12 maggio 1922 – Tasse di successione, di registro e di manomorta nelle zone occupate dagli Austriaci e nella zona di operazioni durante la Guerra
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 12/05/1922
12 maggio 1922 – Tasse di successione, di registro e di manomorta nelle zone occupate dagli Austriaci e nella zona di operazioni durante la Guerra
Atti Parlamentari – Senato del Regno – Discussioni
Interventi e Relazioni parlamentari, a cura di Stefania Martinotti Dorigo, Vol. I, Senato del Regno (1919-1922), Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1980, pp. 921-925
Discussione del disegno di legge n. 271, relativo al ripristino della normale riscossione delle tasse di successione, registro e manomorta nelle zone del Veneto occupate dagli austriaci durante la guerra. Questo provvedimento, approvato alla Camera dei deputati il 21 dicembre 1921, era stato presentato alla presidenza del Senato dal ministro Soleri il 28 dicembre. La Relazione relativa era stata presentata dall’on. Diena, a nome dell’Ufficio centrale, il 28 marzo 1922.
Il provvedimento è sottoposto all’esame del Senato nel testo emendato dall’Ufficio centrale. Nessuno prendendo la parola in sede di discussione generale, si passa alla lettura dei singoli articoli; primi quattro vengono approvati senza dibattito; è quindi data lettura all’articolo 5, che riguarda il limite di quota esente in caso di successione.
Prendono la parola gli on. La Loggia, a nome del governo, e Diena, a nome dell’Ufficio centrale; interviene quindi L. Einaudi:
Pregherei il governo di non insistere sul concetto dell’asse ereditario anzi che su quello proposto dall’Ufficio centrale della quota ereditaria, perché nella realtà ci troveremmo, accettando la proposta del governo, di fronte ad una innovazione profonda del nostro sistema tributario, il quale, così com’è, si basa essenzialmente sulla quota ereditaria, il che è assolutamente indispensabile dato il concetto della progressività.
L’imposta sulle successioni essendo progressiva, non si può non tener conto del fatto che gli eredi e i legatari ricevono non l’asse intero, ma una quota di esso. L’asse può essere grandissimo, ma il beneficio che riceve il singolo può essere in certi casi piccolo, e piccola deve in tal caso essere l’imposta pagata. Il sistema s’impernia perciò sulla quota e non sull’asse. Per giudicare se un contribuente deve essere esente, o poco, o molto tassato, bisogna guardare a ciò che egli riceve, non a ciò che era posseduto dal de cuius. Ricordo che altra volta innanzi al Parlamento fu portata la proposta di una imposta, la quale doveva essere fondata sull’asse; ma essa non ebbe fortuna, perché il Parlamento ritenne opportuno tenersi fermo al concetto della quota ereditaria.
La contraddizione fra i due concetti sarebbe stridente. Nel testo dell’articolo formulato dall’Ufficio centrale non c’è contraddizione, perché è ragionevole che la somma d’indennizzo, essendo una quantità oggettiva, debba essere considerata nel suo complesso; ma poi, prima di concedere l’esenzione, si badi all’importanza della quota ricevuta dal singolo.
Io prego il governo di non insistere sulla sua formula, poiché mi sembra opportuna la proposta dell’Ufficio centrale, cioè di tenersi strettamente alla quota ereditaria.
Prendono quindi la parola gli on. Peano, ministro del Tesoro e Diena, a proposito del limite di esenzione per indennizzo di danni di guerra; interviene poi nuovamente L. Einaudi:
Io crederei che si dovesse trovare la linea di soluzione in questo: che la esenzione fosse completa per le somme fino a 30.000 e per le somme dalle 30.000 alle 50.000 vi fosse una esenzione per le prime 30.000, perché non sarebbe equo che colui che ha ricevuto una somma di poco superiore alle 30000 dovesse pagare interamente l’imposta.
Con questa soluzione si potrebbe contemperare il criterio dell’Ufficio centrale e del governo.
L’emendamento proposto da L. Einaudi viene accolto dall’Ufficio centrale e l’articolo così modificato è messo ai voti e approvato