l’on. Rota aveva presentato, a nome dell’Ufficio centrale, un’ampia Relazione favorevole il 19 settembre. Scopo del provvedimento è istituire il controllo pubblico sui finanziamenti, i bilanci e la conduzione della stampa periodica.

 

 

La discussione in aula è aperta dal sen. D’Andrea; interviene quindi L. Einaudi:

 

 

Io ho chiesto la parola non per trattare dell’argomento della pubblicità della gestione dei giornali da un punto di vista generale, ma unicamente per richiamare l’attenzione del Senato sulla inopportunità che le disposizioni stabilite nel presente disegno di legge siano altresì applicate a una categoria di pubblicazioni periodiche, per la quale non ci può essere, neppure lontanamente, nessuno di quei pericoli politici e morali, contro di cui il disegno di legge vorrebbe intervenire.

 

 

Lasciamo da parte la discussione intorno alla attuabilità dei fini che il disegno di legge intende perseguire: io sono profondamente scettico a questo riguardo e ho paura che questo disegno di legge costituisca un grave impaccio solo per i pubblicisti onesti e non sia di alcun impedimento per gli altri.

 

 

Mi limiterò tuttavia a segnalare la importanza di applicare questo disegno di legge alle pubblicazioni di carattere scientifico.èvero che l’art. 12 afferma che le disposizioni della presente legge non si applicano a pubblicazioni fatte da accademie scientifiche; ma è vero anche che vi sono moltissime altre riviste di carattere scientifico, che non sono pubblicate da accademie e da cooperazioni legalmente costituite.

 

 

Vi sono riviste, che perseguono fini esclusivi di coltura, e che vivono una vita stentata: spesso non hanno né uffici veri e propri di amministrazione, né di redazione o direzione. Poiché esse vivono esclusivamente per la prestazione dell’opera personale dei direttori, i quali la prestano a scopo di aiutare la cultura e di avere una pubblicazione che serva a un cenacolo di amici o a quelli che si occupano di quella materia. Ebbene, a costoro che si sottopongono a così gravi fastidi per continuare, specie nelle difficilissime contingenze presenti, la pubblicazione della rivista, vogliamo imporre l’obbligo di presentare ogni anno e non oltre il mese di gennaio i libri di commercio e tutti gli altri libri prescritti dalla presente legge, al visto di cui all’art. 23, 1° e 2° capoverso del Codice di commercio? di depositare il bilancio annuale compilato nei, modi indicati nell’articolo 176 del Codice civile, non oltre il decimo giorno dalla prescritta approvazione, e, in ogni caso, non oltre il sessantesimo giorno dalla sua chiusura, secondo le prescrizioni dell’art. 138 del Codice civile, omessa la relazione dei sindaci, se non si tratti di società anonime? di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni delle copie stampate quotidianamente ed esitate, con tutte le indicazioni della vendita, distribuzione e consegna del giornale o scritto periodico; di tenere nei modi prescritti per i libri di commercio apposite e distinte registrazioni quotidiane delle inserzioni a pagamento, così che ne risulti il numero e la tariffa; di allegare al bilancio, e depositare insieme a questo annualmente, un estratto separato dettagliato di tutti i proventi non compresi nelle registrazioni indicate?

 

 

Insomma è tutto un rompimento di testa al quale non resisteranno i direttori delle riviste. Dirigo anche io una rivista scientifica, e confesso che queste disposizioni non le osserverò, perché mi è impossibile di trovare il tempo di adempiere alle prescrizioni richieste dal presente disegno di legge. Non è neppure possibile che una rivista scientifica stipendi un contabile per osservare queste disposizioni. Per queste ragioni io riterrei opportuno che la eccezione dell’art. 12 fosse estesa, dal caso specialissimo delle pubblicazioni fatte dalle Accademie pubbliche scientifiche e letterarie, al caso più generale delle pubblicazioni aventi carattere scientifico. Certo si può presentare il quesito, che cosa sia una rivista scientifica e quali siano i caratteri per definire le riviste di questo tipo. Credo che uno dei caratteri sia quello della non frequente periodicità, perché se, ad esempio, il periodico non si pubblica in numero maggiore di dodici fascicoli all’anno, è evidente che si tratta di pubblicazioni non destinate al gran pubblico; e per qual motivo si dovranno ricercare in tal caso scopi politici in queste pubblicazioni? Se si vuole di più, richiediamo, che la constatazione del carattere scientifico, sia fatta da uno dei pubblici istituti indicati dall’art. 12. L’accademia, competente per ragioni di motivo e di territorio, dichiarerà se quella rivista abbia o no questo carattere scientifico; ma quando questa constatazione sia fatta, e la periodicità sia tale da non superare il numero di 12 pubblicazioni all’anno, ritengo superfluo l’obbligo di adempiere alle formalità stabilite dal disegno di legge. Presento perciò il seguente emendamento all’articolo 12:

 

 

«Non si applicano altresì ai periodici aventi carattere scientifico, che non si pubblichino più di 12 volte l’anno. Il carattere scientifico del periodico è constatato dall’Accademia delle scienze del luogo con le formalità stabilite nel presente disegno di legge».

 

 

L’emendamento proposto da L. Einaudi viene accolto dall’Ufficio centrale e approvato per alzata.

 

 

La leggeè approvata, a scrutinio segreto, con 118 voti favorevoli e 53 contrari.

 

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